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Contratto di Fideiussione

Contratto di Fideiussione

artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione); art. 1938 c.c. (importo massimo garantito); art. 1944 c.c. (solidarietà); art. 1957 c.c. (decadenza); Cass. SU 41994/2021

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

ai sensi degli artt. 1936–1957 del Codice Civile (R.D. 262/1942) — Importo massimo garantito ex art. 1938 c.c.

PARTI DEL CONTRATTO

Creditore (Garantito):

Denominazione/Nome: [Creditore Nome]

Codice Fiscale/P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]

Sede/Residenza: [Creditore Indirizzo]

Debitore Principale:

Denominazione/Nome: [Debitore Principale Nome]

Codice Fiscale/P.IVA: [Debitore Principale Codice Fiscale]

Fideiussore:

Nome/Ragione sociale: [Fideiussore Nome]

Codice Fiscale/P.IVA: [Fideiussore Codice Fiscale]

Residenza/Sede: [Fideiussore Indirizzo]

Art. 1 — Obbligazione Garantita

Il Fideiussore garantisce la seguente obbligazione del Debitore Principale verso il Creditore: [Obbligazione Garantita Descrizione]. La garanzia fideiussoria si estende agli interessi e alle spese accessorie: [Interessi Accessori Garantiti] (art. 1942 c.c.).

Art. 2 — Importo Massimo Garantito (art. 1938 c.c.)

Il Fideiussore garantisce il pagamento fino all'importo massimo di € [Importo Massimo Garantito Cifre] ([Importo Massimo Garantito Lettere]). Il Creditore non potrà richiedere al Fideiussore importi superiori al suddetto massimale. L'importo massimo garantito è determinato ai sensi dell'art. 1938 c.c. come modificato dalla L. 17 febbraio 1992 n. 154.

Art. 3 — Tipo di Fideiussione: Solidarietà / Beneficio di Escussione

Tipo di fideiussione: [Tipo Fideiussione] (art. 1944 c.c.). Il Fideiussore rinuncia al beneficio di escussione del debitore principale solo se la fideiussione è solidale; in caso contrario, il Creditore è tenuto a escutere previamente il debitore nei termini di legge.

Art. 4 — Durata e Decadenza (art. 1957 c.c.)

Durata della garanzia: [Durata Garanzia]. Data di scadenza (se determinata): [Data Scadenza Garanzia]. Rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.: [Rinuncia Termine Art1957]. In conformità alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, le clausole di deroga all'art. 1957 c.c. incompatibili con le disposizioni antitrust (art. 2 L. 287/1990) sono nulle: si applicano in ogni caso le disposizioni di legge.

Art. 5 — Surrogazione e Regresso del Fideiussore

Il Fideiussore che ha pagato il debito garantito si surroga di diritto nei diritti, azioni e garanzie del Creditore verso il Debitore Principale (art. 1949 c.c. — surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c.) e ha azione di regresso verso il Debitore per l'intero importo pagato, gli interessi dal giorno del pagamento e il risarcimento dei danni (art. 1950 c.c.).

Art. 6 — Liberazione del Fideiussore

Il Fideiussore è liberato dalla garanzia nei casi previsti dagli artt. 1955–1957 c.c.: (a) estinzione dell'obbligazione principale per qualsiasi causa; (b) fatto del Creditore che ha reso impossibile la surrogazione del Fideiussore nei diritti, nelle azioni o nelle garanzie verso il Debitore (art. 1955 c.c.); (c) inerzia del Creditore che non propone azione contro il Debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 1957 c.c.).

Art. 7 — Foro Competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto le Parti eleggono il foro di [Foro Competente]. Se il Fideiussore è un consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il foro competente è inderogabilmente quello del domicilio del Fideiussore (art. 33 c. 2 lett. u Cod. Consumo).

