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Accordo di Novazione dell'Obbligazione

Accordo di Novazione dell'Obbligazione

artt. 1230–1235 c.c. (novazione); art. 1232 c.c. (garanzie); art. 1231 c.c. (modificazioni accessorie)

ai sensi degli artt. 1230–1235 del Codice Civile (R.D. 262/1942)

PARTI DELL'ACCORDO

Creditore:

Denominazione/Nome: [Creditore Nome]

Codice Fiscale/P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]

Sede/Residenza: [Creditore Indirizzo]

Debitore:

Nome/Ragione sociale: [Debitore Nome]

Codice Fiscale/P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]

Residenza/Sede: [Debitore Indirizzo]

Le parti sopra identificate, di seguito denominati anche congiuntamente 'le Parti', stipulano il presente accordo di novazione nei termini che seguono.

PREMESSE

A. Tra le Parti esiste il seguente rapporto obbligatorio originario: [Descrizione Obbligazione Originaria], per un importo di € [Importo Originario Cifre] ([Importo Originario Lettere]).

B. Le Parti intendono estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova obbligazione ai sensi degli artt. 1230–1235 del Codice Civile, tipo di novazione: [Tipo Novazione].

Art. 1 — Dichiarazione di Animus Novandi e Novazione dell'Obbligazione

Le Parti dichiarano di voler procedere a novazione dell'obbligazione originaria: [Animus Novandi Dichiarazione]. In forza del presente accordo, l'obbligazione originaria descritta in Premessa A si estingue con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto, essendo sostituita dalla nuova obbligazione di cui all'art. 2 (art. 1230 c.c.).

Art. 2 — Nuova Obbligazione

Il Debitore assume nei confronti del Creditore la seguente nuova obbligazione: [Descrizione Nuova Obbligazione], per un importo di € [Importo Nuova Obbligazione Cifre] ([Importo Nuova Obbligazione Lettere]), al tasso di interesse annuo del [Tasso Interesse Nuovo Annuo]% nel rispetto del tasso soglia antiusura ex art. 2 L. 108/1996, con scadenza il [Scadenza Nuova Obbligazione], secondo la seguente modalità di pagamento: [Modalita Pagamento Nuova].

I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto bancario del Creditore IBAN: [Iban Creditore].

Art. 3 — Destino delle Garanzie

Il Creditore riserva le garanzie esistenti sulla nuova obbligazione: [Riserva Garanzie]. Le garanzie oggetto di riserva espressa sono: [Descrizione Garanzie]. In mancanza di riserva espressa accettata dai garanti, le fideiussioni, i pegni e le ipoteche che assistevano l'obbligazione originaria si estinguono con essa ai sensi dell'art. 1232 c.c.

Art. 4 — Prescrizione della Nuova Obbligazione

La nuova obbligazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile, con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo. Le Parti riconoscono che la sottoscrizione del presente accordo costituisce atto interruttivo della prescrizione relativa all'obbligazione originaria (art. 2944 c.c.).

Art. 5 — Forma, Bollo e Data Certa

Il presente accordo è redatto per iscritto ai fini della prova (ad probationem) e per l'eventuale ricorso al decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. L'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972) è assolta nella misura di legge. Per l'opponibilità ai terzi, le Parti provvederanno alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate o all'autenticazione notarile per l'acquisizione di data certa ex art. 2704 c.c.

Art. 6 — Foro Competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo le Parti eleggono il Tribunale competente per territorio ai sensi degli artt. 18–20 c.p.c. in ragione della residenza o della sede legale del Debitore, salva la competenza del Giudice di Pace per le controversie di valore non superiore a € 10.000,00 (art. 7 c.p.c.).

SOTTOSCRIZIONI

Luogo e data: [Luogo Firma], [Data Firma]

Creditore: [Creditore Nome]

Firma: _________________________

Debitore: [Debitore Nome]

Firma: _________________________

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., le Parti approvano specificamente le clausole relative a: garanzie (art. 3), foro competente (art. 6).

Firma del Debitore per approvazione clausole: _________________________

Creditore

________________

Signature

Debitore

________________

Signature

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Che cos'è Accordo di Novazione dell'Obbligazione?

L'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1230–1235 c.c. (novazione); art. 1230 c.c. (animus novandi); art. 1232 c.c. (garanzie); art. 1233 c.c. (novazione parziale); art. 1325 c.c. (requisiti).

