Accordo di Saldo e Stralcio
artt. 1965–1976 c.c. (transazione); art. 1236 c.c. (remissione); art. 1199 c.c. (quietanza)
Accordo di Saldo e Stralcio
ACCORDO DI SALDO E STRALCIO
ai sensi degli artt. 1965 c.c. (transazione), 1236 c.c. (remissione del debito) e 1199 c.c. (quietanza) — Codice Civile, R.D. 262/1942
Parti
PARTI
Creditore:
[Creditore Nome] — C.F./P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Indirizzo: [Creditore Indirizzo]
IBAN: [Iban Creditore]
Debitore:
[Debitore Nome] — C.F./P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Indirizzo: [Debitore Indirizzo]
Debito originario
Art. 1 — DEBITO ORIGINARIO
Il debitore [Debitore Nome] riconosce di essere debitore nei confronti del creditore [Creditore Nome] per la somma di € [Importo Debito Originario Cifre] ([Importo Debito Originario Lettere] euro), derivante da: [Titolo Del Debito].
Accordo transattivo a saldo e stralcio
Art. 2 — ACCORDO TRANSATTIVO A SALDO E STRALCIO (artt. 1965 e 1236 c.c.)
Le Parti concordano che il debito originario si estingua definitivamente mediante il pagamento da parte del debitore della somma di € [Importo Saldo Stralcio Cifre] ([Importo Saldo Stralcio Lettere] euro) a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa del creditore connessa al debito di cui all'Art. 1.
Modalità e termine di pagamento
Art. 3 — MODALITÀ E TERMINE DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà con la seguente modalità: [Modalita Pagamento]. Prima scadenza / data unica di pagamento: [Data Pagamento]. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sull'IBAN del creditore: [Iban Creditore].
Condizione dell'efficacia liberatoria
Art. 4 — CONDIZIONE DELL'EFFICACIA LIBERATORIA (art. 1976 c.c.)
La remissione del residuo e la liberazione definitiva del debitore operano solo a condizione che il pagamento concordato sia integralmente e puntualmente eseguito. In caso di mancato o parziale pagamento entro i termini stabiliti, il presente accordo si risolve automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il creditore riacquista il diritto di esigere l'intero importo originario aumentato degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.
Effetto su fideiussori e coobbligati
Art. 5 — EFFETTO SU FIDEIUSSORI E COOBBLIGATI (artt. 1239, 1301 c.c.)
Gli effetti del presente accordo sui fideiussori e sui coobbligati solidali sono i seguenti: [Effetto Su Fideiussori].
Rinuncia e quietanza
Art. 6 — RINUNCIA RECIPROCA E QUIETANZA (art. 1199 c.c.)
A pagamento avvenuto, il creditore rilascerà al debitore formale quietanza liberatoria a saldo, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi ulteriore azione o pretesa connessa al debito di cui al presente accordo. Le Parti rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale azione in giudizio relativa al debito originario.
Sottoscrizioni
[Luogo Firma], [Data Firma]
Creditore: [Creditore Nome] — Firma: _________________________
Debitore: [Debitore Nome] — Firma: _________________________
Doppia sottoscrizione clausole onerose (art. 1341 c.c.):
Art. 4 (clausola risolutiva espressa) — Art. 5 (effetto su fideiussori)
Firma debitore: _________________________
Creditore
________________
Signature
Debitore
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Saldo e Stralcio?
L'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia è il contratto con cui il creditore accetta dal debitore il pagamento di una somma inferiore a quella dovuta, a definizione integrale dell'intero debito, rinunciando al residuo. L'effetto liberatorio è in genere condizionato all'integrale pagamento della somma concordata. L'istituto rientra nello schema della transazione disciplinata dagli artt. 1965-1976 del Codice Civile e si combina con la remissione del debito (art. 1236 c.c.) per la parte di credito a cui il creditore rinuncia.
La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere (art. 1965 c.c.); nel saldo e stralcio il creditore rinuncia a una parte del credito e il debitore si obbliga a pagare subito la parte restante. La quietanza liberatoria rilasciata al saldo (art. 1199 c.c.) attesta l'avvenuto pagamento e l'estinzione dell'obbligazione, chiudendo ogni pretesa ulteriore.
