Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia
art. 1199 c.c. (quietanza); art. 1236 c.c. (remissione del residuo); D.P.R. 642/1972 (bollo)
DICHIARAZIONE DI QUIETANZA A SALDO E RINUNCIA
ai sensi dell'art. 1199 c.c. e dell'art. 1236 c.c.
PARTI
CREDITORE (Rilasciante la Quietanza):
Nome / Ragione Sociale: [Creditore Nome]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Indirizzo / Sede: [Creditore Indirizzo]
DEBITORE (Beneficiario della Quietanza):
Nome / Ragione Sociale: [Debitore Nome]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Indirizzo / Sede: [Debitore Indirizzo]
DICHIARAZIONE DI QUIETANZA A SALDO
Il creditore [Creditore Nome], ai sensi dell'art. 1199 del Codice Civile, dichiara di aver ricevuto dal debitore [Debitore Nome], in data [Data Pagamento] mediante [Modalita Pagamento] (IBAN [Iban Creditore]), la somma di:
Euro [Importo Pagato Cifre] ([Importo Pagato Lettere])
a titolo di saldo definitivo e completo di ogni obbligazione derivante dal seguente rapporto:
[Titolo Rapporto]
Natura della quietanza: [Natura Quietanza]
RINUNCIA A OGNI ULTERIORE PRETESA
Con la presente dichiarazione, il creditore [Creditore Nome] rinuncia irrevocabilmente a ogni ulteriore pretesa nei confronti del debitore [Debitore Nome] in relazione al rapporto obbligatorio indicato, comprensiva di capitale, interessi, penali, spese di recupero e qualsiasi altro accessorio, dichiarando il debitore integralmente liberato dall'obbligazione.
Il rilascio della presente quietanza a saldo costituisce altresì remissione del credito residuo eventualmente non pagato, ai sensi dell'art. 1236 c.c., nell'ipotesi di accordo di saldo e stralcio.
Nota fiscale: La presente quietanza, superando l'importo di € 77,47, è soggetta all'imposta di bollo di € 2,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, Tariffa Parte I, art. 13.
[Luogo Rilascio], [Data Rilascio]
Il Creditore: [Creditore Nome]
Firma: _________________________
Il Debitore (per ricevuta): [Debitore Nome]
Firma: _________________________
Creditore (Rilasciante la Quietanza)
________________
Signature
Debitore (per ricevuta e accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia?
La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia è l'atto disciplinato da art. 1199 c.c. (quietanza di pagamento); art. 1236 c.c. (remissione del debito); art. 1965 c.c. (transazione); D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo su quietanze).
Sotto il profilo degli effetti giuridici, la Corte di Cassazione ha elaborato una distinzione netta tra la quietanza ordinaria e la quietanza «a saldo». Con sentenza n. 19327/2014, la Cassazione ha affermato che la quietanza a saldo ha effetto novativo e liberatorio del rapporto obbligatorio complessivo solo quando la volontà del creditore di rinunciare all'intero credito (anche al residuo) è manifestata in modo inequivoco nell'atto. Una formula ambigua come «dichiaro di aver ricevuto quanto dovuto» senza l'espressa qualificazione «a saldo di ogni pretesa» non preclude al creditore di agire per il residuo non ancora pagato. Ancora più rilevante è la distinzione tra quietanza a saldo nell'ambito di un accordo di saldo e stralcio ex artt. 1965 e 1236 c.c. (dove il creditore rinuncia al residuo in cambio del pagamento immediato di una somma ridotta) e la quietanza a saldo che segue il pagamento integrale del debito originario: nel primo caso la quietanza incorpora la remissione del debito residuo (art. 1236 c.c.) e deve indicare espressamente l'importo remesso; nel secondo caso attesta semplicemente il pieno adempimento. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2661/2019, ha precisato che la mera erronea valutazione dell'entità del credito da parte del creditore al momento del rilascio della quietanza non costituisce errore essenziale ex art. 1429 c.c. idoneo a giustificarne l'annullamento, se il creditore era in grado di conoscere l'importo esatto.
