Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo
artt. 1260–1267 c.c. (cessione del credito); art. 1267 c.c. (garanzia nomen bonum)
ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLVENDO
ai sensi degli artt. 1260–1267 del Codice Civile (R.D. 262/1942)
con garanzia di solvenza del debitore ceduto ex art. 1267 c.c.
PARTI DELL'ATTO
CEDENTE (Creditore Originario):
Nome / Ragione Sociale: [Cedente Nome]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Cedente Codice Fiscale]
Indirizzo / Sede Legale: [Cedente Indirizzo]
CESSIONARIO (Nuovo Creditore):
Nome / Ragione Sociale: [Cessionario Nome]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Cessionario Codice Fiscale]
Indirizzo / Sede Legale: [Cessionario Indirizzo]
DEBITORE CEDUTO:
Nome / Ragione Sociale: [Debitore Ceduto Nome]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Debitore Ceduto Codice Fiscale]
Indirizzo: [Debitore Ceduto Indirizzo]
Il cedente e il cessionario stipulano il seguente atto di cessione del credito pro solvendo:
Art. 1 — CESSIONE DEL CREDITO (art. 1260 c.c.)
Il cedente [Cedente Nome] cede e trasferisce al cessionario [Cessionario Nome], che accetta, il seguente credito:
[Descrizione Credito]
Importo del credito ceduto: Euro [Importo Credito Cifre] ([Importo Credito Lettere]).
La cessione comprende interessi maturati, garanzie accessorie, privilegi e ogni altro accessorio del credito ceduto ai sensi dell'art. 1263 c.c.: [Cessione Accessori]
Art. 2 — CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE
Il cessionario corrisponde al cedente, quale corrispettivo della presente cessione, la somma di Euro [Corrispettivo Cessione Cifre] ([Corrispettivo Lettere]), secondo le modalità concordate tra le parti.
Art. 3 — GARANZIA DI SOLVENZA PRO SOLVENDO (art. 1267 c.c.)
La presente cessione è effettuata PRO SOLVENDO ai sensi dell'art. 1267 del Codice Civile: il cedente [Cedente Nome] garantisce al cessionario non solo l'esistenza del credito ceduto al momento della cessione (nomen verum, art. 1266 c.c.), ma anche la SOLVENZA del debitore ceduto [Debitore Ceduto Nome] alla data di stipulazione del presente atto (nomen bonum, art. 1267 c.c.).
La garanzia di solvenza è limitata all'importo ricevuto dal cessionario a titolo di corrispettivo della cessione, oltre agli interessi e alle spese sostenute dal cessionario per il recupero del credito, ai sensi dell'art. 1267 c. 2 c.c.
La garanzia non si estende all'insolvenza del debitore ceduto sopravvenuta successivamente alla data di stipulazione del presente atto, salvo patto contrario espresso.
Art. 4 — CONSEGNA DEI DOCUMENTI (art. 1262 c.c.)
Il cedente si obbliga a consegnare al cessionario, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto o entro 10 (dieci) giorni, tutti i documenti probatori del credito ceduto, inclusi contratti, fatture, corrispondenza, eventuali titoli esecutivi e ogni altra documentazione utile per l'esercizio del credito ceduto, ai sensi dell'art. 1262 c.c.
Art. 5 — NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO (artt. 1264–1265 c.c.)
Le parti si impegnano a notificare la presente cessione al debitore ceduto [Debitore Ceduto Nome] mediante [Modalita Notifica Debitore] entro la data del [Data Notifica Prevista], affinché la cessione produca effetti nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Prima della notifica o accettazione da parte del debitore ceduto, il pagamento effettuato al cedente libera il debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c. 2 c.c.
L'opponibilità della cessione ai terzi è regolata dall'art. 1265 c.c.: prevale il cessionario che per primo ha notificato la cessione al debitore ceduto o ne ha ottenuto l'accettazione con data certa.
Art. 6 — FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, le parti eleggono la competenza esclusiva del [Foro Competente].
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Il Cedente: [Cedente Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Cessionario: [Cessionario Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Nota: La presente scrittura è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (€ 16,00 ogni 4 facciate).
