Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile
Codice Civile, artt. 978-1020; trascrizione ex art. 2643 n. 2 c.c.
ATTO DI COSTITUZIONE DI USUFRUTTO SU IMMOBILE
ai sensi degli artt. 978-1020 del Codice Civile
Bozza preparatoria per la formalizzazione notarile ex artt. 2643 n. 2 e 2657 c.c.
PARTI CONTRAENTI
Nudo Proprietario (Costituente):
[Nome Nudo Proprietario], nato/a il [Data Nascita Nudo Proprietario], C.F. [Codice Fiscale Nudo Proprietario], residente in [Residenza Nudo Proprietario]
Usufruttuario:
[Nome Usufruttuario], nato/a il [Data Nascita Usufruttuario], C.F. [Codice Fiscale Usufruttuario], residente in [Residenza Usufruttuario]
Rapporto di parentela con il costituente: [Rapporto Parentela]
IMMOBILE OGGETTO DI USUFRUTTO
Ubicazione: [Indirizzo Immobile]
Catasto Fabbricati: Foglio [Dati Catastali Foglio], Particella [Dati Catastali Particella], Subalterno [Dati Catastali Subalterno], Categoria [Categoria Catastale], Rendita catastale [Rendita Catastale]
Pertinenze incluse: [Pertinenze]
COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO
Il nudo proprietario [Nome Nudo Proprietario] costituisce, ai sensi degli artt. 978 ss. c.c., a favore di [Nome Usufruttuario] il diritto di usufrutto sull'immobile sopra descritto.
Tipo di usufrutto: [Tipo Usufrutto]
Termine (se temporaneo): [Termine Usufrutto]
Corrispettivo: [Corrispettivo Usufrutto]. Modalità: [Onerosita Usufrutto].
Diritto di locazione dell'usufruttuario: [Accordo Locazione] — nel rispetto dell'art. 999 c.c. (la locazione non può durare oltre il termine dell'usufrutto, salvo il limite quinquennale per l'usufrutto vitalizio).
OBBLIGHI DELLE PARTI
L'usufruttuario [Nome Usufruttuario] si obbliga a: (a) rispettare la destinazione economica dell'immobile (art. 981 c.c.); (b) eseguire le riparazioni ordinarie (art. 1004 c.c.); (c) pagare le imposte e le spese di godimento (IMU, TARI, spese condominiali ordinarie) per tutta la durata dell'usufrutto (art. 9 D.Lgs. 23/2011); (d) restituire l'immobile alla cessazione del diritto nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salvo il normale deterioramento da uso.
Il nudo proprietario [Nome Nudo Proprietario] si obbliga a: (a) eseguire le riparazioni straordinarie (art. 1005 c.c.); (b) non impedire l'esercizio del diritto di usufrutto.
NOTA LEGALE — FORMALIZZAZIONE NOTARILE E TRASCRIZIONE
Il presente atto è bozza preparatoria per la formalizzazione con atto pubblico notarile ex art. 2657 c.c. e la successiva trascrizione nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643, n. 2, c.c. La mancata trascrizione rende l'usufrutto non opponibile ai terzi (art. 2644 c.c.). Il notaio calcolerà e verserà le imposte (registro, ipotecaria 2%, catastale 1%) in base al valore dell'usufrutto determinato secondo le tabelle dell'art. 46 D.P.R. 131/1986.
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Nudo Proprietario — [Nome Nudo Proprietario]:
Firma: _________________________
Usufruttuario — [Nome Usufruttuario]:
Firma: _________________________
Nudo Proprietario (Costituente)
________________
Signature
Usufruttuario
________________
Signature
Che cos'è Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile?
L'Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 978-1020; art. 2643 n. 2 c.c.
A differenza della locazione, che è un diritto personale di natura obbligatoria e temporanea, l'usufrutto è un diritto reale che inerisce all'immobile e segue il bene in caso di trasferimento della nuda proprietà a un terzo. Il nudo proprietario conserva la facoltà di disporre per atto tra vivi dell'immobile (vendendo la nuda proprietà, costituendo ipoteca), ma tale alienazione non pregiudica il godimento dell'usufruttuario già trascritto. L'usufrutto può essere costituito per contratto (come nel presente atto), per testamento (art. 588 c.c.), per legge (usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore ex artt. 320-324 c.c.; usufrutto del coniuge superstite in presenza di legittimari ex art. 540 c.c.) o per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.