Quando serve Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia?
La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia è necessaria in tutti i casi in cui il creditore vuole documentare ufficialmente l'avvenuto pagamento integrale e chiudere definitivamente ogni pendenza con il debitore. Le situazioni tipiche sono: conclusione di un piano di rientro del debito (l'ultima rata è stata pagata integralmente e il creditore vuole rilasciare la quietanza finale); esecuzione di un accordo di saldo e stralcio (il debitore ha pagato la somma concordata, inferiore al debito originario, e il creditore rilascia quietanza con rinuncia al residuo ai sensi degli artt. 1965 e 1236 c.c.); estinzione anticipata di un prestito tra privati (il mutuatario restituisce anticipatamente il capitale e gli interessi maturati ex art. 1813 c.c.); chiusura di partite debitorie tra fornitori e clienti commerciali; pagamento dell'ultima rata di un contratto di locazione dopo la riconsegna dell'immobile; soluzione stragiudiziale di una controversia debitoria in cui il debitore paga e il creditore rinuncia a ogni azione legale futura. In tutti questi contesti, la quietanza a saldo protegge il debitore da future azioni del creditore e il creditore da contestazioni sull'entità di quanto ricevuto. La mancanza di quietanza scritta espone il debitore al rischio di dover provare il pagamento esclusivamente con i documenti bancari, che potrebbero non essere sufficienti a dimostrare la natura di «pagamento a saldo» di una somma inferiore al debito originario.
Nell'ambito del recupero crediti stragiudiziale, la quietanza a saldo è il documento che chiude formalmente l'incarico dell'agente o della società di recupero: senza di essa il debitore non può dimostrare di aver pagato quanto concordato con il recovery agent, con il rischio che il credito originario venga ceduto a un terzo che ignora l'accordo. L'art. 1264 c.c. prevede che la cessione del credito sia opponibile al debitore solo dopo la notifica: la quietanza a saldo rilasciata prima della cessione tutela il debitore anche nei confronti del cessionario, poiché attesta l'avvenuta estinzione dell'obbligazione. Nei rapporti tra imprese, la quietanza a saldo rilasciata all'esito del saldo di fatture contestate assume rilevanza ai fini dell'art. 1241 c.c. (compensazione): la dichiarazione che le parti intendono considerare estinte reciprocamente le pretese eliminate ogni futura eccezione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14732/2011, ha precisato che la quietanza a saldo inserita nell'accordo transattivo ex art. 1965 c.c. produce l'effetto preclusivo tipico della transazione: nessuna delle parti può riaprire la controversia per fatti preesistenti alla data dell'accordo, anche se sopravvengono nuove prove.
Cosa includere nel tuo Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia
La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia deve contenere specifici elementi essenziali per produrre gli effetti liberatori previsti dall'art. 1199 c.c. Gli elementi obbligatori sono: identificazione completa del creditore (nome/ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede/residenza) e del debitore; indicazione precisa del rapporto obbligatorio estinto (titolo: contratto di mutuo del X data, fatture nn. Y-Z/anno, decreto ingiuntivo del Tribunale n. W/anno, piano di rientro del Y data); importo totale pagato in cifre e in lettere, in euro; data e modalità del pagamento o dei pagamenti (es. bonifico bancario del X, ricevuto sull'IBAN XX — prova tracciabile); dichiarazione espressa che il pagamento ricevuto costituisce «saldo definitivo e completo» di ogni obbligazione derivante dal rapporto indicato; rinuncia esplicita a ogni ulteriore pretesa creditoria, comprensiva di interessi, penali, spese e accessori; eventuale menzione che la quietanza assorbe la rinuncia al residuo non pagato (nel caso di accordo di saldo e stralcio, con richiamo agli artt. 1965 e 1236 c.c.); clausola sull'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972: € 2,00 per importi superiori a € 77,47); data e luogo di rilascio; firma del creditore. Una quietanza a saldo ben redatta su forms-legal.com include tutte queste clausole e costituisce prova scritta dell'estinzione dell'obbligazione, idonea a contrastare qualsiasi futura pretesa del creditore davanti al Tribunale.
