Promessa di Pagamento
art. 1988 c.c. (inversione onere prova); art. 2944 c.c. (interruzione prescrizione); art. 634 c.p.c. (prova scritta ingiunzione)
PROMESSA DI PAGAMENTO
ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile italiano
PARTI
Promittente (Debitore):
Nome: [Promittente Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Promittente Codice Fiscale]
Residenza / Sede: [Promittente Indirizzo]
Beneficiario (Creditore):
Nome: [Beneficiario Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Beneficiario Codice Fiscale]
Residenza / Sede: [Beneficiario Indirizzo]
IBAN: [Iban Beneficiario]
Art. 1 — PROMESSA DI PAGAMENTO (art. 1988 c.c.)
Il sottoscritto [Promittente Nome] (Promittente) si impegna irrevocabilmente a pagare in favore di [Beneficiario Nome] (Beneficiario) la somma di € [Importo Promesso Cifre] ([Importo Promesso Lettere]).
Causale del debito: [Causale Debito]
La presente promessa di pagamento dispensa il Beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. (Cass. SU 15 giugno 2010, n. 14288).
Art. 2 — MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento]
Data di pagamento (unica soluzione): [Data Pagamento Unico]
Numero di rate: [Numero Rate]
Importo di ogni rata: € [Importo Rata]
Periodicità: [Periodicita Rate]
Data della prima rata: [Data Prima Rata]
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario all'IBAN: [Iban Beneficiario] oppure con altro mezzo tracciabile concordato.
Art. 3 — INTERESSI MORATORI (art. 1224 c.c.)
Interessi moratori pattuiti: [Interessi Moratori Pattuiti]
Tasso di mora annuo: [Tasso Mora Annuo]% (nel rispetto del tasso-soglia antiusura ex art. 2 L. 108/1996 e TEGM Banca d'Italia / MEF).
Gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza di ogni singola rata non onorata, senza necessità di ulteriore intimazione, ai sensi dell'art. 1219, co. 2, n. 1, c.c. (mora ex re).
Art. 4 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (art. 1456 c.c.)
Clausola risolutiva espressa: [Clausola Risolutiva Espressa]
In caso affermativo: il mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze previste determina automaticamente la decadenza dal beneficio della dilazione e l'obbligo di pagamento immediato dell'intera somma residua, senza necessità di ulteriore intimazione o messa in mora.
Art. 5 — EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE (art. 2944 c.c.)
La presente promessa di pagamento produce effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., facendo decorrere ex novo il termine ordinario decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.).
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Promittente: [Promittente Nome]
Firma: _________________________
Beneficiario (per accettazione): [Beneficiario Nome]
Firma: _________________________
Promittente (Debitore)
________________
Signature
Beneficiario (Creditore, per accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Promessa di Pagamento?
La Promessa di Pagamento in Italia è l'atto disciplinato da art. 1988 c.c. (promessa di pagamento e ricognizione di debito); art. 2944 c.c. (interruzione della prescrizione); art. 634 c.p.c. (prova scritta per decreto ingiuntivo).
L'effetto principale è l'**inversione dell'onere della prova** (astrazione processuale): il creditore non deve dimostrare il contratto di mutuo, la fattura insoluta, la prestazione eseguita o qualsiasi altro titolo — è sufficiente produrre la promessa di pagamento scritta. Spetterà al promittente dimostrare che il rapporto fondamentale (causale) non esiste, è nullo o è già stato estinto. Questa inversione è definita «astrazione processuale» — non sostanziale — in quanto il rapporto fondamentale rimane necessario per la validità dell'atto: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 15 giugno 2010, n. 14288) ha chiarito che il debitore può sempre fornire prova contraria dell'inesistenza del rapporto fondamentale.
La promessa di pagamento si distingue dalla ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) solo per la direzione temporale: la prima riguarda una prestazione futura («mi impegno a pagare»), la seconda riconosce un debito già sorto («riconosco di dovere»). Entrambe producono gli stessi effetti giuridici ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Nella prassi del recupero crediti italiano la promessa di pagamento è lo strumento stragiudiziale più rapido per consolidare una posizione creditoria: la Cassazione ha confermato che costituisce prova scritta idonea per la richiesta di decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c. La piattaforma forms-legal.com mette a disposizione un modello conforme all'art. 1988 c.c. e alla prassi dei Tribunali italiani.
