Verbale di Assemblea Condominiale
Codice Civile artt. 1135-1137; art. 66-67 disp. att. c.c.; L. 220/2012
VERBALE DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE
(Codice Civile, artt. 1135-1137; art. 66-67 disp. att. c.c.; Legge 11 dicembre 2012, n. 220)
Condominio: [Denominazione Condominio] — [Indirizzo Condominio] — C.F. [Codice Fiscale Condominio]
Apertura dell'Assemblea
APERTURA DELL'ASSEMBLEA
In data [Data Assemblea], alle ore [Ora Inizio], presso [Luogo Assemblea], si è riunita in [Convocazione] l'assemblea [Tipo Assemblea] del Condominio [Denominazione Condominio].
L'avviso di convocazione è stato inviato in data [Data Invio Avviso], nel rispetto del termine minimo di 5 giorni previsto dall'art. 66 delle disposizioni attuative del Codice Civile, con indicazione di luogo, giorno, ora e dei seguenti punti all'ordine del giorno: [Ordine Del Giorno].
Assume la presidenza dell'assemblea il Sig./Sig.ra [Nome Presidente], eletto/a per acclamazione. Funge da segretario il Sig./Sig.ra [Nome Segretario]. È presente l'amministratore [Nome Amministratore].
Verifica del Quorum Costitutivo
VERIFICA DEL QUORUM COSTITUTIVO (art. 1136 c.c.)
Il presidente procede alla verifica dei presenti. Millesimi totali del condominio: [Totale Millesimi Condominio]. Condòmini presenti di persona: [Condomini Presenti Teste], pari a [Millesimi Presenti] millesimi.
Condòmini in delega: [Condomini Delegati].
Elenco completo dei presenti (foglio presenze — Allegato A): [Elenco Presenti].
Il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in [Convocazione] con i millesimi presenti e dichiara aperti i lavori.
Punto 1 all'Ordine del Giorno
PUNTO 1 — [Punto Odg1]
[Discussione Punto1]
Votazione punto 1:
[Esito Votazione Punto1]
Punto 2 all'Ordine del Giorno
PUNTO 2 — [Punto Odg2]
[Discussione Punto2]
Votazione punto 2:
[Esito Votazione Punto2]
Punti 3 e seguenti
PUNTI 3 E SEGUENTI — DELIBERE AGGIUNTIVE
[Delibere Ulteriori]
Chiusura dell'Assemblea
CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA
Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore [Ora Chiusura] del [Data Assemblea].
Allegati al presente verbale: [Allegati].
I condòmini dissenzienti sono avvertiti che le delibere potranno essere impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presente assemblea (per i presenti) o dalla comunicazione del verbale (per gli assenti), ai sensi dell'art. 1137 c.c. Prima di agire in giudizio è obbligatorio il tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.
Verbale redatto in [Luogo Verbale], il [Data Verbale].
Presidente dell'Assemblea
________________
Signature
Segretario dell'Assemblea
________________
Signature
Che cos'è Verbale di Assemblea Condominiale?
Il verbale di assemblea condominiale in Italia è il documento scritto che attesta lo svolgimento di una riunione dell'assemblea dei condòmini, registrando la convocazione regolare, i partecipanti con i rispettivi millesimi, l'ordine del giorno, le discussioni, le deliberazioni adottate e i risultati delle votazioni, ai sensi degli artt. 1135-1137 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e dell'art. 66 delle disposizioni attuative.
L'assemblea è l'organo sovrano del condominio: delibera sulle spese, approva il rendiconto, nomina e revoca l'amministratore, approva il regolamento e le tabelle millesimali, decide sulle innovazioni (art. 1135 c.c.). Il verbale è il documento che prova le delibere assunte e le condizioni in cui sono state adottate, rilevante sia per l'esecuzione delle decisioni da parte dell'amministratore, sia per l'eventuale impugnazione ex art. 1137 c.c.
