Accordo di Cessione del Contratto Preliminare
Codice Civile, artt. 1406-1410; art. 1351 c.c.; art. 2645-bis c.c.
ACCORDO DI CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
ACCORDO DI CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
Ai sensi degli artt. 1406-1410 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Parti dell'Accordo
CEDENTE (Promissario Acquirente Originario):
[Nome Cedente], nato/a il [Data Nascita Cedente] a [Luogo Nascita Cedente], codice fiscale [Codice Fiscale Cedente], residente in [Residenza Cedente], PEC: [Pec Cedente], di seguito denominato «Cedente».
CESSIONARIO (Nuovo Promissario Acquirente):
[Nome Cessionario], nato/a il [Data Nascita Cessionario] a [Luogo Nascita Cessionario], codice fiscale [Codice Fiscale Cessionario], residente in [Residenza Cessionario], e-mail: [Email Cessionario], di seguito denominato «Cessionario».
CEDUTO (Promittente Venditore):
[Nome Ceduto], codice fiscale [Codice Fiscale Ceduto], residente in [Residenza Ceduto], di seguito denominato «Ceduto».
Premesse
PREMESSO CHE
In data [Data Stipula Preliminare], in [Luogo Stipula Preliminare], il Cedente e il Ceduto hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare (di seguito «Preliminare»), registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data [Data Registrazione Preliminare] al n. [Numero Registrazione Preliminare], avente ad oggetto l'immobile sito in [Indirizzo Immobile], Comune di [Comune Immobile], identificato al Catasto Fabbricati al foglio [Dati Catastali Foglio], particella [Dati Catastali Particella], subalterno [Dati Catastali Subalterno], categoria catastale [Categoria Catastale];
Risulta/non risulta trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ([Data Trscrizione Preliminare]);
Il prezzo di compravendita pattuito nel Preliminare è pari a €[Prezzo Originale Preliminare], di cui €[Caporre Versata Al Ceduto] già versati dal Cedente al Ceduto a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.;
Il Cedente intende cedere la propria posizione contrattuale derivante dal Preliminare al Cessionario, ai sensi dell'art. 1406 c.c.;
La modalità del consenso del Ceduto alla cessione è: [Consenso Ceduto].
Art. 1 — Cessione del Contratto Preliminare
Cessione della posizione contrattuale: il Cedente, con il presente accordo, cede e trasferisce al Cessionario la propria intera posizione contrattuale derivante dal Preliminare di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 del Codice Civile. Il Cessionario subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del Cedente nei confronti del Ceduto.
Accettazione del Cessionario: il Cessionario accetta la cessione della posizione contrattuale e si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal Preliminare ceduto, in particolare l'obbligo di comparire innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile di cui in premessa e di corrispondere al Ceduto il saldo del prezzo di €[Prezzo Originale Preliminare], al netto della caparra già versata.
Consenso del Ceduto: il Ceduto presta il proprio consenso alla cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c., nella modalità indicata nelle premesse. Con la prestazione del consenso, il Ceduto riconosce il Cessionario come unica controparte del Preliminare e si impegna a stipulare il contratto definitivo di compravendita con il Cessionario (e non con il Cedente).
Art. 2 — Corrispettivo della Cessione
In considerazione della cessione della posizione contrattuale di cui all'art. 1, il Cessionario corrisponde al Cedente, a titolo di corrispettivo per la cessione, l'importo di €[Corrispettivo Cessione] ([Tipo Cessione]), mediante [Modalita Pagamento Cessione], all'IBAN [Iban Cedente], entro la data di sottoscrizione del presente accordo ovvero secondo le modalità concordate tra le parti.
Le parti danno atto che il corrispettivo include la compensazione per la caparra confirmatoria di €[Caporre Versata Al Ceduto] già versata dal Cedente al Ceduto, che rimane nella disponibilità del Ceduto come parte del prezzo complessivo.
Art. 3 — Liberazione del Cedente
Ai sensi dell'art. 1408 del Codice Civile, il Ceduto dichiara di liberare / non liberare il Cedente dalle obbligazioni derivanti dal Preliminare a decorrere dalla data del presente accordo (opzione scelta: [Liberazione Cedente]). In caso di liberazione, il Cedente cessa di essere parte del rapporto contrattuale e non risponde in via sussidiaria per l'inadempimento del Cessionario.
