Atto di Costituzione di Servitù Prediale
Codice Civile, artt. 1027-1058; trascrizione ex artt. 2643 n. 4 e 2657 c.c.
ai sensi degli artt. 1027 ss. del Codice Civile
Bozza preparatoria per l'atto notarile ex artt. 2643, n. 4, e 2657 c.c.
PARTI
Proprietario del Fondo Dominante:
[Nome Propietario Dominante], C.F. [Codice Fiscale Dominante], residente in [Residenza Dominante]
Proprietario del Fondo Servente:
[Nome Proprietario Servente], C.F. [Codice Fiscale Servente], residente in [Residenza Servente]
IDENTIFICAZIONE DEI FONDI
Fondo Dominante:
Ubicazione: [Indirizzo Fondo Dominante]
Dati catastali: [Dati Catastali Fondo Dominante]
Fondo Servente:
Ubicazione: [Indirizzo Fondo Servente]
Dati catastali: [Dati Catastali Fondo Servente]
COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ
Il proprietario del fondo servente [Nome Proprietario Servente] costituisce, ai sensi degli artt. 1027 ss. c.c., a favore del fondo dominante di [Nome Propietario Dominante] la seguente servitù prediale:
Tipo: [Tipo Servitu]
Contenuto e tracciato: [Descrizione Servitu]
Modalità di esercizio: [Modalita Esercizio]
Planimetria allegata: [Rif Planimetria]
Durata: [Durata] — scadenza (se a termine): [Scadenza Servitu]
CORRISPETTIVO E SPESE
La servitù è costituita a titolo [Onerosita Servitu]. Corrispettivo: [Corrispettivo Servitu].
Spese di manutenzione della servitù (art. 1069 c.c.): [Spese Manutenzione Piano Ripartizione].
NOTE LEGALI — FORMALIZZAZIONE NOTARILE E TRASCRIZIONE
La presente bozza dovrà essere formalizzata con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2657 c.c. e trascritta nei Registri Immobiliari ex art. 2643, n. 4, c.c. La mancata trascrizione rende la servitù inopponibile ai terzi acquirenti del fondo servente (art. 2644 c.c.). Le imposte (registro, ipotecaria, catastale) saranno determinate e versate dal notaio ai sensi del D.P.R. 131/1986 e del D.Lgs. 347/1990.
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Proprietario del Fondo Dominante — [Nome Propietario Dominante]:
Firma: _________________________
Proprietario del Fondo Servente — [Nome Proprietario Servente]:
Firma: _________________________
Proprietario del Fondo Dominante
________________
Signature
Proprietario del Fondo Servente
________________
Signature
Che cos'è Atto di Costituzione di Servitù Prediale?
L'Atto di Costituzione di Servitù Prediale in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 1027-1058; artt. 2643, 2645 c.c.
L'ordinamento italiano riconosce e disciplina una varietà di servitù prediali. La servitù di passaggio (artt. 1051-1055 c.c.) attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di transitare sul fondo servente per raggiungere la via pubblica; è la tipologia più frequente nella pratica notarile italiana, specialmente per fondi agricoli e rurali o per lotti risultanti da frazionamenti immobiliari che abbiano perduto l'accesso diretto alla pubblica via. La servitù di acquedotto (art. 1033 c.c.) consente al titolare del fondo dominante di far defluire acque proprie attraverso il fondo altrui, per l'irrigazione, l'uso domestico o industriale. La servitù di stillicidio (art. 1048 c.c.) regola lo scolo delle acque piovane provenienti dai tetti sul fondo vicino. La servitù di veduta (artt. 907-908 c.c.) disciplina il diritto di aprire finestre, balconi, terrazze o porte con affaccio diretto sul fondo altrui, nel rispetto delle distanze legali. La servitù altius non tollendi vieta al proprietario del fondo servente di elevare costruzioni oltre una certa altezza, per preservare l'irradiazione solare o la veduta panoramica del fondo dominante. La servitù di parcheggio, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 9907/2020) come servitù atipica ammissibile nell'ordinamento italiano, consente l'utilizzo di spazi del fondo servente per la sosta di veicoli del fondo dominante.
