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Accordo di Saldo e Stralcio

Accordo di Saldo e Stralcio

artt. 1965–1976 c.c. (transazione); art. 1236 c.c. (remissione); art. 1199 c.c. (quietanza)

Accordo di Saldo e Stralcio

ACCORDO DI SALDO E STRALCIO

ai sensi degli artt. 1965 c.c. (transazione), 1236 c.c. (remissione del debito) e 1199 c.c. (quietanza) — Codice Civile, R.D. 262/1942

Parti

PARTI

Creditore:

[Creditore Nome] — C.F./P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]

Indirizzo: [Creditore Indirizzo]

IBAN: [Iban Creditore]

Debitore:

[Debitore Nome] — C.F./P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]

Indirizzo: [Debitore Indirizzo]

Debito originario

Art. 1 — DEBITO ORIGINARIO

Il debitore [Debitore Nome] riconosce di essere debitore nei confronti del creditore [Creditore Nome] per la somma di € [Importo Debito Originario Cifre] ([Importo Debito Originario Lettere] euro), derivante da: [Titolo Del Debito].

Accordo transattivo a saldo e stralcio

Art. 2 — ACCORDO TRANSATTIVO A SALDO E STRALCIO (artt. 1965 e 1236 c.c.)

Le Parti concordano che il debito originario si estingua definitivamente mediante il pagamento da parte del debitore della somma di € [Importo Saldo Stralcio Cifre] ([Importo Saldo Stralcio Lettere] euro) a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa del creditore connessa al debito di cui all'Art. 1.

Modalità e termine di pagamento

Art. 3 — MODALITÀ E TERMINE DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con la seguente modalità: [Modalita Pagamento]. Prima scadenza / data unica di pagamento: [Data Pagamento]. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sull'IBAN del creditore: [Iban Creditore].

Condizione dell'efficacia liberatoria

Art. 4 — CONDIZIONE DELL'EFFICACIA LIBERATORIA (art. 1976 c.c.)

La remissione del residuo e la liberazione definitiva del debitore operano solo a condizione che il pagamento concordato sia integralmente e puntualmente eseguito. In caso di mancato o parziale pagamento entro i termini stabiliti, il presente accordo si risolve automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il creditore riacquista il diritto di esigere l'intero importo originario aumentato degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.

Effetto su fideiussori e coobbligati

Art. 5 — EFFETTO SU FIDEIUSSORI E COOBBLIGATI (artt. 1239, 1301 c.c.)

Gli effetti del presente accordo sui fideiussori e sui coobbligati solidali sono i seguenti: [Effetto Su Fideiussori].

Rinuncia e quietanza

Art. 6 — RINUNCIA RECIPROCA E QUIETANZA (art. 1199 c.c.)

A pagamento avvenuto, il creditore rilascerà al debitore formale quietanza liberatoria a saldo, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi ulteriore azione o pretesa connessa al debito di cui al presente accordo. Le Parti rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale azione in giudizio relativa al debito originario.

Sottoscrizioni

[Luogo Firma], [Data Firma]

Creditore: [Creditore Nome] — Firma: _________________________

Debitore: [Debitore Nome] — Firma: _________________________

Doppia sottoscrizione clausole onerose (art. 1341 c.c.):

Art. 4 (clausola risolutiva espressa) — Art. 5 (effetto su fideiussori)

Firma debitore: _________________________

Creditore

________________

Signature

Debitore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Accordo di Saldo e Stralcio?

L'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia è il contratto con cui il creditore accetta dal debitore il pagamento di una somma inferiore a quella dovuta, a definizione integrale dell'intero debito, rinunciando al residuo. L'effetto liberatorio è in genere condizionato all'integrale pagamento della somma concordata. L'istituto rientra nello schema della transazione disciplinata dagli artt. 1965-1976 del Codice Civile e si combina con la remissione del debito (art. 1236 c.c.) per la parte di credito a cui il creditore rinuncia.

La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere (art. 1965 c.c.); nel saldo e stralcio il creditore rinuncia a una parte del credito e il debitore si obbliga a pagare subito la parte restante. La quietanza liberatoria rilasciata al saldo (art. 1199 c.c.) attesta l'avvenuto pagamento e l'estinzione dell'obbligazione, chiudendo ogni pretesa ulteriore.

L'accordo è frequentissimo in ambito bancario, dove gli istituti propongono il saldo e stralcio ai titolari di mutui o prestiti classificati come crediti deteriorati (NPL): il pagamento di una percentuale del nominale — spesso tra il 30% e il 60% — consente alla banca di chiudere la posizione e al debitore di liberarsi definitivamente. Lo strumento è usato anche nei rapporti tra imprese, nei recuperi crediti e nelle definizioni stragiudiziali per evitare il contenzioso e l'esecuzione forzata.

