Fideiussione Omnibus (con Massimale)
artt. 1936–1957 c.c.; art. 1938 c.c. (massimale obbligatorio); Cass. SU 41994/2021
FIDEIUSSIONE OMNIBUS (CON MASSIMALE)
ai sensi degli artt. 1936–1957 c.c. e art. 1938 c.c.
PARTI
Creditore (Beneficiario della Garanzia):
Denominazione: [Creditore Nome]
C.F. / P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Sede: [Creditore Indirizzo]
Debitore Principale:
Denominazione: [Debitore Nome]
C.F. / P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Sede / Residenza: [Debitore Indirizzo]
Fideiussore (Garante):
Nome: [Fideiussore Nome]
C.F.: [Fideiussore Codice Fiscale]
Residenza: [Fideiussore Indirizzo]
Rapporto con il debitore: [Fideiussore Rapporto Debitore]
Art. 1 — COSTITUZIONE DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS (art. 1937 c.c.)
Il Fideiussore ([Fideiussore Nome]) dichiara espressamente di voler prestare fideiussione a favore del Creditore ([Creditore Nome]) per le obbligazioni, presenti e future, del Debitore Principale ([Debitore Nome]) derivanti dai seguenti rapporti:
[Obbligazioni Garantite Descrizione]
Art. 2 — IMPORTO MASSIMO GARANTITO (art. 1938 c.c.)
La presente fideiussione omnibus è prestata entro il limite massimo complessivo di € [Importo Massimo Garantito Cifre] ([Importo Massimo Garantito Lettere]), comprensivo di capitale, interessi e accessori.
Estensione agli interessi e alle spese ex art. 1942 c.c.: [Interessi Accessori Garantiti]
Art. 3 — SOLIDARIETÀ / BENEFICIO DI ESCUSSIONE (art. 1944 c.c.)
La fideiussione è prestata nella seguente forma: [Tipo Fideiussione].
Art. 4 — DURATA E RECESSO (artt. 1956–1957 c.c.)
Durata della garanzia: [Durata Garanzia].
Data di scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza Garanzia]
Applicazione art. 1957 c.c. (termine 6 mesi per il creditore): [Termine Dcadenza Art1957]. Il Creditore che non proponga le proprie istanze contro il Debitore Principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita perde il diritto di agire contro il Fideiussore. Non è inserita alcuna clausola di deroga integrale all'art. 1957 c.c. (dichiarate nulle da Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994).
Art. 5 — LIBERAZIONE E REGRESSO (artt. 1949–1955 c.c.)
Il Fideiussore è liberato dalla garanzia nei casi previsti dagli artt. 1955 e 1956 c.c. In particolare: (a) se il Creditore, per fatto proprio, non può subrogarsi nei diritti, privilegi e garanzie del credito principale (art. 1955 c.c.); (b) se il Creditore ha accordato credito al Debitore senza autorizzazione del Fideiussore, dopo che le condizioni patrimoniali del Debitore si siano deteriorate in modo da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento (art. 1956 c.c.).
Il Fideiussore che ha pagato si surroga nei diritti del Creditore verso il Debitore Principale (art. 1949 c.c.) e ha azione di regresso per la somma pagata, interessi e spese (art. 1950 c.c.).
Art. 6 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia relativa alla presente fideiussione è competente il [Foro Competente], salva la competenza inderogabile del foro del consumatore ex art. 33, co. 2, lett. u), D.Lgs. 206/2005. Legge applicabile: legge italiana.
APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE (art. 1341, co. 2, c.c.)
Il Fideiussore approva specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (solidarietà/deroga al beneficio di escussione), Art. 4 (durata e termine ex art. 1957 c.c.), Art. 5 (liberazione del fideiussore — esclusione non pattuita).
Firma del Fideiussore per approvazione specifica: _________________________
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Creditore: [Creditore Nome]
Firma: _________________________
Fideiussore: [Fideiussore Nome]
Firma: _________________________
Creditore (Beneficiario)
________________
Signature
Fideiussore (Garante)
________________
Signature
Che cos'è Fideiussione Omnibus (con Massimale)?
Il Fideiussione Omnibus (con Massimale) in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1938, 1956 c.c. (fideiussione omnibus con massimale); artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione); Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994 (nullità clausole ABI).
