Accordo di Novazione dell'Obbligazione
artt. 1230–1235 c.c. (novazione); art. 1232 c.c. (garanzie); art. 1231 c.c. (modificazioni accessorie)
ai sensi degli artt. 1230–1235 del Codice Civile (R.D. 262/1942)
PARTI DELL'ACCORDO
Creditore:
Denominazione/Nome: [Creditore Nome]
Codice Fiscale/P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Sede/Residenza: [Creditore Indirizzo]
Debitore:
Nome/Ragione sociale: [Debitore Nome]
Codice Fiscale/P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Residenza/Sede: [Debitore Indirizzo]
Le parti sopra identificate, di seguito denominati anche congiuntamente 'le Parti', stipulano il presente accordo di novazione nei termini che seguono.
PREMESSE
A. Tra le Parti esiste il seguente rapporto obbligatorio originario: [Descrizione Obbligazione Originaria], per un importo di € [Importo Originario Cifre] ([Importo Originario Lettere]).
B. Le Parti intendono estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova obbligazione ai sensi degli artt. 1230–1235 del Codice Civile, tipo di novazione: [Tipo Novazione].
Art. 1 — Dichiarazione di Animus Novandi e Novazione dell'Obbligazione
Le Parti dichiarano di voler procedere a novazione dell'obbligazione originaria: [Animus Novandi Dichiarazione]. In forza del presente accordo, l'obbligazione originaria descritta in Premessa A si estingue con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto, essendo sostituita dalla nuova obbligazione di cui all'art. 2 (art. 1230 c.c.).
Art. 2 — Nuova Obbligazione
Il Debitore assume nei confronti del Creditore la seguente nuova obbligazione: [Descrizione Nuova Obbligazione], per un importo di € [Importo Nuova Obbligazione Cifre] ([Importo Nuova Obbligazione Lettere]), al tasso di interesse annuo del [Tasso Interesse Nuovo Annuo]% nel rispetto del tasso soglia antiusura ex art. 2 L. 108/1996, con scadenza il [Scadenza Nuova Obbligazione], secondo la seguente modalità di pagamento: [Modalita Pagamento Nuova].
I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto bancario del Creditore IBAN: [Iban Creditore].
Art. 3 — Destino delle Garanzie
Il Creditore riserva le garanzie esistenti sulla nuova obbligazione: [Riserva Garanzie]. Le garanzie oggetto di riserva espressa sono: [Descrizione Garanzie]. In mancanza di riserva espressa accettata dai garanti, le fideiussioni, i pegni e le ipoteche che assistevano l'obbligazione originaria si estinguono con essa ai sensi dell'art. 1232 c.c.
Art. 4 — Prescrizione della Nuova Obbligazione
La nuova obbligazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile, con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo. Le Parti riconoscono che la sottoscrizione del presente accordo costituisce atto interruttivo della prescrizione relativa all'obbligazione originaria (art. 2944 c.c.).
Art. 5 — Forma, Bollo e Data Certa
Il presente accordo è redatto per iscritto ai fini della prova (ad probationem) e per l'eventuale ricorso al decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. L'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972) è assolta nella misura di legge. Per l'opponibilità ai terzi, le Parti provvederanno alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate o all'autenticazione notarile per l'acquisizione di data certa ex art. 2704 c.c.
Art. 6 — Foro Competente
Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo le Parti eleggono il Tribunale competente per territorio ai sensi degli artt. 18–20 c.p.c. in ragione della residenza o della sede legale del Debitore, salva la competenza del Giudice di Pace per le controversie di valore non superiore a € 10.000,00 (art. 7 c.p.c.).
SOTTOSCRIZIONI
Luogo e data: [Luogo Firma], [Data Firma]
Creditore: [Creditore Nome]
Firma: _________________________
Debitore: [Debitore Nome]
Firma: _________________________
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., le Parti approvano specificamente le clausole relative a: garanzie (art. 3), foro competente (art. 6).
