Regolamento di Condominio
Codice Civile art. 1138; artt. 68-69 disp. att. c.c.; L. 220/2012
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
(Codice Civile, art. 1138; artt. 68-70 disp. att. c.c.; Legge 11 dicembre 2012, n. 220)
[Denominazione Condominio]
Indirizzo: [Indirizzo Condominio] — Codice Fiscale: [Codice Fiscale Condominio]
Tipo di regolamento: [Tipo Regolamento]
Approvato in assemblea in [Luogo Approvazione], il [Data Approvazione].
Art. 1 — Parti Comuni e Parti Esclusive
Art. 1 — PARTI COMUNI (art. 1117 c.c.) E PARTI ESCLUSIVE
Sono parti comuni del condominio, ai sensi dell'art. 1117 c.c.: [Parti Comuni Elencate]. Sono di proprietà esclusiva di ciascun condòmino: [Unita Esclusive]. I condòmini non possono compiere atti che pregiudichino la stabilità e la sicurezza delle parti comuni o che alterino il decoro architettonico dell'edificio (art. 1120 c.c.).
Art. 2 — Uso delle Parti Comuni e Norme di Convivenza
Art. 2 — USO DELLE PARTI COMUNI E NORME DI CONVIVENZA
Orari di silenzio: [Regole Rumori]. È vietato produrre rumori molesti o disturbare la quiete condominiale nelle fasce orarie indicate, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Animali domestici nelle parti comuni: [Animali Domestici].
Norme per il parcheggio: [Regole Parcheggio].
Norme per balconi, terrazze e facciate: [Regole Balconi].
Norme per i rifiuti: [Regole Rifiuti].
Art. 3 — Ripartizione delle Spese e Fondo Cassa
Art. 3 — RIPARTIZIONE DELLE SPESE (artt. 1123-1126 c.c.)
Le spese per la pulizia delle parti comuni sono ripartite: [Criterio Spese Pulizie]. Le spese per l'ascensore seguono il criterio: [Criterio Spese Ascensore]. Le tabelle millesimali (Allegato A e seguenti) sono parte integrante del presente regolamento ai sensi degli artt. 68-69 disp. att. c.c.
Fondo di riserva: [Fondo Cassa], obbligatorio ai sensi dell'art. 1135, c. 1, n. 4, c.c. Le quote condominiali sono dovute con cadenza [Periodicita Quote], sul conto corrente condominiale intestato al [Denominazione Condominio].
Art. 4 — Funzionamento dell'Assemblea
Art. 4 — ASSEMBLEA (artt. 1135-1137 c.c.; art. 66-67 disp. att. c.c.)
L'assemblea ordinaria è convocata dall'amministratore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'avviso di convocazione è inviato con preavviso minimo di [Termine Convocazione Giorni] giorni tramite: [Modalita Convocazione]. Ciascun condòmino non può portare in assemblea più di [Limite Deleghe] deleghe altrui.
Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. e sono impugnabili entro 30 giorni dalla delibera (per i presenti) o dalla comunicazione del verbale (per gli assenti) ai sensi dell'art. 1137 c.c. Le controversie condominiali sono soggette a mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010.
Art. 5 — Sanzioni
Art. 5 — SANZIONI (art. 70 disp. att. c.c.)
Per le infrazioni al presente regolamento l'assemblea può deliberare sanzioni pecuniarie: [Sanzioni Interni]. Le sanzioni sono notificate al condòmino tramite raccomandata A/R o PEC e sono destinate al fondo di riserva condominiale.
Art. 6 — Disposizioni Finali
Art. 6 — DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento, approvato dall'assemblea dei condòmini del [Denominazione Condominio] in [Luogo Approvazione] il [Data Approvazione], è depositato presso l'amministratore e comunicato a tutti i condòmini. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di condominio (artt. 1117-1139 c.c.) e le disposizioni attuative, nonché la Legge 11 dicembre 2012, n. 220. Il trattamento dei dati personali dei condòmini avviene ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per le sole finalità di gestione condominiale.
