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Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)

Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)

Art. 1197 c.c. (Codice Civile R.D. 262/1942)

Intestazione

ACCORDO DI DAZIONE IN PAGAMENTO

ai sensi dell'art. 1197 del Codice Civile (R.D. 262/1942)

Parti

PARTI

DEBITORE (datore):

Nome/Ragione sociale: [Debitore Nome]

Codice fiscale/P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]

Residenza/Sede: [Debitore Indirizzo]

CREDITORE (accettante):

Nome/Ragione sociale: [Creditore Nome]

Codice fiscale/P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]

Residenza/Sede: [Creditore Indirizzo]

Le parti, come sopra identificate, convengono quanto segue.

Art. 1 — Debito originario

Art. 1 — DEBITO ORIGINARIO

Il Debitore riconosce di essere debitore nei confronti del Creditore della somma di € [Importo Debito Cifre] ([Importo Debito Lettere]), a titolo di: [Titolo Debito].

L'importo comprende capitale, interessi maturati ai sensi degli artt. 1219 e 1224 c.c. e ogni altro accessorio dovuto alla data della presente scrittura.

Art. 2 — Dazione in pagamento

Art. 2 — DAZIONE IN PAGAMENTO (art. 1197 c.c.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1197 del Codice Civile, il Debitore offre al Creditore, in luogo del pagamento in denaro del debito di cui all'Art. 1, la seguente prestazione diversa:

Tipo di bene: [Tipo Bene]

Descrizione: [Descrizione Bene]

Valore concordato: € [Valore Bene] ([Valore Bene Lettere]).

Il Creditore accetta espressamente la predetta prestazione diversa in luogo del pagamento in denaro, dichiarando il proprio consenso ai sensi dell'art. 1197 c.c.

Art. 3 — Effetto estintivo

Art. 3 — EFFETTO ESTINTIVO E LIBERAZIONE DEL DEBITORE

Con l'effettiva consegna/trasferimento del bene indicato all'Art. 2, l'obbligazione originaria di cui all'Art. 1 si estingue integralmente ai sensi dell'art. 1197 c.c. Il Creditore rilascia al Debitore piena quietanza liberatoria ai sensi dell'art. 1199 c.c. e rinuncia a ogni ulteriore pretesa connessa al debito originario.

Art. 4 — Garanzie

Art. 4 — DESTINO DELLE GARANZIE (art. 1197 c.2 c.c.)

Estinzione garanzie: [Estinzione Garanzie]. Ai sensi dell'art. 1197 comma 2 c.c., con l'estinzione dell'obbligazione principale si estinguono le eventuali garanzie (fideiussioni, pegni, ipoteche) che la assistevano, salvo diverso accordo scritto tra le parti per il caso di evizione.

Art. 5 — Tradizione del bene

Art. 5 — TRADIZIONE E TRASFERIMENTO DEL BENE

La consegna/trasferimento del bene avrà luogo entro il [Data Tradizione]. Le spese di trasferimento (onorari notarili, imposte di registro, ipotecaria, catastale, bollo) sono a carico di: [Spese Transferimento], ai sensi delle norme fiscali applicabili (D.P.R. 131/1986 TUR; D.P.R. 642/1972).

Il Debitore dichiara che il bene è di sua piena proprietà, libero da pesi, ipoteche, pignoramenti o diritti di terzi. In caso di evizione o vizi, il Creditore può esercitare i diritti di cui all'art. 1197 c.2 c.c. e agli artt. 1483–1490 c.c.

Art. 6 — Foro competente

Art. 6 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per ogni controversia relativa alla presente scrittura è competente il [Foro Competente], salvo il foro inderogabile del consumatore ex art. 33 D.Lgs. 206/2005. La presente scrittura è regolata dalla legge italiana.

Sottoscrizioni

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Firma], [Data Firma]

Debitore (datore): [Debitore Nome]

Firma: _________________________

Creditore (accettante): [Creditore Nome]

Firma: _________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 4 (estinzione garanzie), Art. 5 (dichiarazioni sul bene), Art. 6 (foro competente).

Firma del Debitore per approvazione clausole: _________________________

Firma del Creditore per approvazione clausole: _________________________

Debitore (datore)

________________

Signature

Creditore (accettante)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)?

L'Accordo di Dazione in Pagamento (datio in solutum) in Italia è il contratto con cui il debitore estingue un'obbligazione pecuniaria consegnando al creditore, con il consenso di quest'ultimo, un bene diverso dal denaro originariamente dovuto — un immobile, un bene mobile, un credito o un altro diritto. L'istituto è disciplinato dall'art. 1197 del Codice Civile, secondo cui il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, salvo che il creditore consenta.

