Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)
Art. 1197 c.c. (Codice Civile R.D. 262/1942)
Intestazione
ACCORDO DI DAZIONE IN PAGAMENTO
ai sensi dell'art. 1197 del Codice Civile (R.D. 262/1942)
Parti
PARTI
DEBITORE (datore):
Nome/Ragione sociale: [Debitore Nome]
Codice fiscale/P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Residenza/Sede: [Debitore Indirizzo]
CREDITORE (accettante):
Nome/Ragione sociale: [Creditore Nome]
Codice fiscale/P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Residenza/Sede: [Creditore Indirizzo]
Le parti, come sopra identificate, convengono quanto segue.
Art. 1 — Debito originario
Art. 1 — DEBITO ORIGINARIO
Il Debitore riconosce di essere debitore nei confronti del Creditore della somma di € [Importo Debito Cifre] ([Importo Debito Lettere]), a titolo di: [Titolo Debito].
L'importo comprende capitale, interessi maturati ai sensi degli artt. 1219 e 1224 c.c. e ogni altro accessorio dovuto alla data della presente scrittura.
Art. 2 — Dazione in pagamento
Art. 2 — DAZIONE IN PAGAMENTO (art. 1197 c.c.)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1197 del Codice Civile, il Debitore offre al Creditore, in luogo del pagamento in denaro del debito di cui all'Art. 1, la seguente prestazione diversa:
Tipo di bene: [Tipo Bene]
Descrizione: [Descrizione Bene]
Valore concordato: € [Valore Bene] ([Valore Bene Lettere]).
Il Creditore accetta espressamente la predetta prestazione diversa in luogo del pagamento in denaro, dichiarando il proprio consenso ai sensi dell'art. 1197 c.c.
Art. 3 — Effetto estintivo
Art. 3 — EFFETTO ESTINTIVO E LIBERAZIONE DEL DEBITORE
Con l'effettiva consegna/trasferimento del bene indicato all'Art. 2, l'obbligazione originaria di cui all'Art. 1 si estingue integralmente ai sensi dell'art. 1197 c.c. Il Creditore rilascia al Debitore piena quietanza liberatoria ai sensi dell'art. 1199 c.c. e rinuncia a ogni ulteriore pretesa connessa al debito originario.
Art. 4 — Garanzie
Art. 4 — DESTINO DELLE GARANZIE (art. 1197 c.2 c.c.)
Estinzione garanzie: [Estinzione Garanzie]. Ai sensi dell'art. 1197 comma 2 c.c., con l'estinzione dell'obbligazione principale si estinguono le eventuali garanzie (fideiussioni, pegni, ipoteche) che la assistevano, salvo diverso accordo scritto tra le parti per il caso di evizione.
Art. 5 — Tradizione del bene
Art. 5 — TRADIZIONE E TRASFERIMENTO DEL BENE
La consegna/trasferimento del bene avrà luogo entro il [Data Tradizione]. Le spese di trasferimento (onorari notarili, imposte di registro, ipotecaria, catastale, bollo) sono a carico di: [Spese Transferimento], ai sensi delle norme fiscali applicabili (D.P.R. 131/1986 TUR; D.P.R. 642/1972).
Il Debitore dichiara che il bene è di sua piena proprietà, libero da pesi, ipoteche, pignoramenti o diritti di terzi. In caso di evizione o vizi, il Creditore può esercitare i diritti di cui all'art. 1197 c.2 c.c. e agli artt. 1483–1490 c.c.
Art. 6 — Foro competente
Art. 6 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per ogni controversia relativa alla presente scrittura è competente il [Foro Competente], salvo il foro inderogabile del consumatore ex art. 33 D.Lgs. 206/2005. La presente scrittura è regolata dalla legge italiana.
Sottoscrizioni
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Debitore (datore): [Debitore Nome]
Firma: _________________________
Creditore (accettante): [Creditore Nome]
Firma: _________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 4 (estinzione garanzie), Art. 5 (dichiarazioni sul bene), Art. 6 (foro competente).
Firma del Debitore per approvazione clausole: _________________________
Firma del Creditore per approvazione clausole: _________________________
Debitore (datore)
________________
Signature
Creditore (accettante)
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)?