Firma del Debitore per approvazione clausole: _________________________
Creditore
________________
Signature
Debitore
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Novazione dell'Obbligazione?
L'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1230–1235 c.c. (novazione); art. 1230 c.c. (animus novandi); art. 1232 c.c. (garanzie); art. 1233 c.c. (novazione parziale); art. 1325 c.c. (requisiti).
Radici storiche e inquadramento sistematico nel Codice Civile italiano. La novazione è istituto di origine romanistica: la novatio romana consisteva nella sostituzione di un'obbligazione con un'altra, liberando il debitore dall'obbligazione precedente e consentendo la trasmissione delle obbligazioni in un sistema giuridico che non conosceva la cessione del credito in forma autonoma. Il Codice Civile del 1942, redatto sotto la guida di Filippo Vassalli e ispirato al BGB tedesco ma con forte radice romanistica, ha collocato la novazione nel Titolo IV del Libro IV (Delle obbligazioni) agli artt. 1230–1235 c.c. La dottrina italiana tradizionale (Bianca, Rescigno, Galgano) distingue nettamente la novazione dalla remissione del debito (art. 1236 c.c. — rinuncia unilaterale del creditore al credito), dalla compensazione (artt. 1241–1252 c.c. — estinzione per reciprocità di crediti), dalla confusione (art. 1253 c.c. — coincidenza in unico soggetto di debitore e creditore) e dalla dazione in pagamento (art. 1197 c.c. — adempimento con prestazione diversa con consenso del creditore). La novazione si distingue dalla dazione in pagamento perché il creditore nella dazione accetta un bene o una prestazione diversa in luogo del pagamento originario, con effetto liberatorio immediato per il debitore; nella novazione, invece, il debitore non adempie ma sostituisce l'obbligazione con una nuova, che rimarrà inadempiuta fino alla sua esecuzione. La Corte di Cassazione, Sez. III civ., con sentenza n. 5630 del 22 marzo 2016, ha ribadito che l'animus novandi deve essere «non equivoco» e che la sola stipula di un nuovo piano di pagamento non integra novazione se le parti non hanno manifestato la volontà di estinguere il rapporto originario.
Quando serve Accordo di Novazione dell'Obbligazione?
L'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia è lo strumento appropriato nelle situazioni di seguito elencate. Primo scenario: il debitore non riesce ad adempiere all'obbligazione originaria nella forma pattuita (es. consegna di una partita di merce) ma dispone di liquidità o di un bene diverso — le parti novano trasformando l'obbligazione in natura in un'obbligazione pecuniaria, liberando il debitore dall'obbligo di consegnare la merce. Secondo scenario: il creditore e il debitore vogliono rinegoziare un finanziamento cambiando il tasso di interesse in modo sostanziale, prolungando la scadenza in modo significativo e modificando la causa del rapporto — se le modifiche sono tali da creare un'obbligazione del tutto nuova, si ricorre alla novazione anziché alla semplice modifica. Terzo scenario: un'azienda ha contratto debiti verso più fornitori e vuole consolidarli in un unico debito novato verso un unico interlocutore (es. nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ex artt. 57–64 CCII con omologa del Tribunale). Quarto scenario: le parti vogliono sostituire un'obbligazione sorta da un illecito (risarcimento del danno) con un'obbligazione contrattuale (pagamento di una somma a rate), trasformando così il titolo del credito da extracontrattuale a contrattuale con effetti sulla prescrizione e sui rimedi processuali.
