Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti
artt. 1241–1252 c.c. (compensazione); art. 1252 c.c. (compensazione volontaria); art. 1199 c.c.
Accordo di Compensazione
ACCORDO DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA DI CREDITI
ai sensi degli artt. 1241–1252 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942) e in particolare dell'art. 1252 c.c.
Parti
PARTI
Parte A: [Parte A Nome] — C.F./P.IVA: [Parte A Codice Fiscale] — Sede: [Parte A Indirizzo]
Parte B: [Parte B Nome] — C.F./P.IVA: [Parte B Codice Fiscale] — Sede: [Parte B Indirizzo]
Crediti oggetto di compensazione
Art. 1 — CREDITI OGGETTO DI COMPENSAZIONE
Credito della Parte A verso la Parte B: [Credito Averso B Descrizione] — Importo: € [Importo Credito A]
Credito della Parte B verso la Parte A: [Credito Bverso A Descrizione] — Importo: € [Importo Credito B]
Compensazione e saldo
Art. 2 — ACCORDO DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA (artt. 1252, 1241 c.c.)
Le Parti concordano che i reciproci crediti si estinguano per compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 c.c. fino a concorrenza dell'importo di € [Importo Compensato], con decorrenza dalla data del [Data Decorrenza Compensazione].
Il saldo residuo di € [Saldo Residuo] è dovuto dalla [Parte Debitrice Saldo] all'altra parte entro il [Data Pagamento Saldo] mediante bonifico sull'IBAN: [Iban Creditore].
Quietanza reciproca
Art. 3 — QUIETANZA RECIPROCA (art. 1199 c.c.)
Le Parti si rilasciano reciprocamente quietanza per gli importi compensati, dichiarando di non avere ulteriori pretese l'una verso l'altra per i crediti oggetto della presente compensazione e nei limiti degli importi compensati.
Sottoscrizioni
[Luogo Data]
Parte A — [Parte A Nome]: Firma: _________________________
Parte B — [Parte B Nome]: Firma: _________________________
Parte A (creditrice/debitrice)
________________
Signature
Parte B (creditrice/debitrice)
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti?
L'Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1241–1252 c.c. (compensazione); art. 1243 c.c. (compensazione legale); art. 1252 c.c. (compensazione volontaria); art. 1199 c.c. (quietanza); art. 1282 c.c. (liquidità del credito).
Sotto il profilo della struttura giuridica, la compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 c.c. è un negozio bilaterale abdicativo: entrambe le parti rinunciano al diritto di pretendere il pagamento dei propri crediti sino alla concorrenza degli importi compensati. L'art. 1241 c.c. enuncia la regola generale — «quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti» — che la Corte di Cassazione ha interpretato nel senso che la compensazione, anche legale, non opera di pieno diritto in modo automatico ma deve essere eccepita dalla parte interessata (Cass. civ. Sez. Unite, n. 14288/2010, che ha precisato il regime di astrazione processuale della ricognizione di debito applicabile ai rapporti di compensazione contestati in giudizio). Distingue dalla novazione (artt. 1230-1235 c.c.) perché non crea un nuovo rapporto obbligatorio ma estingue quelli esistenti; si distingue dalla remissione (art. 1236 c.c.) perché è reciproca e non unilaterale; si distingue dalla datio in solutum (art. 1197 c.c.) perché non implica la consegna di un bene diverso.
Quando serve Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti?
L'Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui due soggetti si trovano nella posizione di essere reciprocamente creditori l'uno verso l'altro e intendono regolare la propria posizione senza procedere a pagamenti incrociati. Nel contesto commerciale tra imprese, la compensazione è frequente quando un fornitore che vanta crediti per forniture non pagate è anche debitore verso lo stesso soggetto per servizi ricevuti o per anticipi non restituiti: anziché effettuare due bonifici separati, le parti redigono un accordo di compensazione che estingue entrambi i crediti fino a concorrenza. Nei rapporti tra soci e società, la compensazione è utilizzata per regolare finanziamenti soci, dividendi non distribuiti e crediti per rimborsi spese, riducendo i flussi di cassa e semplificando la contabilità. In ambito immobiliare, può verificarsi tra locatore e conduttore quando quest'ultimo ha crediti per lavori eseguiti sull'immobile e debiti per canoni arretrati. Nelle controversie commerciali in fase di regolazione stragiudiziale, la compensazione consente di chiudere posizioni debitorie incrociate senza ricorrere al Tribunale. Nel contesto bancario e finanziario, la compensazione è prevista contrattualmente come netting (accordo di compensazione su strumenti finanziari) nei contratti di finanziamento strutturati, nei contratti derivati disciplinati da ISDA Master Agreement, e nelle aperture di credito con conti correnti reciproci (art. 1832 c.c. — conto corrente).
