Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili
Codice Civile, artt. 713-768; artt. 1100-1116 c.c. — trascrizione ex art. 2646 c.c.
ACCORDO DI DIVISIONE EREDITARIA DI BENI IMMOBILI
ai sensi degli artt. 713-768 del Codice Civile e dell'art. 2646 c.c.
1. SUCCESSIONE APERTA
L'eredità di [Nome De Cuius], nato/a a [Luogo Nascita De Cuius] il [Data Nascita De Cuius], deceduto/a il [Data Decesso] a [Luogo Decesso], si è aperta per [Tipo Successione].
[Estremi Testamento]
Dichiarazione di successione: [Dichiarazione Successione].
2. COEREDI E QUOTE EREDITARIE
Coerede 1: [Nome Coerede1], C.F. [Codice Fiscale Coerede1], residente in [Residenza Coerede1], titolare della quota di [Quota Coerede1].
Coerede 2: [Nome Coerede2], C.F. [Codice Fiscale Coerede2], residente in [Residenza Coerede2], titolare della quota di [Quota Coerede2].
[Altri Coeredi]
3. PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'EREDITÀ
Immobile 1: [Immobile1 Indirizzo] — Dati catastali: [Immobile1 Dati Catastali] — Valore stimato: €[Immobile1 Valore].
[Altri Immobili]
Valore complessivo dei beni immobili dell'eredità: €[Valore Complessivo Eredita].
4. ACCORDO DI DIVISIONE — ATTRIBUZIONI
I coeredi sopra indicati, esercitando il diritto alla divisione ai sensi dell'art. 713 c.c. e sciogliendo la comunione ereditaria sorta ex art. 1100 c.c., concordano le seguenti attribuzioni:
[Attribuzione1]
[Attribuzione2]
5. CONGUAGLI E DEBITI EREDITARI
Conguagli: [Conguagli Previsti]
Debiti ereditari: [Ripartizione Dediti]
6. NOTE LEGALI — FORMALIZZAZIONE NOTARILE
Il presente accordo costituisce la base preparatoria per la divisione ereditaria notarile ai sensi dell'art. 2646 c.c. Ai fini della trascrizione nei Registri Immobiliari, l'accordo dovrà essere formalizzato con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata. Il notaio provvederà al calcolo e al versamento delle imposte (registro 1%, ipotecaria 2%, catastale 1% ai sensi del D.P.R. 131/1986 e del D.Lgs. 347/1990). I conguagli eccedenti la quota sono soggetti all'aliquota ordinaria dell'imposta di registro.
In caso di mancato accordo, si procederà al tentativo obbligatorio di mediazione civile ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quale condizione di procedibilità del giudizio di divisione ex art. 784 c.p.c.
[Luogo Accordo], [Data Accordo]
Coerede 1 — [Nome Coerede1]:
Firma: _________________________
Coerede 2 — [Nome Coerede2]:
Firma: _________________________
Eventuali ulteriori coeredi: Firma: _________________________
Coerede 1
________________
Signature
Coerede 2
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili?
L'Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 713-768; artt. 1100-1116 c.c.
La divisione ereditaria consensuale (art. 720 c.c.) avviene di comune accordo tra tutti i coeredi e si contrappone alla divisione giudiziale (art. 784 c.p.c.), che si rende necessaria in mancanza di accordo e che viene disposta dal Tribunale. L'accordo consensuale è preferibile perché più rapido, meno costoso e permette ai coeredi di tenere conto di valutazioni pratiche (affetto per un determinato immobile, necessità abitative, convenienza fiscale) che un giudice non potrebbe considerare. Per avere efficacia verso i terzi e consentire la trascrizione nei Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria — Agenzia delle Entrate, la divisione deve essere stipulata con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2646 c.c. Il presente modello costituisce la base preparatoria che i coeredi presentano al notaio per la formalizzazione.
La disciplina della divisione ereditaria è contenuta negli artt. 713-768 c.c. (divisione ereditaria in senso stretto) e negli artt. 1111-1116 c.c. (scioglimento della comunione in generale). Nessun coerede può essere costretto a rimanere in comunione: l'art. 713 c.c. sancisce il diritto potestativo alla divisione, che può essere esercitato in qualsiasi momento salvo che il testatore abbia disposto un patto di indivisione non superiore a cinque anni (art. 713, secondo comma, c.c.). Prima di procedere alla divisione, occorre aver accettato l'eredità (art. 470 c.c.) e, se del caso, completato l'inventario dei beni ereditari.
