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Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare

Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare

art. 827 c.c. (beni vacanti allo Stato); art. 1350 c.c.; art. 2643 n. 5 c.c.

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL DIRITTO DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE

Ai sensi dell'art. 827 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e dell'art. 1350, n. 5, c.c. (forma scritta a pena di nullità per atti di rinuncia a diritti reali immobiliari). Atto abdicativo unilaterale non recettizio — effetti definitivi e irrevocabili dalla trascrizione ex art. 2643, n. 5, c.c.

⚠️ AVVERTENZA: Il presente documento è una dichiarazione preparatoria. Per produrre effetti legali nei confronti dei terzi, l'atto di rinuncia deve essere autenticato da un notaio e trascritto nei Registri Immobiliari della Conservatoria competente per territorio. La rinuncia è definitiva e irrevocabile.

DATI DEL RINUNCIANTE

Il/La sottoscritto/a: [Nome Rinunciante] Codice Fiscale: [Codice Fiscale Rinunciante] Nato/a il: [Data Nascita Rinunciante] a [Luogo Nascita Rinunciante] Residente in: [Residenza Rinunciante] Documento di identità: [Documento Identita] Titolo di acquisizione della proprietà: [Titolo Acquisizione]

BENE IMMOBILE OGGETTO DI RINUNCIA

dichiara di rinunciare al seguente diritto reale immobiliare: Tipo di diritto: [Tipo Diritto] Quota di comproprietà (se applicabile): [Quota Comproprietà] Immobile sito in: [Indirizzo Immobile] Comune: [Comune Immobile] ([Provincia Immobile]) Dati catastali: Foglio: [Foglio Immobile] — Particella: [Particella Immobile] — Subalterno: [Subalterno Immobile] Categoria catastale: [Categoria Catastale] Rendita catastale: € [Rendita Catastale]

GRAVAMI E VINCOLI ESISTENTI

Ipoteche: [Ipoteche] [Descrizione Ipoteche] Pignoramenti o sequestri: [Pignoramenti] Servitù e vincoli reali: [Servitu] [Descrizione Altri Vincoli] Debiti condominiali: [Debiti Condominiali] Il rinunciante dichiara che tutte le informazioni sui gravami sono veritiere e corrispondenti alle risultanze dei Registri Immobiliari e del Catasto.

MOTIVAZIONE DELLA RINUNCIA

Motivazione: [Motivazione Rinuncia] [Dettaglio Motivazione]

DICHIARAZIONI SOLENNI DEL RINUNCIANTE

Il/La sottoscritto/a dichiara: 1. Irrevocabilità della rinuncia: [Dichiarazione Irrevocabilita] (Cass. civ. Sez. II, n. 22453/2010; Cass. civ. Sez. II, n. 9485/2015) 2. Persistenza dei debiti pregressi: [Dichiarazione Debiti Persistenti] (Cass. civ. n. 13953/2007; Cass. civ. n. 6076/2013) 3. Acquisto statale ex art. 827 c.c.: [Dichiarazione Stato Acquirente] (Agenzia del Demanio — D.Lgs. 300/1999; D.Lgs. 85/2010)

EFFETTI LEGALI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

La presente dichiarazione acquisterà efficacia erga omnes solo dopo: 1. Autenticazione della firma del rinunciante da parte di un notaio. 2. Trascrizione dell'atto nei Registri Immobiliari della Conservatoria di [Comune Immobile], ai sensi dell'art. 2643, n. 5, c.c. 3. Registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (€200 ai sensi dell'art. 11 Tariffa D.P.R. 131/1986), imposta ipotecaria (€200) e imposta catastale (€200). 4. Voltura catastale aggiornamento dei registri del Catasto Fabbricati con il passaggio del bene allo Stato. Notaio / Conservatoria per la trascrizione: [Notaio Prescelto]

FIRMA DEL RINUNCIANTE

Luogo e data: [Luogo Data] Il/La rinunciante dichiara che la presente dichiarazione è resa liberamente, consapevolmente e senza vizi del consenso (artt. 1427-1440 c.c.), nella piena consapevolezza degli effetti giuridici definitivi e irrevocabili della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare ai sensi dell'art. 827 c.c.

Rinunciante

________________

Signature

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Che cos'è Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare?

