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Patto con Beneficio della Preventiva Escussione

Patto con Beneficio della Preventiva Escussione

art. 1944 c.c. (beneficio di ordine); art. 1946 c.c. (indicazione beni); art. 1945 c.c.

Patto di Preventiva Escussione

PATTO CON BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE

ai sensi dell'art. 1944 c.c. e dell'art. 1946 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942)

Parti

PARTI

Creditore: [Creditore Nome] (C.F./P.IVA: [Creditore Codice Fiscale])

Debitore principale: [Debitore Principale Nome] (C.F./P.IVA: [Debitore Principale Codice Fiscale])

Fideiussore: [Fideiussore Nome] (C.F.: [Fideiussore Codice Fiscale])

Riferimento alla fideiussione

Art. 1 — RIFERIMENTO ALLA FIDEIUSSIONE

Il presente patto si aggiunge e forma parte integrante della seguente fideiussione: [Riferimento Fideiussione].

Beneficio della preventiva escussione

Art. 2 — BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE (art. 1944 c.c.)

Il fideiussore [Fideiussore Nome] si avvale del beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 c.c. Il creditore [Creditore Nome], prima di agire esecutivamente contro il fideiussore, è tenuto a escutere il patrimonio del debitore principale [Debitore Principale Nome]. Il fideiussore risponde esclusivamente del residuo non recuperato dall'escussione del debitore, conformemente a quanto previsto dal campo [Residuo In Adempimento].

Indicazione dei beni e anticipazione delle spese

Art. 3 — INDICAZIONE DEI BENI E ANTICIPAZIONE DELLE SPESE (art. 1946 c.c.)

Ai sensi dell'art. 1946 c.c., il fideiussore indica i seguenti beni del debitore principale sui quali il creditore dovrà preferenzialmente soddisfarsi:

[Beni Debitore]

Il fideiussore anticipa la somma di € [Anticipo Spese] a copertura delle spese di escussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1946 c.c.

Foro competente

Art. 4 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente patto è competente il [Foro Competente], fatto salvo il foro inderogabile del consumatore.

Sottoscrizioni

[Luogo Data]

Creditore: [Creditore Nome] — Firma: _________________________

Debitore principale: [Debitore Principale Nome] — Firma: _________________________

Fideiussore: [Fideiussore Nome] — Firma: _________________________

Creditore

________________

Signature

Fideiussore

________________

Signature

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Che cos'è Patto con Beneficio della Preventiva Escussione?

Il Patto con Beneficio della Preventiva Escussione in Italia è l'atto disciplinato da art. 1944 c.c. (beneficio della preventiva escussione); art. 1945 c.c. (eccezioni del fideiussore); art. 1946 c.c. (beni da indicare al creditore); artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione).

La ratio dell'istituto è tutelare il fideiussore, soggetto che spesso interviene a garanzia di un'obbligazione altrui per un rapporto di fiducia, parentela o colleganza con il debitore, dall'essere il primo soggetto aggredito dal creditore. La tutela è particolarmente significativa nelle fideiussioni prestate da persone fisiche (soci, amministratori, genitori, coniugi) a favore di imprese o di familiari, dove l'escussione immediata del fideiussore può determinare conseguenze economiche gravi sulla vita privata e familiare del garante.

Il patto è regolato in modo dettagliato dal complesso normativo degli artt. 1936-1957 c.c. che disciplina la fideiussione: l'art. 1945 c.c. elenca le eccezioni che il fideiussore può opporre al creditore, compreso il beneficio di escussione, purché tempestivamente eccepito; l'art. 1946 c.c. stabilisce le condizioni operative del beneficio (indicazione dei beni del debitore e anticipazione delle spese); gli artt. 1947-1948 c.c. regolano il beneficio di divisione tra più fideiussori e il concorso tra cofideiussori; gli artt. 1949-1950 c.c. prevedono la surrogazione e il regresso del fideiussore adempiente.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha dichiarato la nullità parziale di alcune clausole dei moduli bancari ABI (Associazione Bancaria Italiana) che derogano in modo uniforme alle norme sulla fideiussione — inclusa la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione — quando tali clausole derivano dall'intesa anticoncorrenziale vietata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Su forms-legal.com è disponibile un modello aggiornato del Patto con Beneficio della Preventiva Escussione, correlato alla it-fideiussione-specifica-importo-massimo e alla it-lettera-di-patronage come strumenti alternativi o complementari di tutela del garante.

Quando serve Patto con Beneficio della Preventiva Escussione?

Il Patto con Beneficio della Preventiva Escussione in Italia è lo strumento appropriato ogni volta che una persona fisica o giuridica intende prestare fideiussione a favore di un debitore principale ma vuole che il creditore tenti prima l'escussione del patrimonio del debitore, limitando il rischio di aggressione immediata del proprio patrimonio personale.

