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Atto di Cessione del Credito Pro Soluto

Atto di Cessione del Credito Pro Soluto

artt. 1260–1267 c.c. (cessione del credito); art. 1266 c.c. (nomen verum); art. 1264 c.c. (notifica al debitore)

Atto di Cessione Pro Soluto

ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO

ai sensi degli artt. 1260–1267 c.c. e in particolare degli artt. 1264 c.c. (notifica al debitore ceduto) e 1266 c.c. (garanzia nomen verum) — Codice Civile, R.D. 262/1942

Parti

PARTI

Cedente:

[Cedente Nome] — C.F./P.IVA: [Cedente Codice Fiscale] — Sede: [Cedente Indirizzo]

Cessionario:

[Cessionario Nome] — C.F./P.IVA: [Cessionario Codice Fiscale] — Sede: [Cessionario Indirizzo]

Debitore ceduto (terzo):

[Debitore Ceduto Nome] — C.F./P.IVA: [Debitore Ceduto Codice Fiscale] — Indirizzo: [Debitore Ceduto Indirizzo]

Credito ceduto

Art. 1 — CREDITO CEDUTO (art. 1260 c.c.)

Il cedente [Cedente Nome] cede al cessionario [Cessionario Nome] il seguente credito verso il debitore ceduto [Debitore Ceduto Nome]: [Descrizione Credito]. Importo: € [Importo Credito Cifre] ([Importo Credito Lettere] euro).

Corrispettivo della cessione: € [Corrispettivo Cessione Cifre].

Natura pro soluto e garanzia del cedente

Art. 2 — NATURA PRO SOLUTO E GARANZIA DEL CEDENTE (art. 1266 c.c.)

La presente cessione avviene in modalità PRO SOLUTO: il cedente garantisce esclusivamente l'esistenza del credito ceduto al momento della cessione (nomen verum, art. 1266 c.c.) e non la solvenza del debitore ceduto. Qualsiasi rischio di insolvenza o di irrecuperabilità del credito è integralmente assunto dal cessionario.

Estensione della cessione agli accessori

Art. 3 — ACCESSORI E GARANZIE (art. 1263 c.c.)

La cessione include interessi e garanzie accessorie: [Cessione Accessori]. In caso affermativo, con la cessione si trasferiscono al cessionario tutti i privilegi, le garanzie personali e reali, gli interessi scaduti e futuri e gli altri accessori del credito ceduto, ai sensi dell'art. 1263 c.c.

Consegna documenti

Art. 4 — CONSEGNA DEI DOCUMENTI DEL CREDITO (art. 1262 c.c.)

Il cedente consegna i documenti del credito al cessionario: [Consegna Documenti Credito]. In caso affermativo, alla firma del presente atto il cedente consegna al cessionario tutti i documenti probatori del credito ceduto (contratto, fatture, titoli esecutivi, corrispondenza).

Notifica al debitore ceduto

Art. 5 — NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO (art. 1264 c.c.)

Per rendere la cessione opponibile al debitore ceduto [Debitore Ceduto Nome], il cessionario provvederà a notificare la presente cessione mediante [Modalita Notifica Debitore] all'indirizzo: [Debitore Ceduto Indirizzo], entro 15 giorni dalla firma del presente atto.

Dalla data di notifica o accettazione, il debitore ceduto è tenuto a effettuare i pagamenti direttamente al cessionario [Cessionario Nome].

Foro competente

Art. 6 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente atto è competente il [Foro Competente], salvo fori inderogabili di legge.

Sottoscrizioni

[Luogo Firma], [Data Firma]

Cedente: [Cedente Nome] — Firma: _________________________

Cessionario: [Cessionario Nome] — Firma: _________________________

(La firma del debitore ceduto non è necessaria per la validità della cessione ex art. 1260 c.c.)

Cedente

________________

Signature

Cessionario

________________

Signature

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Che cos'è Atto di Cessione del Credito Pro Soluto?

L'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1260–1267 c.c. (cessione del credito); art. 1266 c.c. (garanzia pro soluto, nomen verum); art. 1264 c.c. (efficacia verso il debitore ceduto); art. 1265 c.c. (opponibilità ai terzi); art. 2704 c.c. (data certa).

La Corte di Cassazione ha delineato con precisione i confini della garanzia del nomen verum nella cessione pro soluto. Con sentenza n. 6118/2017, la Sez. III ha stabilito che il cedente pro soluto risponde nei confronti del cessionario non solo quando il credito ceduto è ab origine inesistente, ma anche quando è inefficace verso il debitore ceduto per cause anteriori alla cessione e non comunicate al cessionario (es. compensazione già esercitata dal debitore prima della cessione, pagamento parziale già effettuato). L'art. 1248 c.c. consente al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente originario, incluse le eccezioni di compensazione maturate prima della notifica della cessione. La vigilanza della Banca d'Italia, tramite la Circolare n. 285/2013 e le sue successive modifiche, disciplina le cessioni di portafogli NPL da parte delle banche: i cessionari di NPL bancari devono rispettare specifici requisiti di competenza e di separazione patrimoniale, e le cessioni devono essere strutturate in modo tale da non generare rimpianti nell'attivo bancario ceduto superiori alle perdite già contabilizzate.

