Riconoscimento di Debito (Ricognizione di Debito)
art. 1988 c.c. (inversione onere prova); art. 2944 c.c. (interruzione prescrizione); art. 634 c.p.c. (decreto ingiuntivo)
RICONOSCIMENTO DI DEBITO (RICOGNIZIONE DI DEBITO)
ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile italiano
PARTI
Debitore (Dichiarante):
Nome: [Debitore Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Debitore Codice Fiscale]
Residenza / Sede: [Debitore Indirizzo]
Creditore (Beneficiario):
Nome: [Creditore Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Creditore Codice Fiscale]
Residenza / Sede: [Creditore Indirizzo]
IBAN: [Iban Creditore]
Art. 1 — DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO (art. 1988 c.c.)
Il sottoscritto [Debitore Nome] (Debitore) riconosce e dichiara espressamente di essere debitore nei confronti di [Creditore Nome] (Creditore) della somma di € [Importo Debito Cifre] ([Importo Debito Lettere]).
Causale del debito: [Causale Debito]
La presente ricognizione di debito dispensa il Creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. (Cass. SU 15 giugno 2010, n. 14288).
Art. 2 — MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento]
Data di pagamento (unica soluzione): [Data Pagamento Unico]
Numero di rate: [Numero Rate]
Importo di ogni rata: € [Importo Rata]
Periodicità: [Periodicita Rate]
Data della prima rata: [Data Prima Rata]
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sull'IBAN: [Iban Creditore] o altro mezzo tracciabile concordato.
Art. 3 — INTERESSI MORATORI (art. 1224 c.c.)
Interessi moratori pattuiti: [Interessi Pattuiti]
Tasso di mora annuo: [Tasso Interesse Annuo]% (nel rispetto della soglia antiusura L. 108/1996 e TEGM Banca d'Italia / MEF).
Gli interessi decorrono dalla scadenza senza necessità di ulteriore intimazione (mora ex re, art. 1219, co. 2, n. 1, c.c.).
Art. 4 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (art. 1456 c.c.)
Clausola risolutiva espressa: [Clausola Risolutiva Espressa]
In caso affermativo: il mancato pagamento anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) e l'obbligo di pagamento immediato dell'intera somma residua.
Art. 5 — EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE (art. 2944 c.c.)
La presente ricognizione di debito produce effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., con decorrenza ex novo del termine ordinario decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.).
Art. 6 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia relativa al presente atto è competente il [Foro Competente], salva la competenza inderogabile del foro del consumatore ex art. 33, co. 2, lett. u), D.Lgs. 206/2005. Legge applicabile: legge italiana.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Debitore (Dichiarante): [Debitore Nome]
Firma: _________________________
Creditore (per accettazione): [Creditore Nome]
Firma: _________________________
Debitore (Dichiarante)
________________
Signature
Creditore (per accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Riconoscimento di Debito (Ricognizione di Debito)?
Il Riconoscimento di Debito (Ricognizione di Debito) in Italia è un negozio giuridico unilaterale con cui il debitore dichiara di essere obbligato verso il creditore per una somma determinata, riconoscendo l'esistenza di un debito pregresso. La disciplina normativa è contenuta nell'art. 1988 del Codice Civile italiano (R.D. 16 marzo 1942, n. 262): «La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a che non sia dimostrato il contrario».
L'effetto giuridico principale è l'**inversione dell'onere della prova** (astrazione processuale): il creditore che produce la ricognizione di debito scritta non deve dimostrare il contratto di mutuo, la fattura insoluta, la prestazione eseguita o qualunque altro titolo causale. Sarà il debitore a dover provare che il rapporto fondamentale non esiste, è nullo o si è già estinto. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 15 giugno 2010, n. 14288) ha definitivamente chiarito che si tratta di astrazione processuale — non sostanziale: il rapporto fondamentale è necessario per la validità dell'atto ma il creditore non deve provarlo in giudizio.
La ricognizione di debito si differenzia dalla promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) esclusivamente per il profilo temporale: la ricognizione ha contenuto dichiarativo (il debitore riconosce un debito già sorto), mentre la promessa ha contenuto obbligatorio prospettico (il debitore si impegna a pagare in futuro). Nella pratica i due negozi si sovrappongono frequentemente nello stesso atto.
