Accordo di Accollo del Debito
art. 1273 c.c. (accollo); artt. 1268-1272 c.c. (espromissione, delegazione)
Intestazione
(ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile — R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Accollante: [Accollante Nome], C.F./P.IVA [Accollante Codice Fiscale], con sede/residenza in [Accollante Residenza]
Accollato (Debitore originario): [Accollato Nome], C.F./P.IVA [Accollato Codice Fiscale], con sede/residenza in [Accollato Residenza]
Accollatario (Creditore): [Creditore Nome], C.F./P.IVA [Creditore Codice Fiscale], con sede/residenza in [Creditore Sede]
Luogo e data: [Luogo Accordo], [Data Accordo]
Premesse
PREMESSE
L'Accollato [Accollato Nome] è debitore verso l'Accollatario [Creditore Nome] in forza del seguente titolo: [Titolo Debito].
Importo del debito residuo accollato: euro [Importo Debito Cifre] ([Importo Debito Lettere]).
Motivazione/causa dell'accollo: [Motivazione Accollo].
Accordo di Accollo
Art. 1 — Accollo del debito
L'Accollante [Accollante Nome] si assume, ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile, il debito dell'Accollato [Accollato Nome] verso l'Accollatario [Creditore Nome], per l'importo di euro [Importo Debito Cifre] ([Importo Debito Lettere]), con le seguenti modalità di rimborso: [Piano Rimborso]. Pagamenti da effettuarsi su IBAN: [Iban Creditore].
Art. 2 — Tipo di accollo
Tipo di accollo: [Tipo Accollo]. In caso di accollo esterno liberatorio, l'adesione e la dichiarazione di liberazione dell'Accollato da parte dell'Accollatario sono contenute nella sezione di adesione del creditore al termine del presente accordo.
Art. 3 — Diritto di regresso
Diritto di regresso dell'Accollante verso l'Accollato: [Recesso Accollante]. L'Accollante che adempie l'obbligazione verso l'Accollatario acquista, ai sensi dell'art. 1273 co. 4 e art. 1203 c.c., il diritto di regresso verso l'Accollato per l'intero importo pagato, con decorrenza dalla data del pagamento e con applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c.
Art. 4 — Foro competente
Per le controversie derivanti dal presente accordo è competente il [Foro Competente].
Adesione e Dichiarazione del Creditore (Accollo Esterno)
SEZIONE DI ADESIONE DEL CREDITORE (per accollo esterno)
L'Accollatario [Creditore Nome] dichiara di aderire al presente accordo di accollo ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile e, in caso di accollo liberatorio, di liberare espressamente l'Accollato [Accollato Nome] dall'obbligazione verso di esso, a partire dalla data della presente adesione. L'adesione è irrevocabile (art. 1273 co. 3 c.c.).
Luogo e data dell'adesione: [Luogo Accordo], [Data Accordo]
Accollante
________________
Signature
Accollato (Debitore originario)
________________
Signature
Accollatario/Creditore (per adesione)
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Accollo del Debito?
L'Accordo di Accollo del Debito in Italia è il contratto con cui un terzo (accollante) assume l'obbligo di pagare il debito che un soggetto (accollato) ha verso il proprio creditore (accollatario). L'istituto è disciplinato dall'art. 1273 del Codice Civile e si inserisce, accanto alla delegazione (art. 1268 c.c.) e all'espromissione (art. 1268 c.c.), tra i modi di successione nel debito previsti dall'ordinamento italiano.
L'accollo può assumere due configurazioni. Nell'accollo cumulativo, l'accollante si affianca al debitore originario, che resta obbligato in solido con lui verso il creditore: il creditore acquista un secondo patrimonio su cui rivalersi. Nell'accollo liberatorio, invece, il debitore originario è liberato, ma — come precisa l'art. 1273, comma 2, c.c. — ciò avviene solo se il creditore dichiara espressamente di liberarlo; in mancanza di tale dichiarazione, la liberazione non si produce e il debitore resta obbligato.
L'applicazione tipica è la compravendita di immobile con mutuo residuo: l'acquirente si accolla il mutuo ipotecario del venditore, subentrando nell'obbligazione verso la banca. In questo caso, perché il venditore sia liberato, occorre il consenso della banca creditrice; in difetto, l'accollo è interno (semplice accordo tra venditore e compratore) e non vincola l'istituto di credito. Altri impieghi frequenti sono la cessione d'azienda, le ristrutturazioni del debito e gli accordi transattivi.