La compensazione volontaria è altresì necessaria quando le condizioni per la compensazione legale non sono soddisfatte — ad esempio perché uno dei crediti è sottoposto a termine non ancora scaduto o a condizione sospensiva non ancora avveratasi — ma le parti hanno interesse a regolare le proprie posizioni anticipatamente. Nelle procedure di regolazione della crisi di impresa, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) consente la compensazione nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII e dei piani attestati di risanamento ex art. 56 CCII, a condizione che l'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o il professionista attestatore ne verifichi la sostenibilità complessiva nel piano. In tali contesti, la compensazione è uno strumento di ottimizzazione dei flussi di cassa nel piano di risanamento. L'accordo scritto è sempre preferibile anche quando i crediti soddisfano i requisiti per la compensazione legale, perché attribuisce data certa ex art. 2704 c.c. e costituisce prova documentale dell'avvenuta estinzione, essenziale per la corretta tenuta dei libri contabili ai sensi del D.P.R. 600/1973.
Cosa includere nel tuo Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti
L'Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti in Italia deve contenere elementi essenziali per essere efficace. Il primo elemento è l'identificazione completa delle due parti — entrambe nella duplice veste di creditrice e debitrice — con nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo e, per le persone giuridiche, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Il secondo elemento è la descrizione analitica dei crediti oggetto di compensazione: per ciascun credito occorre indicare il titolo (contratto, fattura, decreto ingiuntivo del Tribunale, riconoscimento di debito), l'importo in cifre e lettere, la data di insorgenza e la data di esigibilità. Il terzo elemento è la determinazione dell'importo compensato: se i crediti sono di pari importo la compensazione è totale; se di importo diverso, la compensazione è parziale e si deve indicare qual è il credito maggiore, l'importo compensato e il saldo residuo da pagare in denaro dalla parte debitrice netta. Il quarto elemento è la data di decorrenza degli effetti della compensazione: le parti devono concordare se gli effetti decorrono dalla data di insorgenza dei crediti (retroattivamente) o dalla data dell'accordo. Il quinto elemento è la quietanza reciproca ex art. 1199 c.c.: ciascuna parte rilascia quietanza all'altra per l'importo compensato, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa sugli importi estinti. Il sesto elemento è la clausola sul pagamento del saldo residuo, se presente. Il riferimento a forms-legal.com come fonte del modello è utile per la tracciabilità. Luogo, data e firma completano l'accordo.
Seventh elemento cruciale: la dichiarazione di disponibilità dei crediti. Le parti devono dichiarare espressamente che i crediti compensati sono liberi da pegni, cessioni a terzi e sequestri che ne impedirebbero la compensazione. L'art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione del credito a terzi, se notificata prima dell'accordo di compensazione, preclude la compensazione nei confronti del cessionario: la dichiarazione di disponibilità tutela quindi entrambe le parti dall'eventuale contestazione del cessionario. Ottavo elemento: la clausola di riserva per IVA e obblighi fiscali. Quando i crediti compensati derivano da operazioni IVA, l'accordo deve precisare che le fatture originarie restano valide e che la compensazione non sostituisce l'adempimento degli obblighi di emissione e registrazione delle fatture elettroniche tramite SDI (D.Lgs. 127/2015). La mancata chiarezza su questo punto può esporre le parti a contestazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di verifica. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, n. 14288/2010) ha precisato che la ricognizione del debito contenuta nell'accordo ha efficacia processuale di prova e inverte l'onere della prova, con effetto rafforzativo per la parte che intende far valere il credito in giudizio.
