Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito
artt. 1936–1938 c.c.; art. 1944 c.c.; art. 1957 c.c.; L. 154/1992
Fideiussione Specifica
CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE SPECIFICA CON IMPORTO MASSIMO GARANTITO
ai sensi degli artt. 1936–1938 e 1944 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942) e della L. 154/1992
Parti
PARTI
Creditore:
Denominazione: [Creditore Nome]
Codice fiscale / P. IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Indirizzo: [Creditore Indirizzo]
Debitore principale:
Denominazione: [Debitore Principale Nome]
Codice fiscale / P. IVA: [Debitore Principale Codice Fiscale]
Fideiussore:
Nome: [Fideiussore Nome]
Codice fiscale: [Fideiussore Codice Fiscale]
Residenza: [Fideiussore Indirizzo]
Obbligazione garantita
Art. 1 — OBBLIGAZIONE GARANTITA
Il fideiussore [Fideiussore Nome] garantisce l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale [Debitore Principale Nome] verso il creditore [Creditore Nome], derivante da: [Obbligazione Garantita Descrizione].
Importo massimo garantito
Art. 2 — IMPORTO MASSIMO GARANTITO (art. 1938 c.c.)
La presente fideiussione è limitata all'importo massimo di € [Importo Massimo Garantito Cifre] ([Importo Massimo Garantito Lettere] euro), comprensivo di capitale, interessi e accessori nei limiti del massimale, ai sensi dell'art. 1942 c.c.
Solidarietà o escussione preventiva
Art. 3 — MODALITÀ DELLA GARANZIA (art. 1944 c.c.)
La fideiussione è prestata nella modalità: [Tipo Fideiussione].
Durata e decadenza
Art. 4 — DURATA E DECADENZA (art. 1957 c.c.)
La garanzia ha durata: [Durata Garanzia]. Data di scadenza (se applicabile): [Data Scadenza Garanzia]. Il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo se il creditore ha proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Regresso e surrogazione
Art. 5 — REGRESSO E SURROGAZIONE (artt. 1949–1950 c.c.)
Il fideiussore che abbia adempiuto l'obbligazione garantita ha azione di regresso verso il debitore principale per tutto ciò che ha pagato ai sensi dell'art. 1950 c.c., e si surroga nei diritti del creditore verso il debitore ai sensi dell'art. 1949 c.c., ivi incluse le garanzie reali e personali accessorie al credito.
Foro competente
Art. 6 — FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dalla presente fideiussione è competente il [Foro Competente], salvo diversa previsione inderogabile di legge.
Sottoscrizioni
LUOGO, DATA E SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Creditore: [Creditore Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Fideiussore: [Fideiussore Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Doppia sottoscrizione delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 c.c.:
Art. 3 (solidarietà / modalità escussione) — Art. 4 (durata e decadenza art. 1957 c.c.)
Firma fideiussore: _________________________
Creditore
________________
Signature
Fideiussore
________________
Signature
Che cos'è Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito?
Il Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1936–1938 c.c. (fideiussione); art. 1938 c.c. (importo massimo); art. 1944 c.c. (solidarietà); art. 1957 c.c. (decadenza); L. 154/1992.
Diversamente dalla fideiussione omnibus — che copre genericamente tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso il creditore — la fideiussione specifica nasce per garantire un contratto preciso e identificato: un mutuo tra privati, una fornitura commerciale, un affitto di locali commerciali, un appalto o qualsiasi altro rapporto obbligatorio con soggetto e importo determinati nelle premesse dell'atto. L'obbligatorietà dell'importo massimo garantito è stata introdotta in Italia dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154, che ha modificato l'art. 1938 c.c. per porre fine alle fideiussioni illimitate che esponevano i garanti a rischi economici indeterminati e potenzialmente devastanti per il loro patrimonio personale.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha sancito un principio di fondamentale importanza per il sistema bancario italiano: le clausole dei moduli standardizzati ABI (Associazione Bancaria Italiana) che derogano agli artt. 1938, 1956 e 1957 c.c. — per effetto di un'intesa anticoncorrenziale accertata dall'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con provvedimento n. 55 del 2005 — sono parzialmente nulle, con conseguente tutela rafforzata del fideiussore che ha sottoscritto un contratto di garanzia sulla base di moduli bancari standardizzati.