Art. 4 — Garanzie del Cedente
Ai sensi dell'art. 1410 del Codice Civile, il Cedente garantisce al Cessionario l'esistenza e la validità del Preliminare ceduto al momento della presente cessione, l'assenza di cause di nullità o annullabilità del Preliminare, l'assenza di vincoli, pesi o oneri sul Preliminare non dichiarati al Cessionario.
Il Cedente garantisce, altresì, che la caparra confirmatoria di €[Caporre Versata Al Ceduto] è stata regolarmente versata al Ceduto e non è oggetto di contestazione tra le parti originarie del Preliminare.
Art. 5 — Trascrizione e Obblighi Fiscali
Registrazione: il presente accordo di cessione sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle Imposte di Registro), con versamento dell'imposta di registro fissa e dell'imposta di bollo.
Trascrizione della cessione: le parti si danno atto che la trascrizione della presente cessione ai Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria (Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare) è necessaria per il mantenimento dell'effetto prenotativo ex art. 2645-bis c.c. a favore del Cessionario. La trascrizione richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.) e verrà curata a cura e spese del Cessionario. Scelta effettuata: [Trascrizione Cessione].
Art. 6 — Mediazione Obbligatoria e Foro Competente
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, le controversie relative al presente accordo e al contratto preliminare ceduto sono soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Il tentativo di mediazione va esperito prima di adire l'autorità giudiziaria.
Per ogni controversia che non sia risolta in via amichevole o mediante mediazione, è competente il Tribunale del luogo dove si trova l'immobile oggetto del contratto ceduto.
Il trattamento dei dati personali delle parti è disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sottoscrizioni
Letto, confermato e sottoscritto in [Luogo Sottoscrizione], il [Data Sottoscrizione].
Il Cedente: [Nome Cedente] _______________________
Il Cessionario: [Nome Cessionario] _______________________
Il Ceduto (consenso ai sensi dell'art. 1406 c.c.): [Nome Ceduto] _______________________
Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., le clausole di cui agli artt. 3 (liberazione cedente), 4 (garanzie), 5 (obblighi fiscali) e 6 (mediazione e foro competente) del presente accordo.
Il Cedente: _______________________ Il Cessionario: _______________________ Il Ceduto: _______________________
Cedente (Promissario Acquirente Originario)
________________
Signature
Cessionario (Nuovo Promissario Acquirente)
________________
Signature
Ceduto (Promittente Venditore)
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Cessione del Contratto Preliminare?
L'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia è il documento giuridico mediante il quale il promissario acquirente (cedente) trasferisce a un terzo soggetto (cessionario) la propria intera posizione contrattuale derivante dal contratto preliminare di compravendita immobiliare, ai sensi degli artt. 1406-1410 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262).
L'istituto della cessione del contratto permette al cessionario di subentrare in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del cedente nei confronti del promittente venditore (ceduto): il cessionario acquisisce il diritto di richiedere la stipula del contratto definitivo (rogito notarile) ed è tenuto al pagamento del saldo del prezzo pattuito nel preliminare originario. La Corte di Cassazione ha confermato in plurime pronunce che la cessione del contratto preliminare produce piena sostituzione del cessionario al cedente nel rapporto obbligatorio con il ceduto, purché ricorrano tutti i presupposti dell'art. 1406 c.c.
Il requisito fondamentale per la validità della cessione è il consenso del contraente ceduto (promittente venditore), che può essere espresso preventivamente nel testo del preliminare originario mediante apposita clausola di cedibilità, oppure contestualmente all'atto di cessione, oppure successivamente con una dichiarazione separata. Senza il consenso del ceduto, la cessione ha efficacia soltanto tra cedente e cessionario ma non produce il subingresso nel rapporto con il venditore.
Lo strumento è utilizzato frequentemente nel mercato immobiliare italiano quando il promissario acquirente non è in grado di procedere all'acquisto definitivo per ragioni finanziarie, familiari o imprenditoriali, e preferisce trasferire la propria posizione a un terzo — spesso a fronte di un corrispettivo — piuttosto che perdere la caparra versata o esporsi ad azioni di risoluzione del preliminare.
