Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile
artt. 1470 ss. c.c.; D.P.R. 380/2001, art. 30; L. 47/1985, art. 18
artt. 1470 ss. Codice Civile — art. 30 D.P.R. 380/2001 — art. 18 L. 47/1985
Art. 1 — PARTI CONTRAENTI
VENDITORE:
Denominazione / Nome: [Nome Venditore Terreno]
Codice fiscale / P.IVA: [Codice Fiscale Venditore Terreno]
Residenza / Sede: [Residenza Venditore Terreno]
PEC: [Pec Venditore Terreno]
ACQUIRENTE:
Nome / Denominazione: [Nome Acquirente Terreno]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Acquirente Terreno]
Nato/a il: [Data Nascita Acquirente Terreno] a [Luogo Nascita Acquirente Terreno]
Residenza: [Residenza Acquirente Terreno]
Email / PEC: [Email Acquirente Terreno]
Art. 2 — OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA E CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Il venditore trasferisce all'acquirente, che accetta, la piena proprietà del seguente terreno edificabile:
Ubicazione: [Ubicazione Terreno] — Comune: [Comune Terreno]
Dati catastali (Catasto Terreni): Foglio [Foglio Terreno], Particella [Particella Terreno], Superficie mq [Superficie Terreno]
Provenienza del titolo: [Provenienza Terreno Titolo]
Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU): [Certificato Destinazione Urbanistica]
Zona urbanistica e indice di edificabilità: [Zona Urbanistica]
Vincoli: [Vincoli]
Il venditore dichiara la conformità dei dati catastali allo stato di fatto ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985.
Art. 3 — PREZZO E REGIME FISCALE
Il prezzo di vendita del terreno edificabile è di € [Prezzo Terreno].
La somma sarà corrisposta mediante: [Modalita Pagamento Terreno].
Regime fiscale applicabile: [Regime Fiscale Terreno]. Il venditore avverte l'acquirente che la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili è sempre imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b, del TUIR (D.P.R. 917/1986), con possibilità di optare per l'imposta sostitutiva del 26% ex L. 266/2005.
Art. 4 — GARANZIE DEL VENDITORE E CONFORMITÀ
Il venditore garantisce che il terreno è libero da ipoteche, pesi, servitù non apparenti, vincoli di inedificabilità non indicati nel CDU, trascrizioni pregiudizievoli o altri oneri reali non dichiarati, ai sensi degli artt. 1483–1489 c.c. Il CDU allegato al presente contratto riporta fedelmente la classificazione urbanistica e i vincoli vigenti alla data della sua emissione. Il venditore dichiara di non essere a conoscenza di procedure esecutive, pignoramenti o sequestri gravanti sul terreno.
Art. 5 — TRATTAMENTO DATI, MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le parti si obbligano a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 quale condizione di procedibilità. Il Foro competente è quello del luogo in cui si trova il terreno.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma Terreno], [Data Firma Terreno]
Venditore: [Nome Venditore Terreno]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Acquirente: [Nome Acquirente Terreno]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Venditore
________________
Signature
Acquirente
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile?
Il Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1470 ss. c.c.; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30; Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18.
La distinzione tra terreno edificabile e terreno non edificabile è determinata esclusivamente dagli strumenti urbanistici comunali e regionali vigenti al momento della stipula del contratto. L'art. 36, comma 2, del D.P.R. 380/2001 definisce la nozione di 'area edificabile' ai fini urbanistici, mentre l'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) adotta una nozione fiscale autonoma di 'terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria' che può divergere da quella urbanistica. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 25506/2006, ha chiarito che la classificazione urbanistica del terreno al momento della cessione determina il regime fiscale della plusvalenza, indipendentemente dall'uso effettivo che il cessionario intende farne. Per il venditore privato, è sempre obbligatoria la comunicazione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro RL) o l'opzione per l'imposta sostitutiva del 26% da versare tramite Modello F24 entro i termini del saldo IRPEF. Ai sensi dell'art. 1476, n. 1, c.c., il venditore è obbligato a consegnare il terreno nello stato in cui si trova al momento del contratto, libero da occupazioni di terzi e accessibile per i lavori di urbanizzazione previsti dallo strumento urbanistico.