L'effetto liberatorio si produce con l'esecuzione della prestazione diversa, non con il semplice accordo: l'obbligazione originaria si estingue quando il bene è effettivamente trasferito e il creditore lo accetta in luogo dell'adempimento. Se la cosa data in pagamento presenta vizi o evizione, l'art. 1197, comma 2, c.c. consente al creditore di esigere la prestazione originaria oltre al risarcimento del danno, ferme restando le garanzie prestate da terzi.

Lo strumento si rivela utile quando il debitore non dispone di liquidità ma possiede beni di valore: anziché subire l'esecuzione forzata davanti al Tribunale (artt. 474 ss. c.p.c.), le parti concordano la cessione volontaria del bene in estinzione del debito, risparmiando tempi e costi del processo esecutivo. È frequente anche nella gestione della crisi d'impresa, prima dell'apertura delle procedure regolate dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), e negli accordi tra privati o con istituti di credito.

Quando la prestazione diversa consiste nel trasferimento di un immobile, l'accordo richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. e va registrato con applicazione dell'imposta di registro secondo il D.P.R. 131/1986 (TUR). La dazione si distingue dalla novazione oggettiva (art. 1230 c.c.), che sostituisce l'obbligazione con una nuova, e dal saldo e stralcio. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di novazione del debito, saldo e stralcio e quietanza a saldo.

Quando serve Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)?

L'Accordo di Dazione in Pagamento in Italia si rivela lo strumento adeguato in una pluralità di situazioni concrete. Il primo scenario tipico riguarda il debitore che non dispone di liquidità sufficiente per saldare un debito in denaro ma possiede beni di valore: anziché attendere il pignoramento forzato dinanzi al Tribunale (artt. 474 ss. c.p.c.), le parti possono concordare la cessione volontaria del bene in estinzione del debito, evitando le spese e i tempi del processo esecutivo. Il secondo scenario frequente è la crisi d'impresa: prima dell'apertura di una procedura concorsuale regolata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza — CCII), l'imprenditore può cedere asset aziendali specifici ai creditori più esposti in luogo del pagamento in contanti, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII) o di un piano attestato (art. 56 CCII). Il terzo scenario riguarda le successioni e le situazioni familiari: gli eredi che non vogliono o non possono pagare i debiti del de cuius in denaro possono proporre ai creditori l'assegnazione di beni ereditari in dazione. Ulteriori casi di ricorso frequente: estinzione di arretrati di locazione mediante cessione di arredi o attrezzature; pagamento di prestazioni professionali con beni invece che con denaro; liquidazione di controversie commerciali senza ricorrere al Giudice di Pace o al Tribunale. Nel diritto successorio italiano, la dazione in pagamento è spesso lo strumento prescelto dagli eredi accettanti con beneficio d'inventario (art. 490 c.c.) per soddisfare i creditori ereditari mediante assegnazione di cespiti dell'asse, senza dover liquidare l'intera eredità in denaro. Nell'ambito dei piani di ristrutturazione del debito regolati dal D.Lgs. 14/2019 (CCII), la dazione viene inserita come misura di soddisfazione dei creditori nei concordati preventivi con cessione dei beni (artt. 84 e 116 CCII) e negli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII: il creditore riceve beni anziché denaro e lo strumento è omologato dal Tribunale competente. In ambito bancario, le banche italiane ricorrono alla dazione in pagamento (denominata 'cessione volontaria dell'immobile a saldo del mutuo' o 'deed in lieu of foreclosure' nella prassi internazionale) per recuperare il credito ipotecario senza avviare la costosa procedura esecutiva immobiliare ex artt. 555 ss. c.p.c.: la prassi è disciplinata dall'art. 40-bis TUB (D.Lgs. 385/1993), introdotto dal D.L. 59/2016, che permette ai mutuatari persone fisiche in difficoltà di cedere l'immobile alla banca in estinzione del mutuo. La dazione è indicata anche nelle negoziazioni tra imprenditori per risolvere controversie commerciali senza ricorrere al contenzioso giudiziario: il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 141 ss.) prevede procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution) in cui la dazione in pagamento può essere parte di un accordo di conciliazione.

Cosa includere nel tuo Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)