Le servitù prediali si distinguono in apparenti (caratterizzate da opere visibili e permanenti, come strade, binari, canali, acquedotti) e non apparenti (prive di segni esterni che le rendano percepibili); in continue (il cui esercizio non richiede atti ripetuti, come l'acquedotto aperto) e discontinue (il cui esercizio implica un fatto dell'uomo ripetuto nel tempo, come il passaggio pedonale o carraio). La distinzione tra apparente e non apparente rileva ai fini dell'acquisto per usucapione: solo le servitù apparenti possono acquistarsi per usucapione ventennale (art. 1061, comma 1, c.c.) o per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.); le servitù non apparenti si acquistano esclusivamente per titolo (contratto o testamento).
Ai sensi dell'art. 2643, n. 4, c.c., gli atti che costituiscono servitù prediali sono soggetti a trascrizione nei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria dei Registri Immobiliari). La trascrizione è lo strumento di pubblicità legale che rende la servitù opponibile ai terzi acquirenti del fondo servente: in assenza di trascrizione, un terzo che acquisti il fondo servente in buona fede non è vincolato dalla servitù (art. 2644 c.c., principio della priorità della trascrizione). Per la trascrizione è necessaria la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.). Il modello di forms-legal.com costituisce la bozza preparatoria dell'atto che le parti portano dal notaio per la formalizzazione.
Quando serve Atto di Costituzione di Servitù Prediale?
L'Atto di Costituzione di Servitù Prediale in Italia è necessario in tutti i casi in cui un proprietario di immobile vuole accordare a un fondo confinante un diritto reale permanente e opponibile ai terzi, superando la dimensione del semplice accordo personale tra i proprietari attuali. La prima e più ricorrente situazione riguarda la concessione di un diritto di passaggio carraio o pedonale al proprietario di un fondo intercluso, privo cioè di accesso diretto alla pubblica via o la cui comunicazione con la strada pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo (art. 1052 c.c.); formalizzare la servitù volontariamente consente di evitare il procedimento giudiziario di servitù coattiva, che è costoso, lento (anche 3-5 anni avanti al Tribunale) e fonti di conflittualità con i vicini.
La seconda situazione frequente riguarda i frazionamenti immobiliari: quando un proprietario vende parte di un terreno o di un complesso immobiliare e vuole garantire al lotto ceduto i servizi di accesso, utenze o veduta di cui godeva prima del frazionamento, deve costituire formalmente le servitù corrispondenti sull'atto di compravendita o con atto separato. L'omissione di questa formalizzazione espone l'acquirente del lotto al rischio di vedersele negate dal futuro proprietario del fondo servente.
La terza situazione riguarda la regolarizzazione di servitù di fatto preesistenti: spesso esistono passaggi, acquedotti o canali che vengono utilizzati da decenni su fondi altrui senza che la servitù sia stata mai formalizzata per atto scritto; la regolarizzazione è indispensabile prima della vendita dell'immobile dominante (perché il notaio rogante verificherà la regolarità dei diritti accessori) e prima di qualsiasi operazione di finanziamento ipotecario.
La quarta situazione concerne la costituzione di servitù per la posa di impianti a rete: cavidotti, tubazioni per acqua potabile o gas, linee elettriche o in fibra ottica che attraversano il fondo altrui devono essere assistiti da una servitù di passaggio di impianti formalmente costituita per garantire il diritto di accesso per manutenzione.
La quinta fattispecie riguarda la tutela della veduta e dell'irradiazione solare: il proprietario che vuole impedire al vicino di costruire oltre una certa altezza o nelle distanze legali stipula una servitù altius non tollendi, che vincola il fondo servente anche dopo il cambio di proprietà. Il diritto di veduta (art. 907 c.c.), se non assistito da una servitù, è soggetto alle norme legali sulle distanze, ma queste possono essere derogate convenzionalmente con la servitù.
Cosa includere nel tuo Atto di Costituzione di Servitù Prediale
L'Atto di Costituzione di Servitù Prediale in Italia deve contenere elementi essenziali per la sua validità, trascrivibilità e opponibilità ai terzi. La loro omissione o imprecisione genera controversie interpretative, contestazioni al Registro Immobiliare e conflitti tra i proprietari o i loro successori.
Identificazione delle parti. Per il proprietario del fondo dominante e per il proprietario del fondo servente: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica. Se una parte è una persona giuridica: ragione sociale, partita IVA, numero REA, sede legale, legale rappresentante e poteri di firma. Entrambi i proprietari devono sottoscrivere l'atto davanti al notaio.
