Contratto di Fideiussione
artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione); art. 1938 c.c. (importo massimo garantito); art. 1944 c.c. (solidarietà); art. 1957 c.c. (decadenza); Cass. SU 41994/2021
CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE
ai sensi degli artt. 1936–1957 del Codice Civile (R.D. 262/1942) — Importo massimo garantito ex art. 1938 c.c.
PARTI DEL CONTRATTO
Creditore (Garantito):
Denominazione/Nome: [Creditore Nome]
Codice Fiscale/P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Sede/Residenza: [Creditore Indirizzo]
Debitore Principale:
Denominazione/Nome: [Debitore Principale Nome]
Codice Fiscale/P.IVA: [Debitore Principale Codice Fiscale]
Fideiussore:
Nome/Ragione sociale: [Fideiussore Nome]
Codice Fiscale/P.IVA: [Fideiussore Codice Fiscale]
Residenza/Sede: [Fideiussore Indirizzo]
Art. 1 — Obbligazione Garantita
Il Fideiussore garantisce la seguente obbligazione del Debitore Principale verso il Creditore: [Obbligazione Garantita Descrizione]. La garanzia fideiussoria si estende agli interessi e alle spese accessorie: [Interessi Accessori Garantiti] (art. 1942 c.c.).
Art. 2 — Importo Massimo Garantito (art. 1938 c.c.)
Il Fideiussore garantisce il pagamento fino all'importo massimo di € [Importo Massimo Garantito Cifre] ([Importo Massimo Garantito Lettere]). Il Creditore non potrà richiedere al Fideiussore importi superiori al suddetto massimale. L'importo massimo garantito è determinato ai sensi dell'art. 1938 c.c. come modificato dalla L. 17 febbraio 1992 n. 154.
Art. 3 — Tipo di Fideiussione: Solidarietà / Beneficio di Escussione
Tipo di fideiussione: [Tipo Fideiussione] (art. 1944 c.c.). Il Fideiussore rinuncia al beneficio di escussione del debitore principale solo se la fideiussione è solidale; in caso contrario, il Creditore è tenuto a escutere previamente il debitore nei termini di legge.
Art. 4 — Durata e Decadenza (art. 1957 c.c.)
Durata della garanzia: [Durata Garanzia]. Data di scadenza (se determinata): [Data Scadenza Garanzia]. Rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.: [Rinuncia Termine Art1957]. In conformità alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, le clausole di deroga all'art. 1957 c.c. incompatibili con le disposizioni antitrust (art. 2 L. 287/1990) sono nulle: si applicano in ogni caso le disposizioni di legge.
Art. 5 — Surrogazione e Regresso del Fideiussore
Il Fideiussore che ha pagato il debito garantito si surroga di diritto nei diritti, azioni e garanzie del Creditore verso il Debitore Principale (art. 1949 c.c. — surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c.) e ha azione di regresso verso il Debitore per l'intero importo pagato, gli interessi dal giorno del pagamento e il risarcimento dei danni (art. 1950 c.c.).
Art. 6 — Liberazione del Fideiussore
Il Fideiussore è liberato dalla garanzia nei casi previsti dagli artt. 1955–1957 c.c.: (a) estinzione dell'obbligazione principale per qualsiasi causa; (b) fatto del Creditore che ha reso impossibile la surrogazione del Fideiussore nei diritti, nelle azioni o nelle garanzie verso il Debitore (art. 1955 c.c.); (c) inerzia del Creditore che non propone azione contro il Debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 1957 c.c.).
Art. 7 — Foro Competente
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto le Parti eleggono il foro di [Foro Competente]. Se il Fideiussore è un consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il foro competente è inderogabilmente quello del domicilio del Fideiussore (art. 33 c. 2 lett. u Cod. Consumo).
SOTTOSCRIZIONI
Luogo e data: [Luogo Firma], [Data Firma]
Creditore: [Creditore Nome]
Firma: _________________________
Fideiussore: [Fideiussore Nome]
Firma: _________________________
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Fideiussore approva specificamente le seguenti clausole: tipo di fideiussione (art. 3), durata e decadenza (art. 4), foro competente (art. 7).
Firma del Fideiussore per approvazione clausole: _________________________
Creditore
________________
Signature
Fideiussore
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Fideiussione?
