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Contratto Autonomo di Garanzia (Garanzia a Prima Richiesta)

Contratto Autonomo di Garanzia (Garanzia a Prima Richiesta)

art. 1322 c.c. (contratto atipico); Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947; art. 1203 n. 3 c.c. (surrogazione)

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA (GARANZIA A PRIMA RICHIESTA)

ai sensi dell'art. 1322 c.c. — Contratto atipico riconosciuto da Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947

PARTI DEL CONTRATTO

Beneficiario:

Denominazione/Nome: [Beneficiario Nome]

Codice Fiscale/P.IVA: [Beneficiario Codice Fiscale]

Sede/Residenza: [Beneficiario Indirizzo]

Garante:

Denominazione/Nome: [Garante Nome]

Codice Fiscale/P.IVA: [Garante Codice Fiscale]

Sede: [Garante Indirizzo]

Ordinante (Debitore Principale):

Denominazione/Nome: [Ordinante Nome]

Codice Fiscale/P.IVA: [Ordinante Codice Fiscale]

Sede/Residenza: [Ordinante Indirizzo]

PREMESSE

A. Tra il Beneficiario e l'Ordinante esiste il seguente rapporto contrattuale (rapporto base): [Descrizione Rapporto Sottostante] — ambito: [Ambito Garanzia].

B. A tutela degli obblighi dell'Ordinante nel rapporto base, il Garante emette il presente contratto autonomo di garanzia a favore del Beneficiario, ai sensi dell'art. 1322 c.c. e in conformità ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 18 febbraio 2010 n. 3947).

Art. 1 — Garanzia Autonoma e Obbligo di Pagamento a Prima Richiesta

Il Garante si obbliga irrevocabilmente a pagare al Beneficiario, a semplice prima richiesta scritta e senza poter opporre eccezioni inerenti al rapporto sottostante tra Beneficiario e Ordinante, la somma richiesta fino al massimale di € [Massimale Garanzia Cifre] ([Massimale Garanzie Lettere]). La presente garanzia è del tutto autonoma e indipendente dal rapporto base: l'obbligo del Garante non è accessorio all'obbligazione dell'Ordinante e non soggiace all'art. 1945 c.c. (eccezioni del fideiussore), come riconosciuto da Cass. SU 3947/2010.

Art. 2 — Massimale e Periodo di Validità

L'importo massimo garantito è di € [Massimale Garanzia Cifre] ([Massimale Garanzie Lettere]). La presente garanzia è valida dalla data di stipula fino al [Data Scadenza Garanzia], termine oltre il quale nessuna richiesta di escussione potrà essere validamente inviata. La garanzia si estingue automaticamente allo spirare del suddetto termine se non anteriormente escussa.

Art. 3 — Modalità di Escussione

L'escussione della garanzia avviene mediante richiesta scritta del Beneficiario inviata al Garante tramite [Modalita Escussione], contenente la dichiarazione di inadempimento dell'Ordinante nel rapporto base e la richiesta di pagamento dell'importo (non superiore al massimale). Il Garante è obbligato a pagare entro [Termine Pagamento Giorni] giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, verificate esclusivamente le formalità contrattuali e l'assenza di abuso manifesto (exceptio doli — Cass. SU 3947/2010; Cass. 19 aprile 2022 n. 12534).

Art. 4 — Limite dell'Exceptio Doli

Il Garante potrà eccepire il rifiuto del pagamento unicamente in caso di abuso o frode manifesta ed ictu oculi nella richiesta del Beneficiario, dimostrabile da prove documentali incontestabili. L'eccezione di dolo è ammissibile solo quando risulta con palese evidenza che il Beneficiario non ha diritto al pagamento garantito, senza necessità di istruttoria complessa sul rapporto sottostante (Cass. SU 3947/2010).

Art. 5 — Surrogazione e Regresso del Garante

Effettuato il pagamento al Beneficiario, il Garante si surroga di diritto nei diritti, azioni e garanzie del Beneficiario verso l'Ordinante ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c. e agisce in regresso verso l'Ordinante per il rimborso integrale dell'importo pagato, degli interessi e delle spese sostenute. L'Ordinante è tenuto a rimborsare il Garante entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta.

Art. 6 — Forma, Imposta di Bollo e Foro Competente

Il presente contratto è stipulato per iscritto in conformità alla natura atipica del contratto autonomo di garanzia ex art. 1322 c.c. L'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972) è assolta nella misura di legge. Per qualsiasi controversia le Parti eleggono il foro del Beneficiario ai sensi dell'art. 18 c.p.c., salvo diverso accordo.