Come compilare il tuo Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti
Per compilare correttamente l'Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti in Italia, seguire le seguenti indicazioni operative. Sezione parti: inserire i dati completi di entrambe le parti — è fondamentale che ciascuna sia identificata sia come creditrice che come debitrice per illustrare la natura bilaterale dell'accordo. Credito della Parte A verso la Parte B: indicare il titolo del credito (nome del contratto, numero e data della fattura, numero del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale), l'importo in cifre e in lettere e la data di scadenza. Credito della Parte B verso la Parte A: stessa modalità. Importo compensato: calcolare il minore dei due crediti, che costituisce l'importo compensato reciprocamente estinto. Saldo residuo: se i crediti sono di importo diverso, indicare il saldo a favore della parte con il credito maggiore e le modalità di pagamento (data, IBAN, eventuale piano rateale). Decorrenza: indicare la data a partire dalla quale la compensazione produce effetti estintivi, con particolare attenzione agli interessi già maturati. Quietanza: inserire la dichiarazione di quietanza reciproca ex art. 1199 c.c. per gli importi compensati. Interessi: specificare se gli interessi maturati sui crediti sono inclusi nella compensazione o vengono separatamente liquidati. Firme: firmare in calce con la doppia sottoscrizione delle clausole onerose ex art. 1341 c.c. ove applicabile. Registrazione: valutare la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate per conferire data certa ex art. 2704 c.c. all'accordo.
Campo aggiuntivo — Dichiarazione di disponibilità: le parti devono attestare che i crediti inseriti nell'accordo non sono stati ceduti a terzi né sono oggetto di sequestro o pignoramento. Indicare esplicitamente se il credito deriva da una fattura elettronica già trasmessa tramite SDI (Sistema di Interscambio): in tal caso, il numero SDI della fattura (SdI ID) o il numero progressivo di protocollo della fattura elettronica sono elementi identificativi utili per raccordare l'accordo con le scritture contabili e fiscali. Per i crediti commerciali tra imprese, allegare copia delle fatture o del saldo estratto conto aggiornato alla data dell'accordo, firmato da entrambe le parti contabili, per documentare l'ammontare esatto al netto di eventuali pagamenti parziali già effettuati. Per i crediti derivanti da decreto ingiuntivo del Tribunale, indicare il numero del decreto ingiuntivo, il Tribunale emittente e la data di notifica.
Requisiti legali per Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti
L'Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti in Italia è soggetto al quadro normativo degli artt. 1241–1252 c.c., che regolano in modo organico tutte le forme di compensazione ammesse dall'ordinamento. L'art. 1241 c.c. enuncia il principio generale: quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. L'art. 1242 c.c. stabilisce che la compensazione opera di diritto, ma deve essere opposta da una delle parti e produce effetti retroattivi dal momento in cui i crediti coesistevano. L'art. 1243 c.c. definisce i requisiti della compensazione legale: i crediti devono essere omogenei (entrambi in denaro o in cose fungibili dello stesso genere), certi nell'esistenza, liquidi nell'ammontare ed esigibili. L'art. 1244 c.c. stabilisce le regole di imputazione della compensazione quando vi sono più debiti compensabili: si applicano per analogia le regole dell'imputazione del pagamento. L'art. 1246 c.c. elenca i crediti non compensabili: quelli dichiarati impignorabili dalla legge (artt. 545–546 c.p.c. per stipendi e pensioni), i crediti su cui sia stato fatto sequestro prima della compensazione, i crediti di mantenimento e alimenti. L'art. 1252 c.c. riconosce la compensazione volontaria per accordo delle parti anche in assenza dei requisiti della compensazione legale, con piena flessibilità per i contraenti. L'art. 1199 c.c. disciplina il rilascio della quietanza, che deve seguire la compensazione per certificarne la definitività. Sotto il profilo fiscale, il D.P.R. 131/1986 (TUR) prevede l'imposta di registro in misura proporzionale sull'accordo scritto se contiene obbligazioni di pagamento (3% sul saldo residuo). Il D.P.R. 642/1972 prevede l'imposta di bollo sulla scrittura privata (€ 16 ogni 4 facciate). La fatturazione elettronica obbligatoria ex D.Lgs. 127/2015 tramite il Sistema di Interscambio (SDI) non è sostituita dall'accordo di compensazione: le fatture già emesse restano documenti fiscali autonomi. Il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio può essere utile per verificare l'esistenza della società e i poteri del firmatario.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti
Nella redazione dell'Accordo di Compensazione Volontaria di Crediti in Italia si riscontrano errori frequenti con conseguenze legali rilevanti che è fondamentale evitare. Il primo errore — e il più comune — è non descrivere con sufficiente precisione i titoli dei crediti compensati: un accordo che indica genericamente 'crediti reciproci' senza specificare contratto, numero di fattura, data e importo rende difficile la prova in giudizio davanti al Tribunale e può essere contestato dalla controparte o da terzi creditori. Il secondo errore è tentare la compensazione su crediti impignorabili o soggetti a sequestro, che per legge non possono essere compensati ex art. 1246 c.c.: la compensazione su tali crediti è nulla e la parte che vi ha fatto affidamento rimane esposta all'azione del creditore originario. Il terzo errore è non notificare la compensazione al fideiussore o al garante del credito compensato: se il credito era garantito da fideiussione ex artt. 1936 ss. c.c. o da pegno ex artt. 2784 ss. c.c., la compensazione non automaticamente libera il garante senza la sua adesione, e un'erronea gestione può generare controversie sulle garanzie residue. Il quarto errore è omettere la data di decorrenza degli effetti della compensazione: senza una data certa di decorrenza, rimane incerto da quale momento i crediti si estinguono e da quale momento cessano di decorrere gli interessi ex art. 1242 c.c. Il quinto errore è non rilasciare quietanza reciproca ex art. 1199 c.c. per gli importi compensati: senza quietanza, la compensazione è efficace tra le parti ma non fornisce prova scritta del pagamento, essenziale per opporla a terzi e per ottenere la cancellazione di eventuali pignoramenti o iscrizioni ipotecarie. Il sesto errore, frequente nelle compensazioni infragruppo, è non verificare la compatibilità con le norme di transfer pricing (art. 110 TUIR): compensazioni a condizioni non di mercato tra parti correlate possono essere riqualificate dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.
Settimo errore: compensare crediti ceduti a terzi senza verificare se la cessione era già stata notificata al debitore. L'art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione di credito acquista efficacia verso il debitore ceduto solo con la notifica o con l'accettazione: se un creditore cede il proprio credito a una banca o a una società di factoring e poi lo stesso credito viene incluso in un accordo di compensazione con il debitore ceduto, la compensazione è inefficace verso il cessionario, il quale può agire per il pagamento integrale del credito. La corretta due diligence sui crediti da compensare — verificando l'assenza di cessioni nell'estratto conto del Registro delle Imprese o nella documentazione contrattuale — è essenziale prima di firmare l'accordo.
Ottavo errore: non tener conto del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. nei crediti derivanti da rapporti bancari. L'art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) salvo usi normativi contrari o accordo posteriore alla scadenza degli interessi stessi. Quando si compensano crediti che includono interessi su interessi maturati in violazione dell'art. 1283 c.c., la quota di interessi anatocistici illegittima potrebbe essere contestata, rendendo incerto l'importo del credito da compensare. Nei rapporti bancari, la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, n. 24418/2010) ha confermato la nullità delle clausole di anatocismo non conformi alla normativa. Verificare sempre la corretta quantificazione degli interessi inclusi nei crediti prima di procedere alla compensazione.
Nono errore: non considerare l'effetto della compensazione sullo stato di liquidità dell'impresa nelle procedure di allerta ex D.Lgs. 14/2019 (CCII). Nelle imprese in stato di pre-crisi o crisi, l'accordo di compensazione può incidere sugli indici di liquidità monitorati dall'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) o dall'OCC. Un'improvvisa riduzione del volume di crediti commerciali a seguito di compensazione può alterare il profilo di rischio dell'azienda e richiedere comunicazione ai creditori qualificati ai sensi dell'art. 25 CCII. Consultare un professionista qualificato prima di effettuare compensazioni significative in situazioni di difficoltà finanziaria.