Cedente (Creditore Originario)
________________
Signature
Cessionario (Nuovo Creditore)
________________
Signature
Che cos'è Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo?
L'Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo in Italia è il contratto con cui un creditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) un proprio credito, garantendo non solo l'esistenza del credito ma anche la solvenza del debitore ceduto. La materia è disciplinata dagli artt. 1260-1267 del Codice Civile; in particolare l'art. 1267 c.c. prevede che, quando il cedente garantisce la solvenza del debitore, egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, salvo patto contrario.
La cessione del credito è il negozio con cui il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito, anche senza il consenso del debitore, purché non abbia carattere strettamente personale (art. 1260 c.c.). La distinzione tra cessione pro soluto e pro solvendo riguarda la garanzia: nella cessione pro soluto il cedente garantisce soltanto l'esistenza del credito (nomen verum), mentre nella cessione pro solvendo garantisce anche la solvenza del debitore ceduto (nomen bonum) ex art. 1267 c.c. Se il debitore non paga, il cedente è tenuto a rispondere verso il cessionario.
Lo strumento è tipico delle operazioni di factoring con rivalsa, in cui il factor anticipa al cedente l'importo dei crediti commerciali conservando il diritto di regresso in caso di mancato incasso, e dei trasferimenti di crediti la cui esigibilità è incerta. Il cessionario ottiene così una tutela rafforzata, perché può rivalersi sul cedente qualora il debitore ceduto risulti insolvente.
L'efficacia della cessione verso il debitore ceduto si produce con la notificazione o l'accettazione (art. 1264 c.c.); l'opponibilità ai terzi e agli altri cessionari è regolata dall'art. 1265 c.c., con prevalenza della cessione prima notificata o accettata con atto di data certa. L'atto deve descrivere il credito, il titolo d'origine, l'importo e gli accessori, oltre alla clausola di garanzia di solvenza. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cessione del credito, diffida e messa in mora e piano di rientro del debito.
Quando serve Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo?
L'Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo in Italia è necessario ogni volta che un creditore vuole monetizzare o trasferire un proprio credito assicurando al cessionario anche la garanzia di solvenza del debitore ceduto. Le situazioni tipiche in cui ricorrere a questo strumento sono: trasferimento di crediti commerciali in scadenza quando la solvibilità del debitore ceduto è incerta; operazioni di factoring con rivalsa (pro solvendo), in cui il factor (cessionario) ha diritto di regresso verso il cedente in caso di mancato pagamento; cessioni nell'ambito di accordi di recupero crediti, dove il cessionario specializzato acquisisce i crediti ma vuole tutele aggiuntive; trasferimento di portafogli crediti tra imprese nel contesto di operazioni di ristrutturazione, purché non si rientri nella disciplina speciale della L. 52/1991 (factoring) o nella securitizzazione ex L. 130/1999. Rispetto alla cessione pro soluto, la cessione pro solvendo è preferita dal cessionario quando: il debitore ceduto non è un soggetto primario; l'importo del credito è rilevante; le informazioni sulla situazione finanziaria del debitore ceduto sono limitate; il cedente è solvente e offre quindi una garanzia efficace. La scelta del tipo di cessione influisce direttamente sul corrispettivo: la cessione pro solvendo consente al cedente di spuntare un prezzo migliore rispetto alla pro soluto, poiché il rischio di insolvenza rimane parzialmente a suo carico. La cessione pro solvendo trova applicazione ottimale quando il cedente dispone di crediti commerciali verso debitori di solidità finanziaria incerta, ma non vuole rinunciarvi completamente. Nelle operazioni di factoring con rivalsa, disciplinate dalla L. 52/1991 per le cessioni in massa di crediti d'impresa, la pro solvendo è la forma standard adottata dai factor italiani che mantengono il diritto di regresso verso il cedente in caso di insolvenza del debitore ceduto. Anche nelle operazioni di anticipazione bancaria su crediti, le banche italiane richiedono spesso la cessione pro solvendo del credito sottostante a garanzia dell'anticipazione concessa. Nel contesto della crisi d'impresa, il D.Lgs. 14/2019 (CCII — Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) prevede disposizioni specifiche per le cessioni di crediti nell'ambito degli accordi di composizione della crisi: la cessione pro solvendo può essere utilizzata come strumento per monetizzare i crediti del cedente in difficoltà, purché rispetti i requisiti di opponibilità ai creditori concorsuali. La Camera di Commercio può essere il luogo di deposito di copie autenticate dell'atto per garantire la data certa.