Identificazione catastale dei fondi. Per ciascun fondo — dominante e servente — occorre indicare: indirizzo completo, Comune catastale, foglio, particella, eventuale subalterno (per le unità immobiliari), categoria catastale, rendita catastale e provenienza del diritto di proprietà con gli estremi del titolo d'acquisto (rogito notarile, dichiarazione di successione, decreto giudiziario). La corrispondenza tra i dati catastali e quelli del Registro Immobiliare è verificata dal notaio tramite le visure ipotecarie e catastali aggiornate.
Planimetria allegata. Soprattutto per le servitù di passaggio, acquedotto o parcheggio, l'atto deve essere corredato da una planimetria in scala (redatta da tecnico abilitato — geometra, ingegnere, architetto) che individui con precisione il tracciato della servitù sul fondo servente: larghezza del passaggio, lunghezza, percorso, eventuali svincoli, portata dell'acquedotto, dimensioni dell'area di parcheggio. L'assenza della planimetria è la causa principale delle controversie post-costituzione sull'esatta collocazione e ampiezza del diritto.
Tipologia e contenuto della servitù. Descrizione precisa del diritto costituito: tipo (passaggio carraio, pedonale, acquedotto, stillicidio, veduta, altius non tollendi, parcheggio), ampiezza quantitativa del diritto (larghezza del sentiero in metri, portata in litri/ora dell'acquedotto, superficie del parcheggio), modalità di esercizio (orari, stagionalità, messa a disposizione di chiavi o codici di accesso), eventuali esclusioni di uso.
Onerosità o gratuità. Indicare se la servitù è costituita a titolo oneroso (con corrispettivo una tantum o rendita periodica) o gratuito. In caso di gratuità tra soggetti non legati da rapporti familiari stretti, è prudente indicare l'animus liberale per evitare riqualificazioni fiscali come donazione indiretta soggetta a imposta di donazione (D.Lgs. 346/1990).
Ripartizione delle spese di manutenzione. Salvo accordo contrario, le spese necessarie per l'uso e la conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante (art. 1069 c.c.). L'atto può prevedere una diversa ripartizione delle spese, vincolante per entrambe le parti e per i loro successori.
Durata. La servitù prediale è in linea di principio perpetua; le parti possono convenirne la durata a termine (es. 30 anni, o fino alla realizzazione di una strada pubblica alternativa), ma la durata deve essere indicata nell'atto e trascritta.
Rinvio alla trascrizione. L'atto deve indicare che sarà notarizzato e trasmesso per la trascrizione nei Registri Immobiliari ai sensi degli artt. 2643, n. 4, e 2657 c.c. Il modello di forms-legal.com è la bozza preparatoria.
Riferimento ai documenti correlati. Per la corretta gestione del complesso immobiliare, l'Atto di Costituzione di Servitù Prediale è spesso accompagnato o integrato dall'Atto Ricognitivo di Confini e Apposizione Termini (per definire i confini esatti dei fondi) e dal Contratto di Compravendita Immobiliare, nel quale la servitù deve essere dichiarata dal venditore.
Come compilare il tuo Atto di Costituzione di Servitù Prediale
Per compilare correttamente l'Atto di Costituzione di Servitù Prediale in Italia seguire questa guida operativa passo per passo.
Passo 1 — Raccogliere la documentazione catastale e ipotecaria. Ottenere per entrambi i fondi: la visura catastale aggiornata (disponibile gratuitamente sul portale dell'Agenzia delle Entrate — Catasto e Cartografia); la visura ipotecaria (Conservatoria dei Registri Immobiliari) per verificare l'assenza di iscrizioni ipotecarie o trascrizioni ostative che potrebbero interferire con la servitù. Se il fondo è in comproprietà, verificare che tutti i comproprietari siano coinvolti e disposti a firmare l'atto (art. 1108 c.c.: la costituzione di servitù sulla cosa comune richiede il consenso di tutti i partecipanti alla comunione).
Passo 2 — Far redigere la planimetria tecnica. Incaricare un geometra, ingegnere o architetto abilitato di redigere una planimetria in scala che individui con precisione il tracciato della servitù sul fondo servente. La planimetria deve riportare le coordinate catastali dell'area gravata, le misure del passaggio o dell'area interessata, il punto di accesso dalla pubblica via e l'ingresso sul fondo dominante. Questo elaborato tecnico verrà allegato all'atto notarile e trascritto con esso.