L'Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare in Italia è la dichiarazione unilaterale con cui il titolare abdica volontariamente al proprio diritto di proprietà su un immobile, con effetto puramente abdicativo e senza trasferimento a un soggetto determinato. Il fondamento è dato dall'art. 827 del Codice Civile, secondo cui i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato: l'immobile abbandonato diviene vacante e si acquista allo Stato.

La rinuncia è un atto abdicativo, non traslativo: il proprietario dismette il diritto senza che vi sia un acquirente; è poi la legge, ex art. 827 c.c., a far confluire automaticamente il bene nel patrimonio statale. Trattandosi di un atto unilaterale relativo a diritti reali immobiliari, esso richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. e va trascritto ex art. 2643, n. 5, c.c. ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Lo strumento trova applicazione nei casi di immobili di scarsissimo valore di mercato e gravati da costi di gestione sproporzionati: ruderi in zone rurali o montane spopolate, terreni incolti senza domanda, autorimesse o cantine in condomìni problematici, fabbricati colpiti da ordinanze di bonifica. Per questi beni l'IMU, le spese condominiali e i costi di messa in sicurezza superano qualsiasi utilità, e la rinuncia consente al proprietario di liberarsene definitivamente.

L'atto deve identificare con precisione il rinunciante e descrivere catastalmente l'immobile in modo aggiornato. Il tema della rinuncia liberatoria è stato oggetto di dibattito quanto agli effetti sui debiti pregressi (IMU, oneri condominiali) e alla possibile rilevanza sotto il profilo dell'abuso del diritto. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di donazione di immobile, divisione immobiliare e compravendita immobiliare.

Quando serve Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare?

L'Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare in Italia è lo strumento appropriato in situazioni specifiche in cui il proprietario non può o non vuole vendere, donare o mantenere l'immobile e preferisce la dismissione definitiva. La prima categoria di casi riguarda gli immobili con scarsissimo valore di mercato e costi di gestione sproporzionati: ruderi in zone rurali o montane spopolate, fondi incolti in aree senza domanda abitativa, autorimesse o cantine in condomini con gravi problemi strutturali, terreni colpiti da ordinanze di bonifica ambientale. Per questi beni l'IMU, le eventuali spese condominiali e i costi di messa in sicurezza superano di gran lunga qualsiasi ipotetico ricavo dalla vendita. La seconda categoria riguarda gli immobili soggetti a ordinanze sindacali di demolizione o messa in sicurezza ai sensi degli artt. 27–48 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia): il proprietario, impossibilitato ad affrontare i costi imposti, rinuncia per liberarsi degli oneri futuri, consapevole tuttavia che le sanzioni già irrogate rimangono a suo carico. La terza categoria concerne gli eredi che hanno già accettato l'eredità — direttamente o con beneficio d'inventario ex art. 484 c.c. — e, dopo aver esaminato il patrimonio ereditario, decidono di dismettere gli immobili che generano passività superiori ai benefici; in questo caso la rinuncia ex art. 827 c.c. segue all'accettazione ed è distinta dalla rinuncia all'eredità ex art. 519 c.c., che opera prima dell'acquisto. La quarta categoria riguarda i comproprietari che vogliono uscire dalla comunione (artt. 1100–1116 c.c.) su un bene non divisibile e di scarso valore, cedendo la propria quota allo Stato anziché attendere anni di contenzioso per la divisione giudiziale ex art. 1111 c.c. La quinta categoria comprende i proprietari di nuda proprietà su immobili gravati da usufrutto ultra-longevo: il nudo proprietario, consapevole che non potrà godere del bene per decenni e che già paga l'IMU sulla rendita catastale, preferisce rinunciare. La rinuncia è in ogni caso inefficace come strumento per eludere debiti già sorti: i crediti del condominio per le spese dell'anno in corso e dell'anno precedente ex art. 63 disp. att. c.c., i mutui ipotecari già contratti e le sanzioni fiscali già notificate rimangono a carico del rinunciante anche dopo la trascrizione dell'atto abdicativo, come ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 6076/2013).