L'Accordo di Dazione in Pagamento (datio in solutum) in Italia è il contratto con cui il debitore estingue un'obbligazione pecuniaria consegnando al creditore, con il consenso di quest'ultimo, un bene diverso dal denaro originariamente dovuto — un immobile, un bene mobile, un credito o un altro diritto. L'istituto è disciplinato dall'art. 1197 del Codice Civile, secondo cui il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, salvo che il creditore consenta.
L'effetto liberatorio si produce con l'esecuzione della prestazione diversa, non con il semplice accordo: l'obbligazione originaria si estingue quando il bene è effettivamente trasferito e il creditore lo accetta in luogo dell'adempimento. Se la cosa data in pagamento presenta vizi o evizione, l'art. 1197, comma 2, c.c. consente al creditore di esigere la prestazione originaria oltre al risarcimento del danno, ferme restando le garanzie prestate da terzi.
Lo strumento si rivela utile quando il debitore non dispone di liquidità ma possiede beni di valore: anziché subire l'esecuzione forzata davanti al Tribunale (artt. 474 ss. c.p.c.), le parti concordano la cessione volontaria del bene in estinzione del debito, risparmiando tempi e costi del processo esecutivo. È frequente anche nella gestione della crisi d'impresa, prima dell'apertura delle procedure regolate dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), e negli accordi tra privati o con istituti di credito.
Quando la prestazione diversa consiste nel trasferimento di un immobile, l'accordo richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. e va registrato con applicazione dell'imposta di registro secondo il D.P.R. 131/1986 (TUR). La dazione si distingue dalla novazione oggettiva (art. 1230 c.c.), che sostituisce l'obbligazione con una nuova, e dal saldo e stralcio. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di novazione del debito, saldo e stralcio e quietanza a saldo.
Quando serve Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)?
L'Accordo di Dazione in Pagamento in Italia si rivela lo strumento adeguato in una pluralità di situazioni concrete. Il primo scenario tipico riguarda il debitore che non dispone di liquidità sufficiente per saldare un debito in denaro ma possiede beni di valore: anziché attendere il pignoramento forzato dinanzi al Tribunale (artt. 474 ss. c.p.c.), le parti possono concordare la cessione volontaria del bene in estinzione del debito, evitando le spese e i tempi del processo esecutivo. Il secondo scenario frequente è la crisi d'impresa: prima dell'apertura di una procedura concorsuale regolata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza — CCII), l'imprenditore può cedere asset aziendali specifici ai creditori più esposti in luogo del pagamento in contanti, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII) o di un piano attestato (art. 56 CCII). Il terzo scenario riguarda le successioni e le situazioni familiari: gli eredi che non vogliono o non possono pagare i debiti del de cuius in denaro possono proporre ai creditori l'assegnazione di beni ereditari in dazione. Ulteriori casi di ricorso frequente: estinzione di arretrati di locazione mediante cessione di arredi o attrezzature; pagamento di prestazioni professionali con beni invece che con denaro; liquidazione di controversie commerciali senza ricorrere al Giudice di Pace o al Tribunale. Nel diritto successorio italiano, la dazione in pagamento è spesso lo strumento prescelto dagli eredi accettanti con beneficio d'inventario (art. 490 c.c.) per soddisfare i creditori ereditari mediante assegnazione di cespiti dell'asse, senza dover liquidare l'intera eredità in denaro. Nell'ambito dei piani di ristrutturazione del debito regolati dal D.Lgs. 14/2019 (CCII), la dazione viene inserita come misura di soddisfazione dei creditori nei concordati preventivi con cessione dei beni (artt. 84 e 116 CCII) e negli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII: il creditore riceve beni anziché denaro e lo strumento è omologato dal Tribunale competente. In ambito bancario, le banche italiane ricorrono alla dazione in pagamento (denominata 'cessione volontaria dell'immobile a saldo del mutuo' o 'deed in lieu of foreclosure' nella prassi internazionale) per recuperare il credito ipotecario senza avviare la costosa procedura esecutiva immobiliare ex artt. 555 ss. c.p.c.: la prassi è disciplinata dall'art. 40-bis TUB (D.Lgs. 385/1993), introdotto dal D.L. 59/2016, che permette ai mutuatari persone fisiche in difficoltà di cedere l'immobile alla banca in estinzione del mutuo. La dazione è indicata anche nelle negoziazioni tra imprenditori per risolvere controversie commerciali senza ricorrere al contenzioso giudiziario: il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 141 ss.) prevede procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution) in cui la dazione in pagamento può essere parte di un accordo di conciliazione.
