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Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia

Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia

art. 1199 c.c. (quietanza); art. 1236 c.c. (remissione del residuo); D.P.R. 642/1972 (bollo)

DICHIARAZIONE DI QUIETANZA A SALDO E RINUNCIA

ai sensi dell'art. 1199 c.c. e dell'art. 1236 c.c.

PARTI

CREDITORE (Rilasciante la Quietanza):

Nome / Ragione Sociale: [Creditore Nome]

Codice Fiscale / Partita IVA: [Creditore Codice Fiscale]

Indirizzo / Sede: [Creditore Indirizzo]

DEBITORE (Beneficiario della Quietanza):

Nome / Ragione Sociale: [Debitore Nome]

Codice Fiscale / Partita IVA: [Debitore Codice Fiscale]

Indirizzo / Sede: [Debitore Indirizzo]

DICHIARAZIONE DI QUIETANZA A SALDO

Il creditore [Creditore Nome], ai sensi dell'art. 1199 del Codice Civile, dichiara di aver ricevuto dal debitore [Debitore Nome], in data [Data Pagamento] mediante [Modalita Pagamento] (IBAN [Iban Creditore]), la somma di:

Euro [Importo Pagato Cifre] ([Importo Pagato Lettere])

a titolo di saldo definitivo e completo di ogni obbligazione derivante dal seguente rapporto:

[Titolo Rapporto]

Natura della quietanza: [Natura Quietanza]

RINUNCIA A OGNI ULTERIORE PRETESA

Con la presente dichiarazione, il creditore [Creditore Nome] rinuncia irrevocabilmente a ogni ulteriore pretesa nei confronti del debitore [Debitore Nome] in relazione al rapporto obbligatorio indicato, comprensiva di capitale, interessi, penali, spese di recupero e qualsiasi altro accessorio, dichiarando il debitore integralmente liberato dall'obbligazione.

Il rilascio della presente quietanza a saldo costituisce altresì remissione del credito residuo eventualmente non pagato, ai sensi dell'art. 1236 c.c., nell'ipotesi di accordo di saldo e stralcio.

Nota fiscale: La presente quietanza, superando l'importo di € 77,47, è soggetta all'imposta di bollo di € 2,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, Tariffa Parte I, art. 13.

[Luogo Rilascio], [Data Rilascio]

Il Creditore: [Creditore Nome]

Firma: _________________________

Il Debitore (per ricevuta): [Debitore Nome]

Firma: _________________________

Creditore (Rilasciante la Quietanza)

________________

Signature

Debitore (per ricevuta e accettazione)

________________

Signature

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Che cos'è Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia?

La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia è l'atto disciplinato da art. 1199 c.c. (quietanza di pagamento); art. 1236 c.c. (remissione del debito); art. 1965 c.c. (transazione); D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo su quietanze).

Sotto il profilo degli effetti giuridici, la Corte di Cassazione ha elaborato una distinzione netta tra la quietanza ordinaria e la quietanza «a saldo». Con sentenza n. 19327/2014, la Cassazione ha affermato che la quietanza a saldo ha effetto novativo e liberatorio del rapporto obbligatorio complessivo solo quando la volontà del creditore di rinunciare all'intero credito (anche al residuo) è manifestata in modo inequivoco nell'atto. Una formula ambigua come «dichiaro di aver ricevuto quanto dovuto» senza l'espressa qualificazione «a saldo di ogni pretesa» non preclude al creditore di agire per il residuo non ancora pagato. Ancora più rilevante è la distinzione tra quietanza a saldo nell'ambito di un accordo di saldo e stralcio ex artt. 1965 e 1236 c.c. (dove il creditore rinuncia al residuo in cambio del pagamento immediato di una somma ridotta) e la quietanza a saldo che segue il pagamento integrale del debito originario: nel primo caso la quietanza incorpora la remissione del debito residuo (art. 1236 c.c.) e deve indicare espressamente l'importo remesso; nel secondo caso attesta semplicemente il pieno adempimento. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2661/2019, ha precisato che la mera erronea valutazione dell'entità del credito da parte del creditore al momento del rilascio della quietanza non costituisce errore essenziale ex art. 1429 c.c. idoneo a giustificarne l'annullamento, se il creditore era in grado di conoscere l'importo esatto.

Quando serve Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia?

La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia è necessaria in tutti i casi in cui il creditore vuole documentare ufficialmente l'avvenuto pagamento integrale e chiudere definitivamente ogni pendenza con il debitore. Le situazioni tipiche sono: conclusione di un piano di rientro del debito (l'ultima rata è stata pagata integralmente e il creditore vuole rilasciare la quietanza finale); esecuzione di un accordo di saldo e stralcio (il debitore ha pagato la somma concordata, inferiore al debito originario, e il creditore rilascia quietanza con rinuncia al residuo ai sensi degli artt. 1965 e 1236 c.c.); estinzione anticipata di un prestito tra privati (il mutuatario restituisce anticipatamente il capitale e gli interessi maturati ex art. 1813 c.c.); chiusura di partite debitorie tra fornitori e clienti commerciali; pagamento dell'ultima rata di un contratto di locazione dopo la riconsegna dell'immobile; soluzione stragiudiziale di una controversia debitoria in cui il debitore paga e il creditore rinuncia a ogni azione legale futura. In tutti questi contesti, la quietanza a saldo protegge il debitore da future azioni del creditore e il creditore da contestazioni sull'entità di quanto ricevuto. La mancanza di quietanza scritta espone il debitore al rischio di dover provare il pagamento esclusivamente con i documenti bancari, che potrebbero non essere sufficienti a dimostrare la natura di «pagamento a saldo» di una somma inferiore al debito originario.