La durata dell'usufrutto è limitata dalla legge: non può eccedere la vita dell'usufruttuario se persona fisica (art. 979, primo comma, c.c., usufrutto vitalizio); se l'usufruttuario è una persona giuridica, il termine massimo è trent'anni (art. 979, secondo comma, c.c.). L'usufrutto temporaneo inferiore alla vita dell'usufruttuario si estingue alla scadenza del termine senza che si perda il diritto alla consolidazione. Alla morte dell'usufruttuario o alla scadenza del termine, il nudo proprietario acquista automaticamente il pieno godimento senza necessità di nuovi atti traslativi e senza che sia dovuta alcuna imposta di successione.
Ai sensi dell'art. 2643, n. 2, c.c., gli atti che costituiscono il diritto di usufrutto su beni immobili sono soggetti a trascrizione nei Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria — Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare della circoscrizione dell'immobile. Per la trascrizione è richiesta la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.). In assenza di trascrizione l'usufrutto, pur valido tra le parti, non è opponibile ai terzi acquirenti della nuda proprietà né ai creditori che abbiano iscritto ipoteca dopo la stipula ma prima della trascrizione dell'usufrutto (art. 2644 c.c.). Il modello di forms-legal.com è la bozza preparatoria che le parti portano al notaio per la redazione e la trascrizione dell'atto definitivo.
Quando serve Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile?
L'Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile in Italia è necessario in una pluralità di situazioni pratiche di pianificazione patrimoniale, familiare e successoria.
**Donazione con riserva di usufrutto (prima fattispecie).** Il genitore proprietario di un immobile intende donarlo ai figli per anticipare la successione, ridurre il futuro carico successorio (imposta di successione) e garantire la continuità abitativa o il reddito da locazione durante la propria vita. Costituisce usufrutto vitalizio a proprio favore trasferendo ai figli la nuda proprietà. Alla morte del genitore, i figli diventano automaticamente pieni proprietari senza nuovi atti e senza imposta di successione sulla consolidazione. Le implicazioni fiscali della donazione della nuda proprietà sono favorevoli: la base imponibile per l'imposta sulle donazioni è ridotta al valore della nuda proprietà (non all'intero valore dell'immobile), determinato secondo le tabelle dell'art. 46 D.P.R. 131/1986.
**Sistemazione patrimoniale in separazione o divorzio (seconda fattispecie).** I coniugi concordano che uno di essi mantenga il godimento dell'immobile coniugale (attraverso un usufrutto costituito nell'accordo) mentre la proprietà viene divisa diversamente, evitando la vendita immediata dell'immobile. L'usufrutto può avere durata determinata (es. fino alla maggiore età dei figli) o vitalizio.
**Concessione di godimento a un familiare senza trasferire la proprietà (terza fattispecie).** Il proprietario vuole consentire a un figlio o a un parente di abitare o locare un immobile per un periodo determinato, senza perdere la proprietà. L'usufrutto temporaneo è più solido giuridicamente del comodato (che è revocabile) e consente all'usufruttuario di locare l'immobile senza necessità di autorizzazione.
**Pianificazione patrimoniale aziendale (quarta fattispecie).** Il fondatore di un'azienda che possiede immobili strumentali trasferisce la nuda proprietà ai successori aziendali (figli, soci) mantenendo l'usufrutto su di sé per continuare a disporre degli immobili ai fini dell'attività. Prima di redigere l'atto è sempre consigliabile verificare le implicazioni con un notaio, anche in relazione al Contratto di Compravendita Immobiliare e all'Accordo di Divisione Ereditaria Immobiliare che possono interagire con l'assetto di usufrutto.
Cosa includere nel tuo Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile
L'Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali per essere valido, trascrivibile e giuridicamente opponibile ai terzi. Il modello di forms-legal.com struttura il documento nei blocchi seguenti:
**Identificazione delle parti.** Nome, cognome (o denominazione sociale per le persone giuridiche), data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza del costituente (nudo proprietario) e dell'usufruttuario. Per le persone giuridiche: sede legale, partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, nome del legale rappresentante con attestazione dei poteri di firma. L'età dell'usufruttuario persona fisica è rilevante ai fini del calcolo del valore dell'usufrutto per le imposte.
**Atto di provenienza del diritto di proprietà del costituente.** Estremi del rogito o della dichiarazione di successione con cui il costituente ha acquistato la proprietà: permette al notaio di verificare la continuità dei diritti e l'assenza di vincoli preesistenti.