Presidente dell'Assemblea
________________
Signature
Segretario dell'Assemblea
________________
Signature
Amministratore di Condominio
________________
Signature
Che cos'è Regolamento di Condominio?
Il Regolamento di Condominio in Italia è l'atto disciplinato da art. 1138 c.c.; artt. 68-69 disp. att. c.c.; L. 11 dicembre 2012, n. 220.
L'art. 1138, comma 1, c.c. impone la formazione del regolamento di condominio quando il numero dei condòmini supera dieci, affidandone la redazione all'assemblea. Il regolamento integra la disciplina legale del condominio (artt. 1117-1139 c.c.) per gli aspetti non regolati imperativamente dalla legge: non può derogare alle disposizioni del Codice Civile in materia di condominio né limitare i diritti individuali dei condòmini sulle proprie unità, salvo che si tratti di regolamento contrattuale accettato da ciascun acquirente nell'atto di acquisto.
Le tabelle millesimali, che esprimono in millesimi la quota di comproprietà di ciascuna unità rispetto all'intero edificio, sono disciplinate dagli artt. 68-69 delle disposizioni attuative del Codice Civile. Vengono allegate al regolamento come parte integrante e determinano la quota di partecipazione alle spese e il peso del voto in assemblea.
La Legge 220/2012 ha rafforzato il regolamento di condominio introducendo l'anagrafe condominiale (elenco aggiornato dei condòmini, dei loro dati e delle unità immobiliari tenuto dall'amministratore), il conto corrente condominiale separato, il rendiconto dettagliato e le nuove norme sulle innovazioni e le assemblee telematiche (Legge 4 aprile 2012, n. 35). La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009, n. 26659) ha stabilito che le tabelle millesimali hanno natura contrattuale se approvate all'unanimità, assembleare se approvate a maggioranza.
Dal punto di vista fiscale, il condominio è soggetto passivo ai fini delle ritenute d'acconto sui compensi pagati ad appaltatori (art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600): l'amministratore deve operare la ritenuta del 4% su corrispettivi per appalti di opere o servizi, versarla tramite modello F24 con codice tributo 1019 e presentare annualmente il modello 770 all'Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale del condominio, attribuito dalla stessa Agenzia delle Entrate su richiesta dell'amministratore, è necessario per aprire il conto corrente condominiale separato imposto dall'art. 1129, comma 7, c.c. e per le comunicazioni fiscali (CU per le prestazioni rese a condòmini, dichiarazione redditi per le spese detraibili al 50-110% ai sensi dell'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 — TUIR).
La giurisprudenza ha progressivamente delimitato i contenuti ammissibili del regolamento. La Cassazione (Cass. Sez. II, 26 maggio 2020, n. 9839) ha ribadito che il divieto di destinare le unità immobiliari ad attività commerciali o artigianali suscettibili di arrecare danno alle parti comuni o di turbare la quiete degli altri condòmini è legittimo se inserito nel regolamento contrattuale e specificamente approvato per iscritto ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.; il Tribunale di Milano (sez. XIII, 8 marzo 2019) ha invece annullato la delibera che vietava l'installazione di condizionatori in facciata senza autorizzazione assembleare, ritenendo tale limitazione non applicabile per via ordinaria ma solo tramite regolamento contrattuale. Il regolamento di condominio è quindi uno strumento a doppio contenuto: normativo-organizzativo (valido anche in assenza di unanimità) e contrattuale-limitativo (richiede il consenso di tutti i condòmini interessati).
Quando serve Regolamento di Condominio?
