Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)
Codice Civile artt. 1470-1541; art. 2643 c.c.; D.P.R. 380/2001, art. 46
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
Codice Civile artt. 1470–1541 — D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46
Art. 1 — PARTI CONTRAENTI
VENDITORE:
Nome / Denominazione: [Nome Venditore]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Venditore]
Nato/a il: [Data Nascita Venditore] a [Luogo Nascita Venditore]
Residenza / Sede: [Residenza Venditore]
Stato civile: [Stato Civile Venditore]
PEC: [Pec Venditore]
ACQUIRENTE:
Nome / Denominazione: [Nome Acquirente]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Acquirente]
Nato/a il: [Data Nascita Acquirente] a [Luogo Nascita Acquirente]
Residenza: [Residenza Acquirente]
Email / PEC: [Email Acquirente]
Agevolazioni prima casa richieste: [Agevolazioni Prima Casa]
Art. 2 — OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA
Il venditore trasferisce all'acquirente, che acquista, la piena proprietà del seguente bene immobile:
Indirizzo: [Indirizzo Immobile] — Comune: [Comune Immobile]
Dati catastali (Catasto Fabbricati): Foglio [Dati Catastali Foglio], Particella [Dati Catastali Particella], Sub. [Dati Catastali Subalterno], Cat. [Categoria Catastale], Rendita € [Rendita Catastale]
Provenienza del titolo: [Provenienza Titolo]
Pertinenze: [Pertinenze]
Il venditore dichiara, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985, che il fabbricato è stato costruito in base al seguente titolo abilitativo edilizio: [Titolo Costruttivo Immobile], e che i dati catastali e planimetrici corrispondono allo stato di fatto dell'immobile.
Classe energetica (APE, D.Lgs. 192/2005): [Ape Classe Energetica]
Art. 3 — PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il prezzo concordato per la presente compravendita è di € [Prezzo Vendita].
Di tale importo, € [Importo Caparra Gia Versata] sono già stati versati a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. in occasione del contratto preliminare.
Il saldo di € [Saldo Al Rogito] sarà corrisposto contestualmente alla firma del presente atto con le seguenti modalità: [Modalita Pagamento].
Art. 4 — GARANZIE DEL VENDITORE
Libertà da vincoli: [Dichiarazione Liberta Vincoli]. Il venditore garantisce che l'immobile è libero da ipoteche, pesi, servitù non apparenti, diritti reali di terzi, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli non indicate nel presente contratto, ai sensi degli artt. 1483–1489 c.c.
Garanzia per vizi: il venditore garantisce l'immobile dai vizi occulti ai sensi degli artt. 1490–1495 c.c. L'acquirente ha l'onere di denunciare i vizi entro 8 giorni dalla loro scoperta.
Art. 5 — SPESE, IMPOSTE E ADEMPIMENTI FISCALI
Le spese notarili, di trascrizione e di registrazione sono a carico dell'acquirente. Le imposte (di registro, ipotecaria, catastale o IVA a seconda del regime applicabile ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono a carico dell'acquirente secondo le aliquote vigenti. Le agevolazioni prima casa richiedono il trasferimento della residenza entro 18 mesi dalla stipula del rogito notarile, ai sensi dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.
Art. 6 — TRATTAMENTO DATI, MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità strettamente contrattuali e fiscali. Le parti si obbligano a esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario. Per le eventuali controversie è competente il Foro di [Comune Immobile].
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma], [Data Firma]
Venditore: [Nome Venditore]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Acquirente: [Nome Acquirente]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Venditore
________________
Signature
Acquirente
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)?
Il Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita) in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 1470–1541; art. 2643 c.c.; D.P.R. 380/2001, art. 46.