L'art. 1136, comma 7, c.c. prescrive che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea. L'art. 1130, n. 7, c.c. obbliga l'amministratore a tenere il registro dei verbali delle assemblee, dove il verbale deve essere trascritto e conservato a disposizione di ciascun condòmino che ne faccia richiesta. La Legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha rafforzato questi obblighi e introdotto sanzioni per l'inadempimento.
Il verbale ha valore probatorio legale: la Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005, n. 4806) ha stabilito che le delibere assembleari si presumono valide fino all'impugnazione, e il verbale è il documento su cui si fonda tale presunzione. La distinzione tra delibere nulle (impugnabili senza limiti di tempo) e annullabili (entro 30 giorni ex art. 1137 c.c.) dipende in parte dalla corretta redazione del verbale stesso.
La Legge 220/2012 ha introdotto obblighi di trasparenza significativi che impattano direttamente sul verbale: l'amministratore deve comunicare ai condòmini le proprie generalità, il codice fiscale e il compenso concordato nell'atto di nomina; il verbale dell'assemblea di nomina deve quindi contenere l'accettazione espressa dell'incarico con questi dati. L'art. 1129, comma 14, c.c. prevede che l'amministratore, nelle quarantotto ore successive all'assemblea che delibera lavori straordinari, trasmetta ai condòmini il verbale con l'indicazione dei dati dell'impresa appaltatrice, il preventivo approvato e le modalità di pagamento; questa norma attribuisce al verbale una funzione di rendicontazione immediata non prevista dal previgente regime.
Dal punto di vista processuale, il verbale è il documento fondamentale nell'impugnazione ex art. 1137 c.c. davanti al Tribunale — sezione civile competente per territorio. Nella prassi del Foro di Milano e del Foro di Roma, la produzione del verbale in originale (con firma autografa del presidente e del segretario) o in copia autentica rilasciata dall'amministratore è condizione per l'ammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. diretto alla sospensione dell'efficacia della delibera. Il verbale è altresì allegato obbligatorio nell'istanza di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, che il condòmino deve esperire come condizione di procedibilità prima di adire il Tribunale.
Quando serve Verbale di Assemblea Condominiale?
Il verbale di assemblea condominiale in Italia deve essere redatto ogni volta che l'assemblea dei condòmini si riunisce per deliberare:
**Assemblea ordinaria annuale:** l'assemblea ordinaria si tiene ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile (art. 1130, n. 10, c.c.) per approvare il rendiconto dell'anno precedente, il preventivo per l'anno in corso, l'eventuale rinnovo dell'incarico dell'amministratore e le sue condizioni di compenso; il verbale documenta queste delibere fondamentali e rappresenta il documento base per la verifica contabile da parte dei condòmini ex art. 1130-bis c.c.
**Assemblea straordinaria per lavori urgenti:** quando si presentano danni o guasti alle parti comuni che richiedono interventi straordinari urgenti (es. crollo parziale di facciata, guasto impianto idrico comune), l'amministratore convoca l'assemblea straordinaria entro i termini necessari; il verbale documenta il quorum, la delibera, i preventivi approvati e la ripartizione dei costi tra i condòmini secondo le tabelle millesimali pertinenti.
**Nomina o revoca dell'amministratore:** il verbale dell'assemblea di nomina o revoca dell'amministratore è il documento fondamentale che prova la legittimità dei poteri dell'amministratore nei confronti dei terzi (fornitori, banche, Pubblica Amministrazione, Agenzia delle Entrate); ai sensi dell'art. 1129, c. 2, c.c., il verbale deve contenere l'accettazione espressa dell'incarico da parte dell'amministratore con indicazione del compenso pattuito e delle generalità complete.
**Approvazione del regolamento e delle tabelle millesimali:** il verbale documenta la delibera di approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali, con indicazione analitica dei millesimi favorevoli, contrari e astenuti; costituisce titolo per l'efficacia del regolamento nei confronti di tutti i condòmini e dei futuri acquirenti.
