Atto di Cessione del Credito Pro Soluto
artt. 1260–1267 c.c. (cessione del credito); art. 1266 c.c. (nomen verum); art. 1264 c.c. (notifica al debitore)
Atto di Cessione Pro Soluto
ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO
ai sensi degli artt. 1260–1267 c.c. e in particolare degli artt. 1264 c.c. (notifica al debitore ceduto) e 1266 c.c. (garanzia nomen verum) — Codice Civile, R.D. 262/1942
Parti
PARTI
Cedente:
[Cedente Nome] — C.F./P.IVA: [Cedente Codice Fiscale] — Sede: [Cedente Indirizzo]
Cessionario:
[Cessionario Nome] — C.F./P.IVA: [Cessionario Codice Fiscale] — Sede: [Cessionario Indirizzo]
Debitore ceduto (terzo):
[Debitore Ceduto Nome] — C.F./P.IVA: [Debitore Ceduto Codice Fiscale] — Indirizzo: [Debitore Ceduto Indirizzo]
Credito ceduto
Art. 1 — CREDITO CEDUTO (art. 1260 c.c.)
Il cedente [Cedente Nome] cede al cessionario [Cessionario Nome] il seguente credito verso il debitore ceduto [Debitore Ceduto Nome]: [Descrizione Credito]. Importo: € [Importo Credito Cifre] ([Importo Credito Lettere] euro).
Corrispettivo della cessione: € [Corrispettivo Cessione Cifre].
Natura pro soluto e garanzia del cedente
Art. 2 — NATURA PRO SOLUTO E GARANZIA DEL CEDENTE (art. 1266 c.c.)
La presente cessione avviene in modalità PRO SOLUTO: il cedente garantisce esclusivamente l'esistenza del credito ceduto al momento della cessione (nomen verum, art. 1266 c.c.) e non la solvenza del debitore ceduto. Qualsiasi rischio di insolvenza o di irrecuperabilità del credito è integralmente assunto dal cessionario.
Estensione della cessione agli accessori
Art. 3 — ACCESSORI E GARANZIE (art. 1263 c.c.)
La cessione include interessi e garanzie accessorie: [Cessione Accessori]. In caso affermativo, con la cessione si trasferiscono al cessionario tutti i privilegi, le garanzie personali e reali, gli interessi scaduti e futuri e gli altri accessori del credito ceduto, ai sensi dell'art. 1263 c.c.
Consegna documenti
Art. 4 — CONSEGNA DEI DOCUMENTI DEL CREDITO (art. 1262 c.c.)
Il cedente consegna i documenti del credito al cessionario: [Consegna Documenti Credito]. In caso affermativo, alla firma del presente atto il cedente consegna al cessionario tutti i documenti probatori del credito ceduto (contratto, fatture, titoli esecutivi, corrispondenza).
Notifica al debitore ceduto
Art. 5 — NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO (art. 1264 c.c.)
Per rendere la cessione opponibile al debitore ceduto [Debitore Ceduto Nome], il cessionario provvederà a notificare la presente cessione mediante [Modalita Notifica Debitore] all'indirizzo: [Debitore Ceduto Indirizzo], entro 15 giorni dalla firma del presente atto.
Dalla data di notifica o accettazione, il debitore ceduto è tenuto a effettuare i pagamenti direttamente al cessionario [Cessionario Nome].
Foro competente
Art. 6 — FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal presente atto è competente il [Foro Competente], salvo fori inderogabili di legge.
Sottoscrizioni
[Luogo Firma], [Data Firma]
Cedente: [Cedente Nome] — Firma: _________________________
Cessionario: [Cessionario Nome] — Firma: _________________________
(La firma del debitore ceduto non è necessaria per la validità della cessione ex art. 1260 c.c.)
Cedente
________________
Signature
Cessionario
________________
Signature
Che cos'è Atto di Cessione del Credito Pro Soluto?
L'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1260–1267 c.c. (cessione del credito); art. 1266 c.c. (garanzia pro soluto, nomen verum); art. 1264 c.c. (efficacia verso il debitore ceduto); art. 1265 c.c. (opponibilità ai terzi); art. 2704 c.c. (data certa).