Contesti pratici frequenti nella realtà imprenditoriale e bancaria italiana. Nella prassi delle PMI italiane, la novazione ricorre frequentemente nei rapporti di fornitura a lungo termine: quando un fornitore vanta crediti commerciali accumulati verso un cliente in difficoltà (es. fatture scadute per forniture di materie prime nel settore manifatturiero), le parti spesso stipulano un accordo di novazione che consolida tutte le fatture insolute in un unico credito novato con piano di rientro biennale o triennale, estinguendo i singoli crediti originari. Questo evita la moltiplicazione di decreti ingiuntivi ex artt. 633–634 c.p.c. e consente al debitore una gestione ordinata dell'esposizione. Nel settore bancario, la novazione è utilizzata — con cautela — nella ristrutturazione di esposizioni in sofferenza o incaglio: tuttavia, le Linee Guida EBA (European Banking Authority) sulla gestione dei crediti deteriorati (NPL — Non-Performing Loans, luglio 2018) richiedono che gli enti creditizi valutino attentamente se una misura di tolleranza (forbearance measure) costituisce o meno novazione, poiché ciò incide sulle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e sull'obbligo di classificazione a Default ex art. 178 Regolamento UE 575/2013 (CRR). Nel contesto del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 — CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022, la novazione è uno degli strumenti utilizzati negli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 57–64 CCII: il creditore che accetta la novazione del proprio credito nell'ambito di un accordo omologato dal Tribunale può beneficiare della protezione dell'art. 166 CCII che neutralizza i rischi di revocatoria per atti compiuti nel contesto del piano omologato.
Cosa includere nel tuo Accordo di Novazione dell'Obbligazione
L'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia deve contenere gli elementi essenziali indicati di seguito. Identificazione completa delle parti: creditore e debitore devono essere identificati con nome, codice fiscale o partita IVA, e residenza o sede legale; in caso di novazione soggettiva, è necessario identificare anche il terzo che subentra. Descrizione dell'obbligazione originaria: il contratto deve indicare con precisione il rapporto obbligatorio preesistente — contratto, importo, scadenza, titolo — che si intende estinguere; la mancata identificazione precisa può far sorgere controversie sull'oggetto della novazione. Clausola di animus novandi: è la clausola cardine dell'accordo e deve essere formulata in modo inequivoco, dichiarando espressamente che le parti intendono estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con quella nuova (art. 1230 c.2 c.c.); formule generiche non bastano. Descrizione della nuova obbligazione: oggetto, importo, scadenza, tasso di interesse (nel rispetto della soglia antiusura ex L. 108/1996), modalità di pagamento e ogni altro elemento essenziale del nuovo rapporto. Clausola sul destino delle garanzie: l'accordo deve specificare se le fideiussioni, i pegni e le ipoteche che assistevano il credito originario si estinguono (regola generale ex art. 1232 c.c.) o se il creditore ne fa riserva espressa con consenso del garante (art. 1232 c.2 c.c.). Clausola sulla prescrizione: la nuova obbligazione genera un nuovo termine prescrizionale che decorre dalla data dell'accordo novativo; è utile richiamare la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) o quella speciale applicabile. Data certa ex art. 2704 c.c.: per l'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale — si ottiene con registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, PEC con marca temporale o autentica notarile. Su forms-legal.com è disponibile il modello completo di accordo di novazione conforme agli artt. 1230–1235 c.c. con tutte le clausole necessarie.
Clausole avanzate raccomandate dalla prassi forense e notarile italiana. La clausola di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. collega la risoluzione automatica della novazione al mancato pagamento di una o più rate della nuova obbligazione: in tal caso, il creditore può scegliere se avvalersi della risoluzione (tornando a vantare il credito originario con le sue garanzie, se conservate) oppure agire per l'adempimento della nuova obbligazione novata. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza n. 2098 del 27 gennaio 2021, ha chiarito che la clausola risolutiva espressa in un accordo di novazione non produce automaticamente la reviviscenza dell'obbligazione originaria: questa si estingue definitivamente con la novazione, e la risoluzione dell'accordo novativo obbliga le parti alla restituzione delle prestazioni eventualmente eseguite ex art. 1458 c.c. La clausola di novazione parziale ex art. 1233 c.c. è utile per novare solo una quota del credito (es. gli interessi scaduti) mantenendo inalterato il credito in linea capitale: in tal caso le garanzie si estinguono solo sulla parte novata. La clausola di sospensiva condizionale ex art. 1353 c.c. consente di subordinare gli effetti novativi al verificarsi di una condizione (es. ottenimento di un finanziamento bancario da parte del debitore entro 60 giorni): se la condizione non si avvera, la novazione non produce effetti e l'obbligazione originaria rimane in vita. La clausola penale ex art. 1382 c.c. nella nuova obbligazione novata quantifica preventivamente il danno da inadempimento, fornendo al creditore uno strumento di tutela rapido ed evitando la prova del danno in sede giudiziale.
