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Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile

Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile

artt. 1470 ss. c.c.; D.P.R. 380/2001, art. 30; L. 47/1985, art. 18

artt. 1470 ss. Codice Civile — art. 30 D.P.R. 380/2001 — art. 18 L. 47/1985

Art. 1 — PARTI CONTRAENTI

VENDITORE:

Denominazione / Nome: [Nome Venditore Terreno]

Codice fiscale / P.IVA: [Codice Fiscale Venditore Terreno]

Residenza / Sede: [Residenza Venditore Terreno]

PEC: [Pec Venditore Terreno]

ACQUIRENTE:

Nome / Denominazione: [Nome Acquirente Terreno]

Codice fiscale: [Codice Fiscale Acquirente Terreno]

Nato/a il: [Data Nascita Acquirente Terreno] a [Luogo Nascita Acquirente Terreno]

Residenza: [Residenza Acquirente Terreno]

Email / PEC: [Email Acquirente Terreno]

Art. 2 — OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA E CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il venditore trasferisce all'acquirente, che accetta, la piena proprietà del seguente terreno edificabile:

Ubicazione: [Ubicazione Terreno] — Comune: [Comune Terreno]

Dati catastali (Catasto Terreni): Foglio [Foglio Terreno], Particella [Particella Terreno], Superficie mq [Superficie Terreno]

Provenienza del titolo: [Provenienza Terreno Titolo]

Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU): [Certificato Destinazione Urbanistica]

Zona urbanistica e indice di edificabilità: [Zona Urbanistica]

Vincoli: [Vincoli]

Il venditore dichiara la conformità dei dati catastali allo stato di fatto ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985.

Art. 3 — PREZZO E REGIME FISCALE

Il prezzo di vendita del terreno edificabile è di € [Prezzo Terreno].

La somma sarà corrisposta mediante: [Modalita Pagamento Terreno].

Regime fiscale applicabile: [Regime Fiscale Terreno]. Il venditore avverte l'acquirente che la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili è sempre imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b, del TUIR (D.P.R. 917/1986), con possibilità di optare per l'imposta sostitutiva del 26% ex L. 266/2005.

Art. 4 — GARANZIE DEL VENDITORE E CONFORMITÀ

Il venditore garantisce che il terreno è libero da ipoteche, pesi, servitù non apparenti, vincoli di inedificabilità non indicati nel CDU, trascrizioni pregiudizievoli o altri oneri reali non dichiarati, ai sensi degli artt. 1483–1489 c.c. Il CDU allegato al presente contratto riporta fedelmente la classificazione urbanistica e i vincoli vigenti alla data della sua emissione. Il venditore dichiara di non essere a conoscenza di procedure esecutive, pignoramenti o sequestri gravanti sul terreno.

Art. 5 — TRATTAMENTO DATI, MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le parti si obbligano a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 quale condizione di procedibilità. Il Foro competente è quello del luogo in cui si trova il terreno.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Firma Terreno], [Data Firma Terreno]

Venditore: [Nome Venditore Terreno]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Acquirente: [Nome Acquirente Terreno]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Venditore

________________

Signature

Acquirente

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile?

Il Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1470 ss. c.c.; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30; Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18.

La distinzione tra terreno edificabile e terreno non edificabile è determinata esclusivamente dagli strumenti urbanistici comunali e regionali vigenti al momento della stipula del contratto. L'art. 36, comma 2, del D.P.R. 380/2001 definisce la nozione di 'area edificabile' ai fini urbanistici, mentre l'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) adotta una nozione fiscale autonoma di 'terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria' che può divergere da quella urbanistica. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 25506/2006, ha chiarito che la classificazione urbanistica del terreno al momento della cessione determina il regime fiscale della plusvalenza, indipendentemente dall'uso effettivo che il cessionario intende farne. Per il venditore privato, è sempre obbligatoria la comunicazione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro RL) o l'opzione per l'imposta sostitutiva del 26% da versare tramite Modello F24 entro i termini del saldo IRPEF. Ai sensi dell'art. 1476, n. 1, c.c., il venditore è obbligato a consegnare il terreno nello stato in cui si trova al momento del contratto, libero da occupazioni di terzi e accessibile per i lavori di urbanizzazione previsti dallo strumento urbanistico.