Quando serve Promessa di Pagamento?
La Promessa di Pagamento in Italia trova applicazione in numerosi scenari della vita economica e dei rapporti tra privati, imprese e professionisti.
Le situazioni più frequenti in cui risulta indispensabile includono: (i) la formalizzazione di un debito sorto da un accordo verbale per cui manca documentazione scritta (prestazione professionale, lavori eseguiti senza contratto scritto, anticipo in contanti); (ii) il consolidamento di un credito che sta per prescriversi, per interrompere il decorso della prescrizione (art. 2944 c.c. — la ricognizione del debito interrompe la prescrizione); (iii) la necessità del creditore di ottenere prova scritta del debito per richiedere un decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. senza dover instaurare un giudizio ordinario di cognizione; (iv) la rateizzazione di un debito preesistente, in cui il debitore si impegna a pagare in rate con scadenze determinate; (v) il riconoscimento di una somma dovuta a seguito di un illecito extracontrattuale (risarcimento concordato) prima di formalizzare una transazione.
A differenza di altri strumenti di recupero crediti (lettera di diffida ex art. 1219 c.c., accordo di saldo e stralcio ex artt. 1965 ss. c.c.), la promessa di pagamento ha natura unilaterale: non richiede la controfirma del creditore per essere efficace. Ciò la rende particolarmente agevole da ottenere: il debitore firma la promessa, il creditore la accetta per comportamento concludente, e l'atto è già efficace.
Un contesto di particolare rilievo per la promessa di pagamento e quello delle procedure esecutive e concorsuali. Quando un creditore partecipa a una procedura di liquidazione giudiziale (D.Lgs. 14/2019 CCII) e il debitore ha in precedenza rilasciato una promessa di pagamento, il creditore puo utilizzarla come prova del credito nella domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII). Nel contesto delle trattative commerciali tra imprese, la promessa di pagamento serve anche come strumento di formalizzazione di accordi verbali raggiunti nel corso di negoziazioni: le parti raggiungono un accordo sul debito e il debitore firma una promessa che lo sancisce formalmente. La Mediazione obbligatoria (D.Lgs. 28/2010) spesso si conclude con la firma di una promessa di pagamento da parte del debitore come formalizzazione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione. Il Giudice di Pace, per controversie di valore non superiore a 10.000 euro, e il giudice naturale per i ricorsi monitori fondati su promesse di pagamento tra privati: la procedura e rapida, economica e consente di ottenere un titolo esecutivo in poche settimane. La Camera di Commercio, tramite la propria commissione di conciliazione, puo omologare accordi di pagamento tra imprese che integrano i requisiti della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Cosa includere nel tuo Promessa di Pagamento
La Promessa di Pagamento in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscano la validità e la spendibilità come prova scritta davanti al Tribunale.
**Identificazione delle parti.** Indicare nome completo, codice fiscale, indirizzo di residenza o sede legale del promittente (debitore) e del beneficiario (creditore). Per le persone giuridiche indicare anche partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
**Somma promessa.** L'importo deve essere indicato sia in cifre (€) sia in lettere per evitare qualsiasi ambiguità interpretativa. La determinatezza o determinabilità della somma è requisito di validità della promessa.
**Indicazione della causale (facoltativa ma consigliata).** Sebbene non necessaria per la validità (l'art. 1988 c.c. produce inversione dell'onere della prova anche senza causale — promessa pura), l'indicazione del rapporto fondamentale (es. «a saldo della fattura n. 12/2025», «a rimborso del prestito ricevuto in data…») rafforza la posizione del creditore ed evita successive contestazioni del debitore sull'inesistenza del rapporto sottostante.
**Termini e modalità di pagamento.** Indicare se il pagamento avverrà in un'unica soluzione o a rate, con le rispettive scadenze, l'importo di ogni rata e le coordinate IBAN del creditore.