L'art. 1938 c.c., nella formulazione introdotta dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154, impone che la garanzia per obbligazioni future sia prestata «per un importo massimo determinato». Prima di tale riforma, la fideiussione omnibus «senza tetto» era diffusa nella prassi bancaria italiana e vincolava il fideiussore a garanzie potenzialmente illimitate. Attualmente la fideiussione omnibus senza massimale è radicalmente nulla per violazione dell'art. 1938 c.c.
Un ulteriore profilo critico dell'istituto riguarda le clausole contenute nei moduli ABI (Associazione Bancaria Italiana) storicamente adottati dalle banche italiane. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la storica sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, ha affermato che le fideiussioni omnibus redatte su modulo ABI uniforme contengono clausole nulle per violazione della normativa antitrust (L. 10 ottobre 1990, n. 287), in particolare le clausole di «reviviscenza», «sopravvivenza» e di deroga all'art. 1957 c.c. La nullità è parziale ex art. 1419 c.c. e travolge solo le clausole vietate.
La piattaforma forms-legal.com offre un modello aggiornato al 2025 che rispetta sia i requisiti dell'art. 1938 c.c. sia i principi della giurisprudenza antitrust, omettendo le clausole dichiarate nulle da Cass. SU 41994/2021 e garantendo la piena validità della garanzia nei rapporti tra privati e tra imprese.
Quando serve Fideiussione Omnibus (con Massimale)?
La Fideiussione Omnibus in Italia viene utilizzata in tutti i casi in cui un creditore — tipicamente una banca o un istituto finanziario, ma anche un privato o un'impresa — esige una garanzia personale che copra non solo un singolo rapporto di credito ma l'intero svolgimento dei rapporti presenti e futuri con il debitore principale.
Le situazioni più frequenti nella prassi italiana comprendono: (i) la garanzia rilasciata da un socio o da un amministratore di una S.r.l. o S.p.A. a favore della banca per tutti i fidi concessi alla società (conto corrente, anticipi, linee di credito rotativo, mutui chirografari); (ii) la garanzia rilasciata da una capogruppo a favore dei creditori delle società controllate nell'ambito di operazioni di finanza d'impresa; (iii) la garanzia richiesta da un fornitore strategico prima di accordare condizioni di pagamento dilazionate su un lungo orizzonte temporale; (iv) la garanzia richiesta dal proprietario di un immobile commerciale a garanzia dei canoni di locazione presenti e futuri dell'intera durata contrattuale.
Rispetto alla fideiussione specifica — che copre una singola obbligazione determinata — l'omnibus garantisce l'intera «esposizione» del debitore verso il creditore, entro il massimale. Rispetto al pegno su crediti (artt. 2800–2807 c.c.) o all'ipoteca (artt. 2808 ss. c.c.), la fideiussione omnibus è una garanzia personale (risponde con il proprio patrimonio, non con un bene specifico) e non richiede identificazione di beni specifici.
Un'applicazione importante della fideiussione omnibus e quella nei confronti delle imprese che accedono al credito bancario. Nel diritto societario italiano, l'art. 2467 c.c. disciplina la postergazione dei finanziamenti dei soci: quando una S.r.l. e in crisi, i soci che abbiano rilasciato fideiussioni omnibus alla banca finanziatrice potrebbero trovarsi esposti oltre la misura del capitale investito. La Corte di Cassazione (Cass. 8 novembre 2018, n. 28488) ha affermato che la fideiussione rilasciata dal socio alla banca finanziatrice della societa e un negozio autonomo rispetto al rapporto societario e non e soggetta alla postergazione ex art. 2467 c.c. Le imprese di piccole dimensioni spesso ricorrono alla fideiussione omnibus del socio-garante come unica forma di accesso al credito bancario: in questo contesto la corretta redazione dell'atto e fondamentale per evitare controversie sulla validita della garanzia e sull'interpretazione del massimale. Il Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) prevede che i partecipanti alle gare pubbliche possano presentare cauzioni provvisorie sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.
Cosa includere nel tuo Fideiussione Omnibus (con Massimale)
La Fideiussione Omnibus in Italia deve contenere elementi essenziali precisi per essere valida ed efficace in conformità agli artt. 1936–1957 c.c. e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
**Identificazione delle parti.** Il contratto deve indicare: (a) il creditore — nome/denominazione, codice fiscale/partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio se banca o intermediario vigilato da Banca d'Italia; (b) il debitore principale — stessi dati; (c) il fideiussore — nome, codice fiscale, indirizzo, professione/attività, eventuale rapporto con il debitore (socio, coniuge, ecc.).