L'accordo è frequentissimo in ambito bancario, dove gli istituti propongono il saldo e stralcio ai titolari di mutui o prestiti classificati come crediti deteriorati (NPL): il pagamento di una percentuale del nominale — spesso tra il 30% e il 60% — consente alla banca di chiudere la posizione e al debitore di liberarsi definitivamente. Lo strumento è usato anche nei rapporti tra imprese, nei recuperi crediti e nelle definizioni stragiudiziali per evitare il contenzioso e l'esecuzione forzata.
È essenziale che l'accordo qualifichi correttamente l'effetto liberatorio e subordini la rinuncia al residuo all'integrale e tempestivo pagamento, evitando che, in caso di inadempimento, il creditore perda il diritto al recupero dell'intero (art. 1976 c.c. sulla risoluzione della transazione). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accordo transattivo, compensazione di crediti e cessione del credito pro soluto.
Quando serve Accordo di Saldo e Stralcio?
L'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia diventa necessario ogni volta che il debitore non è in grado di soddisfare integralmente l'obbligazione nei tempi originariamente pattuiti e le parti preferiscono una soluzione concordata e definitiva rispetto alla via giudiziale o all'esecuzione forzata. In ambito bancario, gli istituti di credito propongono il saldo e stralcio ai titolari di mutui, prestiti personali o linee di credito classificati come sofferenze (NPL) quando la valutazione del merito creditizio esclude il recupero integrale: il pagamento di una percentuale del debito nominale — spesso tra il 30% e il 60% — consente alla banca di liberare accantonamenti prudenziali e al debitore di liberarsi dalla segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia. Nei rapporti tra imprese, il saldo e stralcio è proposto dal fornitore-creditore quando il cliente-debitore è in difficoltà finanziaria temporanea ma dimostra capacità di versare una somma immediata: il creditore preferisce incassare subito piuttosto che attendere i tempi di un'esecuzione forzata (che in Italia ha durata media superiore a quattro anni presso i Tribunali civili). Nelle controversie tra privati derivanti da prestiti informali, danni da responsabilità civile, mancati canoni di locazione, prestazioni professionali o rateizzazioni di acquisti, il saldo e stralcio offre certezza di chiusura definitiva per entrambe le parti e consente di evitare il procedimento monitorio (decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c.) e la successiva fase esecutiva. In sede di esecuzione forzata già avviata, un accordo di saldo e stralcio negoziato prima dell'udienza di distribuzione del ricavato permette di sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. e di incassare la somma concordata in termini più rapidi rispetto alla vendita forzata del bene pignorato. L'accordo di saldo e stralcio è anche lo strumento tipico per chiudere i debiti tributari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'ambito delle procedure di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (rottamazione) disciplinate da leggi speciali periodicamente emanate dal legislatore.