**Interessi moratori.** Prevedere espressamente il tasso degli interessi moratori per il caso di ritardo nel pagamento (art. 1224 c.c.) nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 7 marzo 1996, n. 108 e TEGM trimestrale pubblicato da Banca d'Italia e MEF).
**Clausola risolutiva espressa.** In caso di promessa a rate, inserire la clausola ex art. 1456 c.c. per cui il mancato pagamento di una o più rate determina la risoluzione del piano di pagamento con obbligo di pagamento immediato dell'intero residuo.
**Data certa.** Per l'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale, la data dell'atto deve essere certa ex art. 2704 c.c.: registrazione all'Agenzia delle Entrate, invio via PEC, firma con SPID o marcatura temporale qualificata.
**Effetto interruttivo della prescrizione.** La promessa di pagamento interrompe la prescrizione del credito ex art. 2944 c.c., facendo decorrere ex novo il termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.). Specificare nel contratto che la promessa ha anche tale effetto rafforza la consapevolezza delle parti e previene eccezioni future.
**Imposta di bollo.** La scrittura è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (€ 16 ogni 100 righe o 4 facciate), assolta mediante marche da bollo apposte prima della firma. Il modello forms-legal.com ricorda questa formalità nel testo del documento.
Come compilare il tuo Promessa di Pagamento
La compilazione della Promessa di Pagamento in Italia segue una sequenza logica che va dalle informazioni identificative alle clausole economiche.
**Dati del promittente.** Inserire nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale (o partita IVA), indirizzo completo di residenza o sede legale, PEC se disponibile.
**Dati del beneficiario.** Stesse informazioni del promittente. Indicare l'IBAN del conto corrente del beneficiario sul quale effettuare i pagamenti.
**Importo promesso.** Inserire la somma in cifre (es. 8.500,00) e in lettere (es. «ottomilacinquecento/00»). Se il debito comprende interessi già maturati, indicarli separatamente.
**Causale del debito (facoltativa).** Descrivere brevemente il rapporto fondamentale: es. «fattura n. 23/2025 del 15 marzo 2025 rimasta insoluta» oppure «prestito ricevuto in data 10 gennaio 2025». Una causale ben descritta rafforza la posizione del creditore in un eventuale giudizio.
**Modalità di pagamento.** Selezionare unica soluzione o rateale. Se rateale, indicare numero di rate, importo di ciascuna, periodicità (mensile, trimestrale), data della prima rata e data dell'ultima rata. Indicare l'IBAN su cui versare.
**Interessi.** Se si pattuiscono interessi moratori per il caso di ritardo, indicare il tasso annuo (es. «saggio legale ex art. 1284 c.c.» oppure tasso fisso convenuto, nel rispetto della soglia antiusura L. 108/1996).
**Firma e data.** Il promittente firma l'atto; il beneficiario può controfirmare per accettazione. Indicare il luogo e la data di sottoscrizione. Applicare le marche da bollo prima della firma.
Requisiti legali per Promessa di Pagamento
La Promessa di Pagamento in Italia produce effetti giuridici precisi definiti dall'art. 1988 c.c. e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
**Inversione dell'onere della prova (art. 1988 c.c.).** La promessa di pagamento dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Il rapporto si presume esistente fino a prova contraria (Cass. SU 14288/2010: astrazione processuale, non sostanziale).
**Prova scritta per decreto ingiuntivo (art. 634 c.p.c.).** La promessa di pagamento scritta è prova scritta idonea per la richiesta di decreto ingiuntivo ex artt. 633–634 c.p.c. dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace competente per valore. Il creditore non deve dimostrare il rapporto causale: è sufficiente produrre la promessa scritta e documentare il mancato pagamento.
**Effetto interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.).** La ricognizione del debito (e la promessa di pagamento che ha la medesima natura) interrompe la prescrizione, facendo ricominciare il decorso del termine. La prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.).
**Costituzione in mora (art. 1219 c.c.).** Se la promessa di pagamento indica una scadenza determinata, alla scadenza inadempiuta il debitore è automaticamente in mora (mora ex re, art. 1219, co. 2, n. 1, c.c.) e decorrono gli interessi moratori (art. 1224 c.c.) senza necessità di ulteriore intimazione scritta.