Il regolamento di condominio in Italia diventa necessario o consigliato nelle seguenti situazioni:
**Obbligo legale per più di dieci condòmini:** quando il numero dei condòmini supera dieci, l'art. 1138, comma 1, c.c. impone l'adozione del regolamento; l'assemblea ordinaria deve provvedere entro un termine ragionevole; in mancanza, ciascun condòmino può sollecitarne l'adozione con ricorso al Tribunale; l'assenza del regolamento non impedisce di per sé la valida delibera assembleare, ma rende più difficile la gestione delle controversie sui criteri di ripartizione delle spese.
**Edifici di nuova costruzione:** il costruttore predispone spesso il regolamento contrattuale (o di origine) prima di alienare le singole unità, facendolo accettare da ciascun acquirente nell'atto notarile di compravendita; questo regolamento è vincolante per tutti i successivi acquirenti se trascritto nei Registri Immobiliari. Il notaio che stipula l'atto di compravendita verifica la sussistenza del regolamento e ne richiama il contenuto nell'atto.
**Scioglimento del condominio parziale:** in edifici complessi con più scale o corpi separati, può essere necessario approvare regolamenti distinti per ciascun blocco condominiale ai sensi dell'art. 1117-bis c.c., introdotto dalla L. 220/2012 che ha esteso la disciplina del condominio ai condomini complessi e alle comunioni di supercondomini.
**Aggiornamento del regolamento esistente:** con l'entrata in vigore della Riforma del condominio (L. 220/2012, efficace dal 18 giugno 2013), i regolamenti condominiali redatti prima di tale data devono essere aggiornati per adeguarsi alle nuove norme sull'anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.), conto corrente separato (art. 1129, c. 7, c.c.), videosorveglianza, assemblee telematiche e diritto di accesso ai documenti condominiali (art. 1130-bis c.c.).
**Risoluzione di controversie ricorrenti:** quando i condòmini litigano ripetutamente su questioni di uso delle parti comuni (parcheggio, uso del cortile, rumori, animali), la redazione o revisione del regolamento previene le controversie definendo regole chiare e sanzioni interne applicabili dall'assemblea ex art. 70 disp. att. c.c. senza necessità di adire il Tribunale.
**Inserimento di nuove tecnologie:** con la diffusione dei pannelli solari condominiali (Superbonus 110% poi 70%), delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici (art. 1122-ter c.c. e D.Lgs. 199/2021) e dei sistemi di videosorveglianza delle parti comuni (autorizzazione assembleare con verifica GDPR), il regolamento deve essere aggiornato per regolarne l'installazione, la manutenzione, le spese e le modalità di accesso ai dati.
Cosa includere nel tuo Regolamento di Condominio
Il regolamento di condominio in Italia deve contenere gli elementi essenziali seguenti per essere completo e conforme alla legge:
**Identificazione del condominio:** denominazione, indirizzo, codice fiscale, elenco delle parti comuni ex art. 1117 c.c. (suolo, tetto, facciate, portone, scale, ascensore, cortile, cavedi, impianti comuni) e delle parti di proprietà esclusiva.
**Uso delle parti comuni:** norme sull'utilizzo di cortile, parcheggio, giardino, sala riunioni, locali tecnici; divieti specifici (es. uso del cortile come deposito, accumulo di rifiuti sulle scale); orari di utilizzo dei locali comuni.
**Regole di convivenza:** norme su rumori (es. divieto di rumori molesti nelle ore notturne 22:00-8:00 ai sensi dell'art. 844 c.c. sull'immissioni e del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sui limiti acustici); animali domestici (divieti o limiti dimensionali, se regolamento contrattuale); utilizzo dei servizi (lavatrice, lavastoviglie, aspirapolvere) nelle fasce orarie concordate; uso del balcone e delle terrazze; antenne e impianti individuali; utilizzo di barbecue o combustibili in aree condominiali.
**Tabelle millesimali:** tabella generale di proprietà (millesimi di comproprietà) e tabelle speciali (ascensore, riscaldamento, scala, acqua) allegate come parte integrante del regolamento ai sensi degli artt. 68-69 disp. att. c.c.; la tabella riscaldamento è obbligatoria per i condomini con impianto centralizzato ai sensi del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che impone l'installazione di ripartitori di calore e la fatturazione individuale dei consumi.