Il Contratto di Fideiussione in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione); art. 1938 c.c. (importo massimo garantito); art. 1944 c.c. (solidarietà / beneficio escussione); art. 1955 c.c. (liberazione del fideiussore); art. 1957 c.c. (decadenza); Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994.
Sul piano comparativo tra garanzie personali, la fideiussione disciplinata dal Codice Civile italiano si distingue ulteriormente dalla lettera di patronage (art. 1333 c.c.), dalla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) e dal mandato di credito (art. 1958 c.c.). La lettera di patronage consiste in un impegno della capogruppo a mantenere solvibile la controllata debitrice, ma la sua efficacia giuridica dipende dal tenore specifico delle dichiarazioni: Cass. civ. Sez. I n. 10235/2013 ha distinto tra lettere di patronage deboli (semplice dichiarazione dello stato di controllo, senza efficacia obbligatoria diretta) e lettere forti (impegno espresso a fare sì che la controllata adempia, con responsabilità per inadempimento ex artt. 1218 o 2043 c.c.). La fideiussione bancaria regolata dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) soggiace inoltre alla vigilanza della Banca d'Italia: la Circolare n. 285/2013, aggiornata al 2024, disciplina i requisiti patrimoniali degli istituti che rilasciano fideiussioni nell'ambito dell'attività bancaria, imponendo coefficienti di rischio ai sensi delle norme CRR/CRD IV recepite nel diritto italiano. Sul piano fiscale, la fideiussione è un contratto non riconducibile alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi soggette a IVA ai sensi dell'art. 10 n. 1 D.P.R. 633/1972: la garanzia personale prestata a titolo gratuito non genera imponibile IVA, mentre quella onerosa (fideiussione retribuita) configura una prestazione di servizi esente IVA come operazione finanziaria.
Quando serve Contratto di Fideiussione?
Il Contratto di Fideiussione in Italia è lo strumento appropriato nelle situazioni di seguito elencate. Primo scenario: garanzia bancaria. L'istituto di credito che concede un mutuo o un'apertura di credito a una società o a un privato esige frequentemente la fideiussione dei soci di maggioranza o di terzi garanti, come presidio aggiuntivo rispetto alle garanzie reali. Secondo scenario: contratti di locazione commerciale. Il locatore che stipula un contratto di locazione con un'azienda richiede spesso la fideiussione del legale rappresentante o dei soci a garanzia del pagamento dei canoni e del rispetto degli obblighi contrattuali, in alternativa o in aggiunta alla cauzione. Terzo scenario: contratti di fornitura con pagamenti dilazionati. Il fornitore che concede dilazioni di pagamento a un cliente, soprattutto se di recente costituzione o senza adeguato rating creditizio, richiede la fideiussione di un terzo solvibile a copertura del rischio di insoluto. Quarto scenario: accordi di ristrutturazione del debito. Nell'ambito di piani di risanamento ex artt. 56–64 D.Lgs. 14/2019 (CCII), i creditori accettano dilazioni di pagamento a condizione che siano presidiate da fideiussioni prestate da soggetti solvibili, spesso i soci o gli amministratori della società in crisi. Quinto scenario: garanzie intercompany. Nell'ambito di gruppi societari, la capogruppo presta fideiussione a favore di controllate che contraggono debiti con terzi, sostituendo o affiancando la lettera di patronage (art. 1333 c.c.) con una garanzia più vincolante.
Sesto scenario: fideiussione nel contratto di leasing. Le società di leasing (disciplinate dall'art. 1 c. 2 lett. d) D.Lgs. 385/1993 e dalla L. 124/2017 che ha codificato la distinzione tra leasing finanziario e operativo) richiedono sistematicamente la fideiussione solidale del socio-utilizzatore o di un terzo garante: in caso di inadempimento dell'utilizzatore e risoluzione del contratto, il fideiussore risponde non solo dei canoni scaduti e insoluti ma anche dell'intero valore residuo del bene ex art. 1, cc. 136–140 L. 124/2017. Settimo scenario: appalti pubblici e fideiussioni provvisorie e definitive. Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) agli artt. 106–107 impone all'operatore economico partecipante a gare pubbliche la prestazione di una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'appalto e, all'aggiudicatario, di una garanzia definitiva pari al 5–10% dell'importo contrattuale; le polizze fideiussorie rilasciate da banche o assicurazioni autorizzate dalla Banca d'Italia sostituiscono il deposito cauzionale in denaro. Ottavo scenario: concordato preventivo in continuità (D.Lgs. 14/2019, artt. 84–120 CCII). Nel quadro del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, i creditori che aderiscono al piano concordatario richiedono fideiussioni bancarie o assicurative a presidio del rispetto dei termini di pagamento; la fideiussione consente di evitare garanzie reali (pegni su partecipazioni, ipoteche) che potrebbero compromettere la continuità aziendale.