La Corte di Cassazione ha elaborato nel corso degli anni una giurisprudenza articolata sulle garanzie della compravendita immobiliare. Con sentenza n. 15603/2020, la Cassazione civile Sez. II ha ribadito che la clausola contrattuale 'visto e piaciuto' o 'accettazione dell'immobile nello stato in cui si trova' non esclude la garanzia per i vizi occulti non visibili all'esame diligente dell'acquirente al momento del sopralluogo, confermando che il venditore risponde dei vizi che non avrebbero potuto essere scoperti senza perizie specifiche. Con sentenza n. 8013/2017, la Cassazione ha chiarito che la garanzia per evizione (art. 1483 c.c.) si estende anche all'evizione parziale, che si verifica quando un terzo rivendica un diritto reale limitato (servitù, usufrutto) sull'immobile compravenduto non dichiarato dal venditore. Ai sensi dell'art. 1495 c.c., l'acquirente deve denunciare i vizi scoperti dopo il rogito entro 8 giorni dalla scoperta (termine di decadenza, non di prescrizione) e proporre l'azione entro 1 anno dalla consegna. Per i vizi cosiddetti 'ruinosi' che compromettono la solidità strutturale dell'edificio, si applicano anche le garanzie speciali dell'art. 1669 c.c. (per i soli immobili costruiti dal venditore in qualità di appaltatore), con decennio di decadenza dalla scoperta. La tutela completa dell'acquirente nell'acquisto di un immobile esistente è assicurata dal modello di contratto aggiornato disponibile su forms-legal.com, che include tutte le clausole di garanzia e le dichiarazioni urbanistiche previste dalla normativa vigente.
Quando serve Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)?
Il Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia deve essere stipulato ogniqualvolta si intende trasferire la proprietà di un immobile già esistente e ultimato: appartamenti, ville, uffici, locali commerciali, box auto, cantine e pertinenze. Si utilizza sia nel mercato privato tra persone fisiche, sia nelle transazioni tra imprese, sia nelle vendite da parte di società costruttrici di immobili ultimati. Il contratto definitivo di compravendita si stipula tipicamente come atto conclusivo di un procedimento che comprende: proposta di acquisto o trattativa; contratto preliminare (compromesso) con versamento della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.; due diligence notarile e verifica urbanistica; atto definitivo con pagamento del saldo e consegna delle chiavi. La necessità di ricorrere al contratto di compravendita immobiliare in forma notarile sorge anche nei casi di vendita all'asta giudiziaria (trasferimento del giudice dell'esecuzione), di divisione giudiziale, di espropriazione per pubblica utilità e di permuta immobiliare. Non è necessario il contratto di compravendita per il trasferimento mortis causa (successione ereditaria), per la donazione di immobile (che richiede l'atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 782 c.c.) o per la costituzione di diritti reali minori come usufrutto e servitù (che richiedono comunque la forma scritta e la trascrizione).
La tempistica tipica di una compravendita immobiliare in Italia è compresa tra 30 e 90 giorni dal momento della proposta di acquisto accettata al rogito definitivo. I principali fattori che determinano la durata sono: l'istruzione della pratica di mutuo bancario (da 20 a 45 giorni per la delibera e il rogito ipotecario contestuale); le verifiche catastali e ipotecarie del notaio (da 5 a 15 giorni dalla nomina); la verifica della regolarità urbanistica e la produzione dei documenti edilizi da parte del venditore. Per gli immobili acquistati con le agevolazioni prima casa, l'acquirente deve dichiarare nel rogito di voler stabilire la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'atto (Nota II-bis art. 1 Tariffa D.P.R. 131/1986); il mancato trasferimento della residenza comporta la revoca delle agevolazioni e il pagamento della differenza di imposta (dal 2% al 9%) con sanzione del 30% e interessi. Ai sensi dell'art. 1, comma 137, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), le persone fisiche che cedono l'abitazione entro 5 anni dall'acquisto realizzano una plusvalenza imponibile IRPEF, salvo che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo tra acquisto e cessione; l'acquirente in prospettiva di rivendita deve tenerne conto nella pianificazione fiscale dell'operazione.