La fideiussione è un contratto accessorio rispetto all'obbligazione principale garantita (art. 1939 c.c.): si estingue automaticamente quando il debitore adempie o quando il debito si estingue per altra causa. Ai sensi dell'art. 1942 c.c., la garanzia comprende, salvo patto contrario, il capitale, gli interessi, le spese del procedimento esecutivo e quelle sostenute per escutere il fideiussore, fermo restando il limite del massimale concordato. Forms-legal.com offre il modello completo per redigere una fideiussione specifica conforme al diritto italiano vigente, con tutte le clausole essenziali e la corretta indicazione del massimale ex art. 1938 c.c.
Quando serve Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito?
La Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia è necessaria in numerose situazioni commerciali e private nelle quali un creditore richiede una garanzia personale aggiuntiva rispetto alla solvibilità del solo debitore principale. La scelta di questa forma di garanzia personale è dettata dalla sua flessibilità e dalla rapidità con cui il creditore può escutere il fideiussore in caso di inadempimento.
Settore bancario e finanziario: la fideiussione specifica è richiesta a garanzia di mutui ipotecari tra privati, aperture di credito in conto corrente, leasing finanziario e contratti di factoring. Le banche pretendono quasi sempre la garanzia fideiussoria dai soci di società a responsabilità limitata (S.r.l.) e dalle persone fisiche con capacità patrimoniale limitata. Ai sensi dell'art. 2467 c.c., i finanziamenti dei soci a una S.r.l. in crisi sono postergati rispetto agli altri creditori; la fideiussione del socio evita il rischio di postergazione.
Rapporti commerciali tra imprese: fornitori e appaltatori richiedono la fideiussione come garanzia di pagamento delle forniture o dell'esecuzione delle prestazioni. Un'azienda fornitrice che concede crediti commerciali a un cliente con storico breve può pretendere una fideiussione specifica a garanzia dei crediti futuri entro un massimale determinato.
Locazioni commerciali: il locatore di locali commerciali (disciplinato dalla L. 392/1978 per le locazioni ad uso non abitativo e dal Codice Civile) può pretendere una fideiussione specifica a garanzia dei canoni, degli oneri accessori e delle eventuali spese di ripristino alla fine del rapporto locatizio. La fideiussione bancaria è spesso preferita al deposito cauzionale perché non immobilizza liquidità.
Appalti pubblici e privati: il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede garanzie provvisorie e definitive obbligatorie che devono assumere la forma di fideiussioni specifiche rilasciate da istituti autorizzati (banche, assicurazioni) per partecipare alle gare e per garantire la corretta esecuzione del contratto. Anche negli appalti privati di lavori edili o impiantistici di importo elevato, il committente richiede spesso una fideiussione specifica a garanzia dell'esecuzione.
Rapporti familiari e tra privati: la fideiussione specifica è utilizzata quando un genitore garantisce un finanziamento contratto dal figlio, o un socio garantisce un debito della società verso un fornitore, o un amico fideiubisce per un mutuo altrui. In tutti questi casi il massimale determinato è essenziale per limitare l'esposizione del garante.
Cosa includere nel tuo Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito
La Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia deve contenere elementi essenziali precisi per essere valida, efficace e tutelante per tutte le parti coinvolte, in conformità agli artt. 1936-1957 c.c. e ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione.
Identificazione completa delle tre parti: creditore (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale, eventuale numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, PEC), debitore principale (con gli stessi dati) e fideiussore (con gli stessi dati, più specificazione del rapporto con il debitore principale se rilevante: socio, genitore, ecc.).
Descrizione precisa dell'obbligazione garantita: contratto di riferimento, data di stipula, tipo di obbligazione (pagamento di corrispettivo, rimborso di mutuo, adempimento di appalto), importo originario, scadenza e titolo giuridico del credito. Una descrizione vaga dell'obbligazione garantita può creare contestazioni sull'ambito di applicazione della garanzia.
