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Compravendita di Immobile da Costruire

Compravendita di Immobile da Costruire

D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, artt. 2–6; artt. 1470 ss. c.c.

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE DA COSTRUIRE

D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 — artt. 1470 ss. Codice Civile

Art. 1 — PARTI CONTRAENTI

COSTRUTTORE-VENDITORE:

Denominazione: [Denominazione Costruttore]

Sede legale: [Sede Legale Costruttore]

Partita IVA / Codice Fiscale: [Partita Iva Costruttore]

Registro Imprese / REA: [Rea Costruttore]

Rappresentato da: [Rappresentante Legale Costruttore]

PEC: [Pec Costruttore]

ACQUIRENTE:

Nome e cognome: [Nome Acquirente]

Codice fiscale: [Codice Fiscale Acquirente]

Nato/a il: [Data Nascita Acquirente] a [Luogo Nascita Acquirente]

Residenza: [Residenza Acquirente]

Email / PEC: [Email Acquirente]

Le parti come sopra identificate convengono e stipulano il presente contratto di compravendita di immobile da costruire nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

Art. 2 — OGGETTO DEL CONTRATTO E IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

Il costruttore-venditore trasferisce all'acquirente, che accetta, la proprietà della seguente unità immobiliare da costruire, con effetti traslativi differiti all'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 1472 c.c.:

Indirizzo del complesso edilizio: [Indirizzo Complesso] — Comune: [Comune Immobile]

Dati catastali del lotto (Catasto Terreni): Foglio [Dati Catastali Foglio], Particella [Dati Catastali Particella]

Descrizione dell'unità immobiliare: [Descrizione Unita]

Titolo abilitativo edilizio: [Estremi Permesso Costruire]

Classe energetica prevista (APE, D.Lgs. 192/2005): [Classe Energetica Prevista]

Art. 3 — PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prezzo complessivo di vendita è stabilito in € [Prezzo Totale].

L'acquirente versa alla firma del presente contratto la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. di € [Importo Caparra].

Gli acconti in corso d'opera sono così determinati: [Piano Acconti]

Il saldo di € [Saldo Al Rogito] sarà corrisposto contestualmente alla stipula del rogito definitivo, mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

Art. 4 — FIDEIUSSIONE OBBLIGATORIA (art. 2 D.Lgs. 122/2005)

Il costruttore-venditore consegna all'acquirente, contestualmente alla firma del presente contratto, la fideiussione bancaria o assicurativa avente le seguenti caratteristiche: [Estremi Fideiussione]

La fideiussione garantisce la restituzione di tutte le somme versate dall'acquirente in caso di crisi del costruttore (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esecuzione immobiliare sull'immobile oggetto del contratto). La mancata consegna della fideiussione determina la nullità relativa del presente contratto, azionabile esclusivamente dall'acquirente.

Art. 5 — POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE POSTUMA (art. 4 D.Lgs. 122/2005)

Il costruttore-venditore si obbliga a consegnare all'acquirente, contestualmente alla stipula del rogito definitivo di trasferimento della proprietà, la polizza assicurativa decennale postuma che copre i danni materiali e diretti all'immobile derivanti da rovina totale o parziale o gravi difetti costruttivi delle strutture portanti per un periodo di dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 122/2005. La mancata consegna della polizza al rogito legittima l'acquirente a rifiutare la stipula dell'atto definitivo.

Art. 6 — TERMINI DI ULTIMAZIONE E PENALI

Il costruttore-venditore si obbliga a ultimare i lavori entro il [Data Ultimazione Lavori] e a consegnare le chiavi dell'immobile entro il [Data Consegna Chiavi].

In caso di ritardo, il costruttore-venditore corrisponderà all'acquirente la penale di [Penale Ritardo], fatto salvo il diritto dell'acquirente a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le parti si obbligano a stipulare il rogito definitivo di trasferimento della proprietà entro il [Data Rogito] presso il [Notaio Designato].

Art. 7 — GARANZIE DEL COSTRUTTORE E CONTENUTO MINIMO

Il costruttore-venditore garantisce: (a) di essere legittimo proprietario del terreno su cui sorge il complesso edilizio, libero da ipoteche, vincoli o trascrizioni pregiudizievoli non dichiarate, fatta salva l'ipoteca fondiaria del mutuo di costruzione che sarà frazionata e cancellata al rogito ex art. 7 D.Lgs. 122/2005; (b) la conformità urbanistica ed edilizia del fabbricato al titolo abilitativo edilizio indicato all'art. 2; (c) l'assenza di vizi ai sensi degli artt. 1490 ss. c.c.; (d) di aver provveduto a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 ivi inclusi il frazionamento del mutuo fondiario e le comunicazioni agli enti.

