Atto di Remissione del Debito
artt. 1236–1240 c.c. (remissione del debito); art. 1199 c.c. (quietanza)
ai sensi degli artt. 1236–1240 del Codice Civile (R.D. 262/1942)
PARTI
CREDITORE (Remittente):
Nome / Ragione Sociale: [Creditore Nome]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Indirizzo / Sede: [Creditore Indirizzo]
DEBITORE (Beneficiario della Remissione):
Nome / Ragione Sociale: [Debitore Nome]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Indirizzo / Sede: [Debitore Indirizzo]
Art. 1 — REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236 c.c.)
Il creditore [Creditore Nome], ai sensi dell'art. 1236 del Codice Civile, rimette e rinuncia — con effetto dalla ricezione del presente atto da parte del debitore [Debitore Nome] — al seguente credito:
[Titolo Debito]
Importo totale originario del debito: Euro [Importo Originario Cifre] ([Importo Originario Lettere]).
Portata della remissione: [Tipo Remissione].
Importo oggetto di remissione: Euro [Importo Remesso Cifre] ([Importo Remesso Lettere]).
Art. 2 — EFFETTI DELLA REMISSIONE E DIRITTO DI RIFIUTO
La presente remissione produce effetto liberatorio dal momento della ricezione del presente atto da parte del debitore [Debitore Nome], salvo che il debitore dichiari, entro [Termine Rifiuto Giorni] giorni dalla ricezione, di non voler profittare della remissione (art. 1236 c. 2 c.c.).
Decorso tale termine senza dichiarazione di rifiuto, la remissione produce i suoi effetti in modo definitivo e il creditore non potrà più esigere le somme remesse.
Effetti su fideiussori e coobbligati (artt. 1239, 1301 c.c.): [Effetti Su Fideiussori]
Restituzione del titolo originale al debitore (art. 1240 c.c.): [Restituzione Titolo]
Art. 3 — RINUNCIA A OGNI ULTERIORE PRETESA
A seguito della presente remissione, il creditore [Creditore Nome] dichiara di rinunciare irrevocabilmente a ogni ulteriore pretesa nei confronti del debitore [Debitore Nome] relativamente al credito oggetto del presente atto, inclusi interessi, penali e spese di recupero ove compresi nella remissione indicata all'art. 1.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Firma], [Data Firma]
Il Creditore Remittente: [Creditore Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Debitore (per accettazione / presa d'atto): [Debitore Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Nota: Per la data certa ex art. 2704 c.c. si consiglia la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate o l'invio tramite PEC con marca temporale.
Creditore Remittente
________________
Signature
Debitore (per accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Atto di Remissione del Debito?
L'Atto di Remissione del Debito in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1236–1240 c.c. (remissione del debito); art. 1199 c.c. (quietanza); art. 1965 c.c. (transazione); artt. 1239–1241 c.c. (effetti su coobbligati e fideiussori).
Un profilo dottrinale rilevante riguarda la natura giuridica della remissione: la dottrina e la giurisprudenza prevalenti qualificano la remissione come negozio unilaterale recettizio a effetti reali — non richiede l'accettazione del debitore ma diventa efficace al momento della comunicazione (art. 1236 c.c.). La Corte di Cassazione, Sez. I, n. 14288/2010 (Sezioni Unite), ha chiarito che la remissione del debito operata nei confronti di un debitore assoggettato a procedura concorsuale produce effetti anche nei confronti della massa dei creditori, purché sia comunicata al curatore prima della chiusura del fallimento e sia accettata nei termini di legge. Sul piano della libertà delle parti, la remissione può essere sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva ex artt. 1353-1361 c.c.: ad esempio, il creditore può rimettere il debito a condizione che il debitore paghi la quota residua entro una certa data (remissione condizionata al pagamento parziale). Se la condizione non si avvera, l'obbligazione torna a produrre i propri effetti. La distinzione tra remissione condizionata e accordo di saldo e stralcio (art. 1965 c.c.) ha rilevanza fiscale: nell'accordo di saldo e stralcio vi è una prestazione del debitore (pagamento ridotto) che esclude la natura di liberalità, mentre nella remissione pura vi è liberalità unilaterale del creditore, potenzialmente soggetta all'imposta sulle donazioni ex D.Lgs. 346/1990 se supera le franchigie previste per grado di parentela.