Importo massimo garantito (art. 1938 c.c.): questo è l'elemento più importante della fideiussione specifica. Deve essere indicato sia in cifre che in lettere, e deve includere — se pattuito — interessi, spese processuali e accessori nei limiti del massimale (art. 1942 c.c.). L'omissione dell'importo massimo rende la fideiussione nulla.
Scelta tra fideiussione solidale e fideiussione con beneficio della preventiva escussione: la solidarietà (art. 1944 c.c.) abilita il creditore ad agire direttamente contro il fideiussore senza primo tentativo infruttuoso verso il debitore; il beneficio di escussione richiede invece il previo tentativo infruttuoso. La solidarietà è il regime predefinito in assenza di patto contrario.
Durata della garanzia e termine di decadenza ex art. 1957 c.c.: il fideiussore resta obbligato oltre la scadenza dell'obbligazione principale solo se il creditore propone istanza giudiziaria contro il debitore entro sei mesi. La clausola deve specificare se questo termine si applica o se il fideiussore vi rinuncia (con avvertenza del rischio di nullità per i contratti bancari da modulo ABI, ai sensi della sentenza Cass. SU 41994/2021).
Regresso e surrogazione del fideiussore adempiente: clausola che tutela il garante che ha pagato al posto del debitore, attribuendogli azione di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.) e surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore (art. 1949 c.c.), incluse le garanzie reali eventualmente esistenti.
Doppia sottoscrizione ex art. 1341, co. 2, c.c.: le clausole più onerose per il fideiussore — rinuncia al beneficio di escussione, deroga all'art. 1957 c.c., clausola di reviviscenza dell'obbligazione — richiedono specifica approvazione scritta aggiuntiva; in mancanza sono inefficaci. Forms-legal.com offre il modello completo con tutte le clausole essenziali e la corretta indicazione del massimale.
Come compilare il tuo Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito
Per compilare correttamente la Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia, seguire con attenzione i seguenti passaggi operativi che garantiscono la completezza e la validità giuridica del documento.
Passo 1 — Raccogliere i dati completi di tutte e tre le parti: creditore, debitore principale e fideiussore. Per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, PEC (se disponibile). Per le persone giuridiche: denominazione, forma giuridica (S.r.l., S.p.A., S.n.c., ecc.), sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero REA e Camera di Commercio di iscrizione, nome e qualifica del legale rappresentante con poteri documentati.
Passo 2 — Descrivere con precisione l'obbligazione garantita: indicare il contratto di riferimento con numero, data e tipo; l'importo originario dell'obbligazione in cifre e in lettere; la scadenza originaria; il titolo giuridico del credito (mutuo, fornitura, locazione commerciale, appalto, ecc.). Allegare copia del contratto garantito per rendere l'identificazione inequivocabile.
Passo 3 — Indicare l'importo massimo garantito in cifre e in lettere: l'importo deve corrispondere all'intenzione delle parti e rispettare il vincolo dell'art. 1938 c.c. Calcolare se includere nel massimale anche gli interessi, le spese legali e gli accessori (art. 1942 c.c.), o fissare il massimale solo sul capitale.
Passo 4 — Scegliere la modalità di garanzia: solidale (il creditore può agire direttamente contro il fideiussore, art. 1944 c.c.) o con beneficio della preventiva escussione (il creditore deve prima tentare di recuperare il credito dal debitore principale).
Passo 5 — Indicare la durata della garanzia: la data di scadenza coincidente con l'estinzione dell'obbligazione garantita, oppure un termine fisso. Specificare se si applica la decadenza ex art. 1957 c.c. e in quali termini.
Passo 6 — Prestare attenzione alla rinuncia all'art. 1957 c.c.: tale rinuncia espone il fideiussore a un rischio temporalmente prolungato. Nei contratti bancari da moduli standardizzati ABI, questa clausola può essere nulla per effetto della sentenza Cass. SU 41994/2021.
Passo 7 — Apposizione della firma e della doppia sottoscrizione: firmare in calce al documento; le clausole onerose per il fideiussore (rinuncia al beneficio di escussione, rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., clausola di reviviscenza) richiedono specifica approvazione con doppia firma ex art. 1341, co. 2, c.c.
Passo 8 — Ottenere la data certa: tramite registrazione all'Agenzia delle Entrate, autentica notarile o invio tramite PEC con marca temporale qualificata, per rendere la fideiussione opponibile ai terzi e in sede concorsuale ex art. 2704 c.c.