La prima situazione tipica riguarda le fideiussioni familiari: il genitore che garantisce il debito del figlio verso una banca o verso un privato, il coniuge che garantisce il mutuo o il leasing dell'altro coniuge, il fratello che garantisce un prestito commerciale del fratello imprenditore. In questi casi il garante è disponibile a intervenire ma non vuole essere il primo soggetto aggredito, e il patto di preventiva escussione formalizza questo ordine di priorità.

La seconda situazione riguarda le fideiussioni tra soci e società: il socio persona fisica che presta garanzia fideiussoria per un debito della propria società vuole essere tutelato dall'escussione immediata del proprio patrimonio personale, e richiede che il creditore esaurisca prima le possibilità di recupero sul patrimonio sociale prima di agire contro di lui. La tutela è particolarmente rilevante nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) dove i soci rispondono illimitatamente già per legge e il patto di preventiva escussione aggiunge una garanzia convenzionale aggiuntiva.

La terza situazione riguarda le fideiussioni infragruppo: la società capogruppo o la controllante che garantisce i debiti di una controllata, senza voler essere il primo soggetto escusso dal creditore della controllata, in attesa che vengano attivate le procedure di recovery sul patrimonio della controllata stessa.

La quarta situazione riguarda gli amministratori di società che prestano fideiussione personale a garanzia dei debiti della società amministrata: il beneficio di preventiva escussione protegge l'amministratore dall'essere aggredito immediatamente sul proprio patrimonio privato in caso di insolvenza della società, obbligando il creditore a tentare prima il recupero sul patrimonio sociale.

Il patto non è invece lo strumento appropriato quando il creditore è un istituto bancario che adotta contratti standardizzati che prevedono la rinuncia al beneficio: in questi casi la negoziazione del patto è difficile e il fideiussore deve valutare se accettare le condizioni della banca o rinunciare alla fideiussione.

Cosa includere nel tuo Patto con Beneficio della Preventiva Escussione

Il Patto con Beneficio della Preventiva Escussione in Italia deve contenere elementi precisi e completi che ne garantiscano l'efficacia operativa e la sua opponibilità al creditore in sede giudiziale.

Il primo elemento è l'identificazione completa delle tre parti necessarie al rapporto fideiussorio: il creditore (con nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo, numero REA se società); il debitore principale (con le stesse informazioni identificative); il fideiussore (con le stesse informazioni, più eventuale indicazione della qualità — socio, genitore, coniuge, amministratore — che spiega il rapporto con il debitore).

Il secondo elemento è il richiamo preciso al contratto di fideiussione principale o all'obbligazione garantita: numero e data del contratto di fideiussione, importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. (obbligatoria l'indicazione del massimale ex art. 1938 c.c., pena la nullità della fideiussione per le clausole omnibus), scadenza, tasso e condizioni economiche del credito sottostante.

Il terzo elemento è la clausola di beneficio, formulata in modo esplicito e inequivocabile con richiamo all'art. 1944 c.c.: 'Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 del Codice Civile, le parti convengono espressamente che la garanzia fideiussoria prestata dal fideiussore è connotata dal beneficio della preventiva escussione. Il creditore, in caso di inadempimento del debitore principale, potrà agire contro il fideiussore solo previo infruttuoso tentativo di escussione del patrimonio del debitore principale con le modalità di cui all'art. 1946 c.c.'

Il quarto elemento — operativamente fondamentale ex art. 1946 c.c. — è l'indicazione preventiva e specifica dei beni del debitore principale sui quali il creditore deve preferenzialmente tentare il recupero: per gli immobili, indirizzo completo e dati catastali (foglio, particella, subalterno); per i crediti verso terzi, nome del terzo debitore e titolo del credito; per i conti bancari, indicazione della banca e dell'IBAN; per i beni mobili registrati (veicoli, ecc.), targa e dati identificativi.

Il quinto elemento è la previsione dell'anticipo delle spese di escussione da parte del fideiussore: il fideiussore deve dichiarare la propria disponibilità ad anticipare le spese necessarie all'escussione del debitore e quantificare il deposito cauzionale offerto o le modalità di messa a disposizione delle spese.

Il sesto elemento è la disciplina del residuo: specificare che se il creditore ha recuperato solo parte del credito dal debitore principale, potrà agire contro il fideiussore per il residuo non recuperato, con indicazione del termine entro cui il creditore deve comunicare al fideiussore l'esito infruttuoso dell'escussione. Su forms-legal.com il modello include anche la clausola sulla data certa ex art. 2704 c.c. e quella sull'imposta di bollo.

Come compilare il tuo Patto con Beneficio della Preventiva Escussione

Per compilare il Patto con Beneficio della Preventiva Escussione in Italia, seguire la procedura sequenziale descritta di seguito.