Quando serve Atto di Remissione del Debito?
L'Atto di Remissione del Debito in Italia è lo strumento appropriato in diverse situazioni concrete. In ambito commerciale, un'impresa creditrice che vanta crediti scaduti di difficile recupero può preferire la remissione totale o parziale all'avvio di costose procedure giudiziali: la perdita su crediti è deducibile fiscalmente ai sensi dell'art. 101 c. 5 TUIR, purché vi sia certezza e precisione. Nei rapporti familiari o tra persone vicine, la remissione formalizza la rinuncia del creditore senza richiedere all'altro una prestazione che potrebbe non essere in grado di effettuare. Nell'ambito di accordi di ristrutturazione del debito ex D.Lgs. 14/2019 (CCII), la remissione di parte dei crediti da parte dei creditori concorsuali è spesso uno degli elementi centrali del piano di risanamento. Come atto propedeutico alla chiusura di rapporti contabili, la remissione consente di azzerare partite debitorie residue tra società collegate o controllate. Nel contesto del recupero crediti stragiudiziale, rinunciare a interessi e penali (remissione parziale) può sbloccare il pagamento del capitale da parte del debitore in difficoltà, risolvendo la situazione senza ricorrere al Tribunale. È opportuno redigere sempre un atto scritto, anche quando la remissione potrebbe avvenire per via orale, per evitare contestazioni future sulla portata e sui limiti della rinuncia.
Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito disciplinati dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza — CCII), la remissione del debito da parte dei creditori rappresenta uno degli strumenti principali del piano di risanamento. L'art. 182-ter della legge fallimentare (ora artt. 57-64 CCII) consente al debitore in crisi di proporre ai creditori chirografari la remissione parziale dei loro crediti nell'ambito di un concordato preventivo omologato dal Tribunale: in questo caso la remissione deliberata dalla maggioranza dei creditori nelle classi omologate è obbligatoria per tutti i creditori appartenenti alla medesima classe. La remissione dei crediti bancari è altresì lo strumento centrale degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII (accordi con banche e intermediari finanziari): le banche rinunciano in tutto o in parte ai loro crediti in cambio di garanzie sul mantenimento dell'azienda come going concern. Nelle cessioni di ramo d'azienda, la remissione dei debiti intra-gruppo è uno strumento comune per semplificare il passivo del cedente prima della cessione: la scelta tra remissione e rinuncia al credito da parte della controllante deve tener conto delle implicazioni fiscali (sopravvenienza attiva per la controllata, perdita su crediti per la controllante) e dei principi sui prezzi di trasferimento (transfer pricing ex art. 110 c. 7 TUIR) nei gruppi internazionali.
Cosa includere nel tuo Atto di Remissione del Debito
L'Atto di Remissione del Debito in Italia deve contenere specifici elementi per essere giuridicamente completo ed efficace. Gli elementi indispensabili sono: identificazione completa del creditore (nome/ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede/residenza) e del debitore; descrizione precisa del credito oggetto di remissione, con indicazione del titolo (contratto, fattura, sentenza, decreto ingiuntivo del Tribunale), dell'importo in cifre e in lettere e della data di scadenza; indicazione della portata della remissione (totale o parziale: capitale, interessi, penali, spese); dichiarazione espressa di remissione ai sensi dell'art. 1236 c.c. con effetto dalla comunicazione al debitore; eventuale clausola che specifica il termine entro cui il debitore può rifiutare ai sensi dell'art. 1236 c. 2 c.c.; effetti della remissione sui coobbligati e sui fideiussori (artt. 1239, 1301 c.c.); eventuale restituzione del titolo originale del credito al debitore (art. 1240 c.c.: presunzione di remissione); dichiarazione del creditore di rinuncia a ogni ulteriore pretesa; data, luogo e sottoscrizione del creditore. La remissione non richiede la firma del debitore per produrre effetti, ma è prassi farla controfirmare per avere prova dell'avvenuta comunicazione e per prevenire il rifiuto successivo. Un elemento importante da specificare è se la remissione è condizionata a eventi futuri (es. pagamento di una quota residua) o è incondizionata. Forms-legal.com guida l'utente nella compilazione di ogni elemento, assicurando la conformità al Codice Civile italiano.