Cosa includere nel tuo Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)
L'Accordo di Dazione in Pagamento in Italia conforme all'art. 1197 c.c. deve contenere gli elementi essenziali di seguito indicati. Identificazione completa delle parti: il debitore (datore) e il creditore (accettante) devono essere identificati con nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, e residenza o sede legale. Descrizione del debito originario: l'accordo deve indicare con precisione il credito che si intende estinguere — titolo (contratto di mutuo, fattura insoluta, decreto ingiuntivo n. X del Tribunale di Y, piano di rientro), importo in cifre e in lettere, data di scadenza, eventuali interessi maturati ex artt. 1219 e 1224 c.c. Descrizione della prestazione diversa: il bene o il diritto da consegnare in dazione deve essere specificato con tutti i dati identificativi (per gli immobili: dati catastali, indirizzo, certificato di provenienza; per i veicoli: marca, modello, targa, numero telaio; per i titoli: ISIN, quantità, valore nominale). Valore attribuito alla prestazione diversa: le parti devono indicare il valore concordato del bene, tenendo presente che l'Agenzia delle Entrate applicherà il valore normale di mercato ex art. 9 TUIR ai fini fiscali. Clausola di estinzione del debito: dichiarazione espressa che l'esecuzione della prestazione diversa estingue integralmente il debito originario con liberazione del debitore da ogni ulteriore pretesa, ai sensi dell'art. 1197 c.c. Destino delle garanzie: se fideiussioni, pegni o ipoteche assistevano il credito, l'accordo deve precisare se si estinguono contestualmente (art. 1197 c.2 c.c.) o permangono fino al completamento del trasferimento. Clausola sullo stato del bene: attestazione dell'assenza di pesi, ipoteche, pignoramenti o diritti di terzi sul bene ceduto, con espressa responsabilità del debitore per evizione e vizi (artt. 1483–1490 c.c.). Modalità e tempi della tradizione: data e luogo della consegna o del trasferimento, con indicazione del soggetto che sostiene i costi di trasferimento (spese notarili, imposte di registro, ipotecaria, catastale). Foro competente: ai sensi degli artt. 18–20 c.p.c.; per i consumatori, il foro inderogabile della residenza ex art. 33 c.2 lett. u del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Disponibile su forms-legal.com il modello completo e personalizzabile secondo il tipo di bene da cedere in dazione. Data certa ex art. 2704 c.c. ottenibile mediante registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, PEC con marca temporale certificata, o autentica notarile. Un nono elemento essenziale è la clausola fiscale: le parti devono dichiarare chi sopporta le imposte connesse alla dazione (registro, ipotecaria, catastale, IVA se dovuta), poiché la legge non stabilisce un obbligo imperativo e l'accordo tra le parti è libero; nella pratica, i costi sono spesso a carico del debitore datore. Un decimo elemento è la clausola di rendicontazione del saldo: nel caso in cui il valore della prestazione diversa superi l'importo del debito, le parti devono indicare come viene trattata la differenza (rimborso in denaro al debitore, oppure concessione di una dilazione residua, oppure rinuncia concordata del creditore all'eccedenza). Un undicesimo elemento utile è la clausola di regolazione delle spese di manutenzione e fornitura di servizi fino alla data di trasferimento effettivo: per gli immobili, le spese condominiali, le utenze e le imposte IMU/TASI devono essere ripartite alla data di rogito; il contratto deve indicare chi è debitore di tali oneri per il periodo tra la firma dell'accordo e il trasferimento effettivo. Un dodicesimo elemento per la dazione di beni mobili di valore (gioielli, opere d'arte, collezioni) è la perizia di stima: l'accordo deve allegare la perizia di un esperto qualificato (gemmologo, storico dell'arte, perito di Camera di Commercio) che certifica il valore normale del bene ai fini fiscali e per documentare l'equivalenza tra debito estinto e valore ceduto.