L'Accordo di Dazione in Pagamento in Italia conforme all'art. 1197 c.c. deve contenere gli elementi essenziali di seguito indicati. Identificazione completa delle parti: il debitore (datore) e il creditore (accettante) devono essere identificati con nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, e residenza o sede legale. Descrizione del debito originario: l'accordo deve indicare con precisione il credito che si intende estinguere — titolo (contratto di mutuo, fattura insoluta, decreto ingiuntivo n. X del Tribunale di Y, piano di rientro), importo in cifre e in lettere, data di scadenza, eventuali interessi maturati ex artt. 1219 e 1224 c.c. Descrizione della prestazione diversa: il bene o il diritto da consegnare in dazione deve essere specificato con tutti i dati identificativi (per gli immobili: dati catastali, indirizzo, certificato di provenienza; per i veicoli: marca, modello, targa, numero telaio; per i titoli: ISIN, quantità, valore nominale). Valore attribuito alla prestazione diversa: le parti devono indicare il valore concordato del bene, tenendo presente che l'Agenzia delle Entrate applicherà il valore normale di mercato ex art. 9 TUIR ai fini fiscali. Clausola di estinzione del debito: dichiarazione espressa che l'esecuzione della prestazione diversa estingue integralmente il debito originario con liberazione del debitore da ogni ulteriore pretesa, ai sensi dell'art. 1197 c.c. Destino delle garanzie: se fideiussioni, pegni o ipoteche assistevano il credito, l'accordo deve precisare se si estinguono contestualmente (art. 1197 c.2 c.c.) o permangono fino al completamento del trasferimento. Clausola sullo stato del bene: attestazione dell'assenza di pesi, ipoteche, pignoramenti o diritti di terzi sul bene ceduto, con espressa responsabilità del debitore per evizione e vizi (artt. 1483–1490 c.c.). Modalità e tempi della tradizione: data e luogo della consegna o del trasferimento, con indicazione del soggetto che sostiene i costi di trasferimento (spese notarili, imposte di registro, ipotecaria, catastale). Foro competente: ai sensi degli artt. 18–20 c.p.c.; per i consumatori, il foro inderogabile della residenza ex art. 33 c.2 lett. u del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Disponibile su forms-legal.com il modello completo e personalizzabile secondo il tipo di bene da cedere in dazione. Data certa ex art. 2704 c.c. ottenibile mediante registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, PEC con marca temporale certificata, o autentica notarile. Un nono elemento essenziale è la clausola fiscale: le parti devono dichiarare chi sopporta le imposte connesse alla dazione (registro, ipotecaria, catastale, IVA se dovuta), poiché la legge non stabilisce un obbligo imperativo e l'accordo tra le parti è libero; nella pratica, i costi sono spesso a carico del debitore datore. Un decimo elemento è la clausola di rendicontazione del saldo: nel caso in cui il valore della prestazione diversa superi l'importo del debito, le parti devono indicare come viene trattata la differenza (rimborso in denaro al debitore, oppure concessione di una dilazione residua, oppure rinuncia concordata del creditore all'eccedenza). Un undicesimo elemento utile è la clausola di regolazione delle spese di manutenzione e fornitura di servizi fino alla data di trasferimento effettivo: per gli immobili, le spese condominiali, le utenze e le imposte IMU/TASI devono essere ripartite alla data di rogito; il contratto deve indicare chi è debitore di tali oneri per il periodo tra la firma dell'accordo e il trasferimento effettivo. Un dodicesimo elemento per la dazione di beni mobili di valore (gioielli, opere d'arte, collezioni) è la perizia di stima: l'accordo deve allegare la perizia di un esperto qualificato (gemmologo, storico dell'arte, perito di Camera di Commercio) che certifica il valore normale del bene ai fini fiscali e per documentare l'equivalenza tra debito estinto e valore ceduto.

Come compilare il tuo Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)

Per compilare correttamente l'Accordo di Dazione in Pagamento in Italia seguire i passi di seguito indicati. Primo: raccogliere la documentazione sul debito originario — contratto, fatture, estratto conto, decreto ingiuntivo o sentenza che attesta l'importo dovuto, inclusi gli interessi maturati ex art. 1224 c.c. Secondo: identificare con precisione il bene che si intende cedere in dazione. Per gli immobili: richiedere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari una visura ipotecaria aggiornata per verificare l'assenza di ipoteche o pignoramenti, e ottenere la visura catastale dall'Agenzia delle Entrate (Catasto). Per i veicoli: procurarsi il certificato di proprietà e verificare l'assenza di fermi amministrativi tramite il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Terzo: concordare e inserire il valore del bene — preferibilmente supportato da una perizia di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, perito) per evitare contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sul valore normale ex art. 9 TUIR. Quarto: redigere la clausola di estinzione con precisione, indicando se il debito è estinto in tutto o in parte e specificando gli eventuali importi residui. Quinto: in caso di dazione di immobile, recarsi da un notaio abilitato che rediga l'atto pubblico o autentichi la scrittura privata, proceda alla trascrizione nei Registri Immobiliari (Conservatoria) e alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge. Per beni mobili non registrati: registrare la scrittura privata presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione e assolvere l'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972). Sesto: effettuare la consegna fisica del bene e redigere contestualmente il verbale di consegna per documentare il momento della tradizione. Settimo: per le dazioni di immobili, dopo il rogito notarile eseguire tutte le formalità di registrazione e trascrizione: la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (artt. 2643 ss. c.c.) deve avvenire entro 30 giorni dall'atto notarile a cura del notaio; la voltura catastale all'Agenzia delle Entrate – Catasto deve essere completata per aggiornare l'intestazione del bene ai fini IMU, TARI e delle successive compravendite. Ottavo: per le dazioni di veicoli, aggiornare il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) con il certificato di proprietà (CdP) o con la presentazione del modulo NP3 presso uno sportello STA, ACI o PRA entro 60 giorni dalla firma del contratto (art. 94 D.Lgs. 285/1992 — Codice della Strada), pena la responsabilità solidale del cedente per le infrazioni commesse successivamente dal nuovo proprietario. Nono: per le dazioni di aziende o rami d'azienda (art. 2555 c.c.), l'accordo di dazione deve essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio entro 30 giorni dall'atto ex art. 2556 c.c.; la mancata iscrizione non invalida l'atto ma ne riduce l'opponibilità ai terzi. Decimo: archiviare l'accordo originale, il verbale di consegna, la documentazione fiscale (ricevuta di registrazione, quietanza di pagamento delle imposte) e, per gli immobili, la copia autentica dell'atto notarile per almeno 20 anni, in quanto il termine di prescrizione delle azioni reali immobiliari è di 20 anni ex art. 948 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)