La Corte di Cassazione ha delineato con precisione i confini della garanzia del nomen verum nella cessione pro soluto. Con sentenza n. 6118/2017, la Sez. III ha stabilito che il cedente pro soluto risponde nei confronti del cessionario non solo quando il credito ceduto è ab origine inesistente, ma anche quando è inefficace verso il debitore ceduto per cause anteriori alla cessione e non comunicate al cessionario (es. compensazione già esercitata dal debitore prima della cessione, pagamento parziale già effettuato). L'art. 1248 c.c. consente al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente originario, incluse le eccezioni di compensazione maturate prima della notifica della cessione. La vigilanza della Banca d'Italia, tramite la Circolare n. 285/2013 e le sue successive modifiche, disciplina le cessioni di portafogli NPL da parte delle banche: i cessionari di NPL bancari devono rispettare specifici requisiti di competenza e di separazione patrimoniale, e le cessioni devono essere strutturate in modo tale da non generare rimpianti nell'attivo bancario ceduto superiori alle perdite già contabilizzate.
Quando serve Atto di Cessione del Credito Pro Soluto?
L'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia è necessario in una vasta gamma di situazioni commerciali e private. Nel contesto del recupero crediti commerciali, un fornitore che vanta crediti insoluti verso un cliente moroso può cedere pro soluto tali crediti a una società di recupero crediti (agenzia di recupero, avvocato specializzato, società di factoring) incassando subito una percentuale del valore nominale e liberandosi del rischio di insolvenza. In ambito bancario, gli istituti di credito cedono pro soluto portafogli di crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili) a fondi di investimento specializzati in NPL, spesso nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999. Nei rapporti tra imprese, la cessione pro soluto può essere utilizzata per regolare posizioni debitorie incrociate: se l'impresa A ha un credito verso l'impresa C e vuole liquidità immediata, può cedere il credito all'impresa B pro soluto in cambio di un corrispettivo. Tra privati, la cessione pro soluto è utilizzata quando un privato vuole cedere un proprio credito (ad esempio derivante da un prestito non restituito) a un avvocato o a un recuperatore in cambio di un corrispettivo immediato. In tutti questi casi la cessione avviene a un prezzo inferiore al valore nominale del credito (sconto), che riflette il rischio di insolvenza del debitore ceduto assunto dal cessionario. La notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. è passaggio obbligatorio per rendere operativa la cessione nei confronti del debitore.
Un'ulteriore fattispecie rilevante è la cessione pro soluto nell'ambito delle procedure concorsuali ex D.Lgs. 14/2019 (CCII): il Curatore della liquidazione giudiziale può cedere pro soluto i crediti dell'impresa insolvente per monetizzare rapidamente l'attivo e distribuire il ricavato ai creditori ammessi al passivo, senza dover attendere il completamento del recupero giudiziale. L'art. 213 CCII prevede la facoltà del Curatore di cedere i crediti del fallito con le procedure dell'asta competitiva, con necessaria autorizzazione del Comitato dei Creditori. Nei settori con alto tasso di crediti commerciali (edilizia, manifatturiero, agroalimentare), la cessione pro soluto tramite factoring ex L. 52/1991 è lo strumento principale di gestione del capitale circolante: il factor acquista pro soluto le fatture emesse dal cedente verso i propri clienti, pagando immediatamente una quota del valore nominale (90-95%) e trattenendo il residuo come margine a copertura del rischio di insolvenza assunto. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Circolare n. 8/E del 2009, le condizioni di deducibilità fiscale delle perdite su crediti ceduti pro soluto ex art. 101 TUIR, richiedendo che la cessione avvenga a condizioni di mercato e che il corrispettivo non sia manifestamente inadeguato.
