Compravendita di Immobile da Costruire
D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, artt. 2–6; artt. 1470 ss. c.c.
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE DA COSTRUIRE
D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 — artt. 1470 ss. Codice Civile
Art. 1 — PARTI CONTRAENTI
COSTRUTTORE-VENDITORE:
Denominazione: [Denominazione Costruttore]
Sede legale: [Sede Legale Costruttore]
Partita IVA / Codice Fiscale: [Partita Iva Costruttore]
Registro Imprese / REA: [Rea Costruttore]
Rappresentato da: [Rappresentante Legale Costruttore]
PEC: [Pec Costruttore]
ACQUIRENTE:
Nome e cognome: [Nome Acquirente]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Acquirente]
Nato/a il: [Data Nascita Acquirente] a [Luogo Nascita Acquirente]
Residenza: [Residenza Acquirente]
Email / PEC: [Email Acquirente]
Le parti come sopra identificate convengono e stipulano il presente contratto di compravendita di immobile da costruire nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
Art. 2 — OGGETTO DEL CONTRATTO E IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE
Il costruttore-venditore trasferisce all'acquirente, che accetta, la proprietà della seguente unità immobiliare da costruire, con effetti traslativi differiti all'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 1472 c.c.:
Indirizzo del complesso edilizio: [Indirizzo Complesso] — Comune: [Comune Immobile]
Dati catastali del lotto (Catasto Terreni): Foglio [Dati Catastali Foglio], Particella [Dati Catastali Particella]
Descrizione dell'unità immobiliare: [Descrizione Unita]
Titolo abilitativo edilizio: [Estremi Permesso Costruire]
Classe energetica prevista (APE, D.Lgs. 192/2005): [Classe Energetica Prevista]
Art. 3 — PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il prezzo complessivo di vendita è stabilito in € [Prezzo Totale].
L'acquirente versa alla firma del presente contratto la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. di € [Importo Caparra].
Gli acconti in corso d'opera sono così determinati: [Piano Acconti]
Il saldo di € [Saldo Al Rogito] sarà corrisposto contestualmente alla stipula del rogito definitivo, mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.
Art. 4 — FIDEIUSSIONE OBBLIGATORIA (art. 2 D.Lgs. 122/2005)
Il costruttore-venditore consegna all'acquirente, contestualmente alla firma del presente contratto, la fideiussione bancaria o assicurativa avente le seguenti caratteristiche: [Estremi Fideiussione]
La fideiussione garantisce la restituzione di tutte le somme versate dall'acquirente in caso di crisi del costruttore (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esecuzione immobiliare sull'immobile oggetto del contratto). La mancata consegna della fideiussione determina la nullità relativa del presente contratto, azionabile esclusivamente dall'acquirente.
Art. 5 — POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE POSTUMA (art. 4 D.Lgs. 122/2005)
Il costruttore-venditore si obbliga a consegnare all'acquirente, contestualmente alla stipula del rogito definitivo di trasferimento della proprietà, la polizza assicurativa decennale postuma che copre i danni materiali e diretti all'immobile derivanti da rovina totale o parziale o gravi difetti costruttivi delle strutture portanti per un periodo di dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 122/2005. La mancata consegna della polizza al rogito legittima l'acquirente a rifiutare la stipula dell'atto definitivo.
Art. 6 — TERMINI DI ULTIMAZIONE E PENALI
Il costruttore-venditore si obbliga a ultimare i lavori entro il [Data Ultimazione Lavori] e a consegnare le chiavi dell'immobile entro il [Data Consegna Chiavi].
In caso di ritardo, il costruttore-venditore corrisponderà all'acquirente la penale di [Penale Ritardo], fatto salvo il diritto dell'acquirente a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Le parti si obbligano a stipulare il rogito definitivo di trasferimento della proprietà entro il [Data Rogito] presso il [Notaio Designato].