SOTTOSCRIZIONI

Luogo e data: [Luogo Firma], [Data Firma]

Creditore: [Creditore Nome]

Firma: _________________________

Fideiussore: [Fideiussore Nome]

Firma: _________________________

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Fideiussore approva specificamente le seguenti clausole: tipo di fideiussione (art. 3), durata e decadenza (art. 4), foro competente (art. 7).

Firma del Fideiussore per approvazione clausole: _________________________

Creditore

________________

Signature

Fideiussore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Fideiussione?

Il Contratto di Fideiussione in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1936–1957 c.c. (fideiussione); art. 1938 c.c. (importo massimo garantito); art. 1944 c.c. (solidarietà / beneficio escussione); art. 1955 c.c. (liberazione del fideiussore); art. 1957 c.c. (decadenza); Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994.

Sul piano comparativo tra garanzie personali, la fideiussione disciplinata dal Codice Civile italiano si distingue ulteriormente dalla lettera di patronage (art. 1333 c.c.), dalla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) e dal mandato di credito (art. 1958 c.c.). La lettera di patronage consiste in un impegno della capogruppo a mantenere solvibile la controllata debitrice, ma la sua efficacia giuridica dipende dal tenore specifico delle dichiarazioni: Cass. civ. Sez. I n. 10235/2013 ha distinto tra lettere di patronage deboli (semplice dichiarazione dello stato di controllo, senza efficacia obbligatoria diretta) e lettere forti (impegno espresso a fare sì che la controllata adempia, con responsabilità per inadempimento ex artt. 1218 o 2043 c.c.). La fideiussione bancaria regolata dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) soggiace inoltre alla vigilanza della Banca d'Italia: la Circolare n. 285/2013, aggiornata al 2024, disciplina i requisiti patrimoniali degli istituti che rilasciano fideiussioni nell'ambito dell'attività bancaria, imponendo coefficienti di rischio ai sensi delle norme CRR/CRD IV recepite nel diritto italiano. Sul piano fiscale, la fideiussione è un contratto non riconducibile alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi soggette a IVA ai sensi dell'art. 10 n. 1 D.P.R. 633/1972: la garanzia personale prestata a titolo gratuito non genera imponibile IVA, mentre quella onerosa (fideiussione retribuita) configura una prestazione di servizi esente IVA come operazione finanziaria.

Quando serve Contratto di Fideiussione?

Il Contratto di Fideiussione in Italia è lo strumento appropriato nelle situazioni di seguito elencate. Primo scenario: garanzia bancaria. L'istituto di credito che concede un mutuo o un'apertura di credito a una società o a un privato esige frequentemente la fideiussione dei soci di maggioranza o di terzi garanti, come presidio aggiuntivo rispetto alle garanzie reali. Secondo scenario: contratti di locazione commerciale. Il locatore che stipula un contratto di locazione con un'azienda richiede spesso la fideiussione del legale rappresentante o dei soci a garanzia del pagamento dei canoni e del rispetto degli obblighi contrattuali, in alternativa o in aggiunta alla cauzione. Terzo scenario: contratti di fornitura con pagamenti dilazionati. Il fornitore che concede dilazioni di pagamento a un cliente, soprattutto se di recente costituzione o senza adeguato rating creditizio, richiede la fideiussione di un terzo solvibile a copertura del rischio di insoluto. Quarto scenario: accordi di ristrutturazione del debito. Nell'ambito di piani di risanamento ex artt. 56–64 D.Lgs. 14/2019 (CCII), i creditori accettano dilazioni di pagamento a condizione che siano presidiate da fideiussioni prestate da soggetti solvibili, spesso i soci o gli amministratori della società in crisi. Quinto scenario: garanzie intercompany. Nell'ambito di gruppi societari, la capogruppo presta fideiussione a favore di controllate che contraggono debiti con terzi, sostituendo o affiancando la lettera di patronage (art. 1333 c.c.) con una garanzia più vincolante.

