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Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito

Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito

artt. 1936–1938 c.c.; art. 1944 c.c.; art. 1957 c.c.; L. 154/1992

Fideiussione Specifica

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE SPECIFICA CON IMPORTO MASSIMO GARANTITO

ai sensi degli artt. 1936–1938 e 1944 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942) e della L. 154/1992

Parti

PARTI

Creditore:

Denominazione: [Creditore Nome]

Codice fiscale / P. IVA: [Creditore Codice Fiscale]

Indirizzo: [Creditore Indirizzo]

Debitore principale:

Denominazione: [Debitore Principale Nome]

Codice fiscale / P. IVA: [Debitore Principale Codice Fiscale]

Fideiussore:

Nome: [Fideiussore Nome]

Codice fiscale: [Fideiussore Codice Fiscale]

Residenza: [Fideiussore Indirizzo]

Obbligazione garantita

Art. 1 — OBBLIGAZIONE GARANTITA

Il fideiussore [Fideiussore Nome] garantisce l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale [Debitore Principale Nome] verso il creditore [Creditore Nome], derivante da: [Obbligazione Garantita Descrizione].

Importo massimo garantito

Art. 2 — IMPORTO MASSIMO GARANTITO (art. 1938 c.c.)

La presente fideiussione è limitata all'importo massimo di € [Importo Massimo Garantito Cifre] ([Importo Massimo Garantito Lettere] euro), comprensivo di capitale, interessi e accessori nei limiti del massimale, ai sensi dell'art. 1942 c.c.

Solidarietà o escussione preventiva

Art. 3 — MODALITÀ DELLA GARANZIA (art. 1944 c.c.)

La fideiussione è prestata nella modalità: [Tipo Fideiussione].

Durata e decadenza

Art. 4 — DURATA E DECADENZA (art. 1957 c.c.)

La garanzia ha durata: [Durata Garanzia]. Data di scadenza (se applicabile): [Data Scadenza Garanzia]. Il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo se il creditore ha proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi, ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Regresso e surrogazione

Art. 5 — REGRESSO E SURROGAZIONE (artt. 1949–1950 c.c.)

Il fideiussore che abbia adempiuto l'obbligazione garantita ha azione di regresso verso il debitore principale per tutto ciò che ha pagato ai sensi dell'art. 1950 c.c., e si surroga nei diritti del creditore verso il debitore ai sensi dell'art. 1949 c.c., ivi incluse le garanzie reali e personali accessorie al credito.

Foro competente

Art. 6 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dalla presente fideiussione è competente il [Foro Competente], salvo diversa previsione inderogabile di legge.

Sottoscrizioni

LUOGO, DATA E SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Firma], [Data Firma]

Creditore: [Creditore Nome]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Fideiussore: [Fideiussore Nome]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Doppia sottoscrizione delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 c.c.:

Art. 3 (solidarietà / modalità escussione) — Art. 4 (durata e decadenza art. 1957 c.c.)

Firma fideiussore: _________________________

Creditore

________________

Signature

Fideiussore

________________

Signature

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Che cos'è Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito?

Il Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1936–1938 c.c. (fideiussione); art. 1938 c.c. (importo massimo); art. 1944 c.c. (solidarietà); art. 1957 c.c. (decadenza); L. 154/1992.

Diversamente dalla fideiussione omnibus — che copre genericamente tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso il creditore — la fideiussione specifica nasce per garantire un contratto preciso e identificato: un mutuo tra privati, una fornitura commerciale, un affitto di locali commerciali, un appalto o qualsiasi altro rapporto obbligatorio con soggetto e importo determinati nelle premesse dell'atto. L'obbligatorietà dell'importo massimo garantito è stata introdotta in Italia dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154, che ha modificato l'art. 1938 c.c. per porre fine alle fideiussioni illimitate che esponevano i garanti a rischi economici indeterminati e potenzialmente devastanti per il loro patrimonio personale.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha sancito un principio di fondamentale importanza per il sistema bancario italiano: le clausole dei moduli standardizzati ABI (Associazione Bancaria Italiana) che derogano agli artt. 1938, 1956 e 1957 c.c. — per effetto di un'intesa anticoncorrenziale accertata dall'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con provvedimento n. 55 del 2005 — sono parzialmente nulle, con conseguente tutela rafforzata del fideiussore che ha sottoscritto un contratto di garanzia sulla base di moduli bancari standardizzati.