Radici storiche e inquadramento sistematico nel Codice Civile italiano. La novazione è istituto di origine romanistica: la novatio romana consisteva nella sostituzione di un'obbligazione con un'altra, liberando il debitore dall'obbligazione precedente e consentendo la trasmissione delle obbligazioni in un sistema giuridico che non conosceva la cessione del credito in forma autonoma. Il Codice Civile del 1942, redatto sotto la guida di Filippo Vassalli e ispirato al BGB tedesco ma con forte radice romanistica, ha collocato la novazione nel Titolo IV del Libro IV (Delle obbligazioni) agli artt. 1230–1235 c.c. La dottrina italiana tradizionale (Bianca, Rescigno, Galgano) distingue nettamente la novazione dalla remissione del debito (art. 1236 c.c. — rinuncia unilaterale del creditore al credito), dalla compensazione (artt. 1241–1252 c.c. — estinzione per reciprocità di crediti), dalla confusione (art. 1253 c.c. — coincidenza in unico soggetto di debitore e creditore) e dalla dazione in pagamento (art. 1197 c.c. — adempimento con prestazione diversa con consenso del creditore). La novazione si distingue dalla dazione in pagamento perché il creditore nella dazione accetta un bene o una prestazione diversa in luogo del pagamento originario, con effetto liberatorio immediato per il debitore; nella novazione, invece, il debitore non adempie ma sostituisce l'obbligazione con una nuova, che rimarrà inadempiuta fino alla sua esecuzione. La Corte di Cassazione, Sez. III civ., con sentenza n. 5630 del 22 marzo 2016, ha ribadito che l'animus novandi deve essere «non equivoco» e che la sola stipula di un nuovo piano di pagamento non integra novazione se le parti non hanno manifestato la volontà di estinguere il rapporto originario.

Quando serve Accordo di Novazione dell'Obbligazione?

L'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia è lo strumento appropriato nelle situazioni di seguito elencate. Primo scenario: il debitore non riesce ad adempiere all'obbligazione originaria nella forma pattuita (es. consegna di una partita di merce) ma dispone di liquidità o di un bene diverso — le parti novano trasformando l'obbligazione in natura in un'obbligazione pecuniaria, liberando il debitore dall'obbligo di consegnare la merce. Secondo scenario: il creditore e il debitore vogliono rinegoziare un finanziamento cambiando il tasso di interesse in modo sostanziale, prolungando la scadenza in modo significativo e modificando la causa del rapporto — se le modifiche sono tali da creare un'obbligazione del tutto nuova, si ricorre alla novazione anziché alla semplice modifica. Terzo scenario: un'azienda ha contratto debiti verso più fornitori e vuole consolidarli in un unico debito novato verso un unico interlocutore (es. nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ex artt. 57–64 CCII con omologa del Tribunale). Quarto scenario: le parti vogliono sostituire un'obbligazione sorta da un illecito (risarcimento del danno) con un'obbligazione contrattuale (pagamento di una somma a rate), trasformando così il titolo del credito da extracontrattuale a contrattuale con effetti sulla prescrizione e sui rimedi processuali.

Contesti pratici frequenti nella realtà imprenditoriale e bancaria italiana. Nella prassi delle PMI italiane, la novazione ricorre frequentemente nei rapporti di fornitura a lungo termine: quando un fornitore vanta crediti commerciali accumulati verso un cliente in difficoltà (es. fatture scadute per forniture di materie prime nel settore manifatturiero), le parti spesso stipulano un accordo di novazione che consolida tutte le fatture insolute in un unico credito novato con piano di rientro biennale o triennale, estinguendo i singoli crediti originari. Questo evita la moltiplicazione di decreti ingiuntivi ex artt. 633–634 c.p.c. e consente al debitore una gestione ordinata dell'esposizione. Nel settore bancario, la novazione è utilizzata — con cautela — nella ristrutturazione di esposizioni in sofferenza o incaglio: tuttavia, le Linee Guida EBA (European Banking Authority) sulla gestione dei crediti deteriorati (NPL — Non-Performing Loans, luglio 2018) richiedono che gli enti creditizi valutino attentamente se una misura di tolleranza (forbearance measure) costituisce o meno novazione, poiché ciò incide sulle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e sull'obbligo di classificazione a Default ex art. 178 Regolamento UE 575/2013 (CRR). Nel contesto del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 — CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022, la novazione è uno degli strumenti utilizzati negli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 57–64 CCII: il creditore che accetta la novazione del proprio credito nell'ambito di un accordo omologato dal Tribunale può beneficiare della protezione dell'art. 166 CCII che neutralizza i rischi di revocatoria per atti compiuti nel contesto del piano omologato.

