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Accordo di Cessione del Contratto Preliminare

Accordo di Cessione del Contratto Preliminare

Codice Civile, artt. 1406-1410; art. 1351 c.c.; art. 2645-bis c.c.

ACCORDO DI CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

ACCORDO DI CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Ai sensi degli artt. 1406-1410 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Parti dell'Accordo

CEDENTE (Promissario Acquirente Originario):

[Nome Cedente], nato/a il [Data Nascita Cedente] a [Luogo Nascita Cedente], codice fiscale [Codice Fiscale Cedente], residente in [Residenza Cedente], PEC: [Pec Cedente], di seguito denominato «Cedente».

CESSIONARIO (Nuovo Promissario Acquirente):

[Nome Cessionario], nato/a il [Data Nascita Cessionario] a [Luogo Nascita Cessionario], codice fiscale [Codice Fiscale Cessionario], residente in [Residenza Cessionario], e-mail: [Email Cessionario], di seguito denominato «Cessionario».

CEDUTO (Promittente Venditore):

[Nome Ceduto], codice fiscale [Codice Fiscale Ceduto], residente in [Residenza Ceduto], di seguito denominato «Ceduto».

Premesse

PREMESSO CHE

In data [Data Stipula Preliminare], in [Luogo Stipula Preliminare], il Cedente e il Ceduto hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare (di seguito «Preliminare»), registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data [Data Registrazione Preliminare] al n. [Numero Registrazione Preliminare], avente ad oggetto l'immobile sito in [Indirizzo Immobile], Comune di [Comune Immobile], identificato al Catasto Fabbricati al foglio [Dati Catastali Foglio], particella [Dati Catastali Particella], subalterno [Dati Catastali Subalterno], categoria catastale [Categoria Catastale];

Risulta/non risulta trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ([Data Trscrizione Preliminare]);

Il prezzo di compravendita pattuito nel Preliminare è pari a €[Prezzo Originale Preliminare], di cui €[Caporre Versata Al Ceduto] già versati dal Cedente al Ceduto a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.;

Il Cedente intende cedere la propria posizione contrattuale derivante dal Preliminare al Cessionario, ai sensi dell'art. 1406 c.c.;

La modalità del consenso del Ceduto alla cessione è: [Consenso Ceduto].

Art. 1 — Cessione del Contratto Preliminare

Cessione della posizione contrattuale: il Cedente, con il presente accordo, cede e trasferisce al Cessionario la propria intera posizione contrattuale derivante dal Preliminare di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 del Codice Civile. Il Cessionario subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del Cedente nei confronti del Ceduto.

Accettazione del Cessionario: il Cessionario accetta la cessione della posizione contrattuale e si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal Preliminare ceduto, in particolare l'obbligo di comparire innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile di cui in premessa e di corrispondere al Ceduto il saldo del prezzo di €[Prezzo Originale Preliminare], al netto della caparra già versata.

Consenso del Ceduto: il Ceduto presta il proprio consenso alla cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c., nella modalità indicata nelle premesse. Con la prestazione del consenso, il Ceduto riconosce il Cessionario come unica controparte del Preliminare e si impegna a stipulare il contratto definitivo di compravendita con il Cessionario (e non con il Cedente).

Art. 2 — Corrispettivo della Cessione

In considerazione della cessione della posizione contrattuale di cui all'art. 1, il Cessionario corrisponde al Cedente, a titolo di corrispettivo per la cessione, l'importo di €[Corrispettivo Cessione] ([Tipo Cessione]), mediante [Modalita Pagamento Cessione], all'IBAN [Iban Cedente], entro la data di sottoscrizione del presente accordo ovvero secondo le modalità concordate tra le parti.

Le parti danno atto che il corrispettivo include la compensazione per la caparra confirmatoria di €[Caporre Versata Al Ceduto] già versata dal Cedente al Ceduto, che rimane nella disponibilità del Ceduto come parte del prezzo complessivo.

Art. 3 — Liberazione del Cedente

Ai sensi dell'art. 1408 del Codice Civile, il Ceduto dichiara di liberare / non liberare il Cedente dalle obbligazioni derivanti dal Preliminare a decorrere dalla data del presente accordo (opzione scelta: [Liberazione Cedente]). In caso di liberazione, il Cedente cessa di essere parte del rapporto contrattuale e non risponde in via sussidiaria per l'inadempimento del Cessionario.