Sotto il profilo strutturale, la cessione del contratto ex art. 1406 c.c. si distingue dalla cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.) perché trasferisce non soltanto il diritto al definitivo ma l'intera posizione contrattuale attiva e passiva, compresi gli obblighi. L'art. 1407 c.c. disciplina la cessione nel contratto in cui il consenso del ceduto è preventivamente stipulato: in tal caso la cessione diventa efficace verso il ceduto soltanto quando gli viene notificata o quando egli l'accetta. L'art. 1409 c.c. precisa che le eccezioni che il ceduto poteva opporre al cedente sono opponibili anche al cessionario, con l'effetto che il cessionario eredita anche le eventuali contestazioni del venditore maturate prima della cessione (es. vizi del consenso nel preliminare originario, inadempimenti preesistenti del cedente).
Quando serve Accordo di Cessione del Contratto Preliminare?
L'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia è necessario nelle seguenti situazioni tipiche del mercato immobiliare:
Prima situazione: difficoltà finanziaria del promissario acquirente. Quando il promissario acquirente, dopo aver firmato il preliminare e versato la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), non riesce a ottenere il mutuo ipotecario necessario per il pagamento del saldo o si trova in una situazione di liquidità inadeguata, la cessione del contratto preliminare a un terzo acquirente consente di non perdere la caparra versata e di evitare l'inadempimento del preliminare con le relative conseguenze (perdita della caparra, azione ex art. 2932 c.c. del venditore).
Seconda situazione: operazioni di investimento immobiliare. Alcuni investitori o operatori immobiliari stipulano contratti preliminari con l'intenzione di cederli a terzi prima del definitivo, come strumento di investimento speculativo. L'accordo di cessione consente di monetizzare il valore della posizione contrattuale acquisita con il preliminare senza mai diventare formalmente proprietari dell'immobile.
Terza situazione: modifiche sopravvenute nelle esigenze del promissario acquirente. Cambiamenti di situazione personale (separazione, trasferimento di lavoro, nuove esigenze abitative) possono rendere l'immobile oggetto del preliminare non più adatto all'acquirente originario, che preferisce cedere la propria posizione a un familiare o a un terzo piuttosto che recedere dal contratto.
Quarta situazione: subingresso di società o persone giuridiche. Quando un promissario acquirente persona fisica ha stipulato un preliminare e successivamente costituisce o entra in una società immobiliare, la cessione del contratto preliminare alla società consente di completare l'acquisto direttamente in capo alla persona giuridica.
Quinta situazione: accordi familiari e successori. Nell'ambito di accordi tra familiari (es. genitore che ha firmato un preliminare e vuole intestare l'immobile a un figlio), la cessione del contratto preliminare è lo strumento per realizzare il subingresso del familiare prima del rogito definitivo.
Cosa includere nel tuo Accordo di Cessione del Contratto Preliminare
L'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia deve contenere gli elementi essenziali prescritti dagli artt. 1406-1410 c.c. e dalla prassi notarile e giurisprudenziale per garantire la validità e l'opponibilità della cessione. Il modello disponibile su forms-legal.com assicura la conformità alla normativa vigente.
Primo elemento: identificazione delle tre parti. La cessione del contratto è un negozio trilaterale che coinvolge: il cedente (promissario acquirente originario), il cessionario (soggetto che subentra nella posizione contrattuale) e il ceduto (promittente venditore, che deve prestare il suo consenso). Per ciascuna parte: nome e cognome o denominazione sociale, luogo e data di nascita (per le persone fisiche), codice fiscale e/o partita IVA, residenza o sede legale.
Secondo elemento: riferimento preciso al contratto preliminare ceduto. Indicare: data di stipula del contratto preliminare originario, luogo di stipula, eventuali dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate (numero di registrazione, data, ufficio), riferimento alla trascrizione ex art. 2645-bis c.c. se effettuata (Conservatoria, data, tipo, numero).
Terzo elemento: identificazione dell'immobile oggetto del preliminare ceduto. Riportare i dati catastali completi (Catasto Fabbricati: Comune, foglio, particella, subalterno, categoria, rendita catastale), indirizzo completo, pertinenze e ogni altro elemento identificativo già presente nel preliminare originario.