Cosa includere nel tuo Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare

L'Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare in Italia deve contenere elementi essenziali affinché sia valido, trascrivibile e opponibile ai terzi. L'identificazione univoca del rinunciante è il primo requisito: nome e cognome completo, luogo e data di nascita, codice fiscale (obbligatorio per qualsiasi atto con rilevanza tributaria), indirizzo di residenza anagrafica e, se diverso, domicilio fiscale. Per le persone giuridiche o gli enti è necessaria l'indicazione della denominazione, della forma giuridica, della sede legale, della partita IVA, del numero di iscrizione al Registro delle Imprese e del nome del legale rappresentante. La descrizione catastale completa e aggiornata dell'immobile è l'elemento tecnico imprescindibile: devono figurare l'indirizzo con Comune, via, numero civico e interno; il foglio, la particella e il subalterno catastale come risultano dalla visura aggiornata al Catasto Fabbricati o al Catasto Terreni; la categoria catastale (es. A/2, C/1, D/8) e la rendita catastale; la superficie calpestabile in metri quadri; le pertinenze (cantina, posto auto, soffitta) identificate dal relativo subalterno. La natura e la quota del diritto rinunciato devono essere precisate: proprietà piena al 100%, comproprietà con indicazione della quota in millesimi o in frazione (es. 1/3, 500/1000), nuda proprietà con indicazione del nome dell'usufruttuario e della scadenza dell'usufrutto. La dichiarazione abdicativa deve essere esplicita, incondizionata e priva di riserve: qualsiasi condizione o termine apposta alla rinuncia ne muta la natura giuridica. La dichiarazione sui gravami deve attestare con precisione l'esistenza o l'assenza di ipoteche volontarie o giudiziali iscritte alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di pignoramenti, di servitù prediali attive o passive (artt. 1027–1099 c.c.), di diritti di prelazione convenzionali o legali. La sezione sugli effetti contiene la dichiarazione del rinunciante di essere a conoscenza dell'irrevocabilità dell'atto, del fatto che lo Stato acquista automaticamente per effetto dell'art. 827 c.c. e che i debiti già sorti in capo al rinunciante prima della rinuncia (mutui, spese condominiali, IMU arretrata) restano a suo carico. La data e il luogo di redazione, insieme alla firma autografa del rinunciante, completano il documento da portare in notaio. Per la rinuncia di un diritto reale limitato (usufrutto, uso, abitazione) detenuto da soggetto diverso dal nudo proprietario, è necessario indicare il nome del titolare della proprietà nuda e la durata residua del diritto limitato, poiché queste informazioni condizionano il calcolo dell'imposta di registro (D.P.R. 131/1986, art. 46 e Tariffa allegata). Nei casi di rinuncia da parte di una persona giuridica (srl, spa, fondazione, associazione), occorre allegare all'atto la visura camerale aggiornata della persona giuridica e la copia del verbale dell'organo competente (Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci) che autorizza il rappresentante legale alla rinuncia; per le associazioni e fondazioni, verificare se lo statuto richiede il nulla osta dell'autorità vigilante. Il contratto di compravendita immobiliare (documento correlato su forms-legal.com) serve per la diversa ipotesi in cui l'immobile abbia un valore di mercato sufficiente per trovare acquirenti; nell'atto di donazione di immobile (altro documento correlato) il proprietario trasferisce l'immobile a un beneficiario specifico designato — entrambe le alternative alla rinuncia abdicativa sono disponibili su forms-legal.com per aiutare il proprietario a scegliere lo strumento più adatto alla sua situazione.