Come compilare il tuo Accordo di Novazione dell'Obbligazione
Per compilare correttamente l'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia seguire le istruzioni di seguito indicate. Primo: raccogliere la documentazione sull'obbligazione originaria — il contratto, le fatture, il piano di ammortamento originario o il decreto ingiuntivo — per identificare con precisione l'importo del debito originario, il titolo e le garanzie esistenti. Secondo: concordare con precisione la nuova obbligazione che sostituisce quella originaria: il nuovo importo (che può essere diverso — es. comprensivo di interessi capitalizzati con l'accordo delle parti nel rispetto dell'art. 1283 c.c. sull'anatocismo), il nuovo piano di rimborso, il nuovo tasso di interesse (verificare il rispetto del tasso soglia antiusura TEGM pubblicato da Banca d'Italia e MEF ex art. 2 L. 108/1996). Terzo: decidere esplicitamente il destino delle garanzie esistenti — consultare i fideiussori e ottenere il loro consenso scritto alla riserva di garanzia ex art. 1232 c.c. se si vuole mantenere la fideiussione sulla nuova obbligazione. Quarto: inserire con chiarezza la clausola di animus novandi, citando espressamente l'art. 1230 c.c. e dichiarando la volontà di estinguere il vecchio rapporto e creare il nuovo. Quinto: far sottoscrivere l'accordo da tutte le parti, inclusi i fideiussori se si vuole conservare la garanzia. Sesto: procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate per acquisire data certa ex art. 2704 c.c. e assolvere l'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972).
Guida operativa campo per campo. Sezione «Obbligazione originaria»: riportare il titolo contrattuale con estremi precisi (es. Contratto di fornitura n. 45/2023 del 3 marzo 2023, rep. n. 1234, rogito notaio Rossi di Milano); indicare l'importo del debito residuo alla data dell'accordo, distinguendo tra quota capitale e quota interessi; elencare le garanzie esistenti con le loro caratteristiche (es. Fideiussione di Mario Bianchi, CF BNCMRA70A01F205X, per un importo massimo di € 50.000, rilasciata in data 10 gennaio 2023). Sezione «Dichiarazione di novazione» (animus novandi): utilizzare una formula chiara come: «Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo novella integralmente l'obbligazione originaria di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1230 c.c., con effetto estintivo immediato dell'obbligazione preesistente e costitutivo della nuova obbligazione di seguito descritta». Sezione «Nuova obbligazione»: indicare il nuovo importo in cifre e in lettere; il tasso di interesse annuo (confrontare con il TEGM corrente pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia sul sito web ufficiale, sezione Usura); il piano di rimborso con scadenze esatte (es. 24 rate mensili di € 1.250 ciascuna, con scadenza il primo giorno di ogni mese a partire dal 1° luglio 2026); le conseguenze del mancato pagamento (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., penale ex art. 1382 c.c., decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.). Sezione «Garanzie»: inserire la riserva espressa del creditore con accettazione scritta di ciascun fideiussore/garante. Sezione «Imposte e registrazione»: allegare la ricevuta di pagamento del modello F23 (codice tributo 109T o 108T) per l'imposta di registro o di bollo.