L'accollo si distingue dalla semplice promessa di pagamento del terzo (art. 1180 c.c.) perché crea un vincolo obbligatorio diretto. La forma scritta è opportuna per la prova e, quando l'accollo riguarda debiti garantiti da ipoteca su immobili, è necessaria per le successive formalità. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di riconoscimento di debito, piano di rientro e fideiussione.
Quando serve Accordo di Accollo del Debito?
L'Accordo di Accollo del Debito in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un terzo vuole assumere l'obbligazione di un debitore verso il suo creditore, liberando il debitore originario oppure affiancandosi a lui come co-obbligato. Le situazioni più frequenti nella pratica italiana comprendono: compravendita di immobile con mutuo residuo — l'acquirente si accolla il mutuo ipotecario del venditore, rilevando la proprietà dell'immobile e subentrando nell'obbligazione verso la banca creditrice; tale accollo deve essere autorizzato dalla banca per liberare il venditore (art. 1273 co. 2 c.c.), altrimenti entrambi rimangono obbligati in solido; cessione di azienda — l'acquirente si accolla i debiti dell'azienda ceduta (verso fornitori, banche, dipendenti) come parte del corrispettivo della cessione; accollo di debito societario da parte del socio — un socio si accolla personalmente i debiti della società in crisi verso i creditori, come alternativa alla procedura concorsuale; accordi familiari — un familiare (es. genitore) si accolla il debito di un figlio in difficoltà economica, assumendo l'obbligazione verso la banca o il creditore; operazioni di ristrutturazione del debito — nell'ambito di piani di ristrutturazione ex art. 67 D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa — CCII), una società del gruppo assume i debiti di un'altra società in crisi; operazioni immobiliari complesse — in una permuta o in uno scambio di proprietà, le parti si accollano reciprocamente i debiti gravanti sui beni scambiati. L'accordo di accollo è sempre opportuno nella forma scritta, anche quando la legge non la richiede ad substantiam, per garantire la prova del diritto di regresso e della liberazione dell'accollato. In ambito immobiliare, l'accollo del mutuo residuo è una delle pratiche più diffuse nelle compravendite tra privati in Italia: l'acquirente si accolla il mutuo ipotecario del venditore, subentrando nell'obbligazione verso la banca creditrice e deducendo il mutuo accollato dal prezzo di acquisto; questa operazione richiede il consenso scritto della banca per liberare il venditore (art. 1273 co. 2 c.c.). Nel diritto societario italiano, l'accollo è sistematicamente utilizzato nelle operazioni di scissione (art. 2506 c.c.) e fusione (art. 2501 c.c.): la società incorporante o beneficiaria assume per legge i debiti della società scissa o incorporata (art. 2506-quater co. 3 c.c.), configurando un accollo ex lege con effetto di solidarietà passiva tra le società coinvolte. Le operazioni di leveraged buyout (LBO) e management buyout (MBO) nel diritto italiano ricorrono all'accollo del debito bancario della società target (NewCo) da parte della società acquirente, nell'ambito di piani di finanziamento strutturati con garanzie reali sull'attivo della società acquisita. Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019, CCII) prevede l'accollo del debito nelle procedure di concordato preventivo (art. 116 CCII) e negli accordi di ristrutturazione omologati (art. 57 CCII): terzi investitori o soci si accollano debiti dell'impresa in crisi in cambio di quote o altri benefici. Nei rapporti intra-familiari, l'accollo è frequente quando un genitore si accolla i debiti di un figlio (mutuo, debiti verso fornitori) come forma di assistenza patrimoniale: in questo caso, le implicazioni fiscali (possibile configurazione di liberalità indiretta tassabile ex D.Lgs. 346/1990) devono essere valutate attentamente con un consulente tributario prima di stipulare l'accordo.