Passo 3 — Identificare con precisione le parti. Inserire i dati anagrafici completi di tutti i proprietari coinvolti (sia del fondo dominante che di quello servente), i rispettivi codici fiscali e la qualità in cui agiscono (proprietario, usufruttuario se compatibile, rappresentante legale per le persone giuridiche). Verificare che tutti i soggetti siano capaci di agire (art. 1425 c.c.) e, nel caso di beni in comproprietà, che siano presenti o rappresentati tutti i comproprietari.
Passo 4 — Descrivere il tipo di servitù. Scegliere la tipologia di servitù (passaggio, acquedotto, veduta, altius non tollendi, parcheggio) e descriverne con precisione l'oggetto: larghezza, portata, altezza massima consentita, ore di utilizzo. Una descrizione vaga è la principale causa di futuri conflitti.
Passo 5 — Stabilire corrispettivo e spese. Concordare se la servitù è a titolo gratuito o oneroso; in caso oneroso, indicare l'importo e le modalità di pagamento (una tantum o rendita annua). Definire la ripartizione delle spese di manutenzione (art. 1069 c.c.): di default gravano sul fondo dominante, ma le parti possono diversamente convenire.
Passo 6 — Portare la bozza al notaio. Il notaio rogante: verifica i titoli di provenienza di entrambi i fondi; controlla l'assenza di vincoli ostativi; redige l'atto pubblico in forma notarile; calcola e versa le imposte (registro, ipotecaria, catastale) ex D.P.R. 131/1986 e D.Lgs. 347/1990; provvede alla trascrizione nei Registri Immobiliari entro 30 giorni dal rogito. Per il corretto inquadramento delle imposte dovute è essenziale la distinzione tra servitù onerosa e gratuita e tra servitù in favore di fondo agricolo o edificato.
Requisiti legali per Atto di Costituzione di Servitù Prediale
L'Atto di Costituzione di Servitù Prediale in Italia è soggetto ai seguenti requisiti formali, fiscali e pubblicitari che non possono essere derogati dalle parti.
Forma scritta ad substantiam. Ai sensi dell'art. 1350, n. 4, del Codice Civile, la costituzione di servitù prediale per contratto richiede la forma scritta a pena di nullità assoluta e insanabile. Un accordo verbale, per quanto circostanziato e riferito da testimoni, non costituisce valida servitù prediale ma al più un'obbligazione personale tra i contraenti, priva di efficacia reale verso i terzi.
Forma notarile per la trascrizione. Per essere iscritta nei Registri Immobiliari e acquistare efficacia erga omnes, l'atto deve rivestire la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 2657 c.c. in combinato con l'art. 2643, n. 4, c.c. La forma notarile garantisce anche la verifica della capacità giuridica e di agire delle parti, la corrispondenza dei dati catastali e il rispetto della normativa urbanistica.
Trascrizione nei Registri Immobiliari. La trascrizione avviene presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare nella circoscrizione in cui si trova il fondo servente. In assenza di trascrizione, la servitù non è opponibile ai terzi acquirenti in buona fede del fondo servente (art. 2644 c.c., principio della priorità della trascrizione): il terzo acquirente che non ne avesse conoscenza e che abbia trascritto il proprio atto di acquisto prima della trascrizione della servitù non è vincolato dalla servitù stessa.
Imposte. L'atto notarile di costituzione di servitù prediale è soggetto a: imposta di registro proporzionale (in misura variabile in base alla natura della servitù, all'onerosità o gratuità e al valore dell'immobile, ex D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — TUR); imposta ipotecaria per la trascrizione (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347); imposta catastale (D.Lgs. 347/1990). Il calcolo e il versamento sono effettuati dal notaio tramite il modello unico informatico (MUI).
Mediazione civile obbligatoria in caso di controversia. Le liti in materia di diritti reali — incluse le servitù prediali — rientrano tra le materie soggette al previo esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile (art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria avanti al Tribunale. Senza il tentativo di mediazione, il giudice dichiara improcedibile la domanda.