Come compilare il tuo Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)
Per compilare correttamente l'Accordo di Dazione in Pagamento in Italia seguire i passi di seguito indicati. Primo: raccogliere la documentazione sul debito originario — contratto, fatture, estratto conto, decreto ingiuntivo o sentenza che attesta l'importo dovuto, inclusi gli interessi maturati ex art. 1224 c.c. Secondo: identificare con precisione il bene che si intende cedere in dazione. Per gli immobili: richiedere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari una visura ipotecaria aggiornata per verificare l'assenza di ipoteche o pignoramenti, e ottenere la visura catastale dall'Agenzia delle Entrate (Catasto). Per i veicoli: procurarsi il certificato di proprietà e verificare l'assenza di fermi amministrativi tramite il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Terzo: concordare e inserire il valore del bene — preferibilmente supportato da una perizia di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, perito) per evitare contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sul valore normale ex art. 9 TUIR. Quarto: redigere la clausola di estinzione con precisione, indicando se il debito è estinto in tutto o in parte e specificando gli eventuali importi residui. Quinto: in caso di dazione di immobile, recarsi da un notaio abilitato che rediga l'atto pubblico o autentichi la scrittura privata, proceda alla trascrizione nei Registri Immobiliari (Conservatoria) e alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge. Per beni mobili non registrati: registrare la scrittura privata presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione e assolvere l'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972). Sesto: effettuare la consegna fisica del bene e redigere contestualmente il verbale di consegna per documentare il momento della tradizione. Settimo: per le dazioni di immobili, dopo il rogito notarile eseguire tutte le formalità di registrazione e trascrizione: la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (artt. 2643 ss. c.c.) deve avvenire entro 30 giorni dall'atto notarile a cura del notaio; la voltura catastale all'Agenzia delle Entrate – Catasto deve essere completata per aggiornare l'intestazione del bene ai fini IMU, TARI e delle successive compravendite. Ottavo: per le dazioni di veicoli, aggiornare il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) con il certificato di proprietà (CdP) o con la presentazione del modulo NP3 presso uno sportello STA, ACI o PRA entro 60 giorni dalla firma del contratto (art. 94 D.Lgs. 285/1992 — Codice della Strada), pena la responsabilità solidale del cedente per le infrazioni commesse successivamente dal nuovo proprietario. Nono: per le dazioni di aziende o rami d'azienda (art. 2555 c.c.), l'accordo di dazione deve essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio entro 30 giorni dall'atto ex art. 2556 c.c.; la mancata iscrizione non invalida l'atto ma ne riduce l'opponibilità ai terzi. Decimo: archiviare l'accordo originale, il verbale di consegna, la documentazione fiscale (ricevuta di registrazione, quietanza di pagamento delle imposte) e, per gli immobili, la copia autentica dell'atto notarile per almeno 20 anni, in quanto il termine di prescrizione delle azioni reali immobiliari è di 20 anni ex art. 948 c.c.