Dal punto di vista probatorio, la quietanza scritta è un documento di ricognizione stragiudiziale del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.: ha efficacia invertita rispetto alla normale ripartizione dell'onere della prova. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. n. 9548/2017), chi ha rilasciato la quietanza non può limitarsi ad affermare che il pagamento era insufficiente: deve provare attivamente l'esistenza di un debito residuo. Questo principio rende la quietanza a saldo lo strumento di chiusura definitiva più efficace in sede stragiudiziale, superiore alla semplice ricevuta bancaria, che attesta solo il bonifico ma non la natura liberatoria del pagamento. Nei contratti di mutuo tra privati (art. 1813 c.c.), la quietanza a saldo deve menzionare separatamente il capitale restituito e gli interessi corrispettivi maturati (art. 1282 c.c.), distinguendoli dagli interessi moratori (art. 1224 c.c.) per evitare contestazioni fiscali sull'imponibilità degli interessi attivi percepiti. Per le quietanze nell'ambito di accordi di saldo e stralcio su debiti commerciali, è opportuno inserire anche la clausola che esclude la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., citando il corrispettivo ricevuto come liberamente accettato in relazione alle circostanze del caso.
Come compilare il tuo Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia
Per compilare correttamente la Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia, procedere come segue. Primo: inserire i dati identificativi completi del creditore (nome, codice fiscale o partita IVA, indirizzo) e del debitore. Secondo: descrivere con precisione il rapporto obbligatorio oggetto della quietanza: titolo (contratto, fattura, decreto ingiuntivo del Tribunale competente), importo originario, data di scadenza o titolo esecutivo di riferimento. Terzo: indicare l'importo effettivamente pagato in cifre e in lettere, specificando se corrisponde all'intero debito originario o a una somma ridotta concordata (saldo e stralcio). Quarto: indicare la data e la modalità del pagamento (bonifico bancario con indicazione dell'IBAN e della data valuta, assegno circolare n. X del Y data, versamento in contanti — attenzione alla soglia del D.Lgs. 231/2007: € 5.000 dal 2023). Quinto: inserire la dichiarazione di saldo definitivo e la rinuncia a ogni ulteriore pretesa, con menzione specifica degli accessori (interessi, penali, spese legali e di recupero). Sesto: se la quietanza chiude un accordo di saldo e stralcio, aggiungere il richiamo agli artt. 1965 e 1236 c.c. e specificare che il creditore rinuncia al credito residuo di euro X. Settimo: apporre il contrassegno telematico da € 2,00 (bollo, D.P.R. 642/1972) se l'importo è superiore a € 77,47. Ottavo: firmare il documento con data e luogo; consegnare o inviare al debitore con raccomandata A/R o PEC per prova della consegna.
Quando la quietanza chiude un'esecuzione forzata (pignoramento presso terzi o immobiliare), è necessario indicare il numero del procedimento esecutivo pendente davanti al Tribunale e specificare che il creditore procedente si impegna a depositare l'atto di rinuncia agli atti esecutivi ex art. 629 c.p.c. contestualmente o entro un termine concordato. La quietanza non è sufficiente di per sé a estinguere il processo esecutivo: l'istanza di rinuncia deve essere presentata al Giudice dell'Esecuzione, che dichiara l'estinzione del procedimento ex art. 630 c.p.c. Nei rapporti con le banche e le società finanziarie soggette alla supervisione della Banca d'Italia, la quietanza a saldo deve essere rilasciata su carta intestata dell'istituto con timbro e firma del responsabile, corredata dal TAEG definitivo e dal calcolo degli interessi residui ai sensi del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993, artt. 120-125-bis). Per le quietanze che coinvolgono importi superiori a € 10.000, è prassi consigliata la raccomandata A/R o la PEC con ricevuta di consegna come prova della data certa ex art. 2704 c.c., anche in sostituzione della registrazione notarile.