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La compensazione di crediti in Italia è il meccanismo giuridico con cui due obbligazioni reciproche si estinguono fino alla rispettiva concorrenza, senza necessità di eseguire materialmente i pagamenti, quando entrambi i soggetti sono contemporaneamente creditori e debitori l'uno verso l'altro. Il Codice Civile (R.D. 262/1942) disciplina tre tipologie di compensazione. La compensazione legale (art. 1243 c.c.) opera automaticamente per legge quando i crediti sono certi, liquidi ed esigibili: si verifica di diritto senza necessità di accordo formale, ma deve essere eccepita in giudizio per produrre effetti processuali. La compensazione giudiziale (art. 1243 c. 2 c.c.) viene pronunciata dal Tribunale quando il credito opposto in compensazione, pur non essendo liquido, è di facile e pronta liquidazione. La compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) è quella realizzata dalle parti mediante accordo espresso, anche quando i requisiti della compensazione legale non sussistono: le parti possono compensare crediti non ancora esigibili, sottoposti a condizione o termine, o di importo diverso, concordando le modalità di estinzione. L'accordo di compensazione volontaria è lo strumento più flessibile per estinguere posizioni debitorie reciproche senza movimentare denaro, con significativi vantaggi di liquidità e fiscali in alcuni contesti.
Ai sensi degli artt. 1241–1252 c.c., la compensazione legale richiede che i crediti siano omogenei (entrambi di denaro o di cose fungibili dello stesso genere e qualità), certi nell'esistenza, liquidi nell'ammontare ed esigibili (scaduti e non soggetti a condizione sospensiva). La compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) può invece avere ad oggetto crediti che non soddisfano tutti questi requisiti, purché le parti lo concordino espressamente. Non sono compensabili per legge: i crediti impignorabili (art. 1246 c.c., ad esempio gli stipendi oltre certe soglie), i crediti su cui sia stato fatto sequestro, e i crediti di mantenimento alimentare. La compensazione non opera automaticamente se il debitore ha ceduto il credito a terzi e la cessione è stata notificata prima della compensazione (art. 1264 c.c.). Nell'accordo di compensazione volontaria le parti possono stabilire quale parte del credito viene compensata e per quale importo, determinando anche l'eventuale saldo residuo che una delle parti sarà tenuta a pagare in denaro. La Camera di Commercio può essere utile per verificare l'esistenza e la cedibilità dei crediti commerciali oggetto di compensazione.
Sì, la compensazione estingue i crediti fino a concorrenza comprensivi di capitale, interessi e accessori, salvo diverso accordo tra le parti. La compensazione legale produce effetti dal momento in cui i due crediti vengono a coesistere (art. 1242 c.c.), con la conseguenza che da quel momento non decorrono ulteriori interessi sull'importo compensato. Nella compensazione volontaria le parti concordano la data di decorrenza degli effetti, che può essere retroattiva (dalla data di insorgenza dei crediti) o prospettica (dalla data dell'accordo). L'art. 1282 c.c. stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di diritto; con la compensazione, tali interessi si fermano sulla porzione compensata. Nella pratica, nell'accordo di compensazione volontaria le parti concordano: (a) il saldo netto dopo la compensazione, (b) gli interessi maturati su entrambi i crediti fino alla data di compensazione, (c) eventuali accessori (spese, danni, penali) da includere o escludere dalla compensazione. La quietanza reciproca ex art. 1199 c.c. conclusiva dell'accordo certifica che le parti non hanno ulteriori pretese sugli importi compensati.
L'accordo di compensazione volontaria di crediti ha rilevanti implicazioni fiscali in Italia. Sotto il profilo IVA, la compensazione di crediti commerciali derivanti da operazioni imponibili non costituisce di per sé un'ulteriore operazione IVA: le fatture già emesse restano valide e l'accordo di compensazione rappresenta solo la modalità di estinzione dell'obbligazione di pagamento. Tuttavia se la compensazione coinvolge crediti di diversa natura (crediti commerciali vs. crediti finanziari), occorre verificare caso per caso. Ai fini dell'imposta di registro (D.P.R. 131/1986, TUR), l'accordo scritto di compensazione volontaria è soggetto a imposta fissa in caso d'uso; se contiene obbligazioni di pagamento per il saldo residuo, si applica l'imposta proporzionale del 3% sul saldo. La fatturazione elettronica obbligatoria (D.Lgs. 127/2015, SDI) non è sostituita dall'accordo di compensazione: le fatture commerciali restano documenti fiscali autonomi anche se i relativi crediti vengono poi compensati. L'Agenzia delle Entrate può verificare che la compensazione non costituisca uno strumento per evadere obblighi di fatturazione o pagamenti IVA. Nelle operazioni infragruppo, i prezzi di trasferimento (art. 110 TUIR) rilevano se la compensazione avviene tra parti correlate a condizioni non di mercato.