Quando serve Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili?
L'Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili in Italia è necessario ogni volta che due o più eredi sono diventati comproprietari di uno o più immobili per effetto di una successione ereditaria e intendono sciogliere la comunione attribuendo a ciascuno la proprietà esclusiva di beni determinati. I principali scenari applicativi includono: la divisione degli immobili di famiglia tra fratelli dopo il decesso di entrambi i genitori; la ripartizione di un portafoglio immobiliare tra figli e coniuge superstite dopo la morte di un genitore; la divisione di un unico immobile (tipicamente la casa familiare) tra coeredi, con eventuale attribuzione a uno di essi e pagamento di conguaglio in denaro agli altri; e la liquidazione di eredità complesse con più immobili di valore diverso.
L'accordo è altresì necessario quando la comunione ereditaria si trascina da anni e crea conflitti tra i coeredi circa la gestione e la manutenzione degli immobili comuni, il pagamento delle imposte (IMU, TASI, TARI), i costi condominiali o la distribuzione dei canoni di locazione. Prima di redigere l'accordo è opportuno: procedere all'accettazione formale dell'eredità (con o senza beneficio di inventario, art. 470 c.c.); ottenere le visure catastali aggiornate e le visure ipotecarie degli immobili presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per verificare eventuali ipoteche o gravami; far stimare il valore di mercato degli immobili da un professionista abilitato per garantire l'equità della divisione e prevenire impugnazioni per lesione (art. 763 c.c.).
L'accordo è necessario anche nei casi di «divisione parziale» (art. 718 c.c.) — quando i coeredi decidono di dividere solo alcuni degli immobili in comunione, mantenendo la comunione sugli altri. Tale situazione si verifica quando un immobile (tipicamente un terreno agricolo o un bene produttivo) è preferibilmente tenuto in comune per ragioni fiscali o operative, mentre i beni a uso residenziale vengono divisi. La divisione parziale richiede le stesse formalità della divisione totale e deve essere trascritta per i beni immobili assegnati in esclusiva, con riserva della comunione per quelli non divisi. Il termine per chiedere la divisione non è soggetto a prescrizione ordinaria: l'art. 713 c.c. sancisce che il diritto di chiedere la divisione non si prescrive, purché la comunione ereditaria persista (Cass. civ. Sez. II, n. 18843/2005).
Cosa includere nel tuo Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili
L'Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali per essere valido e idoneo alla trascrizione nei Registri Immobiliari.
**Identificazione dei coeredi.** Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza di tutti i coeredi che partecipano alla divisione. La presenza di tutti i coeredi è indispensabile: la divisione fatta senza il consenso di uno di essi è annullabile su richiesta del coerede escluso (art. 735 c.c.).
**Dati del de cuius e della successione.** Nome, cognome, data di nascita e data di decesso del defunto; Tribunale o Ufficio del Registro presso cui è stato depositato il testamento (se presente); dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate con il relativo numero di protocollo.
**Identificazione catastale degli immobili.** Per ciascun bene immobile incluso nella divisione: indirizzo completo, dati catastali (Catasto Fabbricati: Comune, foglio, particella, subalterno, categoria, rendita catastale; ovvero Catasto Terreni: Comune, foglio, particella, qualità, classe, reddito dominicale), confini, pertinenze e stato d'uso. La conformità catastale è richiesta ai sensi dell'art. 29, c. 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52.
**Quote ereditarie e valore degli immobili.** Indicazione della quota di spettanza di ciascun coerede (es.: 1/2, 1/3, 2/5) e del valore venale o catastale degli immobili, al fine di verificare la corrispondenza tra quote e valori attribuiti.
**Attribuzioni.** Elencazione precisa dei beni assegnati a ciascun coerede, con menzione di eventuali conguagli in denaro dovuti al coerede che riceve beni di valore inferiore alla propria quota.
**Clausola sui debiti ereditari.** Ripartizione tra i coeredi della responsabilità per i debiti dell'eredità, in conformità all'art. 754 c.c.
**Rinuncia reciproca ad azioni.** Clausola con cui ciascun coerede rinuncia, nei limiti di legge, ad eventuali pretese sull'eredità, salvo l'azione di riduzione per lesione di legittima.
Il modello disponibile su forms-legal.com guida i coeredi nella raccolta di tutte queste informazioni prima dell'incontro con il notaio rogante.