È essenziale che l'accordo qualifichi correttamente l'effetto liberatorio e subordini la rinuncia al residuo all'integrale e tempestivo pagamento, evitando che, in caso di inadempimento, il creditore perda il diritto al recupero dell'intero (art. 1976 c.c. sulla risoluzione della transazione). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accordo transattivo, compensazione di crediti e cessione del credito pro soluto.

Quando serve Accordo di Saldo e Stralcio?

L'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia diventa necessario ogni volta che il debitore non è in grado di soddisfare integralmente l'obbligazione nei tempi originariamente pattuiti e le parti preferiscono una soluzione concordata e definitiva rispetto alla via giudiziale o all'esecuzione forzata. In ambito bancario, gli istituti di credito propongono il saldo e stralcio ai titolari di mutui, prestiti personali o linee di credito classificati come sofferenze (NPL) quando la valutazione del merito creditizio esclude il recupero integrale: il pagamento di una percentuale del debito nominale — spesso tra il 30% e il 60% — consente alla banca di liberare accantonamenti prudenziali e al debitore di liberarsi dalla segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia. Nei rapporti tra imprese, il saldo e stralcio è proposto dal fornitore-creditore quando il cliente-debitore è in difficoltà finanziaria temporanea ma dimostra capacità di versare una somma immediata: il creditore preferisce incassare subito piuttosto che attendere i tempi di un'esecuzione forzata (che in Italia ha durata media superiore a quattro anni presso i Tribunali civili). Nelle controversie tra privati derivanti da prestiti informali, danni da responsabilità civile, mancati canoni di locazione, prestazioni professionali o rateizzazioni di acquisti, il saldo e stralcio offre certezza di chiusura definitiva per entrambe le parti e consente di evitare il procedimento monitorio (decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c.) e la successiva fase esecutiva. In sede di esecuzione forzata già avviata, un accordo di saldo e stralcio negoziato prima dell'udienza di distribuzione del ricavato permette di sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. e di incassare la somma concordata in termini più rapidi rispetto alla vendita forzata del bene pignorato. L'accordo di saldo e stralcio è anche lo strumento tipico per chiudere i debiti tributari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'ambito delle procedure di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (rottamazione) disciplinate da leggi speciali periodicamente emanate dal legislatore.

Cosa includere nel tuo Accordo di Saldo e Stralcio

L'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia deve includere una serie di clausole essenziali per essere valido, opponibile ai terzi e fiscalmente corretto. Il primo elemento è l'identificazione completa delle parti: per le persone fisiche occorrono nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale e documento di identità in corso di validità; per le persone giuridiche occorrono denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, partita IVA, e generalità del legale rappresentante con indicazione dei poteri. Il secondo elemento è la descrizione analitica del debito originario: titolo del credito (contratto datato e numerato, fattura o nota di debito, decreto ingiuntivo del Tribunale civile con numero di R.G., sentenza), data di origine, importo del capitale, interessi maturati calcolati (specificando il tasso applicato e il periodo di decorrenza ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c.), spese legali già sostenute dal creditore. Il terzo elemento — nucleo dell'accordo — è la somma concordata a saldo e stralcio, da indicare in cifre e in lettere, con l'esplicita menzione della percentuale di stralcio rispetto al totale del debito originario (capitale più interessi più spese). Il quarto elemento è la modalità e il termine di pagamento: pagamento in unica soluzione entro una data prestabilita, con indicazione dell'IBAN bancario del creditore, oppure piano di pagamento in un numero limitato di rate (massimo tre o quattro per non trasformare l'accordo in una rateizzazione) con date precise e importi certi per ciascuna rata. Il quinto elemento — fondamentale per la tutela del creditore — è la clausola di condizione sospensiva dell'efficacia liberatoria: la remissione del residuo e la liberazione definitiva del debitore operano solo dopo l'integrale e puntuale pagamento della somma concordata; in caso di inadempimento anche parziale il creditore è legittimato a risolvere l'accordo ex art. 1976 c.c. e a tornare ad esigere l'intero credito originario. Il sesto elemento è la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: permette al creditore di sciogliere automaticamente l'accordo senza necessità di sentenza del Tribunale. Il settimo elemento è la quietanza liberatoria a saldo ex art. 1199 c.c.: dichiarazione del creditore che, a pagamento avvenuto, attesta l'estinzione definitiva del debito per qualsiasi importo. L'ottavo elemento è la clausola sugli effetti sui garanti ex artt. 1239 e 1301 c.c.: specificare se il fideiussore è liberato o rimane obbligato. Il nono elemento è la rinuncia reciproca a qualsiasi altra azione legale connessa al debito. Le clausole onerose devono essere approvate specificamente per iscritto ex art. 1341 c.c. Disponibile su forms-legal.com, il modello include tutte le clausole citate e guida il compilatore passo per passo. Un documento complementare utile è il modello it-accordo-transattivo-debito, indicato quando le reciproche concessioni riguardano elementi controversi del rapporto contrattuale piuttosto che una pura riduzione quantitativa del credito.