Se uno dei crediti oggetto dell'accordo di compensazione volontaria viene successivamente contestato o risulta inesistente, si apre una controversia sulla validità dell'accordo stesso e sui relativi effetti estintivi. In particolare, se il credito opposto in compensazione dal debitore risulta inesistente o invalido, la compensazione non si è verificata e il creditore può agire per il pagamento del credito originario, comprensivo degli interessi maturati nel frattempo (artt. 1219, 1224 c.c.). La contestazione può avvenire davanti al Tribunale competente con azione di accertamento o di condanna. Se i crediti sono stati ceduti a terzi prima dell'accordo di compensazione, occorre verificare se la cessione era stata notificata al debitore ceduto (art. 1264 c.c.): se sì, la compensazione successiva non è opponibile al cessionario, che può agire per il pagamento integrale del credito ceduto. Per evitare tali rischi, l'accordo di compensazione deve contenere una dettagliata ricognizione e descrizione dei crediti compensati — con riferimento ai rispettivi titoli (contratti, fatture, decreti ingiuntivi) — e una dichiarazione di entrambe le parti circa l'esistenza, la certezza e la libera disponibilità dei crediti. La Corte di Cassazione ha precisato che la compensazione volontaria produce effetti solo se entrambe le parti hanno la capacità di disporre dei rispettivi crediti.
La compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. non richiede la forma scritta ad substantiam, potendo in linea di principio essere conclusa anche verbalmente. Tuttavia la forma scritta è fortemente raccomandata per ragioni probatorie: in caso di contestazione davanti al Tribunale, l'accordo scritto con data certa ex art. 2704 c.c. costituisce prova documentale dell'estinzione dei crediti. La data certa si ottiene mediante registrazione all'Agenzia delle Entrate (che attribuisce data opponibile a terzi) oppure mediante autenticazione notarile delle firme. La registrazione dell'accordo è soggetta all'imposta di registro in misura fissa (€200) se l'atto non contiene obbligazioni di pagamento, o in misura proporzionale (3% sul saldo residuo ex art. 9 Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986) se è previsto un pagamento. L'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 si applica sulla scrittura privata (€16 ogni 4 facciate). La scrittura privata registrata è opponibile ai terzi dalla data di registrazione, essenziale per proteggersi da creditori che vantino pignoramenti successivi sui beni delle parti.
Quando i due crediti oggetto di compensazione volontaria hanno importi diversi, la compensazione avviene parzialmente per l'importo del credito minore, e la parte con il credito maggiore vanta ancora un saldo residuo nei confronti dell'altra. Il calcolo segue tre passaggi. Primo: identificare il credito minore tra le due posizioni reciproche — questo determina il tetto massimo della compensazione. Secondo: compensare i crediti fino alla concorrenza del credito minore — entrambi i crediti si estinguono per quest'importo (il credito minore si estingue integralmente, quello maggiore si riduce dello stesso importo). Terzo: il saldo residuo — pari alla differenza tra il credito maggiore e l'importo compensato — rimane dovuto in denaro dalla parte che ha il credito netto inferiore. L'accordo deve specificare le modalità e i termini di pagamento del saldo residuo (data, IBAN, eventuale rateizzazione, interessi di mora ex art. 1224 c.c. o ex D.Lgs. 231/2002 per transazioni commerciali). La quietanza rilasciata al momento dell'accordo riguarda la sola quota compensata; per il saldo residuo si rilascia quietanza separata all'atto del pagamento. Includere nell'accordo il calcolo analitico degli interessi già maturati su entrambi i crediti, precisando se sono inclusi o esclusi dall'importo compensato, evita contestazioni future sull'esatto ammontare del saldo residuo.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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