Come compilare il tuo Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare

La compilazione dell'Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare in Italia richiede una sequenza di passi ordinati, poiché l'atto produce effetti definitivi e irreversibili che non possono essere annullati dopo la trascrizione. Fase uno: reperire la visura catastale aggiornata. Accedere al servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate — Catasto oppure recarsi a uno sportello catastale per ottenere la visura aggiornata dell'immobile, che riporta foglio, particella, subalterno, categoria catastale, rendita e dati del titolare registrato. Verificare che i dati catastali corrispondano alla situazione attuale: eventuali difformità tra stato di fatto e dati catastali vanno sanate prima della rinuncia. Fase due: eseguire la visura ipotecaria. Richiedere all'Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare la visura ipotecaria per soggetto o per immobile, per conoscere tutte le ipoteche, i pignoramenti, le servitù e i vincoli iscritti. Le iscrizioni pregiudizievoli non si cancellano con la rinuncia: il notaio e l'Agenzia del Demanio devono essere informati. Fase tre: compilare la sezione dati del rinunciante. Inserire nome e cognome completo (attenzione agli omonimi), luogo e data di nascita esatti (come risultano dalla carta d'identità o dal codice fiscale), residenza anagrafica attuale, codice fiscale. Fase quattro: compilare la sezione descrizione dell'immobile. Riportare fedelmente i dati della visura catastale: foglio, particella, subalterno, categoria, rendita, superficie, eventuali pertinenze con subalterno distinto. Indicare l'indirizzo completo (via, numero civico, interno, CAP, Comune, Provincia). Fase cinque: specificare la natura e la quota del diritto. Indicare se si tratta di proprietà piena al 100%, di una quota di comproprietà (con la frazione esatta) o di nuda proprietà; in caso di comproprietà verificare quanti sono gli altri comproprietari e le loro quote, poiché la rinuncia di una quota produce accrescimento automatico delle loro quote ex art. 1104 c.c. Fase sei: redigere la dichiarazione abdicativa. Usare una formula chiara e inequivoca: «[Nome] rinuncia irrevocabilmente al diritto di proprietà/alla quota di proprietà pari a [x/y] sul bene immobile sopra descritto, a norma dell'art. 827 c.c., con effetto dalla trascrizione del presente atto». Evitare condizioni, termini o riserve che snaturerebbero la rinuncia e la renderebbero negozio diverso (es. mandato, promessa condizionata). Fase sette: portare il documento al notaio con i documenti allegati (visura catastale, visura ipotecaria, documento di identità in corso di validità, codice fiscale, titolo di provenienza dell'immobile — rogito, atto di successione, donazione). Il notaio provvederà all'autenticazione della firma, alla registrazione all'Agenzia delle Entrate (imposta fissa € 200), alla trascrizione nei Registri Immobiliari (imposta ipotecaria € 200, catastale € 200) e alla voltura catastale a nome dello Stato. Conservare copia della ricevuta di trascrizione: da quel momento l'IMU e le spese future cessano di gravare sul rinunciante; comunicare la trascrizione all'amministratore di condominio per la rettifica dei registri condominiali.

Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare

Nella predisposizione e nell'esecuzione dell'Atto di Rinuncia al Diritto di Proprietà Immobiliare in Italia si riscontrano errori ricorrenti, spesso determinati da aspettative errate sugli effetti dell'atto. Primo errore: ritenere che la rinuncia estingua i debiti collegati all'immobile. La Corte di Cassazione ha chiarito ripetutamente (Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 6076/2013) che i debiti condominiali già maturati, le ipoteche già iscritte e i mutui già contratti rimangono a carico del rinunciante: la rinuncia libera solo dagli oneri futuri, non da quelli pregressi. Secondo errore: omettere la trascrizione nei Registri Immobiliari. La rinuncia non trascritta è valida tra le parti ma non opponibile ai terzi: il rinunciante rimane formalmente proprietario catastale, continua a ricevere avvisi IMU e può essere convenuto in giudizio dai creditori come se non avesse rinunciato. Terzo errore: confondere la rinuncia abdicativa ex art. 827 c.c. con la rinuncia all'eredità ex art. 519 c.c. La rinuncia all'eredità va effettuata prima dell'acquisto ereditario, davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale nel registro delle successioni; la rinuncia alla proprietà presuppone invece che il bene sia già entrato nel patrimonio del rinunciante e serve a dismettere un diritto già acquisito. Quarto errore: rinunciare senza autenticazione notarile della firma. La scrittura privata non autenticata non è ammessa alla trascrizione dalle Conservatorie: senza l'intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato, la rinuncia rimane priva di effetti erga omnes. Quinto errore: indicare dati catastali imprecisi o non aggiornati. Subalterni errati, categorie catastali obsolete o superfici difformi dallo stato di fatto rendono impossibile la trascrizione o la voltura catastale, con conseguente restituzione degli atti da parte della Conservatoria. Sesto errore: ignorare le servitù e i vincoli reali. La rinuncia non cancella le servitù prediali passive (es. diritto di passaggio ex art. 1028 c.c.) né i vincoli paesaggistici ex D.Lgs. 42/2004: questi diritti reali rimangono iscritti e gravano sull'immobile anche una volta acquisito dallo Stato. Settimo errore: non verificare la presenza di pignoramenti. Un immobile pignorato può essere oggetto di rinuncia, ma il creditore pignorante mantiene il suo diritto a procedere all'esecuzione forzata indipendentemente dalla rinuncia. Ottavo errore: rinunciare a una quota di comproprietà senza consultare gli altri comproprietari: la rinuncia di un comproprietario alla propria quota fa accrescere le quote degli altri comproprietari ex art. 1104 c.c., salva l'applicazione dell'art. 827 c.c. per i beni non rivendicati.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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