Aspetti pratici che incidono sulla tempistica e sul costo totale dell'operazione: la parcella notarile per una compravendita immobiliare in Italia è determinata in base ai parametri del D.M. 140/2012 (Ministero della Giustizia) e varia tipicamente tra lo 0,5% e l'1,5% del valore dell'immobile, con un minimo assoluto di circa €800-€1.000 per immobili di piccolo valore; la parcella comprende la redazione dell'atto, le visure ipotecarie e catastali, la registrazione, la trascrizione e la voltura. Le spese di mediazione immobiliare, quando interviene un agente immobiliare, ammontano usualmente al 2-3% del prezzo per ciascuna delle parti (acquirente e venditore), più IVA al 22%; la commissione è dovuta dal momento in cui le parti hanno raggiunto un accordo vincolante ex art. 1755 c.c., anche se il rogito non viene poi stipulato per fatto imputabile a una delle parti. Il costo complessivo dell'acquisto (prezzo + tasse + notaio + agenzia + eventuali spese di mutuo) deve essere pianificato prima della firma della proposta di acquisto, avvalendosi delle schede di calcolo disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (simulatore IRPEF e imposte di registro) e del modulo gratuito di forms-legal.com.
Cosa includere nel tuo Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)
Il Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali per essere valido ed efficace. Identificazione completa delle parti: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza del venditore e dell'acquirente; per le persone giuridiche, denominazione, sede, partita IVA, numero REA, Camera di Commercio, legale rappresentante. Identificazione dell'immobile: indirizzo esatto, Comune, dati catastali (Catasto Fabbricati: sezione, foglio, particella, subalterno, categoria, rendita catastale), confini, pertinenze, planimetria catastale. Dichiarazioni urbanistiche obbligatorie ex art. 46 D.P.R. 380/2001: estremi del titolo abilitativo (permesso di costruire, concessione edilizia, condono) e dichiarazione di conformità catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985. Provenienza del titolo: atto o titolo in virtù del quale il venditore è diventato proprietario (atto notarile precedente, successione ereditaria, sentenza giudiziale). Prezzo: importo complessivo in euro, modalità di pagamento (bonifico, assegno circolare), eventuale ripartizione tra caparra già versata e saldo. Attestato di Prestazione Energetica (APE) da allegare o menzionare ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Garanzie: dichiarazione di libertà del bene da ipoteche, servitù non apparenti, diritti di terzi, pignoramenti; garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. Clausola mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per le eventuali controversie. Su forms-legal.com è disponibile il modello di contratto di compravendita immobiliare aggiornato alle più recenti circolari dell'Agenzia delle Entrate.
Elementi ulteriori che il notaio inserisce d'ufficio nel rogito e che l'acquirente deve comprendere: (1) Dichiarazione ex art. 35 D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio): il notaio è tenuto a ricevere le dichiarazioni di entrambe le parti sui mezzi di pagamento utilizzati e sull'origine dei fondi; importi superiori a euro 10.000 richiedono dichiarazioni specifiche e, per operazioni sospette, segnalazione alla UIF. (2) Clausola di aggiornamento catastale: se i dati catastali dell'immobile non corrispondono all'intestazione effettiva (il catasto non è stato volturato a seguito di successione ereditaria, ad esempio), l'acquirente deve essere messo a conoscenza della difformità e della necessità di presentare la voltura catastale all'Agenzia delle Entrate dopo il rogito. (3) Clausola sull'IMU: dichiarazione del venditore sull'esenzione o sull'assoggettamento dell'immobile all'IMU e al regime di prima abitazione, rilevante per l'acquirente che voglia beneficiare dell'esenzione IMU sull'abitazione principale. (4) Comunicazione al Comune: per gli immobili situati nei Comuni con obbligo di comunicazione delle cessioni ai sensi della normativa locale, il notaio effettua la comunicazione d'ufficio al Comune entro i termini previsti. La Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU. n. 11644/2012) ha chiarito che la mancanza o l'irregolarità di una qualunque delle dichiarazioni urbanistiche obbligatorie determina la nullità assoluta dell'atto, rilevabile d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento, confermando l'importanza di una verifica meticolosa prima del rogito.