**Ripartizione delle spese:** criteri di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie in conformità agli artt. 1123-1126 c.c.; fondo cassa di riserva (importo minimo raccomandato: 10% del preventivo annuale); modalità di pagamento delle quote (periodicità, IBAN del conto corrente condominiale separato ex art. 1129, c. 7, c.c.); soglia per i lavori straordinari che richiedono delibera assembleare (tipicamente €500-1.000 per singolo intervento).
**Funzionamento dell'assemblea:** quorum costitutivi e deliberativi ex art. 1136 c.c.; convocazione (avviso con almeno 5 giorni di anticipo ex art. 66 disp. att. c.c., a mezzo raccomandata A/R, PEC o altra modalità concordata nel regolamento); deleghe (limite di un quinto dei condòmini e un quinto dei millesimi ex art. 67 disp. att. c.c.); verbale firmato da presidente e segretario; impugnazione ex art. 1137 c.c. entro 30 giorni; obbligo di mediazione obbligatoria preventiva ex D.Lgs. 28/2010.
**Sanzioni interne ex art. 70 disp. att. c.c.:** penali per le violazioni del regolamento da €200 a €800 (elevate a €1.200 per le infrazioni recidive della stessa disposizione entro un anno), deliberate dall'assemblea con la maggioranza dell'art. 1136, c. 2, c.c.
**Norme su innovazioni e nuove tecnologie:** procedura per deliberare l'installazione di impianti fotovoltaici condominiali, colonnine di ricarica per veicoli elettrici (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199), sistemi di videosorveglianza delle parti comuni (nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 — GDPR e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010).
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Come compilare il tuo Regolamento di Condominio
Per redigere il regolamento di condominio in Italia, seguire la procedura seguente:
**1. Raccogliere i dati del condominio:** codice fiscale del condominio; elenco delle unità immobiliari con i dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria, rendita) di ciascuna; dati anagrafici e codice fiscale di ciascun condòmino; tabelle millesimali esistenti o da calcolare.
**2. Individuare le parti comuni:** elencare analiticamente le parti comuni ex art. 1117 c.c. dell'edificio specifico (suolo, fondazioni, muri maestri, tetto, cortile, scale, ascensore, portone, impianto elettrico, idrico e fognario comune, autoclave, videosorveglianza).
**3. Redigere le norme di uso e convivenza:** definire regole chiare e applicabili su rumori, orari di uso dei servizi comuni, animali domestici, uso del parcheggio, posa di oggetti nei corridoi, smaltimento dei rifiuti (anche con riferimento alle ordinanze comunali di raccolta differenziata).
**4. Elaborare le tabelle millesimali:** incaricare un geometra o un perito immobiliare del calcolo delle tabelle millesimali ai sensi degli artt. 68-69 disp. att. c.c.; le tabelle devono essere allegate al regolamento come Allegato A, B, C ecc.
**5. Definire la ripartizione delle spese:** redigere la tabella di ripartizione per ciascuna voce di spesa (pulizie, tetto, scale, ascensore, riscaldamento, assicurazione) con rimando alla tabella millesimale pertinente.
**6. Convocare l'assemblea e votare:** includere all'ordine del giorno «approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali»; approvare con la maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 2, c.c.; verbalizzare il voto e la percentuale millesimale approvante.
**7. Depositare e comunicare:** il regolamento approvato deve essere tenuto dall'amministratore nel registro dei verbali e nella documentazione condominiale; deve essere comunicato (preferibilmente a mezzo PEC) a tutti i condòmini entro 30 giorni dall'approvazione.
Requisiti legali per Regolamento di Condominio
Il regolamento di condominio in Italia è soggetto ai seguenti requisiti normativi:
**Obbligatorietà:** per condomini con più di dieci condòmini (art. 1138, c. 1, c.c.); per i condomini con dieci o meno condòmini il regolamento è facoltativo.