Mediazione e arbitrato. Prima di instaurare un giudizio per il rispetto o l'estinzione della servitù, è possibile rivolgersi a un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia, con notevoli vantaggi in termini di costi e tempi rispetto al giudizio ordinario.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Costituzione di Servitù Prediale
La costituzione di una servitù prediale in Italia è fonte di errori ricorrenti che ne limitano l'efficacia o generano costose controversie. I seguenti sono i più frequenti nella pratica immobiliare italiana.
1. Non trascrivere l'atto nei Registri Immobiliari. La servitù non trascritta non è opponibile ai terzi acquirenti del fondo servente: se il proprietario del fondo servente vende l'immobile dopo la costituzione della servitù ma prima della sua trascrizione, il nuovo acquirente in buona fede non è vincolato dalla servitù (art. 2644 c.c.). Il risultato è che il titolare del fondo dominante perde il proprio diritto reale senza possibilità di recuperarlo, salvo prova della mala fede dell'acquirente.
2. Descrivere il tracciato della servitù in modo vago. Un'espressione come «il proprietario del fondo dominante ha il diritto di passare sul fondo servente» senza indicare il tracciato preciso, la larghezza, il percorso e le misure catastali è fonte certa di future controversie. Tribunali e CTU tecnici sono periodicamente chiamati a ricostruire il perimetro della servitù da descrizioni imprecise, con costi elevati per entrambe le parti.
3. Omettere la planimetria allegata. La planimetria tecnica in scala non è obbligatoria per la validità dell'atto, ma è indispensabile per la sua pratica attuazione. La sua assenza rende il tracciato della servitù indefinito e apre la strada a contestazioni continue.
4. Costituire la servitù senza il consenso di tutti i comproprietari del fondo servente. Se il fondo servente è in comproprietà (comunione ordinaria o ereditaria), la costituzione di una servitù volontaria richiede il consenso di tutti i partecipanti alla comunione (art. 1108, comma 3, c.c.). La firma di un solo comproprietario non ha efficacia reale e non è iscrivibile nei Registri Immobiliari.
5. Confondere la servitù con la locazione o il comodato d'uso. La servitù è un diritto reale perpetuo che segue i fondi; la locazione o il comodato sono rapporti obbligatori temporanei tra persone. Regolare un passaggio con un contratto di comodato non garantisce la continuità del diritto al cambio di proprietà del fondo servente.
6. Non ripartire le spese di manutenzione. In assenza di accordo contrario, le spese competono al fondo dominante (art. 1069 c.c.). Se le parti vogliono una diversa ripartizione, devono prevederla espressamente nell'atto; il silenzio fa applicare la regola legale.
7. Non considerare le imposte. L'atto notarile di servitù prediale è soggetto a imposte di registro, ipotecaria e catastale. Non prevedere i costi fiscali al momento della negoziazione può creare sorprese al momento del rogito, specialmente per servitù di alto valore (es. parcheggio in area urbana ad alta densità).
8. Non verificare la presenza di vincoli urbanistici o ambientali sul tracciato della servitù. Alcune aree sono soggette a vincoli paesaggistici (Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004) che possono rendere impossibile la realizzazione di opere necessarie per l'esercizio della servitù (es. realizzazione di strada su terreno vincolato paesaggisticamente), rendendo di fatto inutile la servitù stessa.
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Forms Legal. (2026). Atto di Costituzione di Servitù Prediale (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/real-estate/property/atto-di-costituzione-di-servitu-prediale
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La servitù prediale è un diritto reale di godimento limitato che ai sensi dell'art. 1027 del Codice Civile impone un peso su un fondo (fondo servente) a vantaggio di un altro fondo (fondo dominante) appartenente a proprietario diverso. La servitù è un diritto «reale» perché inerisce ai fondi stessi — cambia il proprietario del fondo dominante o del fondo servente, ma la servitù rimane — ed è «prediale» perché concerne due fondi distinti (praedia). Si distingue dall'usufrutto (art. 978 c.c.) sotto aspetti sostanziali: l'usufrutto è un diritto reale a favore di una persona (l'usufruttuario), che può godere dei frutti e dell'utilizzo del bene nella sua interezza, ed è temporaneo (massimo vita del beneficiario); la servitù, invece, è a favore di un fondo (non di una persona), limita l'uso del fondo servente solo per l'aspetto specificamente indicato nell'atto (es. il passaggio), e può essere perpetua. La distinzione è importante anche fiscalmente: l'usufrutto e la nuda proprietà hanno valori catastali distinti ai fini delle imposte di registro e successione; la servitù è tassata con aliquote diverse. Un altro documento correlato è l'Atto di Costituzione del Diritto di Superficie (art. 952 c.c.), che consente al titolare di costruire su terreno altrui: diversamente dalla servitù, il diritto di superficie attribuisce la proprietà separata della costruzione, mentre la servitù non attribuisce mai la proprietà su parte del fondo servente.