Cosa includere nel tuo Contratto di Fideiussione
Il Contratto di Fideiussione in Italia deve contenere gli elementi essenziali indicati di seguito. Identificazione completa delle tre parti: creditore, debitore principale e fideiussore, con nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale — dati indispensabili per l'Agenzia delle Entrate e per eventuali azioni giudiziarie. Descrizione dell'obbligazione garantita: il contratto deve individuare con precisione il rapporto principale garantito — mutuo, apertura di credito, contratto di locazione, contratto di fornitura — con i relativi riferimenti contrattuali; la mancanza di specificazione può rendere difficile determinare l'estensione della garanzia. Importo massimo garantito in cifre e in lettere: elemento obbligatorio ex art. 1938 c.c. modificato dalla L. 154/1992; la fideiussione senza massimale è nulla. Estensione della garanzia: il contratto deve specificare se la fideiussione copre solo il capitale o anche gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e le spese di recupero (art. 1942 c.c. — la garanzia si estende agli accessori salvo patto contrario). Tipo di fideiussione: solidale (art. 1944 c.c.) o con beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c. 2 c.c.) — deve essere specificato espressamente; in assenza, si applica la solidarietà. Durata e termine di decadenza ex art. 1957 c.c.: se la fideiussione copre un'obbligazione con scadenza determinata, il creditore decade dalla garanzia se non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza. Clausola di surrogazione e regresso: disciplina il diritto del fideiussore di rivalersi sul debitore principale (artt. 1949–1950 c.c.). Foro competente. Disponibile su forms-legal.com il modello completo conforme agli artt. 1936–1957 c.c. e alla sentenza Cass. SU 41994/2021.
Oltre ai citati elementi minimi, la prassi contrattuale italiana consolidata include ulteriori clausole qualificanti. Clausola anti-reviviscenza modificata: anziché riprodurre la clausola ABI nulla, il contratto può prevedere espressamente che il fideiussore, se costretto a rimborsare al creditore pagamenti revocati al debitore in sede fallimentare, acquisisca automaticamente il credito nei confronti della massa ex art. 1949 c.c., così tutelandosi senza incorrere nella nullità antitrust. Clausola di limitazione delle modificazioni unilaterali dell'obbligazione principale: Cass. civ. Sez. I n. 25074/2017 ha chiarito che la fideiussione non si estende automaticamente alle modificazioni peggiorative del rapporto principale (ad esempio proroga della scadenza o aumento del tasso di interesse) intervenute dopo la sua stipula senza il consenso del fideiussore, salvo espressa clausola di estensione; in presenza di tale clausola, il fideiussore è vincolato anche alle variazioni. Clausola di notifica degli inadempimenti: il creditore si impegna a comunicare al fideiussore ogni inadempimento del debitore principale entro un termine contrattuale (ad es. 30 giorni), consentendo al fideiussore di monitorare il rischio e, se del caso, di rivalersi tempestivamente sul debitore. Clausola di co-fideiussione e beneficio di divisione: in presenza di più fideiussori solidali, ciascuno risponde dell'intero debito verso il creditore (artt. 1292–1293 c.c.), ma può chiedere il beneficio di divisione (art. 1947 c.c.) per essere escusso solo per la propria quota, salvo rinuncia espressa; l'escussione del singolo fideiussore oltre la sua quota fa sorgere azione di regresso verso i co-fideiussori (art. 1954 c.c.) per la parte eccedente.