**Forma scritta:** il regolamento deve essere in forma scritta; non è richiesta la forma pubblica notarile per il regolamento assembleare; per quello contrattuale destinato alla trascrizione nei Registri Immobiliari occorre la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico.
**Approvazione:** maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio in millesimi (art. 1136, c. 2, c.c.); le tabelle millesimali contrattuale richiedono il consenso unanime per essere vincolanti erga omnes (Cass. SS.UU. n. 26659/2009).
**Limiti di contenuto ex art. 1138, c. 4, c.c.:** il regolamento non può menomare i diritti di ciascun condòmino (uso e godimento delle proprie parti esclusive) né derogare alle disposizioni inderogabili del Codice Civile in materia di condominio.
**Sanzioni interne ex art. 70 disp. att. c.c.:** il regolamento può prevedere sanzioni per le violazioni da €200 a €800 (elevate a €1.200 per infrazioni recidive), deliberate dall'assemblea con la maggioranza dell'art. 1136, c. 2.
**Trascrizione per il regolamento contrattuale:** per essere opponibile ai futuri acquirenti delle singole unità, il regolamento contrattuale deve essere trascritto nei Registri Immobiliari (art. 2644 c.c.) e richiamato negli atti di compravendita successivi.
**Mediazione obbligatoria:** le controversie condominiali, incluse quelle sul regolamento, sono soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 prima del ricorso al Tribunale.
Errori comuni da evitare nel tuo Regolamento di Condominio
Nella redazione e adozione del regolamento di condominio in Italia si riscontrano questi errori frequenti:
**1. Omissione delle tabelle millesimali:** approvare il regolamento senza allegare le tabelle millesimali aggiornate; senza le tabelle, la ripartizione delle spese è fonte di controversie continue; le tabelle devono essere redatte da un tecnico abilitato (geometra, perito immobiliare) e allegate come parte integrante.
**2. Inserimento di norme ultra vires nel regolamento assembleare:** includere nel regolamento assembleare ordinario clausole che limitano i diritti individuali dei condòmini sulle proprie unità (es. divieto di B&B, divieto di animali); queste clausole sono invalide se non approvate unanimemente come regolamento contrattuale (art. 1138, c. 4, c.c.).
**3. Quorum insufficiente per l'approvazione:** deliberare il regolamento senza raggiungere la maggioranza degli intervenuti e la metà dei millesimi (art. 1136, c. 2, c.c.); la delibera è annullabile entro 30 giorni ex art. 1137 c.c.
**4. Mancato aggiornamento alla Legge 220/2012:** continuare ad applicare un regolamento anteriore alla Riforma senza adeguarlo alle nuove norme (anagrafe condominiale, conto corrente separato, videosorveglianza, assemblee telematiche); il mancato adeguamento può creare incompatibilità operative.
**5. Tabelle millesimali calcolate senza criteri tecnici:** approvare tabelle millesimali elaborate in modo approssimativo senza un rilievo tecnico professionale; le tabelle errate creano squilibri nella ripartizione delle spese e sono impugnabili ex art. 69 disp. att. c.c.
**6. Mancata trascrizione del regolamento contrattuale:** non procedere alla trascrizione nei Registri Immobiliari del regolamento contrattuale; i futuri acquirenti non sono vincolati da un regolamento non trascritto né richiamato negli atti di compravendita successivi.
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"Regolamento di Condominio (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/real-estate/property/regolamento-di-condominio.