Cosa includere nel tuo Accordo di Novazione dell'Obbligazione

L'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia deve contenere gli elementi essenziali indicati di seguito. Identificazione completa delle parti: creditore e debitore devono essere identificati con nome, codice fiscale o partita IVA, e residenza o sede legale; in caso di novazione soggettiva, è necessario identificare anche il terzo che subentra. Descrizione dell'obbligazione originaria: il contratto deve indicare con precisione il rapporto obbligatorio preesistente — contratto, importo, scadenza, titolo — che si intende estinguere; la mancata identificazione precisa può far sorgere controversie sull'oggetto della novazione. Clausola di animus novandi: è la clausola cardine dell'accordo e deve essere formulata in modo inequivoco, dichiarando espressamente che le parti intendono estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con quella nuova (art. 1230 c.2 c.c.); formule generiche non bastano. Descrizione della nuova obbligazione: oggetto, importo, scadenza, tasso di interesse (nel rispetto della soglia antiusura ex L. 108/1996), modalità di pagamento e ogni altro elemento essenziale del nuovo rapporto. Clausola sul destino delle garanzie: l'accordo deve specificare se le fideiussioni, i pegni e le ipoteche che assistevano il credito originario si estinguono (regola generale ex art. 1232 c.c.) o se il creditore ne fa riserva espressa con consenso del garante (art. 1232 c.2 c.c.). Clausola sulla prescrizione: la nuova obbligazione genera un nuovo termine prescrizionale che decorre dalla data dell'accordo novativo; è utile richiamare la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) o quella speciale applicabile. Data certa ex art. 2704 c.c.: per l'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale — si ottiene con registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, PEC con marca temporale o autentica notarile. Su forms-legal.com è disponibile il modello completo di accordo di novazione conforme agli artt. 1230–1235 c.c. con tutte le clausole necessarie.

Clausole avanzate raccomandate dalla prassi forense e notarile italiana. La clausola di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. collega la risoluzione automatica della novazione al mancato pagamento di una o più rate della nuova obbligazione: in tal caso, il creditore può scegliere se avvalersi della risoluzione (tornando a vantare il credito originario con le sue garanzie, se conservate) oppure agire per l'adempimento della nuova obbligazione novata. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza n. 2098 del 27 gennaio 2021, ha chiarito che la clausola risolutiva espressa in un accordo di novazione non produce automaticamente la reviviscenza dell'obbligazione originaria: questa si estingue definitivamente con la novazione, e la risoluzione dell'accordo novativo obbliga le parti alla restituzione delle prestazioni eventualmente eseguite ex art. 1458 c.c. La clausola di novazione parziale ex art. 1233 c.c. è utile per novare solo una quota del credito (es. gli interessi scaduti) mantenendo inalterato il credito in linea capitale: in tal caso le garanzie si estinguono solo sulla parte novata. La clausola di sospensiva condizionale ex art. 1353 c.c. consente di subordinare gli effetti novativi al verificarsi di una condizione (es. ottenimento di un finanziamento bancario da parte del debitore entro 60 giorni): se la condizione non si avvera, la novazione non produce effetti e l'obbligazione originaria rimane in vita. La clausola penale ex art. 1382 c.c. nella nuova obbligazione novata quantifica preventivamente il danno da inadempimento, fornendo al creditore uno strumento di tutela rapido ed evitando la prova del danno in sede giudiziale.

Come compilare il tuo Accordo di Novazione dell'Obbligazione

Per compilare correttamente l'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia seguire le istruzioni di seguito indicate. Primo: raccogliere la documentazione sull'obbligazione originaria — il contratto, le fatture, il piano di ammortamento originario o il decreto ingiuntivo — per identificare con precisione l'importo del debito originario, il titolo e le garanzie esistenti. Secondo: concordare con precisione la nuova obbligazione che sostituisce quella originaria: il nuovo importo (che può essere diverso — es. comprensivo di interessi capitalizzati con l'accordo delle parti nel rispetto dell'art. 1283 c.c. sull'anatocismo), il nuovo piano di rimborso, il nuovo tasso di interesse (verificare il rispetto del tasso soglia antiusura TEGM pubblicato da Banca d'Italia e MEF ex art. 2 L. 108/1996). Terzo: decidere esplicitamente il destino delle garanzie esistenti — consultare i fideiussori e ottenere il loro consenso scritto alla riserva di garanzia ex art. 1232 c.c. se si vuole mantenere la fideiussione sulla nuova obbligazione. Quarto: inserire con chiarezza la clausola di animus novandi, citando espressamente l'art. 1230 c.c. e dichiarando la volontà di estinguere il vecchio rapporto e creare il nuovo. Quinto: far sottoscrivere l'accordo da tutte le parti, inclusi i fideiussori se si vuole conservare la garanzia. Sesto: procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate per acquisire data certa ex art. 2704 c.c. e assolvere l'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972).