Art. 8 — CAPITOLATO DESCRITTIVO

Il capitolato descrittivo dei materiali e delle rifiniture dell'immobile è allegato al presente contratto come Allegato A e ne costituisce parte integrante. Il costruttore si impegna a realizzare l'immobile nel rispetto del capitolato. Eventuali variazioni devono essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti e non possono comportare una riduzione del valore o del pregio dell'immobile senza il consenso scritto dell'acquirente.

Art. 9 — TRATTAMENTO DATI, FORO COMPETENTE E MEDIAZIONE

Il trattamento dei dati personali delle parti avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità contrattuali e fiscali.

Per ogni controversia relativa al presente contratto le parti si obbligano a esperire il procedimento di mediazione civile obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quale condizione di procedibilità. Il Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie è quello del luogo in cui si trova l'immobile.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Il Costruttore-Venditore: [Denominazione Costruttore]

Rappresentato da: [Rappresentante Legale Costruttore]

Firma: _________________________ Data: _________________________

L'Acquirente: [Nome Acquirente]

Firma: _________________________ Data: _________________________

L'acquirente dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto e della fideiussione ex art. 2 D.Lgs. 122/2005.

Firma per ricevuta: _________________________

Costruttore-Venditore (Legale Rappresentante)

________________

Signature

Acquirente

________________

Signature

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Che cos'è Compravendita di Immobile da Costruire?

La Compravendita di Immobile da Costruire in Italia è il contratto con cui un costruttore vende a un acquirente persona fisica un fabbricato non ancora ultimato, con garanzie obbligatorie a tutela delle somme versate. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (in particolare artt. 2-6), che si affianca alla disciplina generale della vendita di cui agli artt. 1470 ss. del Codice Civile.

Il D.Lgs. 122/2005 tutela l'acquirente persona fisica di immobili da costruire dal rischio di insolvenza del costruttore. I capisaldi sono: l'obbligo per il costruttore di consegnare all'acquirente, a pena di nullità relativa, una fideiussione a garanzia delle somme e dei valori riscossi prima del trasferimento della proprietà (art. 2); la consegna di una polizza assicurativa decennale postuma a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile derivanti da rovina o gravi difetti costruttivi (art. 4); un contenuto minimo obbligatorio del contratto (art. 6), comprensivo della descrizione dell'immobile, dei termini di ultimazione e degli estremi del permesso di costruire. La disciplina si applica quando il costruttore agisce nell'esercizio dell'impresa e il permesso di costruire è già richiesto.

Lo strumento è impiegato per l'acquisto di appartamenti, ville o uffici sulla carta o in corso di costruzione, frequentemente preceduto da un preliminare. Le garanzie del D.Lgs. 122/2005 mirano a proteggere gli acconti versati durante la costruzione.

Il contratto deve identificare le parti, individuare l'immobile e gli estremi urbanistici, indicare il prezzo e le modalità di pagamento, i termini di ultimazione e di consegna, la fideiussione e la polizza decennale e gli altri elementi dell'art. 6 D.Lgs. 122/2005. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto preliminare immobiliare, compravendita immobiliare, rent to buy e proposta irrevocabile di acquisto.

Quando serve Compravendita di Immobile da Costruire?