Cosa includere nel tuo Atto di Cessione del Credito Pro Soluto
L'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia deve contenere elementi essenziali per essere valido ed efficace. Il primo elemento è l'identificazione delle tre parti: cedente e cessionario (con nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo, iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio) e il debitore ceduto (con dati identificativi completi). Il secondo elemento è la descrizione analitica del credito ceduto: titolo del credito (contratto, fattura n., decreto ingiuntivo del Tribunale di ..., n., data), importo del capitale, interessi scaduti, spese, data di scadenza e data di esigibilità. Il terzo elemento è il tipo di cessione: pro soluto (art. 1266 c.c., garanzia del solo nomen verum), con espressa esclusione della garanzia di solvenza del debitore ceduto. Il quarto elemento è il corrispettivo della cessione: se la cessione avviene a titolo oneroso (pagamento di un prezzo al cedente), indicare l'importo in cifre e in lettere e le modalità di pagamento. Il quinto elemento è la clausola sull'estensione della cessione agli accessori: interessi, spese, garanzie reali e personali, privilegi (art. 1263 c.c.). Il sesto elemento è la consegna dei documenti del credito al cessionario ex art. 1262 c.c. Il settimo elemento — operativamente cruciale — è la clausola sulla notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. e l'allegato fac-simile di lettera di notifica al debitore. Il riferimento a forms-legal.com facilita la tracciabilità del modello utilizzato. La data certa ex art. 2704 c.c. è fondamentale per l'opponibilità ai terzi ex art. 1265 c.c.
Ottavo elemento: la clausola sulle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario ex art. 1248 c.c. — il cedente deve dichiarare nell'atto che il credito ceduto non è gravato da eccezioni di compensazione, pagamento parziale, prescrizione o contestazione già sollevate dal debitore ceduto anteriormente alla cessione; tale dichiarazione rafforza la garanzia del nomen verum e riduce il rischio per il cessionario. Nono elemento: la clausola antiriciclaggio — per le cessioni di credito di importo superiore alla soglia rilevante ex D.Lgs. 231/2007, il cessionario dichiara di aver effettuato l'adeguata verifica del cedente (KYC) e che la cessione non riguarda proventi di attività illecite; la mancanza di tale dichiarazione espone entrambe le parti a responsabilità ex D.Lgs. 231/2007 e alle sanzioni dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia). Il modello di Atto di Cessione del Credito Pro Soluto di forms-legal.com include tutte le clausole standard della prassi italiana e il fac-simile di notifica al debitore ceduto, pronto da spedire contestualmente alla firma dell'atto.
Come compilare il tuo Atto di Cessione del Credito Pro Soluto
Per compilare correttamente l'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia, seguire le seguenti indicazioni operative. Dati del cedente: nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo, iscrizione al Registro Imprese. Dati del cessionario: stessi dati. Dati del debitore ceduto: nome o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo (necessari per la notifica). Descrizione del credito: indicare in modo preciso il contratto o il titolo da cui deriva il credito, numero e data della fattura o del decreto ingiuntivo, importo totale comprensivo di capitale e interessi maturati alla data della cessione. Tipo di cessione: spuntare pro soluto e inserire la clausola di esclusione della garanzia di solvenza ex art. 1266 c.c. Corrispettivo: se la cessione avviene a titolo oneroso, indicare il prezzo concordato e le modalità di pagamento (IBAN del cedente). Accessori ceduti: specificare se si cedono anche le garanzie, i privilegi e gli interessi futuri. Documenti: elencare i documenti del credito che il cedente consegna al cessionario alla firma. Notifica al debitore ceduto: allegare il modello di lettera di notifica da inviare al debitore ceduto con raccomandata A/R o PEC immediatamente dopo la firma dell'atto. Data certa: valutare la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate per conferire data certa ex art. 2704 c.c. e garantire l'opponibilità ai terzi ex art. 1265 c.c. Firme: cedente e cessionario firmano in calce; la firma del debitore ceduto non è richiesta per la validità della cessione ex art. 1260 c.c.