Cosa includere nel tuo Accordo di Saldo e Stralcio
L'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia deve includere una serie di clausole essenziali per essere valido, opponibile ai terzi e fiscalmente corretto. Il primo elemento è l'identificazione completa delle parti: per le persone fisiche occorrono nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale e documento di identità in corso di validità; per le persone giuridiche occorrono denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, partita IVA, e generalità del legale rappresentante con indicazione dei poteri. Il secondo elemento è la descrizione analitica del debito originario: titolo del credito (contratto datato e numerato, fattura o nota di debito, decreto ingiuntivo del Tribunale civile con numero di R.G., sentenza), data di origine, importo del capitale, interessi maturati calcolati (specificando il tasso applicato e il periodo di decorrenza ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c.), spese legali già sostenute dal creditore. Il terzo elemento — nucleo dell'accordo — è la somma concordata a saldo e stralcio, da indicare in cifre e in lettere, con l'esplicita menzione della percentuale di stralcio rispetto al totale del debito originario (capitale più interessi più spese). Il quarto elemento è la modalità e il termine di pagamento: pagamento in unica soluzione entro una data prestabilita, con indicazione dell'IBAN bancario del creditore, oppure piano di pagamento in un numero limitato di rate (massimo tre o quattro per non trasformare l'accordo in una rateizzazione) con date precise e importi certi per ciascuna rata. Il quinto elemento — fondamentale per la tutela del creditore — è la clausola di condizione sospensiva dell'efficacia liberatoria: la remissione del residuo e la liberazione definitiva del debitore operano solo dopo l'integrale e puntuale pagamento della somma concordata; in caso di inadempimento anche parziale il creditore è legittimato a risolvere l'accordo ex art. 1976 c.c. e a tornare ad esigere l'intero credito originario. Il sesto elemento è la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: permette al creditore di sciogliere automaticamente l'accordo senza necessità di sentenza del Tribunale. Il settimo elemento è la quietanza liberatoria a saldo ex art. 1199 c.c.: dichiarazione del creditore che, a pagamento avvenuto, attesta l'estinzione definitiva del debito per qualsiasi importo. L'ottavo elemento è la clausola sugli effetti sui garanti ex artt. 1239 e 1301 c.c.: specificare se il fideiussore è liberato o rimane obbligato. Il nono elemento è la rinuncia reciproca a qualsiasi altra azione legale connessa al debito. Le clausole onerose devono essere approvate specificamente per iscritto ex art. 1341 c.c. Disponibile su forms-legal.com, il modello include tutte le clausole citate e guida il compilatore passo per passo. Un documento complementare utile è il modello it-accordo-transattivo-debito, indicato quando le reciproche concessioni riguardano elementi controversi del rapporto contrattuale piuttosto che una pura riduzione quantitativa del credito.
Come compilare il tuo Accordo di Saldo e Stralcio
Per compilare correttamente l'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia, seguire le istruzioni operative qui riportate. Dati del creditore: inserire nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo. Se il creditore è una società, indicare anche il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e le generalità del legale rappresentante con delega o procura se firma un soggetto diverso dall'amministratore. Dati del debitore: stesse informazioni del creditore. Se il debitore è assistito da un avvocato o da un mediatore creditizio, indicare il nome del professionista e il mandato conferito. Debito originario: descrivere con precisione il titolo del credito (citare il numero di contratto, il numero di fattura, il numero di R.G. del decreto ingiuntivo del Tribunale, la data), l'importo del capitale, il tasso di interesse applicato e il periodo di maturazione, le spese legali già sostenute. Il totale del debito deve essere espresso con precisione in cifre e in lettere. Percentuale di stralcio e somma concordata: calcolare la percentuale di stralcio (es. stralcio del 40%, somma concordata pari al 60% del totale) e indicare la somma concordata in cifre e in lettere. Modalità di pagamento: se pagamento unico, indicare la data esatta e l'IBAN del creditore; se pagamento rateale, indicare numero di rate, importo di ciascuna rata, date di scadenza e IBAN. Condizione liberatoria e clausola risolutiva: inserire espressamente che la liberazione opera solo a pagamento integrale e che il mancato pagamento di una qualsiasi rata autorizza il creditore a risolvere l'accordo ex artt. 1456 e 1976 c.c. Garanti: specificare se il fideiussore è liberato o meno; in caso affermativo, far sottoscrivere il fideiussore. Clausola di rinuncia: indicare che le parti rinunciano a qualsiasi ulteriore azione giudiziale o stragiudiziale connessa al debito oggetto dell'accordo. Firme: entrambe le parti firmano in calce; approvazione specifica delle clausole onerose ex art. 1341 c.c. Data e luogo: inserire data e luogo di sottoscrizione. Registrazione: valutare se registrare l'accordo all'Agenzia delle Entrate per data certa e deducibilità fiscale.