La Compravendita di Immobile da Costruire in Italia deve essere adottata ogni volta che oggetto del contratto è un fabbricato o una sua porzione (appartamento, villa, ufficio, box) non ancora ultimato al momento della stipula. La disciplina del D.Lgs. 122/2005 si applica quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il cedente è un costruttore che agisce nell'esercizio di un'impresa edile o immobiliare; l'acquirente è una persona fisica che acquista l'immobile non in via prevalentemente professionale; il permesso di costruire (o la DIA/SCIA equivalente) è già stato richiesto o rilasciato al momento della firma. Il contratto si utilizza tipicamente nelle seguenti situazioni: acquisto di appartamento in costruzione da parte di un privato nell'ambito di un complesso residenziale; acquisto di villetta in corso di costruzione con consegna a ultimazione lavori; acquisto di unità in edificio soggetto a demolizione e ricostruzione; acquisto 'sulla carta' con versamento di acconti dilazionati durante le fasi costruttive. Non rientra nell'ambito applicativo del D.Lgs. 122/2005 la vendita tra privati di immobile già ultimato, la vendita da parte di persone fisiche non costruttori, né la vendita di immobile ultimato da costruttori (soggetta alla sola disciplina degli artt. 1470 ss. c.c. e alle garanzie per vizi artt. 1490 ss. c.c.). Nei casi in cui il costruttore non abbia ancora ottenuto il permesso di costruire ma abbia già presentato la relativa istanza al Comune, le parti possono stipulare una proposta di acquisto irrevocabile ex art. 1329 c.c. in attesa del rilascio del titolo, procedendo poi alla firma del contratto vincolato al D.Lgs. 122/2005 una volta ottenuto il permesso. La normativa si applica anche ai casi di recupero e ristrutturazione integrale di edifici esistenti che comportino la creazione di unità immobiliari nuove o sostanzialmente rinnovate, purché la ristrutturazione sia di portata tale da richiedere un nuovo titolo abilitativo e la creazione di nuove unità catastali. Il D.Lgs. 122/2005 non si applica ai contratti tra soli soggetti imprenditori, né alle vendite di immobili da costruire successivamente destinati alla locazione e non all acquisto.

Cosa includere nel tuo Compravendita di Immobile da Costruire

La Compravendita di Immobile da Costruire in Italia deve includere, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 122/2005 e degli artt. 1470 ss. c.c., una serie di elementi essenziali e obbligatori. Le parti: il costruttore-venditore (con denominazione, sede, numero REA, iscrizione alla Camera di Commercio e legale rappresentante) e l'acquirente persona fisica (con nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza). Identificazione dell'immobile: ubicazione del lotto, dati catastali del terreno (foglio, particella), destinazione urbanistica, estremi del permesso di costruire o della SCIA/DIA rilasciata dal Comune, descrizione tecnica dell'unità immobiliare (piano, scala, subalterno provvisorio). Capitolato descrittivo dei materiali e delle finiture, allegato al contratto come parte integrante. Prezzo complessivo, modalità di pagamento e piano degli acconti, con indicazione puntuale degli importi coperti dalla fideiussione ex art. 2 D.Lgs. 122/2005. Termini massimi di ultimazione dei lavori e di consegna, con penali per ritardo determinate o determinabili. Garanzie: fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura integrale degli acconti versati; polizza assicurativa decennale postuma da consegnare al rogito (art. 4). Modalità di variazione del prezzo, ammissibili solo in base a parametri oggettivi. Attestato di Prestazione Energetica (APE) allegato o menzione ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Conformità urbanistica e assenza di pesi o ipoteche sul terreno, con eventuale vincolo di frazionamento del mutuo fondiario contratto dal costruttore (art. 7 D.Lgs. 122/2005). Su forms-legal.com è disponibile il modulo aggiornato con tutte le clausole obbligatorie del D.Lgs. 122/2005 in formato editabile. La mancanza di uno degli elementi obbligatori non determina automaticamente la nullità, ma espone il costruttore a responsabilità contrattuale e può consentire all'acquirente di agire per il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Il contenuto minimo obbligatorio del contratto ai sensi dell art. 6 D.Lgs. 122/2005 include inoltre: le modalità di variazione del prezzo, con espressa indicazione dei parametri di riferimento (indici ISTAT sui prezzi delle costruzioni, listini regionali); l esistenza di eventuali ipoteche sul lotto di terreno con l indicazione del piano di frazionamento e cancellazione ex art. 7 D.Lgs. 122/2005; il termine massimo di realizzazione e di consegna, con penali per ritardo; il riferimento al capitolato descrittivo allegato; le modalità di consegna e collaudo. La polizza decennale postuma da consegnare al rogito ex art. 4 D.Lgs. 122/2005 deve essere emessa da una compagnia assicuratrice autorizzata dall IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). La garanzia copre i danni materiali e diretti causati da rovina totale o parziale ovvero da gravi difetti costruttivi delle strutture portanti che compromettano la solidità e la sicurezza dell edificio.