Art. 7 — GARANZIE DEL COSTRUTTORE E CONTENUTO MINIMO
Il costruttore-venditore garantisce: (a) di essere legittimo proprietario del terreno su cui sorge il complesso edilizio, libero da ipoteche, vincoli o trascrizioni pregiudizievoli non dichiarate, fatta salva l'ipoteca fondiaria del mutuo di costruzione che sarà frazionata e cancellata al rogito ex art. 7 D.Lgs. 122/2005; (b) la conformità urbanistica ed edilizia del fabbricato al titolo abilitativo edilizio indicato all'art. 2; (c) l'assenza di vizi ai sensi degli artt. 1490 ss. c.c.; (d) di aver provveduto a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 ivi inclusi il frazionamento del mutuo fondiario e le comunicazioni agli enti.
Art. 8 — CAPITOLATO DESCRITTIVO
Il capitolato descrittivo dei materiali e delle rifiniture dell'immobile è allegato al presente contratto come Allegato A e ne costituisce parte integrante. Il costruttore si impegna a realizzare l'immobile nel rispetto del capitolato. Eventuali variazioni devono essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti e non possono comportare una riduzione del valore o del pregio dell'immobile senza il consenso scritto dell'acquirente.
Art. 9 — TRATTAMENTO DATI, FORO COMPETENTE E MEDIAZIONE
Il trattamento dei dati personali delle parti avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità contrattuali e fiscali.
Per ogni controversia relativa al presente contratto le parti si obbligano a esperire il procedimento di mediazione civile obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quale condizione di procedibilità. Il Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie è quello del luogo in cui si trova l'immobile.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Il Costruttore-Venditore: [Denominazione Costruttore]
Rappresentato da: [Rappresentante Legale Costruttore]
Firma: _________________________ Data: _________________________
L'Acquirente: [Nome Acquirente]
Firma: _________________________ Data: _________________________
L'acquirente dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto e della fideiussione ex art. 2 D.Lgs. 122/2005.
Firma per ricevuta: _________________________
Costruttore-Venditore (Legale Rappresentante)
________________
Signature
Acquirente
________________
Signature
Che cos'è Compravendita di Immobile da Costruire?
La Compravendita di Immobile da Costruire in Italia è il contratto con cui un costruttore vende a un acquirente persona fisica un fabbricato non ancora ultimato, con garanzie obbligatorie a tutela delle somme versate. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (in particolare artt. 2-6), che si affianca alla disciplina generale della vendita di cui agli artt. 1470 ss. del Codice Civile.
Il D.Lgs. 122/2005 tutela l'acquirente persona fisica di immobili da costruire dal rischio di insolvenza del costruttore. I capisaldi sono: l'obbligo per il costruttore di consegnare all'acquirente, a pena di nullità relativa, una fideiussione a garanzia delle somme e dei valori riscossi prima del trasferimento della proprietà (art. 2); la consegna di una polizza assicurativa decennale postuma a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile derivanti da rovina o gravi difetti costruttivi (art. 4); un contenuto minimo obbligatorio del contratto (art. 6), comprensivo della descrizione dell'immobile, dei termini di ultimazione e degli estremi del permesso di costruire. La disciplina si applica quando il costruttore agisce nell'esercizio dell'impresa e il permesso di costruire è già richiesto.
Lo strumento è impiegato per l'acquisto di appartamenti, ville o uffici sulla carta o in corso di costruzione, frequentemente preceduto da un preliminare. Le garanzie del D.Lgs. 122/2005 mirano a proteggere gli acconti versati durante la costruzione.
Il contratto deve identificare le parti, individuare l'immobile e gli estremi urbanistici, indicare il prezzo e le modalità di pagamento, i termini di ultimazione e di consegna, la fideiussione e la polizza decennale e gli altri elementi dell'art. 6 D.Lgs. 122/2005. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto preliminare immobiliare, compravendita immobiliare, rent to buy e proposta irrevocabile di acquisto.
Quando serve Compravendita di Immobile da Costruire?
