Scrittura Privata di Cessione del Credito
artt. 1260–1267 c.c.; art. 1264 c.c. (notifica debitore ceduto); art. 1265 c.c. (opponibilità terzi)
SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DEL CREDITO
ai sensi degli artt. 1260–1267 del Codice Civile italiano
PARTI
Cedente (Creditore Originario):
Denominazione/Nome: [Cedente Nome]
C.F. / P.IVA: [Cedente Codice Fiscale]
Sede / Indirizzo: [Cedente Indirizzo]
Cessionario (Nuovo Creditore):
Denominazione/Nome: [Cessionario Nome]
C.F. / P.IVA: [Cessionario Codice Fiscale]
Sede / Indirizzo: [Cessionario Indirizzo]
Debitore Ceduto (indicato, non parte del contratto):
Denominazione/Nome: [Debitore Ceduto Nome]
C.F. / P.IVA: [Debitore Ceduto Codice Fiscale]
Indirizzo: [Debitore Ceduto Indirizzo]
Art. 1 — CESSIONE DEL CREDITO (art. 1260 c.c.)
Il Cedente ([Cedente Nome]) cede e trasferisce al Cessionario ([Cessionario Nome]), che accetta, il seguente credito:
Credito ceduto: [Descrizione Credito]
Importo: € [Importo Credito Cifre] ([Importo Credito Lettere])
Scadenza: [Scadenza Credito]
Corrispettivo della cessione: [Cessione A Corrispettivo] — importo: € [Corrispettivo Cessione Cifre]
Art. 2 — ESTENSIONE AGLI ACCESSORI DEL CREDITO (art. 1263 c.c.)
Cessione degli accessori (interessi, garanzie, privilegi): [Cessione Accessori]
Il credito è ceduto con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori, ai sensi dell'art. 1263 c.c., salvo quanto diversamente indicato.
Art. 3 — NATURA DELLA CESSIONE (artt. 1266–1267 c.c.)
La cessione è effettuata a titolo: [Tipo Cessione]
Pro soluto (art. 1266 c.c.): il Cedente garantisce l'esistenza del credito al momento della cessione (*nomen verum*) ma non risponde della solvenza del Debitore Ceduto. Il rischio di insolvenza è a carico del Cessionario.
Pro solvendo (art. 1267 c.c.): il Cedente garantisce anche la solvenza del Debitore Ceduto (*nomen bonum*) fino a concorrenza del corrispettivo ricevuto.
Art. 4 — CONSEGNA DEI DOCUMENTI PROBATORI (art. 1262 c.c.)
Consegna documenti: [Consegna Documenti]
Il Cedente consegnerà al Cessionario, entro cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto, l'originale e ogni copia dei documenti probatori del credito ceduto (fattura, contratto, decreto ingiuntivo, ecc.), ai sensi dell'art. 1262 c.c.
Art. 5 — NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO (art. 1264 c.c.) E OPPONIBILITÀ AI TERZI (art. 1265 c.c.)
La presente cessione sarà notificata al Debitore Ceduto ([Debitore Ceduto Nome], indirizzo: [Debitore Ceduto Indirizzo], PEC: [Debitore Ceduto Pec]) mediante: [Modalita Notifica Debitore], entro tre giorni lavorativi dalla sottoscrizione.
Fino alla notifica o accettazione con data certa, il Debitore Ceduto che pagasse al Cedente si libererebbe validamente (art. 1264, co. 1, c.c.). La data della notifica determina la priorità tra eventuali più cessionari (art. 1265 c.c.).
Art. 6 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia relativa alla presente cessione è competente il [Foro Competente]. Legge applicabile: legge italiana.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Cedente: [Cedente Nome]
Firma: _________________________
Cessionario: [Cessionario Nome]
Firma: _________________________
Cedente (Creditore Originario)
________________
Signature
Cessionario (Nuovo Creditore)
________________
Signature
Che cos'è Scrittura Privata di Cessione del Credito?