Come compilare il tuo Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili
Per compilare correttamente l'Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili in Italia seguire questa procedura.
**1. Raccogliere i documenti preliminari.** Prima di compilare il modello, ottenere: il certificato di morte del de cuius; l'atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di famiglia e la qualità di eredi; la dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate (Modello 4 o 5 a seconda del periodo); le visure catastali aggiornate degli immobili (disponibili sul portale dell'Agenzia delle Entrate — Catasto); le visure ipotecarie (disponibili presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari) per verificare eventuali ipoteche.
**2. Identificare tutti i coeredi.** Inserire nome, codice fiscale e quota di spettanza di ciascun coerede. Verificare che non vi siano eredi ignoti o rinuncianti: la rinuncia all'eredità ha forma scritta e deve risultare da atto ricevuto da notaio o dichiarato davanti al Cancelliere del Tribunale (art. 519 c.c.).
**3. Descrivere gli immobili.** Per ciascun immobile inserire i dati catastali completi, ricavabili dalle visure catastali. Indicare il valore venale stimato o il valore catastale moltiplicato per i coefficienti previsti dalla legge ai fini fiscali.
**4. Proporre le attribuzioni.** Assegnare a ciascun coerede i beni il cui valore corrisponde alla sua quota ereditaria. Se un coerede riceve beni di valore superiore alla sua quota, calcolare il conguaglio da corrispondere agli altri.
**5. Concordare i debiti.** Decidere come ripartire i debiti ereditari (mutui ipotecari, imposte arretrate, spese condominiali): inserire la clausola corrispondente nel modello.
**6. Portare l'accordo al notaio.** Presentare il modello compilato al notaio, che provvederà a: verificare la correttezza dei dati catastali e la libertà degli immobili da gravami; redigere l'atto pubblico di divisione; calcolarne e pagarne le imposte (registro 1%, ipotecaria 2%, catastale 1%); trascriverlo nei Registri Immobiliari.
**7. Ottenere l'aggiornamento catastale.** Dopo la trascrizione della divisione, il notaio o il professionista incaricato deve presentare all'Agenzia delle Entrate — Catasto la Docfa (Domanda di aggiornamento catasto fabbricati) o la Voltura catastale, per aggiornare le risultanze catastali con i nuovi dati di proprietà di ciascun coerede assegnatario. Senza la voltura catastale, l'IMU e le altre imposte comunali (TARI, TASI) continuano ad essere attribuite agli ex comproprietari, creando problemi fiscali agli eredi assegnatari e a quelli che hanno ceduto la loro quota.
Requisiti legali per Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili
L'Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili in Italia è soggetto ai seguenti requisiti formali e fiscali inderogabili.
**Forma dell'atto.** La divisione di beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam (art. 1350, n. 11, c.c.). Per la trascrizione nei Registri Immobiliari è necessaria la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata (art. 2646 c.c. e art. 2657 c.c.).
**Trascrizione nei Registri Immobiliari.** La divisione di beni immobili deve essere trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora: Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare) ai sensi dell'art. 2646 c.c. La trascrizione è fondamentale per opporre la divisione ai terzi e per aggiornare le risultanze catastali.
**Conformità catastale.** Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52 (introdotto dall'art. 19, comma 14, D.L. 78/2010), l'atto di divisione deve contenere la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e dei dati identificativi delle planimetrie degli immobili.
**Imposte.** L'atto di divisione è soggetto a: imposta di registro 1% (art. 34 D.P.R. 131/1986); imposta ipotecaria 2% (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347); imposta catastale 1% (D.Lgs. 347/1990). I conguagli in denaro eccedenti la quota sono soggetti all'aliquota ordinaria dell'imposta di registro (9% o 2% prima casa).
**Mediazione obbligatoria.** In caso di mancato accordo, le controversie in materia di divisione e successioni sono soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
**Garanzia per evizione tra coeredi.** Ai sensi dell'art. 759 c.c., i coeredi sono reciprocamente tenuti alla garanzia per evizione in proporzione alle rispettive quote: se, dopo la divisione, un coerede perde il bene assegnatogli per effetto di una causa di rivendica o di evizione, gli altri coeredi sono tenuti a risarcirlo in proporzione alle proprie quote, tranne che il caso sia imputabile al coerede stesso. La garanzia per evizione opera anche in caso di vizi della cosa (art. 760 c.c.) e per carichi occulti sull'immobile (art. 754 c.c.).