Sì, per la sua piena efficacia verso i terzi. La costituzione di servitù prediale per contratto richiede la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350, n. 4, c.c.: un accordo verbale è giuridicamente nullo come titolo di servitù prediale. Per essere trascritta nei Registri Immobiliari — condizione indispensabile affinché la servitù sia opponibile ai futuri acquirenti del fondo servente — l'atto deve rivestire la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata, ai sensi degli artt. 2643, n. 4, e 2657 c.c. La trascrizione è fondamentale: se la servitù non viene trascritta e il fondo servente viene alienato a un terzo acquirente di buona fede che trascrive il proprio acquisto prima della trascrizione della servitù, il terzo non è vincolato dalla servitù non trascritta (art. 2644 c.c., principio della priorità della trascrizione). Il modello di forms-legal.com costituisce la bozza preparatoria che le parti portano al notaio per la formalizzazione. Senza notaio e senza trascrizione, l'accordo sulla servitù ha efficacia meramente obbligatoria tra le parti, non reale: alla prima vendita del fondo servente, il nuovo acquirente non dovrà rispettarla.
La servitù prediale si estingue per le cause previste dagli artt. 1072-1099 c.c. Le principali sono: la confusione (art. 1072 c.c.) — quando lo stesso soggetto diventa proprietario sia del fondo dominante sia del fondo servente; la servitù si estingue automaticamente per mancanza di fondi separati; il non uso ventennale (art. 1073 c.c.) — la servitù si estingue se non viene esercitata per venti anni consecutivi; tale causa opera solo per le servitù discontinue (es. passaggio), non per quelle continue (es. acquedotto aperto); l'impossibilità d'uso (art. 1074 c.c.) — quando la servitù diventa definitivamente inutilizzabile per ragioni di fatto o di diritto; la rinuncia espressa del titolare del fondo dominante, che deve avvenire in forma scritta ai sensi dell'art. 1350 c.c. e deve essere trascritta nei Registri Immobiliari per essere opponibile ai terzi. Tutte le cause di estinzione devono essere fatte constare con un atto (es. verbale notarile di rinuncia o di accertamento dell'estinzione) e trascritte nei Registri Immobiliari come cancellazione della trascrizione originaria.
Sì. Quando il fondo è intercluso — privo di accesso diretto alla via pubblica o con accesso insufficiente alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria (art. 1052 c.c.) — il proprietario del fondo intercluso ha il diritto di ottenere coattivamente il passaggio sul fondo altrui verso la via pubblica, pagando la corrispondente indennità (art. 1051 c.c.). Se il vicino rifiuta la costituzione volontaria, il proprietario del fondo intercluso può agire giudizialmente davanti al Tribunale civile competente per territorio, chiedendo la costituzione coattiva della servitù di passaggio e la determinazione dell'indennità da corrispondere. Prima dell'azione giudiziaria è obbligatorio il tentativo di mediazione civile ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, poiché le controversie in materia di diritti reali rientrano tra le materie soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. La servitù coattivamente costituita dal giudice viene trascritta nei Registri Immobiliari sulla base della sentenza passata in giudicato. L'indennità viene determinata dal giudice tenendo conto del pregiudizio arrecato al fondo servente e dei vantaggi ottenuti dal fondo dominante. La servitù coattiva deve collocarsi nel luogo meno dannoso per il fondo servente (art. 1051, comma 3, c.c.).
Le spese necessarie per l'uso e la conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante, salvo diversa pattuizione tra le parti, ai sensi dell'art. 1069 c.c. Pertanto, se la servitù di passaggio richiede la manutenzione di un sentiero, di un cancello o di un cancello automatico, tali spese competono al proprietario del fondo dominante che beneficia del passaggio. Se invece la servitù è nell'interesse di entrambi i fondi (ipotesi meno frequente), le spese si ripartiscono tra i proprietari in proporzione al vantaggio ricevuto. L'atto costitutivo può derogare a questo principio legale e distribuire diversamente le spese di manutenzione: tale clausola è pienamente valida tra le parti e sarà trascritta con l'atto. Il proprietario del fondo servente non può essere obbligato a fare alcunché per conservare la servitù, ma deve astenersi da qualsiasi atto che impedisca o renda più difficile l'esercizio della servitù da parte del fondo dominante (art. 1064 c.c.): qualsiasi riduzione o turbativa dell'esercizio della servitù da parte del fondo servente è sanzionabile con l'azione confessoria (art. 1079 c.c.).