**Importo massimo garantito (art. 1938 c.c.).** Elemento essenziale a pena di nullità: l'indicazione dell'importo massimo complessivo garantito, in cifre e in lettere, comprensivo di capitale, interessi, spese e accessori. Senza massimale la fideiussione omnibus è nulla ex art. 1938 c.c.
**Estensione della garanzia (art. 1942 c.c.).** La fideiussione si estende ad accessori del debito principale (interessi corrispettivi, interessi moratori) e alle spese, salvo diverso accordo. L'art. 1942 c.c. dispone che la fideiussione «comprende gli interessi e le spese» se non è diversamente stabilito.
**Solidarietà / Beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).** Di regola il fideiussore è solidalmente obbligato con il debitore principale: il creditore può agire direttamente contro il fideiussore senza prima escutere il debitore (deroga al beneficium excussionis). Il beneficio può essere pattuito espressamente.
**Durata e scadenza (art. 1957 c.c.).** La fideiussione omnibus deve indicare la durata o il momento in cui cessa. L'art. 1957 c.c. sancisce che il fideiussore che ha assunto la garanzia per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, «entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale», non ha proposto le sue istanze contro il debitore. Cass. SU 41994/2021 ha dichiarato nulla la clausola ABI di deroga integrale a tale termine.
**Assenza di clausole ABI dichiarate nulle.** Omettere le clausole di «reviviscenza» (il fideiussore rimane obbligato se i pagamenti del debitore vengono revocati in sede concorsuale), «sopravvivenza» (la fideiussione permane anche dopo la sentenza di nullità del contratto garantito) e deroga totalizzante all'art. 1957 c.c. Cass. SU 41994/2021 le ha dichiarate nulle per intesa anticoncorrenziale.
**Forme di recesso (art. 1956 c.c.).** Il fideiussore che ha garantito obbligazioni future può revocare la garanzia per le obbligazioni non ancora sorte con comunicazione scritta, salvo diverso accordo. Il modello forms-legal.com include questa clausola a tutela del fideiussore.
**Regresso e surrogazione (artt. 1949–1950 c.c.).** Il fideiussore che ha pagato si surroga nei diritti del creditore verso il debitore principale (art. 1949 c.c.) e ha azione di regresso per la somma pagata, gli interessi e le spese (art. 1950 c.c.).
**Doppia sottoscrizione clausole vessatorie (art. 1341 c.c.).** Le clausole che limitano la responsabilità del creditore o escludono eccezioni del fideiussore devono essere specificamente approvate per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c.
Come compilare il tuo Fideiussione Omnibus (con Massimale)
La compilazione della Fideiussione Omnibus in Italia richiede attenzione a ogni campo per garantire la validità dell'atto e la tutela di tutte le parti.
**Dati delle parti.** Per il creditore inserire denominazione completa, numero REA / iscrizione albo banche (se istituto di credito vigilato da Banca d'Italia), sede legale e partita IVA. Per il debitore principale indicare ragione sociale o nome completo, codice fiscale, sede. Per il fideiussore indicare nome e cognome, codice fiscale, residenza, stato civile (rilevante per eventuali tutele del coniuge), professione e rapporto con il debitore.
**Importo massimo garantito.** Determinare con precisione il massimale: sommare l'esposizione attuale del debitore (fidi in essere) e la previsione futura. Indicare il valore sia in cifre (€) sia in lettere per evitare contestazioni. Ricordare che il massimale deve essere «determinato» ex art. 1938 c.c.: una formula come «il doppio dell'affidamento concesso» è ammissibile se determinabile.
**Durata.** Indicare se la fideiussione ha durata determinata (con data di scadenza) o indeterminata (con facoltà di recesso del fideiussore per le obbligazioni future ex art. 1956 c.c.). In caso di durata indeterminata, prevedere un preavviso di recesso congruo.
**Solidarietà o beneficio di escussione.** Spuntare o selezionare il tipo di fideiussione: solidale (il creditore può agire direttamente contro il fideiussore) o con beneficio della preventiva escussione (il fideiussore può pretendere che il creditore aggredisca prima i beni del debitore principale, art. 1944 c.c.).
**Clausole da evitare.** Non inserire clausole di reviviscenza, sopravvivenza o deroghe all'art. 1957 c.c. dichiarate nulle da Cass. SU 41994/2021.