Requisiti legali per Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia
La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia è soggetta a specifici requisiti normativi. Sotto il profilo formale, l'art. 1199 c.c. non prescrive la forma scritta ad substantiam: la quietanza può essere anche verbale. Tuttavia, la forma scritta è essenziale ad probationem per poter dimostrare in giudizio l'avvenuta estinzione dell'obbligazione. La quietanza costituisce prova piena del pagamento e, quando contiene la rinuncia a ogni ulteriore pretesa, ha valore di atto di remissione del debito residuo ex art. 1236 c.c. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tariffa Parte I, art. 13) nella misura di € 2,00 per quietanze su somme superiori a € 77,47. La quietanza non è di norma soggetta a imposta di registro, salvo che faccia parte di un atto più ampio soggetto a registrazione obbligatoria. La data certa ex art. 2704 c.c. (ottenibile tramite registrazione, PEC con marca temporale o autentica notarile) è importante quando la quietanza è rilasciata nell'ambito di procedure concorsuali o di accordi soggetti a possibile azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Per i pagamenti in contanti: il D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) limita l'uso del contante a € 5.000 (soglia in vigore dal 2023); pagamenti superiori devono essere effettuati con mezzi tracciabili e la quietanza deve darne attestazione. In caso di accordo di saldo e stralcio, la quietanza finale attesta l'avveramento della condizione sospensiva e produce l'effetto di remissione del residuo (art. 1976 c.c. a contrario).
Nel contesto delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 14/2019 — Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), la quietanza a saldo rilasciata a favore del debitore poi dichiarato insolvente entro il periodo sospetto (art. 166 D.Lgs. 14/2019, un anno per gli atti anormali, sei mesi per quelli normali) può essere soggetta all'azione revocatoria del curatore. La data certa acquista pertanto rilevanza decisiva: una quietanza con data certa anteriore al periodo sospetto non è revocabile. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 7028/2006, ha affermato che la quietanza rilasciata in esecuzione di un accordo di saldo e stralcio perfezionato prima della dichiarazione di fallimento non è revocabile se l'accordo stesso non è revocabile per mancanza dei requisiti oggettivi (lesione della par condicio creditorum). Nei rapporti di lavoro dipendente, la quietanza a saldo rilasciata dal lavoratore al momento della risoluzione del rapporto è soggetta ai limiti degli artt. 2113 e 2966 c.c.: le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili derivanti da disposizioni di legge o da contratti collettivi sono annullabili, e il lavoratore può impugnarle entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla firma della quietanza, salvo le sedi protette (Direzione Territoriale del Lavoro, sede sindacale, conciliazione giudiziaria).
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia
La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia è spesso redatta in modo lacunoso, con conseguenze giuridiche rilevanti per le parti. Il primo errore frequente è non specificare la natura «a saldo» della quietanza: una quietanza generica che attesta semplicemente il pagamento di una somma non impedisce al creditore di esigere il residuo ancora dovuto. Il secondo errore è non identificare con precisione il rapporto obbligatorio oggetto della quietanza: senza un riferimento chiaro al titolo (contratto, fattura, decreto ingiuntivo del Tribunale competente), la quietanza può essere contestata in relazione al rapporto a cui si riferisce. Il terzo sbaglio comune è omettere la clausola di rinuncia espressa a ogni ulteriore pretesa, che è il cuore dell'atto e il fondamento dell'effetto liberatorio definitivo. Il quarto errore è non inserire il bollo da € 2,00 previsto dal D.P.R. 642/1972 per importi superiori a € 77,47: il documento privo di bollo è irregolare e può essere sanzionato dall'Agenzia delle Entrate. Il quinto errore è rilasciare quietanza a saldo nell'ambito di un accordo di saldo e stralcio prima del pagamento effettivo: la quietanza deve essere rilasciata solo dopo aver ricevuto il pagamento concordato. Infine, nel caso di pagamento in contanti, omettere la menzione delle modalità di versamento espone le parti ai controlli antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007 e alle sanzioni amministrative dell'Agenzia delle Entrate.