**Eredità giacente e curatore.** Quando non vi sono eredi conosciuti o tutti i potenziali eredi hanno rinunciato, il Tribunale nomina un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.). La divisione in questo scenario non è possibile consensualmente; occorre attendere l'eventuale accettazione o la devoluzione allo Stato (art. 586 c.c.). Il Comune può intervenire come erede legittimo dello Stato per i beni immobili abbandonati sul proprio territorio.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili
I principali errori commessi dai coeredi nella redazione dell'Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili in Italia sono i seguenti.
**1. Procedere senza la partecipazione di tutti i coeredi.** La divisione fatta in assenza di uno o più coeredi è annullabile su istanza del coerede escluso (art. 735 c.c.) e può essere impugnata entro due anni. Verificare che tutti gli eredi abbiano accettato l'eredità e siano disposti a partecipare all'accordo.
**2. Non verificare l'assenza di ipoteche o gravami sugli immobili.** Dividere un immobile ipotecato senza accordarsi preventivamente con la banca creditrice può creare problemi nella trascrizione e responsabilità personali per il coerede assegnatario. Richiedere sempre la visura ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari prima di firmare.
**3. Omettere la stima del valore degli immobili.** Una divisione basata su valori catastali non aggiornati può ledere la quota di uno o più coeredi, esponendo l'accordo all'azione di rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.) entro due anni dalla divisione.
**4. Ignorare la quota di legittima degli eredi necessari.** Se la divisione lede la quota riservata al coniuge o ai figli (quota di legittima, artt. 537-538 c.c.), il legittimario leso può esercitare l'azione di riduzione entro dieci anni dall'apertura della successione, con conseguente rischio di travolgere la divisione già perfezionata.
**5. Redigere l'accordo senza notaio e senza trascrizione.** Una scrittura privata non autenticata ha valore tra le parti ma non è trascrivibile: i coeredi assegnatari restano esposti al rischio di trascrizioni pregiudizievoli da parte dei creditori degli altri coeredi, che potrebbero iscrivere ipoteche o pignorare i beni prima della trascrizione della divisione.
**6. Non considerare l'impatto fiscale dei conguagli.** Quando un coerede riceve beni di valore superiore alla sua quota ereditaria e paga un conguaglio in denaro agli altri, la parte eccedente la quota è assimilata fiscalmente a un trasferimento oneroso, soggetto all'imposta di registro con aliquota del 9% (o 2% per la prima casa) anziché all'aliquota agevolata dell'1% prevista per la divisione pura. Molti coeredi ignorano questa differenza e si trovano a pagare un'imposta di registro molto più alta del previsto. Il notaio deve calcolare separatamente la base imponibile per la divisione e per i conguagli.
**7. Trascurare gli aspetti urbanistici e catastali degli immobili divisi.** Prima della divisione, verificare che gli immobili assegnati siano catastalmente regolari e privi di abusi edilizi non sanati. L'art. 40, commi 1 e 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (Legge sul Condono Edilizio) e la successiva normativa prevedono che gli atti relativi a immobili con difformità urbanistiche non sanate possano essere dichiarati nulli. Il notaio è tenuto a richiedere la dichiarazione di conformità urbanistica prima di rogare la divisione.
**8. Non regolare le spese di gestione degli immobili comuni nel periodo pre-divisione.** Spesso i coeredi non regolano con chiarezza il pagamento delle imposte (IMU, TASI), le spese condominiali e i costi di manutenzione sostenuti durante la comunione ereditaria. L'accordo di divisione dovrebbe includere una clausola di regolazione dei rapporti pregressi, prevedendo il rimborso proporzionale delle spese sostenute da uno dei coeredi per conto degli altri durante il periodo di comunione, al fine di evitare contenziosi successivi davanti al Tribunale.