Art. 4 — Garanzie del Cedente

Ai sensi dell'art. 1410 del Codice Civile, il Cedente garantisce al Cessionario l'esistenza e la validità del Preliminare ceduto al momento della presente cessione, l'assenza di cause di nullità o annullabilità del Preliminare, l'assenza di vincoli, pesi o oneri sul Preliminare non dichiarati al Cessionario.

Il Cedente garantisce, altresì, che la caparra confirmatoria di €[Caporre Versata Al Ceduto] è stata regolarmente versata al Ceduto e non è oggetto di contestazione tra le parti originarie del Preliminare.

Art. 5 — Trascrizione e Obblighi Fiscali

Registrazione: il presente accordo di cessione sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle Imposte di Registro), con versamento dell'imposta di registro fissa e dell'imposta di bollo.

Trascrizione della cessione: le parti si danno atto che la trascrizione della presente cessione ai Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria (Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare) è necessaria per il mantenimento dell'effetto prenotativo ex art. 2645-bis c.c. a favore del Cessionario. La trascrizione richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.) e verrà curata a cura e spese del Cessionario. Scelta effettuata: [Trascrizione Cessione].

Art. 6 — Mediazione Obbligatoria e Foro Competente

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, le controversie relative al presente accordo e al contratto preliminare ceduto sono soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Il tentativo di mediazione va esperito prima di adire l'autorità giudiziaria.

Per ogni controversia che non sia risolta in via amichevole o mediante mediazione, è competente il Tribunale del luogo dove si trova l'immobile oggetto del contratto ceduto.

Il trattamento dei dati personali delle parti è disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Sottoscrizioni

Letto, confermato e sottoscritto in [Luogo Sottoscrizione], il [Data Sottoscrizione].

Il Cedente: [Nome Cedente] _______________________

Il Cessionario: [Nome Cessionario] _______________________

Il Ceduto (consenso ai sensi dell'art. 1406 c.c.): [Nome Ceduto] _______________________

Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., le clausole di cui agli artt. 3 (liberazione cedente), 4 (garanzie), 5 (obblighi fiscali) e 6 (mediazione e foro competente) del presente accordo.

Il Cedente: _______________________ Il Cessionario: _______________________ Il Ceduto: _______________________

Cedente (Promissario Acquirente Originario)

________________

Signature

Cessionario (Nuovo Promissario Acquirente)

________________

Signature

Ceduto (Promittente Venditore)

________________

Signature

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Che cos'è Accordo di Cessione del Contratto Preliminare?

L'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia è il documento giuridico mediante il quale il promissario acquirente (cedente) trasferisce a un terzo soggetto (cessionario) la propria intera posizione contrattuale derivante dal contratto preliminare di compravendita immobiliare, ai sensi degli artt. 1406-1410 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262).

L'istituto della cessione del contratto permette al cessionario di subentrare in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del cedente nei confronti del promittente venditore (ceduto): il cessionario acquisisce il diritto di richiedere la stipula del contratto definitivo (rogito notarile) ed è tenuto al pagamento del saldo del prezzo pattuito nel preliminare originario. La Corte di Cassazione ha confermato in plurime pronunce che la cessione del contratto preliminare produce piena sostituzione del cessionario al cedente nel rapporto obbligatorio con il ceduto, purché ricorrano tutti i presupposti dell'art. 1406 c.c.

Il requisito fondamentale per la validità della cessione è il consenso del contraente ceduto (promittente venditore), che può essere espresso preventivamente nel testo del preliminare originario mediante apposita clausola di cedibilità, oppure contestualmente all'atto di cessione, oppure successivamente con una dichiarazione separata. Senza il consenso del ceduto, la cessione ha efficacia soltanto tra cedente e cessionario ma non produce il subingresso nel rapporto con il venditore.

Lo strumento è utilizzato frequentemente nel mercato immobiliare italiano quando il promissario acquirente non è in grado di procedere all'acquisto definitivo per ragioni finanziarie, familiari o imprenditoriali, e preferisce trasferire la propria posizione a un terzo — spesso a fronte di un corrispettivo — piuttosto che perdere la caparra versata o esporsi ad azioni di risoluzione del preliminare.

Sotto il profilo strutturale, la cessione del contratto ex art. 1406 c.c. si distingue dalla cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.) perché trasferisce non soltanto il diritto al definitivo ma l'intera posizione contrattuale attiva e passiva, compresi gli obblighi. L'art. 1407 c.c. disciplina la cessione nel contratto in cui il consenso del ceduto è preventivamente stipulato: in tal caso la cessione diventa efficace verso il ceduto soltanto quando gli viene notificata o quando egli l'accetta. L'art. 1409 c.c. precisa che le eccezioni che il ceduto poteva opporre al cedente sono opponibili anche al cessionario, con l'effetto che il cessionario eredita anche le eventuali contestazioni del venditore maturate prima della cessione (es. vizi del consenso nel preliminare originario, inadempimenti preesistenti del cedente).