Quando serve Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile?
La Compravendita di Terreno Edificabile in Italia si utilizza ogni volta che l'oggetto del trasferimento è un'area classificata come edificabile dagli strumenti urbanistici comunali o regionali vigenti. Situazioni tipiche: acquisto di un lotto in zona residenziale da parte di un privato per la costruzione della propria abitazione; acquisto di area produttiva o commerciale da parte di un'impresa per la realizzazione di uno stabilimento, un capannone o un centro commerciale; acquisto di area edificabile da parte di un'impresa costruttrice per la realizzazione di un complesso edilizio da destinare alla vendita o alla locazione; cessione di area edificabile nell'ambito di una lottizzazione convenzionata; acquisto di terreno in zona di espansione urbana da parte di un privato come investimento in attesa dell'approvazione del piano attuativo. La compravendita di terreno edificabile non richiede la notifica della prelazione agraria (che si applica solo ai fondi rustici a destinazione agricola), ma può essere soggetta a prelazione pubblica nei casi previsti dalla legge (es. beni culturali o ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004). Non si applica la disciplina del D.Lgs. 122/2005 sugli immobili da costruire, che riguarda esclusivamente la vendita da costruttori di fabbricati in corso di realizzazione.
La tempistica dell'operazione è rilevante sotto il profilo fiscale: ai sensi dell'art. 1, comma 496, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal D.L. 34/2019 (convertito con L. 58/2019), il venditore persona fisica può chiedere al notaio rogante di determinare la base imponibile della plusvalenza facendo riferimento al valore risultante da perizia giurata anziché al prezzo di vendita, a condizione di versare l'imposta sostitutiva del 26% entro il termine del rogito. Le principali occasioni operative per la Compravendita di Terreno Edificabile sono: cessione da un privato a un altro privato o a un'impresa edilizia, nell'ambito di un'operazione di sviluppo immobiliare; cessione da un Comune o da un ente pubblico a un operatore privato nel contesto di piani di dismissione del patrimonio pubblico (ex D.L. 351/2001); cessione nell'ambito di operazioni societarie di spin-off o di conferimento d'azienda. In tutte queste ipotesi, il contratto preliminare (compromesso) precede il rogito definitivo, con caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. e la possibilità di trascrizione facoltativa ex art. 2645-bis c.c. per la tutela dell'acquirente. L'Agenzia delle Entrate (Ufficio provinciale — Territorio) monitora sistematicamente le transazioni su terreni edificabili attraverso l'incrocio dei dati OMI, il che rende indispensabile indicare prezzi di mercato congrui.
Aspetti economici e di mercato rilevanti: il mercato italiano dei terreni edificabili è segmentato geograficamente in modo significativo. Nelle aree metropolitane (Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna), il valore al metro quadro di terreno edificabile in zone B (completamento) varia tra €500 e €3.000 al mq di superficie fondiaria, con picchi superiori in zone centrali o ad alta domanda. Nelle aree periurbane e nei piccoli Comuni, il valore cala drasticamente (€80-€300/mq) e la liquidità del mercato è minore. L'acquirente che acquista per costruire deve prevedere oltre al prezzo del terreno: (a) oneri di urbanizzazione primaria (allacciamenti a reti, viabilità) quantificati dal Comune secondo i parametri ex art. 16 D.P.R. 380/2001, variabili da €30 a €150/mq di superficie lorda di piano; (b) oneri di urbanizzazione secondaria (scuole, verde pubblico, parcheggi) nella misura deliberata dal Comune, spesso il doppio degli oneri primari; (c) contributo per il costo di costruzione ex art. 16, comma 10, D.P.R. 380/2001 (circa il 3-7% del costo di costruzione stimato). Prima della firma del compromesso, è prassi far redigere un preventivo degli oneri di urbanizzazione dal tecnico progettista, per verificare la sostenibilità economica dell'intervento edilizio previsto sul terreno acquistato.