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Sì, nella stragrande maggioranza dei casi pratici la divisione ereditaria di beni immobili richiede l'intervento del notaio. Secondo le norme del Codice Civile, la divisione di beni immobili deve essere fatta per iscritto (art. 1350 n. 11 c.c. — atti soggetti a forma scritta ad substantiam) e, per essere trascritta nei Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria — Agenzia delle Entrate e avere così effetto nei confronti dei terzi, deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (artt. 2646 e 2657 c.c.). La trascrizione è fondamentale per i beni immobili, perché tutela i coeredi assegnatari contro eventuali pretese di terzi (creditori dell'eredità, aventi causa del de cuius). Pertanto, pur essendo teoricamente possibile una divisione ereditaria per scrittura privata semplice tra i coeredi — che avrebbe valore tra le parti ma non sarebbe trascrivibile — nella pratica i notai e i professionisti del settore consigliano sempre la forma dell'atto pubblico notarile o almeno la scrittura privata autenticata da notaio, per garantire la trascrizione e la certezza dei titoli. L'accordo redatto su forms-legal.com costituisce una base preparatoria che dovrà essere portata a un notaio per la formalizzazione definitiva.
La quota ereditaria di ciascun coerede è determinata dalla legge (successione legittima) o dal testamento (successione testamentaria), tenendo conto anche della quota di legittima riservata agli eredi necessari. Nella successione legittima (artt. 565 ss. c.c.), le quote variano in base al grado di parentela: al coniuge superstite spetta in concorso con i figli 1/4 dell'eredità (con un figlio) o 1/8 (con due o più figli); ai figli l'eredità si divide in parti uguali tra loro. Nella successione testamentaria il testatore è libero di distribuire la quota disponibile come ritiene opportuno, ma non può ledere la quota di legittima spettante al coniuge (1/4), ai figli (1/2 in caso di un solo figlio, 2/3 per due o più figli) ai sensi degli artt. 537-538 c.c. Ai fini della divisione, si deve calcolare il valore venale di ciascun bene immobile (spesso tramite perizia di un professionista iscritto all'albo — geometra, architetto, ingegnere — o tramite i valori catastali aggiornati), quindi attribuire a ciascun coerede beni il cui valore complessivo corrisponda alla sua quota. Se la divisione in natura è impossibile o antieconomica perché i beni non sono comodamente divisibili (art. 720 c.c.), si procede alla vendita dell'immobile all'incanto e alla distribuzione del ricavato.
La divisione ereditaria di beni immobili è soggetta a diverse imposte che variano a seconda della natura dell'atto e della presenza o meno di conguagli in denaro. L'imposta di registro per la divisione è pari all'1% del valore imponibile ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro), calcolata sul valore dei beni immobili compresi nell'atto. Se la divisione prevede conguagli in denaro (cioè un coerede riceve un bene di valore superiore alla sua quota e paga agli altri la differenza), la parte eccedente la quota è soggetta all'imposta di registro con aliquota del 9% (o 2% per la prima casa), trattandosi sostanzialmente di un trasferimento a titolo oneroso. L'imposta ipotecaria è pari al 2% del valore dei beni immobili, e l'imposta catastale all'1%. Sono altresì dovute le imposte di successione sul valore dell'eredità, se non già pagate, e le imposte sui redditi se i beni immobili sono stati alienati nel quinquennio dall'acquisto con plusvalenza (art. 67, lett. b, TUIR). Il notaio provvede al calcolo e al pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 57 D.P.R. 131/1986.
L'art. 713 c.c. stabilisce il principio fondamentale per cui nessuno può essere costretto a rimanere in comunione: ciascun coerede può sempre chiedere la divisione. Se un coerede si rifiuta di prestare il consenso alla divisione consensuale, gli altri possono agire giudizialmente attraverso il giudizio di divisione davanti al Tribunale competente ai sensi degli artt. 784 ss. c.p.c. Il giudizio di divisione è un procedimento contenzioso che può richiedere diversi anni e comporta costi significativi (onorari degli avvocati, spese di perizia, costi del giudizio). Nella fase preliminare è obbligatorio tentare la mediazione civile ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, poiché le liti in materia di divisione e successioni rientrano tra le materie soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. In alternativa al giudizio ordinario, i coeredi possono ricorrere alla negoziazione assistita da avvocati (D.L. 12 settembre 2014, n. 132, artt. 2 ss.) o all'arbitrato (artt. 806 ss. c.p.c.) se il testamento o un accordo precedente lo prevede. Se il bene immobile è indivisibile in natura, il Tribunale può disporne la vendita all'incanto con distribuzione del ricavato tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.