La fideiussione è un contratto accessorio rispetto all'obbligazione principale garantita (art. 1939 c.c.): si estingue automaticamente quando il debitore adempie o quando il debito si estingue per altra causa. Ai sensi dell'art. 1942 c.c., la garanzia comprende, salvo patto contrario, il capitale, gli interessi, le spese del procedimento esecutivo e quelle sostenute per escutere il fideiussore, fermo restando il limite del massimale concordato. Forms-legal.com offre il modello completo per redigere una fideiussione specifica conforme al diritto italiano vigente, con tutte le clausole essenziali e la corretta indicazione del massimale ex art. 1938 c.c.

Quando serve Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito?

La Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia è necessaria in numerose situazioni commerciali e private nelle quali un creditore richiede una garanzia personale aggiuntiva rispetto alla solvibilità del solo debitore principale. La scelta di questa forma di garanzia personale è dettata dalla sua flessibilità e dalla rapidità con cui il creditore può escutere il fideiussore in caso di inadempimento.

Settore bancario e finanziario: la fideiussione specifica è richiesta a garanzia di mutui ipotecari tra privati, aperture di credito in conto corrente, leasing finanziario e contratti di factoring. Le banche pretendono quasi sempre la garanzia fideiussoria dai soci di società a responsabilità limitata (S.r.l.) e dalle persone fisiche con capacità patrimoniale limitata. Ai sensi dell'art. 2467 c.c., i finanziamenti dei soci a una S.r.l. in crisi sono postergati rispetto agli altri creditori; la fideiussione del socio evita il rischio di postergazione.

Rapporti commerciali tra imprese: fornitori e appaltatori richiedono la fideiussione come garanzia di pagamento delle forniture o dell'esecuzione delle prestazioni. Un'azienda fornitrice che concede crediti commerciali a un cliente con storico breve può pretendere una fideiussione specifica a garanzia dei crediti futuri entro un massimale determinato.

Locazioni commerciali: il locatore di locali commerciali (disciplinato dalla L. 392/1978 per le locazioni ad uso non abitativo e dal Codice Civile) può pretendere una fideiussione specifica a garanzia dei canoni, degli oneri accessori e delle eventuali spese di ripristino alla fine del rapporto locatizio. La fideiussione bancaria è spesso preferita al deposito cauzionale perché non immobilizza liquidità.

Appalti pubblici e privati: il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede garanzie provvisorie e definitive obbligatorie che devono assumere la forma di fideiussioni specifiche rilasciate da istituti autorizzati (banche, assicurazioni) per partecipare alle gare e per garantire la corretta esecuzione del contratto. Anche negli appalti privati di lavori edili o impiantistici di importo elevato, il committente richiede spesso una fideiussione specifica a garanzia dell'esecuzione.

Rapporti familiari e tra privati: la fideiussione specifica è utilizzata quando un genitore garantisce un finanziamento contratto dal figlio, o un socio garantisce un debito della società verso un fornitore, o un amico fideiubisce per un mutuo altrui. In tutti questi casi il massimale determinato è essenziale per limitare l'esposizione del garante.

Cosa includere nel tuo Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito

La Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia deve contenere elementi essenziali precisi per essere valida, efficace e tutelante per tutte le parti coinvolte, in conformità agli artt. 1936-1957 c.c. e ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione.

Identificazione completa delle tre parti: creditore (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale, eventuale numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, PEC), debitore principale (con gli stessi dati) e fideiussore (con gli stessi dati, più specificazione del rapporto con il debitore principale se rilevante: socio, genitore, ecc.).