Come compilare il tuo Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)
Per compilare correttamente il Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia, seguire le seguenti istruzioni. Sezione parti: inserire per ciascuna parte il nome completo, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito PEC; per le società, la denominazione, la sede legale, la partita IVA, il numero di iscrizione al Registro Imprese con il numero REA e il nome del legale rappresentante con i relativi poteri. Sezione immobile: riportare fedelmente dall'ultimo atto notarile o dalla visura catastale aggiornata i dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria, classe, rendita); descrivere ubicazione, piano, scala, confini e pertinenze; richiedere preventivamente al Catasto / Agenzia delle Entrate una visura aggiornata e verificare la corrispondenza delle planimetrie. Sezione urbanistica: il venditore deve dichiarare gli estremi del titolo abilitativo con il quale l'immobile è stato costruito o è stato oggetto di condono; in mancanza, il notaio non potrà rogare l'atto ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 380/2001. Sezione prezzo: indicare l'importo complessivo in lettere e in cifre; specificare l'importo già versato come caparra confirmatoria al compromesso e l'importo del saldo da corrispondere contestualmente al rogito tramite assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario tracciato. Sezione APE: allegare l'Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da un tecnico abilitato o inserire la clausola di esonero per le categorie escluse. Portare al notaio la documentazione originale o in copia autentica.
Documenti che venditore e acquirente devono portare al notaio per il rogito: (a) venditore: documento d'identità e codice fiscale (tessera sanitaria); atto notarile di provenienza o visura della successione; visura catastale aggiornata; estratto degli atti ipotecari (procurato dal notaio); documentazione urbanistica (permesso di costruire, condono edilizio, SCIA); libretto degli impianti e certificato di agibilità (ove disponibile); APE in originale. (b) acquirente: documento d'identità e codice fiscale; eventuale contratto di mutuo già deliberato dalla banca (il notaio del mutuo è spesso lo stesso del rogito); assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario predisposto per il saldo. Per gli acquirenti stranieri non residenti in Italia: passaporto originale; codice fiscale italiano (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o dal consolato italiano nel paese di residenza); eventuale apostille sull'atto di procura se il rogito avviene tramite rappresentante. Il notaio provvede autonomamente alle visure ipotecarie ventennali, alla verifica della provenienza titoli e alla liquidazione delle imposte; l'acquirente non deve preoccuparsi di questi adempimenti, che sono a carico del professionista rogante. I tempi medi dall'accettazione della proposta al rogito definitivo variano da 30 a 90 giorni.
Requisiti legali per Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)
Il Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia è soggetto ai seguenti obblighi legali. Forma: scrittura a pena di nullità ex art. 1350 c.c.; nella prassi: atto pubblico notarile per la trascrizione ex artt. 2643 ss. c.c. Menzioni urbanistiche: dichiarazione del venditore sugli estremi del titolo abilitativo ex art. 46 D.P.R. 380/2001, a pena di nullità dell'atto. Conformità catastale: dichiarazione di conformità planimetrica ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985. Registrazione e trascrizione: il notaio esegue d'ufficio la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 131/1986 e la trascrizione nei Registri Immobiliari ex artt. 2643–2645 c.c. entro 30 giorni dalla stipula. Imposte: imposta di registro (2% prima casa, 9% altri immobili) o IVA (4%, 10%, 22% se venditore costruttore soggetto IVA); imposta ipotecaria e catastale. APE obbligatorio ex D.Lgs. 192/2005. Mediazione obbligatoria: condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti relativi a beni immobili ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente: (a) Obbligo antiriciclaggio per il notaio ex D.Lgs. 231/2007 (art. 17): il notaio è un soggetto obbligato e deve effettuare l'adeguata verifica della clientela, conservare i dati in archivio unico informatico e segnalare alla UIF le operazioni sospette; per i contratti immobiliari di importo elevato (sopra 15.000 euro), il notaio deve verificare l'origine dei