Requisiti legali per Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito
La Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia è soggetta a precisi requisiti di legge che ogni parte deve conoscere prima di sottoscrivere l'atto, nel rispetto del Codice Civile e della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Art. 1936 c.c. — Nozione di fideiussione: il fideiussore garantisce verso il creditore l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente ad adempiere in caso di inadempimento del debitore principale. La garanzia è accessoria rispetto all'obbligazione principale.
Art. 1937 c.c. — Forma della volontà: la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa in modo non equivoco. La fideiussione non si presume; clausole ambigue vengono interpretate restrittivamente dalla giurisprudenza.
Art. 1938 c.c. — Importo massimo garantito (norma imperativa): la fideiussione per obbligazioni future deve indicare l'importo massimo garantito a pena di nullità. La L. 154/1992 ha introdotto questo requisito per proteggere i fideiussori dalle fideiussioni omnibus illimitate. Anche nella fideiussione specifica per obbligazione già esistente è prassi corretta indicare il massimale.
Art. 1939 c.c. — Accessorietà: la fideiussione si estingue automaticamente con l'obbligazione principale garantita. Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che competono al debitore principale (art. 1945 c.c.), salvo eccezioni strettamente personali.
Art. 1942 c.c. — Estensione della garanzia: la fideiussione si estende agli interessi, alle spese del procedimento e a quelle sostenute per escutere il fideiussore, nei limiti del massimale pattuito.
Art. 1944 c.c. — Solidarietà: il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, salvo patto di preventiva escussione.
Art. 1949-1950 c.c. — Surrogazione e regresso: il fideiussore che adempie si surroga nei diritti del creditore verso il debitore principale e ha azione di regresso per le somme pagate.
Art. 1955 c.c. — Liberazione del fideiussore per fatto del creditore: il fideiussore è liberato quando per fatto del creditore non può essergli surrogato nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Art. 1957 c.c. — Decadenza per inerzia del creditore: il fideiussore è liberato se il creditore non propone le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Cass. SU n. 41994/2021: nullità parziale delle clausole ABI che derogano agli artt. 1938, 1956 e 1957 c.c. per effetto di intesa anticoncorrenziale.
Sotto il profilo fiscale: l'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) si applica nella misura di € 16 ogni 4 facciate; in caso d'uso, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa ex D.P.R. 131/1986 (TUR). La fideiussione rilasciata da banche è soggetta alle disposizioni del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e alle circolari di vigilanza della Banca d'Italia.
Errori comuni da evitare nel tuo Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito
Nella redazione della Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia si riscontrano frequenti errori con gravi conseguenze legali che è fondamentale evitare per tutelare sia il creditore che il fideiussore.
Errore 1 — Omissione dell'importo massimo garantito (il più grave): ai sensi dell'art. 1938 c.c. come modificato dalla L. 154/1992, la fideiussione senza massimale determinato è nulla. Questa nullità priva il creditore di qualsiasi tutela contrattuale e rende l'intera garanzia inefficace. Il massimale deve essere indicato in cifre e in lettere.
Errore 2 — Utilizzo di moduli bancari ABI standard senza verifica di conformità: i moduli standardizzati ABI distribuiti prima del provvedimento AGCM e della sentenza Cass. SU 41994/2021 contengono clausole (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all'art. 1957 c.c.) dichiarate parzialmente nulle. Il fideiussore che ha firmato tali moduli può richiedere al giudice la declaratoria di nullità parziale e liberarsi dalla garanzia.
Errore 3 — Mancanza di data certa ex art. 2704 c.c.: la fideiussione senza data certa non è opponibile ai terzi — inclusi altri creditori del fideiussore — né in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019, CCII — Codice della Crisi d'Impresa). La data certa si ottiene con la registrazione all'Agenzia delle Entrate, l'autentica notarile o l'invio tramite PEC con marca temporale qualificata.