Nella prassi del recupero crediti italiano, il Tribunale di Milano (Trib. Milano, 14 marzo 2022) e il Tribunale di Roma (Trib. Roma, 12 settembre 2019) hanno ripetutamente confermato che la ricognizione di debito scritta costituisce prova scritta idonea per la richiesta di decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c., rendendo l'istituto uno strumento di recupero stragiudiziale rapido ed efficace. La piattaforma forms-legal.com mette a disposizione un modello conforme all'art. 1988 c.c. e alla prassi dei Tribunali italiani, aggiornato al 2025.
Quando serve Riconoscimento di Debito (Ricognizione di Debito)?
Il Riconoscimento di Debito in Italia trova applicazione in numerose situazioni della vita economica e dei rapporti tra privati, imprenditori e professionisti.
Le ipotesi più frequenti in cui l'atto risulta necessario o fortemente consigliato sono: (i) la formalizzazione in forma scritta di un debito sorto da accordo verbale privo di documentazione, come una prestazione professionale eseguita senza contratto scritto, un prestito in contanti tra parenti o amici, o la consegna di beni senza bolla di accompagnamento; (ii) il consolidamento di un credito che sta per prescriversi, al fine di interrompere il decorso della prescrizione ex art. 2944 c.c. e far ripartire il termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.); (iii) la creazione di prova scritta del debito per richiedere il decreto ingiuntivo ex artt. 633–634 c.p.c. evitando un costoso giudizio ordinario di cognizione; (iv) il riconoscimento del debito residuo dopo pagamenti parziali, con indicazione dell'importo ancora dovuto e delle modalità di rimborso; (v) la formalizzazione di obblighi risarcitori concordati dopo un illecito (danno, sinistro, inadempimento contrattuale) prima di stipulare una transazione formale ex artt. 1965 ss. c.c.
Rispetto alla semplice lettera di diffida ex art. 1219 c.c. — che è un atto unilaterale del creditore — la ricognizione di debito ha la caratteristica di essere firmata dal debitore, che con la sua firma crea egli stesso la prova del debito. Ciò la rende particolarmente potente dal punto di vista probatorio: il Giudice di Pace o il Tribunale non potrà ignorarla salvo prova contraria a carico del debitore.
Nell'ambito delle controversie condominiali, il riconoscimento di debito e spesso richiesto dall'amministratore di condominio al condomino moroso prima di avviare il procedimento monitorio ex art. 63 disp. att. c.c. La firma della ricognizione da parte del condomino moroso semplifica notevolmente la procedura di recupero, poiche dispensa l'amministratore dall'onere di produrre le minute assembleari e i verbali di approvazione del bilancio. Nel diritto di famiglia, il riconoscimento di debito e utilizzato tra coniugi separati o divorziati per formalizzare obblighi di rimborso sorti nel corso della vita comune (es. rimborso di quote di mutuo pagate da un solo coniuge su immobile in comunione). La Corte di Cassazione (Cass. 27 novembre 2019, n. 31044) ha affermato che il riconoscimento di debito tra coniugi e pienamente valido e non e assimilabile a una donazione indiretta che richieda forma notarile, purche non sia evidente lo spirito di liberalita. Nella prassi notarile, il riconoscimento di debito e spesso inserito come clausola accessoria nei contratti di vendita immobiliare per formalizzare il debito del compratore verso il venditore per il prezzo non ancora pagato.
Cosa includere nel tuo Riconoscimento di Debito (Ricognizione di Debito)
Il Riconoscimento di Debito in Italia deve contenere elementi essenziali per essere valido e spendibile come prova scritta davanti al Tribunale o al Giudice di Pace.
**Identificazione delle parti.** Il documento deve indicare: nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale (o partita IVA), residenza o sede legale del debitore (dichiarante) e del creditore (beneficiario). Per i soggetti imprenditori, indicare anche l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
**Dichiarazione di riconoscimento.** Il testo deve contenere una formula esplicita di ricognizione del debito («Il sottoscritto riconosce di essere debitore di…» oppure «Con la presente scrittura privata il sig./la soc. XXX riconosce e dichiara di dovere a…»). La volontà ricognitiva deve essere chiara e non equivoca.
**Importo del debito.** Indicare l'importo sia in cifre (€) sia in lettere. Se il debito comprende capitale e interessi già maturati alla data della ricognizione, distinguere le due componenti.