**Delibere su innovazioni:** le innovazioni alle parti comuni (es. installazione ascensore, impianto fotovoltaico per il Superbonus, colonnine di ricarica ai sensi del D.Lgs. 199/2021) richiedono maggioranze qualificate ex art. 1136, comma 5, c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell'edificio); il verbale attesta il raggiungimento di tali maggioranze e costituisce presupposto per l'accesso alle agevolazioni fiscali.
**Assemblee straordinarie per contestazioni:** quando sorgono controversie tra condòmini su uso delle parti comuni o applicazione del regolamento, l'assemblea straordinaria può deliberare su queste questioni; il verbale è il documento da allegare all'istanza di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 che deve precedere qualsiasi ricorso al Tribunale.
Cosa includere nel tuo Verbale di Assemblea Condominiale
Il verbale di assemblea condominiale in Italia deve contenere gli elementi essenziali seguenti per essere completo e idoneo all'impugnazione:
**Intestazione:** denominazione del condominio; data, ora di inizio, luogo dell'assemblea; tipo (ordinaria o straordinaria); convocazione (prima o seconda); data e modalità dell'avviso di convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. (raccomandata A/R, PEC o altra modalità concordata nel regolamento).
**Nomina di presidente e segretario:** nome del condòmino eletto presidente dell'assemblea e del segretario incaricato di redigere il verbale; firma di entrambi in calce al verbale ex art. 1136, c. 7, c.c. La nomina del presidente e del segretario avviene per acclamazione o per voto a maggioranza semplice dei presenti; nel verbale si annota chi ha proposto la candidatura e se vi sono state altre proposte.
**Elenco dei presenti e delle deleghe:** foglio presenze allegato al verbale con nome, quota millesimale e firma di ciascun condòmino presente; nominativi dei condòmini delegati e dei rispettivi delegati (con indicazione dei millesimi delegati); verifica dei limiti alle deleghe ex art. 67 disp. att. c.c. (massimo un quinto dei condòmini e un quinto dei millesimi per ciascun delegato); copia delle singole deleghe conservata come allegato al verbale. L'amministratore non può ricevere deleghe per l'assemblea in cui si delibera la sua nomina, revoca o responsabilità (art. 67, c. 3, disp. att. c.c.).
**Verifica del quorum costitutivo:** totale millesimi presenti (personalmente + per delega); verifica del raggiungimento del quorum richiesto per la convocazione (prima o seconda) ai sensi dell'art. 1136 c.c.; dichiarazione del presidente di apertura dell'assemblea o di assemblea deserta con rinvio alla seconda convocazione già fissata nell'avviso.
**Ordine del giorno:** elenco numerato dei punti all'ordine del giorno come indicati nell'avviso di convocazione; l'assemblea non può deliberare su argomenti non indicati nell'ordine del giorno (salvo assenso unanime in seconda convocazione, per i soli argomenti urgenti); eventuali integrazioni dell'ordine del giorno approvate all'unanimità da tutti i condòmini presenti devono essere verbalizzate con separata votazione.
**Trattazione di ciascun punto e delibera:** per ogni punto dell'ordine del giorno: relazione dell'amministratore o del condòmino proponente; discussione sintetica (interventi dei condòmini che abbiano chiesto la parola); votazione con indicazione analitica di favorevoli, contrari e astenuti in millesimi e per teste; verifica del quorum deliberativo specifico (ordinario, qualificato, unanime); testo integrale della delibera adottata o dichiarazione di mancato raggiungimento della maggioranza con il resoconto dei voti.
**Dichiarazioni a verbale dei dissenzienti:** eventuali dichiarazioni dei condòmini che intendono far risultare la propria opposizione per tutelare il diritto all'impugnazione ex art. 1137 c.c.; la dichiarazione deve essere verbalizzata prima della chiusura del punto all'ordine del giorno o al più tardi prima della chiusura dell'assemblea.
**Chiusura:** ora di chiusura dell'assemblea; elenco analitico degli allegati (foglio presenze, preventivo, consuntivo, offerte fornitori, perizie tecniche, deleghe scritte); firma di presidente e segretario con data e luogo di sottoscrizione.