Cosa includere nel tuo Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile
La Compravendita di Terreno Edificabile in Italia deve includere i seguenti elementi essenziali per la sua validità. Identificazione delle parti: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza del venditore e dell'acquirente; per le persone giuridiche, denominazione, sede, partita IVA, numero REA, Camera di Commercio. Identificazione del terreno: ubicazione, Comune, dati al Catasto Terreni (sezione, foglio, particella, qualità, classe, superficie), reddito dominicale, confini. Certificato di destinazione urbanistica (CDU): rilasciato dal Comune, da allegare all'atto a pena di nullità ex art. 30 D.P.R. 380/2001; deve indicare zona urbanistica, indici di edificabilità, vincoli. Dichiarazioni urbanistiche obbligatorie del venditore ex art. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 18 L. 47/1985: assenza di abusi edilizi, origine del titolo di proprietà. Conformità catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985. Provenienza del titolo: atto notarile, successione, sentenza. Prezzo e modalità di pagamento: importo in euro, data di pagamento, tracciabilità (bonifico, assegno circolare). Eventuali vincoli, convenzioni di lottizzazione, servitù, oneri reali gravanti sul terreno. Garanzia del venditore per evizione ex artt. 1483–1489 c.c. Clausola di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Il modello aggiornato su forms-legal.com integra le dichiarazioni urbanistiche e catastali previste dalla normativa vigente.
Un elemento spesso trascurato è la clausola relativa all'IVA: quando il venditore è un soggetto IVA (impresa, costruttore) e cede un terreno edificabile, l'operazione è imponibile IVA al 22% ex art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972, con obbligo di fatturazione; se il venditore è un privato non imprenditore, l'operazione è fuori campo IVA e si applica l'imposta di registro del 9% sul valore venale ex Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V, n. 8543/2019) ha ribadito che il cedente di terreno edificabile in veste di imprenditore non può applicare il reverse charge ma deve addebitare l'IVA in fattura al cessionario. Ulteriore elemento essenziale è la clausola sulle acque reflue e fognature: l'acquirente deve verificare se il terreno è già allacciato alle reti di urbanizzazione primaria (rete idrica, fognature, energia elettrica, gas metano, viabilità) oppure se tali opere sono a carico del lottizzante ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 380/2001, con relativo piano degli oneri di urbanizzazione da quantificare nel contratto. La stipula della convenzione di lottizzazione con il Comune deve essere menzionata nell'atto se già esistente, con l'indicazione degli obblighi residui a carico del venditore o trasferiti all'acquirente.
Come compilare il tuo Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile
Per compilare correttamente la Compravendita di Terreno Edificabile in Italia, seguire le istruzioni che seguono. Sezione parti: inserire i dati anagrafici completi del venditore e dell'acquirente con codice fiscale; per le società, partita IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese, REA, Camera di Commercio e legale rappresentante con poteri. Sezione terreno: riportare fedelmente i dati dal Catasto Terreni aggiornato (Agenzia delle Entrate, SISTER): Comune, sezione, foglio, particella, qualità colturale (anche se genericamente indicata come 'Ente Urbano' o altra qualità), classe, superficie in are e centiare, reddito dominicale. Sezione CDU: allegare copia del Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune; verificare che il CDU non sia scaduto (validità 1 anno). Nella sezione urbanistica del contratto, riportare i dati essenziali del CDU: zona urbanistica (es. zona B di completamento, zona C di espansione), indice di edificabilità fondiario (IF), altezza massima, distanze dai confini, vincoli eventualmente annotati. Sezione prezzo: indicare il prezzo in euro in lettere e in cifre; per le plusvalenze, il notaio informa il venditore dell'obbligo dichiarativo IRPEF o della possibilità di optare per l'imposta sostitutiva del 26%. Sezione oneri: dichiarare se il terreno è soggetto a convenzione di lottizzazione già sottoscritta con il Comune, specificando gli obblighi residui.