La Compravendita di Immobile da Costruire in Italia deve essere adottata ogni volta che oggetto del contratto è un fabbricato o una sua porzione (appartamento, villa, ufficio, box) non ancora ultimato al momento della stipula. La disciplina del D.Lgs. 122/2005 si applica quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il cedente è un costruttore che agisce nell'esercizio di un'impresa edile o immobiliare; l'acquirente è una persona fisica che acquista l'immobile non in via prevalentemente professionale; il permesso di costruire (o la DIA/SCIA equivalente) è già stato richiesto o rilasciato al momento della firma. Il contratto si utilizza tipicamente nelle seguenti situazioni: acquisto di appartamento in costruzione da parte di un privato nell'ambito di un complesso residenziale; acquisto di villetta in corso di costruzione con consegna a ultimazione lavori; acquisto di unità in edificio soggetto a demolizione e ricostruzione; acquisto 'sulla carta' con versamento di acconti dilazionati durante le fasi costruttive. Non rientra nell'ambito applicativo del D.Lgs. 122/2005 la vendita tra privati di immobile già ultimato, la vendita da parte di persone fisiche non costruttori, né la vendita di immobile ultimato da costruttori (soggetta alla sola disciplina degli artt. 1470 ss. c.c. e alle garanzie per vizi artt. 1490 ss. c.c.). Nei casi in cui il costruttore non abbia ancora ottenuto il permesso di costruire ma abbia già presentato la relativa istanza al Comune, le parti possono stipulare una proposta di acquisto irrevocabile ex art. 1329 c.c. in attesa del rilascio del titolo, procedendo poi alla firma del contratto vincolato al D.Lgs. 122/2005 una volta ottenuto il permesso. La normativa si applica anche ai casi di recupero e ristrutturazione integrale di edifici esistenti che comportino la creazione di unità immobiliari nuove o sostanzialmente rinnovate, purché la ristrutturazione sia di portata tale da richiedere un nuovo titolo abilitativo e la creazione di nuove unità catastali. Il D.Lgs. 122/2005 non si applica ai contratti tra soli soggetti imprenditori, né alle vendite di immobili da costruire successivamente destinati alla locazione e non all acquisto.
Cosa includere nel tuo Compravendita di Immobile da Costruire
La Compravendita di Immobile da Costruire in Italia deve includere, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 122/2005 e degli artt. 1470 ss. c.c., una serie di elementi essenziali e obbligatori. Le parti: il costruttore-venditore (con denominazione, sede, numero REA, iscrizione alla Camera di Commercio e legale rappresentante) e l'acquirente persona fisica (con nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza). Identificazione dell'immobile: ubicazione del lotto, dati catastali del terreno (foglio, particella), destinazione urbanistica, estremi del permesso di costruire o della SCIA/DIA rilasciata dal Comune, descrizione tecnica dell'unità immobiliare (piano, scala, subalterno provvisorio). Capitolato descrittivo dei materiali e delle finiture, allegato al contratto come parte integrante. Prezzo complessivo, modalità di pagamento e piano degli acconti, con indicazione puntuale degli importi coperti dalla fideiussione ex art. 2 D.Lgs. 122/2005. Termini massimi di ultimazione dei lavori e di consegna, con penali per ritardo determinate o determinabili. Garanzie: fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura integrale degli acconti versati; polizza assicurativa decennale postuma da consegnare al rogito (art. 4). Modalità di variazione del prezzo, ammissibili solo in base a parametri oggettivi. Attestato di Prestazione Energetica (APE) allegato o menzione ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Conformità urbanistica e assenza di pesi o ipoteche sul terreno, con eventuale vincolo di frazionamento del mutuo fondiario contratto dal costruttore (art. 7 D.Lgs. 122/2005). Su forms-legal.com è disponibile il modulo aggiornato con tutte le clausole obbligatorie del D.Lgs. 122/2005 in formato editabile. La mancanza di uno degli elementi obbligatori non determina automaticamente la nullità, ma espone il costruttore a responsabilità contrattuale e può consentire all'acquirente di agire per il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Il contenuto minimo obbligatorio del contratto ai sensi dell art. 6 D.Lgs. 122/2005 include inoltre: le modalità di variazione del prezzo, con espressa indicazione dei parametri di riferimento (indici ISTAT sui prezzi delle costruzioni, listini regionali); l esistenza di eventuali ipoteche sul lotto di terreno con l indicazione del piano di frazionamento e cancellazione ex art. 7 D.Lgs. 122/2005; il termine massimo di realizzazione e di consegna, con penali per ritardo; il riferimento al capitolato descrittivo allegato; le modalità di consegna e collaudo. La polizza decennale postuma da consegnare al rogito ex art. 4 D.Lgs. 122/2005 deve essere emessa da una compagnia assicuratrice autorizzata dall IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). La garanzia copre i danni materiali e diretti causati da rovina totale o parziale ovvero da gravi difetti costruttivi delle strutture portanti che compromettano la solidità e la sicurezza dell edificio.