Requisiti legali per Accordo di Novazione dell'Obbligazione
L'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia deve rispettare i requisiti formali e sostanziali di seguito elencati. Forma: la novazione è un contratto a forma libera ex art. 1325 c.c.; tuttavia, se la nuova obbligazione riguarda diritti reali immobiliari è richiesta la forma scritta ex art. 1350 c.c. La scrittura privata è sempre necessaria ad probationem e per il decreto ingiuntivo (art. 634 c.p.c.). Animus novandi: deve risultare in modo inequivoco dall'accordo (art. 1230 c.2 c.c.) — la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ammette presunzioni. Limiti al tasso di interesse nella nuova obbligazione: il tasso concordato nella nuova obbligazione deve rispettare il TEGM trimestrale pubblicato da Banca d'Italia e MEF ex art. 2 L. 108/1996 (antiusura); il superamento della soglia rende nulla la clausola interessi ex art. 1815 c.2 c.c. Riserva di garanzia: deve essere espressa e accettata dai garanti (art. 1232 c.2 c.c.) — in assenza, le garanzie si estinguono con l'obbligazione originaria. Imposta di bollo: € 16 ogni 4 facciate (D.P.R. 642/1972). Imposta di registro: in misura fissa (€ 200) se la scrittura viene registrata volontariamente. Data certa ex art. 2704 c.c.: indispensabile per l'opponibilità ai terzi e per evitare rischi di revocatoria in sede concorsuale.
Disciplina speciale nei rapporti bancari e nelle procedure concorsuali. Nel rapporto tra banca e cliente, la novazione di un finanziamento bancario o di un'apertura di credito è soggetta alla disciplina del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 — TUB). In particolare: l'art. 117 TUB impone la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari (nullità del contratto privo della forma richiesta, azionabile solo dal cliente); l'art. 120-quater TUB disciplina la surrogazione nel mutuo (portabilità), distinguendola nettamente dalla novazione: nella surrogazione il mutuatario si avvale della banca surrogante che subentra nel contratto originario mantenendo le garanzie (ipoteca inclusa), senza effetti novativi; nella novazione il vecchio mutuo si estingue e nasce un nuovo rapporto con nuova ipoteca. La Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 — Disposizioni di vigilanza per le banche) richiede agli enti creditizi di classificare le esposizioni ristrutturate come «forborne» secondo i criteri EBA quando una concessione è accordata a un debitore che incontra o sta per incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari; la novazione in tali contesti incide sulla classificazione a Default e sul calcolo delle Perdite Attese (Expected Credit Loss — ECL) secondo lo standard IFRS 9 (applicabile agli istituti quotati e alle banche dalla data del 1° gennaio 2018). Nel contesto del CCII (D.Lgs. 14/2019), gli accordi di ristrutturazione del debito omologati dal Tribunale ex art. 63 CCII producono effetti novativi per i creditori aderenti, con protezione dagli effetti della revocatoria ex art. 166 CCII per gli atti compiuti in esecuzione del piano omologato; i creditori che non aderiscono all'accordo non sono vincolati dagli effetti novativi ma subiscono l'effetto di blocco delle azioni esecutive (automatic stay) durante la pendenza della procedura di omologa.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Novazione dell'Obbligazione
L'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia presenta errori ricorrenti che possono vanificare gli effetti voluti dalle parti. (1) Omettere la clausola di animus novandi: senza una dichiarazione inequivoca di voler estinguere e sostituire l'obbligazione originaria, l'accordo può essere interpretato come una semplice modifica accessoria (art. 1231 c.c.) con conseguente permanenza di tutte le garanzie originarie — il contrario di quanto si voleva ottenere; la Cass. n. 18135/2018 ha ribadito che l'animus novandi non si presume mai. (2) Non chiarire il destino delle garanzie: la dimenticanza della riserva espressa ex art. 1232 c.c. determina l'automatica estinzione di fideiussioni, pegni e ipoteche; un creditore che novella un mutuo garantito da fideiussione e non fa riserva perde irrimediabilmente la garanzia personale del fideiussore. (3) Pattuire un tasso di interesse superiore alla soglia antiusura ex