Requisiti legali per Accordo di Saldo e Stralcio
L'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia è disciplinato da un corpus normativo articolato che ne determina validità, efficacia e opponibilità ai terzi. L'art. 1965 c.c. definisce la transazione come il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o prevengono una lite che può sorgere tra loro: il saldo e stralcio integra questa definizione perché la concessione del creditore è la rinuncia al residuo del credito e la concessione del debitore è il pagamento immediato della somma concordata. L'art. 1966 c.c. prescrive che per transigere le parti debbano avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite: ne deriva che il rappresentante legale di una società deve avere poteri espressi per stipulare il saldo e stralcio, e che i beni degli incapaci (minorenni, interdetti) non possono essere oggetto di transazione senza autorizzazione del giudice tutelare ex art. 374 c.c. L'art. 1967 c.c. richiede la forma scritta ad probationem per la transazione, indispensabile per dimostrare l'accordo in giudizio. L'art. 1236 c.c. disciplina la remissione del debito nella parte rinunciata dal creditore: è una dichiarazione recettizia che produce effetto dal momento in cui il debitore ne ha conoscenza, salvo sua dichiarazione contraria in tempo congruo. L'art. 1976 c.c. regola la risoluzione della transazione per inadempimento: se una parte non adempie le obbligazioni derivanti dalla transazione, l'altra può chiedere la risoluzione giudiziale o avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. L'art. 1199 c.c. impone al creditore di rilasciare la quietanza liberatoria al debitore che abbia eseguito il pagamento. L'art. 1239 c.c. e l'art. 1304 c.c. regolano gli effetti della remissione e della transazione sui condebitori solidali e sui fideiussori. L'art. 2901 c.c. disciplina l'azione revocatoria ordinaria da parte dei creditori del creditore-rinunciante. Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) prevede agli artt. 165 ss. la revocatoria fallimentare degli atti compiuti in periodo sospetto. Sotto il profilo fiscale, l'art. 101, c. 5, TUIR e l'art. 88 TUIR regolano rispettivamente la deducibilità della perdita su crediti per il creditore e la tassazione della sopravvenienza attiva per il debitore persona giuridica. Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 regolano rispettivamente l'imposta di registro e l'imposta di bollo applicabili all'accordo scritto.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Saldo e Stralcio
Nella redazione dell'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia si riscontrano errori frequenti che possono rendere il documento privo di efficacia o esporre le parti a conseguenze indesiderate. Il primo errore — e il più grave per il creditore — è omettere la clausola di condizione sospensiva dell'efficacia liberatoria. Senza una previsione espressa che subordini la remissione del residuo e la liberazione definitiva del debitore all'integrale pagamento della somma concordata, l'accordo potrebbe essere interpretato come remissione immediata e incondizionata del residuo al momento della firma, lasciando il creditore senza tutela in caso di inadempimento del debitore e senza la possibilità di tornare all'intero credito ex art. 1976 c.c. Il secondo errore è non inserire la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: la sua assenza obbliga il creditore a intraprendere un'azione giudiziale di risoluzione davanti al Tribunale competente in caso di inadempimento del debitore, con costi e tempi incompatibili con la finalità stragiudiziale dell'accordo. Il terzo errore è non regolare la posizione dei fideiussori e dei coobbligati solidali ex artt. 1239 e 1301 c.c.: un accordo silente su questo punto lascia aperta la questione se il fideiussore sia ancora escutibile per il residuo non pagato, con conseguente contenzioso sui reciproci obblighi. Il quarto errore è trascurare la data certa ex art. 2704 c.c.: un accordo privo di data certa (non registrato, non autenticato da notaio, non trasmesso tramite PEC con marca temporale) non è opponibile ai terzi e può essere assoggettato all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. o fallimentare ex artt. 165 ss. D.Lgs. 14/2019 (CCII) qualora il creditore si trovi successivamente in difficoltà economica. Il quinto errore è non calcolare correttamente il debito originario comprensivo di interessi e spese: se le parti indicano solo il capitale senza gli interessi maturati ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c., il creditore potrebbe conservare pretese residue sugli interessi che rendono incerto il carattere definitivo dell'accordo. Il sesto errore è non prevedere il rilascio della quietanza liberatoria a saldo ex art. 1199 c.c. al momento del pagamento: senza quietanza il debitore ha pagato ma non ha prova che il creditore ha accettato la somma a chiusura definitiva. Il settimo errore è omettere le implicazioni fiscali: per il debitore persona giuridica la sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 TUIR deve essere dichiarata, e l'omissione espone a rettifiche dell'Agenzia delle Entrate. L'ottavo errore è non approvare specificamente le clausole onerose ex art. 1341 c.c. (clausola risolutiva espressa, limitazioni di responsabilità), che senza approvazione specifica sono inefficaci nei contratti tra un predisponente e una controparte che non le abbia negoziato individualmente. Il modello it-accordo-di-cessione-pro-soluto è invece adatto alla situazione in cui il creditore preferisce cedere il credito a un terzo piuttosto che rimettere direttamente il residuo al debitore.