La Scrittura Privata di Cessione del Credito in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1260–1267 c.c. (cessione del credito); art. 1264 c.c. (efficacia verso il debitore ceduto); art. 1265 c.c. (opponibilità ai terzi); art. 1266 c.c. (pro soluto); art. 1267 c.c. (pro solvendo).
L'art. 1260 c.c. stabilisce il principio fondamentale della cessione del credito nel diritto italiano: il creditore può cedere il proprio credito senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito non sia cedibile per natura (prestazioni strettamente personali, come il diritto agli alimenti futuri ex art. 447 c.c.), per accordo delle parti (clausola di incedibilità inserita nel contratto originario) o per disposizione di legge. La cessione produce effetto tra cedente e cessionario già con il semplice accordo delle parti (art. 1260, co. 1, c.c.), ma produce effetto verso il debitore ceduto — e quindi diventa opponibile ai terzi — solo dopo la notifica dell'atto o la sua accettazione con data certa ex art. 1264 c.c. Prima di tale momento, il debitore ceduto che paga al cedente originario si libera validamente e il cessionario non può agire contro di lui.
La cessione del credito si distingue in due tipologie fondamentali che incidono profondamente sulla ripartizione del rischio tra le parti: la cessione pro soluto (art. 1266 c.c.), in cui il cedente garantisce solo l'esistenza del credito al momento della cessione — cosiddetto nomen verum — ma non risponde della solvenza del debitore ceduto, con il risultato che il rischio di insolvenza è interamente a carico del cessionario; e la cessione pro solvendo (art. 1267 c.c.), in cui il cedente garantisce anche la solvenza del debitore ceduto — cosiddetto nomen bonum — fino alla concorrenza di quanto ricevuto come corrispettivo, con la conseguenza che il cessionario può rivalersi sul cedente se il debitore ceduto risulta insolvente. La scelta tra le due modalità determina il prezzo della cessione: le cessioni pro soluto avvengono di norma a uno sconto maggiore rispetto al valore nominale del credito, per compensare il rischio assunto dal cessionario.
L'art. 1263 c.c. stabilisce che con il credito ceduto si trasferiscono automaticamente al cessionario i privilegi, le garanzie personali (fideiussioni), le garanzie reali (pegno, ipoteca), gli interessi maturati e i documenti probatori — salvo patto contrario. L'art. 1262 c.c. obbliga il cedente a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito (fatture originali, contratto, titoli di credito). L'art. 1265 c.c. disciplina la priorità tra più cessionari del medesimo credito: prevale chi ha notificato per primo al debitore ceduto con atto avente data certa, o chi ha ottenuto per primo l'accettazione del debitore con data certa.
L'istituto trova applicazione nel recupero crediti commerciali, nella gestione della liquidità aziendale, nel factoring ex L. 21 febbraio 1991, n. 52 (cessione di crediti d'impresa in blocco), nella cartolarizzazione ex L. 30 aprile 1999, n. 130, e nelle procedure di ristrutturazione del debito ex D.Lgs. 14/2019 (CCII). Il riconoscimento di debito (it-riconoscimento-di-debito) e l'accordo di saldo e stralcio (it-accordo-di-saldo-e-stralcio) sono spesso utilizzati congiuntamente alla cessione per gestire l'intero ciclo del credito, dalla sua origine alla sua estinzione. La piattaforma forms-legal.com offre un modello conforme agli artt. 1260–1267 c.c. aggiornato al 2025, con clausole pro soluto e pro solvendo precompilate e modulo di notifica al debitore ceduto incluso.
Quando serve Scrittura Privata di Cessione del Credito?
La Scrittura Privata di Cessione del Credito in Italia è necessaria o opportuna in un'ampia varietà di situazioni concrete.
Nella pratica commerciale e privata italiana le ipotesi più frequenti sono: (i) la cessione di un credito commerciale (fattura insoluta) a una società di factoring o recupero crediti, che acquista il credito pagando al cedente un corrispettivo pari al valore nominale decurtato di un'agenzia di sconto; (ii) la cessione del credito a un terzo per estinguere un debito del cedente verso il cessionario (cessione in pagamento), evitando movimentazioni di denaro; (iii) la cessione dei crediti IVA a rimborso vantati verso l'Agenzia delle Entrate a garanzia di un finanziamento; (iv) la cessione dei crediti derivanti da un appalto o da una subcommessa per finanziare l'esecuzione dei lavori; (v) la cessione di un credito litigioso a un terzo specializzato nel recupero giudiziale; (vi) la cessione dei crediti di liquidazione all'ex socio uscente da una società.