L. 108/1996: la nullità della clausola usuraria (art. 1815 c.2 c.c.) rende non dovuti gli interessi sull'intera obbligazione novata, trasformando un credito fruttifero in un credito infruttifero. (4) Mancare di data certa: senza registrazione o autentica, la novazione è inopponibile ai terzi e ai creditori concorsuali (art. 2704 c.c.); in sede di liquidazione giudiziale (CCII), la novazione priva di data certa non è opponibile alla massa dei creditori e può essere revocata ex art. 165 CCII. (5) Non coinvolgere i fideiussori nella riserva di garanzia: la riserva di garanzia ex art. 1232 c.2 c.c. richiede il consenso scritto dei garanti; senza di esso, la riserva unilaterale del creditore non è sufficiente a mantenere la fideiussione sulla nuova obbligazione — e il fideiussore è liberato per legge. (6) Confondere la novazione con il piano di rientro: stipulare un accordo che ha il contenuto sostanziale di un piano di rientro (rateizzazione del debito originario) ma etichettandolo come «accordo di novazione» può portare a conseguenze inattese; se l'animus novandi non è presente, la giurisprudenza riqualifica l'accordo come semplice proroga ex art. 1231 c.c. senza effetti novativi. (7) Applicare anatocismo non concordato esplicitamente: l'art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione degli interessi già scaduti (anatocismo) salvo usi contrari o patti successivi alla scadenza; nella nuova obbligazione novata, se si includono interessi capitalizzati sul debito originario, è necessario un patto espresso accettato dal debitore, altrimenti la clausola è nulla. (8) Non prevedere la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.: in assenza di clausola di decadenza automatica dal beneficio del termine, il creditore che vede saltare due o tre rate deve agire giudizialmente per ottenere la risoluzione o promuovere l'intero credito a esigibile — con i tempi della giustizia civile italiana (media 1.100 giorni in primo grado secondo il Rapporto CEPEJ 2024 del Consiglio d'Europa); la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. risolve il problema rendendo la risoluzione immediata. (9) Omettere la sottoscrizione del debitore ceduto in caso di novazione soggettiva passiva (espromissione ex art. 1272 c.c.): nella novazione soggettiva passiva il debitore originario è liberato solo se il creditore dichiara espressamente di liberarlo; in assenza, il terzo si affianca al debitore originario (accollo cumulativo) senza effetti novativi. forms-legal.com mette a disposizione il modello di Accordo di Novazione del Debito con tutte le clausole obbligatorie e facoltative elencate, la checklist pre-firma e la guida alla registrazione all'Agenzia delle Entrate.
Fonti e Citazioni
Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.
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}Domande frequenti
La novazione è il negozio giuridico disciplinato dagli artt. 1230–1235 del Codice Civile (R.D. 262/1942) con cui le parti di un rapporto obbligatorio concordano di estinguere l'obbligazione preesistente sostituendola con una nuova. Nel diritto italiano si distinguono due forme principali. La novazione oggettiva (art. 1230 c.c.) conserva le stesse parti ma modifica l'oggetto o il titolo dell'obbligazione: ad esempio, si sostituisce un'obbligazione di consegnare una merce con un'obbligazione di pagare una somma di denaro, oppure si trasforma un contratto di mutuo in un'obbligazione cambiaria. La novazione soggettiva attiva (delegazione novativa, art. 1268 c.c.) interviene quando un nuovo debitore si sostituisce al vecchio con liberazione di quest'ultimo; quella passiva (espromissione, art. 1272 c.c.) quando un terzo assume il debito liberando il debitore originario. L'elemento essenziale e caratterizzante della novazione è l'animus novandi (art. 1230 c.2 c.c.): la volontà inequivoca di sostituire l'obbligazione originaria; senza tale elemento non si ha novazione ma una semplice modifica del rapporto (art. 1231 c.c. — le modificazioni accessorie e la semplice proroga del termine non costituiscono novazione). La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'animus novandi non si presume ma deve risultare in modo non equivoco dall'accordo delle parti (Cass. 10 luglio 2018 n. 18135; Cass. 22 marzo 2016 n. 5630).