Quarto elemento: corrispettivo della cessione tra cedente e cessionario. La cessione può essere a titolo oneroso (il cessionario paga un corrispettivo al cedente per il trasferimento della posizione contrattuale) o a titolo gratuito (es. tra familiari). Il corrispettivo deve includere chiaramente la gestione della caparra già versata dal cedente al ceduto.
Quinto elemento: consenso del ceduto-venditore (art. 1406 c.c.). La dichiarazione di consenso del promittente venditore è l'elemento costitutivo della cessione del contratto: senza consenso, la cessione non produce il subingresso del cessionario nel rapporto con il venditore. Indicare se il consenso era già previsto nel preliminare originario o se è prestato con l'atto di cessione.
Sesto elemento: dichiarazione di liberazione del cedente (art. 1408 c.c., facoltativa ma fortemente raccomandata). Il ceduto-venditore dichiara di liberare il cedente da ogni obbligazione derivante dal contratto preliminare, con effetto dalla data della cessione.
Settimo elemento: garanzie del cedente al cessionario (art. 1410 c.c.). Il cedente garantisce al cessionario l'esistenza del contratto preliminare al momento della cessione, l'assenza di cause di nullità o annullabilità e l'assenza di vincoli o oneri non dichiarati sul preliminare ceduto.
Come compilare il tuo Accordo di Cessione del Contratto Preliminare
La compilazione dell'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia richiede la raccolta di documenti e informazioni specifiche relativi al contratto preliminare originario e alle tre parti coinvolte.
Passo 1 — Dati del cedente (promissario acquirente originario): inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza. Verificare che il cedente sia il promissario acquirente come risulta dal contratto preliminare originario.
Passo 2 — Dati del cessionario: inserire gli stessi dati anagrafici del soggetto che subentra nella posizione contrattuale. Verificare che il cessionario abbia la capacità giuridica e la capacità di agire necessarie (art. 2 c.c., maggiore età; per le società, verifica dei poteri del legale rappresentante).
Passo 3 — Dati del ceduto-venditore e consenso: inserire i dati del promittente venditore. Predisporre la sezione dedicata al consenso del ceduto. Se il consenso non è già previsto nel preliminare originario, il venditore deve sottoscrivere l'atto di cessione come parte accettante.
Passo 4 — Riferimento al contratto preliminare ceduto: inserire la data di stipula, il luogo, la data e il numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate. Se il preliminare è stato trascritto, inserire i dati della trascrizione (Conservatoria, data, volume, numero).
Passo 5 — Identificazione dell'immobile: riportare i dati catastali esattamente come indicati nel contratto preliminare originario. Qualsiasi discrepanza rispetto ai dati catastali del preliminare potrebbe creare problemi in sede di rogito definitivo.
Passo 6 — Corrispettivo della cessione: indicare il prezzo convenuto tra cedente e cessionario per il trasferimento della posizione contrattuale. Specificare come viene regolata la caparra già versata dal cedente al venditore. Indicare le modalità di pagamento (bonifico bancario con indicazione dell'IBAN, assegno circolare).
Passo 7 — Liberazione del cedente: verificare che il venditore-ceduto inserisca nell'atto la dichiarazione di liberazione del cedente ai sensi dell'art. 1408 c.c.
Passo 8 — Registrazione: entro 30 giorni dalla stipula, registrare l'accordo di cessione all'Agenzia delle Entrate. Se il preliminare era trascritto, procedere anche alla trascrizione della cessione presso la Conservatoria.
Passo 9 — Adempimenti post-firma per la trascrizione: se il contratto preliminare originario era stato trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), la cessione deve essere anch'essa trascritta per conservare l'effetto prenotativo in capo al cessionario. La trascrizione richiede che l'accordo di cessione sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (art. 2657 c.c.). Il notaio provvede alla trasmissione telematica del titolo alla Conservatoria tramite il sistema informatico dei Registri Immobiliari (SISTER — Sistema Informatico dei Servizi Telematici e Edizione Ruoli) e rilascia copia della nota di trascrizione come prova dell'avvenuta pubblicità immobiliare.