Su forms-legal.com è disponibile il modello di verbale di assemblea condominiale in italiano, aggiornato alla Legge 220/2012 e alle ultime pronunce della Corte di Cassazione, comprensivo del foglio presenze e della tabella di verifica dei quorum.
Come compilare il tuo Verbale di Assemblea Condominiale
Per redigere il verbale di assemblea condominiale in Italia, seguire questa procedura prima, durante e dopo l'assemblea:
**Prima dell'assemblea — preparazione:** 1. Verificare che l'avviso di convocazione sia stato inviato nel rispetto del termine minimo di 5 giorni (art. 66 disp. att. c.c.) con tutti i punti all'ordine del giorno; conservare le prove di invio (ricevute raccomandate o PEC). 2. Preparare il foglio presenze con l'elenco di tutti i condòmini, le rispettive quote millesimali e uno spazio per la firma; allegare una colonna per le deleghe con il nome del delegato.
**Durante l'assemblea — apertura e quorum:** 1. Convocare i condòmini a firmare il foglio presenze; raccogliere le deleghe scritte; sommare i millesimi presenti. 2. Fare eleggere dal plenum il presidente e il segretario dell'assemblea. 3. Verificare il quorum costitutivo ex art. 1136 c.c.: se i millesimi presenti non raggiungono il quorum di prima convocazione, dichiarare l'assemblea deserta e indire la seconda convocazione.
**Durante l'assemblea — trattazione dei punti:** 4. Per ogni punto dell'ordine del giorno: aprire la discussione; alla chiusura, procedere con la votazione per alzata di mano o appello nominale; contare e verbalizzare favorevoli, contrari e astenuti con i rispettivi millesimi; verificare il quorum deliberativo; redigere il testo della delibera approvata o registrare il mancato raggiungimento della maggioranza. 5. Permettere ai condòmini dissenzienti di dichiarare a verbale la propria opposizione, con indicazione della motivazione (rilevante per l'impugnazione ex art. 1137 c.c.).
**Dopo l'assemblea — chiusura e conservazione:** 6. Far firmare il verbale dal presidente e dal segretario; allegare il foglio presenze; trasmettere copia a tutti i condòmini entro un termine ragionevole (nella prassi entro 30 giorni); trascrivere il verbale nel registro dei verbali tenuto dall'amministratore ex art. 1130, n. 7, c.c.
Requisiti legali per Verbale di Assemblea Condominiale
Il verbale di assemblea condominiale in Italia è soggetto ai seguenti requisiti normativi:
**Forma scritta obbligatoria:** il verbale deve essere in forma scritta e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea (art. 1136, c. 7, c.c.); la mancanza di sottoscrizione rende il verbale formalmente irregolare e può costituire motivo di annullamento della delibera ex art. 1137 c.c.
**Registro dei verbali ex art. 1130, n. 7, c.c.:** l'amministratore è obbligato a conservare il verbale nel registro dei verbali delle assemblee, tenuto in forma scritta o digitale; la mancata tenuta del registro costituisce grave irregolarità che legittima la revoca giudiziale dell'amministratore (art. 1129, c. 12, c.c.).
**Comunicazione ai condòmini assenti:** l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. stabilisce che le delibere adottate dall'assemblea sono comunicate ai condòmini assenti nei 30 giorni successivi; la comunicazione è il dies a quo per il termine di impugnazione ex art. 1137 c.c. per i condòmini assenti.
**Quorum ex art. 1136 c.c.:** il verbale deve riportare i millesimi presenti e favorevoli per ciascuna delibera, consentendo la verifica del raggiungimento dei quorum costitutivo e deliberativo; la mancata indicazione dei millesimi rende la delibera impugnabile per vizio formale.