Settimo errore: redigere la quietanza senza data certa, lasciandola priva di prova dell'anteriorità rispetto a eventuali procedure esecutive o concorsuali avviate successivamente. Senza data certa ex art. 2704 c.c., il curatore fallimentare o il creditore intervenuto nell'esecuzione può contestare che la quietanza sia stata antedatata. Ottavo errore (specifico per i rapporti di lavoro): il lavoratore che firma una quietanza a saldo al momento della cessazione del rapporto senza avvalersi di una sede protetta (Direzione Territoriale del Lavoro, sede sindacale, conciliazione giudiziaria ex art. 411 c.p.c.) può impugnare la rinuncia entro sei mesi ai sensi dell'art. 2113 c.c., rendendo priva di effetto la quietanza stessa. Nono errore: in caso di accordo di saldo e stralcio su debiti derivanti da contratti con consumatori, non verificare se le clausole di rinuncia siano contrarie alle norme imperative del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo): alcune rinunce inserite nella quietanza possono essere dichiarate nulle ex art. 36 Cod. Consumo, con il rischio che il consumatore possa riaprire la controversia. Decimo errore: non conservare la quietanza per almeno dieci anni (termine di prescrizione ordinario ex art. 2946 c.c.), affidandosi alla sola prova del bonifico bancario che dimostra solo il pagamento della somma, non la sua natura di saldo definitivo dell'intera obbligazione.
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La Dichiarazione di Quietanza a Saldo e Rinuncia in Italia è il documento con cui il creditore attesta di aver ricevuto il pagamento integrale di quanto dovuto e dichiara di rinunciare a ogni ulteriore pretesa verso il debitore in relazione al rapporto oggetto del pagamento. La disciplina della quietanza è contenuta nell'art. 1199 del Codice Civile (R.D. 262/1942), che riconosce al debitore il diritto di esigere dal creditore la quietanza del pagamento eseguito. La clausola «a saldo» indica che il pagamento ricevuto estingue integralmente il debito, comprensivo di capitale, interessi, accessori e spese. La rinuncia a ogni ulteriore pretesa rafforza l'effetto liberatorio ed esclude contestazioni future. La quietanza a saldo differisce dalla semplice ricevuta di pagamento (che attesta solo l'avvenuto versamento di una somma) e dalla quietanza parziale (che libera il debitore solo per la parte pagata). Nella pratica del diritto italiano, la quietanza a saldo è lo strumento per chiudere definitivamente rapporti debitori complessi: è rilasciata tipicamente al termine dell'esecuzione di un piano di rientro, dopo la definizione di un accordo di saldo e stralcio, o in occasione dell'estinzione anticipata di un mutuo o di un prestito.
Sì. L'art. 1199 c.c. attribuisce espressamente al debitore il diritto di richiedere al creditore la quietanza per il pagamento eseguito. Qualora il creditore rifiuti ingiustificatamente di rilasciarla, il debitore può ricorrere all'autorità giudiziaria e il rifiuto del creditore può costituire inadempimento degli obblighi di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.). Nella pratica, il rilascio della quietanza avviene contestualmente o immediatamente dopo il pagamento, soprattutto quando si tratta della rata finale di un piano di rientro, del saldo definitivo di un mutuo privato, o della somma concordata in un accordo di saldo e stralcio. La quietanza può essere rilasciata in forma semplice su carta libera oppure in forma notarile; quest'ultima è preferibile quando l'importo è rilevante o il rilascio è contestato. L'imposta di bollo è dovuta sulla quietanza superiore a € 77,47: € 2,00 in misura fissa (D.P.R. 642/1972, Tariffa Parte I, art. 13), assolvibile virtualmente mediante il contrassegno telematico disponibile presso i rivenditori autorizzati dall'Agenzia delle Entrate o in modalità virtuale.