Le servitù apparenti sono quelle caratterizzate da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio: strade lastricate o sterrate, canali, acquedotti, binari, tettoie, ponteggi fissi. Le servitù non apparenti sono invece prive di qualsiasi segno esterno visibile che le renda percepibili: il divieto di costruire oltre una certa altezza (altius non tollendi) è l'esempio tipico. La distinzione tra apparenti e non apparenti è fondamentale per tre ragioni giuridiche. Prima: solo le servitù apparenti possono acquistarsi per usucapione ventennale (art. 1158 c.c.) se il titolare del fondo dominante esercita il corrispondente diritto da almeno 20 anni in modo continuo, pacifico, pubblico e non equivoco (art. 1061, comma 1, c.c.); le servitù non apparenti si acquistano esclusivamente per titolo (contratto, testamento). Seconda: la destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) — che opera quando due fondi appartenevano allo stesso proprietario e uno di essi viene ceduto a terzi — vale solo per le servitù apparenti. Terza: per l'acquirente del fondo servente, la presenza di opere visibili costituisce elemento di conoscenza o conoscibilità della servitù, con effetti sulla sua buona fede (rilevante per il meccanismo della trascrizione ex art. 2644 c.c.) e sull'applicazione dell'art. 1064 c.c. sul divieto di peggiorare la condizione della servitù.
La servitù di passaggio volontaria nasce da un accordo tra i proprietari dei fondi e si costituisce per contratto (art. 1058 c.c.); i contraenti scelgono liberamente il tracciato, l'ampiezza, il corrispettivo e le modalità di esercizio. La servitù coattiva, disciplinata dagli artt. 1051-1057 c.c., si costituisce per legge o per sentenza del giudice quando il fondo è intercluso e il vicino si rifiuta di concedere volontariamente il passaggio: il giudice fissa il tracciato nel luogo meno gravoso per il fondo servente (art. 1051, comma 3, c.c.) e determina l'indennità. Dal punto di vista pratico, la servitù volontaria è preferibile: le parti possono concordare un tracciato più conveniente per entrambe, negoziare un corrispettivo equo, prevedere clausole particolari sulle modalità d'uso e sulla manutenzione; la procedura è rapida (poche settimane per il rogito notarile) e priva di conflittualità. Il procedimento giudiziario per la servitù coattiva richiede invece anni, comporta spese legali elevate per entrambe le parti e genera relazioni di conflitto permanente tra i vicini. Prima di avviare un giudizio è obbligatorio il tentativo di mediazione civile (D.Lgs. 28/2010); anche in sede di mediazione è possibile trovare un accordo per la costituzione volontaria che diventi poi verbale di accordo con forza esecutiva.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Atto di Costituzione di Usufrutto su Immobile
Atto con cui il proprietario di un immobile costituisce a favore di un terzo il diritto di usufrutto, riservando a se stesso la nuda proprietà, ai sensi degli artt. 978-1020 del Codice Civile e dell'art. 2643, n. 2, c.c. (trascrizione obbligatoria nei Registri Immobiliari).
Atto di Costituzione del Diritto di Superficie
Atto con cui il proprietario di un suolo concede a un terzo il diritto di costruire e mantenere una costruzione sopra o sotto il suolo altrui, ai sensi degli artt. 952-956 del Codice Civile (superficies solo cedit). Richiede trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 2643, n. 2, c.c.
Atto di Regolamento di Confini e Apposizione di Termini
Accordo con cui due o più proprietari di fondi limitrofi definiscono consensualmente il confine tra le rispettive proprietà e provvedono all'apposizione o al ripristino dei termini di delimitazione, ai sensi degli artt. 950 e 951 del Codice Civile.
Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)
Contratto di compravendita di un immobile già esistente tra venditore e acquirente, da stipulare in forma di atto pubblico notarile con trascrizione nei Registri Immobiliari.