L'atto è necessario anche per rendere efficace verso il debitore ceduto il trasferimento del credito: senza la notifica ex art. 1264 c.c., il debitore potrebbe legittimamente continuare a pagare al cedente, liberandosi validamente. La notifica è quindi componente essenziale dell'operazione, non adempimento formale accessorio.
Una fattispecie di grande rilievo pratico e la cessione di crediti IVA a rimborso vantati dall'impresa verso l'Agenzia delle Entrate. L'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972 consente il rimborso dell'IVA a credito; tuttavia i tempi di rimborso possono essere lunghi. L'impresa puo cedere il credito IVA a un istituto bancario che anticipa il rimborso, consentendo all'impresa di monetizzare immediatamente il credito. La cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con apposita dichiarazione. Nel quadro della crisi d'impresa, la cessione di crediti commerciali in blocco e uno strumento di ristrutturazione finanziaria: l'impresa in difficolta cede il portafoglio crediti a una societa SPV (Special Purpose Vehicle) che emette asset-backed securities (ABS), monetizzando i crediti e migliorando la propria liquidita. Questo meccanismo e disciplinato dalla L. 130/1999 sulla cartolarizzazione. La cessione del credito e anche utilizzata nel leasing operativo e finanziario: il concedente (societa di leasing) cede i canoni futuri come garanzia di finanziamenti ottenuti da istituti bancari, creando strutture di finanziamento basate sui flussi di cassa attesi.
Cosa includere nel tuo Scrittura Privata di Cessione del Credito
La Scrittura Privata di Cessione del Credito in Italia deve contenere elementi essenziali precisi per essere valida ed efficace tra le parti e verso i terzi.
**Identificazione delle parti.** Cedente — nome/denominazione, codice fiscale/partita IVA, indirizzo, iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio) se imprenditore. Cessionario — stesse informazioni. Debitore ceduto — nome/denominazione, codice fiscale, indirizzo (per la notifica ex art. 1264 c.c.).
**Descrizione del credito ceduto.** Indicare con precisione: il titolo del credito (fattura n. X del GG/MM/AAAA, contratto di mutuo del GG/MM/AAAA, ecc.), l'importo in cifre e in lettere, la scadenza, le garanzie eventualmente già collegate al credito. La specificità è essenziale per la validità e per la notifica al debitore ceduto.
**Estensione della cessione agli accessori (art. 1263 c.c.).** Il credito ceduto comprende automaticamente gli interessi maturati, le garanzie personali (fideiussioni) e reali (pegno, ipoteca), i privilegi e i documenti probatori del credito, salvo patto contrario. Il contratto deve specificare se la cessione include o esclude tali accessori.
**Corrispettivo della cessione.** Indicare se la cessione è a titolo oneroso (con indicazione del corrispettivo pagato dal cessionario al cedente) o a titolo gratuito. Il corrispettivo può essere inferiore al valore nominale del credito (es. cessione pro soluto a sconto).
**Tipo di cessione (pro soluto o pro solvendo).** Pro soluto (art. 1266 c.c.): il cedente garantisce solo l'esistenza del credito al momento della cessione, non la solvenza del debitore. Pro solvendo (art. 1267 c.c.): il cedente garantisce anche la solvenza del debitore ceduto fino a concorrenza di quanto ricevuto.
**Consegna dei documenti probatori (art. 1262 c.c.).** Il cedente è obbligato a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito (originale della fattura, del contratto, del titolo di credito). Il contratto deve prevedere le modalità e la tempistica di questa consegna.
**Notifica al debitore ceduto (art. 1264 c.c.).** Includere un modello di atto di notifica da inviare al debitore ceduto tramite raccomandata A/R, PEC o ufficiale giudiziario, con data certa ex art. 2704 c.c.