La novazione, il piano di rientro e la transazione sono istituti distinti con effetti diversi. La novazione (artt. 1230–1235 c.c.) estingue l'obbligazione originaria sostituendola con una nuova: le garanzie del vecchio debito si estinguono salvo patto contrario (art. 1232 c.c.); il debitore non riconosce semplicemente il debito preesistente ma ne crea uno nuovo con titolo autonomo. Il piano di rientro o rateizzazione (che combina elementi dell'art. 1988 c.c. per il riconoscimento del debito e dell'art. 1965 c.c. per l'accordo sulle modalità di pagamento) non novella l'obbligazione originaria: il creditore mantiene tutti i diritti e le garanzie del credito originario, modificando solo le modalità di adempimento. La transazione (art. 1965 c.c.) presuppone una res litigiosa — una lite già in corso o ragionevolmente temuta — e reciproche concessioni; può essere novativa (estingue e sostituisce l'obbligazione originaria) o non novativa. La scelta tra questi strumenti ha implicazioni pratiche importanti: la novazione può liberare il fideiussore (art. 1232 c.c.) mentre il piano di rientro lo mantiene vincolato; la novazione presuppone l'animus novandi mentre il piano di rientro preserva tutti i rimedi del creditore originario.
L'art. 1232 del Codice Civile stabilisce la regola fondamentale in materia: con la novazione si estinguono i privilegi, le garanzie reali (pegno e ipoteca) e le garanzie personali (fideiussione) che assistevano l'obbligazione originaria, salvo che il creditore ne faccia espressa riserva nell'atto di novazione. La riserva deve essere espressa e deve essere accettata dal fideiussore o dal datore di pegno/ipoteca: non è sufficiente una riserva unilaterale del creditore (art. 1232 c.2 c.c.). Se il creditore trascura di effettuare tale riserva, il fideiussore è automaticamente liberato dalla novazione e non può essere chiamato a rispondere per la nuova obbligazione. Questo effetto liberatorio del fideiussore è una delle conseguenze più critiche nella pratica: banche e creditori devono verificare con attenzione se un accordo di ristrutturazione del debito costituisce novazione, perché in tal caso potrebbero perdere le garanzie personali di terzi senza averlo previsto. La garanzia eventualmente conservata per riserva si estende alla nuova obbligazione nei limiti dell'obbligazione originaria: il fideiussore non può essere chiamato a garantire un debito superiore a quello per cui aveva prestato garanzia (art. 1941 c.c. — immodificabilità della fideiussione in peius).
La forma dell'atto di novazione dipende dalla natura dell'obbligazione originaria e di quella nuova. In linea generale, la novazione è un contratto a forma libera (art. 1325 c.c.); tuttavia, se la nuova obbligazione richiede una forma specifica — ad esempio perché ha per oggetto un diritto reale immobiliare (art. 1350 c.c.) — quella forma è necessaria anche per la novazione. Nella pratica bancaria e commerciale, la novazione viene sempre formalizzata per iscritto perché: (a) è necessaria la prova dell'animus novandi (art. 1230 c.2 c.c.); (b) la scrittura privata è titolo idoneo per il decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c.; (c) la data certa ex art. 2704 c.c. è indispensabile per l'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale. L'imposta di bollo di € 16 ogni 4 facciate (D.P.R. 642/1972) si applica alla scrittura privata. Se l'accordo è registrato presso l'Agenzia delle Entrate, si applica l'imposta di registro in misura fissa (€ 200) per le obbligazioni aventi contenuto patrimoniale. L'accordo che novella un contratto di mutuo bancario può richiedere l'intervento notarile e l'iscrizione nei Registri Immobiliari se l'ipoteca viene trasferita sulla nuova obbligazione (art. 2843 c.c. — trasferimento dell'ipoteca).