Cosa includere nel tuo Accordo di Accollo del Debito
L'Accordo di Accollo del Debito in Italia deve contenere elementi essenziali per essere giuridicamente efficace e produrre gli effetti desiderati. Il primo elemento è l'identificazione completa delle tre parti: l'accollante (il terzo che assume il debito — nome/denominazione, codice fiscale/P.IVA, residenza/sede); l'accollato/debitore originario (chi trasferisce il debito — nome/denominazione, codice fiscale/P.IVA); l'accollatario/creditore (chi ha il credito — nome/denominazione, codice fiscale/P.IVA). Il secondo elemento è la descrizione precisa del debito accollato: importo in cifre e in lettere, titolo del debito (contratto di mutuo, fattura, sentenza, decreto ingiuntivo), data di scadenza, importo degli interessi maturati e futuri, eventuali garanzie reali o personali che assistono il credito. Il terzo elemento è il tipo di accollo: interno (senza adesione del creditore) oppure esterno cumulativo (con adesione del creditore e solidarietà tra accollante e accollato) oppure esterno liberatorio (con adesione del creditore e liberazione dell'accollato — art. 1273 co. 2 c.c., dichiarazione espressa del creditore). Il quarto elemento è la clausola di regresso: l'accollante che paga il debito ha diritto di regresso verso l'accollato (art. 1273 co. 4 c.c.) — specificare le modalità e i termini del regresso. Il quinto elemento è la sezione di adesione del creditore: firmata dal creditore, con dichiarazione (se liberatoria) di liberare espressamente l'accollato. Il modello di forms-legal.com include la sezione di adesione/liberazione del creditore separata dalle altre parti, con formula espressa di liberazione dell'accollato conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 16612/2022). Il sesto elemento è la clausola sulle garanzie preesistenti: fideiussioni, pegni e ipoteche che assistono il debito accollato si estinguono con la liberazione dell'accollato (art. 1239 c.c. per la fideiussione) o, se concordato diversamente, permangono a tutela del creditore sino all'estinzione del debito da parte dell'accollante; la mancata disciplina di questo aspetto genera incertezza sui diritti del creditore in caso di inadempimento dell'accollante. Il settimo elemento richiesto per un accordo completo è la clausola sulla prescrizione: l'assunzione del debito da parte dell'accollante interrompe la prescrizione del credito verso l'accollato (art. 2944 c.c. — ricognizione di debito in forma di atto negoziale), e il nuovo termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorre dalla data dell'accordo; indicare espressamente questo effetto tutela il creditore da eccezioni di prescrizione sollevate in sede contenziosa.
Come compilare il tuo Accordo di Accollo del Debito
L'Accordo di Accollo del Debito in Italia si compila seguendo i passi del modello di forms-legal.com. Nella prima sezione, inserire le generalità complete dell'accollante: nome e cognome (o ragione sociale), codice fiscale (o partita IVA), residenza (o sede legale), Camera di Commercio/Registro Imprese se applicabile. Nella seconda sezione, inserire le generalità dell'accollato (debitore originario): stesse informazioni dell'accollante. Nella terza sezione, inserire le generalità dell'accollatario (creditore): stesse informazioni. Nella quarta sezione, descrivere con precisione il debito accollato: titolo del debito (contratto di mutuo del [data], fattura n. [...], accordo del [data]), importo del debito residuo in cifre e in lettere, importo degli interessi correnti e moratori al momento dell'accollo, piano di rimborso (rate, scadenze, IBAN del creditore per i pagamenti futuri). Nella quinta sezione, scegliere il tipo di accollo: interno (solo tra accollante e accollato), esterno cumulativo (con adesione del creditore, accollato rimane obbligato), esterno liberatorio (con adesione e liberazione dell'accollato). Nella sesta sezione, indicare le modalità del diritto di regresso dell'accollante verso l'accollato in caso di inadempimento del debitore originario che abbia già effettuato pagamenti parziali prima dell'accollo. La sezione di adesione del creditore deve essere firmata separatamente dal creditore. Il documento deve essere datato, firmato da tutte le parti e conservato da ciascuna in originale. Per l'accollo di mutuo ipotecario bancario, prima di completare il modello è necessario: richiedere alla banca creditrice la comunicazione del saldo residuo del mutuo aggiornato (comprensivo di capitale, interessi maturati e spese) e ottenere il modulo di consenso alla liberazione del mutuatario originario; contattare il notaio che ha stipulato il mutuo per verificare se l'atto di accollo può essere inserito nell'atto di compravendita o richiede un atto separato; verificare con il consulente fiscale le implicazioni IVA e di registro dell'operazione. Per l'accollo nell'ambito di cessioni d'azienda, l'accordo deve essere coordinato con l'atto di cessione d'azienda ex art. 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata, deposito al Registro Imprese entro 30 giorni) e deve identificare puntualmente ciascun debito aziendale accollato con il relativo creditore, importo e scadenza. Per l'accollo nell'ambito di piani di ristrutturazione del debito ex CCII: l'accordo deve essere predisposto con l'assistenza del professionista attestatore (art. 67 co. 3 lett. d) c.c.) e depositato presso il Tribunale competente per l'omologa. Dopo la firma, assolvere gli adempimenti fiscali: bollo (€ 16 ogni 100 righe/4 facciate ex D.P.R. 642/1972) e, se previsto, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate per ottenere la data certa ex art. 2704 c.c. Conservare l'accordo originale, le ricevute di pagamento verso il creditore e ogni corrispondenza con la banca o il creditore per almeno 10 anni (termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c.).