Data certa e opponibilità ai terzi (artt. 2704 e 1265 c.c.). La data certa è indispensabile per la priorità tra più cessionari dello stesso credito e per l'opponibilità alla massa in sede concorsuale. Modalità per ottenere data certa: registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate; invio dell'atto via PEC (la ricevuta di consegna certifica data e ora); firma digitale qualificata con marca temporale; autenticazione notarile delle firme.
Clausola di garanzia del cedente. Specificare se la cessione è pro soluto (art. 1266 c.c. — garanzia solo del nomen verum: esistenza del credito al momento della cessione) o pro solvendo (art. 1267 c.c. — garanzia anche del nomen bonum: solvenza del debitore ceduto fino alla concorrenza del corrispettivo ricevuto). La scelta determina l'allocazione del rischio di insolvenza del debitore ceduto: nelle cessioni a società di factoring o recupero crediti, la cessione pro soluto è la norma.
Eccezioni opponibili dal debitore ceduto (art. 1248 c.c.). Il contratto deve richiamare che il debitore ceduto conserva il diritto di opporre al cessionario tutte le eccezioni che aveva verso il cedente al momento della cessione (ad esempio: credito già pagato, nullità del contratto originario, difetto della merce o del servizio). Il cessionario acquista il credito nella stessa situazione giuridica in cui si trovava il cedente.
Cessione dei crediti verso la P.A. — D.Lgs. 36/2023. Se il credito ceduto deriva da un contratto pubblico di appalto o di fornitura, la cessione deve essere comunicata alla stazione appaltante. Il D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti) ammette la cessione ma richiede la preventiva comunicazione alla stazione appaltante come condizione di efficacia verso di essa.
Fatturazione elettronica e codice SDI. Per i crediti documentati da fatture elettroniche (obbligatorie per le imprese ex D.Lgs. 127/2015), indicare anche il numero SDI (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate) della fattura ceduta: questo consente al cessionario di verificare l'autenticità e il contenuto della fattura attraverso il portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello di forms-legal.com include tutte queste sezioni precompilate e adattabili, con istruzioni per ciascun campo e un allegato modello di atto di notifica al debitore ceduto conforme all'art. 1264 c.c. e ai requisiti della PEC certificata.
Come compilare il tuo Scrittura Privata di Cessione del Credito
La compilazione della Scrittura Privata di Cessione del Credito in Italia segue una procedura passo per passo che garantisce la piena efficacia dell'atto tra le parti e verso i terzi.
Primo passo — Dati del cedente. Inserire nome completo o denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale o indirizzo di residenza, PEC. Per le imprese: numero REA e Camera di Commercio. Il cedente deve essere il titolare effettivo del credito: verificare che il credito non sia già stato ceduto a terzi o pignorato.
Secondo passo — Dati del cessionario. Stesse informazioni del cedente: denominazione, codice fiscale/partita IVA, indirizzo, PEC. Se il cessionario è un intermediario finanziario o una società di factoring, aggiungere il numero di iscrizione agli elenchi di Banca d'Italia.
Terzo passo — Dati del debitore ceduto. Nome/denominazione, codice fiscale, indirizzo postale e PEC (indispensabili per la notifica ex art. 1264 c.c.). Verificare che la PEC del debitore ceduto sia quella risultante dal Registro delle Imprese (per le imprese) o dall'elenco INIPEC per i professionisti.
Quarto passo — Descrizione del credito ceduto. Indicare con la massima precisione: titolo del credito (fattura n. X del GG/MM/AAAA; contratto di fornitura del GG/MM/AAAA, art. X; sentenza del Tribunale di Y, n. Z/AAAA), importo in cifre e in lettere, scadenza contrattuale o legale, eventuale importo già pagato in acconto e saldo residuo. Allegare copia delle fatture o dei documenti probatori.
Quinto passo — Corrispettivo. Indicare se la cessione è onerosa (prezzo pagato dal cessionario al cedente, in cifre e in lettere) o gratuita. Per le cessioni a sconto (tipiche del factoring): indicare sia il valore nominale del credito sia il corrispettivo ridotto concordato.