La novazione del debito in prossimità di una procedura concorsuale presenta rischi specifici di rilievo. Il primo rischio è l'azione revocatoria: ai sensi dell'art. 2901 c.c. (revocatoria ordinaria) e degli artt. 165–168 del D.Lgs. 14/2019 (CCII — revocatoria nelle procedure di insolvenza), i creditori del debitore novante possono impugnare la novazione se ha diminuito la garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) a loro danno, soprattutto se il nuovo debito è di importo inferiore o le garanzie si sono estinte ex art. 1232 c.c. Il secondo rischio riguarda la postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c.: se la novazione di un finanziamento soci genera una nuova obbligazione, si applica la regola della postergazione nel rimborso rispetto agli altri creditori se il finanziamento è effettuato in un momento in cui risulta eccessivo il rapporto di indebitamento della società. Il terzo rischio è la perdita delle garanzie: come illustrato, senza riserva espressa ex art. 1232 c.c. le garanzie si estinguono automaticamente, privando il creditore della tutela che aveva sulla vecchia obbligazione. In sede di accordi di ristrutturazione ex artt. 57 ss. CCII, la novazione è uno degli strumenti utilizzati per ristrutturare il passivo, con omologa del Tribunale che rende l'accordo opponibile ai creditori dissenzienti.
No. L'art. 1231 del Codice Civile stabilisce espressamente che le modificazioni accessorie e la semplice proroga del termine non producono novazione. Pertanto, la proroga del termine di scadenza di un mutuo, la riduzione o l'aumento del tasso di interesse, la modifica della periodicità delle rate, o altre variazioni di carattere accessorio non estinguono l'obbligazione originaria e non liberano i fideiussori. Queste modifiche costituiscono una semplice novazione accessoria (modificazione del negozio originario) e non novazione propriamente detta. Il confine tra modifica accessoria e novazione sostanziale è tracciato dalla Cassazione in funzione dell'elemento dell'animus novandi: se le parti intendono chiaramente sostituire l'obbligazione originaria creandone una autonoma e diversa, si ha novazione; se le parti intendono semplicemente adeguare le modalità di adempimento del medesimo rapporto, si ha modifica accessoria. Nella prassi bancaria, le rinegoziazioni di mutui (es. surroga ex art. 120-quater TUB) non costituiscono novazione ma modificazione dell'obbligazione originaria, con conservazione delle garanzie.
Sì, l'art. 1233 del Codice Civile ammette la novazione parziale: le parti possono novare solo una parte dell'obbligazione, mantenendo inalterato il resto del rapporto originario. In pratica, la novazione parziale si verifica quando, ad esempio, si sostituisce solo la clausola sugli interessi moratori lasciando intatti l'importo del capitale e le garanzie, oppure quando si novella solo la parte del credito relativa a un'obbligazione accessoria. Gli effetti della novazione parziale si limitano alla quota novata: l'obbligazione originaria rimane in vita per la parte non novata con tutte le sue garanzie, mentre per la parte novata le garanzie si estinguono salvo riserva (art. 1232 c.c.). La novazione parziale deve essere determinata con precisione nell'accordo scritto per evitare contestazioni interpretative sul perimetro dell'estinzione e sulla sorte delle garanzie. Il Giudice di Pace o il Tribunale, in caso di controversia, applicherà il principio interpretativo dell'art. 1362 c.c. (intenzione delle parti) e dell'art. 1363 c.c. (interpretazione sistematica delle clausole contrattuali).
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