Passo 10 — Comunicazione alla banca finanziatrice (se applicabile): quando il cessionario intende contrarre un mutuo ipotecario per finanziare il pagamento del saldo al venditore, è necessario coinvolgere tempestivamente la banca finanziatrice nella procedura. La banca effettuerà la propria due diligence sull'immobile e sul cessionario prima di deliberare il mutuo: occorre pertanto trasmettere alla banca copia del contratto preliminare originario, dell'accordo di cessione e dei dati catastali aggiornati dell'immobile. La delibera del mutuo richiede mediamente 30-60 giorni lavorativi, tempo che deve essere compatibile con le scadenze previste nel preliminare per il rogito definitivo.
Requisiti legali per Accordo di Cessione del Contratto Preliminare
L'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia deve rispettare i seguenti requisiti normativi:
Forma dell'atto: ai sensi dell'art. 1351 c.c., il contratto preliminare deve essere redatto nella stessa forma richiesta per il contratto definitivo. Poiché il contratto definitivo di compravendita immobiliare è soggetto alla forma scritta ai sensi dell'art. 1350, n. 1, c.c. (e di regola rogitato per atto pubblico notarile), anche il preliminare e la sua cessione devono essere in forma scritta. Per la trascrizione della cessione del preliminare nei Registri Immobiliari è invece necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.).
Registrazione all'Agenzia delle Entrate: obbligatoria entro 30 giorni dalla stipula, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle Imposte di Registro). L'imposta di registro applicabile alla cessione del contratto preliminare è pari a €200 (imposta fissa) per la sola cessione della posizione contrattuale; imposta di bollo €155.
Trascrizione nei Registri Immobiliari: facoltativa ma fortemente raccomandata quando il preliminare originario era stato trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. La trascrizione della cessione consente al cessionario di mantenere l'effetto prenotativo della trascrizione originaria e di opporre ai terzi il proprio diritto sull'immobile. Senza trascrizione della cessione, il cessionario non è tutelato contro doppie alienazioni o ipoteche sopravvenute che si siano iscritte dopo la data del preliminare originario.
Consenso del ceduto (art. 1406 c.c.): elemento essenziale per la validità della cessione verso il ceduto-venditore. L'assenza del consenso rende la cessione inefficace verso il ceduto.
Garanzie del cedente (art. 1410 c.c.): il cedente garantisce al cessionario l'esistenza e la validità del contratto ceduto. In caso di vizi che rendano il contratto invalido, il cedente risponde verso il cessionario.
Mediazione civile obbligatoria: ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, le controversie relative ai contratti immobiliari (incluse le cessioni di preliminari) sono soggette alla procedura di mediazione come condizione di procedibilità per le azioni giudiziarie.
Disciplina fiscale del corrispettivo di cessione: quando il cedente riceve dal cessionario un corrispettivo superiore alla caparra già versata al venditore, la differenza può costituire una plusvalenza soggetta a tassazione IRPEF ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), se l'immobile è acquisito da meno di cinque anni e non costituisce abitazione principale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con Risoluzione n. 395/E del 2008 che il corrispettivo della cessione del contratto preliminare, nella parte eccedente la caparra versata al ceduto, va assoggettato a imposta sostitutiva del 26% se il cedente opta per questa tassazione agevolata in sede di rogito notarile.
Applicabilità del D.Lgs. 122/2005 (Berlusconi-bis) sugli acquisti di immobili in costruzione: quando il preliminare oggetto di cessione riguarda un immobile ancora in costruzione, si applicano le tutele previste dal D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (cd. legge Mezzafiume), che impone al costruttore il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme versate dagli acquirenti. La cessione del contratto preliminare non fa venire meno l'obbligo fideiussorio del costruttore nei confronti del cessionario subentrato.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Cessione del Contratto Preliminare
L'Accordo di Cessione del Contratto Preliminare in Italia, se non redatto correttamente, può generare gravi conseguenze giuridiche per il cedente, il cessionario e il ceduto. Gli errori più frequenti nella prassi italiana:
Primo errore: omettere il consenso del ceduto-venditore. Senza il consenso esplicito del promittente venditore (ceduto), la cessione è inefficace nei suoi confronti: il venditore può continuare a richiedere la stipula del definitivo soltanto al cedente originario, e il cessionario non ha alcun diritto nei confronti del venditore. Verificare sempre che il venditore sottoscriva l'atto di cessione o che il suo consenso risulti da un documento separato.