fondi. (b) Comunicazione per i soggetti non residenti: i soggetti non residenti in Italia che acquistano immobili devono ottenere il codice fiscale italiano prima del rogito e, in alcuni casi, comunicare l'acquisto all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) entro 48 ore dal rogito ai sensi dell'art. 12 L. 191/1978. (c) Agevolazioni prima casa: la dichiarazione di voler beneficiare delle agevolazioni prima casa deve essere resa nell'atto di acquisto, con le condizioni previste dalla Nota II-bis art. 1 Tariffa TUR; l'acquirente si impegna a trasferire la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi, pena la decadenza dalle agevolazioni e il pagamento della differenza d'imposta con interessi e sanzione del 30% (art. 1, comma 5, Nota II-bis). La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza è perentorio e non prorogabile (Cass. civ. Sez. V, n. 20235/2017), salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. (d) Voltura catastale: entro 30 giorni dal rogito, il notaio presenta all'Agenzia delle Entrate la voltura catastale che trasferisce l'intestazione catastale dal venditore all'acquirente; la mancata voltura non inficia la validità del rogito ma può creare problemi burocratici per operazioni future (richiesta di mutuo, altre compravendite, successioni).
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)
Nel Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia si riscontrano i seguenti errori frequenti. Primo errore — Dati catastali non aggiornati: indicare rendita o subalterno non corrispondenti alla visura attuale del Catasto Fabbricati (Agenzia delle Entrate) determina il blocco alla stipula o la nullità relativa ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985; è necessario richiedere una visura catastale aggiornata almeno 10 giorni prima del rogito. Secondo errore — Omessa dichiarazione urbanistica: non indicare il titolo abilitativo (permesso di costruire, condono edilizio, SCIA) o indicarne uno non valido determina la nullità dell'atto ex art. 46 D.P.R. 380/2001, rilevabile d'ufficio dal giudice e dal notaio; la sanatoria postuma è possibile solo se il titolo abilitativo viene prodotto successivamente tramite atto notarile di rettifica. Terzo errore — Prezzo sottodichiarato: indicare nel rogito un prezzo inferiore a quello realmente pattuito espone acquirente e venditore a rettifiche dell'Agenzia delle Entrate basate sui valori OMI e a sanzioni dal 100% al 200% dell'imposta di registro non versata (art. 71 D.P.R. 131/1986), oltre a configurare il delitto di falso in atto pubblico (art. 483 c.p.) per le dichiarazioni mendaci rese davanti al notaio. Quarto errore — APE non allegato o non menzionato: la mancata allegazione o menzione dell'Attestato di Prestazione Energetica nel rogito è sanzionata amministrativamente ex art. 15 D.Lgs. 192/2005 con sanzioni da euro 3.000 a euro 18.000 sia a carico del venditore sia a carico del notaio. Quinto errore — Ipoteche non estinte prima del rogito: acquistare senza verificare la piena libertà del bene da iscrizioni ipotecarie o pignoramenti espone l'acquirente all'escussione da parte del creditore ipotecario anche dopo il rogito, poiché l'ipoteca segue il bene (art. 2808 c.c.); il notaio deve richiedere le visure ipotecarie ventennali e accertarsi dell'estinzione o della cancellazione delle ipoteche prima di procedere. Sesto errore — Omessa verifica della provenienza titoli: il notaio deve verificare la continuità delle trascrizioni almeno ventennali (c.d. continuità delle iscrizioni) per escludere acquisti a non domino (art. 1153 c.c.); l'acquirente che acquista in buona fede senza verifica notarile adeguata può perdere l'immobile se emerge un vizio nella catena dei titoli. Settimo errore — Mancata verifica dell'assenza di prelazioni: per determinati immobili si applicano diritti di prelazione legale (prelazione agraria ex L. 590/1965 per i terreni, prelazione artistica ex D.Lgs. 42/2004 per beni di interesse culturale) la cui violazione comporta il diritto di riscatto dell'avente diritto; il notaio deve verificare l'assenza di tali prelazioni prima del rogito. Ottavo errore — Pagamento del saldo in contante: il pagamento di importi superiori a euro 500 in contante è vietato (D.Lgs. 231/2007 e successivi decreti 'antiriciclaggio'); il saldo del rogito deve essere pagato tramite assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario tracciabile, pena la segnalazione alla UIF da parte del notaio ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 231/2007.