Procedura dettagliata campo per campo: (1) Dati catastali — richiedere la visura aggiornata dal portale SISTER (sister.agenziaentrate.gov.it) con accesso SPID o tramite il notaio incaricato; verificare l'intestazione catastale e la corrispondenza con il titolo di proprietà del venditore. (2) Verifica delle visure ipotecarie — richiedere al notaio le visure ventennali ai Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare; accertare l'assenza di ipoteche volontarie, giudiziali, sequestri o privilegi. (3) Richiesta del CDU — presentare domanda al SUAP o Ufficio Urbanistica del Comune competente, allegando estratto catastale e mappale; il rilascio deve avvenire entro 30 giorni (art. 30, comma 3, D.P.R. 380/2001); il ritardo oltre 30 giorni integra silenzio inadempimento impugnabile al TAR. (4) Perizia di stima — far redigere perizia giurata da tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto iscritto al rispettivo Albo professionale) per stabilire il valore di mercato del terreno alla data della cessione, rilevante sia per la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 26% sia per eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sui valori OMI. (5) Clausola sulla plusvalenza — nel contratto preliminare (compromesso) prevedere la dichiarazione del venditore circa la propria intenzione di optare o meno per l'imposta sostitutiva; il notaio riceve l'opzione nell'atto definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 496, L. 266/2005.
Requisiti legali per Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile
La Compravendita di Terreno Edificabile in Italia è soggetta ai seguenti obblighi legali. Forma: scrittura a pena di nullità ex art. 1350 c.c.; atto pubblico notarile per la trascrizione nei Registri Immobiliari ex artt. 2643 ss. c.c. CDU: il Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune deve essere allegato all'atto a pena di nullità ex art. 30, comma 2, D.P.R. 380/2001 e art. 18 L. 47/1985 (salvo deroga per pertinenze di edifici). Conformità catastale: dichiarazione ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985. Trascrizione e registrazione: a cura del notaio entro 30 giorni (D.P.R. 131/1986); imposta di registro 9% del valore venale; imposte ipotecaria e catastale €50 + €50 per acquirente persona fisica non IVA. Plusvalenza IRPEF: sempre imponibile per il venditore persona fisica ex art. 67, comma 1, lett. b, TUIR; opzione imposta sostitutiva 26% ex L. 266/2005. APE: non obbligatorio per terreni privi di edifici. Mediazione obbligatoria: ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Ulteriori obblighi di legge che il professionista deve verificare prima della stipula: (a) Prelazione dello Stato e degli enti pubblici — per terreni che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004, lo Stato o la Regione hanno diritto di prelazione entro 60 giorni dalla notifica dell'atto; la mancata notifica comporta la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 65, comma 5, D.Lgs. 42/2004, come confermato da Cass. civ. Sez. II, n. 21595/2018. (b) Comunicazione all'autorità antimafia — per i trasferimenti di terreni edificabili superiori a determinate soglie di valore, il notaio è tenuto a effettuare la comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), prima del rogito. (c) Aggiornamento della planimetria catastale — se il terreno ha subito frazionamenti o accorpamenti, la planimetria del Catasto Terreni deve essere aggiornata tramite DOCFA o tipo di frazionamento presentato all'Agenzia delle Entrate (ufficio provinciale-Territorio) prima del rogito. (d) Dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.L. 1/2012 (convertito con L. 27/2012) — per i trasferimenti immobiliari di valore superiore a €500 è vietato l'uso di contante; il pagamento deve essere tracciabile tramite assegno circolare, bonifico o altro strumento bancario idoneo, a pena di segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) da parte del notaio.