Secondo errore: non regolare espressamente la liberazione del cedente. Se il ceduto-venditore non rilascia la dichiarazione di liberazione del cedente ai sensi dell'art. 1408 c.c., il cedente rimane obbligato in via sussidiaria per l'inadempimento del cessionario. Questo significa che, se il cessionario non si presenta dal notaio o non paga il saldo, il venditore potrà agire anche contro il cedente.
Terzo errore: non trascrivere la cessione del preliminare quando il preliminare originario era già trascritto. La mancata trascrizione della cessione nei Registri Immobiliari priva il cessionario della protezione dell'effetto prenotativo dell'art. 2645-bis c.c.: il cessionario rimane esposto a doppie vendite e ipoteche iscritte dopo la data della cessione.
Quarto errore: non regolare correttamente la gestione della caparra. Il cedente ha già versato al venditore la caparra confirmatoria; il cessionario subentra nell'obbligo di versare il saldo ma non necessariamente riceve indietro la caparra già versata. Se l'accordo tra cedente e cessionario non chiarisce espressamente come viene calcolato il corrispettivo della cessione in relazione alla caparra già versata, possono insorgere contestazioni sul quantum dovuto dal cessionario al cedente.
Quinto errore: non registrare l'accordo di cessione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. La mancata o tardiva registrazione espone le parti a sanzioni amministrative e, in caso di contestazioni, può essere utilizzata come argomento per negare l'opponibilità dell'accordo. La registrazione è obbligatoria ai sensi del D.P.R. 131/1986 (TUR).
Sesto errore: identificare in modo impreciso il contratto preliminare ceduto. L'accordo di cessione deve contenere il riferimento esatto al contratto preliminare originario — data di stipula, luogo, numero di registrazione all'Agenzia delle Entrate. Una descrizione generica o inesatta del contratto ceduto può rendere l'accordo di cessione non sufficientemente determinato e causare problemi in sede di rogito definitivo, quando il notaio verifica la catena contrattuale. Il Tribunale di Milano ha annullato cessioni di preliminari prive dell'indicazione del numero di registrazione del preliminare originario, ritenendo insufficiente la mera indicazione della data.
Settimo errore: trascurare le garanzie del cedente ai sensi dell'art. 1410 c.c. Il cedente garantisce al cessionario l'esistenza e la validità del contratto ceduto al momento della cessione. Se il contratto preliminare originario è affetto da una causa di nullità o annullabilità (es. mancanza di forma scritta ex art. 1351 c.c., vizi del consenso, oggetto illecito) di cui il cedente era a conoscenza e che non ha comunicato al cessionario, quest'ultimo può agire in via risarcitoria contro il cedente per i danni subiti.
Ottavo errore: ignorare la disciplina fiscale del corrispettivo di cessione. Quando il cessionario paga al cedente un corrispettivo per il trasferimento della posizione contrattuale (in aggiunta al rimborso della caparra già versata), tale corrispettivo può essere qualificato dall'Agenzia delle Entrate come plusvalenza immobiliare ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), se si tratta di immobile detenuto da meno di cinque anni. Omettere questo aspetto nella pianificazione fiscale della cessione espone il cedente a recupero d'imposta e sanzioni.
Nono errore: cedere il contratto preliminare in assenza di una clausola di cedibilità, ignorando che il venditore potrebbe rifiutare il consenso. Prima di instaurare trattative con il potenziale cessionario e di versare eventuali acconti tra cedente e cessionario, verificare che il venditore sia disposto a prestare il consenso alla cessione. Il venditore-ceduto non è obbligato ad acconsentire alla cessione (salvo diversa previsione contrattuale nel preliminare): un suo rifiuto renderebbe impossibile la cessione e potrebbe causare al cedente danni nei confronti del cessionario con cui aveva già preso accordi.
Decimo errore: non verificare la posizione urbanistico-catastale dell'immobile prima della cessione. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 23591/2013) ha ribadito che le difformità urbanistiche o catastali dell'immobile oggetto del preliminare sono opponibili al cessionario che subentra nella posizione del cedente: il cessionario eredita anche il rischio di un immobile con abusi edilizi non sanati, licenze mancanti o difformità tra lo stato di fatto e le planimetrie depositate in Catasto. Prima della cessione, è prudente effettuare una due diligence urbanistica e verificare la conformità catastale dell'immobile presso il Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate.