**Causale del debito (facoltativa ma consigliata).** L'indicazione del rapporto fondamentale (mutuo, fattura, prestazione) non è necessaria per la validità dell'art. 1988 c.c. ma rafforza la posizione del creditore e riduce il rischio di eccezioni del debitore sull'inesistenza del rapporto sottostante.
**Modalità e termini di pagamento.** Indicare se il pagamento avverrà in un'unica soluzione o a rate, le scadenze, l'importo delle rate, la periodicità e le coordinate IBAN del creditore.
**Interessi moratori.** Prevedere espressamente il tasso di mora per il caso di ritardo (art. 1224 c.c.), nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 7 marzo 1996, n. 108; TEGM trimestrale Banca d'Italia / MEF). Clausole di interesse superiori alla soglia sono nulle ex art. 1815, co. 2, c.c.
**Effetto interruttivo della prescrizione.** Specificare che la ricognizione produce effetto interruttivo ex art. 2944 c.c., facendo decorrere ex novo il termine decennale (art. 2946 c.c.).
**Foro competente.** Indicare il Tribunale o Giudice di Pace competente per eventuali controversie (artt. 18–20 c.p.c.; per i consumatori foro inderogabile della residenza, art. 33, co. 2, lett. u, D.Lgs. 206/2005).
**Data certa.** Per l'opponibilità ai terzi e in sede concorsuale, la data dell'atto deve essere certa ex art. 2704 c.c. (registrazione all'Agenzia delle Entrate, PEC, firma digitale con SPID, marca temporale). Il modello forms-legal.com richiama questa formalità nel testo del documento.
**Imposta di bollo.** La scrittura privata è assoggettata all'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 (€ 16 ogni 100 righe o 4 facciate), assolta con marche da bollo apposte prima della firma.
Come compilare il tuo Riconoscimento di Debito (Ricognizione di Debito)
La compilazione del Riconoscimento di Debito in Italia richiede precisione in ogni campo per garantire la piena efficacia probatoria dell'atto.
**Dati del debitore (dichiarante).** Inserire nome e cognome completo o denominazione sociale, codice fiscale (o partita IVA), indirizzo di residenza o sede legale. Se il debitore è un'impresa, indicare anche il numero REA e la Camera di Commercio di iscrizione.
**Dati del creditore (beneficiario).** Stesse informazioni del debitore. Indicare obbligatoriamente le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti.
**Importo del debito.** Inserire l'importo totale riconosciuto in cifre (es. 12.500,00) e in lettere (es. «dodicimilacinquecento/00»). Se si tratta di debito comprensivo di interessi già maturati, separare le componenti: capitale originario, interessi maturati, totale.
**Causale.** Descrivere brevemente il rapporto fondamentale: es. «a saldo del prestito ricevuto in data 5 gennaio 2025» oppure «in relazione alle fatture nn. 15 e 16/2025 rimaste insolute». Una causale dettagliata rafforza la posizione del creditore.
**Modalità di pagamento.** Selezionare unica soluzione (con data di scadenza) o rateale (specificare numero rate, importo singola rata, periodicità e data della prima rata). Indicare l'IBAN del creditore.
**Clausola di decadenza.** Se si opta per il pagamento rateale, inserire la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) per cui il mancato pagamento di una rata determina la decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo di pagamento immediato del residuo.
**Firma e data.** Il debitore firma l'atto; il creditore può controfirmare per accettazione. Indicare luogo e data. Applicare le marche da bollo prima della firma. Per conferire data certa inviare via PEC o apporre firma digitale con marca temporale.
Requisiti legali per Riconoscimento di Debito (Ricognizione di Debito)
Il Riconoscimento di Debito in Italia produce effetti giuridici precisi definiti dall'art. 1988 c.c. e dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione.
**Inversione dell'onere della prova (art. 1988 c.c.).** La ricognizione di debito dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Il rapporto si presume esistente fino a prova contraria (Cass. SU 14288/2010).
**Effetto interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.).** La ricognizione del debito interrompe la prescrizione, facendo decorrere ex novo il termine. La prescrizione ordinaria è di 10 anni (art. 2946 c.c.).
**Prova scritta per decreto ingiuntivo (art. 634 c.p.c.).** La ricognizione di debito scritta è prova scritta idonea per la richiesta di decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace competente per valore.