Requisiti legali per Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)
L'Accordo di Dazione in Pagamento in Italia deve rispettare i requisiti formali e fiscali di seguito elencati. Forma: per beni immobili è obbligatoria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio (art. 1350 n. 1 c.c.), pena la nullità assoluta (art. 1418 c.c.); per beni mobili la forma è libera ad substantiam ma è necessaria la scrittura privata ad probationem. Trascrizione immobiliare: il trasferimento di beni immobili in dazione deve essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (artt. 2643, 2645 c.c.) per l'opponibilità ai terzi e agli altri aventi causa. Imposta di registro: per immobili si applicano le aliquote proporzionali del D.P.R. 131/1986 TUR (2% prima casa, 9% altri immobili) o IVA con imposte ipotecaria e catastale ridotte a € 50; per beni mobili in misura fissa € 200 se la scrittura è registrata volontariamente. Imposta di bollo: € 16 ogni 4 facciate della scrittura (D.P.R. 642/1972). Plusvalenza IRPEF: se il valore normale del bene ceduto in dazione supera il costo fiscalmente riconosciuto, si genera una plusvalenza tassabile ex art. 67 TUIR in capo al debitore cedente. Data certa ex art. 2704 c.c.: indispensabile per l'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale — si ottiene con registrazione, PEC con marca temporale o autentica notarile. Rischio di revocatoria: la dazione in pagamento compiuta nei sei mesi anteriori alla domanda di liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019 (CCII) può essere revocata dal curatore ai sensi dell'art. 166 CCII quando estingue un debito non ancora scaduto o costituisce pagamento di un debito scaduto con mezzi anormali; anche la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è esperibile dai creditori se la dazione ha arrecato pregiudizio alle loro ragioni. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, n. 9318/2018) ha confermato la revocabilità della dazione pro solvendo in ipotesi di insolvenza. Attestazione di Prestazione Energetica (APE): obbligatoria per i trasferimenti immobiliari ex D.Lgs. 192/2005 ss.mm.ii.; l'atto notarile privo di APE è nullo e comporta sanzione amministrativa a carico delle parti (da euro 3.000 a euro 18.000). Limite all'uso del contante: i pagamenti connessi alla dazione (es. conguaglio in denaro) non possono superare la soglia di euro 5.000 stabilita dal D.Lgs. 231/2007 art. 49, pena sanzioni antiriciclaggio.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Dazione in Pagamento (Datio in Solutum)
L'Accordo di Dazione in Pagamento in Italia presenta insidie frequenti che devono essere evitate con attenzione. Primo errore: cedere un bene immobile senza atto notarile e trascrizione — senza le formalità prescritte dall'art. 1350 c.c. e dalla normativa sulla trascrizione (artt. 2643–2645 c.c.), l'atto è nullo e il debitore rimane esposto alle azioni esecutive del creditore. Secondo errore: omettere la clausola sul destino delle garanzie — se il contratto non specifica se la fideiussione o il pegno si estinguono, possono sorgere controversie tra fideiussore e creditore sul mantenimento della garanzia dopo la dazione. Terzo errore: non verificare l'assenza di ipoteche e pignoramenti sul bene ceduto — un immobile già gravato da ipoteca o pignorato (art. 2913 c.p.c.) non può essere ceduto validamente in dazione senza il consenso del creditore ipotecario o del giudice dell'esecuzione. Quarto errore: indicare un valore del bene non coerente con il valore di mercato — valori artificialmente gonfiati o ridotti espongono al rischio di accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 9 TUIR) e, in sede concorsuale, al rischio di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. o artt. 165 ss. CCII. Quinto errore: non documentare la tradizione del bene — senza un verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti, possono sorgere controversie sulla data di effettivo trasferimento e sull'adempimento del debitore. Sesto errore: non ottenere la data certa ex art. 2704 c.c. — l'accordo privo di data certa non è opponibile ai terzi creditori del debitore e, in sede concorsuale, al curatore o al commissario liquidatore. Settimo errore: trascurare l'APE per la dazione immobiliare — l'atto notarile privo dell'Attestazione di Prestazione Energetica è nullo ex D.Lgs. 192/2005, con sanzione da euro 3.000 a euro 18.000. Ottavo errore: non considerare la revocatoria — quando il debitore è in crisi finanziaria conclamata, la dazione in pagamento eseguita nei sei mesi precedenti la liquidazione giudiziale può essere revocata dal curatore (art. 166 CCII), annullando il vantaggio ottenuto dal creditore accettante. Nono errore: confondere la dazione con la novazione oggettiva — la novazione (artt. 1230–1235 c.c.) estingue l'obbligazione originaria creandone una nuova; la dazione la estingue mediante esecuzione immediata; la confusione tra i due istituti può portare a conseguenze inattese sul destino delle garanzie. Decimo errore: non prevedere la clausola di garanzia per evizione e vizi — l'art. 1197 co. 2 c.c. già prevede la reviviscenza del credito in caso di evizione, ma la clausola contrattuale esplicita evita incertezze sull'ambito di applicazione e sulle modalita' di tutela del creditore. Undicesimo errore: omettere la perizia di stima aggiornata per beni immobili dati in pagamento — senza una perizia indipendente redatta entro 180 giorni dalla firma, il creditore assume il rischio di ricevere un bene il cui valore di mercato e' inferiore al credito estinto, senza possibilita' di rivalsa sul debitore; la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, n. 8253/2018) ha chiarito che l'accordo di dazione in pagamento e' definitivo e non ammette rideterminazione del valore in assenza di clausola espressa di conguaglio. Dodicesimo errore: non verificare l'assenza di vincoli urbanistici o ipoteche di grado successivo sull'immobile dato in pagamento — il creditore che accetta un bene ipotecato da terzi si trova esposto all'azione esecutiva degli ipotecari anteriori ex art. 2858 c.c., rimanendo creditore chirografario per la parte eccedente il valore netto del bene; un'ispezione ipotecaria preventiva presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia delle Entrate — Servizi Catastali e Ipotecari) e' indispensabile prima della firma dell'accordo.