Come compilare il tuo Contratto di Fideiussione
Per compilare correttamente il Contratto di Fideiussione in Italia seguire i passaggi indicati. Primo: raccogliere i dati identificativi completi di tutte e tre le parti — creditore, debitore principale, fideiussore — con codice fiscale o partita IVA e indirizzi aggiornati; per le persone giuridiche, verificare i dati nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente. Secondo: descrivere con precisione l'obbligazione principale garantita: tipo di contratto, numero, data, importo complessivo, scadenza, piano di rimborso; questa descrizione delimita l'ambito della garanzia e diventa il riferimento in caso di contestazioni. Terzo: determinare e scrivere l'importo massimo garantito in cifre e in lettere (art. 1938 c.c.): l'importo deve coprire adeguatamente il capitale garantito e, se concordato, gli interessi e le spese accessorie (art. 1942 c.c.). Quarto: scegliere il tipo di fideiussione — solidale o con beneficio di escussione — e inserire la relativa clausola; la solidarietà è la scelta standard per le garanzie bancarie e commerciali. Quinto: verificare che le clausole non riproducano le clausole ABI dichiarate nulle dalla Cassazione SU 41994/2021 (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all'art. 1957 c.c.): includere tali clausole espone il contratto al rischio di nullità parziale con sostituzione delle norme di legge. Sesto: fare sottoscrivere l'accordo da tutte le parti con doppia firma per le clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. Settimo: provvedere all'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972) e, se necessaria la data certa (art. 2704 c.c.), alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
Ottavo passaggio: verificare la posizione del fideiussore ai sensi della normativa antiusura. La L. 7 marzo 1996 n. 108 (legge antiusura) si applica ai contratti di mutuo e ai finanziamenti; sebbene la fideiussione sia una garanzia e non un finanziamento diretto, la Corte di Cassazione (Sez. I n. 25067/2015) ha chiarito che le clausole fideiussorie che, in concreto, producono l'effetto di aumentare il costo effettivo del credito oltre i tassi soglia TEGM pubblicati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) possono essere colpite dal meccanismo antiusura. Nono passaggio: valutare l'opportunità della fideiussione assistita da notaio per le operazioni di rilevante importo. Il notaio, oltre a garantire la data certa ex art. 2704 c.c. e l'autenticità delle firme, svolge funzione di consulenza sull'identità delle parti, verifica la capacità giuridica del fideiussore (assenza di incapacità ex artt. 414–432 c.c. e di limitazioni derivanti da procedure concorsuali) e redige l'atto pubblico in forma idonea alla trascrizione. Per fideiussioni prestate da soci di società di persone a garanzia di debiti sociali: verificare che la fideiussione non sia configurabile come garanzia prestata da fideiussore già illimitatamente responsabile per i medesimi debiti ex artt. 2267 e 2291 c.c. — caso in cui la fideiussione sarebbe priva di effetto giuridico autonomo (Cass. civ. Sez. I n. 12927/2004).
Requisiti legali per Contratto di Fideiussione
Il Contratto di Fideiussione in Italia è soggetto ai requisiti legali di seguito indicati. Volontà espressa del fideiussore: l'art. 1937 c.c. richiede che la volontà di prestare fideiussione sia espressa in modo inequivoco — non vi è fideiussione implicita o per comportamento concludente ambiguo. Importo massimo garantito: obbligatorio ex art. 1938 c.c. (modificato dalla L. 154/1992); la nullità della fideiussione omnibus senza massimale è consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Accessorietà: la fideiussione non può eccedere l'obbligazione principale né essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.); la fideiussione prestata per un'obbligazione futura o condizionale è valida purché l'importo massimo sia determinato. Nullità parziale per clausole ABI: Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994 ha stabilito la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c. ex art. 1419 c. 2 c.c. Forma e bollo: la fideiussione è a forma libera (art. 1937 c.c.); la scrittura privata è necessaria ad probationem e per il decreto ingiuntivo (art. 634 c.p.c.); imposta di bollo € 16 ogni 4 facciate (D.P.R. 642/1972). Doppia sottoscrizione: clausole che escludono il beneficio di escussione, la decadenza ex art. 1957 c.c. e simili richiedono doppia firma ex art. 1341 c.c. Foro del consumatore: se il fideiussore è un consumatore (art. 3 D.Lgs. 206/2005), il foro competente è inderogabilmente quello del suo domicilio (art. 33 c. 2 lett. u Cod. Consumo).