Passaggio operativo spesso omesso: una volta firmato l'atto, il cessionario deve immediatamente spedire al debitore ceduto la lettera di notifica della cessione (raccomandata A/R o PEC) con l'indicazione dell'IBAN del cessionario a cui il debitore deve pagare il credito ceduto. Senza questa notifica il debitore ceduto che paga al cedente originario è liberato ex art. 1264 c.c., e il cessionario perde il credito senza possibilità di rivalsa sul cedente (cessione pro soluto). Conservare la ricevuta di ricezione della notifica come prova della data di efficacia della cessione verso il debitore ceduto. Per i crediti garantiti da ipoteca o privilegio, richiedere la voltura dell'ipoteca o del privilegio a nome del cessionario presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (per le ipoteche) o presso il Tribunale (per i privilegi speciali) entro i termini di legge. Il modello di cessione pro soluto di forms-legal.com include già il fac-simile di lettera di notifica al debitore ceduto, pronto da compilare e spedire contestualmente alla firma dell'atto.
Requisiti legali per Atto di Cessione del Credito Pro Soluto
L'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia è disciplinato dagli artt. 1260–1267 c.c. L'art. 1260 c.c. sancisce la cedibilità dei crediti salvo patto contrario o crediti di natura strettamente personale. L'art. 1262 c.c. prevede l'obbligo di consegna dei documenti. L'art. 1263 c.c. disciplina l'estensione della cessione agli accessori. L'art. 1264 c.c. regola l'efficacia verso il debitore ceduto (notifica o accettazione). L'art. 1265 c.c. disciplina l'opponibilità ai terzi (priorità della notifica con data certa). L'art. 1266 c.c. definisce la garanzia pro soluto (nomen verum). L'art. 1248 c.c. preserva le eccezioni del debitore ceduto opponibili al cessionario. La L. 52/1991 disciplina la cessione in blocco di crediti d'impresa. Il D.Lgs. 385/1993 (TUB) regola la cessione di crediti bancari. L'art. 2704 c.c. disciplina la data certa. L'imposta di registro ex D.P.R. 131/1986 si applica proporzionalmente (0,5% sul credito). L'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 grava sulla scrittura privata. L'art. 10 D.P.R. 633/1972 prevede l'esenzione IVA per la cessione di crediti pecuniari. La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 6118/2017, ha precisato che il cedente pro soluto risponde della garanzia del nomen verum anche per le cause di inefficacia del credito ceduto verso il debitore ceduto che esistevano alla data della cessione e che il cedente avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza; tale orientamento ha ampliato significativamente la portata della garanzia del nomen verum rispetto all'interpretazione letterale dell'art. 1266 c.c., rendendo essenziale per il cedente eseguire una verifica preventiva del credito ceduto prima di offrirlo al cessionario.
Un requisito normativo di crescente importanza riguarda la disciplina antiriciclaggio: il D.Lgs. 231/2007 (attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio UE) impone a tutti i soggetti obbligati — inclusi gli avvocati che assistono nelle cessioni di credito a titolo professionale e le società di recupero crediti iscritte all'Albo OAM — di eseguire l'adeguata verifica della clientela (KYC — Know Your Customer) sul cedente e sul cessionario prima di procedere all'atto di cessione, quando il corrispettivo della cessione supera la soglia rilevante (art. 17 D.Lgs. 231/2007). Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d'Italia sono obbligatorie in caso di indizi di riciclaggio nell'operazione di cessione. Per le cessioni di crediti derivanti da operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999, si aggiungono i requisiti della Banca d'Italia previsti dalla Circolare n. 285/2013 e dalle Linee guida EBA: la società veicolo (SPV) deve rispettare i requisiti di separazione patrimoniale, e l'originator (cedente) deve trattenere una quota economica netta del 5% dei rischi ceduti (risk retention rule ex Reg. UE 2017/2402). La cessione è infine soggetta alle norme sul divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c.: una cessione di credito pattuita come garanzia di un altro credito (cessione a scopo di garanzia) deve essere strutturata come pegno di credito ex artt. 2800-2807 c.c., non come cessione definitiva pro soluto.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Cessione del Credito Pro Soluto
Nella redazione dell'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia si registrano errori frequenti con gravi conseguenze operative. Il primo errore è non notificare la cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.: senza notifica, il debitore che paga al cedente è liberato e il cessionario perde il credito. Il secondo errore è non indicare con precisione il titolo del credito ceduto: una descrizione vaga del credito ceduto può rendere difficile la prova in giudizio e l'ottenimento del decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. Il terzo errore è non acquisire la data certa ex art. 2704 c.c.: in assenza di data certa, la cessione non è opponibile ai terzi ex art. 1265 c.c. e il cessionario può essere battuto da un secondo cessionario che ha notificato prima. Il quarto errore è non effettuare la consegna dei documenti del credito al cessionario ex art. 1262 c.c.: senza i documenti probatori, il cessionario non riesce a provare il credito e ad azionarlo in giudizio. Il quinto errore è cedere un credito soggetto a clausola di non cedibilità contrattuale o a divieto legale ex art. 1260 c. 2 c.c.: la cessione di un credito incedibile è inefficace verso il debitore ceduto e può esporre il cedente a responsabilità verso il cessionario.