Cosa includere nel tuo Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo
L'Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo in Italia deve contenere gli elementi essenziali previsti dagli artt. 1260–1267 c.c. e le clausole che attivano la garanzia di solvenza ex art. 1267 c.c. Gli elementi obbligatori sono: identificazione completa delle parti (cedente e cessionario con nome, codice fiscale o partita IVA e sede/residenza); indicazione del debitore ceduto (nome, codice fiscale, indirizzo); descrizione puntuale del credito ceduto, con riferimento al titolo di origine (contratto, fattura, decreto ingiuntivo), importo in cifre e in lettere, scadenza e accessori (interessi, penali, spese); prezzo o corrispettivo della cessione, ovvero attestazione della natura gratuita; natura pro solvendo della cessione con espressa dichiarazione della garanzia di solvenza ai sensi dell'art. 1267 c.c. e suoi limiti; estensione della cessione agli accessori del credito (interessi, garanzie, privilegi) ai sensi dell'art. 1263 c.c.; obbligo del cedente di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito (art. 1262 c.c.); modalità e termine di notifica al debitore ceduto (art. 1264 c.c.); data certa per opponibilità ai terzi (art. 1265 c.c.); clausole sui rimedi in caso di insolvenza del debitore ceduto; foro competente e legge applicabile. Il corrispettivo della cessione pro solvendo è di norma determinato in percentuale del valore nominale del credito, tenendo conto del rischio residuo che rimane in capo al cedente. Un errore frequente è omettere la clausola di garanzia di solvenza in forma espressa: senza tale clausola, la cessione si presume pro soluto (art. 1266 c.c.). Forms-legal.com mette a disposizione un modello strutturato che guida il cedente e il cessionario nella compilazione di ogni clausola rilevante, riducendo il rischio di vizi formali. Tra gli elementi che distinguono la cessione pro solvendo dagli altri tipi di cessione, fondamentale è la clausola di garanzia di solvenza che deve richiamare espressamente l'art. 1267 c.c. e indicare: (a) che la garanzia si riferisce alla solvenza del debitore ceduto alla data di stipulazione e non alla solvenza futura; (b) che la garanzia è limitata al corrispettivo ricevuto, agli interessi e alle spese del cessionario per il recupero; (c) le condizioni per attivare la garanzia (previa escussione del debitore ceduto). L'Agenzia delle Entrate richiede che le scritture private contenenti cessioni di crediti siano registrate in caso d'uso (produzione davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa) con applicazione dell'imposta di registro dello 0,50% sul valore del credito ceduto ai sensi del D.P.R. 131/1986 (TUR). Il cessionario deve anche verificare che il credito ceduto non sia già stato ceduto ad altri: l'art. 1265 c.c. stabilisce la priorità del cessionario che per primo ha notificato la cessione con data certa, indipendentemente dall'ordine cronologico degli atti di cessione.