**Mora automatica (art. 1219, co. 2, n. 1, c.c.).** Se la ricognizione indica una scadenza determinata, alla scadenza inadempiuta il debitore è automaticamente in mora (mora ex re) e decorrono gli interessi moratori (art. 1224 c.c.) senza necessità di ulteriore intimazione.
**Forma libera ad substantiam, scritta ad probationem.** La ricognizione non richiede forma scritta per la validità sostanziale; tuttavia la forma scritta è necessaria per la spendibilità come prova scritta ex art. 634 c.p.c. e per l'effetto interruttivo della prescrizione documentabile.
**Data certa (art. 2704 c.c.).** Per opponibilità ai terzi e in sede concorsuale. Imposta di bollo: D.P.R. 642/1972 (€ 16 ogni 100 righe o 4 facciate). Registrazione in caso d'uso: imposta fissa € 200 (D.P.R. 131/1986 TUR).
Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) attribuisce specifico rilievo al riconoscimento di debito: il creditore che partecipa alla procedura concorsuale puo produrre la ricognizione di debito come prova del credito nella domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII). Il D.Lgs. 231/2007 sulla normativa antiriciclaggio impone limiti all'uso del contante: i pagamenti in contanti superiori a 5.000 euro sono vietati. Se la ricognizione di debito riguarda somme ricevute in contanti oltre tale soglia, il creditore potrebbe avere difficolta a provare il rapporto fondamentale in sede giudiziaria. E pertanto consigliabile che i prestiti e i pagamenti documentati nella ricognizione siano tracciabili (bonifico, assegno). La Suprema Corte (Cass. 19 aprile 2019, n. 11009) ha precisato che il riconoscimento di debito redatto in forma elettronica e firmato con firma digitale qualificata o con SPID e equivalente alla scrittura privata con firma autografa ex art. 20 D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD). La prescrizione del credito riconosciuto puo essere piu breve di 10 anni se il rapporto fondamentale prevede un termine piu breve: ad esempio, i crediti periodici si prescrivono in 5 anni ex art. 2948 c.c.; la ricognizione fa pero decorrere ex novo il termine decennale.
Errori comuni da evitare nel tuo Riconoscimento di Debito (Ricognizione di Debito)
Il Riconoscimento di Debito in Italia presenta errori frequenti che ne compromettono l'efficacia o espongono le parti a rischi non previsti.
**Mancata indicazione dell'importo in lettere.** Indicare solo la cifra numerica senza la corrispondente scrittura in lettere espone il documento a contestazioni sull'importo. Importo in cifre E in lettere è regola consolidata nella prassi italiana.
**Importo non determinato o determinabile.** Una ricognizione per «quanto dovuto» senza specificazione dell'importo è di incerta efficacia: il Tribunale potrebbe non riconoscerla come prova scritta ex art. 634 c.p.c. per mancanza di determinatezza del credito.
**Assenza di causale con successiva contestazione del debitore.** Una ricognizione pura (senza causale) facilita al debitore l'eccezione dell'inesistenza del rapporto fondamentale. La causale non è obbligatoria ma riduce significativamente il rischio di contestazioni.
**Tasso di mora superiore alla soglia antiusura (L. 108/1996).** Clausole di interessi superiori al TEGM comportano nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. e rischio di qualificazione come usura (art. 644 c.p.). Verificare il TEGM trimestrale pubblicato da Banca d'Italia e MEF.
**Assenza di data certa (art. 2704 c.c.).** La ricognizione senza data certa non è opponibile ai terzi né alla massa in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019, CCII). Inviare sempre via PEC o apporre firma digitale con marca temporale.
**Ricognizione ottenuta con dolo o violenza.** La ricognizione viziata è annullabile (artt. 1427–1440 c.c.): il debitore che l'abbia firmata sotto coercizione può agire per annullamento entro 5 anni. Documentare sempre il consenso libero e informato.
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}Domande frequenti
Il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. è la dichiarazione scritta con cui il debitore riconosce di essere obbligato verso il creditore per una somma determinata. L'effetto principale è l'inversione dell'onere della prova: il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale (mutuo, fattura, prestazione) — questo si presume esistente. Sarà il debitore a dover dimostrare che il rapporto fondamentale non esiste, è nullo o è già estinto. Cass. SU 14288/2010 ha definitivamente chiarito che si tratta di astrazione processuale (non sostanziale): il rapporto causale è sempre necessario per la validità, ma il creditore non deve provarlo in giudizio.