Come compilare il tuo Compravendita di Immobile da Costruire
Per compilare correttamente la Compravendita di Immobile da Costruire in Italia, seguire le seguenti istruzioni operative. Sezione parti: inserire la denominazione completa del costruttore, la sede legale, il numero di iscrizione al Registro Imprese / Camera di Commercio, la partita IVA, il codice REA e il nome del legale rappresentante; per l'acquirente, inserire nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e recapito PEC. Sezione immobile: indicare l'indirizzo del complesso edilizio, il Comune, i dati del terreno al Catasto Terreni (sezione, foglio, particella), gli estremi del permesso di costruire o SCIA rilasciato dal Comune, nonché il numero di unità immobiliare provvisorio. Allegare il capitolato descrittivo firmato. Sezione prezzo: riportare il prezzo complessivo in euro; suddividere il pagamento in acconto alla firma, acconti in corso d'opera e saldo al rogito; per ogni acconto indicare l'importo e il termine di pagamento. Assicurarsi che la fideiussione copra la somma totale degli acconti previsti, aggiornando il tetto garantito ad ogni versamento. Sezione termini: indicare la data prevista di ultimazione dei lavori e la data massima di consegna delle chiavi; determinare la penale giornaliera o mensile per il ritardo. Sezione garanzie: allegare copia della fideiussione bancaria o assicurativa e inserire gli estremi (istituto garante, numero polizza, importo). Al momento del rogito il notaio incaricato verificherà la consegna della polizza decennale postuma. Per la trascrizione del preliminare ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. è necessario recarsi dal notaio per l'autentica della scrittura privata. La caparra confirmatoria versata al momento della firma va indicata sia nell importo sia nella modalità di versamento: è raccomandabile il bonifico bancario per garantire la tracciabilità e la prova del versamento. Ogni acconto successivo deve essere indicato con precisione nell importo, nella data di pagamento e nella condizione che lo attiva (ad esempio, raggiungimento di determinata fase costruttiva). Il costruttore deve aggiornare l importo garantito dalla fideiussione a ogni versamento, fornendo prova dell avvenuto aggiornamento all acquirente. Per la trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell art. 2645-bis c.c. è necessario che il contratto sia redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente: il notaio provvede all autentica delle firme e alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Requisiti legali per Compravendita di Immobile da Costruire
La Compravendita di Immobile da Costruire in Italia è soggetta a precisi requisiti legali imposti dal D.Lgs. 122/2005 e dalle norme del Codice Civile. Forma: il contratto preliminare richiede la forma scritta ai sensi dell'art. 1351 c.c.; per la trascrizione ex art. 2645-bis c.c. occorre scrittura privata autenticata o atto pubblico notarile. Fideiussione obbligatoria: il costruttore deve consegnare la fideiussione prima o contestualmente alla stipula (art. 2 D.Lgs. 122/2005); la nullità relativa del contratto in mancanza di fideiussione è azionabile solo dall'acquirente. Polizza decennale: da consegnarsi al rogito definitivo (art. 4 D.Lgs. 122/2005). Registrazione: il contratto preliminare va registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (imposta fissa €200 + 0,50% sulla caparra confirmatoria + 3% sugli acconti); il rogito definitivo è registrato e trascritto dal notaio. Imposte: IVA al 4% per prima casa o al 10% per altri acquisti da costruttore (se soggetto passivo IVA), oppure imposta di registro per le cessioni esenti IVA; imposta ipotecaria e catastale. APE: obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 192/2005, da allegare o menzionare nel contratto. Mediazione obbligatoria: le controversie in materia di contratti immobiliari sono soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità. Le imposte applicabili al rogito definitivo di immobile da costruire ceduto da costruttore soggetto IVA sono: IVA al 4% per prima casa (con i requisiti dell art. 1, nota II-bis, Tariffa D.P.R. 131/1986), IVA al 10% per altri immobili abitativi non di lusso, IVA al 22% per immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9). In tutti i casi in cui si applica l IVA, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di €200 ciascuna. Il notaio rogante è tenuto a verificare che la fideiussione ex art. 2 D.Lgs. 122/2005 sia ancora in vigore e aggiornata all ammontare degli acconti versati, e che il costruttore abbia provveduto al frazionamento del mutuo fondiario ex art. 7, pena la responsabilità notarile per i danni subiti dall acquirente.