Requisiti legali per Accordo di Accollo del Debito
L'Accordo di Accollo del Debito in Italia è soggetto a requisiti normativi stabiliti principalmente dall'art. 1273 del Codice Civile e dalle norme generali sul diritto delle obbligazioni. L'art. 1273 c.c. non richiede forma scritta ad substantiam: il contratto di accollo si perfeziona con il consenso delle parti. Tuttavia, la forma scritta è richiesta ad probationem per la prova in giudizio dell'accordo, del tipo di accollo e dell'eventuale liberazione dell'accollato. Eccezioni alla forma libera: l'accollo di un mutuo ipotecario inserito nell'atto di compravendita immobiliare richiede atto pubblico (art. 1350 c.c.); l'accollo nell'ambito di una cessione d'azienda deve rispettare le forme previste dall'art. 2556 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata, iscrizione nel Registro delle Imprese); per la liberazione dell'accollato, la dichiarazione del creditore deve essere espressa e recettizia (art. 1273 co. 2 c.c.) — forma scritta è necessaria per la prova. Obbligazioni fiscali: l'accordo di accollo che prevede obbligazioni di pagamento è soggetto all'imposta di bollo di euro 16,00 ogni 100 righe/4 facciate (D.P.R. 642/1972); se l'accollo è connesso a una compravendita soggetta a registrazione, va registrato con l'atto principale (D.P.R. 131/1986 — Testo Unico Registro). Comunicazioni societarie: in caso di accollo di debiti nell'ambito di operazioni societarie (fusioni, scissioni — artt. 2501 ss. c.c.), si applicano le norme sulla pubblicità legale nel Registro delle Imprese (art. 2504 c.c.). La Corte di Cassazione (Cass. n. 3541/2021) ha ribadito che la differenza tra accollo, delegazione ed espromissione non è solo nominalistica ma ha effetti sostanziali sull'azione di regresso e sulla solidarietà tra i debitori. Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) all'art. 166 prevede la revocatoria fallimentare degli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori alla liquidazione giudiziale: un accollo di debito senza corrispettivo adeguato può essere revocato dal curatore. Nelle operazioni societarie, l'accollo rientra nel perimetro degli atti soggetti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2381 c.c. quando supera i limiti della gestione ordinaria: il legale rappresentante che stipula un accordo di accollo di debiti rilevanti senza autorizzazione consiliare può essere responsabile verso la società per i danni causati. Le imprese con debiti verso la Pubblica Amministrazione (es. debiti tributari) non possono accollare tali debiti a terzi senza autorizzazione specifica dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: il debito tributario è personalissimo e l'accollo volontario non libera il contribuente originario in assenza di accordo con l'ente impositore (art. 8 co. 2 L. 212/2000 — Statuto del Contribuente). Per gli accolli di debiti bancari garantiti da ipoteca, l'art. 40-bis TUB (introdotto dal D.L. 59/2016 conv. L. 119/2016) disciplina specificamente la cessione volontaria dell'immobile in caso di inadempimento del debitore persona fisica: la procedura prevede la valutazione del bene da parte di un perito indipendente, la comunicazione scritta alla banca e la sospensione delle procedure esecutive in corso. Ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data certa dell'accordo di accollo è determinata dalla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (che assegna data certa dalla registrazione stessa), dall'invio tramite PEC con marca temporale accreditata, o dall'autenticazione notarile: senza data certa, l'accordo non è opponibile ai creditori del debitore originario né al curatore in caso di procedura concorsuale. Il modello di forms-legal.com per l'accordo di accollo del debito include una sezione dedicata all'adesione del creditore separata dal corpo principale dell'accordo, con formula conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 16612/2022) che richiede la dichiarazione espressa di liberazione dell'accollato per configurare l'accollo liberatorio.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Accollo del Debito