Errore 4 — Non prevedere il beneficio della preventiva escussione quando desiderato: in assenza di patto espresso vale la solidarietà ex art. 1944 c.c.; il creditore può agire immediatamente contro il fideiussore, che si trova ad anticipare somme salvo poi agire in regresso verso il debitore. Se il fideiussore vuole essere escusso solo dopo il debitore principale, deve inserire espressamente il beneficio di escussione nel contratto.
Errore 5 — Mancata doppia sottoscrizione delle clausole onerose ex art. 1341, co. 2, c.c.: le clausole più gravose per il fideiussore — rinuncia al beneficio di escussione, deroga all'art. 1957 c.c., clausola di reviviscenza dell'obbligazione — richiedono specifica approvazione scritta aggiuntiva. In assenza di doppia firma, tali clausole sono inefficaci e non vincolano il fideiussore.
Errore 6 — Non verificare il tasso-soglia antiusura sul credito garantito: una fideiussione a garanzia di un credito che prevede interessi superiori al tasso-soglia antiusura (L. 108/1996 e TEGM trimestrale pubblicato da Banca d'Italia e MEF) può essere viziata. Il fideiussore può eccepire la nullità della clausola interessi dell'obbligazione principale e, di conseguenza, la riduzione dell'obbligazione garantita.
Errore 7 — Omettere la clausola di regresso e surrogazione: senza la clausola che tutela il fideiussore adempiente nella sua azione di recupero verso il debitore principale (artt. 1949-1950 c.c.), il fideiussore rischia di trovare difficoltà pratiche nel recupero delle somme versate, soprattutto in sede concorsuale.
Errore 8 — Non verificare i limiti di garanzia per fideiussori persone fisiche in ambito locatizio: nelle locazioni commerciali ad uso non abitativo (L. 392/1978), la fideiussione deve rispettare le norme inderogabili a tutela del conduttore. Fideiussioni sproporzionate o senza massimale ben determinato rischiano contestazioni di nullità ex art. 79 della stessa legge.
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La Fideiussione Specifica con Importo Massimo Garantito in Italia è il contratto con cui un soggetto terzo — il fideiussore — si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l'adempimento di una singola obbligazione determinata del debitore principale, fino a concorrenza di un importo massimo espressamente indicato nel contratto. L'art. 1938 del Codice Civile (R.D. 262/1942), come modificato dalla L. 154/1992, ha reso obbligatoria l'indicazione dell'importo massimo garantito per evitare fideiussioni illimitate lesive del fideiussore. La fideiussione specifica si distingue dalla fideiussione omnibus perché garantisce un'unica obbligazione identificata — rimborso di un mutuo, pagamento di un contratto di fornitura, adempimento di un appalto — e non tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso il creditore. L'importo massimo deve essere determinato o determinabile nel contratto: la sua omissione rende la fideiussione nulla. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha dichiarato la nullità parziale delle clausole dei moduli bancari ABI che derogano agli artt. 1938, 1956 e 1957 c.c. per effetto di un'intesa anticoncorrenziale accertata dall'AGCM.
Sì, ai sensi dell'art. 1938 c.c. come modificato dalla L. 154/1992, la fideiussione per obbligazioni future deve indicare l'importo massimo garantito a pena di nullità. Prima della riforma del 1992 erano diffuse le cosiddette fideiussioni 'omnibus' illimitate, che esponevano il fideiussore a una responsabilità potenzialmente sconfinata per qualsiasi debito futuro del garantito verso la banca o il creditore. La legge ha posto rimedio a tale squilibrio rendendo obbligatoria la quantificazione massima. Anche nella fideiussione specifica, pur riferita a una singola obbligazione già determinata, è prassi corretta indicare espressamente l'importo massimo garantito — coincidente o superiore all'importo dell'obbligazione principale — per evitare contestazioni in caso di interessi, spese e accessori (art. 1942 c.c.). Il mancato inserimento del massimale rende la fideiussione nulla e inopponibile al fideiussore, con grave pregiudizio per il creditore che ha fatto affidamento sulla garanzia.