Come compilare il tuo Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo
Per compilare correttamente l'Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo in Italia, seguire questi passaggi operativi. Primo: raccogliere i dati identificativi completi di cedente, cessionario e debitore ceduto (nome/ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede o residenza, eventuale numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio). Secondo: descrivere con precisione il credito da cedere: indicare il titolo che lo fonda (es. fattura n. 45/2024 del 10 marzo 2024, scaduta il 10 aprile 2024; contratto di fornitura del 15 gennaio 2024; decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 1234/2024), l'importo in cifre e in lettere, la valuta (euro), gli interessi maturati o maturandi e ogni accessorio. Terzo: inserire il corrispettivo della cessione (o attestare la natura gratuita), specificando le modalità di pagamento tra cedente e cessionario. Quarto: dichiarare espressamente che la cessione è pro solvendo ai sensi dell'art. 1267 c.c. e indicare i limiti della garanzia (solvenza al momento della cessione, nei limiti del corrispettivo ricevuto). Quinto: allegare o menzionare i documenti probatori del credito da consegnare al cessionario (art. 1262 c.c.). Sesto: redigere l'atto di notifica al debitore ceduto da trasmettere a mezzo raccomandata A/R o PEC, indicando la data prevista di notifica. Settimo: firmare il documento con data e luogo certi; per la data certa ex art. 2704 c.c. è possibile procedere a registrazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate o all'uso della PEC con marca temporale. Prima di compilare l'atto, il cessionario dovrebbe effettuare una due diligence sul credito ceduto: verificare che il debitore ceduto non sia oggetto di procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, composizione della crisi ex D.Lgs. 14/2019) controllando il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente; verificare che il credito non sia già stato ceduto ad altri (controllo presso il Tribunale competente per eventuali registrazioni o pignoramenti); verificare che il credito non sia contestato dal debitore ceduto (corrispondenza, atti giudiziali). Se il cedente è una persona giuridica, verificare che il rappresentante legale abbia i poteri per cedere il credito (statuto, procura, certificato del Registro delle Imprese). L'atto deve indicare con precisione se la cessione comprende o meno le garanzie accessorie (fideiussioni, ipoteche, pegni) ai sensi dell'art. 1263 c.c.: per le ipoteche, il trasferimento richiede l'annotazione in Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Requisiti legali per Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo
L'Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo in Italia non richiede forma scritta ad substantiam per la validità tra le parti: il contratto si perfeziona con il consenso (art. 1260 c.c.). La scrittura privata è tuttavia indispensabile ad probationem e per ottenere il decreto ingiuntivo ex artt. 633–634 c.p.c. (la scrittura privata riconosciuta o autenticata costituisce prova scritta idonea). La notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la prova della ricezione: raccomandata con avviso di ricevimento, atto notificato dall'ufficiale giudiziario, oppure PEC (Posta Elettronica Certificata). L'opponibilità ai terzi (altri cessionari, creditori del cedente) è regolata dall'art. 1265 c.c.: prevale il cessionario che per primo ha notificato la cessione al debitore ceduto o ne ha ottenuto l'accettazione con data certa. La data certa ex art. 2704 c.c. è quindi cruciale per la tutela del cessionario in sede concorsuale. Sotto il profilo fiscale, la scrittura è soggetta all'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) e, in caso d'uso, all'imposta di registro dello 0,50% sul valore dei crediti ceduti (D.P.R. 131/1986). Se il cedente è un'impresa che cede crediti in massa, si applica la disciplina speciale della L. 52/1991 (factoring). In caso di crisi del cedente, la cessione pro solvendo può essere soggetta all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. o, in sede concorsuale, alle norme del D.Lgs. 14/2019 (CCII). Per le cessioni di crediti d'impresa in massa (factoring), la L. 52/1991 prevede un regime speciale di opponibilità ai creditori del cedente che deroga in parte agli artt. 1264–1265 c.c.: la pubblicazione nel BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) o analoga pubblicazione regionale può sostituire la notifica individuale al debitore ceduto. Per la securitizzazione di crediti (cartolarizzazione), si applica la L. 130/1999, che prevede ulteriori requisiti formali e la necessità di banche o intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia come veicoli di cartolarizzazione (SPV — Special Purpose Vehicle). La Banca d'Italia e la Consob esercitano vigilanza sulle operazioni di securitizzazione di crediti.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo
L'Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo in Italia espone le parti a rischi giuridici specifici quando vengono commessi errori nella redazione o nell'esecuzione. L'errore più frequente è omettere la clausola espressa di garanzia di solvenza ai sensi dell'art. 1267 c.c.: in assenza di tale clausola, la cessione si intende pro soluto (art. 1266 c.c.) e il cessionario perde ogni tutela in caso di insolvenza del debitore ceduto. Un secondo errore grave è non procedere alla notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.: il debitore che paga al cedente originario dopo la cessione ma prima della notifica è liberato, e il cessionario perde il credito. Terzo errore comune: non curare la data certa ex art. 2704 c.c., rendendo l'atto inopponibile ai terzi e vulnerabile in sede concorsuale in caso di fallimento o liquidazione giudiziale del cedente (D.Lgs. 14/2019 — CCII). Ulteriore sbaglio: non descrivere con sufficiente precisione il credito ceduto (titolo, importo, scadenza), rendendo il documento inidoneo come prova scritta per il decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. Infine, un errore fiscale ricorrente è omettere l'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) o non registrare l'atto quando obbligatorio, con conseguenti sanzioni dell'Agenzia delle Entrate. Un ulteriore errore grave è non attivare tempestivamente la garanzia di solvenza in caso di insolvenza del debitore ceduto: il cessionario deve mettere in mora il debitore ceduto e tentare il recupero prima di rivalersi sul cedente (art. 1267 c. 2 c.c.). Attendere troppo a lungo prima di agire può essere interpretato come rinuncia implicita alla garanzia. Un errore di natura fiscale è non applicare l'imposta di bollo di € 16,00 per ogni 4 facciate della scrittura privata (D.P.R. 642/1972): la mancata apposizione del bollo prima della sottoscrizione rende l'atto irregolare e soggetto a sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nelle cessioni di crediti in massa ex L. 52/1991, omettere la pubblicazione nelle forme previste dalla legge può compromettere l'efficacia della cessione nei confronti dei creditori concorsuali del cedente.
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L'Atto di Cessione del Credito Pro Solvendo in Italia regola il trasferimento di un credito dal cedente al cessionario con una garanzia ulteriore rispetto alla cessione ordinaria: il cedente risponde non solo dell'esistenza del credito (cosiddetto nomen verum, garantito in ogni cessione ai sensi dell'art. 1266 c.c.), ma anche della solvenza del debitore ceduto al momento della cessione (nomen bonum, art. 1267 c.c.). Nella cessione pro soluto, invece, il cedente garantisce soltanto l'esistenza del credito e non risponde dell'insolvenza del debitore. La distinzione è fondamentale: nella cessione pro solvendo, se il debitore ceduto risulta insolvente, il cessionario può rivalersi sul cedente per il recupero della somma, nei limiti di quanto ricevuto come corrispettivo della cessione. La garanzia di solvenza ex art. 1267 c.c. può essere estesa convenzionalmente anche alla solvenza futura, ma tale ampliamento deve essere pattuito espressamente. La scelta tra le due forme dipende dalla qualità del credito ceduto, dall'affidabilità del debitore ceduto e dalla negoziazione tra le parti: la cessione pro solvendo tutela maggiormente il cessionario e giustifica un corrispettivo più elevato.
Secondo l'art. 1264 c.c., la cessione del credito, anche pro solvendo, produce effetti nei confronti del debitore ceduto solo dal momento in cui questi ne riceve la notifica ovvero la accetta. Prima di tale momento, il debitore ceduto che paga al cedente originario è liberato dall'obbligazione, a meno che il cessionario non dimostri che il debitore conosceva già la cessione. La notifica deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, atto dell'ufficiale giudiziario o PEC, strumenti che consentono di provare l'avvenuta consegna. Fino alla notifica o accettazione, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, incluse compensazioni maturate anteriormente. Per l'opponibilità ai terzi (art. 1265 c.c.), prevale la cessione notificata o accettata per prima con data certa, indipendentemente dall'ordine cronologico degli atti di cessione. La data certa ex art. 2704 c.c. si ottiene tramite registrazione, PEC con marca temporale o autenticazione notarile.
Ai sensi dell'art. 1263 c.c., la cessione del credito comprende di diritto i privilegi, le garanzie personali e reali, e gli altri accessori del credito ceduto, salvo che si tratti di diritti inseparabilmente connessi alla persona del cedente. Pertanto, con la cessione pro solvendo si trasferiscono automaticamente al cessionario le ipoteche (previa annotazione in Conservatoria dei Registri Immobiliari), i pegni, le fideiussioni e i privilegi che assistevano il credito originario. Per la fideiussione, il trasferimento è efficace verso il fideiussore solo dopo notifica o accettazione, analogamente a quanto previsto per il debitore ceduto dall'art. 1264 c.c. Il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito, incluse le scritture, le fatture, i titoli esecutivi e ogni altra documentazione necessaria per l'esercizio del diritto ceduto (art. 1262 c.c.). L'omessa consegna di tali documenti può integrare un inadempimento del cedente e fondare una pretesa risarcitoria.