Sesto scenario: fideiussione nel contratto di leasing. Le società di leasing (disciplinate dall'art. 1 c. 2 lett. d) D.Lgs. 385/1993 e dalla L. 124/2017 che ha codificato la distinzione tra leasing finanziario e operativo) richiedono sistematicamente la fideiussione solidale del socio-utilizzatore o di un terzo garante: in caso di inadempimento dell'utilizzatore e risoluzione del contratto, il fideiussore risponde non solo dei canoni scaduti e insoluti ma anche dell'intero valore residuo del bene ex art. 1, cc. 136–140 L. 124/2017. Settimo scenario: appalti pubblici e fideiussioni provvisorie e definitive. Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) agli artt. 106–107 impone all'operatore economico partecipante a gare pubbliche la prestazione di una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'appalto e, all'aggiudicatario, di una garanzia definitiva pari al 5–10% dell'importo contrattuale; le polizze fideiussorie rilasciate da banche o assicurazioni autorizzate dalla Banca d'Italia sostituiscono il deposito cauzionale in denaro. Ottavo scenario: concordato preventivo in continuità (D.Lgs. 14/2019, artt. 84–120 CCII). Nel quadro del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, i creditori che aderiscono al piano concordatario richiedono fideiussioni bancarie o assicurative a presidio del rispetto dei termini di pagamento; la fideiussione consente di evitare garanzie reali (pegni su partecipazioni, ipoteche) che potrebbero compromettere la continuità aziendale.

Cosa includere nel tuo Contratto di Fideiussione

Il Contratto di Fideiussione in Italia deve contenere gli elementi essenziali indicati di seguito. Identificazione completa delle tre parti: creditore, debitore principale e fideiussore, con nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale — dati indispensabili per l'Agenzia delle Entrate e per eventuali azioni giudiziarie. Descrizione dell'obbligazione garantita: il contratto deve individuare con precisione il rapporto principale garantito — mutuo, apertura di credito, contratto di locazione, contratto di fornitura — con i relativi riferimenti contrattuali; la mancanza di specificazione può rendere difficile determinare l'estensione della garanzia. Importo massimo garantito in cifre e in lettere: elemento obbligatorio ex art. 1938 c.c. modificato dalla L. 154/1992; la fideiussione senza massimale è nulla. Estensione della garanzia: il contratto deve specificare se la fideiussione copre solo il capitale o anche gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e le spese di recupero (art. 1942 c.c. — la garanzia si estende agli accessori salvo patto contrario). Tipo di fideiussione: solidale (art. 1944 c.c.) o con beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c. 2 c.c.) — deve essere specificato espressamente; in assenza, si applica la solidarietà. Durata e termine di decadenza ex art. 1957 c.c.: se la fideiussione copre un'obbligazione con scadenza determinata, il creditore decade dalla garanzia se non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza. Clausola di surrogazione e regresso: disciplina il diritto del fideiussore di rivalersi sul debitore principale (artt. 1949–1950 c.c.). Foro competente. Disponibile su forms-legal.com il modello completo conforme agli artt. 1936–1957 c.c. e alla sentenza Cass. SU 41994/2021.

Oltre ai citati elementi minimi, la prassi contrattuale italiana consolidata include ulteriori clausole qualificanti. Clausola anti-reviviscenza modificata: anziché riprodurre la clausola ABI nulla, il contratto può prevedere espressamente che il fideiussore, se costretto a rimborsare al creditore pagamenti revocati al debitore in sede fallimentare, acquisisca automaticamente il credito nei confronti della massa ex art. 1949 c.c., così tutelandosi senza incorrere nella nullità antitrust. Clausola di limitazione delle modificazioni unilaterali dell'obbligazione principale: Cass. civ. Sez. I n. 25074/2017 ha chiarito che la fideiussione non si estende automaticamente alle modificazioni peggiorative del rapporto principale (ad esempio proroga della scadenza o aumento del tasso di interesse) intervenute dopo la sua stipula senza il consenso del fideiussore, salvo espressa clausola di estensione; in presenza di tale clausola, il fideiussore è vincolato anche alle variazioni. Clausola di notifica degli inadempimenti: il creditore si impegna a comunicare al fideiussore ogni inadempimento del debitore principale entro un termine contrattuale (ad es. 30 giorni), consentendo al fideiussore di monitorare il rischio e, se del caso, di rivalersi tempestivamente sul debitore. Clausola di co-fideiussione e beneficio di divisione: in presenza di più fideiussori solidali, ciascuno risponde dell'intero debito verso il creditore (artt. 1292–1293 c.c.), ma può chiedere il beneficio di divisione (art. 1947 c.c.) per essere escusso solo per la propria quota, salvo rinuncia espressa; l'escussione del singolo fideiussore oltre la sua quota fa sorgere azione di regresso verso i co-fideiussori (art. 1954 c.c.) per la parte eccedente.