Sesto errore: non verificare le eccezioni opponibili dal debitore ceduto al momento della cessione ex art. 1248 c.c. — il cessionario che acquista pro soluto senza un'adeguata due diligence sul credito ceduto (verifica del contratto originario, delle eventuali contestazioni del debitore, dei pagamenti parziali già effettuati) potrebbe trovarsi a difendersi in giudizio da eccezioni che il cedente non ha comunicato, riducendo o azzerando il valore del credito acquistato. Settimo errore: omettere la clausola di estensione della cessione alle garanzie accessorie ex art. 1263 c.c. — senza tale clausola, la cessione del credito principale non trasferisce automaticamente al cessionario le fideiussioni, i pegni o le ipoteche che garantiscono il credito, privando il cessionario di strumenti essenziali per il recupero. Ottavo errore: confondere la cessione del credito pro soluto con il contratto di factoring ex L. 52/1991 — il factoring richiede requisiti soggettivi specifici (cedente deve essere un imprenditore, crediti derivanti da attività d'impresa) e ha regole speciali sull'opponibilità ai terzi; la cessione civile tra privati segue le regole ordinarie degli artt. 1260 ss. c.c.
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La cessione del credito pro soluto è la modalità di cessione del credito con cui il cedente trasferisce il credito al cessionario garantendo esclusivamente l'esistenza del credito al momento della cessione (il cosiddetto nomen verum, art. 1266 c.c.), senza assumere alcuna garanzia circa la solvenza del debitore ceduto. Se il debitore ceduto risulta poi insolvente, il cessionario subisce la perdita del credito senza poter rivalersi sul cedente. La cessione pro soluto si distingue dalla cessione pro solvendo (art. 1267 c.c.) in cui il cedente garantisce anche la solvenza del debitore ceduto (nomen bonum): se il debitore ceduto non paga, il cessionario può rivalersi sul cedente per il recupero del credito ceduto. La scelta tra le due modalità ha un impatto determinante sul prezzo della cessione: la cessione pro soluto è generalmente ceduta a un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito, perché il cessionario assume il rischio integrale di insolvenza del debitore. La cessione pro solvendo è invece ceduta a un corrispettivo più alto, perché il cedente mantiene il rischio di credito. La Legge 52/1991 sul factoring disciplina la cessione dei crediti d'impresa in blocco, sia pro soluto che pro solvendo, con regole speciali per l'efficacia e l'opponibilità ai terzi.
La cessione del credito pro soluto, come qualsiasi cessione di credito, produce effetti tra cedente e cessionario dal momento del consenso (art. 1260 c.c.). Tuttavia, per essere opponibile al debitore ceduto — e quindi per obbligarlo a pagare al cessionario invece che al cedente — è necessaria la notifica o l'accettazione del debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c. Prima della notifica o dell'accettazione, il debitore che paga al cedente originario è liberato dalla propria obbligazione, anche se la cessione era già avvenuta: il pagamento al cedente non notificato è liberatorio per il debitore ceduto (art. 1264 c.c.). La notifica deve essere effettuata con atto avente data certa (raccomandata A/R, PEC, ufficiale giudiziario) e deve contenere l'identificazione del credito ceduto, del cessionario e le modalità di pagamento al nuovo creditore. L'opponibilità ai terzi — inclusi altri cessionari dello stesso credito, creditori del cedente che intendono aggredire il credito — è determinata dalla priorità della notifica o dell'accettazione con data certa ai sensi dell'art. 1265 c.c.: in caso di doppia cessione dello stesso credito, prevale il cessionario che ha notificato per primo al debitore ceduto con data certa, a prescindere dalla data della cessione.