**Identificazione catastale dell'immobile.** Indirizzo completo; dati catastali del Catasto Fabbricati o Terreni: Comune catastale, sezione urbana (ove presente), foglio, particella, subalterno, categoria catastale, classe, consistenza, rendita catastale. La conformità catastale è dichiarata in atto ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52 (introdotto dal D.L. 78/2010). Occorre altresì indicare eventuali pertinenze (garage, cantina, posto auto) incluse nell'usufrutto.
**Tipologia di usufrutto e durata.** Scegliere tra: (a) usufrutto vitalizio — si estingue alla morte dell'usufruttuario (art. 979, primo comma, c.c.); (b) usufrutto temporaneo — con indicazione della data di scadenza o del termine in anni/mesi, nel limite massimo di 30 anni per le persone giuridiche (art. 979, secondo comma, c.c.). Un usufrutto a termine superiore alla vita dell'usufruttuario si converte in vitalizio per l'eccedenza.
**Corrispettivo.** Indicare espressamente se l'usufrutto è costituito: (a) a titolo gratuito (donazione con riserva di usufrutto — in tal caso si applicano le norme sulla donazione ex artt. 769 ss. c.c. e D.Lgs. 346/1990 sull'imposta sulle donazioni); (b) a titolo oneroso — con indicazione del corrispettivo (somma una tantum o rendita periodica) e delle modalità di pagamento.
**Ripartizione degli obblighi di manutenzione.** L'usufruttuario esegue le riparazioni ordinarie e paga le spese di godimento (IMU, ex art. 9 D.Lgs. 23/2011; TARI; spese condominiali ordinarie; assicurazione del contenuto). Il nudo proprietario esegue le riparazioni straordinarie (art. 1005 c.c.: rifacimento del tetto, rifacimento delle fondamenta, sostituzione degli impianti principali). L'atto può derogare alla ripartizione legale purché ciò sia espressamente stabilito.
**Divieto di modificare la destinazione economica.** L'usufruttuario non può mutare la destinazione economica dell'immobile (art. 981 c.c.) senza il consenso scritto del nudo proprietario. Inserire una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per i casi di abuso.
**Rinvio alla trascrizione.** L'atto definitivo sarà rogato dal notaio nella forma dell'atto pubblico e trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 2, c.c. nei Registri Immobiliari della circoscrizione dell'immobile. Il modello di forms-legal.com è bozza preparatoria.
Come compilare il tuo Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile
Per compilare correttamente l'Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile in Italia, seguire questa procedura operativa in sei passi:
**Passo 1 — Raccogliere la documentazione necessaria.** Visura catastale aggiornata dell'immobile (disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate, sezione servizi catastali); visura ipotecaria aggiornata (Conservatoria dei Registri Immobiliari o portale Sister dell'Agenzia delle Entrate) per verificare l'assenza di ipoteche, pignoramenti o trascrizioni pregiudizievoli; atto di provenienza del diritto di proprietà del costituente (rogito notarile di acquisto, dichiarazione di successione, donazione precedente). Verificare che la planimetria catastale sia conforme alla situazione di fatto (obbligo ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985).
**Passo 2 — Identificare le parti con dati completi.** Inserire nel modello: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza del costituente (nudo proprietario) e dell'usufruttuario. Per le persone giuridiche: denominazione, sede legale, P.IVA, n. REA, nome e codice fiscale del legale rappresentante. L'età dell'usufruttuario è essenziale per il calcolo delle imposte.
**Passo 3 — Descrivere l'immobile con precisione.** Inserire indirizzo completo (via, numero civico, Comune, CAP, provincia) e dati catastali completi (foglio, particella, subalterno, categoria, rendita catastale). Specificare le pertinenze incluse nell'usufrutto (es. garage sub. 10, cantina sub. 5).
**Passo 4 — Scegliere la tipologia di usufrutto e il corrispettivo.** Selezionare usufrutto vitalizio o temporaneo con indicazione della scadenza. Indicare se la costituzione è a titolo gratuito (donazione) o oneroso (con corrispettivo specificato).
**Passo 5 — Regolamentare obblighi e divieti.** Ripartire le spese di manutenzione tra le parti; inserire il divieto di mutare la destinazione economica; eventualmente inserire una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per i casi di abuso o deterioramento.
**Passo 6 — Portare la bozza al notaio per la formalizzazione.** Il notaio verifica i titoli di provenienza e l'assenza di gravami; redige l'atto pubblico; calcola le imposte di registro, ipotecaria e catastale sul valore dell'usufrutto; provvede alla trascrizione nei Registri Immobiliari.