**Forma e bollo.** La promessa di pagamento non richiede forma solenne ad substantiam; la scrittura privata è necessaria ad probationem e per la spendibilità come prova scritta. Imposta di bollo (D.P.R. 642/1972): € 16 ogni 100 righe o 4 facciate.
Sotto il profilo fiscale, la promessa di pagamento non determina di per se effetti ai fini delle imposte dirette: il credito sottostante e tassato nel momento in cui il reddito e percepito (principio di cassa per le persone fisiche) o in cui e maturato (principio di competenza per le imprese). In materia di usura (L. 108/1996 e art. 644 c.p.), le clausole di interesse inserite nella promessa di pagamento devono rispettare il tasso-soglia antiusura (TEGM + 25% o TEGM + 4 punti, il maggiore dei due). Il superamento della soglia determina nullita della clausola interessi ex art. 1815, co. 2, c.c. e responsabilita penale ex art. 644 c.p. Il Tribunale di Milano (sent. 14 marzo 2022) ha confermato che la verifica dell'usura si applica anche alle promesse di pagamento che contengano clausole di interessi moratori. La promessa di pagamento non e soggetta alla mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, salvo che la controversia non attenga al rapporto fondamentale soggetto a tale obbligo (es. contratto bancario). Il D.Lgs. 231/2007 vieta i pagamenti in contanti superiori a 5.000 euro: la promessa che abbia a oggetto somme ricevute in contanti oltre tale soglia puo presentare criticita probatorie.
Errori comuni da evitare nel tuo Promessa di Pagamento
La Promessa di Pagamento in Italia presenta errori frequenti che ne riducono l'efficacia o espongono il creditore a contestazioni.
**Mancata indicazione dell'importo in lettere.** Indicare solo la cifra numerica senza la corrispondente scrittura in lettere espone il documento a contestazioni sull'importo dovuto. Il Codice Civile e la prassi giurisprudenziale richiedono che gli importi negli atti siano indicati in cifre e in lettere.
**Omissione della causale del debito.** Sebbene non obbligatoria, l'assenza di causale facilita al promittente l'eccezione dell'inesistenza del rapporto fondamentale: il debitore può tentare di dimostrare che non esiste alcun debito. Una causale dettagliata riduce questo rischio.
**Tasso di interesse superiore alla soglia antiusura (L. 108/1996).** Prevedere interessi moratori superiori al tasso-soglia TEGM comporta la nullità della clausola interessi ex art. 1815, co. 2, c.c. e la possibile qualificazione del tasso come usurario (art. 644 c.p.). Verificare sempre il TEGM trimestrale pubblicato dalla Banca d'Italia e dal MEF.
**Assenza di data certa (art. 2704 c.c.).** La promessa senza data certa non è opponibile ai terzi e può essere inefficace in sede concorsuale se il promittente fallisce o è sottoposto a liquidazione giudiziale (D.Lgs. 14/2019, CCII).
**Promessa rilasciata sotto minaccia o dolo.** La promessa ottenuta con violenza o dolo è annullabile (artt. 1427–1440 c.c.) e il promittente che l'abbia firmata sotto coercizione può agire per l'annullamento entro 5 anni. Il creditore deve conservare prove del consenso libero e informato.
**Omissione dell'IBAN del beneficiario.** Senza le coordinate bancarie, il promittente potrebbe eccepire di non sapere a chi e come effettuare il pagamento; in caso di litispendenza, ciò può ritardare l'ottenimento del decreto ingiuntivo. Difetto frequente è non indicare il codice IBAN aggiornato del beneficiario: in caso di variazione del conto, il promittente che ha eseguito il bonifico sul vecchio IBAN potrebbe dover dimostrare la buona fede ai sensi dell'art. 1189 c.c. per liberarsi dall'obbligazione.