Quando serve Accordo di Cessione del Contratto Preliminare?

L'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia è necessario nelle seguenti situazioni tipiche del mercato immobiliare:

Prima situazione: difficoltà finanziaria del promissario acquirente. Quando il promissario acquirente, dopo aver firmato il preliminare e versato la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), non riesce a ottenere il mutuo ipotecario necessario per il pagamento del saldo o si trova in una situazione di liquidità inadeguata, la cessione del contratto preliminare a un terzo acquirente consente di non perdere la caparra versata e di evitare l'inadempimento del preliminare con le relative conseguenze (perdita della caparra, azione ex art. 2932 c.c. del venditore).

Seconda situazione: operazioni di investimento immobiliare. Alcuni investitori o operatori immobiliari stipulano contratti preliminari con l'intenzione di cederli a terzi prima del definitivo, come strumento di investimento speculativo. L'accordo di cessione consente di monetizzare il valore della posizione contrattuale acquisita con il preliminare senza mai diventare formalmente proprietari dell'immobile.

Terza situazione: modifiche sopravvenute nelle esigenze del promissario acquirente. Cambiamenti di situazione personale (separazione, trasferimento di lavoro, nuove esigenze abitative) possono rendere l'immobile oggetto del preliminare non più adatto all'acquirente originario, che preferisce cedere la propria posizione a un familiare o a un terzo piuttosto che recedere dal contratto.

Quarta situazione: subingresso di società o persone giuridiche. Quando un promissario acquirente persona fisica ha stipulato un preliminare e successivamente costituisce o entra in una società immobiliare, la cessione del contratto preliminare alla società consente di completare l'acquisto direttamente in capo alla persona giuridica.

Quinta situazione: accordi familiari e successori. Nell'ambito di accordi tra familiari (es. genitore che ha firmato un preliminare e vuole intestare l'immobile a un figlio), la cessione del contratto preliminare è lo strumento per realizzare il subingresso del familiare prima del rogito definitivo.

Cosa includere nel tuo Accordo di Cessione del Contratto Preliminare

L'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia deve contenere gli elementi essenziali prescritti dagli artt. 1406-1410 c.c. e dalla prassi notarile e giurisprudenziale per garantire la validità e l'opponibilità della cessione. Il modello disponibile su forms-legal.com assicura la conformità alla normativa vigente.

Primo elemento: identificazione delle tre parti. La cessione del contratto è un negozio trilaterale che coinvolge: il cedente (promissario acquirente originario), il cessionario (soggetto che subentra nella posizione contrattuale) e il ceduto (promittente venditore, che deve prestare il suo consenso). Per ciascuna parte: nome e cognome o denominazione sociale, luogo e data di nascita (per le persone fisiche), codice fiscale e/o partita IVA, residenza o sede legale.

Secondo elemento: riferimento preciso al contratto preliminare ceduto. Indicare: data di stipula del contratto preliminare originario, luogo di stipula, eventuali dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate (numero di registrazione, data, ufficio), riferimento alla trascrizione ex art. 2645-bis c.c. se effettuata (Conservatoria, data, tipo, numero).

Terzo elemento: identificazione dell'immobile oggetto del preliminare ceduto. Riportare i dati catastali completi (Catasto Fabbricati: Comune, foglio, particella, subalterno, categoria, rendita catastale), indirizzo completo, pertinenze e ogni altro elemento identificativo già presente nel preliminare originario.

Quarto elemento: corrispettivo della cessione tra cedente e cessionario. La cessione può essere a titolo oneroso (il cessionario paga un corrispettivo al cedente per il trasferimento della posizione contrattuale) o a titolo gratuito (es. tra familiari). Il corrispettivo deve includere chiaramente la gestione della caparra già versata dal cedente al ceduto.

Quinto elemento: consenso del ceduto-venditore (art. 1406 c.c.). La dichiarazione di consenso del promittente venditore è l'elemento costitutivo della cessione del contratto: senza consenso, la cessione non produce il subingresso del cessionario nel rapporto con il venditore. Indicare se il consenso era già previsto nel preliminare originario o se è prestato con l'atto di cessione.