Prima fase — verifica del quadro fideiussorio: prima di redigere il patto, verificare che il contratto di fideiussione principale sia valido e contenga l'importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. (la fideiussione omnibus senza massimale è nulla); verificare che il creditore sia d'accordo ad accettare il beneficio della preventiva escussione (i contratti bancari standardizzati spesso escludono tale beneficio); verificare che i beni del debitore principale su cui si vuole far gravare l'escussione siano effettivamente aggredibili (liberi da ipoteche di grado prevalente, non soggetti a procedure esecutive in corso, situati in Italia).

Seconda fase — compilazione sezione identificazione parti: inserire per ciascuna delle tre parti (creditore, debitore, fideiussore) nome o ragione sociale completa, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, PEC o indirizzo di posta elettronica, eventuale numero REA e Camera di Commercio per le persone giuridiche, nome e qualifica del legale rappresentante se parte è una società.

Terza fase — compilazione sezione fideiussione: indicare gli estremi del contratto di fideiussione (numero, data, importo massimo garantito) e descrivere l'obbligazione principale garantita (tipo di finanziamento, importo, scadenza, tasso).

Quarta fase — compilazione clausola di beneficio: riportare la formula del beneficio con richiamo esplicito all'art. 1944 c.c.; indicare i beni del debitore in modo specifico e determinato (per ciascun bene, indicare dati identificativi sufficienti per consentire l'esecuzione); prevedere la disponibilità del fideiussore ad anticipare le spese.

Quinta fase — residuo e foro: indicare la disciplina del residuo (importo che il creditore può richiedere al fideiussore dopo escussione infruttuosa del debitore); indicare il Tribunale competente ex artt. 18-20 c.p.c. per le controversie; far firmare il documento da tutte e tre le parti con doppia firma sulle clausole onerose ex art. 1341 c.c.; apporre la marca da bollo da €16 ogni 4 facciate; conservare copia con data certa ex art. 2704 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Patto con Beneficio della Preventiva Escussione

Nella redazione e nell'applicazione del Patto con Beneficio della Preventiva Escussione in Italia si registrano errori frequenti con conseguenze operative significative per tutte le parti coinvolte.

Primo errore — mancata forma scritta del patto: il beneficio della preventiva escussione deve essere espressamente pattuito in forma scritta; un accordo verbale tra creditore e fideiussore non è sufficiente e vale il regime legale della solidarietà ex art. 1944, co. 1, c.c. La forma scritta è indispensabile anche per l'opponibilità del patto al creditore in sede giudiziale.

Secondo errore — indicazione generica dei beni del debitore: l'art. 1946 c.c. richiede l'indicazione specifica dei beni del debitore su cui il creditore deve soddisfarsi; indicazioni vaghe come 'i beni del debitore' o 'il patrimonio immobiliare della società' non sono sufficienti. Il Tribunale dichiarerà l'eccezione inammissibile se i beni non sono indicati con precisione (Comune, dati catastali, IBAN, nome del terzo debitore ecc.).

Terzo errore — omissione dell'anticipazione delle spese di escussione: ex art. 1946 c.c., il fideiussore che non anticipa le spese di escussione non può opporre il beneficio al creditore; il patto rimane valido formalmente ma inutilizzabile in pratica se il fideiussore non provvede all'anticipo quando il creditore agisce per il recupero.

Quarto errore — ignorare la sentenza Cassazione SU n. 41994/2021: nei contratti bancari che replicano lo schema ABI, la clausola di rinuncia al beneficio di escussione potrebbe essere nulla; il fideiussore che non verifica l'applicabilità di questa sentenza al proprio contratto perde la possibilità di eccepire la nullità della rinuncia e avvalersi del beneficio pur avendone il diritto.

Quinto errore — confondere beneficio di escussione e beneficio di divisione: il beneficio di escussione ex art. 1944 c.c. governa l'ordine di escussione tra debitore principale e fideiussore; il beneficio di divisione ex art. 1947 c.c. governa la suddivisione del debito tra più cofideiussori. Le due clausole hanno presupposti e discipline diverse e non possono essere confuse nella redazione del patto.

Sesto errore — non disciplinare il residuo dopo escussione parziale del debitore: senza una clausola specifica, in caso di escussione parzialmente riuscita (il creditore ha recuperato solo parte del credito dal debitore), possono insorgere controversie sull'importo che il fideiussore è tenuto a pagare e sui termini entro cui il creditore può agire contro di lui per il residuo.

Settimo errore — non richiedere la doppia firma sulle clausole onerose: le clausole che limitano i diritti del fideiussore (inclusa l'esclusione o la limitazione del beneficio di escussione in favore del creditore) rientrano nelle condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c. e devono essere specificamente approvate per iscritto con doppia firma; l'omissione rende tali clausole inefficaci nei confronti del fideiussore.

Ottavo errore — non verificare che i beni indicati siano effettivamente aggredibili: indicare beni già gravati da ipoteche di grado prevalente, soggetti a pignoramenti in corso o di valore insufficiente rende il beneficio nominale ma privo di effetti pratici; il fideiussore deve effettuare una verifica preventiva dei beni mediante visure catastali e ipotecarie presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

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