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}Domande frequenti
L'accordo di saldo e stralcio in Italia ha natura giuridica composita: è simultaneamente una transazione ex art. 1965 c.c. — le reciproche concessioni consistono nel pagamento immediato di una somma ridotta da parte del debitore e nella rinuncia parziale al credito e alle azioni di recupero da parte del creditore — e una remissione del debito ex art. 1236 c.c. per la quota di credito abbandonata. La coesistenza dei due istituti è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. L'efficacia liberatoria opera in modo condizionato: la liberazione definitiva del debitore dal residuo del debito si produce soltanto al momento dell'integrale e puntuale pagamento della somma concordata. Qualora il debitore non paghi nei termini stabiliti, il creditore può avvalersi dell'art. 1976 c.c. per chiedere la risoluzione della transazione e tornare a esigere l'intero credito originario, comprensivo di interessi moratori ex art. 1224 c.c. e spese legali. L'istituto differisce dall'accordo transattivo generico perché lo scopo prevalente è estinguere il debito con un sacrificio quantitativo del creditore, non comporre una lite su elementi di fatto incerti.
Il mancato pagamento integrale e puntuale della somma concordata nell'accordo di saldo e stralcio abilita il creditore a due percorsi distinti. Il primo, applicabile quando le parti abbiano inserito una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., è la risoluzione automatica dell'accordo: al verificarsi dell'inadempimento, il creditore comunica per iscritto la volontà di avvalersi della clausola, la transazione si risolve di diritto e il creditore riacquista il diritto all'intero credito originario senza necessità di ricorrere al Tribunale. Il secondo percorso, in assenza di clausola espressa, è l'azione giudiziale di risoluzione ex art. 1976 c.c. davanti al Tribunale competente. In entrambi i casi il creditore può cumulare la risoluzione con la domanda di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. La clausola risolutiva espressa è pertanto lo strumento di tutela più efficace per il creditore: la sua assenza trasforma il recupero in un procedimento giudiziale ordinario, vanificando i vantaggi della soluzione stragiudiziale.
Gli effetti del saldo e stralcio sui garanti dipendono dalla lettera dell'accordo e dalle norme degli artt. 1239 e 1301 c.c. L'art. 1239 c.c. stabilisce che la remissione concessa a uno dei condebitori solidali non libera automaticamente gli altri: ciascuno rimane tenuto per la propria quota salvo diversa espressa pattuizione del creditore. L'art. 1301 c.c. prevede che la transazione conclusa con uno dei condebitori non produca effetto a favore degli altri se non nei limiti del vantaggio ottenuto. Ne deriva che, se l'accordo di saldo e stralcio è concluso solo con il debitore principale, il fideiussore rimane obbligato verso il creditore per l'intero debito originario o per la quota garantita, a meno che l'accordo non contenga un'espressa clausola di liberazione del garante accettata dal fideiussore medesimo. Operativamente, se si vuole liberare anche il fideiussore, occorre che questi sottoscriva l'accordo o rilasci separata dichiarazione di adesione, e che il creditore rinunci esplicitamente ad agire contro di lui. Senza tali previsioni scritte, il fideiussore può ancora essere escusso per la differenza tra il debito originario e la somma pagata a stralcio.