Errori aggiuntivi che si verificano frequentemente nella fase successiva al rogito: nono errore — Mancata comunicazione al Comune dell'acquisto (nelle province autonome di Trento e Bolzano e in alcuni Comuni con regolamenti specifici, l'acquirente è tenuto a comunicare l'acquisto entro termini predeterminati, pena sanzioni amministrative; il notaio generalmente effettua la comunicazione d'ufficio, ma è responsabilità dell'acquirente verificarne l'avvenuta esecuzione). Decimo errore — Omessa verifica delle servitù di passaggio o delle servitù di impianti (cavi, condutture, antenne) che gravano sull'immobile: l'acquirente deve richiedere al notaio visura specifica delle servitù iscritte nei Registri Immobiliari; le servitù apparenti (visibili, es. passaggi pedonali) non si estinguono per effetto del rogito e rimangono a carico dell'immobile; l'omessa comunicazione di servitù passive da parte del venditore integra il vizio redibitorio ex art. 1490 c.c. con diritto dell'acquirente di chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Undicesimo errore — Non richiedere l'estratto del libretto degli impianti e il certificato di agibilità: l'art. 24 D.P.R. 380/2001 prevede l'obbligo di agibilità per gli immobili ad uso abitativo; la mancanza del certificato di agibilità non determina la nullità della compravendita (la Cassazione, Sez. II, n. 20025/2013, ha confermato che non si tratta di nullità codicistica) ma costituisce vizio che legittima la riduzione del prezzo e l'azione risarcitoria; nella pratica, le banche non erogano il mutuo su immobili privi di agibilità.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita) (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/real-estate/purchase-sale/contratto-compravendita-immobiliare
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Il Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia, per produrre l'effetto traslativo della proprietà e per essere trascritto nei Registri Immobiliari, deve avere la forma di atto pubblico notarile (rogito) o, almeno, di scrittura privata autenticata. L'art. 1350 c.c. stabilisce che gli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. La prassi costante e la necessità di trascrizione ai sensi degli artt. 2643 ss. c.c. impongono il ricorso al notaio, che riceve l'atto pubblico, autentica le firme, verifica la libertà del bene da ipoteche, esegue le visure ipotecarie e catastali, e cura la registrazione e la trascrizione nei Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria / Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare. Senza la trascrizione, l'acquisto non è opponibile ai terzi che abbiano acquisito diritti sull'immobile dallo stesso venditore.
L'art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) stabilisce che sono nulli gli atti tra vivi aventi a oggetto diritti reali relativi a edifici costruiti dopo il 1° settembre 1967, se non contengono la dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo abilitativo (permesso di costruire, condono edilizio, SCIA) che ha legittimato la costruzione o le successive modifiche. Analogamente, l'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 richiede, negli atti notarili che trasferiscono diritti reali, la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. L'omissione di tali menzioni determina la nullità dell'atto, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il notaio verifica d'ufficio la presenza e la correttezza di queste dichiarazioni prima della stipula.
Il Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia prevede, a tutela dell'acquirente, la garanzia per evizione (artt. 1483–1489 c.c.) e la garanzia per vizi (artt. 1490–1497 c.c.). La garanzia per vizi copre i difetti occulti che rendono l'immobile inidoneo all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. L'acquirente deve denunciare i vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495 c.c.) e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene. Per gli immobili di nuova costruzione, acquistati da imprese costruttrici, si applicano in aggiunta le tutele del D.Lgs. 122/2005 (polizza decennale postuma per gravi difetti strutturali) e le garanzie del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) per le clausole vessatorie. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (Cass. 15603/2020) che la generica accettazione dello stato dei luoghi non esclude la garanzia per i vizi occulti non visibili all'esame diligente.