Un elemento critico spesso trascurato riguarda la remissione parziale degli interessi: quando il creditore rinuncia solo agli interessi moratori e alle penali contrattuali mantenendo intatto il capitale, l'atto deve espressamente specificare che «la remissione ha ad oggetto esclusivamente gli interessi moratori maturati dalla data X alla data Y, per un importo complessivo di €[...], nonché le penali contrattuali di cui all'art. [...] del contratto originario, ferma restando l'obbligazione del debitore di corrispondere il capitale di €[...] entro il [data]». La mancanza di questa specificazione espone a interpretazioni divergenti sulla portata della rinuncia. Sul piano della concorrenza fra creditori, la remissione del debito di un debitore insolvente può essere revocata ai sensi dell'art. 166 CCII (già art. 64 l.f.) ove integri un atto gratuito compiuto nei due anni anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale: il curatore può agire in revocatoria per reintegrare il credito nella massa attiva. Questa previsione è particolarmente rilevante quando la remissione è effettuata a favore di un debitore già in difficoltà finanziaria. La restituzione fisica del titolo originale del credito (pagherò, cambiale) al debitore, prevista dall'art. 1240 c.c. come presunzione di remissione, non può essere sostituita con la consegna di una fotocopia: deve essere restituito l'originale del titolo, idealmente con l'annotazione «annullato» e la firma del creditore.
Come compilare il tuo Atto di Remissione del Debito
Per compilare l'Atto di Remissione del Debito in Italia in modo corretto, seguire questi passaggi. Primo: inserire i dati identificativi completi del creditore (nome, codice fiscale o partita IVA, indirizzo, eventuale iscrizione alla Camera di Commercio/Registro delle Imprese) e del debitore. Secondo: descrivere con precisione l'obbligazione oggetto di remissione, indicando il titolo (es. contratto di mutuo del 5 gennaio 2023, fattura n. 12/2024, decreto ingiuntivo n. 456/2024 del Tribunale di Roma), l'importo totale originario in cifre e in lettere, gli interessi maturati e ogni accessorio. Terzo: specificare chiaramente la portata della remissione: totale (intera obbligazione) o parziale (indicando l'importo o la percentuale oggetto di rinuncia). Quarto: inserire la dichiarazione espressa di remissione con richiamo all'art. 1236 c.c. Quinto: indicare il termine entro cui il debitore può dichiarare di non voler profittare della remissione, se si vuole limitare il periodo di incertezza. Sesto: specificare gli effetti sui fideiussori e sui coobbligati, con richiamo agli artt. 1239 e 1301 c.c. Settimo: se si restituisce fisicamente il titolo del credito al debitore, menzionarlo nell'atto (art. 1240 c.c.). Ottavo: far firmare il documento dal creditore con data e luogo; inviarlo al debitore con raccomandata A/R o PEC per avere prova della comunicazione e della data certa ex art. 2704 c.c.
Per ottenere la data certa ex art. 2704 c.c. — necessaria per l'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale — si possono seguire tre percorsi: (a) registrazione presso l'Agenzia delle Entrate con modello RAP (in caso d'uso, imposta fissa €200): la data di registrazione diventa opponibile ai terzi; (b) invio tramite PEC con marca temporale: la ricevuta di accettazione e di consegna PEC ha valore di data certa ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 82/2005 (CAD); (c) autenticazione notarile delle firme: garantisce la massima certezza della data e dell'identità delle parti. La marca da bollo ex D.P.R. 642/1972 (€16,00 ogni 4 pagine o 100 righe) è dovuta sull'originale dell'atto se redatto come scrittura privata semplice. Sul piano del GDPR, l'atto di remissione contiene dati personali del debitore e la situazione debitoria può rientrare nella categoria dei dati relativi a condanne penali o sanzioni (es. se il debito deriva da una sentenza) soggetti a protezione rafforzata ex art. 10 Reg. UE 2016/679: il creditore deve conservare l'atto rispettando i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione ex art. 5 GDPR e non può trasmetterlo a terzi non autorizzati. Per i contratti di cessione del credito che precedono la remissione: se il creditore che rimette il debito ha precedentemente acquistato il credito da un terzo (cessione pro solvendo ex artt. 1260-1267 c.c.), deve verificare i limiti imposti dalla cessione originaria e notificare la remissione anche al cedente originario ove previsto dal contratto di cessione.