Nell'ambito del recupero crediti stragiudiziale, la quietanza a saldo è il documento che chiude formalmente l'incarico dell'agente o della società di recupero: senza di essa il debitore non può dimostrare di aver pagato quanto concordato con il recovery agent, con il rischio che il credito originario venga ceduto a un terzo che ignora l'accordo. L'art. 1264 c.c. prevede che la cessione del credito sia opponibile al debitore solo dopo la notifica: la quietanza a saldo rilasciata prima della cessione tutela il debitore anche nei confronti del cessionario, poiché attesta l'avvenuta estinzione dell'obbligazione. Nei rapporti tra imprese, la quietanza a saldo rilasciata all'esito del saldo di fatture contestate assume rilevanza ai fini dell'art. 1241 c.c. (compensazione): la dichiarazione che le parti intendono considerare estinte reciprocamente le pretese eliminate ogni futura eccezione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14732/2011, ha precisato che la quietanza a saldo inserita nell'accordo transattivo ex art. 1965 c.c. produce l'effetto preclusivo tipico della transazione: nessuna delle parti può riaprire la controversia per fatti preesistenti alla data dell'accordo, anche se sopravvengono nuove prove.

Cosa includere nel tuo Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia

La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia deve contenere specifici elementi essenziali per produrre gli effetti liberatori previsti dall'art. 1199 c.c. Gli elementi obbligatori sono: identificazione completa del creditore (nome/ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede/residenza) e del debitore; indicazione precisa del rapporto obbligatorio estinto (titolo: contratto di mutuo del X data, fatture nn. Y-Z/anno, decreto ingiuntivo del Tribunale n. W/anno, piano di rientro del Y data); importo totale pagato in cifre e in lettere, in euro; data e modalità del pagamento o dei pagamenti (es. bonifico bancario del X, ricevuto sull'IBAN XX — prova tracciabile); dichiarazione espressa che il pagamento ricevuto costituisce «saldo definitivo e completo» di ogni obbligazione derivante dal rapporto indicato; rinuncia esplicita a ogni ulteriore pretesa creditoria, comprensiva di interessi, penali, spese e accessori; eventuale menzione che la quietanza assorbe la rinuncia al residuo non pagato (nel caso di accordo di saldo e stralcio, con richiamo agli artt. 1965 e 1236 c.c.); clausola sull'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972: € 2,00 per importi superiori a € 77,47); data e luogo di rilascio; firma del creditore. Una quietanza a saldo ben redatta su forms-legal.com include tutte queste clausole e costituisce prova scritta dell'estinzione dell'obbligazione, idonea a contrastare qualsiasi futura pretesa del creditore davanti al Tribunale.

Dal punto di vista probatorio, la quietanza scritta è un documento di ricognizione stragiudiziale del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.: ha efficacia invertita rispetto alla normale ripartizione dell'onere della prova. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. n. 9548/2017), chi ha rilasciato la quietanza non può limitarsi ad affermare che il pagamento era insufficiente: deve provare attivamente l'esistenza di un debito residuo. Questo principio rende la quietanza a saldo lo strumento di chiusura definitiva più efficace in sede stragiudiziale, superiore alla semplice ricevuta bancaria, che attesta solo il bonifico ma non la natura liberatoria del pagamento. Nei contratti di mutuo tra privati (art. 1813 c.c.), la quietanza a saldo deve menzionare separatamente il capitale restituito e gli interessi corrispettivi maturati (art. 1282 c.c.), distinguendoli dagli interessi moratori (art. 1224 c.c.) per evitare contestazioni fiscali sull'imponibilità degli interessi attivi percepiti. Per le quietanze nell'ambito di accordi di saldo e stralcio su debiti commerciali, è opportuno inserire anche la clausola che esclude la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., citando il corrispettivo ricevuto come liberamente accettato in relazione alle circostanze del caso.