Aspetti fiscali dettagliati dell'operazione di compravendita di terreno edificabile: (1) Imposta di registro — aliquota del 9% sulla base imponibile, che ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 131/1986 è il maggiore tra il prezzo dichiarato e il valore venale in comune commercio accertato dall'Agenzia delle Entrate; l'ufficio del Registro può rettificare il valore entro 3 anni dalla registrazione (art. 76 D.P.R. 131/1986) sulla base dei valori OMI. (2) Imposte ipotecaria e catastale — €50 ciascuna in misura fissa per acquirenti persone fisiche non IVA; aliquote del 3% + 1% in caso di acquisto da parte di soggetto IVA. (3) Imposta sostitutiva sulla plusvalenza — il venditore persona fisica può optare per l'imposta sostitutiva del 26% ex L. 266/2005, calcolata sulla differenza tra prezzo di cessione e costo d'acquisto rivalutato tramite perizia giurata; l'opzione deve essere manifestata nell'atto di rogito davanti al notaio, che provvede al versamento entro la scadenza prevista. (4) IVA — se il venditore è soggetto passivo IVA (impresa edile, promotore immobiliare), la cessione di terreno edificabile è operazione imponibile IVA al 22% (art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972); in questo caso l'imposta di registro è dovuta in misura fissa (€200) e non si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. (5) Regime del prezzo-valore — non applicabile ai terreni edificabili (si applica solo agli immobili ad uso abitativo): l'Agenzia delle Entrate può sempre rettificare la base imponibile dell'imposta di registro ai valori di mercato, anche in presenza di perizia giurata di stima.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile
Nella Compravendita di Terreno Edificabile in Italia si registrano i seguenti errori frequenti. Primo errore — Omissione o CDU scaduto: allegare un CDU scaduto (validità 1 anno dall'emissione) o non allegarlo affatto determina la nullità dell'atto ex art. 30, comma 2, D.P.R. 380/2001; il venditore è responsabile di qualunque danno conseguente all'acquirente. Secondo errore — Sopravvalutazione dell'edificabilità: acquistare un terreno classificato come edificabile senza verificare se è soggetto a piano attuativo obbligatorio non ancora approvato può bloccare la costruzione per anni; il Comune non rilascia il permesso di costruire finché il piano di lottizzazione non è approvato ex art. 28 L. 1150/1942, con perdita dell'investimento nel frattempo. Terzo errore — Mancata perizia di stima: non far redigere una perizia giurata del valore di mercato prima della vendita espone il venditore a rettifiche dell'Agenzia delle Entrate basate sui valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare); la differenza tra valore accertato e prezzo dichiarato costituisce base imponibile aggiuntiva su cui si applica l'imposta di registro con sanzioni dal 100% al 200% (art. 71 D.P.R. 131/1986). Quarto errore — Omessa dichiarazione della plusvalenza: il venditore persona fisica che non dichiara la plusvalenza IRPEF nella propria dichiarazione dei redditi o non versa l'imposta sostitutiva del 26% è soggetto a sanzioni ex D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 fino al 240% dell'imposta evasa, oltre a interessi di mora; la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V, n. 25636/2021) ha confermato che la plusvalenza da cessione di terreno edificabile è sempre imponibile in capo al cedente persona fisica, indipendentemente dalla data di acquisto. Quinto errore — Acquisto in zona vincolata senza verifiche: non accertare l'esistenza di vincoli paesaggistici (Soprintendenza, ex D.Lgs. 42/2004), idrogeologici (Autorità di Bacino, PAI) o ambientali (parchi nazionali, siti Natura 2000) può rendere impossibile la costruzione prevista o imporre autorizzazioni aggiuntive con tempistiche superiori ai tre anni; il costo delle pratiche in zona vincolata supera spesso il 15-20% del valore del terreno. Sesto errore — Mancata notifica della prelazione a confinanti coltivatori: se il terreno, ancorché classificato edificabile, era in precedenza agricolo e confina con fondi di coltivatori diretti o IAP, la mancata notifica della prelazione agraria ex artt. 7-8 L. 26 maggio 1965, n. 590 e art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817 espone il venditore all'azione di riscatto da parte del confinante entro un anno dalla trascrizione