SOTTOSCRIZIONI

Luogo e data: [Luogo Firma], [Data Firma]

Beneficiario: [Beneficiario Nome]

Firma: _________________________

Garante: [Garante Nome]

Firma: _________________________

Ordinante (per presa d'atto): [Ordinante Nome]

Firma: _________________________

Beneficiario

________________

Signature

Garante

________________

Signature

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Che cos'è Contratto Autonomo di Garanzia (Garanzia a Prima Richiesta)?

Il Contratto Autonomo di Garanzia (garanzia a prima richiesta o on-demand bond) in Italia è il contratto con cui il garante si obbliga a pagare al beneficiario una somma determinata a semplice richiesta scritta, senza poter opporre le eccezioni derivanti dal rapporto principale garantito. Si tratta di un contratto atipico ammesso in forza dell'autonomia privata sancita dall'art. 1322 del Codice Civile, la cui validità e disciplina sono state ricostruite dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947.

La caratteristica essenziale è l'autonomia rispetto al rapporto sottostante: a differenza della fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.), che è accessoria all'obbligazione garantita e consente al fideiussore di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale (art. 1945 c.c.), il contratto autonomo di garanzia obbliga il garante a pagare a prima richiesta, con esclusione delle eccezioni di merito relative al rapporto base. La clausola tipica è il pagamento senza eccezioni e a semplice domanda (solve et repete), che attribuisce al beneficiario una tutela liquida e immediata.

Lo strumento è diffuso negli appalti pubblici e privati, dove garantisce gli obblighi dell'appaltatore (cfr. la garanzia definitiva prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023), nel commercio internazionale, nelle operazioni di leasing e finanziamento e ovunque il creditore esiga una garanzia escutibile senza dover dimostrare l'inadempimento del debitore principale.

L'unico limite all'escussione è l'exceptio doli: il garante può rifiutare il pagamento quando la richiesta del beneficiario sia fraudolenta o manifestamente abusiva. L'ordinante che ha pagato il garante può poi rivalersi sul debitore principale. Il contratto deve indicare il beneficiario, il garante, l'ordinante, il rapporto base, il massimale garantito e le modalità di escussione. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di fideiussione, fideiussione omnibus e contratto di pegno.

Quando serve Contratto Autonomo di Garanzia (Garanzia a Prima Richiesta)?

Il Contratto Autonomo di Garanzia in Italia è lo strumento appropriato nelle circostanze di seguito descritte. Primo ambito di applicazione: appalti pubblici e privati. Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) all'art. 103 prescrive la prestazione di una garanzia definitiva a copertura degli obblighi dell'appaltatore — nella prassi viene emessa come garanzia a prima richiesta da banche o assicurazioni autorizzate. Secondo ambito: commercio internazionale. Nelle compravendite e nei contratti di fornitura internazionale, l'importatore richiede alla propria banca l'emissione di una garanzia a prima richiesta a favore dell'esportatore straniero, consentendo a quest'ultimo di incassare rapidamente in caso di mancato pagamento senza dover attendere l'esito di un arbitrato internazionale. Terzo ambito: leasing e locazione finanziaria. Il locatore finanziario ottiene dal conduttore — o dalla sua banca — una garanzia a prima richiesta a copertura dei canoni residui in caso di inadempimento o risoluzione. Quarto ambito: concessioni e licenze. Il concedente (ente pubblico o privato) esige dal concessionario una garanzia autonoma a tutela del canone di concessione e degli obblighi di investimento. Quinto ambito: ristrutturazione del debito. Nell'ambito di accordi di ristrutturazione ex artt. 57–64 CCII (D.Lgs. 14/2019), i creditori accettano dilazioni di pagamento a condizione che siano presidiate da garanzie autonome emesse da soggetti bancari o assicurativi. Il contratto autonomo di garanzia è lo strumento corretto quando il beneficiario ha necessità di non essere coinvolto nelle dispute che possano sorgere tra il debitore principale e il garante: l'autonomia della garanzia consente di incassare senza attendere l'esito del giudizio di merito. Va invece preferita la fideiussione ordinaria (artt. 1936–1957 c.c.) quando il garante è un soggetto privato di fiducia e le parti accettano che il garante possa opporre le eccezioni del debitore principale ex art. 1945 c.c. — ipotesi frequente nei prestiti tra privati garantiti da familiari. Nei contratti quadro con fornitori esteri, il termine per l'emissione della garanzia deve essere coordinato con i Termini Uniformi per i Crediti Documentari (UCP 600) o con le URDG 758 se si opta per la qualificazione internazionale. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato linee guida sui requisiti minimi delle garanzie nei contratti pubblici (Linea guida n. 9, aggiornata dopo il D.Lgs. 36/2023): la garanzia deve coprire il 10% del valore del contratto, riducibile in presenza di certificazioni di qualità del contraente.