Errori comuni da evitare nel tuo Compravendita di Immobile da Costruire
Nella Compravendita di Immobile da Costruire in Italia si verificano frequentemente i seguenti errori. Omissione della fideiussione: il costruttore consegna una fideiussione di importo inferiore agli acconti previsti o non la aggiorna ad ogni versamento, riducendo la tutela dell'acquirente. Mancato frazionamento del mutuo fondiario: il costruttore non provvede al frazionamento dell'ipoteca iscritta sull'intero lotto (art. 7 D.Lgs. 122/2005), esponendo l'acquirente al rischio che la banca escuta l'ipoteca sull'intera area. Capitolato generico: la descrizione dei materiali è troppo vaga, consentendo al costruttore sostituzioni qualitative in corso d'opera senza conseguenze contrattualmente sanzionate. Confusione tra caparra confirmatoria e acconto prezzo: l'art. 1385 c.c. prevede che la caparra confirmatoria sia trattenuta o versata in doppio in caso di inadempimento; un acconto è semplice anticipazione del prezzo. Omessa trascrizione del preliminare: non trascrivere il contratto preliminare ex art. 2645-bis c.c. espone l'acquirente al rischio di doppie alienazioni e iscrizioni pregiudizievoli nel periodo tra preliminare e rogito. Ritardo nella verifica del permesso di costruire: stipulare il contratto preliminare prima dell'ottenimento del permesso di costruire aumenta il rischio di inadempimento del costruttore. Mancata verifica dell IVASS sull assicuratore della polizza decennale: scegliere un assicuratore non autorizzato all esercizio in Italia comporta l inefficacia della polizza. Non richiedere l aggiornamento dell indice di edificabilità: in alcune varianti del contratto il costruttore si riserva di variare la superficie o la volumetria entro certi limiti, senza che il prezzo venga automaticamente ridotto; è fondamentale fissare la corrispondenza tra variazione di superficie e variazione di prezzo. Accettare planimetrie non conformi al progetto approvato: al rogito, la planimetria allegata deve coincidere con quella depositata al Catasto; discrepanze possono generare nullità ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985. Acquisto con mutuo non subordinato al rogito: l acquirente deve assicurarsi che la delibera del mutuo sia condizionata al trasferimento della proprietà e non erogata prima del rogito, per evitare il pagamento degli interessi sul capitale non ancora impiegato.
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}Domande frequenti
La Compravendita di Immobile da Costruire in Italia prevede, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 122/2005, l'obbligo per il costruttore di consegnare all'acquirente, prima o contestualmente alla stipula del contratto preliminare o definitivo, una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia di tutte le somme versate o da versare fino al trasferimento della proprietà. La fideiussione deve garantire la restituzione delle somme incassate in caso di crisi del costruttore (fallimento, liquidazione coatta, concordato, esecuzione immobiliare). L'importo deve essere pari a quello delle somme da garantire al momento della stipula, ed è progressivamente escutibile dall'acquirente anche in via autonoma. La mancata consegna della fideiussione determina la nullità relativa del contratto, azionabile solo dall'acquirente.
La polizza assicurativa decennale postuma è prevista dall'art. 4 D.Lgs. 122/2005. Il costruttore deve consegnarla all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà o del rogito definitivo. Copre i danni materiali e diretti all'immobile derivanti da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle strutture portanti, per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. La polizza è obbligatoria e la sua mancata consegna al momento del rogito è sanzionata. L'acquirente può rifiutarsi di procedere alla stipula dell'atto definitivo se il costruttore non consegna contestualmente la polizza decennale. Si differenzia dalla fideiussione, che tutela le somme versate in corso d'opera, mentre la polizza decennale tutela l'immobile dopo la consegna.