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La dazione in pagamento — in latino datio in solutum — è il negozio giuridico disciplinato dall'art. 1197 del Codice Civile (R.D. 262/1942) con cui il debitore offre al creditore una prestazione diversa da quella originariamente dovuta e il creditore la accetta in luogo dell'adempimento. Si tratta di un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento ordinario: il debito originario si estingue non con la prestazione pattuita (tipicamente il pagamento di una somma di denaro) bensì con la consegna di un bene mobile (un'automobile, titoli, merce), di un bene immobile (un appartamento, un terreno) o di un altro diritto (un credito, un brevetto). Il requisito essenziale è il consenso del creditore: quest'ultimo non è obbligato ad accettare una prestazione diversa (art. 1197 c.c.); senza il suo accordo esplicito, qualsiasi consegna diversa da quanto pattuito non ha effetto estintivo. La dazione si perfeziona con la tradizione del bene (o con il trasferimento del diritto) e non con il semplice accordo, il che la avvicina ai contratti ad effetti reali. Dal punto di vista pratico, viene utilizzata frequentemente per estinguere debiti da mutuo, da forniture o da locazioni arretrate mediante la cessione di un bene di proprietà del debitore, consentendo una soluzione stragiudiziale rapida ed economica rispetto al pignoramento.
La dazione in pagamento (art. 1197 c.c.) si distingue da altri istituti estintivi dell'obbligazione per caratteristiche precise. Rispetto alla novazione oggettiva (artt. 1230–1235 c.c.), la differenza è strutturale: la novazione sostituisce l'obbligazione originaria con una nuova obbligazione (animus novandi), mentre la dazione estingue l'obbligazione originaria mediante esecuzione immediata di una prestazione diversa — non nasce nessuna nuova obbligazione. Rispetto alla compensazione (artt. 1241–1252 c.c.), la dazione richiede una prestazione in rem mentre la compensazione opera quando entrambe le parti sono al tempo stesso creditore e debitore di somme di denaro o di cose fungibili dello stesso genere. Rispetto alla transazione (art. 1965 c.c.), la dazione non implica reciproche concessioni litigiose: si tratta di un semplice accordo sul modo di adempiere. La dazione ha anche rilevanza fiscale: il trasferimento di un bene immobile in dazione è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali come se fosse una compravendita (art. 2 D.P.R. 131/1986 TUR), con eventuale applicazione dell'IVA se il dante causa è soggetto passivo IVA ex D.P.R. 633/1972.
Sì, quando l'oggetto della dazione è un bene immobile (appartamento, terreno, capannone) l'atto deve rispettare la forma prevista dall'art. 1350 del Codice Civile per il trasferimento di diritti reali immobiliari. In particolare, il trasferimento della proprietà di un immobile a titolo di dazione in pagamento richiede: (1) atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 1350 n. 1 c.c.); (2) trascrizione nei Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria competente per territorio (artt. 2643, 2645 c.c.) per l'opponibilità ai terzi; (3) attestazione di prestazione energetica (APE) come previsto dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. Quando invece la dazione ha per oggetto beni mobili (automobili, titoli, merce), la forma scritta non è richiesta ad substantiam ma è indispensabile ad probationem. Per le quote di S.r.l. cedute in dazione è necessario l'atto notarile o la firma digitale ex art. 2470 c.c. La mancanza di forma scritta per gli immobili determina la nullità assoluta dell'atto (art. 1418 c.c.).