Cosa includere nel tuo Contratto Autonomo di Garanzia (Garanzia a Prima Richiesta)

Il Contratto Autonomo di Garanzia in Italia deve contenere gli elementi essenziali di seguito elencati per essere valido ed efficace. Identificazione delle parti: beneficiario (il soggetto che può escutere la garanzia), garante (il soggetto che si obbliga a pagare a prima richiesta), e ordinante (il debitore principale nel cui interesse la garanzia è prestata). Descrizione del rapporto sottostante (rapporto base o valuta): il contratto deve identificare il rapporto principale che si vuole garantire — contratto di appalto, fornitura, leasing, finanziamento — con i suoi riferimenti essenziali (numero contratto, date, importo). Importo massimo garantito: il massimale è un elemento essenziale e deve essere determinato in cifre e in lettere; il pagamento richiesto dal beneficiario non può superare tale massimale. Clausola di autonomia: la clausola che esclude espressamente le eccezioni relative al rapporto sottostante e prevede il pagamento a semplice richiesta scritta del beneficiario, senza possibilità di eccezioni (salvo exceptio doli manifesta — Cass. SU 3947/2010). Modalità di escussione: specificare le formalità richieste per la richiesta di pagamento — tipicamente una lettera raccomandata A/R o PEC con dichiarazione di inadempimento del debitore. Periodo di validità della garanzia: la data di scadenza entro cui la garanzia può essere escussa; dopo tale data, la garanzia si estingue e non può essere attivata. Clausola di subrogazione: dopo il pagamento, il garante si surroga nei diritti del beneficiario verso l'ordinante (art. 1203 n. 3 c.c.). Foro competente e legge applicabile. Disponibile su forms-legal.com il modello completo conforme alla giurisprudenza della Cassazione SU 3947/2010. La clausola di autonomia deve riportare una formula inequivoca come: «Il Garante si obbliga a pagare al Beneficiario, a semplice prima richiesta scritta, l'importo richiesto fino al massimale, senza poter opporre eccezioni inerenti al rapporto sottostante né al rapporto di provvista, fatto salvo il caso di fraudolenta o abusiva escussione ictu oculi manifesta». L'uso dell'espressione «a semplice richiesta» o «on first demand» senza il complemento «senza eccezioni» non è di per sé sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma: Cass. civ. Sez. I, 17 maggio 2019, n. 13295 ha ribadito che la qualificazione dipende dall'interpretazione complessiva del negozio. La durata della garanzia deve essere coordinata con quella del rapporto sottostante, aggiungendo un margine (normalmente 30–60 giorni) per consentire al beneficiario di presentare la richiesta di pagamento anche dopo la scadenza del contratto garantito in caso di inadempimento tardivamente scoperto. Una clausola di «proroga automatica» (automatic extension clause) riduce il rischio di escussione inopportuna in prossimità della scadenza e va sempre inserita nelle garanzie di lungo periodo.

Come compilare il tuo Contratto Autonomo di Garanzia (Garanzia a Prima Richiesta)

Per compilare il Contratto Autonomo di Garanzia in Italia correttamente seguire i passaggi indicati. Primo: identificare con precisione le tre parti — beneficiario, garante e ordinante — con nome, codice fiscale o partita IVA, sede e rappresentante legale se si tratta di persone giuridiche. Secondo: descrivere il rapporto sottostante che si vuole garantire in modo sufficientemente preciso da consentire al garante di identificarlo: numero di contratto, data, parti, oggetto e importo. Terzo: determinare il massimale di garanzia in cifre e in lettere, assicurandosi che copra adeguatamente il rischio che il beneficiario vuole tutelarsi (inadempienze, penali, costi di sostituzione del contraente, ecc.). Quarto: redigere con cura la clausola di autonomia — la clausola che distingue il contratto autonomo dalla fideiussione ordinaria — usando la formula: «Il Garante si obbliga a pagare a semplice prima richiesta scritta del Beneficiario, senza poter opporre eccezioni relative al rapporto sottostante». Quinto: specificare le modalità di escussione — forma della richiesta, indirizzo del garante, termine di pagamento, dichiarazioni richieste al beneficiario nella lettera di escussione. Sesto: indicare il periodo di validità della garanzia con data di scadenza precisa; prevedere eventualmente una clausola di proroga automatica. Settimo: il garante deve valutare attentamente il rischio e, se necessario, richiedere all'ordinante una controgaranzia o una controgaranzia reale (pegno di liquidità, deposito cauzionale). Nell'intestazione vanno riportati i dati completi della Camera di Commercio del garante (numero REA) e del beneficiario (numero REA o codice fiscale), così da rendere il documento idoneo alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ex art. 6 D.P.R. 131/1986. Il campo «Descrizione del rapporto sottostante» deve riportare il riferimento normativo applicabile (es. «art. 103 D.Lgs. 36/2023 — garanzia definitiva contratto di appalto n. ___»); questa indicazione è richiesta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i contratti pubblici e consente di verificare la corrispondenza con la documentazione di gara. La firma deve essere apposta dal legale rappresentante del garante con indicazione del potere di firma: in caso di banca o assicurazione, indicare il numero di protocollo della delibera autorizzativa interna al rilascio della garanzia. Conservare copia della lettera di escussione e della relativa ricevuta PEC o raccomandata A/R: costituiscono prova della data di escussione rilevante ai fini della prescrizione dell'azione di rimborso del garante verso l'ordinante, che si prescrive nel termine ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto Autonomo di Garanzia (Garanzia a Prima Richiesta)