L'Accordo di Dazione in Pagamento in Italia presenta insidie frequenti che devono essere evitate con attenzione. Primo errore: cedere un bene immobile senza atto notarile e trascrizione — senza le formalità prescritte dall'art. 1350 c.c. e dalla normativa sulla trascrizione (artt. 2643–2645 c.c.), l'atto è nullo e il debitore rimane esposto alle azioni esecutive del creditore. Secondo errore: omettere la clausola sul destino delle garanzie — se il contratto non specifica se la fideiussione o il pegno si estinguono, possono sorgere controversie tra fideiussore e creditore sul mantenimento della garanzia dopo la dazione. Terzo errore: non verificare l'assenza di ipoteche e pignoramenti sul bene ceduto — un immobile già gravato da ipoteca o pignorato (art. 2913 c.p.c.) non può essere ceduto validamente in dazione senza il consenso del creditore ipotecario o del giudice dell'esecuzione. Quarto errore: indicare un valore del bene non coerente con il valore di mercato — valori artificialmente gonfiati o ridotti espongono al rischio di accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 9 TUIR) e, in sede concorsuale, al rischio di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. o artt. 165 ss. CCII. Quinto errore: non documentare la tradizione del bene — senza un verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti, possono sorgere controversie sulla data di effettivo trasferimento e sull'adempimento del debitore. Sesto errore: non ottenere la data certa ex art. 2704 c.c. — l'accordo privo di data certa non è opponibile ai terzi creditori del debitore e, in sede concorsuale, al curatore o al commissario liquidatore. Settimo errore: trascurare l'APE per la dazione immobiliare — l'atto notarile privo dell'Attestazione di Prestazione Energetica è nullo ex D.Lgs. 192/2005, con sanzione da euro 3.000 a euro 18.000. Ottavo errore: non considerare la revocatoria — quando il debitore è in crisi finanziaria conclamata, la dazione in pagamento eseguita nei sei mesi precedenti la liquidazione giudiziale può essere revocata dal curatore (art. 166 CCII), annullando il vantaggio ottenuto dal creditore accettante. Nono errore: confondere la dazione con la novazione oggettiva — la novazione (artt. 1230–1235 c.c.) estingue l'obbligazione originaria creandone una nuova; la dazione la estingue mediante esecuzione immediata; la confusione tra i due istituti può portare a conseguenze inattese sul destino delle garanzie. Decimo errore: non prevedere la clausola di garanzia per evizione e vizi — l'art. 1197 co. 2 c.c. già prevede la reviviscenza del credito in caso di evizione, ma la clausola contrattuale esplicita evita incertezze sull'ambito di applicazione e sulle modalita' di tutela del creditore. Undicesimo errore: omettere la perizia di stima aggiornata per beni immobili dati in pagamento — senza una perizia indipendente redatta entro 180 giorni dalla firma, il creditore assume il rischio di ricevere un bene il cui valore di mercato e' inferiore al credito estinto, senza possibilita' di rivalsa sul debitore; la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, n. 8253/2018) ha chiarito che l'accordo di dazione in pagamento e' definitivo e non ammette rideterminazione del valore in assenza di clausola espressa di conguaglio. Dodicesimo errore: non verificare l'assenza di vincoli urbanistici o ipoteche di grado successivo sull'immobile dato in pagamento — il creditore che accetta un bene ipotecato da terzi si trova esposto all'azione esecutiva degli ipotecari anteriori ex art. 2858 c.c., rimanendo creditore chirografario per la parte eccedente il valore netto del bene; un'ispezione ipotecaria preventiva presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia delle Entrate — Servizi Catastali e Ipotecari) e' indispensabile prima della firma dell'accordo.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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