Descrizione precisa dell'obbligazione garantita: contratto di riferimento, data di stipula, tipo di obbligazione (pagamento di corrispettivo, rimborso di mutuo, adempimento di appalto), importo originario, scadenza e titolo giuridico del credito. Una descrizione vaga dell'obbligazione garantita può creare contestazioni sull'ambito di applicazione della garanzia.

Importo massimo garantito (art. 1938 c.c.): questo è l'elemento più importante della fideiussione specifica. Deve essere indicato sia in cifre che in lettere, e deve includere — se pattuito — interessi, spese processuali e accessori nei limiti del massimale (art. 1942 c.c.). L'omissione dell'importo massimo rende la fideiussione nulla.

Scelta tra fideiussione solidale e fideiussione con beneficio della preventiva escussione: la solidarietà (art. 1944 c.c.) abilita il creditore ad agire direttamente contro il fideiussore senza primo tentativo infruttuoso verso il debitore; il beneficio di escussione richiede invece il previo tentativo infruttuoso. La solidarietà è il regime predefinito in assenza di patto contrario.

Durata della garanzia e termine di decadenza ex art. 1957 c.c.: il fideiussore resta obbligato oltre la scadenza dell'obbligazione principale solo se il creditore propone istanza giudiziaria contro il debitore entro sei mesi. La clausola deve specificare se questo termine si applica o se il fideiussore vi rinuncia (con avvertenza del rischio di nullità per i contratti bancari da modulo ABI, ai sensi della sentenza Cass. SU 41994/2021).

Regresso e surrogazione del fideiussore adempiente: clausola che tutela il garante che ha pagato al posto del debitore, attribuendogli azione di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.) e surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore (art. 1949 c.c.), incluse le garanzie reali eventualmente esistenti.

Doppia sottoscrizione ex art. 1341, co. 2, c.c.: le clausole più onerose per il fideiussore — rinuncia al beneficio di escussione, deroga all'art. 1957 c.c., clausola di reviviscenza dell'obbligazione — richiedono specifica approvazione scritta aggiuntiva; in mancanza sono inefficaci. Forms-legal.com offre il modello completo con tutte le clausole essenziali e la corretta indicazione del massimale.

Come compilare il tuo Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito

Per compilare correttamente la Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia, seguire con attenzione i seguenti passaggi operativi che garantiscono la completezza e la validità giuridica del documento.

Passo 1 — Raccogliere i dati completi di tutte e tre le parti: creditore, debitore principale e fideiussore. Per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, PEC (se disponibile). Per le persone giuridiche: denominazione, forma giuridica (S.r.l., S.p.A., S.n.c., ecc.), sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero REA e Camera di Commercio di iscrizione, nome e qualifica del legale rappresentante con poteri documentati.

Passo 2 — Descrivere con precisione l'obbligazione garantita: indicare il contratto di riferimento con numero, data e tipo; l'importo originario dell'obbligazione in cifre e in lettere; la scadenza originaria; il titolo giuridico del credito (mutuo, fornitura, locazione commerciale, appalto, ecc.). Allegare copia del contratto garantito per rendere l'identificazione inequivocabile.

Passo 3 — Indicare l'importo massimo garantito in cifre e in lettere: l'importo deve corrispondere all'intenzione delle parti e rispettare il vincolo dell'art. 1938 c.c. Calcolare se includere nel massimale anche gli interessi, le spese legali e gli accessori (art. 1942 c.c.), o fissare il massimale solo sul capitale.

Passo 4 — Scegliere la modalità di garanzia: solidale (il creditore può agire direttamente contro il fideiussore, art. 1944 c.c.) o con beneficio della preventiva escussione (il creditore deve prima tentare di recuperare il credito dal debitore principale).

Passo 5 — Indicare la durata della garanzia: la data di scadenza coincidente con l'estinzione dell'obbligazione garantita, oppure un termine fisso. Specificare se si applica la decadenza ex art. 1957 c.c. e in quali termini.

Passo 6 — Prestare attenzione alla rinuncia all'art. 1957 c.c.: tale rinuncia espone il fideiussore a un rischio temporalmente prolungato. Nei contratti bancari da moduli standardizzati ABI, questa clausola può essere nulla per effetto della sentenza Cass. SU 41994/2021.