Sesto elemento: dichiarazione di liberazione del cedente (art. 1408 c.c., facoltativa ma fortemente raccomandata). Il ceduto-venditore dichiara di liberare il cedente da ogni obbligazione derivante dal contratto preliminare, con effetto dalla data della cessione.

Settimo elemento: garanzie del cedente al cessionario (art. 1410 c.c.). Il cedente garantisce al cessionario l'esistenza del contratto preliminare al momento della cessione, l'assenza di cause di nullità o annullabilità e l'assenza di vincoli o oneri non dichiarati sul preliminare ceduto.

Come compilare il tuo Accordo di Cessione del Contratto Preliminare

La compilazione dell'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia richiede la raccolta di documenti e informazioni specifiche relativi al contratto preliminare originario e alle tre parti coinvolte.

Passo 1 — Dati del cedente (promissario acquirente originario): inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza. Verificare che il cedente sia il promissario acquirente come risulta dal contratto preliminare originario.

Passo 2 — Dati del cessionario: inserire gli stessi dati anagrafici del soggetto che subentra nella posizione contrattuale. Verificare che il cessionario abbia la capacità giuridica e la capacità di agire necessarie (art. 2 c.c., maggiore età; per le società, verifica dei poteri del legale rappresentante).

Passo 3 — Dati del ceduto-venditore e consenso: inserire i dati del promittente venditore. Predisporre la sezione dedicata al consenso del ceduto. Se il consenso non è già previsto nel preliminare originario, il venditore deve sottoscrivere l'atto di cessione come parte accettante.

Passo 4 — Riferimento al contratto preliminare ceduto: inserire la data di stipula, il luogo, la data e il numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate. Se il preliminare è stato trascritto, inserire i dati della trascrizione (Conservatoria, data, volume, numero).

Passo 5 — Identificazione dell'immobile: riportare i dati catastali esattamente come indicati nel contratto preliminare originario. Qualsiasi discrepanza rispetto ai dati catastali del preliminare potrebbe creare problemi in sede di rogito definitivo.

Passo 6 — Corrispettivo della cessione: indicare il prezzo convenuto tra cedente e cessionario per il trasferimento della posizione contrattuale. Specificare come viene regolata la caparra già versata dal cedente al venditore. Indicare le modalità di pagamento (bonifico bancario con indicazione dell'IBAN, assegno circolare).

Passo 7 — Liberazione del cedente: verificare che il venditore-ceduto inserisca nell'atto la dichiarazione di liberazione del cedente ai sensi dell'art. 1408 c.c.

Passo 8 — Registrazione: entro 30 giorni dalla stipula, registrare l'accordo di cessione all'Agenzia delle Entrate. Se il preliminare era trascritto, procedere anche alla trascrizione della cessione presso la Conservatoria.

Passo 9 — Adempimenti post-firma per la trascrizione: se il contratto preliminare originario era stato trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), la cessione deve essere anch'essa trascritta per conservare l'effetto prenotativo in capo al cessionario. La trascrizione richiede che l'accordo di cessione sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (art. 2657 c.c.). Il notaio provvede alla trasmissione telematica del titolo alla Conservatoria tramite il sistema informatico dei Registri Immobiliari (SISTER — Sistema Informatico dei Servizi Telematici e Edizione Ruoli) e rilascia copia della nota di trascrizione come prova dell'avvenuta pubblicità immobiliare.

Passo 10 — Comunicazione alla banca finanziatrice (se applicabile): quando il cessionario intende contrarre un mutuo ipotecario per finanziare il pagamento del saldo al venditore, è necessario coinvolgere tempestivamente la banca finanziatrice nella procedura. La banca effettuerà la propria due diligence sull'immobile e sul cessionario prima di deliberare il mutuo: occorre pertanto trasmettere alla banca copia del contratto preliminare originario, dell'accordo di cessione e dei dati catastali aggiornati dell'immobile. La delibera del mutuo richiede mediamente 30-60 giorni lavorativi, tempo che deve essere compatibile con le scadenze previste nel preliminare per il rogito definitivo.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Cessione del Contratto Preliminare

L'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia, se non redatto correttamente, può generare gravi conseguenze giuridiche per il cedente, il cessionario e il ceduto. Gli errori più frequenti nella prassi italiana:

Primo errore: omettere il consenso del ceduto-venditore. Senza il consenso esplicito del promittente venditore (ceduto), la cessione è inefficace nei suoi confronti: il venditore può continuare a richiedere la stipula del definitivo soltanto al cedente originario, e il cessionario non ha alcun diritto nei confronti del venditore. Verificare sempre che il venditore sottoscriva l'atto di cessione o che il suo consenso risulti da un documento separato.