Ulteriori requisiti di rilievo pratico emergono dalla normativa e dalla giurisprudenza più recente. Provvedimento AGCM n. 55/2005 e rimedi antitrust: il fideiussore che ha sottoscritto uno dei moduli ABI contenenti le clausole vietate può esperire l'azione di nullità parziale davanti al Tribunale ordinario del luogo in cui il creditore ha la sede ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990, oppure — se è un consumatore — dinanzi al Tribunale del proprio domicilio ex art. 33 Cod. Consumo; non vi è termine di prescrizione per l'eccezione di nullità (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.), mentre l'azione restitutoria è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorrente dal pagamento. Trasparenza bancaria e obbligo informativo: l'art. 124 D.Lgs. 385/1993 (TUB) e le Disposizioni di Banca d'Italia sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (aggiornamento al 2022) impongono agli istituti di credito di consegnare al fideiussore, prima della sottoscrizione, un foglio informativo completo che illustri le condizioni economiche e i rischi della fideiussione; la mancata consegna, pur non determinando automaticamente la nullità del contratto, è fonte di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. Divieto di anatocismo sulle garanzie: Cass. civ. Sez. I n. 14243/2018 ha ribadito che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari — dichiarate contra legem dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 antecedente la riforma — incidono sulla misura del debito garantito dalla fideiussione; il fideiussore può eccepire l'invalidità degli interessi anatocistici per ridurre l'entità del proprio obbligo.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Fideiussione
Il Contratto di Fideiussione in Italia presenta errori frequenti che possono comprometterne la validità o l'efficacia. Primo errore: omettere l'importo massimo garantito. Una fideiussione senza indicazione del massimale è nulla ex art. 1938 c.c.: il creditore non può escutere il fideiussore per un importo indefinito o 'per tutte le obbligazioni presenti e future' senza specificare il tetto massimo. Secondo errore: riprodurre le clausole ABI dichiarate nulle da Cass. SU 41994/2021. Le clausole di reviviscenza (il fideiussore rimborsa al creditore quanto ricevuto dal debitore in revocatoria), sopravvivenza (la fideiussione resta valida anche se l'obbligazione principale è invalida) e deroga all'art. 1957 c.c. (nessuna decadenza semestrale) sono nulle: includerle espone il contratto a contestazioni in giudizio. Terzo errore: non identificare con precisione l'obbligazione garantita. Una descrizione vaga dell'obbligazione principale rende difficile determinare quando e per quanto il fideiussore è tenuto a pagare, con conseguenti contestazioni sull'estensione della garanzia. Quarto errore: dimenticare la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie (art. 1341 c.c.). Le clausole che escludono il beneficio di escussione, limitano le eccezioni del fideiussore o derogano alla decadenza ex art. 1957 c.c. devono essere approvate con firma separata dal fideiussore; in mancanza, sono inefficaci. Quinto errore: non verificare il foro competente per il fideiussore consumatore. Se il fideiussore è una persona fisica che agisce al di fuori dell'attività professionale (consumatore), il foro inderogabile ex art. 33 c. 2 lett. u Cod. Consumo è quello della sua residenza o domicilio: una clausola contrattuale diversa è nulla.
Sesto errore: confondere la fideiussione con il contratto autonomo di garanzia. Sebbene entrambi garantiscano l'adempimento del debitore principale, la fideiussione è accessoria (il fideiussore può eccepire l'inadempimento del debitore) mentre la garanzia autonoma è payable on first demand senza eccezioni sul rapporto base: Cass. SU 3947/2010 ha fissato i criteri distintivi; qualificare erroneamente un atto come fideiussione quando in realtà è una garanzia autonoma — o viceversa — genera conseguenze giuridiche radicalmente diverse in sede di escussione. Settimo errore: ignorare l'effetto della prescrizione dell'obbligazione principale sulla fideiussione. Ai sensi dell'art. 1939 c.c., l'estinzione dell'obbligazione principale per prescrizione estingue la fideiussione; il fideiussore che riceve una richiesta di pagamento relativa a un credito già prescritto può eccepire la prescrizione ex art. 1945 c.c. senza necessità di eccezione preventiva del debitore; frequentemente i creditori omettono di richiedere al fideiussore entro i termini di prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) o breve (es. 5 anni per le obbligazioni periodiche ex art. 2948 c.c.). Ottavo errore: non prevedere clausola di notifica dell'inadempimento. In assenza di obbligo contrattuale di comunicazione, il creditore può attendere anni prima di escutere il fideiussore, nel frattempo accumulando interessi moratori e spese: la clausola di notifica entro 30-60 giorni dall'inadempimento del debitore limita l'esposizione del fideiussore e consente un intervento tempestivo a tutela del debitore principale. Nono errore: non regolare il rapporto tra co-fideiussori. In presenza di più fideiussori solidali privi di accordo interno, il co-fideiussore integralmente escusso dal creditore può rivalersi sugli altri per la quota eccedente (art. 1954 c.c.) solo se esisteva tra loro un rapporto giuridico di co-fideiussione documentato; in assenza, deve agire in via extracontrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 22903/2011). Decimo errore: non aggiornare l'importo massimo garantito in caso di modifiche all'obbligazione principale. Se il contratto principale viene rinegoziato — aumento del fido bancario, riscadenziamento del mutuo, aggiornamento del canone di locazione — la fideiussione originaria copre l'obbligazione nei termini originali; la copertura delle modificazioni successive richiede un atto di estensione fideiussoria con aggiornamento del massimale, da sottoporre nuovamente alla doppia firma ex art. 1341 c.c. se le clausole aggravano la posizione del fideiussore.