Quando serve Atto di Cessione del Credito Pro Soluto?

L'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia è necessario in una vasta gamma di situazioni commerciali e private. Nel contesto del recupero crediti commerciali, un fornitore che vanta crediti insoluti verso un cliente moroso può cedere pro soluto tali crediti a una società di recupero crediti (agenzia di recupero, avvocato specializzato, società di factoring) incassando subito una percentuale del valore nominale e liberandosi del rischio di insolvenza. In ambito bancario, gli istituti di credito cedono pro soluto portafogli di crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili) a fondi di investimento specializzati in NPL, spesso nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999. Nei rapporti tra imprese, la cessione pro soluto può essere utilizzata per regolare posizioni debitorie incrociate: se l'impresa A ha un credito verso l'impresa C e vuole liquidità immediata, può cedere il credito all'impresa B pro soluto in cambio di un corrispettivo. Tra privati, la cessione pro soluto è utilizzata quando un privato vuole cedere un proprio credito (ad esempio derivante da un prestito non restituito) a un avvocato o a un recuperatore in cambio di un corrispettivo immediato. In tutti questi casi la cessione avviene a un prezzo inferiore al valore nominale del credito (sconto), che riflette il rischio di insolvenza del debitore ceduto assunto dal cessionario. La notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. è passaggio obbligatorio per rendere operativa la cessione nei confronti del debitore.

Un'ulteriore fattispecie rilevante è la cessione pro soluto nell'ambito delle procedure concorsuali ex D.Lgs. 14/2019 (CCII): il Curatore della liquidazione giudiziale può cedere pro soluto i crediti dell'impresa insolvente per monetizzare rapidamente l'attivo e distribuire il ricavato ai creditori ammessi al passivo, senza dover attendere il completamento del recupero giudiziale. L'art. 213 CCII prevede la facoltà del Curatore di cedere i crediti del fallito con le procedure dell'asta competitiva, con necessaria autorizzazione del Comitato dei Creditori. Nei settori con alto tasso di crediti commerciali (edilizia, manifatturiero, agroalimentare), la cessione pro soluto tramite factoring ex L. 52/1991 è lo strumento principale di gestione del capitale circolante: il factor acquista pro soluto le fatture emesse dal cedente verso i propri clienti, pagando immediatamente una quota del valore nominale (90-95%) e trattenendo il residuo come margine a copertura del rischio di insolvenza assunto. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Circolare n. 8/E del 2009, le condizioni di deducibilità fiscale delle perdite su crediti ceduti pro soluto ex art. 101 TUIR, richiedendo che la cessione avvenga a condizioni di mercato e che il corrispettivo non sia manifestamente inadeguato.

Cosa includere nel tuo Atto di Cessione del Credito Pro Soluto

L'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia deve contenere elementi essenziali per essere valido ed efficace. Il primo elemento è l'identificazione delle tre parti: cedente e cessionario (con nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo, iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio) e il debitore ceduto (con dati identificativi completi). Il secondo elemento è la descrizione analitica del credito ceduto: titolo del credito (contratto, fattura n., decreto ingiuntivo del Tribunale di ..., n., data), importo del capitale, interessi scaduti, spese, data di scadenza e data di esigibilità. Il terzo elemento è il tipo di cessione: pro soluto (art. 1266 c.c., garanzia del solo nomen verum), con espressa esclusione della garanzia di solvenza del debitore ceduto. Il quarto elemento è il corrispettivo della cessione: se la cessione avviene a titolo oneroso (pagamento di un prezzo al cedente), indicare l'importo in cifre e in lettere e le modalità di pagamento. Il quinto elemento è la clausola sull'estensione della cessione agli accessori: interessi, spese, garanzie reali e personali, privilegi (art. 1263 c.c.). Il sesto elemento è la consegna dei documenti del credito al cessionario ex art. 1262 c.c. Il settimo elemento — operativamente cruciale — è la clausola sulla notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. e l'allegato fac-simile di lettera di notifica al debitore. Il riferimento a forms-legal.com facilita la tracciabilità del modello utilizzato. La data certa ex art. 2704 c.c. è fondamentale per l'opponibilità ai terzi ex art. 1265 c.c.

Ottavo elemento: la clausola sulle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario ex art. 1248 c.c. — il cedente deve dichiarare nell'atto che il credito ceduto non è gravato da eccezioni di compensazione, pagamento parziale, prescrizione o contestazione già sollevate dal debitore ceduto anteriormente alla cessione; tale dichiarazione rafforza la garanzia del nomen verum e riduce il rischio per il cessionario. Nono elemento: la clausola antiriciclaggio — per le cessioni di credito di importo superiore alla soglia rilevante ex D.Lgs. 231/2007, il cessionario dichiara di aver effettuato l'adeguata verifica del cedente (KYC) e che la cessione non riguarda proventi di attività illecite; la mancanza di tale dichiarazione espone entrambe le parti a responsabilità ex D.Lgs. 231/2007 e alle sanzioni dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia). Il modello di Atto di Cessione del Credito Pro Soluto di forms-legal.com include tutte le clausole standard della prassi italiana e il fac-simile di notifica al debitore ceduto, pronto da spedire contestualmente alla firma dell'atto.