La trascrizione del Contratto di Compravendita Immobiliare nei Registri Immobiliari, ai sensi degli artt. 2643–2645 c.c., è effettuata dal notaio rogante presso la Conservatoria / Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare nella cui circoscrizione si trova l'immobile. La trascrizione ha una funzione di pubblicità dichiarativa: rende l'acquisto opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti dallo stesso venditore. In base al principio prior in tempore, potior in iure, chi trascrive per primo prevale su chi ha acquistato successivamente ma non ha trascritto. La mancata trascrizione non rende nullo il contratto tra le parti, ma ne pregiudica l'opponibilità ai terzi. Il notaio provvede contestualmente anche alla registrazione del rogito presso l'Agenzia delle Entrate ai fini fiscali, all'aggiornamento del Catasto (voltura catastale) e al pagamento delle imposte dovute (di registro, ipotecaria, catastale ovvero IVA).
Le imposte dovute nel Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia dipendono dal soggetto venditore e dalla tipologia di immobile. Cessione da privato o da impresa esente da IVA: imposta di registro del 2% (prima casa) o del 9% (seconda casa o altro) sul valore catastale, più imposta ipotecaria €50 e catastale €50 (prima casa) oppure €200 + €200 (altri casi). Cessione da costruttore soggetto IVA entro 5 anni dall'ultimazione: IVA al 4% (prima casa agevolata), 10% (altri immobili) o 22% (immobili di lusso A/1, A/8, A/9), più imposta di registro €200, ipotecaria €200, catastale €200. Le agevolazioni prima casa si applicano se l'acquirente non è già titolare di altra abitazione nello stesso Comune e dichiara di stabilire la residenza entro 18 mesi. Il mancato trasferimento della residenza nei termini comporta la revoca delle agevolazioni e il pagamento della differenza di imposta con sanzioni e interessi.
Prima di stipulare il Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia, il notaio svolge un'attività di due diligence obbligatoria. Esegue visure ipotecarie ventennali nei Registri Immobiliari per verificare l'assenza di ipoteche, pignoramenti, sequestri o altri vincoli pregiudizievoli sull'immobile. Esegue visure catastali per verificare l'intestazione catastale al venditore e la corrispondenza delle planimetrie allo stato di fatto (art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985). Verifica la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile, richiedendo al venditore la dichiarazione sugli estremi del titolo abilitativo (art. 46 D.P.R. 380/2001). Controlla la provenienza titoli (continuità delle trascrizioni) per almeno 20 anni. Verifica eventuali vincoli paesaggistici, idrogeologici o di altra natura (Piano Regolatore, Soprintendenza). Solo dopo aver accertato la piena commerciabilità del bene il notaio procede alla stipula del rogito, garantendo così la certezza dell'acquisto all'acquirente.
Nel Contratto di Compravendita Immobiliare in Italia, la caparra confirmatoria versata al momento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1385 c.c. viene ordinariamente imputata al prezzo nel momento della stipula del rogito definitivo, e non viene trattenuta come compenso separato. La caparra ha una funzione di garanzia: se l'acquirente è inadempiente, il venditore può recedere trattenendo la caparra; se è inadempiente il venditore, l'acquirente può recedere chiedendo il doppio della caparra. Al rogito, la caparra si imputa al saldo dovuto. A differenza della caparra, l'acconto prezzo non ha funzione sanzionatoria e va sempre restituito in caso di risoluzione del contratto. Dal punto di vista fiscale, la caparra confirmatoria versata al preliminare è soggetta a imposta di registro dello 0,5% sull'importo versato, detraibile dall'imposta dovuta al rogito.
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