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}Domande frequenti
L'art. 1138, comma 1, del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Riforma del condominio), stabilisce che quando il numero dei condòmini è superiore a dieci, l'assemblea deve formare un regolamento di condominio per disciplinare l'uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, le norme di convivenza e il funzionamento dell'assemblea. Per i condomini con dieci condòmini o meno il regolamento è facoltativo, anche se sempre consigliato per prevenire controversie. Il regolamento deve essere approvato con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2 (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio in millesimi) per le disposizioni regolamentari; le tabelle millesimali sono approvate con la stessa maggioranza ma non possono essere modificate senza il consenso unanime di tutti i condòmini se incidono su diritti soggettivi (Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009, n. 26659). Il regolamento cosiddetto «contrattuale», predisposto dal costruttore e accettato da ciascun acquirente nell'atto di acquisto, è invece vincolante per tutti i condòmini presenti e futuri senza necessità di approvazione assembleare, purché trascritto nei Registri Immobiliari.
Il regolamento di condominio assembleare è approvato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dell'art. 1136, comma 2, c.c. e può essere modificato con la stessa maggioranza in qualsiasi momento; regola esclusivamente l'uso delle parti comuni e le norme di convivenza, ma non può imporre limitazioni ai diritti individuali dei condòmini sulle proprie unità immobiliari (es. divieto di determinate attività nelle singole unità) né incidere sulle quote di comproprietà. Il regolamento contrattuale è invece predisposto dal costruttore (o da tutti i condòmini di comune accordo) e viene accettato da ciascun acquirente nell'atto di acquisto della singola unità; può contenere clausole che limitano i diritti dei singoli condòmini (es. divieto di destinare le unità ad attività commerciali o ricettive, limitazioni sugli animali domestici, servitù reciproche) purché specificamente approvate per iscritto ex artt. 1341-1342 c.c. Il regolamento contrattuale è vincolante anche per i successori degli acquirenti originari purché sia stato trascritto nei Registri Immobiliari e richiamato negli atti di compravendita successivi. La modifica del regolamento contrattuale richiede il consenso unanime di tutti i condòmini (Cass. SS.UU. n. 26659/2009), mentre il regolamento assembleare si modifica con le normali maggioranze assembleari.
Le tabelle millesimali esprimono la quota di proprietà e di partecipazione alle spese di ciascun condòmino, rapportata a un valore complessivo di 1000 millesimi. L'art. 68 delle disposizioni attuative del Codice Civile stabilisce che per il calcolo delle quote millesimali si tiene conto del valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare in rapporto all'intero edificio, considerando: superficie, esposizione, piano, altezza dei locali, stato di conservazione e rifiniture. La tabella delle spese generali (scala, portineria, pulizie) è proporzionale ai millesimi di proprietà; le spese per ascensore, scale e riscaldamento hanno tabelle specializzate approvate con separata delibera. La revisione delle tabelle millesimali è possibile: in via amichevole con delibera unanime di tutti i condòmini; in via giudiziale quando l'errore nella loro formazione è dimostrato o quando le condizioni dell'edificio sono mutate sostanzialmente (art. 69 disp. att. c.c., come riformato dalla L. 220/2012). La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 9 agosto 2010, n. 18477) ha chiarito che le tabelle millesimali approvate con maggioranza semplice (senza unanimità) sono valide come atto di regolamentazione ma possono essere impugnate dai condòmini dissenzienti entro 30 giorni ex art. 1137 c.c.
Il regolamento di condominio contrattuale può contenere clausole che vietano o limitano la destinazione delle unità immobiliari a locazioni turistiche brevi (Airbnb, Booking.com) o ad altre attività ricettive, se tali clausole sono state specificamente accettate da ciascun acquirente nell'atto di acquisto. Un simile divieto, per essere opponibile ai futuri acquirenti, deve essere trascritto nei Registri Immobiliari e richiamato nelle successive compravendite. Il regolamento assembleare ordinario non può invece vietare le locazioni brevi nelle singole unità private, poiché ciò costituirebbe una limitazione del diritto di proprietà individuale non consentita dalla semplice maggioranza assembleare. La Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, 11 novembre 2021, n. 33163) ha ribadito che il condominio non può vietare con delibera assembleare ordinaria la destinazione delle singole unità ad attività che non recano pregiudizio alle parti comuni o agli altri condòmini; un divieto di locazione turistica richiede clausola contrattuale accettata all'atto di acquisto. La normativa regionale e comunale può imporre ulteriori limitazioni agli affitti brevi (es. obbligo di autorizzazione SCIA presso il SUAP, CIR — Codice Identificativo di Riferimento).