Requisiti legali per Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile
L'Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile in Italia è soggetto ai seguenti requisiti formali, fiscali e normativi:
**Forma scritta ad substantiam (art. 1350, n. 3, c.c.).** La costituzione dell'usufrutto per contratto richiede la forma scritta a pena di nullità assoluta. L'atto verbale o implicito è privo di qualsiasi effetto giuridico.
**Forma notarile per la trascrizione (artt. 2643, n. 2, e 2657 c.c.).** Per la trascrizione nei Registri Immobiliari l'atto deve rivestire la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata. Senza trascrizione l'usufrutto non è opponibile ai terzi (art. 2644 c.c.).
**Conformità catastale (art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52).** In atto il costituente dichiara la conformità dei dati catastali alla situazione di fatto e la conformità della planimetria allo stato dei luoghi. In caso di difformità, occorre procedere preventivamente alla variazione catastale (DOCFA).
**Attestato di Prestazione Energetica (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192).** Sebbene la costituzione dell'usufrutto non sia un atto traslativo della piena proprietà, in alcuni orientamenti regionali è richiesta l'allegazione o il richiamo dell'APE. Verificare con il notaio rogante.
**Soggetto passivo IMU (art. 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).** L'usufruttuario è il soggetto passivo dell'IMU sull'immobile in usufrutto. Il nudo proprietario non è soggetto passivo.
**Imposte sulla costituzione (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).** L'atto è soggetto a: imposta di registro proporzionale (9% sul valore dell'usufrutto calcolato ex art. 46 D.P.R. 131/1986; 2% se prima casa); imposta ipotecaria 2%; imposta catastale 1%. In caso di donazione con riserva di usufrutto si applicano le aliquote dell'imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990) con le franchigie per gradi di parentela.
**Mediazione obbligatoria in materia di diritti reali (art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).** Le controversie in materia di diritti reali su beni immobili sono soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità davanti al Tribunale.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile
I principali errori nella costituzione dell'Atto di Usufrutto su Immobile in Italia sono i seguenti:
**Errore 1 — Omessa trascrizione nei Registri Immobiliari.** L'usufrutto non trascritto non è opponibile ai terzi ex art. 2644 c.c.: se il nudo proprietario vende l'immobile dopo la costituzione e il nuovo acquirente non era a conoscenza dell'usufrutto, l'usufruttuario perde il diritto in mancanza di trascrizione anteriore. La trascrizione è il primo adempimento da compiere, tramite il notaio.
**Errore 2 — Confondere usufrutto e diritto di abitazione.** L'usufruttuario può locare l'immobile e incassare canoni; il titolare del diritto di abitazione (art. 1022 c.c.) no. Scegliere il diritto sbagliato può impedire alla famiglia di ottenere le entrate da locazione che si prefigurava.
**Errore 3 — Non indicare la durata dell'usufrutto.** Un atto che non specifichi se l'usufrutto è vitalizio o temporaneo crea incertezza giuridica e può dare origine a controversie sulla scadenza. Per le persone giuridiche è tassativamente necessario indicare un termine non superiore a 30 anni.
**Errore 4 — Non valutare le implicazioni IMU prima della costituzione.** Il trasferimento dell'obbligo IMU all'usufruttuario deve essere pianificato: in caso di usufrutto gratuito a favore di un anziano con redditi limitati, il carico IMU annuale potrebbe risultare difficile da sostenere e non era stato preventivato dalle parti.
**Errore 5 — Non prevedere clausola risolutiva per abuso.** L'art. 1015 c.c. consente al nudo proprietario di chiedere la risoluzione dell'usufrutto per abuso (deterioramento della cosa, alienazione non autorizzata). Inserire una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. accelera l'azione del nudo proprietario in caso di inadempimento grave dell'usufruttuario.
**Errore 6 — Non verificare la conformità catastale prima dell'atto.** Se la planimetria catastale non corrisponde alla situazione di fatto (es. ristrutturazioni non dichiarate in Catasto), il notaio non può rogare l'atto fino alla regolarizzazione. Questa verifica deve essere compiuta prima della stipula.
**Errore 7 — Ignorare gli effetti fiscali della donazione con riserva di usufrutto.** La costituzione dell'usufrutto nell'ambito di una donazione è un atto soggetto all'imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990); non pianificarla con un commercialista o notaio può portare a sorprese fiscali. Confrontare anche con l'Accordo di Divisione Ereditaria Immobiliare e il Contratto di Compravendita Immobiliare per valutare la strategia complessiva.