**Doppia sottoscrizione.** Le clausole che limitano le eccezioni del fideiussore o quelle che derogano a disposizioni di legge a suo sfavore devono essere specificamente approvate per iscritto (art. 1341, co. 2, c.c.).
Requisiti legali per Fideiussione Omnibus (con Massimale)
La Fideiussione Omnibus in Italia è soggetta a requisiti legali specifici che ne condizionano la validità e l'opponibilità.
**Importo massimo obbligatorio (art. 1938 c.c.).** La L. 154/1992 ha reso obbligatoria l'indicazione dell'importo massimo garantito per le fideiussioni relative a obbligazioni future. La fideiussione omnibus senza massimale è radicalmente nulla.
**Voluntarietà espressa (art. 1937 c.c.).** La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa e non può ricavarsi da comportamenti concludenti ambigui.
**Solidarietà legale (art. 1944 c.c.).** La fideiussione è di regola solidale: il fideiussore non può opporre il beneficio di escussione salvo patto contrario espresso.
**Termine di decadenza per il creditore (art. 1957 c.c.).** Entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale il creditore deve proporre le proprie azioni contro il debitore o il fideiussore, pena la decadenza dalla garanzia. La clausola ABI di deroga a tale termine è nulla per intesa anticoncorrenziale (Cass. SU 41994/2021, L. 287/1990).
**Liberazione del fideiussore (art. 1955 c.c.).** Il fideiussore è liberato se, per fatto del creditore, non può surrogarsi nei diritti, nelle garanzie e nei privilegi del creditore stesso.
**Recesso per obbligazioni future (art. 1956 c.c.).** Il fideiussore è liberato se il creditore, senza sua autorizzazione, ha fatto credito al debitore principale dopo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano peggiorate in modo da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
**Bollo e registrazione.** La scrittura è assoggettata all'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972, € 16 ogni 100 righe o 4 facciate). La registrazione è in caso d'uso (imposta fissa € 200, D.P.R. 131/1986 TUR, art. 5, Tariffa Parte II, n. 2).
Il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) tutela il fideiussore-consumatore: se il fideiussore e una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita imprenditoriale, le clausole della fideiussione omnibus che determinano un significativo squilibrio a suo danno sono nulle ex art. 33 Cod. Consumo. La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) impone agli istituti di credito obblighi di adeguata verifica della clientela (KYC) anche nei confronti del fideiussore. Il fideiussore deve quindi fornire alla banca la documentazione sulla propria identita e sulla provenienza delle risorse patrimoniali. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha precisato che i dati del fideiussore trattati dalla banca a fini di valutazione del merito creditizio sono dati personali soggetti al Regolamento UE 2016/679 (GDPR): il fideiussore ha diritto di accesso, rettifica e opposizione al trattamento dei propri dati. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994) hanno altresi precisato che la nullita parziale delle clausole ABI non travolge l'intera fideiussione ma solo le clausole vietate.
Errori comuni da evitare nel tuo Fideiussione Omnibus (con Massimale)
La Fideiussione Omnibus in Italia presenta errori frequenti che ne compromettono la validità o espongono il fideiussore a rischi non previsti.
**Fideiussione omnibus senza massimale (art. 1938 c.c.).** L'errore più grave: rilasciare una fideiussione per obbligazioni future senza indicare l'importo massimo garantito. L'atto è radicalmente nullo. Il fideiussore non è vincolato, ma dovrà dimostrare la nullità in giudizio.
**Inserimento delle clausole ABI nulle (Cass. SU 41994/2021).** Copiare pedissequamente i vecchi moduli ABI che contengono clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c. espone la fideiussione a nullità parziale e a eccezioni del fideiussore. Cass. SU 41994/2021 ha affermato che tali clausole sono nulle per intesa anticoncorrenziale vietata dalla L. 287/1990.
**Mancata doppia sottoscrizione (art. 1341 c.c.).** Le clausole che escludono eccezioni del fideiussore o limitano i suoi diritti di liberazione devono essere specificamente approvate per iscritto: senza la doppia sottoscrizione sono inefficaci.
**Fideiussione rilasciata da coniuge in regime di comunione dei beni senza consenso dell'altro.** Atto può essere annullato (art. 184 c.c.) se relativo ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza consenso.
**Scadenza non indicata e assenza di clausola di recesso.** Una fideiussione omnibus a tempo indeterminato senza clausola di recesso ex art. 1956 c.c. può vincolare il fideiussore per un periodo indefinito: è buona prassi indicare un termine massimo o una procedura di recesso.