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}Domande frequenti
La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. è un negozio giuridico unilaterale con cui il debitore si impegna a pagare una somma determinata al creditore. L'effetto principale è l'inversione dell'onere della prova: il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale (mutuo, fattura, prestazione) — questo si presume esistente. Spetterà al promittente (debitore) dimostrare che il rapporto fondamentale non esiste o è già estinto. Cass. SU 14288/2010 ha chiarito che si tratta di astrazione processuale (non sostanziale): il rapporto fondamentale è sempre necessario per la validità, ma il creditore non deve provarlo in giudizio.
Sì. L'art. 634 c.p.c. dispone che per ottenere il decreto ingiuntivo il creditore deve fornire prova scritta del credito. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. costituisce prova scritta idonea ai sensi dell'art. 634 c.p.c. (Cass. 12 aprile 2019, n. 10390; Cass. 28 settembre 2018, n. 23563). Il creditore deve produrre la promessa di pagamento firmata dal debitore e documentare il mancato pagamento alla scadenza indicata, senza necessità di provare il contratto sottostante.
Sì, ai sensi dell'art. 2944 c.c. la ricognizione del debito — e la promessa di pagamento che produce gli stessi effetti ex art. 1988 c.c. — interrompe la prescrizione. A seguito dell'interruzione, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dall'inizio. La prescrizione ordinaria è di 10 anni (art. 2946 c.c.). Ciò è particolarmente utile quando il credito originario stia per prescriversi: ottenere una promessa di pagamento dal debitore fa ripartire il decennio. Attenzione: la promessa deve essere spontanea e non viziata da dolo o violenza.
Sì, ma l'onere della prova è a suo carico. Il promittente può sempre dimostrare che il rapporto fondamentale (causale del debito) non esiste, è nullo, è già estinto o è soggetto a eccezioni (Cass. SU 14288/2010: astrazione processuale, non sostanziale). Tuttavia, questa prova contraria è difficile da fornire se il creditore produce la promessa firmata: il Tribunale presumerà l'esistenza del rapporto fondamentale e sarà il debitore a dover dimostrare il contrario. Il debitore può anche eccepire la violenza, il dolo o l'errore che hanno viziato il consenso (artt. 1427 ss. c.c.) entro 5 anni dall'atto.
No, la causale non è obbligatoria: l'art. 1988 c.c. produce l'inversione dell'onere della prova anche senza indicare il rapporto fondamentale (promessa pura). Tuttavia, indicare la causale è fortemente consigliato per due ragioni: (a) rafforza la posizione del creditore rendendo più difficile per il debitore eccepire l'inesistenza del rapporto (deve confutare una causa specifica, non genericamente negare qualsiasi debito); (b) rende l'atto più coerente dal punto di vista giuridico e meno esposto a interpretazioni ambigue in sede giudiziaria. Una causale ben descritta (es. «a saldo della fattura n. 25/2025 del 01/03/2025») trasforma la promessa pura in promessa titolata, aumentandone l'efficacia probatoria.
Entrambi sono disciplinati dall'art. 1988 c.c. e producono gli stessi effetti giuridici (inversione dell'onere della prova, effetto interruttivo della prescrizione, prova scritta per decreto ingiuntivo). La differenza è temporale e prospettica: la promessa di pagamento ha un contenuto prospettivo (mi impegno a pagare in futuro), mentre la ricognizione di debito ha un contenuto dichiarativo (riconosco di essere debitore di una somma già dovuta). Nella pratica le due figure si sovrappongono frequentemente nello stesso atto, che può contenere sia il riconoscimento del debito pregresso sia la promessa di pagarlo secondo un piano concordato.
La promessa di pagamento è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: € 16 ogni 100 righe o 4 facciate della scrittura privata, assolta mediante marche da bollo apposte prima della sottoscrizione. La registrazione non è obbligatoria in termine fisso (l'atto non è tra quelli registrandi, Tariffa Parte I TUR); la registrazione è ammessa in caso d'uso con imposta fissa di € 200 (D.P.R. 131/1986). Per conferire data certa (art. 2704 c.c.) senza registrazione formale è possibile trasmettere la promessa firmata tramite PEC o apporvi firma digitale con marca temporale qualificata, che attestano la data in modo opponibile ai terzi.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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