L'Accordo di Accollo del Debito in Italia genera errori frequenti che possono compromettere l'efficacia giuridica dell'accordo o esporre le parti a rischi inattesi. Il primo errore, il più grave, è ritenere che l'accollo interno liberi automaticamente l'accollato verso il creditore: l'accollo interno produce effetti solo tra accollante e accollato; il creditore che non ha aderito all'accordo continua ad agire contro il debitore originario, che rimane l'unico obbligato verso il creditore (Cass. n. 16612/2022). Il secondo errore è omettere la dichiarazione espressa di liberazione del creditore nell'accollo liberatorio: in assenza di dichiarazione espressa, l'accollo è sempre cumulativo e il debitore originario rimane obbligato in solido con l'accollante — l'accollo liberatorio non si presume. Il terzo errore è non specificare l'importo esatto del debito accollato al momento dell'accollo: se l'accordo indica un importo approssimativo o 'il debito residuo', possono nascere controversie sull'entità del debito accollato, soprattutto se ci sono interessi moratori o spese non quantificate. Il quarto errore è non disciplinare il diritto di regresso dell'accollante verso l'accollato in caso di pagamento al creditore: senza una clausola di regresso specifica, l'accollante deve ricorrere alle norme generali (art. 1273 co. 4 c.c.), che potrebbero non riflettere l'accordo reale tra le parti. Il quinto errore è non notificare l'accordo di accollo ai creditori del debitore originario che hanno garanzie reali sui beni: i creditori ipotecari o con pegno non sono vincolati dall'accordo di accollo a cui non hanno aderito e possono continuare ad agire verso il debitore originario. Il sesto errore è omettere di verificare la solvibilità dell'accollante prima di accettare l'accollo liberatorio come creditore: liberare il debitore originario in cambio di un accollante insolvente espone il creditore al rischio di perdere il credito. Il settimo errore è non considerare gli effetti fiscali dell'accollo del debito: quando il debito accollato supera il corrispettivo pagato dall'accollante all'accollato per l'assunzione del debito, la differenza può configurare una liberalità indiretta soggetta a imposta sulle donazioni ex D.Lgs. 346/1990; l'Agenzia delle Entrate ha precisato (circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008) che l'accollo di debito altrui costituisce atto a titolo oneroso solo se giustificato da un corrispettivo determinato. L'ottavo errore è redigere l'accordo di accollo per un mutuo ipotecario bancario senza coinvolgere preventivamente la banca creditrice: l'istituto bancario deve esprimere il proprio consenso alla liberazione del mutuatario originario; in assenza di tale consenso, il venditore dell'immobile rimane obbligato verso la banca nonostante l'accollo contrattuale. Il nono errore è non prevedere la clausola di data certa ex art. 2704 c.c.: senza data certa, l'accordo non è opponibile ai terzi creditori delle parti e, in sede concorsuale, il curatore può disconoscere l'atto. Il decimo errore è confondere l'accollo con la fideiussione: il fideiussore si obbliga in qualità di garante (art. 1936 c.c.) e beneficia del rimedio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) se così pattuito; l'accollante assume direttamente la qualità di debitore principale verso il creditore nell'accollo esterno, senza benefici di preventiva escussione. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, n. 3541/2021) ha ribadito che la qualificazione giuridica dell'accordo tra accollo e fideiussione dipende dall'intenzione delle parti desumibile dall'interpretazione complessiva del contratto ex art. 1362 c.c., con conseguenze sostanziali sul regime di tutela del creditore.