Requisiti legali per Atto di Remissione del Debito
L'Atto di Remissione del Debito in Italia non richiede la forma scritta ad substantiam per la propria validità: l'art. 1236 c.c. non impone alcun requisito formale. Tuttavia, la forma scritta è indispensabile ad probationem per poter dimostrare in giudizio l'avvenuta remissione e per documentare con esattezza la portata della rinuncia. La comunicazione al debitore deve essere effettuata con mezzi idonei a garantire la prova della ricezione: raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o atto notificato. La data certa ex art. 2704 c.c. è importante ai fini dell'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale: si ottiene tramite registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, PEC con marca temporale o autenticazione notarile. Sul piano fiscale, la remissione del debito nei confronti di un'impresa può costituire una sopravvenienza attiva tassabile per il debitore ai sensi dell'art. 88 TUIR (D.P.R. 917/1986), mentre per il creditore-imprenditore configura una perdita su crediti deducibile ai sensi dell'art. 101 TUIR. La scrittura privata sconta l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (€ 16,00 ogni 4 facciate) e, in caso d'uso, l'imposta di registro in misura fissa o proporzionale ai sensi del D.P.R. 131/1986. La restituzione volontaria del titolo del credito al debitore costituisce presunzione di remissione ex art. 1240 c.c.: elemento da valutare con attenzione nel contesto di accordi complessi.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha nel tempo precisato i confini della remissione rispetto ad altri istituti. Con sentenza Cass. SU n. 14288/2010, le Sezioni Unite hanno chiarito che la remissione di un credito litigioso (sub iudice) configura transazione ex art. 1965 c.c. e non semplice remissione ex art. 1236 c.c., con diverso trattamento fiscale e diversi effetti verso i coobbligati. La Cassazione, Sez. II, n. 27625/2019 ha ribadito che la remissione effettuata mediante restituzione del titolo cambiario (art. 1240 c.c.) fa sorgere una presunzione iuris tantum di estinzione dell'intera obbligazione, superabile solo con prova contraria rigorosa da parte del creditore. Sotto il profilo dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), la remissione di un debito significativo effettuata a favore di un familiare può essere qualificata dall'Agenzia delle Entrate come donazione indiretta ex art. 2 co. 47 D.L. 262/2006: si applicano le aliquote proporzionali (4% per coniugi e figli, con franchigia di €1.000.000 per beneficiario; 6% per altri parenti, con franchigia di €100.000; 8% per estranei, senza franchigia). La soglia di €1.000.000 rappresenta il limite sotto il quale la remissione tra parenti in linea retta è esente da imposta sulle donazioni.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Remissione del Debito
L'Atto di Remissione del Debito in Italia può essere inficiato da errori comuni che ne limitano l'efficacia o creano contestazioni future. Il primo errore è non specificare con chiarezza la portata della remissione: una rinuncia generica senza indicazione dell'importo esatto rimesso lascia spazio a interpretazioni divergenti. Il secondo errore è non comunicare la remissione al debitore con mezzi che provino la ricezione: senza prova della comunicazione, il creditore potrebbe sostenere di non aver mai remesso il debito. Il terzo sbaglio frequente è dimenticare di regolare gli effetti della remissione sui fideiussori e sui coobbligati solidali: ai sensi degli artt. 1239 e 1301 c.c., la remissione a uno dei condebitori libera gli altri solo pro quota; per il fideiussore, la remissione del debito principale lo libera integralmente. Il quarto errore è non considerare le implicazioni fiscali: per un debitore-imprenditore, la remissione genera una sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 TUIR che può risultare economicamente svantaggiosa rispetto ad altri strumenti. Il quinto sbaglio è redigere la remissione in modo ambiguo, facendola apparire come una mera quietanza o un accordo di saldo e stralcio: la distinzione giuridica tra questi atti è rilevante ai fini della revocabilità e degli effetti verso terzi. Infine, omettere la data certa ex art. 2704 c.c. espone la remissione al rischio di inopponibilità in sede concorsuale, ove il Curatore potrebbe contestarne la data effettiva.