**Errore 8 — Usufruttuario persona giuridica senza indicazione del termine massimo.** Per le società e gli altri enti, il termine massimo è 30 anni (art. 979, secondo comma, c.c.). Omettere il termine o indicarne uno superiore rende la clausola nulla per la parte eccedente, con sostituzione del termine legale.
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L'Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile in Italia costituisce il più ampio dei diritti reali di godimento parziale: l'usufruttuario (artt. 978-1020 c.c.) ha il diritto di godere del bene, abitarlo, locarlo a terzi e incassarne i canoni, trarne i frutti naturali e civili, purché ne rispetti la destinazione economica (art. 981 c.c.). Il diritto di uso (art. 1021 c.c.) è più limitato: il titolare può servirsi della cosa e raccoglierne i frutti solo per i bisogni propri e della propria famiglia, senza poter locare o cedere il godimento a terzi. Il diritto di abitazione (art. 1022 c.c.) è ancora più ristretto: si estende solo al godimento abitativo dell'immobile per sé e la propria famiglia, escludendo qualsiasi locazione. Sia il diritto di uso che il diritto di abitazione sono strettamente personali e non cedibili (art. 1024 c.c.); l'usufrutto, salvo diversa pattuizione, può essere ceduto dall'usufruttuario a un terzo ex art. 980 c.c. La scelta tra le tre figure dipende dagli obiettivi delle parti: l'usufrutto è preferito nella pianificazione successoria per mantenere un reddito (canoni) al genitore anziano; il diritto di abitazione è preferito quando si vuole garantire al coniuge superstite la mera continuità abitativa senza consentirgli di locare.
Sì, per avere efficacia verso i terzi. La costituzione dell'usufrutto per contratto richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350, n. 3, c.c. — a pena di nullità assoluta dell'atto. Per la trascrizione nei Registri Immobiliari (obbligatoria ex art. 2643, n. 2, c.c. per l'opponibilità ai terzi), l'atto deve rivestire la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 2657 c.c. In assenza di trascrizione, l'usufrutto è valido tra le parti ma non opponibile ai terzi: se il nudo proprietario vende l'immobile a un acquirente in buona fede che non era a conoscenza dell'usufrutto, l'acquirente prevale sull'usufruttuario non trascritto (art. 2644 c.c.). Il notaio, oltre alla redazione e alla trascrizione, calcola e versa le imposte: imposta di registro 9% (o 2% prima casa) sul valore dell'usufrutto determinato secondo le tabelle dell'art. 46 D.P.R. 131/1986, imposta ipotecaria 2%, imposta catastale 1% (D.Lgs. 347/1990). Il modello di forms-legal.com è una bozza preparatoria da portare al notaio per la formalizzazione.
Il soggetto passivo dell'IMU (Imposta Municipale Propria) sull'immobile in usufrutto è l'usufruttuario, non il nudo proprietario, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. La legge considera l'usufruttuario come possessore del bene ai fini fiscali, perciò su di lui ricade l'intero onere IMU, compresa l'aliquota maggiorata eventualmente deliberata dal Comune. L'usufruttuario paga anche la TARI (tariffa rifiuti) e le spese condominiali ordinarie in quanto occupante dell'immobile. Le spese di manutenzione ordinaria (riparazioni, piccoli lavori) sono a carico dell'usufruttuario ex art. 1004 c.c.; le riparazioni straordinarie (rifacimento del tetto, consolidamento strutturale, sostituzione degli impianti principali) competono al nudo proprietario ex art. 1005 c.c. L'usufruttuario che loca l'immobile a terzi e percepisce canoni è tenuto a dichiararli ai fini IRPEF come redditi fondiari (art. 26 TUIR), con possibilità di optare per la cedolare secca (21% ordinario, 10% per i contratti concordati ex L. 431/1998). Il nudo proprietario non è soggetto passivo IMU e non percepisce redditi imponibili dall'immobile durante il periodo di usufrutto.