**Mancata verifica del tasso di interesse (L. 108/1996).** Se la fideiussione copre anche gli interessi moratori del debito garantito, occorre verificare che il tasso applicato non superi il tasso-soglia antiusura (art. 2 L. 108/1996), pena la nullità della clausola interessi (art. 1815, co. 2, c.c.).
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}Domande frequenti
La fideiussione omnibus è una garanzia personale che copre tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale verso il creditore entro un tetto massimo. L'art. 1938 c.c., nella formulazione introdotta dalla L. 154/1992, rende obbligatoria l'indicazione dell'importo massimo garantito per le fideiussioni relative a obbligazioni future: una fideiussione omnibus senza massimale è radicalmente nulla. Il massimale tutela il fideiussore dal rischio di esposizione illimitata e deve essere indicato in cifre e in lettere nel corpo del contratto.
No, non completamente. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994, ha affermato che le fideiussioni omnibus redatte su modulo ABI uniforme contengono clausole nulle per intesa anticoncorrenziale vietata dalla L. 287/1990, accertata da Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005. Le clausole dichiarate nulle sono: (a) clausola di reviviscenza, (b) clausola di sopravvivenza, (c) clausola di deroga all'art. 1957 c.c. La nullità è parziale ex art. 1419 c.c. e travolge solo tali clausole, lasciando in piedi il resto della fideiussione. Il fideiussore può sempre eccepire la nullità di tali clausole.
Sì, entro i limiti dell'art. 1956 c.c. Il fideiussore è liberato dalla garanzia relativa alle obbligazioni future se il creditore, senza il consenso del fideiussore, ha accordato credito al debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali. Inoltre, in assenza di un termine contrattuale, il fideiussore può comunicare per iscritto la propria volontà di non garantire le obbligazioni future, con efficacia per quelle sorte dopo la comunicazione. È buona prassi inserire nel contratto una clausola che disciplini espressamente le modalità di recesso.
L'art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore è liberato se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non ha proposto le sue istanze contro il debitore e non le ha diligentemente continuate. Questo termine è stato storicamente derogato dai moduli ABI, ma la clausola di deroga è stata dichiarata nulla da Cass. SU 41994/2021. Pertanto, nei contratti tra privati che non adottano moduli ABI (come questo modello), l'art. 1957 c.c. si applica pienamente: il creditore deve agire entro sei mesi dalla scadenza, altrimenti il fideiussore è liberato.
Sì, in due modi distinti. Primo: l'azione di regresso (art. 1950 c.c.), con cui il fideiussore può pretendere dal debitore principale la restituzione di quanto pagato, con interessi e spese. Secondo: la surrogazione legale (art. 1949 c.c.), per cui il fideiussore subentra automaticamente nei diritti del creditore verso il debitore principale (inclusi privilegi, ipoteche e garanzie). Per esercitare il regresso, il fideiussore deve aver previamente informato il debitore del pagamento (art. 1952 c.c.) e aver rispettato la procedura di cui all'art. 1953 c.c.) per evitare di perdere il diritto in caso di pagamento duplicato.
La fideiussione omnibus non è soggetta a registrazione obbligatoria (è un atto non indicato tra quelli registrandi in termine fisso, Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986 TUR). La registrazione è in caso d'uso, con imposta fissa € 200. L'imposta di bollo si applica invece sin dalla sottoscrizione: € 16 ogni 100 righe o 4 facciate (D.P.R. 642/1972). Se la fideiussione è prestata da una banca o intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia in connessione con operazioni di credito a medio-lungo termine (oltre 18 mesi), possono applicarsi regimi speciali di imposta sostitutiva ex L. 154/1992.
La fideiussione omnibus (artt. 1936–1957 c.c.) è una garanzia accessoria al rapporto principale: il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (art. 1945 c.c.), tra cui la nullità, l'estinzione o la prescrizione del credito garantito. Il contratto autonomo di garanzia (o garanzia a prima richiesta), riconosciuto dalla giurisprudenza italiana sin da Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947 come contratto tipico atipico ex art. 1322 c.c., è invece indipendente dal rapporto principale: il garante paga «a semplice richiesta» senza possibilità di opporre eccezioni tranne quella di «abuso evidente» o «frode manifesta». La fideiussione omnibus offre al fideiussore maggiore protezione; la garanzia autonoma offre al creditore maggiore certezza di pagamento immediato.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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