L'art. 1197 comma 2 del Codice Civile disciplina il destino delle garanzie: se il creditore accetta la dazione in pagamento, le garanzie che assistevano il credito originario — fideiussioni (artt. 1936–1957 c.c.), pegni (artt. 2784–2807 c.c.), ipoteche (artt. 2808–2899 c.c.) — si estinguono contestualmente all'obbligazione principale. Il fideiussore è quindi liberato dalla dazione accettata dal creditore, salvo che quest'ultimo abbia espressamente convenuto di mantenere le garanzie per l'eventuale evizione del bene ricevuto in dazione. È prassi contrattuale inserire nell'accordo una clausola che precisi se le garanzie cessano immediatamente o permangono fino al definitivo trasferimento del bene e alla sua non contestazione. Il secondo comma dell'art. 1197 c.c. prevede che se il bene trasferito viene evitto — cioè il debitore non ne era proprietario o vi erano vizi — il creditore può fare valere i propri diritti sull'obbligazione originaria, come se la dazione non fosse avvenuta, oppure agire per la garanzia per evizione (artt. 1483–1490 c.c.).
La dazione in pagamento ha rilevanza fiscale che varia in funzione della natura del bene trasferito. Per i beni immobili: l'atto è soggetto a imposta di registro proporzionale (2% per prima casa, 9% negli altri casi — art. 1 Tariffa D.P.R. 131/1986 TUR) oppure a IVA (4%, 10%, 22% a seconda del caso) se il cedente è un soggetto IVA, con le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) ridotte a € 50 ciascuna in regime IVA per prima casa. Per i beni mobili di valore rilevante: la dazione può costituire un atto a titolo oneroso soggetto a imposta di registro in misura fissa (€ 200). Per il cedente, la dazione può generare una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF (art. 67 TUIR) se la differenza tra valore di mercato del bene ceduto e costo fiscalmente riconosciuto è positiva. L'Agenzia delle Entrate considera il valore normale del bene ceduto come corrispettivo ai fini fiscali (art. 9 TUIR). L'atto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni se scrittura privata non autenticata, o entro 30 giorni se atto notarile.
L'art. 1197 comma 2 del Codice Civile prevede espressamente il meccanismo di tutela per il caso di evizione o vizi: se il creditore è evitto (perde il bene per un diritto di un terzo preesistente) o il bene presenta vizi occulti, il creditore può scegliere tra (a) fare valere i propri diritti sull'obbligazione originaria, come se la dazione non fosse avvenuta — con reviviscenza del credito originario e delle relative garanzie — oppure (b) agire per la garanzia per evizione o per i vizi della cosa ai sensi degli artt. 1483 ss. e 1490 ss. del Codice Civile. La scelta tra le due azioni è discrezionale per il creditore e deve essere esercitata tempestivamente per non incorrere nei termini di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi (art. 1495 c.c.: denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, azione entro 1 anno dalla consegna). È quindi buona prassi inserire nell'accordo di dazione una clausola che descriva lo stato del bene, l'assenza di pesi, ipoteche o diritti di terzi, richiamando i certificati catastali e ipotecari aggiornati nel caso di immobili.
La dazione in pagamento parziale è giuridicamente ammissibile ma richiede un accordo esplicito tra le parti che determini con precisione quale quota del debito viene estinta mediante la prestazione diversa e quale rimane ancora dovuta in denaro. L'art. 1197 c.c. non osta a soluzioni ibride: il creditore può accettare la consegna di un bene a fronte di uno stralcio parziale del debito, con il debitore che si impegna a pagare il residuo secondo un piano di rientro concordato. In questo caso l'accordo combina elementi della dazione in pagamento con elementi del piano di rientro (artt. 1965, 1988 c.c.) e deve specificare: (1) il valore attribuito al bene consegnato, (2) l'importo del debito residuo, (3) le modalità di pagamento del residuo, (4) le garanzie che permangono sul residuo. Ai fini fiscali, il valore attribuito al bene deve corrispondere al valore normale di mercato (art. 9 TUIR); scostamenti significativi possono esporre al rischio di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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