Passo 7 — Apposizione della firma e della doppia sottoscrizione: firmare in calce al documento; le clausole onerose per il fideiussore (rinuncia al beneficio di escussione, rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., clausola di reviviscenza) richiedono specifica approvazione con doppia firma ex art. 1341, co. 2, c.c.

Passo 8 — Ottenere la data certa: tramite registrazione all'Agenzia delle Entrate, autentica notarile o invio tramite PEC con marca temporale qualificata, per rendere la fideiussione opponibile ai terzi e in sede concorsuale ex art. 2704 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito

Nella redazione della Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia si riscontrano frequenti errori con gravi conseguenze legali che è fondamentale evitare per tutelare sia il creditore che il fideiussore.

Errore 1 — Omissione dell'importo massimo garantito (il più grave): ai sensi dell'art. 1938 c.c. come modificato dalla L. 154/1992, la fideiussione senza massimale determinato è nulla. Questa nullità priva il creditore di qualsiasi tutela contrattuale e rende l'intera garanzia inefficace. Il massimale deve essere indicato in cifre e in lettere.

Errore 2 — Utilizzo di moduli bancari ABI standard senza verifica di conformità: i moduli standardizzati ABI distribuiti prima del provvedimento AGCM e della sentenza Cass. SU 41994/2021 contengono clausole (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all'art. 1957 c.c.) dichiarate parzialmente nulle. Il fideiussore che ha firmato tali moduli può richiedere al giudice la declaratoria di nullità parziale e liberarsi dalla garanzia.

Errore 3 — Mancanza di data certa ex art. 2704 c.c.: la fideiussione senza data certa non è opponibile ai terzi — inclusi altri creditori del fideiussore — né in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019, CCII — Codice della Crisi d'Impresa). La data certa si ottiene con la registrazione all'Agenzia delle Entrate, l'autentica notarile o l'invio tramite PEC con marca temporale qualificata.

Errore 4 — Non prevedere il beneficio della preventiva escussione quando desiderato: in assenza di patto espresso vale la solidarietà ex art. 1944 c.c.; il creditore può agire immediatamente contro il fideiussore, che si trova ad anticipare somme salvo poi agire in regresso verso il debitore. Se il fideiussore vuole essere escusso solo dopo il debitore principale, deve inserire espressamente il beneficio di escussione nel contratto.

Errore 5 — Mancata doppia sottoscrizione delle clausole onerose ex art. 1341, co. 2, c.c.: le clausole più gravose per il fideiussore — rinuncia al beneficio di escussione, deroga all'art. 1957 c.c., clausola di reviviscenza dell'obbligazione — richiedono specifica approvazione scritta aggiuntiva. In assenza di doppia firma, tali clausole sono inefficaci e non vincolano il fideiussore.

Errore 6 — Non verificare il tasso-soglia antiusura sul credito garantito: una fideiussione a garanzia di un credito che prevede interessi superiori al tasso-soglia antiusura (L. 108/1996 e TEGM trimestrale pubblicato da Banca d'Italia e MEF) può essere viziata. Il fideiussore può eccepire la nullità della clausola interessi dell'obbligazione principale e, di conseguenza, la riduzione dell'obbligazione garantita.

Errore 7 — Omettere la clausola di regresso e surrogazione: senza la clausola che tutela il fideiussore adempiente nella sua azione di recupero verso il debitore principale (artt. 1949-1950 c.c.), il fideiussore rischia di trovare difficoltà pratiche nel recupero delle somme versate, soprattutto in sede concorsuale.

Errore 8 — Non verificare i limiti di garanzia per fideiussori persone fisiche in ambito locatizio: nelle locazioni commerciali ad uso non abitativo (L. 392/1978), la fideiussione deve rispettare le norme inderogabili a tutela del conduttore. Fideiussioni sproporzionate o senza massimale ben determinato rischiano contestazioni di nullità ex art. 79 della stessa legge.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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