Sesto passo — Tipo di cessione. Scegliere espressamente tra: (a) pro soluto ex art. 1266 c.c. — il cedente garantisce solo l'esistenza del credito, non la solvenza del debitore ceduto; (b) pro solvendo ex art. 1267 c.c. — il cedente garantisce anche la solvenza del debitore ceduto fino a concorrenza del corrispettivo ricevuto.
Settimo passo — Accessori del credito (art. 1263 c.c.). Specificare se la cessione include: interessi maturati fino alla data della cessione, garanzie personali (fideiussioni: indicare nome del fideiussore e data della fideiussione), garanzie reali (pegno: indicare bene e iscrizione; ipoteca: indicare immobile e numero di iscrizione in Conservatoria), documenti probatori (fatture originali, contratto, titoli di credito).
Ottavo passo — Notifica al debitore ceduto. Redigere l'atto di notifica da inviare al debitore ceduto immediatamente dopo la firma, tramite: (a) PEC (conservare la ricevuta di consegna con data e ora); (b) raccomandata A/R (conservare la ricevuta postale); (c) ufficiale giudiziario. La notifica via PEC certifica automaticamente la data certa ex art. 2704 c.c.
Nono passo — Data certa e firma. Cedente e cessionario firmano la scrittura in duplice originale, con indicazione di luogo e data. Per ottenere la data certa: inviare l'atto via PEC a se stessi o alla controparte, registrare l'atto all'Agenzia delle Entrate, o far autenticare le firme da un notaio. Applicare le marche da bollo ex D.P.R. 642/1972 (€ 16 ogni 100 righe o 4 facciate) prima della firma.
Requisiti legali per Scrittura Privata di Cessione del Credito
La Scrittura Privata di Cessione del Credito in Italia è soggetta ai seguenti requisiti legali fondamentali.
**Efficacia tra le parti (art. 1260 c.c.).** La cessione produce effetto tra cedente e cessionario con il solo consenso, senza necessità di consegna o altra formalità.
**Efficacia verso il debitore ceduto (art. 1264 c.c.).** La cessione produce effetto verso il debitore ceduto solo dopo la notifica dell'atto o la sua accettazione con data certa. Prima della notifica, il debitore ceduto che paga al cedente si libera validamente.
**Opponibilità ai terzi (art. 1265 c.c.).** In caso di più cessioni dello stesso credito, prevale il cessionario che ha notificato per primo al debitore ceduto con data certa, oppure che ha ottenuto per primo l'accettazione del debitore con atto avente data certa.
**Data certa (art. 2704 c.c.).** Indispensabile per l'opponibilità ai terzi e alla massa in sede concorsuale. Modalità: registrazione, PEC, firma digitale con SPID, marca temporale.
**Garanzia del cedente.** Pro soluto (art. 1266 c.c.): garanzia della sola esistenza del credito (*nomen verum*). Pro solvendo (art. 1267 c.c.): garanzia anche della solvenza del debitore ceduto (*nomen bonum*).
**Consegna dei documenti (art. 1262 c.c.).** Il cedente è obbligato a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito.
**Crediti incedibili (art. 1260, co. 2, c.c.).** Non sono cedibili i crediti strettamente personali, quelli il cui trasferimento è vietato per legge (es. crediti alimentari futuri, art. 447 c.c.) o per patto (clausola di incedibilità).
**Bollo e registrazione.** La scrittura è assoggettata all'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972, € 16 ogni 100 righe o 4 facciate). Registrazione in caso d'uso: imposta di registro in misura fissa € 200 (D.P.R. 131/1986).