Fonti e Citazioni
Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.
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}Domande frequenti
Sì, l'indicazione dell'importo massimo garantito è obbligatoria per legge. L'art. 1938 del Codice Civile, modificato dalla L. 17 febbraio 1992 n. 154, stabilisce che la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura, purché sia determinato l'importo massimo garantito. La fideiussione omnibus priva di massimale — pratica diffusa nei moduli bancari ABI fino all'intervento della giurisprudenza — è nulla per violazione dell'art. 1938 c.c. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994, ha risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che la violazione delle norme antitrust dell'intesa ABI sulle fideiussioni determina la nullità parziale del contratto, con applicazione del meccanismo dell'art. 1419 c. 2 c.c.: le clausole nulle (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all'art. 1957 c.c.) vengono sostituite dalle norme di legge, ma il contratto di fideiussione rimane valido nel resto. In pratica: il fideiussore che ha firmato un modulo ABI contenente le tre clausole dichiarate nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel provvedimento n. 55 del 2005 può eccepire la nullità di tali clausole e beneficiare delle tutele legali previste dal Codice Civile.
La fideiussione solidale (regime ordinario ex art. 1944 c.c.) significa che il creditore può rivolgersi direttamente al fideiussore per il pagamento dell'intero debito, senza dover prima tentare di recuperare il credito dal debitore principale. È il regime più comune nella prassi bancaria e commerciale perché offre al creditore la massima protezione: può scegliere liberamente di agire contro il fideiussore senza aspettare l'esito delle azioni contro il debitore. Il beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c. 2 c.c.) è invece una facoltà che il fideiussore può pattuire espressamente: in questo caso, il creditore deve prima escutere il debitore principale — richiedendo ed eseguendo infruttuosamente il pignoramento dei suoi beni — e solo dopo il tentativo infruttuoso può rivolgersi al fideiussore. Il beneficio di escussione deve essere indicato espressamente nel contratto; in assenza, si presume la solidarietà. Il fideiussore che eccepisce il beneficio di escussione deve indicare i beni del debitore su cui eseguire (art. 1944 c. 2 c.c.) e risponde delle eventuali spese e dei danni derivanti dal ritardo nell'escussione causato dall'eccezione (art. 1944 c. 3 c.c.).
Il fideiussore è liberato dalla garanzia in diverse circostanze previste dal Codice Civile. Prima ipotesi: estinzione dell'obbligazione principale. Poiché la fideiussione è accessoria all'obbligazione principale (art. 1939 c.c.), l'estinzione del debito principale per qualsiasi causa (pagamento, novazione, remissione, compensazione, prescrizione) libera automaticamente il fideiussore. Seconda ipotesi: liberazione per fatto del creditore (art. 1955 c.c.). Se il creditore, con un proprio fatto, ha reso impossibile al fideiussore la surrogazione nei diritti, nelle garanzie o nelle azioni contro il debitore principale — ad esempio rinunciando a un'ipoteca o a un pegno che avrebbe consentito al fideiussore di recuperare il pagato — il fideiussore è liberato nella misura corrispondente. Terza ipotesi: decadenza per inerzia del creditore (art. 1957 c.c.). Se la fideiussione è prestata per un'obbligazione con scadenza determinata, il fideiussore è liberato se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non propone azione contro il debitore e non la prosegue con diligenza. La clausola dei moduli ABI che deroga all'art. 1957 c.c. è stata dichiarata nulla da Cass. SU 41994/2021: i fideiussori possono eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. anche in presenza di tale clausola.