Come compilare il tuo Accordo di Saldo e Stralcio

Per compilare correttamente l'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia, seguire le istruzioni operative qui riportate. Dati del creditore: inserire nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo. Se il creditore è una società, indicare anche il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e le generalità del legale rappresentante con delega o procura se firma un soggetto diverso dall'amministratore. Dati del debitore: stesse informazioni del creditore. Se il debitore è assistito da un avvocato o da un mediatore creditizio, indicare il nome del professionista e il mandato conferito. Debito originario: descrivere con precisione il titolo del credito (citare il numero di contratto, il numero di fattura, il numero di R.G. del decreto ingiuntivo del Tribunale, la data), l'importo del capitale, il tasso di interesse applicato e il periodo di maturazione, le spese legali già sostenute. Il totale del debito deve essere espresso con precisione in cifre e in lettere. Percentuale di stralcio e somma concordata: calcolare la percentuale di stralcio (es. stralcio del 40%, somma concordata pari al 60% del totale) e indicare la somma concordata in cifre e in lettere. Modalità di pagamento: se pagamento unico, indicare la data esatta e l'IBAN del creditore; se pagamento rateale, indicare numero di rate, importo di ciascuna rata, date di scadenza e IBAN. Condizione liberatoria e clausola risolutiva: inserire espressamente che la liberazione opera solo a pagamento integrale e che il mancato pagamento di una qualsiasi rata autorizza il creditore a risolvere l'accordo ex artt. 1456 e 1976 c.c. Garanti: specificare se il fideiussore è liberato o meno; in caso affermativo, far sottoscrivere il fideiussore. Clausola di rinuncia: indicare che le parti rinunciano a qualsiasi ulteriore azione giudiziale o stragiudiziale connessa al debito oggetto dell'accordo. Firme: entrambe le parti firmano in calce; approvazione specifica delle clausole onerose ex art. 1341 c.c. Data e luogo: inserire data e luogo di sottoscrizione. Registrazione: valutare se registrare l'accordo all'Agenzia delle Entrate per data certa e deducibilità fiscale.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Saldo e Stralcio

Nella redazione dell'Accordo di Saldo e Stralcio in Italia si riscontrano errori frequenti che possono rendere il documento privo di efficacia o esporre le parti a conseguenze indesiderate. Il primo errore — e il più grave per il creditore — è omettere la clausola di condizione sospensiva dell'efficacia liberatoria. Senza una previsione espressa che subordini la remissione del residuo e la liberazione definitiva del debitore all'integrale pagamento della somma concordata, l'accordo potrebbe essere interpretato come remissione immediata e incondizionata del residuo al momento della firma, lasciando il creditore senza tutela in caso di inadempimento del debitore e senza la possibilità di tornare all'intero credito ex art. 1976 c.c. Il secondo errore è non inserire la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: la sua assenza obbliga il creditore a intraprendere un'azione giudiziale di risoluzione davanti al Tribunale competente in caso di inadempimento del debitore, con costi e tempi incompatibili con la finalità stragiudiziale dell'accordo. Il terzo errore è non regolare la posizione dei fideiussori e dei coobbligati solidali ex artt. 1239 e 1301 c.c.: un accordo silente su questo punto lascia aperta la questione se il fideiussore sia ancora escutibile per il residuo non pagato, con conseguente contenzioso sui reciproci obblighi. Il quarto errore è trascurare la data certa ex art. 2704 c.c.: un accordo privo di data certa (non registrato, non autenticato da notaio, non trasmesso tramite PEC con marca temporale) non è opponibile ai terzi e può essere assoggettato all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. o fallimentare ex artt. 165 ss. D.Lgs. 14/2019 (CCII) qualora il creditore si trovi successivamente in difficoltà economica. Il quinto errore è non calcolare correttamente il debito originario comprensivo di interessi e spese: se le parti indicano solo il capitale senza gli interessi maturati ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c., il creditore potrebbe conservare pretese residue sugli interessi che rendono incerto il carattere definitivo dell'accordo. Il sesto errore è non prevedere il rilascio della quietanza liberatoria a saldo ex art. 1199 c.c. al momento del pagamento: senza quietanza il debitore ha pagato ma non ha prova che il creditore ha accettato la somma a chiusura definitiva. Il settimo errore è omettere le implicazioni fiscali: per il debitore persona giuridica la sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 TUIR deve essere dichiarata, e l'omissione espone a rettifiche dell'Agenzia delle Entrate. L'ottavo errore è non approvare specificamente le clausole onerose ex art. 1341 c.c. (clausola risolutiva espressa, limitazioni di responsabilità), che senza approvazione specifica sono inefficaci nei contratti tra un predisponente e una controparte che non le abbia negoziato individualmente. Il modello it-accordo-di-cessione-pro-soluto è invece adatto alla situazione in cui il creditore preferisce cedere il credito a un terzo piuttosto che rimettere direttamente il residuo al debitore.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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