Come compilare il tuo Contratto di Fideiussione

Per compilare correttamente il Contratto di Fideiussione in Italia seguire i passaggi indicati. Primo: raccogliere i dati identificativi completi di tutte e tre le parti — creditore, debitore principale, fideiussore — con codice fiscale o partita IVA e indirizzi aggiornati; per le persone giuridiche, verificare i dati nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente. Secondo: descrivere con precisione l'obbligazione principale garantita: tipo di contratto, numero, data, importo complessivo, scadenza, piano di rimborso; questa descrizione delimita l'ambito della garanzia e diventa il riferimento in caso di contestazioni. Terzo: determinare e scrivere l'importo massimo garantito in cifre e in lettere (art. 1938 c.c.): l'importo deve coprire adeguatamente il capitale garantito e, se concordato, gli interessi e le spese accessorie (art. 1942 c.c.). Quarto: scegliere il tipo di fideiussione — solidale o con beneficio di escussione — e inserire la relativa clausola; la solidarietà è la scelta standard per le garanzie bancarie e commerciali. Quinto: verificare che le clausole non riproducano le clausole ABI dichiarate nulle dalla Cassazione SU 41994/2021 (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all'art. 1957 c.c.): includere tali clausole espone il contratto al rischio di nullità parziale con sostituzione delle norme di legge. Sesto: fare sottoscrivere l'accordo da tutte le parti con doppia firma per le clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. Settimo: provvedere all'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972) e, se necessaria la data certa (art. 2704 c.c.), alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Ottavo passaggio: verificare la posizione del fideiussore ai sensi della normativa antiusura. La L. 7 marzo 1996 n. 108 (legge antiusura) si applica ai contratti di mutuo e ai finanziamenti; sebbene la fideiussione sia una garanzia e non un finanziamento diretto, la Corte di Cassazione (Sez. I n. 25067/2015) ha chiarito che le clausole fideiussorie che, in concreto, producono l'effetto di aumentare il costo effettivo del credito oltre i tassi soglia TEGM pubblicati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) possono essere colpite dal meccanismo antiusura. Nono passaggio: valutare l'opportunità della fideiussione assistita da notaio per le operazioni di rilevante importo. Il notaio, oltre a garantire la data certa ex art. 2704 c.c. e l'autenticità delle firme, svolge funzione di consulenza sull'identità delle parti, verifica la capacità giuridica del fideiussore (assenza di incapacità ex artt. 414–432 c.c. e di limitazioni derivanti da procedure concorsuali) e redige l'atto pubblico in forma idonea alla trascrizione. Per fideiussioni prestate da soci di società di persone a garanzia di debiti sociali: verificare che la fideiussione non sia configurabile come garanzia prestata da fideiussore già illimitatamente responsabile per i medesimi debiti ex artt. 2267 e 2291 c.c. — caso in cui la fideiussione sarebbe priva di effetto giuridico autonomo (Cass. civ. Sez. I n. 12927/2004).