In materia di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, il D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti) ammette la cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici ma richiede la comunicazione alla stazione appaltante. La L. 21 febbraio 1991, n. 52 sul factoring disciplina la cessione dei crediti d'impresa in blocco con regime agevolato: la cessione e opponibile ai terzi con il pagamento anche parziale del corrispettivo e la data certa dell'atto, senza necessita di notifica individuale a ciascun debitore ceduto. Il Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. specializzata impresa, 18 marzo 2021) ha confermato che la cessione pro soluto a sconto di crediti commerciali in blocco, comunicata alla stazione appaltante, e pienamente opponibile alla pubblica amministrazione debitrice purche la comunicazione abbia data certa. In materia fiscale, la cessione pro soluto genera per il cedente una sopravvenienza attiva (plusvalenza) o passiva (minusvalenza) pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e il corrispettivo ricevuto, ai sensi dell'art. 101, co. 5, TUIR (D.P.R. 917/1986), rilevante per le imprese in regime di competenza.
Errori comuni da evitare nel tuo Scrittura Privata di Cessione del Credito
La Scrittura Privata di Cessione del Credito in Italia presenta errori frequenti che ne compromettono l'efficacia o espongono le parti a rischi non previsti e difficilmente recuperabili.
1. Mancata o tardiva notifica al debitore ceduto (art. 1264 c.c.). L'errore più frequente e grave: omettere o ritardare la notifica al debitore ceduto. Senza notifica o accettazione con data certa, il debitore ceduto che paga al cedente originario si libera validamente, e il cessionario non può agire contro di lui né può recuperare quanto pagato al cedente, salvo rivalersi su quest'ultimo per inadempimento contrattuale.
2. Descrizione generica del credito ceduto. Cedere «tutti i crediti verso il cliente Rossi srl» senza specificare importo e titolo espone la cessione a contestazioni sull'identificazione del credito. La Cassazione (n. 8168/2003) richiede specificità sufficiente per l'individuazione del credito ceduto. Indicare sempre: numero di fattura o contratto, data, importo, scadenza.
3. Cessione di crediti incedibili (art. 1260, co. 2, c.c.). Cedere crediti esclusi dalla circolazione per natura (prestazioni strettamente personali), per legge (alimenti futuri, art. 447 c.c.) o per clausola di incedibilità nel contratto originario rende la cessione invalida. Verificare sempre il contratto originario.
4. Mancata consegna dei documenti probatori (art. 1262 c.c.). Il cedente è obbligato a consegnare al cessionario le fatture originali, il contratto e ogni altro documento probatorio. Senza tali documenti il cessionario non potrà agire giudizialmente per il recupero del credito.
5. Mancata specificazione del tipo di cessione (pro soluto o pro solvendo). L'omissione genera controversie: il cedente sostiene di non garantire la solvenza (pro soluto); il cessionario ritiene di aver acquistato anche tale garanzia (pro solvendo). In assenza di espressa pattuizione, la giurisprudenza (Cass. n. 11761/2010) tende a qualificare la cessione come pro soluto. Specificare sempre il regime scelto.
6. Assenza di data certa (art. 2704 c.c.). La cessione senza data certa non è opponibile ai terzi né alla massa in sede concorsuale. Se il cedente è dichiarato in liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019 (CCII), il cessionario senza data certa anteriore alla data di dichiarazione di insolvenza non può far valere la cessione contro il curatore.
7. Non conservare la prova della notifica. Senza ricevuta PEC di consegna o ricevuta raccomandata A/R, il cessionario non può dimostrare di avere priorità rispetto a un secondo cessionario dello stesso credito che abbia notificato successivamente.
8. Omissione del riferimento al contratto di pegno su crediti (it-contratto-di-pegno-su-crediti). In alcune operazioni strutturate, la cessione del credito va accompagnata dalla costituzione di un pegno sul credito per fornire garanzia aggiuntiva: omettere tale strumento lascia il cessionario scoperto nel caso di contestazione sulla titolarità del credito.
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La cessione del credito produce effetto verso il debitore ceduto solo dopo la notifica dell'atto di cessione o dopo la sua accettazione con atto avente data certa (art. 1264, co. 1, c.c.). Fino alla notifica o accettazione, il debitore ceduto che paga al cedente originario si libera validamente: il cessionario non potrà agire contro di lui. La notifica deve essere trasmessa al debitore ceduto per raccomandata A/R, PEC o tramite ufficiale giudiziario, conservando la prova della data di invio. È opportuno notificare immediatamente dopo la sottoscrizione della scrittura privata di cessione.