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La cessione del contratto preliminare in Italia è l'operazione mediante la quale il promissario acquirente (cedente) trasferisce a un terzo soggetto (cessionario) la propria intera posizione contrattuale nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, con l'effetto che il cessionario subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del cedente nei confronti del promittente venditore (ceduto). La base normativa è costituita dagli artt. 1406-1410 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262): l'art. 1406 c.c. dispone che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, se l'altra parte vi consente. Il consenso del promittente venditore (ceduto) è quindi elemento essenziale: può essere prestato preventivamente nel contratto preliminare originario (clausola di cedibilità) oppure, più frequentemente, con l'atto di cessione stesso. Il cessionario, dopo la cessione, subentra al cedente e potrà richiedere la stipula del contratto definitivo, agire ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica e far valere la caparra confirmatoria originaria. Il cedente, salvo liberazione espressa da parte del ceduto (art. 1408 c.c.), rimane obbligato in via sussidiaria in caso di inadempimento del cessionario.
Sì, il consenso del promittente venditore (ceduto) è un requisito essenziale e inderogabile per la validità della cessione del contratto preliminare in Italia. L'art. 1406 del Codice Civile stabilisce espressamente che la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto: senza tale consenso, l'accordo tra cedente e cessionario ha efficacia soltanto obbligatoria inter partes ma non produce la sostituzione del cessionario al cedente nel rapporto con il venditore. Il consenso può essere: (a) preventivo, se nel contratto preliminare originario è inserita una clausola che autorizza espressamente il promissario acquirente a cedere il contratto a terzi (senza necessità di un ulteriore atto di assenso); (b) contestuale, con l'adesione del ceduto (venditore) al medesimo atto di cessione; (c) successivo, con una dichiarazione separata del venditore che approva la cessione già conclusa tra cedente e cessionario. In assenza di uno di questi tre tipi di consenso, il venditore può ignorare il cessionario e richiedere la stipula del definitivo soltanto al cedente originario. Dopo aver espresso il consenso, il venditore-ceduto è liberato dal dovere di prestare all'originario promissario acquirente e deve adempiere nei confronti del cessionario.
La liberazione del cedente dipende dall'esplicita dichiarazione di liberazione da parte del ceduto (promittente venditore), che è facoltativa e non automatica. L'art. 1408 del Codice Civile distingue due situazioni: (a) se il ceduto (venditore) ha dichiarato espressamente di liberare il cedente, quest'ultimo non è più responsabile per l'inadempimento del cessionario e cessa di essere parte del contratto — questa dichiarazione di liberazione deve essere espressa e non si presume; (b) se il ceduto non ha liberato espressamente il cedente, il cedente rimane obbligato in via sussidiaria verso il ceduto: se il cessionario non adempie alle proprie obbligazioni (es. non si presenta dal notaio per il definitivo, non paga il saldo), il ceduto può agire nei confronti del cedente come se la cessione non fosse avvenuta. In pratica, nella maggioranza delle cessioni di preliminari immobiliari tra privati, il promittente venditore inserisce nell'atto di cessione una dichiarazione di liberazione del cedente, in modo da semplificare i rapporti e evitare ambiguità future. La mancata liberazione può avere conseguenze pratiche rilevanti, in quanto il cedente continua a rispondere in modo sussidiario anche per inadempimenti del cessionario che potrebbero verificarsi anni dopo la cessione.
La cessione del contratto preliminare immobiliare in Italia è soggetta all'obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, al pari del contratto preliminare originario, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle Imposte di Registro). La cessione deve essere registrata entro 30 giorni dalla sua stipula, con le seguenti imposte: imposta di registro fissa di €200 (poiché la cessione non determina un trasferimento immediato di immobile, ma un subentro nel contratto); imposta di bollo €155 sul documento cartaceo. Se la cessione avviene a titolo oneroso (il cessionario paga un corrispettivo al cedente per il trasferimento della posizione contrattuale), occorre valutare la tassazione del corrispettivo separatamente dalla quota di caparra che il cedente ha versato al venditore e che ora passa al cessionario: la parte di corrispettivo eccedente la caparra già versata può essere soggetta ad imposta proporzionale. Per quanto riguarda la trascrizione, se il contratto preliminare originario era stato trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., è necessario procedere alla trascrizione anche della cessione, per far risultare pubblicamente il subingresso del cessionario nell'effetto prenotativo della trascrizione originaria e mantenere la tutela del promissario acquirente cessionario contro doppie alienazioni e ipoteche sopravvenute.