La ripartizione delle spese condominiali segue criteri diversificati a seconda della natura delle spese, disciplinati dagli artt. 1123-1126 del Codice Civile. Le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni (es. manutenzione facciata, tetto, fondazioni, portone, cortile, impianto di illuminazione comune) sono ripartite in proporzione ai millesimi di proprietà ex art. 1123, comma 1, c.c. Le spese per i servizi comuni suscettibili di utilizzo in misura diversa (es. ascensore, riscaldamento centralizzato, acqua) sono ripartite con tabelle apposite: per l'ascensore, la spesa è ripartita tenendo conto dell'utilità in ragione del piano (art. 1124 c.c.: metà in proporzione al valore, metà in proporzione al piano); per il riscaldamento la legge prevede tabelle specifiche sulla base dei millesimi di riscaldamento approvate con delibera assembleare. Le spese per parti comuni a servizio di una sola parte dell'edificio (es. scala B che serve solo le unità del lato B) sono imputate ai soli condòmini che ne traggono utilità ex art. 1123, comma 3, c.c. Le innovazioni deliberate a maggioranza qualificata sono ripartite in proporzione ai millesimi tra i condòmini favorevoli; i condòmini dissenzienti non partecipano alle spese ma non possono godere dell'innovazione (art. 1121 c.c.).
La delibera assembleare che viola il regolamento di condominio (o che eccede i poteri dell'assemblea o è contraria alla legge) è annullabile ai sensi dell'art. 1137, comma 2, del Codice Civile. L'impugnazione deve essere proposta davanti al Tribunale — sezione civile del luogo in cui è situato il condominio entro il perentorio termine di 30 giorni dalla data di delibera (per i presenti) o di comunicazione del verbale (per gli assenti). Il termine di 30 giorni è di decadenza e non di prescrizione: la sua inosservanza fa perdere definitivamente il diritto all'impugnazione. Legittimati all'impugnazione sono i condòmini assenti all'assemblea, i dissenzienti che hanno fatto risultare a verbale la propria opposizione e gli astenuti. Il condomino che ha votato a favore non può impugnare la delibera salvo per vizi di nullità assoluta (es. delibera che priva il condomino di un suo diritto individuale senza il consenso unanime). Parallelamente al giudizio, le controversie condominiali sono soggette all'obbligo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come condizione di procedibilità: il Giudice dichiara improcedibile la domanda se non è stato espletato il preventivo tentativo di mediazione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Verbale di Assemblea Condominiale
Documento ufficiale che registra convocazione, presenti, ordine del giorno, discussioni, deliberazioni e quorum di un'assemblea condominiale, ai sensi degli artt. 1135-1137 c.c. e dell'art. 66 delle disposizioni attuative del Codice Civile.
Contratto di Nomina dell'Amministratore di Condominio
Atto con cui l'assemblea dei condòmini nomina e disciplina l'incarico dell'amministratore di condominio, definendone compenso, poteri e obblighi ai sensi degli artt. 1129-1130 c.c. e della Legge 11 dicembre 2012, n. 220.
Contratto di Locazione a Uso Abitativo (4+4)
Contratto di locazione abitativa a canone libero con durata quadriennale rinnovabile (4+4), disciplinato dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 1, e dagli artt. 1571 ss. c.c.
Atto di Divisione di Immobile in Comunione
Atto con cui i comproprietari di un immobile in comunione sciolgono il vincolo di contitolarità, assegnando porzioni materialmente distinte a ciascun condividente, con eventuale conguaglio in denaro, ai sensi degli artt. 1111-1116 c.c. e art. 2646 c.c.