Secondo errore: non regolare espressamente la liberazione del cedente. Se il ceduto-venditore non rilascia la dichiarazione di liberazione del cedente ai sensi dell'art. 1408 c.c., il cedente rimane obbligato in via sussidiaria per l'inadempimento del cessionario. Questo significa che, se il cessionario non si presenta dal notaio o non paga il saldo, il venditore potrà agire anche contro il cedente.

Terzo errore: non trascrivere la cessione del preliminare quando il preliminare originario era già trascritto. La mancata trascrizione della cessione nei Registri Immobiliari priva il cessionario della protezione dell'effetto prenotativo dell'art. 2645-bis c.c.: il cessionario rimane esposto a doppie vendite e ipoteche iscritte dopo la data della cessione.

Quarto errore: non regolare correttamente la gestione della caparra. Il cedente ha già versato al venditore la caparra confirmatoria; il cessionario subentra nell'obbligo di versare il saldo ma non necessariamente riceve indietro la caparra già versata. Se l'accordo tra cedente e cessionario non chiarisce espressamente come viene calcolato il corrispettivo della cessione in relazione alla caparra già versata, possono insorgere contestazioni sul quantum dovuto dal cessionario al cedente.

Quinto errore: non registrare l'accordo di cessione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. La mancata o tardiva registrazione espone le parti a sanzioni amministrative e, in caso di contestazioni, può essere utilizzata come argomento per negare l'opponibilità dell'accordo. La registrazione è obbligatoria ai sensi del D.P.R. 131/1986 (TUR).

Sesto errore: identificare in modo impreciso il contratto preliminare ceduto. L'accordo di cessione deve contenere il riferimento esatto al contratto preliminare originario — data di stipula, luogo, numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate. Una descrizione generica o inesatta del contratto ceduto può rendere l'accordo di cessione non sufficientemente determinato e causare problemi in sede di rogito definitivo, quando il notaio verifica la catena contrattuale. Il Tribunale di Milano ha annullato cessioni di preliminari prive dell'indicazione del numero di registrazione del preliminare originario, ritenendo insufficiente la mera indicazione della data.

Settimo errore: trascurare le garanzie del cedente ai sensi dell'art. 1410 c.c. Il cedente garantisce al cessionario l'esistenza e la validità del contratto ceduto al momento della cessione. Se il contratto preliminare originario è affetto da una causa di nullità o annullabilità (es. mancanza di forma scritta ex art. 1351 c.c., vizi del consenso, oggetto illecito) di cui il cedente era a conoscenza e che non ha comunicato al cessionario, quest'ultimo può agire in via risarcitoria contro il cedente per i danni subiti.

Ottavo errore: ignorare la disciplina fiscale del corrispettivo di cessione. Quando il cessionario paga al cedente un corrispettivo per il trasferimento della posizione contrattuale (in aggiunta al rimborso della caparra già versata), tale corrispettivo può essere qualificato dall'Agenzia delle Entrate come plusvalenza immobiliare ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), se si tratta di immobile detenuto da meno di cinque anni. Omettere questo aspetto nella pianificazione fiscale della cessione espone il cedente a recupero d'imposta e sanzioni.

Nono errore: cedere il contratto preliminare in assenza di una clausola di cedibilità, ignorando che il venditore potrebbe rifiutare il consenso. Prima di instaurare trattative con il potenziale cessionario e di versare eventuali acconti tra cedente e cessionario, verificare che il venditore sia disposto a prestare il consenso alla cessione. Il venditore-ceduto non è obbligato ad acconsentire alla cessione (salvo diversa previsione contrattuale nel preliminare): un suo rifiuto renderebbe impossibile la cessione e potrebbe causare al cedente danni nei confronti del cessionario con cui aveva già preso accordi.

Decimo errore: non verificare la posizione urbanistico-catastale dell'immobile prima della cessione. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 23591/2013) ha ribadito che le difformità urbanistiche o catastali dell'immobile oggetto del preliminare sono opponibili al cessionario che subentra nella posizione del cedente: il cessionario eredita anche il rischio di un immobile con abusi edilizi non sanati, licenze mancanti o difformità tra lo stato di fatto e le planimetrie depositate in Catasto. Prima della cessione, è prudente effettuare una due diligence urbanistica e verificare la conformità catastale dell'immobile presso il Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate.

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