Guida operativa campo per campo. Sezione «Obbligazione originaria»: riportare il titolo contrattuale con estremi precisi (es. Contratto di fornitura n. 45/2023 del 3 marzo 2023, rep. n. 1234, rogito notaio Rossi di Milano); indicare l'importo del debito residuo alla data dell'accordo, distinguendo tra quota capitale e quota interessi; elencare le garanzie esistenti con le loro caratteristiche (es. Fideiussione di Mario Bianchi, CF BNCMRA70A01F205X, per un importo massimo di € 50.000, rilasciata in data 10 gennaio 2023). Sezione «Dichiarazione di novazione» (animus novandi): utilizzare una formula chiara come: «Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo novella integralmente l'obbligazione originaria di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1230 c.c., con effetto estintivo immediato dell'obbligazione preesistente e costitutivo della nuova obbligazione di seguito descritta». Sezione «Nuova obbligazione»: indicare il nuovo importo in cifre e in lettere; il tasso di interesse annuo (confrontare con il TEGM corrente pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia sul sito web ufficiale, sezione Usura); il piano di rimborso con scadenze esatte (es. 24 rate mensili di € 1.250 ciascuna, con scadenza il primo giorno di ogni mese a partire dal 1° luglio 2026); le conseguenze del mancato pagamento (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., penale ex art. 1382 c.c., decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.). Sezione «Garanzie»: inserire la riserva espressa del creditore con accettazione scritta di ciascun fideiussore/garante. Sezione «Imposte e registrazione»: allegare la ricevuta di pagamento del modello F23 (codice tributo 109T o 108T) per l'imposta di registro o di bollo.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Novazione dell'Obbligazione

L'Accordo di Novazione dell'Obbligazione in Italia presenta errori ricorrenti che possono vanificare gli effetti voluti dalle parti. (1) Omettere la clausola di animus novandi: senza una dichiarazione inequivoca di voler estinguere e sostituire l'obbligazione originaria, l'accordo può essere interpretato come una semplice modifica accessoria (art. 1231 c.c.) con conseguente permanenza di tutte le garanzie originarie — il contrario di quanto si voleva ottenere; la Cass. n. 18135/2018 ha ribadito che l'animus novandi non si presume mai. (2) Non chiarire il destino delle garanzie: la dimenticanza della riserva espressa ex art. 1232 c.c. determina l'automatica estinzione di fideiussioni, pegni e ipoteche; un creditore che novella un mutuo garantito da fideiussione e non fa riserva perde irrimediabilmente la garanzia personale del fideiussore. (3) Pattuire un tasso di interesse superiore alla soglia antiusura ex L. 108/1996: la nullità della clausola usuraria (art. 1815 c.2 c.c.) rende non dovuti gli interessi sull'intera obbligazione novata, trasformando un credito fruttifero in un credito infruttifero. (4) Mancare di data certa: senza registrazione o autentica, la novazione è inopponibile ai terzi e ai creditori concorsuali (art. 2704 c.c.); in sede di liquidazione giudiziale (CCII), la novazione priva di data certa non è opponibile alla massa dei creditori e può essere revocata ex art. 165 CCII. (5) Non coinvolgere i fideiussori nella riserva di garanzia: la riserva di garanzia ex art. 1232 c.2 c.c. richiede il consenso scritto dei garanti; senza di esso, la riserva unilaterale del creditore non è sufficiente a mantenere la fideiussione sulla nuova obbligazione — e il fideiussore è liberato per legge. (6) Confondere la novazione con il piano di rientro: stipulare un accordo che ha il contenuto sostanziale di un piano di rientro (rateizzazione del debito originario) ma etichettandolo come «accordo di novazione» può portare a conseguenze inattese; se l'animus novandi non è presente, la giurisprudenza riqualifica l'accordo come semplice proroga ex art. 1231 c.c. senza effetti novativi. (7) Applicare anatocismo non concordato esplicitamente: l'art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione degli interessi già scaduti (anatocismo) salvo usi contrari o patti successivi alla scadenza; nella nuova obbligazione novata, se si includono interessi capitalizzati sul debito originario, è necessario un patto espresso accettato dal debitore, altrimenti la clausola è nulla. (8) Non prevedere la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.: in assenza di clausola di decadenza automatica dal beneficio del termine, il creditore che vede saltare due o tre rate deve agire giudizialmente per ottenere la risoluzione o promuovere l'intero credito a esigibile — con i tempi della giustizia civile italiana (media 1.100 giorni in primo grado secondo il Rapporto CEPEJ 2024 del Consiglio d'Europa); la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. risolve il problema rendendo la risoluzione immediata. (9) Omettere la sottoscrizione del debitore ceduto in caso di novazione soggettiva passiva (espromissione ex art. 1272 c.c.): nella novazione soggettiva passiva il debitore originario è liberato solo se il creditore dichiara espressamente di liberarlo; in assenza, il terzo si affianca al debitore originario (accollo cumulativo) senza effetti novativi. forms-legal.com mette a disposizione il modello di Accordo di Novazione del Debito con tutte le clausole obbligatorie e facoltative elencate, la checklist pre-firma e la guida alla registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Fonti e Citazioni

Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.

  1. CRREU official

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Forms Legal. (2026). Accordo di Novazione dell'Obbligazione (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/agreements/accordo-di-novazione-del-debito

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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