Come compilare il tuo Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia

Per compilare correttamente la Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia, procedere come segue. Primo: inserire i dati identificativi completi del creditore (nome, codice fiscale o partita IVA, indirizzo) e del debitore. Secondo: descrivere con precisione il rapporto obbligatorio oggetto della quietanza: titolo (contratto, fattura, decreto ingiuntivo del Tribunale competente), importo originario, data di scadenza o titolo esecutivo di riferimento. Terzo: indicare l'importo effettivamente pagato in cifre e in lettere, specificando se corrisponde all'intero debito originario o a una somma ridotta concordata (saldo e stralcio). Quarto: indicare la data e la modalità del pagamento (bonifico bancario con indicazione dell'IBAN e della data valuta, assegno circolare n. X del Y data, versamento in contanti — attenzione alla soglia del D.Lgs. 231/2007: € 5.000 dal 2023). Quinto: inserire la dichiarazione di saldo definitivo e la rinuncia a ogni ulteriore pretesa, con menzione specifica degli accessori (interessi, penali, spese legali e di recupero). Sesto: se la quietanza chiude un accordo di saldo e stralcio, aggiungere il richiamo agli artt. 1965 e 1236 c.c. e specificare che il creditore rinuncia al credito residuo di euro X. Settimo: apporre il contrassegno telematico da € 2,00 (bollo, D.P.R. 642/1972) se l'importo è superiore a € 77,47. Ottavo: firmare il documento con data e luogo; consegnare o inviare al debitore con raccomandata A/R o PEC per prova della consegna.

Quando la quietanza chiude un'esecuzione forzata (pignoramento presso terzi o immobiliare), è necessario indicare il numero del procedimento esecutivo pendente davanti al Tribunale e specificare che il creditore procedente si impegna a depositare l'atto di rinuncia agli atti esecutivi ex art. 629 c.p.c. contestualmente o entro un termine concordato. La quietanza non è sufficiente di per sé a estinguere il processo esecutivo: l'istanza di rinuncia deve essere presentata al Giudice dell'Esecuzione, che dichiara l'estinzione del procedimento ex art. 630 c.p.c. Nei rapporti con le banche e le società finanziarie soggette alla supervisione della Banca d'Italia, la quietanza a saldo deve essere rilasciata su carta intestata dell'istituto con timbro e firma del responsabile, corredata dal TAEG definitivo e dal calcolo degli interessi residui ai sensi del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993, artt. 120-125-bis). Per le quietanze che coinvolgono importi superiori a € 10.000, è prassi consigliata la raccomandata A/R o la PEC con ricevuta di consegna come prova della data certa ex art. 2704 c.c., anche in sostituzione della registrazione notarile.

Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia

La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia è spesso redatta in modo lacunoso, con conseguenze giuridiche rilevanti per le parti. Il primo errore frequente è non specificare la natura «a saldo» della quietanza: una quietanza generica che attesta semplicemente il pagamento di una somma non impedisce al creditore di esigere il residuo ancora dovuto. Il secondo errore è non identificare con precisione il rapporto obbligatorio oggetto della quietanza: senza un riferimento chiaro al titolo (contratto, fattura, decreto ingiuntivo del Tribunale competente), la quietanza può essere contestata in relazione al rapporto a cui si riferisce. Il terzo sbaglio comune è omettere la clausola di rinuncia espressa a ogni ulteriore pretesa, che è il cuore dell'atto e il fondamento dell'effetto liberatorio definitivo. Il quarto errore è non inserire il bollo da € 2,00 previsto dal D.P.R. 642/1972 per importi superiori a € 77,47: il documento privo di bollo è irregolare e può essere sanzionato dall'Agenzia delle Entrate. Il quinto errore è rilasciare quietanza a saldo nell'ambito di un accordo di saldo e stralcio prima del pagamento effettivo: la quietanza deve essere rilasciata solo dopo aver ricevuto il pagamento concordato. Infine, nel caso di pagamento in contanti, omettere la menzione delle modalità di versamento espone le parti ai controlli antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007 e alle sanzioni amministrative dell'Agenzia delle Entrate.

Settimo errore: redigere la quietanza senza data certa, lasciandola priva di prova dell'anteriorità rispetto a eventuali procedure esecutive o concorsuali avviate successivamente. Senza data certa ex art. 2704 c.c., il curatore fallimentare o il creditore intervenuto nell'esecuzione può contestare che la quietanza sia stata antedatata. Ottavo errore (specifico per i rapporti di lavoro): il lavoratore che firma una quietanza a saldo al momento della cessazione del rapporto senza avvalersi di una sede protetta (Direzione Territoriale del Lavoro, sede sindacale, conciliazione giudiziaria ex art. 411 c.p.c.) può impugnare la rinuncia entro sei mesi ai sensi dell'art. 2113 c.c., rendendo priva di effetto la quietanza stessa. Nono errore: in caso di accordo di saldo e stralcio su debiti derivanti da contratti con consumatori, non verificare se le clausole di rinuncia siano contrarie alle norme imperative del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo): alcune rinunce inserite nella quietanza possono essere dichiarate nulle ex art. 36 Cod. Consumo, con il rischio che il consumatore possa riaprire la controversia. Decimo errore: non conservare la quietanza per almeno dieci anni (termine di prescrizione ordinario ex art. 2946 c.c.), affidandosi alla sola prova del bonifico bancario che dimostra solo il pagamento della somma, non la sua natura di saldo definitivo dell'intera obbligazione.

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