dell'atto; la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, n. 15173/2012) ha confermato che la prelazione agraria opera anche quando il fondo ha perso la destinazione agricola prima della vendita, se la vocazione agricola era quella originaria. Settimo errore — Indicazione di prezzo inferiore al valore reale: dichiarare nel rogito un prezzo inferiore al corrispettivo effettivamente pattuito espone venditore e acquirente a sanzioni fiscali gravi ex art. 76 D.P.R. 131/1986 e a conseguenze penali per falso in atto pubblico (art. 483 c.p.) per le dichiarazioni rese davanti al notaio. Ottavo errore — Non verificare le condizioni sospensive al momento del rogito: stipulare il rogito prima che si sia avverata una condizione sospensiva (es. erogazione del mutuo ipotecario) senza clausola risolutiva adeguata può vincolare l'acquirente al pagamento del prezzo anche in assenza della provvista finanziaria.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/real-estate/purchase-sale/contratto-compravendita-terreno-edificabile
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Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è il documento, rilasciato dal Comune competente ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) e dell'art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47, che attesta la classificazione urbanistica e le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti relative al terreno. Nell'atto di compravendita di terreni, l'allegazione o il riferimento al CDU è obbligatoria a pena di nullità dell'atto, salvo che si tratti di terreni classificati come pertinenze di edifici e documentati come tali (art. 30, comma 2, D.P.R. 380/2001). Il CDU deve essere rilasciato dal Comune entro 30 giorni dalla domanda, e mantiene la sua validità per un anno dalla data di rilascio. Deve indicare le principali previsioni dello strumento urbanistico generale vigente (zona di appartenenza, indici di edificabilità, altezze massime, distanze, vincoli) e degli eventuali piani attuativi. La mancanza del CDU o la sua falsità espone il venditore a responsabilità penale e civile.
La Compravendita di Terreno Edificabile in Italia è soggetta a un regime fiscale significativamente diverso rispetto al terreno agricolo. Per il terreno edificabile: l'imposta di registro è del 9% sul valore venale in comune commercio (non sul valore catastale); le imposte ipotecaria e catastale sono di €50 ciascuna per i privati acquirenti; non si applicano le agevolazioni prima casa né le agevolazioni per coltivatori diretti. In caso di vendita da parte di un'impresa costruttrice soggetta a IVA, si applica l'IVA del 22% (terreni non edificati ceduti da soggetti IVA non sono esenti). Per il terreno agricolo venduto a coltivatori diretti o IAP, invece, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono in misura fissa (€200 ciascuna ex D.Lgs. 228/2001). Il valore venale del terreno edificabile deve essere indicato in misura congrua; l'Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento con rettifica del valore dichiarato se ritenuto non congruo rispetto ai valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare).
Un terreno classificato come edificabile dal Piano Regolatore Generale (PRG) o dal Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune può essere soggetto a diversi tipi di vincoli che ne limitano o condizionano le possibilità costruttive. Vincoli di piano: zone di rispetto (strade, ferrovie, cimiteri, corpi idrici, elettrodotti), vincoli di inedificabilità relativa o assoluta, piani attuativi obbligatori (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di zona). Vincoli paesaggistici: ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice del Paesaggio), impongono l'autorizzazione paesaggistica preventiva alla costruzione. Vincoli idrogeologici: apposti dall'Autorità di Bacino per i terreni in aree a rischio idraulico o frana (PAI). Vincoli ambientali: parchi nazionali e regionali, siti Natura 2000, zone di protezione speciale. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) rilasciato dal Comune riassume i vincoli urbanistici; per i vincoli paesaggistici è necessaria una verifica separata presso la Soprintendenza. La presenza di tali vincoli non rende necessariamente il terreno inedificabile, ma ne condiziona le modalità e l'entità della costruzione ammissibile.