6. Non regolare gli effetti della remissione nei confronti dei fideiussori. Ai sensi dell'art. 1301 c.c., la remissione del debito principale libera automaticamente il fideiussore dall'obbligazione di garanzia. Se il creditore vuole liberare il fideiussore ma mantenere l'obbligazione principale del debitore (es. rimette solo la penale, non il capitale), l'atto deve specificarlo con precisione, altrimenti il fideiussore potrebbe eccepire la propria liberazione integrale.
7. Dimenticare le implicazioni fiscali per il debitore-imprenditore. Per le società di capitali e le imprese individuali, la remissione genera una sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRES/IRPEF ex art. 88 TUIR nell'esercizio in cui si perfeziona. La mancata comunicazione al commercialista prima di procedere alla remissione può portare a un debito fiscale imprevisto che annulla il beneficio della remissione stessa.
8. Confondere la remissione con la novazione. La novazione estintiva ex art. 1230 c.c. estingue l'obbligazione originaria e ne sostituisce una nuova: a differenza della remissione, mantiene in vita un'obbligazione (seppur diversa). Se le parti vogliono solo rinunciare al debito senza creare una nuova obbligazione, devono usare la remissione e non la novazione; le formule ambigue («si conviene di sostituire il debito di €X con un debito di €0») possono essere interpretate come novazione anziché remissione.
9. Non prevedere una clausola di rinuncia a ogni ulteriore pretesa. L'atto di remissione deve contenere la dichiarazione espressa del creditore di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa connessa al credito remesso (interessi, penali, spese legali, danni). In sua assenza, il creditore potrebbe in seguito sostenere di aver remesso solo il capitale ma non gli accessori, con inevitabile controversia.
10. Non ottenere conferma scritta di ricezione dal debitore. Sebbene la remissione produca effetti dalla comunicazione al debitore (art. 1236 c.c.), l'assenza di prova della ricezione espone al rischio che il debitore sostenga di non aver mai ricevuto l'atto e che pertanto l'obbligazione non si sia estinta. La conferma scritta tramite risposta PEC, lettera controfirmata o ricevuta raccomandata A/R è l'unica prova certa della comunicazione e del decorso del termine per il rifiuto ex art. 1236 c. 2 c.c.
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L'Atto di Remissione del Debito in Italia è il negozio giuridico unilaterale con cui il creditore rinuncia, in tutto o in parte, al credito vantato verso il debitore, estinguendo l'obbligazione senza necessità di adempimento. La remissione è disciplinata dagli artt. 1236–1240 del Codice Civile (R.D. 262/1942). Ai sensi dell'art. 1236 c.c., la remissione del debito ha effetto immediato dal momento in cui viene comunicata al debitore, salvo che quest'ultimo dichiari, in un congruo termine, di non voler profittare della remissione. L'effetto liberatorio è definitivo: il debitore è liberato dall'obbligazione e il creditore non può in seguito tornare a esigere la somma remessa, salvo che la rinuncia sia stata condizionata o limitata nell'atto. La remissione può essere totale (l'intera obbligazione) o parziale (solo una quota del credito o degli interessi). Differisce dalla quietanza (art. 1199 c.c.), che attesta il pagamento avvenuto, e dall'accordo di saldo e stralcio (art. 1965 c.c.), che presuppone reciproche concessioni e ha natura transattiva. È uno strumento efficace per chiudere in via stragiudiziale rapporti debitori complessi o di difficile recupero.