Nella cessione del credito pro soluto, il cedente è obbligato a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito ceduto ai sensi dell'art. 1262 c.c. La consegna dei documenti è fondamentale per consentire al cessionario di provare il credito ceduto in giudizio, di ottenere il decreto ingiuntivo ex artt. 633–634 c.p.c. in caso di inadempimento del debitore ceduto, e di azionare le eventuali garanzie accessorie del credito. I documenti tipicamente consegnati includono: il contratto originario da cui deriva il credito ceduto, le fatture o altre scritture probatorie dell'obbligazione del debitore ceduto, gli eventuali titoli di credito (cambiali, assegni), i decreti ingiuntivi già ottenuti e non ancora eseguiti, i contratti di fideiussione o pegno che garantiscono il credito ceduto. L'art. 1263 c.c. stabilisce che con la cessione si trasferiscono al cessionario anche i privilegi, le garanzie personali e reali, gli interessi e gli altri accessori del credito ceduto, salvo patto contrario. Il cedente è tenuto a indicare anche le eventuali eccezioni che il debitore ceduto potrebbe opporre al cessionario, poiché tali eccezioni rimangono opponibili al cessionario ex art. 1248 c.c. anche dopo la cessione.
Sì, il cessionario che ha acquistato un credito mediante cessione pro soluto ha la piena titolarità del credito e può, a sua volta, cedere il credito a un terzo (sub-cessione), salvo che il credito sia incedibile per legge (art. 1260 c. 2 c.c.) o che la cedibilità sia stata esclusa dal contratto originario con patto di non cedibilità opponibile al cessionario. In caso di sub-cessione, il sub-cessionario acquisisce il credito nelle stesse condizioni in cui era nel patrimonio del cedente: con le stesse garanzie, accessori e eccezioni opponibili. La sub-cessione pro soluto segue le stesse regole della cessione originaria: il sub-cessionario non ha rivalsa sul cessionario-cedente per l'insolvenza del debitore ceduto. Nella prassi del mercato dei crediti deteriorati (NPL — Non Performing Loans) in Italia, le cessioni pro soluto a catena sono frequenti: le banche cedono in blocco portafogli di crediti deteriorati a società specializzate ex L. 52/1991, le quali a loro volta cedono singoli crediti a recuperatori o investitori. La Banca d'Italia sorveglia il mercato della cessione di crediti bancari deteriorati e i cessionari di portafogli di NPL devono rispettare i requisiti del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e delle circolari di vigilanza.
La cessione del credito pro soluto ha importanti implicazioni fiscali in Italia. Sul versante IVA: la cessione di crediti pecuniari è un'operazione finanziaria esente ai sensi dell'art. 10 n. 1 D.P.R. 633/1972, sia che avvenga a titolo oneroso che gratuito, purché il credito abbia natura pecuniaria. Se la cessione pro soluto avviene con sconto rispetto al valore nominale del credito, lo sconto non è soggetto a IVA ma concorre alla formazione del reddito d'impresa del cedente come perdita su crediti ex art. 101 TUIR, deducibile al verificarsi dei presupposti (data certa delle perdita, documentazione sufficiente). Il cessionario iscrive il credito ceduto al prezzo di acquisto e può dedurre la perdita se il credito risulta inesigibile. Ai fini dell'imposta di registro (D.P.R. 131/1986, TUR), l'atto di cessione di credito è soggetto all'imposta proporzionale dello 0,5% sul valore del credito ceduto (art. 6 Tariffa TUR) se è un credito certo, liquido ed esigibile, ovvero all'imposta fissa di € 200 se il credito è incerto. L'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 si applica alla scrittura privata (€ 16/4 facciate). La notifica al debitore ceduto tramite ufficiale giudiziario comporta il pagamento delle spese di notifica.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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