Come compilare il tuo Compravendita di Immobile da Costruire

Per compilare correttamente la Compravendita di Immobile da Costruire in Italia, seguire le seguenti istruzioni operative. Sezione parti: inserire la denominazione completa del costruttore, la sede legale, il numero di iscrizione al Registro Imprese / Camera di Commercio, la partita IVA, il codice REA e il nome del legale rappresentante; per l'acquirente, inserire nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e recapito PEC. Sezione immobile: indicare l'indirizzo del complesso edilizio, il Comune, i dati del terreno al Catasto Terreni (sezione, foglio, particella), gli estremi del permesso di costruire o SCIA rilasciato dal Comune, nonché il numero di unità immobiliare provvisorio. Allegare il capitolato descrittivo firmato. Sezione prezzo: riportare il prezzo complessivo in euro; suddividere il pagamento in acconto alla firma, acconti in corso d'opera e saldo al rogito; per ogni acconto indicare l'importo e il termine di pagamento. Assicurarsi che la fideiussione copra la somma totale degli acconti previsti, aggiornando il tetto garantito ad ogni versamento. Sezione termini: indicare la data prevista di ultimazione dei lavori e la data massima di consegna delle chiavi; determinare la penale giornaliera o mensile per il ritardo. Sezione garanzie: allegare copia della fideiussione bancaria o assicurativa e inserire gli estremi (istituto garante, numero polizza, importo). Al momento del rogito il notaio incaricato verificherà la consegna della polizza decennale postuma. Per la trascrizione del preliminare ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. è necessario recarsi dal notaio per l'autentica della scrittura privata. La caparra confirmatoria versata al momento della firma va indicata sia nell importo sia nella modalità di versamento: è raccomandabile il bonifico bancario per garantire la tracciabilità e la prova del versamento. Ogni acconto successivo deve essere indicato con precisione nell importo, nella data di pagamento e nella condizione che lo attiva (ad esempio, raggiungimento di determinata fase costruttiva). Il costruttore deve aggiornare l importo garantito dalla fideiussione a ogni versamento, fornendo prova dell avvenuto aggiornamento all acquirente. Per la trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell art. 2645-bis c.c. è necessario che il contratto sia redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente: il notaio provvede all autentica delle firme e alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Errori comuni da evitare nel tuo Compravendita di Immobile da Costruire

Nella Compravendita di Immobile da Costruire in Italia si verificano frequentemente i seguenti errori. Omissione della fideiussione: il costruttore consegna una fideiussione di importo inferiore agli acconti previsti o non la aggiorna ad ogni versamento, riducendo la tutela dell'acquirente. Mancato frazionamento del mutuo fondiario: il costruttore non provvede al frazionamento dell'ipoteca iscritta sull'intero lotto (art. 7 D.Lgs. 122/2005), esponendo l'acquirente al rischio che la banca escuta l'ipoteca sull'intera area. Capitolato generico: la descrizione dei materiali è troppo vaga, consentendo al costruttore sostituzioni qualitative in corso d'opera senza conseguenze contrattualmente sanzionate. Confusione tra caparra confirmatoria e acconto prezzo: l'art. 1385 c.c. prevede che la caparra confirmatoria sia trattenuta o versata in doppio in caso di inadempimento; un acconto è semplice anticipazione del prezzo. Omessa trascrizione del preliminare: non trascrivere il contratto preliminare ex art. 2645-bis c.c. espone l'acquirente al rischio di doppie alienazioni e iscrizioni pregiudizievoli nel periodo tra preliminare e rogito. Ritardo nella verifica del permesso di costruire: stipulare il contratto preliminare prima dell'ottenimento del permesso di costruire aumenta il rischio di inadempimento del costruttore. Mancata verifica dell IVASS sull assicuratore della polizza decennale: scegliere un assicuratore non autorizzato all esercizio in Italia comporta l inefficacia della polizza. Non richiedere l aggiornamento dell indice di edificabilità: in alcune varianti del contratto il costruttore si riserva di variare la superficie o la volumetria entro certi limiti, senza che il prezzo venga automaticamente ridotto; è fondamentale fissare la corrispondenza tra variazione di superficie e variazione di prezzo. Accettare planimetrie non conformi al progetto approvato: al rogito, la planimetria allegata deve coincidere con quella depositata al Catasto; discrepanze possono generare nullità ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985. Acquisto con mutuo non subordinato al rogito: l acquirente deve assicurarsi che la delibera del mutuo sia condizionata al trasferimento della proprietà e non erogata prima del rogito, per evitare il pagamento degli interessi sul capitale non ancora impiegato.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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