**Avviso di convocazione ex art. 66 disp. att. c.c.:** l'avviso deve pervenire almeno 5 giorni prima dell'assemblea e indicare luogo, giorno, ora e ordine del giorno in forma chiara; la convocazione tardiva o incompleta può determinare l'annullabilità delle delibere (art. 1137 c.c.).
**Mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010:** prima di proporre impugnazione giudiziale di una delibera condominiale, il condòmino deve tentare la mediazione obbligatoria; l'omissione rende la domanda improcedibile.
Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Assemblea Condominiale
Nella redazione del verbale di assemblea condominiale in Italia si riscontrano questi errori frequenti:
**1. Mancata verifica dei quorum costitutivi prima di aprire l'assemblea:** iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno senza verificare che i millesimi presenti raggiungano il quorum costitutivo; le delibere assunte senza quorum sono annullabili ex art. 1137 c.c. entro 30 giorni.
**2. Verbale privo di firma di presidente e segretario:** redigere il verbale ma dimenticare di farlo sottoscrivere da entrambe le figure prima che l'assemblea si sciolga; la mancanza di firma costituisce vizio formale che espone la delibera all'impugnazione.
**3. Mancata indicazione dei millesimi per ciascun voto:** registrare solo il numero dei voti favorevoli/contrari per teste senza indicare i millesimi corrispondenti; senza i millesimi è impossibile verificare il raggiungimento del quorum deliberativo.
**4. Delibera su argomenti non all'ordine del giorno:** l'assemblea delibera su una questione non indicata nell'avviso di convocazione; la delibera è nulla per mancanza dell'ordine del giorno preventivo, salvo assenso unanime in seconda convocazione.
**5. Convocazione con termine inferiore ai 5 giorni:** inviare l'avviso di convocazione con meno di 5 giorni di anticipo (art. 66 disp. att. c.c.); le delibere assunte in un'assemblea convocata irregolarmente sono annullabili entro 30 giorni.
**6. Mancata comunicazione del verbale ai condòmini assenti:** dimenticare di trasmettere copia del verbale ai condòmini che non erano presenti in assemblea; senza la comunicazione, il termine di 30 giorni per l'impugnazione non inizia a decorrere per gli assenti, lasciando aperta indefinitamente la possibilità di contestazione.
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}Domande frequenti
L'art. 1136 del Codice Civile stabilisce i quorum assembleari del condominio distinguendo tra prima e seconda convocazione e tra il tipo di delibera. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio (per teste). Per deliberare validamente in prima convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. Se la prima convocazione va deserta, l'assemblea in seconda convocazione è costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino più di 1/3 del valore dell'edificio e più di 1/3 dei partecipanti al condominio; le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti con almeno 1/3 del valore dell'edificio. Per delibere speciali sono richieste maggioranze qualificate: nomina e revoca dell'amministratore (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/2 del valore, art. 1136 c. 4); innovazioni (maggioranza degli intervenuti e almeno 2/3 del valore, art. 1136 c. 5); innovazioni voluttuarie o gravose (unanimità, art. 1121 c.c.); modifiche del regolamento contrattuale (unanimità, Cass. SS.UU. n. 26659/2009). Il mancato raggiungimento del quorum costitutivo comporta la dichiarazione di assemblea deserta e la convocazione in seconda convocazione.
L'impugnazione delle delibere condominiali è disciplinata dall'art. 1137 del Codice Civile: ogni condòmino assente o dissenziente può impugnare le delibere annullabili — cioè quelle assunte in violazione di legge o del regolamento — davanti all'Autorità Giudiziaria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della delibera per i condòmini presenti e dissenzienti, e dalla data di comunicazione del verbale per i condòmini assenti. Il termine di 30 giorni è di decadenza: la sua inosservanza determina la definitiva validità della delibera, anche se assunta in violazione di legge, salvo i casi di nullità assoluta. Sono impugnabili per nullità assoluta, senza limiti di tempo, le delibere che: hanno un oggetto impossibile o illecito (es. deliberare la riduzione della quota millesimale di un condòmino senza il suo consenso); eccedono i limiti di legge (es. modificano i diritti individuali dei condòmini senza l'unanimità richiesta); sono prese senza la convocazione di alcuni condòmini. Sono invece semplicemente annullabili (entro 30 giorni) le delibere con quorum irregolare, ordine del giorno carente, vizi formali del verbale. La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005, n. 4806) ha elaborato la distinzione tra delibere nulle e annullabili, stabilendo che solo le prime sono impugnabili senza limiti temporali.