La questione della validità delle clausole dei moduli ABI nelle fideiussioni bancarie è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994. L'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) aveva già accertato con provvedimento n. 55 del 2005 che lo schema ABI di contratto di fideiussione omnibus conteneva tre clausole contrarie alla normativa antitrust (art. 2 L. 287/1990): (1) la clausola di reviviscenza, che obbliga il fideiussore a restituire al creditore quanto ricevuto dal debitore principale anche in caso di successiva revocatoria fallimentare; (2) la clausola di sopravvivenza, che mantiene la fideiussione valida anche se l'obbligazione garantita è invalida; (3) la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., che elimina la decadenza semestrale del creditore. La Cassazione SU 41994/2021 ha stabilito che tali clausole sono nulle per violazione del diritto della concorrenza, con nullità parziale del contratto ex art. 1419 c. 2 c.c.: il contratto di fideiussione rimane valido, ma le clausole nulle sono sostituite dalle disposizioni di legge corrispondenti. Il fideiussore che ha sottoscritto tali clausole può eccepirne la nullità in giudizio.
Sì, il fideiussore che ha pagato il credito al creditore ha diritto di rivalersi sul debitore principale attraverso due distinti rimedi previsti dal Codice Civile. Il primo rimedio è l'azione di regresso (art. 1950 c.c.): il fideiussore che ha pagato può agire contro il debitore per recuperare quanto pagato, gli interessi dal giorno del pagamento e il risarcimento dei danni subiti per aver dovuto adempiere. Il regresso compete al fideiussore anche se ha pagato prima della scadenza, purché ne abbia dato comunicazione al debitore (art. 1950 c. 2 c.c.). Il secondo rimedio è la surrogazione legale nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.): il fideiussore che ha pagato si surroga nei diritti che il creditore aveva verso il debitore, incluse le garanzie reali (pegni e ipoteche) e le azioni giudiziarie già intraprese. La surrogazione avviene automaticamente ex art. 1203 n. 3 c.c. senza necessità di specifica clausola contrattuale. In caso di pluralità di fideiussori, il fideiussore che ha pagato più della sua quota può agire in regresso contro gli altri fideiussori per la quota eccedente (art. 1954 c.c.).
La fideiussione non richiede la forma scritta ad substantiam: si tratta di un contratto a forma libera (art. 1937 c.c. richiede solo che la volontà di prestare fideiussione sia espressa). Tuttavia, nella pratica la fideiussione viene sempre redatta per iscritto per molteplici ragioni pratiche e legali. La prova dell'obbligazione fideiussoria è più agevole con un documento scritto. La scrittura privata è titolo idoneo per il decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. nel caso in cui il fideiussore non paghi spontaneamente. L'importo massimo garantito obbligatorio ex art. 1938 c.c. e la clausola di esclusione del beneficio di escussione (art. 1944 c.c.) devono risultare espressamente dall'accordo: la forma scritta è praticamente indispensabile per documentarli. L'art. 1341 c.c. impone la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, tra cui rientrano tradizionalmente le clausole che escludono il beneficio di escussione, la decadenza ex art. 1957 c.c. e simili. L'imposta di bollo di € 16 ogni 4 facciate (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642) si applica alla scrittura privata. L'imposta di registro in misura fissa (€ 200) si applica in caso di registrazione volontaria presso l'Agenzia delle Entrate.
La fideiussione (artt. 1936–1957 c.c.) e il contratto autonomo di garanzia (negozio atipico ex art. 1322 c.c.; Cass. SU 18 febbraio 2010 n. 3947) si distinguono fondamentalmente per il grado di accessorietà rispetto all'obbligazione principale. La fideiussione è un contratto accessorio: il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.), salvo quelle puramente personali; l'obbligazione fideiussoria non può eccedere quella principale in importo o condizioni (art. 1941 c.c.); il fideiussore beneficia della decadenza ex art. 1957 c.c. Il contratto autonomo di garanzia è invece del tutto indipendente dal rapporto sottostante: il garante si obbliga a pagare a semplice richiesta scritta del beneficiario senza poter opporre eccezioni relative al contratto base (il garante non può, ad esempio, eccepire che il debitore principale ha già adempiuto o che il contratto principale è invalido). L'unica eccezione ammessa è l'exceptio doli manifesta. In pratica, il contratto autonomo di garanzia offre al beneficiario una protezione molto più immediata e certa rispetto alla fideiussione, perché il pagamento avviene senza necessità di provare l'inadempimento del debitore in giudizio. Per questa ragione, il contratto autonomo di garanzia è preferito negli appalti pubblici, nel commercio internazionale e nelle operazioni bancarie strutturate.
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