Per legge la fideiussione è solidale: il creditore può agire direttamente contro il fideiussore senza dover prima escutere il patrimonio del debitore principale (art. 1944 c.c.). Tuttavia le parti possono pattuire il beneficio della preventiva escussione, in forza del quale il fideiussore può esigere che il creditore escuta prima il debitore principale. Il beneficio deve essere espressamente stabilito in contratto; in sua assenza vale la solidarietà per legge. La fideiussione specifica può prevedere la scelta tra le due modalità. Nella pratica bancaria e commerciale la solidarietà è la regola, poiché il creditore vuole la massima tutela e rapidità di recupero in caso di inadempimento. Il fideiussore che adempie ha poi azione di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.) e si surroga nei diritti del creditore verso il debitore (art. 1949 c.c.), incluse le garanzie reali eventualmente esistenti.
L'art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo se il creditore ha proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le ha diligentemente continuate. Se il creditore rimane inerte oltre tale termine, il fideiussore è liberato dall'obbligazione di garanzia. Questa disposizione tutela il fideiussore dall'indeterminatezza temporale della propria esposizione. Le clausole bancarie che derogano all'art. 1957 c.c. — con rinuncia del fideiussore alla decadenza — sono state dichiarate nulle dalla Cassazione SU n. 41994/2021 quando derivano dall'intesa anticoncorrenziale ABI oggetto del provvedimento AGCM n. 55/2005. Il fedele rispetto dell'art. 1957 c.c. nella fideiussione specifica tutela il garante: inserire nel contratto una clausola che ribadisca la decadenza del creditore se non agisce entro sei mesi è raccomandato per evitare contestazioni future.
Il fideiussore si libera dall'obbligazione di garanzia in diversi casi previsti dal Codice Civile. Con l'estinzione dell'obbligazione principale garantita per adempimento del debitore, compensazione, remissione del debito o altra causa estintiva (art. 1939 c.c. — accessorietà della fideiussione). Con la rinuncia espressa del creditore alla garanzia (art. 1236 c.c. applicato per analogia). Per decadenza ex art. 1957 c.c. se il creditore non agisce tempestivamente dopo la scadenza dell'obbligazione principale. Per liberazione ex art. 1955 c.c. se la posizione del debitore principale è diventata più onerosa per fatto del creditore — ad esempio concessione di moratoria senza consenso del fideiussore. Con il pagamento integrale del massimale garantito o alla scadenza del termine pattuito. Il fideiussore che adempie deve richiedere al creditore la quietanza ex art. 1199 c.c. e i documenti comprovanti il credito per esercitare poi il regresso verso il debitore principale.
La fideiussione non richiede forme particolari ad substantiam: la scrittura privata semplice è sufficiente per la sua validità giuridica ai sensi del Codice Civile. Tuttavia la forma scritta è indispensabile ad probationem per poter dimostrare l'esistenza e il contenuto della garanzia in giudizio. L'art. 1937 c.c. richiede che la volontà di prestare fideiussione sia espressa in modo non equivoco, ma non prescrive la forma scritta come requisito di validità. La notarizzazione è opportuna quando la fideiussione garantisce obbligazioni di importo rilevante o è collegata a contratti per i quali la legge richiede l'atto pubblico (mutui ipotecari ex artt. 2821-2835 c.c.). La data certa ex art. 2704 c.c. — ottenibile tramite registrazione all'Agenzia delle Entrate, autentica notarile o PEC con marca temporale qualificata — è necessaria per l'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019, CCII). La scrittura privata di fideiussione sconta imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 (€ 16 ogni 4 facciate o 100 righe).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Accordo che introduce il beneficio della preventiva escussione nella fideiussione, obbligando il creditore a escutere prima il patrimonio del debitore principale prima di agire contro il fideiussore, ai sensi dell'art. 1944 c.c.
Lettera di Patronage (Lettera di Gradimento)
Lettera di patronage (o lettera di gradimento/comfort letter) con cui una società controllante dichiara il proprio impegno di sostegno finanziario nei confronti di una controllata per garantire un finanziamento o un'obbligazione commerciale, ai sensi dell'art. 1333 c.c. e della giurisprudenza italiana consolidata.
Accordo di Saldo e Stralcio
Accordo con cui il creditore accetta dal debitore il pagamento di una somma inferiore a quella dovuta a saldo e stralcio dell'intero debito, rinunciando al residuo, con efficacia liberatoria condizionata all'integrale pagamento della somma concordata, ai sensi degli artt. 1965 e 1236 c.c.