Il verbale di assemblea condominiale deve essere redatto dal segretario nominato all'inizio dell'assemblea e sottoscritto sia dal presidente dell'assemblea che dal segretario, ai sensi dell'art. 1136, comma 7, del Codice Civile. La firma di presidente e segretario costituisce condizione di regolarità formale del verbale e ne garantisce l'autenticità e la responsabilità dei redattori. L'art. 1130, n. 7, c.c. impone all'amministratore di tenere il registro dei verbali delle assemblee: il verbale deve essere trascritto in tale registro entro un termine ragionevole dall'assemblea (nella prassi entro 30 giorni). Il condòmino che vuole impugnare la delibera ha diritto di ottenere copia del verbale dall'amministratore, che è tenuto a fornirla entro i termini di legge. Il registro dei verbali, insieme agli altri registri obbligatori (anagrafe condominiale, registro di nomina e revoca dell'amministratore, registro di contabilità), è custodito dall'amministratore e deve essere reso accessibile a ciascun condòmino che ne faccia richiesta. La Legge 220/2012 ha reso obbligatoria la tenuta di questi registri; la loro assenza costituisce grave irregolarità che legittima la revoca giudiziale dell'amministratore (art. 1129, c. 12, c.c.).
Le deleghe per la partecipazione all'assemblea condominiale sono disciplinate dall'art. 67 delle disposizioni attuative del Codice Civile, come modificato dalla Legge 220/2012. Ciascun condòmino può delegare per iscritto un altro condòmino o un terzo a rappresentarlo e votare in sua vece nell'assemblea. L'art. 67, comma 2, disp. att. c.c. pone un limite quantitativo alle deleghe: il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e non più di un quinto del valore dell'edificio (calcolato in millesimi). Per i condomini con meno di cinque condòmini il limite è ridotto a un solo delegato per condomino. Il regolamento di condominio può stabilire limiti più restrittivi ma non più ampi. Le deleghe devono essere in forma scritta (la delega orale non è ammessa); il verbale di assemblea deve riportare i nominativi dei delegati e le deleghe sono conservate come allegato al verbale nel registro dei verbali. L'amministratore non può ricevere deleghe dai condòmini per l'assemblea nella quale si delibera la sua nomina, la sua revoca o la sua responsabilità (art. 67, c. 3, disp. att. c.c.).
Sì: la Legge 11 gennaio 2024, n. 8 (cd. Riforma del processo civile e del condominio 2024) e la prassi consolidata post-pandemia ammettono lo svolgimento dell'assemblea condominiale in modalità telematica (videoconferenza) purché la modalità di partecipazione sia indicata nell'avviso di convocazione (art. 66 disp. att. c.c. come interpretato nella prassi) e sia garantita la possibilità per tutti i condòmini di intervenire in tempo reale, esercitare il diritto di voto e risultare identificabili. Il verbale deve attestare le modalità di svolgimento telematico e l'identità dei partecipanti. In alternativa è possibile l'assemblea «mista» con partecipanti in presenza e altri collegati da remoto. Le delibere assunte in assemblea telematica hanno la stessa validità giuridica di quelle in presenza, purché i quorum ex art. 1136 c.c. siano rispettati. La prova dell'avviso di convocazione e della partecipazione telematica può essere garantita tramite log della piattaforma, ricevute email o PEC. Si raccomanda di scegliere piattaforme che consentano la registrazione dell'assemblea, il riconoscimento dei partecipanti tramite SPID o altro sistema sicuro e il voto certificato, per prevenire contestazioni.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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