L'art. 6 D.Lgs. 122/2005 stabilisce il contenuto minimo obbligatorio del contratto di compravendita di immobile da costruire in Italia. Devono essere indicati: la descrizione dell'immobile e le sue pertinenze; i dati catastali del lotto; le caratteristiche tecniche della costruzione (capitolato); i termini massimi di esecuzione dei lavori; le penali per il ritardo; il prezzo complessivo e le modalità di pagamento con espressa indicazione degli importi per i quali la fideiussione è prestata; le modalità di variazione del prezzo; l'esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli sul terreno; gli estremi del permesso di costruire; le modalità di subentro del terzo acquirente. L'omissione di uno di questi elementi non rende automaticamente nullo il contratto, ma può integrare una responsabilità del costruttore e un inadempimento contrattuale.
Secondo l'art. 3 D.Lgs. 122/2005, la fideiussione si estingue al momento del trasferimento della proprietà, purché all'acquirente sia stata contestualmente consegnata la polizza assicurativa decennale postuma di cui all'art. 4 dello stesso decreto. Pertanto, la fideiussione non può essere liberata anticipatamente: essa rimane in vigore e garantisce le somme versate fino al momento del rogito definitivo. Se il costruttore sollecita la restituzione o l'annullamento della fideiussione prima del trasferimento della proprietà, l'acquirente non è tenuto ad acconsentire. In caso di crisi del costruttore (procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari avviate prima del trasferimento), l'acquirente può escutere direttamente la fideiussione per recuperare le somme versate, senza attendere il termine della procedura.
Il contratto di compravendita di immobile da costruire in Italia deve indicare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 122/2005, i termini massimi di realizzazione e le penali per il ritardo. In caso di mancato rispetto, l'acquirente può azionare la penale contrattuale, richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. o agire per il risarcimento del danno. In presenza di crisi del costruttore che renda impossibile la consegna, l'acquirente escute la fideiussione. La Corte di Cassazione ha chiarito (Cass. 9370/2019) che il ritardo nella consegna integra inadempimento anche quando imputabile a cause non totalmente controllabili dal costruttore, se i termini contrattualmente fissati non prevedono esplicitamente tale esimente.
L'art. 9 D.Lgs. 122/2005 attribuisce all'acquirente di immobile da costruire in Italia un diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile, nel caso in cui il costruttore, prima del trasferimento della proprietà, intenda procedere alla sua vendita a terzi. Questo diritto si affianca alla tutela fideiussoria e alla polizza decennale, formando un sistema integrato di protezione del promissario acquirente. Il costruttore deve notificare all'acquirente le condizioni di vendita offerte al terzo, e l'acquirente ha la facoltà di esercitare la prelazione alle medesime condizioni entro il termine indicato nella comunicazione. La violazione del diritto di prelazione non rende la vendita a terzi automaticamente nulla, ma obbliga il costruttore al risarcimento del danno nei confronti del prelazionario pretermesso.
Il prezzo della compravendita di immobile da costruire in Italia deve essere determinato o determinabile al momento della stipula. L'art. 6 D.Lgs. 122/2005 impone che il contratto indichi le modalità di variazione del prezzo, ammissibili solo se ancorate a parametri certi e predeterminati (ad esempio, variazione dei costi di costruzione secondo i prezzi pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica o da listini regionali). Non sono consentite variazioni unilaterali rimesse all'arbitrio del costruttore. La garanzia fideiussoria deve essere adeguata all'importo da garantire nel momento del pagamento di ciascun acconto: se il prezzo aumenta per variazioni ammesse, il costruttore deve integrare la fideiussione. Le spese notarili, l'imposta di registro o l'IVA, nonché le imposte ipotecarie e catastali, sono ordinariamente a carico dell'acquirente, salvo diverso accordo espresso.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Contratto di Compravendita Immobiliare (Atto di Vendita)
Contratto di compravendita di un immobile già esistente tra venditore e acquirente, da stipulare in forma di atto pubblico notarile con trascrizione nei Registri Immobiliari.
Contratto di Rent to Buy (Godimento in funzione della successiva vendita)
Contratto che concede il godimento immediato dell'immobile all'acquirente, con obbligo o facoltà di acquisto a una data futura e imputazione di una quota dei canoni al prezzo di vendita.
Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare
Proposta irrevocabile di acquisto immobiliare: offerta vincolante per l'acquirente fino al termine indicato, irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c., con la quale il venditore può accettare formando un contratto preliminare valido ed efficace.