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Forms Legal. (2026). Accordo di Accollo del Debito (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/agreements/accordo-di-accollo-del-debito
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L'Accordo di Accollo del Debito in Italia è il contratto con cui un terzo (accollante) assume il debito del debitore originario (accollato) verso il creditore (accollatario), ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Il Codice Civile italiano distingue tra due tipi fondamentali di accollo. Accollo interno (o semplice): l'accordo è stipulato solo tra accollante e accollato, senza il consenso del creditore; il creditore non acquista il diritto di agire direttamente contro l'accollante, che si obbliga solo verso l'accollato; l'accollato rimane l'unico obbligato verso il creditore. L'accollo interno è frequente nelle operazioni societarie (es. accollo di debiti tra società del gruppo) e nei rapporti intra-familiari. Accollo esterno (o con adesione del creditore): il creditore aderisce all'accordo di accollo; si distingue in: accollo cumulativo (art. 1273 co. 1 c.c.) — l'accollante si aggiunge come debitore al fianco dell'accollato, senza liberare quest'ultimo (il creditore ha due debitori); accollo liberatorio (art. 1273 co. 2 c.c.) — il creditore dichiara espressamente di liberare l'accollato, che cessa di essere debitore e viene sostituito dall'accollante come unico obbligato. La differenza tra accollo liberatorio e delegazione (art. 1272 c.c.) e tra accollo ed espromissione (art. 1268 c.c.) risiede principalmente nella fonte dell'accordo e nella struttura del rapporto tra le tre parti.
Dipende dal tipo di accollo. In Italia, l'art. 1273 del Codice Civile prevede: per l'accollo interno (semplice): NON è necessario il consenso del creditore — l'accordo tra accollante e accollato produce effetti solo tra queste due parti, e il creditore non acquisisce il diritto di agire direttamente contro l'accollante; per l'accollo esterno cumulativo (con adesione del creditore): il creditore aderisce all'accordo, acquisisce il diritto di agire contro l'accollante, ma l'accollato rimane obbligato in solido. L'adesione del creditore, una volta prestata, è irrevocabile (art. 1273 co. 3 c.c.); per l'accollo esterno liberatorio (con dichiarazione di liberazione dell'accollato): è INDISPENSABILE la dichiarazione espressa del creditore con cui libera l'accollato — senza questa dichiarazione, l'accollo è cumulativo e non liberatorio, anche se l'accollante e l'accollato lo abbiano così inteso. La Corte di Cassazione (Cass. n. 16612/2022) ha ribadito che la liberazione dell'accollato non si presume: il creditore deve dichiarare espressamente di liberare il debitore originario, con dichiarazione ricevuta dagli altri contraenti o comunicata a loro (art. 1273 co. 2 c.c.). In assenza di dichiarazione espressa di liberazione, l'accollo è sempre cumulativo, con due debitori obbligati in solido verso il creditore.
In Italia, il Codice Civile distingue tre figure diverse con cui un terzo può assumere il debito altrui: Accollo (art. 1273 c.c.): accordo tra l'accollato (debitore originario) e l'accollante (terzo), con possibile adesione del creditore. Il terzo assume il debito per accordo con il debitore. È la figura più comune nei contratti tra privati e aziende. Espromissione (art. 1268 c.c.): il terzo (espromittente) assume spontaneamente il debito altrui senza alcun accordo con il debitore originario, per sola promessa al creditore. Il creditore non deve necessariamente aderire; la promessa del terzo è sufficiente per creare un'obbligazione cumulativa (salvo liberazione espressa). È rara nella pratica, tipica di atti unilaterali di assunzione del debito. Delegazione (art. 1272 c.c.): il debitore (delegante) incarica un terzo (delegato) di obbligarsi verso il creditore (delegatario). La delegazione può essere cumulativa (delegato si aggiunge all'obbligazione) o liberatoria (delegato sostituisce il delegante). È comune nel diritto bancario e nelle cessioni di azienda. La Corte di Cassazione (Cass. n. 3541/2021) ha chiarito che la distinzione non è solo teorica: ha conseguenze pratiche importanti sull'azione di regresso (art. 1273 co. 4 c.c. per l'accollo — l'accollante che paga ha azione di regresso verso l'accollato), sulla solidarietà e sui rimedi del creditore in caso di inadempimento. Nella pratica, l'accollo è la figura più utilizzata per assumere debiti nell'ambito di operazioni di compravendita di azienda, cessione di immobili con mutuo accollato, o riorganizzazioni societarie.