L'accordo di saldo e stralcio è soggetto all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. se il creditore che rinuncia al residuo del credito si trova in stato di decozione o agisce in frode ai propri creditori. I creditori del creditore-rinunciante devono provare: l'eventus damni (il pregiudizio al patrimonio del creditore derivante dalla rinuncia) e, per gli atti a titolo oneroso come la transazione, la scientia damni di entrambe le parti. In sede concorsuale, gli artt. 165 ss. del D.Lgs. 14/2019 (CCII — Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) disciplinano la revocatoria fallimentare degli atti compiuti in periodo sospetto (sei mesi o un anno dall'apertura della procedura concorsuale a seconda della tipologia). La data certa ex art. 2704 c.c. è fondamentale per dimostrare che l'accordo è stato concluso al di fuori del periodo sospetto: la scrittura privata priva di data certa non è opponibile ai terzi e ai creditori del creditore-rinunciante. La registrazione dell'accordo presso l'Agenzia delle Entrate attribuisce data certa e consente di escludere la revocatoria per gli atti anteriori al periodo sospetto.
Le implicazioni fiscali dell'accordo di saldo e stralcio variano in funzione della natura delle parti. Per il creditore persona giuridica (impresa), la quota di credito rinunciata costituisce una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ex art. 101, c. 5, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), a condizione che la perdita risulti da elementi certi e precisi: la scrittura privata di saldo e stralcio accompagnata da documentazione attestante la difficoltà economica del debitore (bilanci, attestazione di crisi) costituisce documentazione idonea. Per il debitore persona giuridica, la quota di debito remessa dal creditore configura una sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRES ex art. 88 TUIR, salvo che il debitore sia in una procedura concorsuale o in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Per i privati, la remissione non è in linea di principio imponibile come reddito. Sotto il profilo dell'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), la transazione scritta sconta l'aliquota del 3% sulla somma concordata se ha per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale. L'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 (€ 16 per ogni quattro facciate) è dovuta sulla scrittura privata non registrata.
La forma scritta per l'accordo di saldo e stralcio è richiesta dall'art. 1967 c.c. ad probationem per la transazione in generale, ed è indispensabile sotto il profilo pratico per documentare la rinuncia del creditore al residuo e per opporla al debitore, ai terzi e all'Agenzia delle Entrate. Un accordo verbale di saldo e stralcio non è provabile in giudizio e lascia entrambe le parti prive di tutela. La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate non è obbligatoria per legge in tutti i casi, ma è vivamente raccomandata perché: attribuisce data certa ex art. 2704 c.c. all'accordo, rendendo opponibile la data ai terzi e escludendo la revocatoria per atti anteriori al periodo sospetto; costituisce prova fiscale della perdita su crediti per il creditore persona giuridica ai fini IRES; consente di regolarizzare l'imposta di registro (3%) e di bollo dovute sull'atto. La PEC con marca temporale o l'autentica notarile sono alternative valide per la data certa ex art. 2704 c.c. senza registrazione fiscale. Il modello fornito da forms-legal.com include tutte le clausole necessarie per la validità e l'efficacia dell'accordo.
L'accordo di saldo e stralcio e l'accordo transattivo (o accordo transattivo-debito, come il modello it-accordo-transattivo-debito) condividono la base normativa della transazione ex art. 1965 c.c., ma si distinguono per finalità e struttura. Nel saldo e stralcio, l'obiettivo principale è estinguere il debito con un pagamento parziale inferiore al valore nominale, accettato dal creditore a chiusura definitiva del rapporto: la concessione del creditore è quantitativa (rinuncia a una quota del credito) e la concessione del debitore è il pagamento immediato della somma concordata. Nell'accordo transattivo generico, le reciproche concessioni riguardano elementi incerti o contestati del rapporto (es. quantificazione del danno, interpretazione del contratto, validità di clausole) e non necessariamente si traducono in una riduzione del quantum debeatur. La distinzione rileva ai fini fiscali (implicazioni TUIR diverse per le perdite su crediti), ai fini della revocatoria (gli atti a titolo oneroso richiedono la prova della scientia damni), e ai fini degli effetti sui garanti ex artt. 1239 e 1301 c.c. Il modello it-accordo-di-compensazione-crediti è invece adatto alla situazione in cui le parti hanno crediti reciproci da compensare ex artt. 1241 ss. c.c.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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