No. L'art. 1260, co. 1, c.c. stabilisce che il creditore può cedere il proprio credito senza il consenso del debitore, salvo che la prestazione non abbia carattere strettamente personale o la cedibilità sia esclusa per legge o per patto tra creditore originario e debitore. Il debitore ceduto non è parte dell'atto di cessione: deve solo essere informato mediante notifica (art. 1264 c.c.) affinché sappia a chi pagare. Può accettare la cessione (rendendo così certa la data e producendo gli effetti della notifica) ma non può rifiutarla, salvo che possa opporre al cessionario le eccezioni che aveva verso il cedente al momento della cessione (art. 1248 c.c.).
La cessione pro soluto (art. 1266 c.c.) trasferisce il credito senza garanzia di solvenza del debitore ceduto: il cedente garantisce solo l'esistenza del credito al momento della cessione (*nomen verum*). Se il debitore ceduto risulta insolvente, il rischio è del cessionario. La cessione pro solvendo (art. 1267 c.c.) aggiunge la garanzia della solvenza del debitore ceduto (*nomen bonum*): se il debitore ceduto non paga, il cessionario può rivalersi sul cedente fino a concorrenza di quanto pagato come corrispettivo della cessione. La cessione pro solvendo è più onerosa per il cedente ma più sicura per il cessionario.
La data certa (art. 2704 c.c.) è la data dell'atto che è opponibile ai terzi e alla massa in sede concorsuale. Nella cessione del credito, la data certa è fondamentale per stabilire la priorità tra più cessionari dello stesso credito (art. 1265 c.c.: prevale chi ha notificato per primo con data certa) e per l'opponibilità alla massa in caso di insolvenza del cedente. Le modalità per ottenere data certa sono: (a) registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate; (b) invio dell'atto tramite PEC (la ricevuta di consegna certifica data e ora); (c) firma digitale qualificata con marca temporale; (d) autenticazione notarile; (e) deposito in forma notarile. La PEC è la modalità più rapida ed economica.
Sì, salvo patto contrario. L'art. 1263 c.c. stabilisce che il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali (fideiussioni) e reali (pegno, ipoteca), i diritti accessori (interessi) e i documenti probatori del credito. Le fideiussioni si trasferiscono automaticamente con la cessione del credito garantito, anche senza il consenso del fideiussore (Cass. 19 febbraio 2013, n. 4040). Il cedente deve consegnare al cessionario tutti i documenti probatori del credito (art. 1262 c.c.) comprese le garanzie collegate.
La L. 21 febbraio 1991, n. 52 disciplina la cessione dei crediti d'impresa in massa e si applica quando: (a) il cedente è un imprenditore; (b) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario iscritto agli elenchi di Banca d'Italia; (c) i crediti ceduti derivano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa. Con il regime L. 52/1991, l'opponibilità ai terzi si ottiene più facilmente (con il pagamento anche parziale del corrispettivo e la data certa dell'atto, senza necessità di notifica individuale a ciascun debitore ceduto), ed è previsto un regime semplificato per la cessione in blocco di portafogli crediti. Per le cessioni tra privati e quelle di singoli crediti che non rientrano nei requisiti soggettivi si applicano gli artt. 1260–1267 c.c.
La scrittura privata di cessione del credito è soggetta all'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972): € 16 ogni 100 righe o 4 facciate, assolta con marche da bollo apposte prima della firma. La registrazione non è obbligatoria in termine fisso; la registrazione in caso d'uso comporta l'imposta di registro nella misura dello 0,50% sul corrispettivo della cessione (art. 6, Tariffa Parte I, D.P.R. 131/1986 TUR) oppure in misura fissa € 200 se la cessione è a titolo gratuito. Attenzione: la cessione pro solvendo può essere qualificata come operazione con garanzia, con diverse implicazioni fiscali. Per le cessioni bancarie e di factoring possono applicarsi regimi IVA specifici (esenzione ex art. 10, n. 1, D.P.R. 633/1972 per le operazioni di finanziamento e di concessione di crediti).
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