Sì, entro i limiti previsti dalla legge. L'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e di trarne tutti i frutti civili (art. 981 c.c.), il che comprende il diritto di concedere l'immobile in locazione e di incassare i canoni. Tuttavia, l'art. 999 c.c. fissa un limite fondamentale: le locazioni concluse dall'usufruttuario non possono durare oltre il termine dell'usufrutto a tempo determinato; se l'usufrutto è vitalizio (dura fino alla morte dell'usufruttuario), la locazione conclusa dall'usufruttuario può sopravvivere all'estinzione del diritto per un massimo di cinque anni, a condizione che abbia data certa anteriore alla morte. Il nudo proprietario non può opporsi alla locazione nei limiti suddetti, ma può agire per la risoluzione dell'usufrutto per abuso ex art. 1015 c.c. se l'usufruttuario ha mutato la destinazione economica dell'immobile o ne ha consentito il deterioramento. Per le locazioni commerciali (L. 392/1978) è opportuno un accordo preventivo tra le parti, poiché la durata minima di sei anni potrebbe sopravvivere all'estinzione dell'usufrutto creando complessità per il nudo proprietario che voglia rientrare in possesso del bene.
L'usufrutto si estingue per le cause tassative degli artt. 1014-1020 c.c.: la morte dell'usufruttuario (per l'usufrutto vitalizio ex art. 979 c.c.); lo scadere del termine convenuto (per l'usufrutto temporaneo); la confusione nella stessa persona del diritto di nuda proprietà e dell'usufrutto (art. 1014, n. 1, c.c.); la rinuncia dell'usufruttuario (art. 1014, n. 3, c.c.), da formalizzare con atto scritto e trascritto; la prescrizione ventennale per non uso (art. 1015, primo comma, c.c.); la perdita totale dell'immobile per causa fortuita (art. 1016 c.c.); la decadenza per abuso (art. 1015, ultimo comma, c.c.). All'estinzione, il nudo proprietario riacquista automaticamente il pieno godimento dell'immobile senza necessità di nuovi atti traslativi e senza che sia dovuta alcuna imposta di successione o di registro per la consolidazione. La Conservatoria — Agenzia delle Entrate procede alla cancellazione della trascrizione dell'usufrutto su domanda della parte interessata, con allegata documentazione dell'estinzione (certificato di morte, atto notarile di rinuncia, sentenza). Si segnala che l'Atto di Costituzione di Servitù Prediale e l'Accordo di Divisione Ereditaria Immobiliare sono atti connessi che possono coinvolgere gli stessi immobili e convivere con l'usufrutto.
La donazione dell'immobile ai figli con riserva di usufrutto a favore del donante (genitore) è uno degli strumenti di pianificazione patrimoniale più diffusi in Italia, con significative implicazioni fiscali. Ai fini dell'imposta sulle donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), la base imponibile è il valore della nuda proprietà trasferita, determinato sottraendo dal valore venale dell'immobile il valore dell'usufrutto calcolato secondo le tabelle dell'art. 46 D.P.R. 131/1986 in base all'età del donante. L'aliquota dell'imposta sulle donazioni è del 4% per le donazioni a figli e coniuge, con franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario (D.Lgs. 346/1990 come modificato dalla L. 383/2001): per molti immobili il valore della nuda proprietà trasferita è inferiore alla franchigia, rendendo la donazione esente. Alla morte del donante, la consolidazione (estinzione dell'usufrutto) non è soggetta ad alcuna imposta: i figli diventano pieni proprietari senza ulteriori costi. Questa struttura consente dunque di trasferire l'immobile in vita, pagare imposte ridotte o nulle, e mantenere il godimento/reddito dell'immobile fino alla morte. Si raccomanda di confrontare questo scenario con il Contratto di Compravendita Immobiliare e l'Accordo di Divisione Ereditaria Immobiliare per valutare la strategia complessiva.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Atto con cui il proprietario di un immobile attribuisce a un terzo il diritto reale di abitarlo o di usarlo limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia, ai sensi degli artt. 1021-1026 del Codice Civile. Il diritto è strettamente personale, non cedibile né locabile, e richiede trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 2643, n. 3, c.c.
Atto di Costituzione di Servitù Prediale
Atto con cui il proprietario del fondo servente costituisce consensualmente una servitù prediale a favore del fondo dominante, imponendo un peso reale permanente sull'immobile ai sensi degli artt. 1027-1058 del Codice Civile e degli artt. 2643 e 2645 c.c. (trascrizione nei Registri Immobiliari).
Accordo di Divisione Ereditaria di Beni Immobili
Accordo con cui i coeredi ripartiscono consensualmente tra loro i beni immobili caduti in successione, sciogliendo la comunione ereditaria ai sensi degli artt. 713–768 c.c. e degli artt. 1100–1116 c.c. sulla comunione e divisione.
Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)
Contratto di compravendita di un immobile già esistente tra venditore e acquirente, da stipulare in forma di atto pubblico notarile con trascrizione nei Registri Immobiliari.