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Fideiussione

Il Contratto di Fideiussione in Italia presenta errori frequenti che possono comprometterne la validità o l'efficacia. Primo errore: omettere l'importo massimo garantito. Una fideiussione senza indicazione del massimale è nulla ex art. 1938 c.c.: il creditore non può escutere il fideiussore per un importo indefinito o 'per tutte le obbligazioni presenti e future' senza specificare il tetto massimo. Secondo errore: riprodurre le clausole ABI dichiarate nulle da Cass. SU 41994/2021. Le clausole di reviviscenza (il fideiussore rimborsa al creditore quanto ricevuto dal debitore in revocatoria), sopravvivenza (la fideiussione resta valida anche se l'obbligazione principale è invalida) e deroga all'art. 1957 c.c. (nessuna decadenza semestrale) sono nulle: includerle espone il contratto a contestazioni in giudizio. Terzo errore: non identificare con precisione l'obbligazione garantita. Una descrizione vaga dell'obbligazione principale rende difficile determinare quando e per quanto il fideiussore è tenuto a pagare, con conseguenti contestazioni sull'estensione della garanzia. Quarto errore: dimenticare la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie (art. 1341 c.c.). Le clausole che escludono il beneficio di escussione, limitano le eccezioni del fideiussore o derogano alla decadenza ex art. 1957 c.c. devono essere approvate con firma separata dal fideiussore; in mancanza, sono inefficaci. Quinto errore: non verificare il foro competente per il fideiussore consumatore. Se il fideiussore è una persona fisica che agisce al di fuori dell'attività professionale (consumatore), il foro inderogabile ex art. 33 c. 2 lett. u Cod. Consumo è quello della sua residenza o domicilio: una clausola contrattuale diversa è nulla.

Sesto errore: confondere la fideiussione con il contratto autonomo di garanzia. Sebbene entrambi garantiscano l'adempimento del debitore principale, la fideiussione è accessoria (il fideiussore può eccepire l'inadempimento del debitore) mentre la garanzia autonoma è payable on first demand senza eccezioni sul rapporto base: Cass. SU 3947/2010 ha fissato i criteri distintivi; qualificare erroneamente un atto come fideiussione quando in realtà è una garanzia autonoma — o viceversa — genera conseguenze giuridiche radicalmente diverse in sede di escussione. Settimo errore: ignorare l'effetto della prescrizione dell'obbligazione principale sulla fideiussione. Ai sensi dell'art. 1939 c.c., l'estinzione dell'obbligazione principale per prescrizione estingue la fideiussione; il fideiussore che riceve una richiesta di pagamento relativa a un credito già prescritto può eccepire la prescrizione ex art. 1945 c.c. senza necessità di eccezione preventiva del debitore; frequentemente i creditori omettono di richiedere al fideiussore entro i termini di prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) o breve (es. 5 anni per le obbligazioni periodiche ex art. 2948 c.c.). Ottavo errore: non prevedere clausola di notifica dell'inadempimento. In assenza di obbligo contrattuale di comunicazione, il creditore può attendere anni prima di escutere il fideiussore, nel frattempo accumulando interessi moratori e spese: la clausola di notifica entro 30-60 giorni dall'inadempimento del debitore limita l'esposizione del fideiussore e consente un intervento tempestivo a tutela del debitore principale. Nono errore: non regolare il rapporto tra co-fideiussori. In presenza di più fideiussori solidali privi di accordo interno, il co-fideiussore integralmente escusso dal creditore può rivalersi sugli altri per la quota eccedente (art. 1954 c.c.) solo se esisteva tra loro un rapporto giuridico di co-fideiussione documentato; in assenza, deve agire in via extracontrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 22903/2011). Decimo errore: non aggiornare l'importo massimo garantito in caso di modifiche all'obbligazione principale. Se il contratto principale viene rinegoziato — aumento del fido bancario, riscadenziamento del mutuo, aggiornamento del canone di locazione — la fideiussione originaria copre l'obbligazione nei termini originali; la copertura delle modificazioni successive richiede un atto di estensione fideiussoria con aggiornamento del massimale, da sottoporre nuovamente alla doppia firma ex art. 1341 c.c. se le clausole aggravano la posizione del fideiussore.

Fonti e Citazioni

Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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