Sì. L'art. 634 c.p.c. richiede prova scritta del credito per la richiesta di decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione (Cass. 12 aprile 2019, n. 10390; Cass. 28 settembre 2018, n. 23563) ha ripetutamente confermato che la ricognizione di debito scritta ex art. 1988 c.c. costituisce prova scritta idonea ai sensi dell'art. 634 c.p.c. Il creditore deve produrre la ricognizione firmata dal debitore e documentare il mancato pagamento alla scadenza indicata, senza necessità di provare il contratto sottostante.
La ricognizione di debito interrompe la prescrizione ex art. 2944 c.c. e fa decorrere ex novo il termine ordinario decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.). Pertanto, dal momento della ricognizione il creditore ha 10 anni per agire giudizialmente. Se il debitore riconosce nuovamente il debito in un secondo momento (es. con un'altra lettera o con un pagamento parziale), la prescrizione ricomincia ancora a decorrere dall'inizio. Crediti con prescrizione più breve (es. 5 anni per le fatture professionali, art. 2949 c.c., o 3 anni per i contratti di somministrazione, art. 2948 n. 4 c.c.) si prescrivono nel termine ordinario decennale dopo la ricognizione, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione.
Sì, ma l'onere della prova è a suo carico. Il debitore può sempre dimostrare che il rapporto fondamentale non esiste, è nullo o è già estinto (Cass. SU 14288/2010). Può anche eccepire che il consenso è stato viziato da dolo, violenza o errore (artt. 1427–1440 c.c.), agendo per l'annullamento entro 5 anni. Tuttavia, questa prova contraria è tipicamente molto difficile da fornire: il Tribunale presumerà l'esistenza del rapporto fondamentale e sarà il debitore a dover dimostrare il contrario con prove documentali o testimoniali convincenti.
No, la causale non è obbligatoria: l'art. 1988 c.c. produce l'inversione dell'onere della prova anche senza indicare il rapporto fondamentale (ricognizione pura). Tuttavia, indicare la causale è fortemente consigliato per due ragioni: (a) rafforza la posizione del creditore rendendo più difficile al debitore eccepire l'inesistenza del rapporto (deve confutare una causa specifica); (b) rende l'atto più coerente dal punto di vista giuridico. Una causale ben descritta (es. «a saldo della fattura n. 25/2025 del 01/03/2025 per servizi di consulenza informatica») trasforma la ricognizione pura in ricognizione titolata, aumentandone l'efficacia probatoria.
Il riconoscimento di debito (art. 1988 c.c.) è un negozio unilaterale con cui il debitore dichiara di essere obbligato: produce inversione dell'onere della prova ed effetto interruttivo della prescrizione. Il piano di rientro del debito (artt. 1965, 1181, 1988 c.c.) è un accordo bilaterale tra creditore e debitore che, oltre a contenere il riconoscimento del debito, disciplina la rateizzazione del pagamento nel tempo con le relative scadenze, e può prevedere una riduzione concordata dell'importo (natura transattiva ex art. 1965 c.c.). Il piano di rientro richiede la firma di entrambe le parti; la ricognizione di debito può essere firmata anche solo dal debitore.
La ricognizione di debito non è soggetta a registrazione obbligatoria (atto non indicato tra quelli registrandi in termine fisso, Tariffa Parte I TUR, D.P.R. 131/1986). La registrazione volontaria comporta imposta fissa di € 200 e conferisce data certa (art. 2704 c.c.). L'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) è invece dovuta sin dalla sottoscrizione: € 16 ogni 100 righe o 4 facciate, assolta con marche da bollo apposte prima della firma. Per conferire data certa senza registrazione, la trasmissione via PEC — conservando la ricevuta di consegna — è altrettanto valida ex art. 2704 c.c.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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La Promessa di Pagamento è un atto unilaterale con cui il promittente si impegna a pagare una somma di denaro determinata al beneficiario, producendo l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1988 del Codice Civile italiano: il debitore che fa la promessa dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale che giustifica il debito.
Piano di Rientro del Debito (Rateizzazione)
Accordo con cui creditore e debitore riscadenzano un debito esistente in rate, con riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., piano di ammortamento dettagliato, clausola risolutiva espressa e sospensione delle azioni esecutive.
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