La cessione del contratto preliminare (artt. 1406-1410 c.c.) e il preliminare con riserva di nomina (art. 1401 c.c.) sono due istituti distinti, anche se producono un risultato analogo — il subingresso di un soggetto diverso dal promissario acquirente originario. Nel preliminare con riserva di nomina (art. 1401 c.c., anche detto 'contratto per persona da nominare'), la facoltà di indicare il soggetto che acquisterà definitivamente è prevista già nel testo originario del preliminare: il promissario acquirente stipula per sé o per persona da nominare entro un termine (non superiore a 3 giorni salvo patto contrario) e la nomina, una volta effettuata e accettata, retroagisce alla data del contratto originario. Nella cessione del preliminare (art. 1406 c.c.), invece, il subingresso avviene successivamente alla stipula del preliminare, mediante un accordo separato tra cedente, cessionario e ceduto: non produce effetti retroattivi e richiede sempre il consenso del ceduto-venditore. La scelta tra i due strumenti dipende dalla situazione: se al momento del preliminare è già prevedibile la sostituzione dell'acquirente, è preferibile il contratto per persona da nominare (che evita la necessità di un successivo accordo trilaterale); se l'esigenza di trasferire il preliminare sorge solo dopo la stipula (es. difficoltà finanziarie, vendita della posizione ad altro investitore), si ricorre alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c.
La caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente cedente al promittente venditore al momento della stipula del contratto preliminare non si trasferisce automaticamente al cessionario per effetto della sola cessione del contratto. Nella prassi italiana, la gestione della caparra nell'ambito della cessione del preliminare si articola come segue: il cedente, che ha già versato la caparra, conviene con il cessionario un corrispettivo per la cessione della posizione contrattuale; tale corrispettivo include normalmente il rimborso della caparra già versata (che il cedente non riceve indietro dal venditore, essendo quest'ultimo liberato da quell'obbligazione solo con il definitivo o con il consenso di tutte le parti). Il cessionario, subentrando al cedente, assume tutti gli obblighi del contratto preliminare originario, incluso il versamento del saldo al momento del rogito definitivo. Dal punto di vista fiscale, ai sensi del D.P.R. 131/1986, la quota di caparra che si trasferisce nell'ambito della cessione può essere soggetta ad imposta, salvo che sia già stata tassata al momento della registrazione del preliminare originario. Le parti devono pertanto chiarire esplicitamente nell'accordo di cessione: (a) il corrispettivo della cessione tra cedente e cessionario; (b) come viene gestita la caparra già versata; (c) se il venditore-ceduto ha liberato il cedente ex art. 1408 c.c.
Se il contratto preliminare immobiliare originario è stato trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del Codice Civile nei Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria (oggi Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare), la cessione di tale contratto produce importanti implicazioni in materia di pubblicità immobiliare. La trascrizione del preliminare originario ha prodotto un effetto prenotativo che protegge il promissario acquirente contro doppie alienazioni, ipoteche e altri vincoli successivamente iscritti sull'immobile (art. 2645-bis, commi 1 e 2, c.c.): tale effetto prenotativo è valido fino al massimo di un anno dalla data convenuta per la stipula del definitivo, comunque non oltre tre anni dalla trascrizione del preliminare. Per conservare questo effetto prenotativo in capo al cessionario, è necessario trascrivere anche la cessione del contratto nei Registri Immobiliari, in modo che risulti pubblicamente che la posizione del promissario acquirente è passata dal cedente al cessionario. La trascrizione della cessione richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (ai sensi dell'art. 2657 c.c., per la trascrizione occorre un titolo idoneo) ed è effettuata dalla Conservatoria su istanza del notaio o del professionista abilitato. In mancanza di trascrizione della cessione, il cessionario non potrebbe opporre ai terzi il subingresso nella posizione del cedente e rimarrebbe esposto ai rischi di doppie alienazioni o ipoteche sopravvenute che il cedente originario avrebbe invece potuto opporre in virtù della trascrizione del preliminare.
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