Ai sensi dell'art. 1236 c.c., la remissione del debito si perfeziona come atto unilaterale recettizio: produce effetto dal momento in cui è comunicata al debitore. Non è necessaria l'accettazione del debitore, che anzi può essere contraria alla remissione. Tuttavia, il debitore ha la facoltà di rifiutare la remissione dichiarando, entro un termine congruo dalla comunicazione, di non voler profittare di essa. Il rifiuto del debitore è ammesso perché può avere un interesse legittimo a estinguere il debito regolarmente: ad esempio, per ragioni fiscali (la remissione può configurare una sopravvenienza attiva tassabile per il debitore-imprenditore), per ragioni reputazionali o per conservare l'efficacia di garanzie collegate al debito. Il termine entro cui il debitore può rifiutare deve essere «congruo» in relazione alle circostanze del caso: la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha fissato una durata uniforme, ma in generale si considera congruo un termine di 15-30 giorni dalla comunicazione. Decorso il termine senza rifiuto, la remissione produce definitivamente i suoi effetti liberatori.
L'art. 1239 c.c. stabilisce che la remissione fatta a favore di uno dei condebitori solidali libera gli altri condebitori soltanto per la parte del condebitore remissato. Non si produce quindi l'effetto liberatorio integrale verso tutti i coobbligati, a meno che il creditore non voglia rimettere l'intera obbligazione. L'art. 1301 c.c. disciplina gli effetti della remissione nei confronti del fideiussore: la remissione del debito principale libera automaticamente il fideiussore, poiché la fideiussione è accessoria all'obbligazione principale (art. 1939 c.c.). Viceversa, la remissione della fideiussione non libera il debitore principale. L'art. 1240 c.c. prevede che, se il creditore remette il debito restituendo il titolo originale del credito al debitore, si presume la remissione dell'intera obbligazione, salvo prova contraria. La restituzione volontaria del titolo cambiario (ad es. di una cambiale o pagherò) al debitore costituisce quindi una forte presunzione di remissione, anche se non viene stipulato un formale atto scritto.
Dal punto di vista fiscale, la remissione del debito può avere conseguenze significative per il debitore, specialmente se quest'ultimo è un imprenditore individuale o una società. Ai sensi dell'art. 88 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), le sopravvenienze attive — tra cui rientrano le remissioni di debiti — concorrono alla formazione del reddito d'impresa del debitore nell'esercizio in cui si verificano. Pertanto, il debito remesso può costituire una sopravvenienza attiva tassabile in capo al debitore-imprenditore. Per i privati non imprenditori, la remissione non genera generalmente reddito imponibile, ma può configurare una liberalità indiretta soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni se supera determinate soglie (D.Lgs. 346/1990). Per il creditore-imprenditore, la perdita del credito remesso è deducibile ai fini IRES/IRPEF come perdita su crediti, purché ricorrano i requisiti di certezza e precisione ex art. 101 c. 5 TUIR. Si raccomanda di consultare l'Agenzia delle Entrate o un commercialista prima di procedere alla remissione, per valutarne le implicazioni fiscali specifiche.
La remissione del debito (artt. 1236–1240 c.c.) e l'accordo di saldo e stralcio (artt. 1965 c.c., 1236 c.c.) sono due strumenti distinti per estinguere parzialmente un'obbligazione. La remissione è un atto unilaterale del creditore: il creditore rinuncia al credito (o a una parte di esso) senza ricevere alcuna controprestazione dal debitore. Non presuppone reciprocità e può essere gratuita o effettuata per ragioni di convenienza economica. L'accordo di saldo e stralcio è invece un contratto bilaterale a carattere transattivo (art. 1965 c.c.): il creditore accetta un pagamento ridotto immediato in cambio della rinuncia al residuo, realizzando reciproche concessioni (il debitore paga una somma certa e immediata, il creditore rinuncia al residuo e alle azioni). Il saldo e stralcio presuppone un pagamento effettivo da parte del debitore come condizione per l'efficacia liberatoria. La scelta tra i due strumenti dipende dalle circostanze: la remissione è preferita quando il creditore vuole rinunciare senza condizioni; il saldo e stralcio quando il creditore ottiene almeno un pagamento parziale immediato. In entrambi i casi è consigliabile redigere un atto scritto, anche per evitare contestazioni future sull'estinzione del credito.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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