Come compilare il tuo Atto di Cessione del Credito Pro Soluto

Per compilare correttamente l'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia, seguire le seguenti indicazioni operative. Dati del cedente: nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo, iscrizione al Registro Imprese. Dati del cessionario: stessi dati. Dati del debitore ceduto: nome o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo (necessari per la notifica). Descrizione del credito: indicare in modo preciso il contratto o il titolo da cui deriva il credito, numero e data della fattura o del decreto ingiuntivo, importo totale comprensivo di capitale e interessi maturati alla data della cessione. Tipo di cessione: spuntare pro soluto e inserire la clausola di esclusione della garanzia di solvenza ex art. 1266 c.c. Corrispettivo: se la cessione avviene a titolo oneroso, indicare il prezzo concordato e le modalità di pagamento (IBAN del cedente). Accessori ceduti: specificare se si cedono anche le garanzie, i privilegi e gli interessi futuri. Documenti: elencare i documenti del credito che il cedente consegna al cessionario alla firma. Notifica al debitore ceduto: allegare il modello di lettera di notifica da inviare al debitore ceduto con raccomandata A/R o PEC immediatamente dopo la firma dell'atto. Data certa: valutare la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate per conferire data certa ex art. 2704 c.c. e garantire l'opponibilità ai terzi ex art. 1265 c.c. Firme: cedente e cessionario firmano in calce; la firma del debitore ceduto non è richiesta per la validità della cessione ex art. 1260 c.c.

Passaggio operativo spesso omesso: una volta firmato l'atto, il cessionario deve immediatamente spedire al debitore ceduto la lettera di notifica della cessione (raccomandata A/R o PEC) con l'indicazione dell'IBAN del cessionario a cui il debitore deve pagare il credito ceduto. Senza questa notifica il debitore ceduto che paga al cedente originario è liberato ex art. 1264 c.c., e il cessionario perde il credito senza possibilità di rivalsa sul cedente (cessione pro soluto). Conservare la ricevuta di ricezione della notifica come prova della data di efficacia della cessione verso il debitore ceduto. Per i crediti garantiti da ipoteca o privilegio, richiedere la voltura dell'ipoteca o del privilegio a nome del cessionario presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (per le ipoteche) o presso il Tribunale (per i privilegi speciali) entro i termini di legge. Il modello di cessione pro soluto di forms-legal.com include già il fac-simile di lettera di notifica al debitore ceduto, pronto da compilare e spedire contestualmente alla firma dell'atto.

Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Cessione del Credito Pro Soluto

Nella redazione dell'Atto di Cessione del Credito Pro Soluto in Italia si registrano errori frequenti con gravi conseguenze operative. Il primo errore è non notificare la cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.: senza notifica, il debitore che paga al cedente è liberato e il cessionario perde il credito. Il secondo errore è non indicare con precisione il titolo del credito ceduto: una descrizione vaga del credito ceduto può rendere difficile la prova in giudizio e l'ottenimento del decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. Il terzo errore è non acquisire la data certa ex art. 2704 c.c.: in assenza di data certa, la cessione non è opponibile ai terzi ex art. 1265 c.c. e il cessionario può essere battuto da un secondo cessionario che ha notificato prima. Il quarto errore è non effettuare la consegna dei documenti del credito al cessionario ex art. 1262 c.c.: senza i documenti probatori, il cessionario non riesce a provare il credito e ad azionarlo in giudizio. Il quinto errore è cedere un credito soggetto a clausola di non cedibilità contrattuale o a divieto legale ex art. 1260 c. 2 c.c.: la cessione di un credito incedibile è inefficace verso il debitore ceduto e può esporre il cedente a responsabilità verso il cessionario.

Sesto errore: non verificare le eccezioni opponibili dal debitore ceduto al momento della cessione ex art. 1248 c.c. — il cessionario che acquista pro soluto senza un'adeguata due diligence sul credito ceduto (verifica del contratto originario, delle eventuali contestazioni del debitore, dei pagamenti parziali già effettuati) potrebbe trovarsi a difendersi in giudizio da eccezioni che il cedente non ha comunicato, riducendo o azzerando il valore del credito acquistato. Settimo errore: omettere la clausola di estensione della cessione alle garanzie accessorie ex art. 1263 c.c. — senza tale clausola, la cessione del credito principale non trasferisce automaticamente al cessionario le fideiussioni, i pegni o le ipoteche che garantiscono il credito, privando il cessionario di strumenti essenziali per il recupero. Ottavo errore: confondere la cessione del credito pro soluto con il contratto di factoring ex L. 52/1991 — il factoring richiede requisiti soggettivi specifici (cedente deve essere un imprenditore, crediti derivanti da attività d'impresa) e ha regole speciali sull'opponibilità ai terzi; la cessione civile tra privati segue le regole ordinarie degli artt. 1260 ss. c.c.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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