Il Contratto Autonomo di Garanzia in Italia presenta errori frequenti che possono comprometterne l'efficacia. Primo errore: qualificare il contratto come fideiussione invece che come garanzia autonoma. Se l'accordo non contiene la clausola di autonomia e il garante riserva eccezioni sul rapporto sottostante, il contratto viene riqualificato come fideiussione ordinaria ex artt. 1936–1957 c.c. con conseguente applicazione dell'art. 1945 c.c. — il garante può opporre le eccezioni del debitore — vanificando la funzione del contratto autonomo. Cass. civ. Sez. I, 17 maggio 2019, n. 13295 ha confermato che la clausola «a prima richiesta» da sola non basta: occorre anche la rinuncia espressa alle eccezioni. Secondo errore: non specificare le modalità di escussione. Se il contratto non descrive con precisione le formalità della richiesta di pagamento (forma scritta, contenuto, indirizzo), possono sorgere contestazioni sulla validità dell'escussione. Terzo errore: non indicare la data di scadenza della garanzia. Una garanzia a prima richiesta senza termine di scadenza è potenzialmente illimitata nel tempo, creando un'esposizione indefinita per il garante. Quarto errore: non richiedere una controgaranzia all'ordinante. Il garante che paga a prima richiesta si trova a dover agire in regresso contro l'ordinante; senza una controgaranzia reale (pegno di liquidità, deposito bancario vincolato), il rischio di mancato rimborso è elevato. Quinto errore: eccedere nel massimale rispetto al rischio sottostante. Un massimale sproporzionato rispetto all'obbligazione garantita può essere considerato usurario o lesivo degli interessi dell'ordinante. Sesto errore: omettere la clausola di legge applicabile nei contratti internazionali. In assenza di scelta, il Regolamento UE 593/2008 (Roma I) applica la legge del paese di residenza abituale del garante, che potrebbe non essere quella italiana; la scelta espressa del diritto italiano garantisce l'applicazione della giurisprudenza della Cassazione sull'exceptio doli. Settimo errore: non coordinare la durata della garanzia con quella del contratto sottostante più un congruo margine. Se la garanzia scade il giorno stesso della scadenza del contratto di appalto garantito, il beneficiario non ha tempo materiale per presentare la richiesta di pagamento in caso di inadempimento rilevato nell'ultimo giorno. Ottavo errore: rilasciare la garanzia senza l'autorizzazione interna del garante persona giuridica. Le banche e le compagnie assicurative dispongono di procure specifiche per il rilascio di garanzie autonome; la firma di un procuratore privo del potere necessario rende la garanzia annullabile ai sensi degli artt. 1387–1400 c.c. Nono errore: confondere il contratto autonomo di garanzia con la polizza fideiussoria tipica del settore assicurativo italiano. La polizza fideiussoria emessa da una compagnia assicurativa è accessoria al rapporto principale e soggetta al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005); il contratto autonomo di garanzia assicurativo (talora denominato «cauzione diretta a prima richiesta») richiede una clausola esplicita di autonomia perché altrimenti si presume la natura fideiussoria. Decimo errore: non prevedere la clausola di prorogabilità automatica (evergreen clause). Nei contratti pluriennali, l'assenza di questa clausola obbliga le parti a rinnovare la garanzia manualmente ad ogni scadenza, con rischi di gap di copertura tra la scadenza e il rinnovo.

Fonti e Citazioni

Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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