La Compravendita di Terreno Edificabile in Italia genera, in capo al venditore persona fisica, una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto o di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente il bene (es. spese notarili, imposte). A differenza dei fabbricati (dove la plusvalenza è imponibile solo se l'alienazione avviene entro 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione, con eccezione per le abitazioni principali), la plusvalenza da cessione di terreni edificabili è sempre imponibile, indipendentemente dalla data di acquisto. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il venditore persona fisica può optare per l'imposta sostitutiva del 26% (ex art. 1, comma 496, L. 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato) da versare mediante modello F24 entro il termine di versamento dell'IRPEF. Sull'importo della plusvalenza va redatta apposita perizia giurata da un professionista abilitato per stabilire il valore di mercato alla data rilevante.
Un terreno classificato come agricolo può diventare edificabile in seguito a una variazione del Piano Regolatore Generale (PRG) o del Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvata dal Comune e dalla Regione. Una volta avvenuta la classificazione urbanistica come zona edificabile, il terreno può essere compravenduto come tale, con il relativo certificato di destinazione urbanistica (CDU) che attesta la nuova classificazione. Non è necessario attendere il rilascio del permesso di costruire per procedere alla vendita: il permesso di costruire si chiede al Comune successivamente, quando l'acquirente intende realizzare le opere edilizie. Se il terreno ricade in zona soggetta a piano attuativo obbligatorio (piano di lottizzazione), la costruzione non può iniziare prima dell'approvazione di tale piano. La vendita di terreno in zona di espansione urbanistica può essere vincolata dalla presenza di oneri di urbanizzazione e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare da parte del lottizzante ai sensi dell'art. 28 L. 17 agosto 1942, n. 1150.
Prima di stipulare la Compravendita di Terreno Edificabile in Italia, l'acquirente prudente deve effettuare le seguenti verifiche. Visure catastali: richiedere all'Agenzia delle Entrate (tramite SISTER o sportello) la visura del Catasto Terreni per verificare intestazione, superficie, qualità e reddito; richiedere la mappa catastale per verificare i confini. Visure ipotecarie: richiedere alla Conservatoria / Agenzia delle Entrate le visure ventennali per verificare l'assenza di ipoteche, pignoramenti, sequestri o altri pregiudizievoli. Certificato di destinazione urbanistica: richiedere al Comune il CDU per conoscere la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità (IF: indice fondiario), l'altezza massima consentita, le distanze dai confini e dalle strade, e la presenza di vincoli. Perizia tecnica: far redigere da un geometra, ingegnere o architetto iscritto all'albo una perizia tecnica di verifica dell'edificabilità effettiva, dei servizi di urbanizzazione disponibili (rete idrica, fognaria, elettrica, gas), e degli eventuali oneri di lottizzazione. Verifica del PRGC: consultare il Piano Regolatore presso il Comune per conoscere se il terreno ricade in zona con piano attuativo obbligatorio non ancora approvato, che ritarderebbe o impedirebbe la costruzione.
La lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come modificata dall'art. 8 L. 6 agosto 1967, n. 765), è il processo mediante il quale un'area edificabile viene suddivisa in lotti destinati alla costruzione di edifici, previa approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata da parte del Comune. La lottizzazione comporta: la redazione e l'approvazione di un piano planovolumetrico da parte del Comune; la stipula di una convenzione di lottizzazione tra il proprietario e il Comune, con la quale il lottizzante si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, illuminazione, rete idrica) e secondaria (scuole, parchi, parcheggi) a proprie spese e a cederle gratuitamente al Comune; il versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione. Nella Compravendita di Terreno Edificabile in Italia, il venditore deve dichiarare se il terreno è soggetto a piano di lottizzazione già approvato o in iter di approvazione, e se esistono obblighi residui derivanti dalla convenzione di lottizzazione sottoscritta con il Comune.
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