Sì. La divisione ereditaria può essere impugnata dal coerede che abbia ricevuto beni di valore inferiore alla sua quota ereditaria, ma le modalità di impugnazione differiscono a seconda della causa. L'azione di rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.) consente di chiedere la rescissione della divisione quando uno dei coeredi è stato leso nella sua quota di più di un quarto del valore; l'azione si prescrive in due anni dalla divisione. Se invece la lesione riguarda specificamente la quota di legittima riservata dalla legge agli eredi necessari (coniuge, figli, ascendenti), il legittimario può esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni eccedenti la quota disponibile (artt. 553-564 c.c.) entro dieci anni dall'apertura della successione. Diversamente dall'azione di rescissione, l'azione di riduzione non colpisce la divisione in sé, ma le disposizioni del testatore che l'hanno determinata. Prima di firmare qualsiasi accordo di divisione è consigliabile far calcolare da un professionista (notaio o avvocato esperto di successioni) la quota di legittima spettante a ciascun erede necessario e verificare che i valori attribuiti la rispettino.
La divisione di un immobile ereditario gravato da ipoteca o da altri pesi richiede cautele particolari. I coeredi sono responsabili in solido verso i creditori dell'eredità (art. 754 c.c.) fino al momento della divisione; dopo la divisione, ciascun coerede risponde dei debiti ereditari in proporzione alla propria quota (art. 754, secondo comma, c.c.). Per quanto riguarda l'ipoteca iscritta sull'immobile, il coerede che riceve l'immobile ipotecato deve decidere se: (a) estinguere il debito garantito dall'ipoteca, con addebito del relativo importo sulla sua quota; (b) accollarsi il debito ipotecario verso la banca creditrice, con il consenso di quest'ultima ai sensi dell'art. 1273 c.c.; (c) richiedere la cancellazione dell'ipoteca mediante pagamento del debito prima della divisione, con conseguente riduzione dell'attivo ereditario disponibile. Nel caso di debiti ereditari contestati o di creditori che non abbiano ancora agito, è opportuno attendere l'inventario dell'eredità (artt. 484 ss. c.c.) o accettare l'eredità con beneficio di inventario per separare il patrimonio del defunto da quello degli eredi e limitare la responsabilità. Il notaio rogante verifica la presenza di gravami tramite visura ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari prima di rogare l'atto di divisione.
Sì, ma con limitazioni precise stabilite dal Codice Civile. L'art. 713, secondo comma, c.c. consente ai coeredi di stipulare un patto di indivisione — accordo con cui si impegnano a non chiedere la divisione per un periodo determinato. Tuttavia, la legge fissa un limite massimo di cinque anni per tale patto: una clausola di indivisione di durata superiore è nulla per la parte eccedente il quinquennio. Il patto di indivisione può essere rinnovato alla scadenza per altri cinque anni e così via, ma non può mai essere stipulato per un periodo iniziale superiore a cinque anni. L'utilità di un patto di indivisione si manifesta quando i coeredi intendono mantenere unito un bene produttivo (es. fondo agricolo, immobile locato) per un periodo di tempo prestabilito, al fine di ottimizzare la gestione e i redditi. Il patto è valido tra le parti ma non è opponibile ai creditori del singolo coerede, che possono ugualmente chiedere lo scioglimento della comunione pignorando la quota del debitore (art. 599 c.p.c.). Per questa ragione, il patto di indivisione non garantisce la protezione patrimoniale dell'immobile comune contro i creditori personali dei coeredi.
Quando l'immobile ereditario non può essere diviso in parti fisicamente separate senza pregiudicarne il valore o la funzionalità (immobile «indivisibile» ai sensi dell'art. 720 c.c.), la legge prevede soluzioni alternative alla divisione in natura. La prima soluzione è l'attribuzione dell'intero immobile a uno dei coeredi con pagamento di conguaglio agli altri: il coerede assegnatario diventa proprietario esclusivo dell'immobile e corrisponde agli altri coeredi una somma in denaro pari al valore delle loro quote. Questo approccio è possibile solo con il consenso di tutti i coeredi, e la preferenza nella assegnazione, in caso di disaccordo, va al coerede che abbia la quota maggiore o che abiti già l'immobile come residenza principale. La seconda soluzione, in assenza di accordo, è la vendita all'incanto dell'immobile disposta dal Tribunale con distribuzione del ricavato tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote (art. 720 c.c.). La vendita giudiziale avviene tramite il Tribunale competente per territorio, con stima del valore da parte di un perito nominato dal giudice, pubblicazione degli avvisi e gara tra offerenti. Il ricavato viene distribuito secondo le quote, previa deduzione delle spese del procedimento. Prima di ricorrere alla vendita giudiziale, le parti devono tentare la mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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