Dipende dalla formulazione dell'atto. Se il creditore rilascia una quietanza «a saldo e stralcio» dopo aver ricevuto una somma inferiore a quella dovuta, nell'ambito di un accordo transattivo (art. 1965 c.c.), l'efficacia liberatoria è totale: il debitore è liberato dall'intero debito originario, comprensivo del residuo non pagato. In questo caso la quietanza incorpora anche una rinuncia al credito residuo (remissione ex art. 1236 c.c.) ed è il documento che formalizza la chiusura dell'accordo di saldo e stralcio. Se invece il creditore rilascia una quietanza per un importo parziale senza indicare esplicitamente la natura di «saldo e stralcio», la liberazione del debitore è limitata alla somma ricevuta: il creditore conserva il diritto di esigere la parte residua. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (tra cui Cass. n. 19327/2014) che la quietanza a saldo ha effetto novativo e liberatorio solo se la volontà di rinuncia al residuo è inequivocabilmente espressa nell'atto. Pertanto, la redazione accurata della quietanza è fondamentale per evitare contestazioni.
L'imposta di bollo sulla quietanza è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La Tariffa Parte I, art. 13, prevede l'imposta di bollo in misura fissa di € 2,00 per le quietanze rilasciate per somme superiori a € 77,47. Per importi uguali o inferiori a € 77,47, la quietanza è esente dal bollo. L'imposta è assolvibile in modo tradizionale (contrassegno telematico da apporre prima della sottoscrizione) o in modalità virtuale (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per soggetti che emettono numerose quietanze). La quietanza non sconta, di norma, l'imposta di registro in misura proporzionale; tuttavia, se inserita in un atto soggetto a registrazione (es. contratto con quietanza finale), può essere assoggettata all'imposta in misura fissa di € 200. Per le quietanze rilasciate nell'ambito di accordi di saldo e stralcio, occorre valutare se l'accordo sottostante sia soggetto a registrazione come atto di transazione (imposta di registro 3% ex art. 9 Tariffa TUR, D.P.R. 131/1986). Si consiglia di verificare il trattamento fiscale specifico con l'Agenzia delle Entrate o un professionista abilitato, specialmente per importi rilevanti.
La quietanza a saldo, una volta rilasciata, produce effetti liberatori definitivi e non può essere revocata unilateralmente dal creditore. Tuttavia, può essere impugnata in giudizio in presenza di vizi del consenso: errore essenziale (art. 1429 c.c.) sulla portata della dichiarazione o sull'identità del debito; violenza (art. 1435 c.c.) o dolo (art. 1439 c.c.) che abbiano indotto il creditore a rilasciarla. L'azione di annullamento per vizi del consenso si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la violenza è cessata, l'errore o il dolo sono stati scoperti (art. 1442 c.c.). La Corte di Cassazione (Cass. n. 2661/2019) ha precisato che la semplice erronea valutazione dell'entità del credito non costituisce errore essenziale se il creditore era in grado di conoscere l'esatto importo. Nei rapporti con i consumatori, la quietanza che contiene rinunce a diritti inderogabili può essere dichiarata nulla per contrarietà a norme imperative (artt. 1418, 36 Cod. Consumo, D.Lgs. 206/2005). Il creditore che ha rilasciato quietanza a saldo nell'ambito di un accordo di saldo e stralcio condizionato all'integrale pagamento conserva il diritto di agire per la risoluzione dell'accordo ex art. 1976 c.c. se il debitore non ha adempiuto tutte le obbligazioni concordate.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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