Nella cessione pro solvendo, l'art. 1267 c.c. stabilisce che il cedente risponde della solvenza del debitore ceduto nei limiti di quanto ha ricevuto dal cessionario come corrispettivo della cessione, oltre agli interessi e alle spese sostenute. La garanzia si riferisce alla solvenza del debitore al momento della cessione e non garantisce la solvenza futura, salvo patto contrario espresso. Il cedente non risponde dunque dell'insolvenza sopravvenuta successivamente alla cessione, né di eventi che abbiano deteriorato la situazione patrimoniale del debitore dopo il trasferimento del credito. Per attivare la garanzia, il cessionario deve dimostrare di aver messo in mora il debitore ceduto e di aver esperito inutilmente le azioni di recupero (art. 1267 c.c. c. 2). La convenzione può estendere o restringere questa garanzia, ma non può essere ampliata oltre i limiti fissati dalla legge per le obbligazioni di garanzia personale.
No. L'art. 1260 c.c. stabilisce il principio generale di libera cedibilità dei crediti: il creditore può cedere il proprio credito senza il consenso del debitore ceduto, salvo che la prestazione sia di natura strettamente personale o la cessione sia vietata dalla legge o dalla convenzione delle parti. Il debitore ceduto non è una parte dell'atto di cessione e non deve sottoscriverlo. Tuttavia, il cedente ha l'obbligo di notificargli la cessione affinché produca effetti nei suoi confronti (art. 1264 c.c.). Una volta notificata, il debitore ceduto deve pagare al cessionario e non può opporre compensazioni sorte dopo la notifica, ma conserva tutte le eccezioni relative al rapporto originario con il cedente (es. pagamenti già effettuati, vizi del credito, prescrizione). L'accordo di cessione è dunque un contratto bilaterale tra cedente e cessionario, cui il debitore ceduto è estraneo, salvo la sua eventuale accettazione che può avere natura di mera presa d'atto o di accettazione con effetti novativi.
L'atto di cessione del credito pro solvendo, redatto come scrittura privata, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, nella misura di € 16,00 ogni 4 facciate o 100 righe. Se l'atto viene registrato (volontariamente o per obbligo in caso d'uso), si applica l'imposta di registro ai sensi del D.P.R. 131/1986 (TUR): per la cessione di crediti si applica l'aliquota dello 0,50% sull'ammontare dei crediti ceduti (art. 6 Tariffa TUR), con un minimo di € 200. La registrazione diventa obbligatoria in caso d'uso, cioè quando l'atto è prodotto davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa. Ai fini IVA, la cessione di crediti rientra tra le operazioni finanziarie esenti ex art. 10, n. 1, D.P.R. 633/1972, se effettuata nell'esercizio di impresa. Nei rapporti tra privati non si configura generalmente un'operazione IVA rilevante. La data certa ex art. 2704 c.c. per l'opponibilità ai terzi si ottiene tramite registrazione fiscale, PEC con marca temporale o autentica notarile.
La cessione di crediti futuri è ammessa nel diritto italiano, ma con alcune limitazioni. L'art. 1260 c.c. consente in linea di principio la cessione di crediti futuri, purché essi siano determinabili, ossia sufficientemente identificati quanto a fonte e ammontare. La garanzia di solvenza ex art. 1267 c.c. nella cessione pro solvendo si riferisce alla solvenza del debitore al momento in cui il credito futuro viene a esistenza e non al momento della stipulazione dell'atto. Per le cessioni di crediti d'impresa in massa, inclusi crediti futuri, si applica la disciplina speciale della L. 52/1991 (factoring), che prevede forme semplificate di efficacia e un regime privilegiato in caso di procedure concorsuali. Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza — CCII) ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di cessioni di crediti nell'ambito delle procedure di composizione della crisi.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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