Sì. In Italia, l'accollo del mutuo ipotecario nell'ambito della compravendita di immobili ha caratteristiche specifiche disciplinate non solo dall'art. 1273 c.c. ma anche dalle norme sul mutuo bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 — Testo Unico Bancario) e sull'ipoteca (artt. 2808-2899 c.c.). L'acquirente di un immobile gravato da mutuo ipotecario può accollarsi il mutuo residuo, liberando il venditore dall'obbligazione: per la liberazione dell'accollato (venditore), è indispensabile il consenso della banca creditrice (art. 1273 co. 2 c.c.) — senza questo consenso, il venditore rimane obbligato verso la banca anche dopo la vendita. L'accollo del mutuo ipotecario nell'atto notarile di compravendita non costituisce automaticamente liberazione del venditore: è frequente nella pratica che le banche non prestino il consenso alla liberazione per non perdere un debitore solvente. Il D.Lgs. n. 201/2011 (art. 8) aveva introdotto la portabilità del mutuo (surrogazione ex art. 1202 c.c.), che è un istituto diverso dall'accollo: nella surrogazione, l'acquirente ottiene un nuovo mutuo dalla propria banca per estinguere il mutuo del venditore, sostituendo integralmente il creditore. L'accollo del mutuo è invece il mantenimento del medesimo mutuo con cambio del debitore. Per l'accollo di mutui ipotecari bancari, è sempre necessario contattare preventivamente la banca creditrice e ottenere il suo consenso scritto alla liberazione del debitore originario, altrimenti l'accollo è solo interno e il venditore rimane esposto.
Sì. In Italia, l'art. 1273 co. 4 del Codice Civile prevede che l'accollante che ha adempiuto il debito verso il creditore ha un'azione di regresso verso l'accollato. Il fondamento giuridico del regresso è il rapporto sottostante tra accollante e accollato che ha dato origine all'accordo di accollo: se l'accollo è stato pattuito nell'ambito di una compravendita (es. l'acquirente si accolla i debiti del venditore come parte del corrispettivo), il regresso è disciplinato dalle clausole del contratto; se l'accollo è stato pattuito come prestito indiretto (l'accollante paga i debiti dell'accollato come prestito), il regresso segue le regole del mutuo (artt. 1813-1822 c.c.). La Corte di Cassazione (Cass. n. 9845/2020) ha precisato che l'azione di regresso dell'accollante si prescrive nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dalla data del pagamento verso il creditore. L'accollante che ha pagato si subroga anche nelle garanzie reali e personali che assistevano il credito (art. 1203 c.c. — surrogazione legale del solvens), a meno che il contratto di accollo non disponga diversamente. Il diritto di regresso dell'accollante è indipendente da quello del creditore: l'accollante può agire in regresso verso l'accollato anche se il creditore ha già rinunciato a parte del credito nell'ambito di un accordo transattivo (art. 1965 c.c.), nei limiti del rapporto tra accollante e accollato.
In Italia, l'accordo di accollo del debito non richiede una forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile: si forma con il consenso delle parti (accollante e accollato) senza necessità di forma notarile, salvo eccezioni (es. accollo di mutuo ipotecario inserito in atto di compravendita immobiliare, che richiede atto pubblico ex art. 1350 c.c.). Tuttavia, la forma scritta è indispensabile ad probationem per poter provare l'accordo in giudizio, e in particolare per: provare la liberazione dell'accollato da parte del creditore (che deve essere espressa e scritta — art. 1273 co. 2 c.c.); provare il diritto di regresso dell'accollante verso l'accollato; opponibilità ai terzi e ai creditori delle parti. L'accordo di accollo deve contenere: identificazione completa delle tre parti (accollante, accollato/debitore originario, accollatario/creditore); descrizione precisa del debito accollato (importo in cifre e in lettere, titolo del debito, data di scadenza, eventuali interessi); tipo di accollo (interno/semplice oppure esterno cumulativo oppure esterno liberatorio); se liberatorio, dichiarazione espressa del creditore di liberare il debitore originario; clausola di regresso dell'accollante verso l'accollato in caso di pagamento; foro competente. L'accordo deve essere redatto in forma scritta e firmato da tutte le parti coinvolte. La marca da bollo di euro 16,00 ogni 100 righe/4 facciate si applica se l'accordo contiene obbligazioni di pagamento (D.P.R. 642/1972). Se l'accordo è relativo a un mutuo bancario ipotecario, l'adesione della banca deve avvenire in forma autenticata.
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