Quando serve Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile?

La Compravendita di Terreno Edificabile in Italia si utilizza ogni volta che l'oggetto del trasferimento è un'area classificata come edificabile dagli strumenti urbanistici comunali o regionali vigenti. Situazioni tipiche: acquisto di un lotto in zona residenziale da parte di un privato per la costruzione della propria abitazione; acquisto di area produttiva o commerciale da parte di un'impresa per la realizzazione di uno stabilimento, un capannone o un centro commerciale; acquisto di area edificabile da parte di un'impresa costruttrice per la realizzazione di un complesso edilizio da destinare alla vendita o alla locazione; cessione di area edificabile nell'ambito di una lottizzazione convenzionata; acquisto di terreno in zona di espansione urbana da parte di un privato come investimento in attesa dell'approvazione del piano attuativo. La compravendita di terreno edificabile non richiede la notifica della prelazione agraria (che si applica solo ai fondi rustici a destinazione agricola), ma può essere soggetta a prelazione pubblica nei casi previsti dalla legge (es. beni culturali o ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004). Non si applica la disciplina del D.Lgs. 122/2005 sugli immobili da costruire, che riguarda esclusivamente la vendita da costruttori di fabbricati in corso di realizzazione.

La tempistica dell'operazione è rilevante sotto il profilo fiscale: ai sensi dell'art. 1, comma 496, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal D.L. 34/2019 (convertito con L. 58/2019), il venditore persona fisica può chiedere al notaio rogante di determinare la base imponibile della plusvalenza facendo riferimento al valore risultante da perizia giurata anziché al prezzo di vendita, a condizione di versare l'imposta sostitutiva del 26% entro il termine del rogito. Le principali occasioni operative per la Compravendita di Terreno Edificabile sono: cessione da un privato a un altro privato o a un'impresa edilizia, nell'ambito di un'operazione di sviluppo immobiliare; cessione da un Comune o da un ente pubblico a un operatore privato nel contesto di piani di dismissione del patrimonio pubblico (ex D.L. 351/2001); cessione nell'ambito di operazioni societarie di spin-off o di conferimento d'azienda. In tutte queste ipotesi, il contratto preliminare (compromesso) precede il rogito definitivo, con caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. e la possibilità di trascrizione facoltativa ex art. 2645-bis c.c. per la tutela dell'acquirente. L'Agenzia delle Entrate (Ufficio provinciale — Territorio) monitora sistematicamente le transazioni su terreni edificabili attraverso l'incrocio dei dati OMI, il che rende indispensabile indicare prezzi di mercato congrui.

Aspetti economici e di mercato rilevanti: il mercato italiano dei terreni edificabili è segmentato geograficamente in modo significativo. Nelle aree metropolitane (Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna), il valore al metro quadro di terreno edificabile in zone B (completamento) varia tra €500 e €3.000 al mq di superficie fondiaria, con picchi superiori in zone centrali o ad alta domanda. Nelle aree periurbane e nei piccoli Comuni, il valore cala drasticamente (€80-€300/mq) e la liquidità del mercato è minore. L'acquirente che acquista per costruire deve prevedere oltre al prezzo del terreno: (a) oneri di urbanizzazione primaria (allacciamenti a reti, viabilità) quantificati dal Comune secondo i parametri ex art. 16 D.P.R. 380/2001, variabili da €30 a €150/mq di superficie lorda di piano; (b) oneri di urbanizzazione secondaria (scuole, verde pubblico, parcheggi) nella misura deliberata dal Comune, spesso il doppio degli oneri primari; (c) contributo per il costo di costruzione ex art. 16, comma 10, D.P.R. 380/2001 (circa il 3-7% del costo di costruzione stimato). Prima della firma del compromesso, è prassi far redigere un preventivo degli oneri di urbanizzazione dal tecnico progettista, per verificare la sostenibilità economica dell'intervento edilizio previsto sul terreno acquistato.

Cosa includere nel tuo Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile

La Compravendita di Terreno Edificabile in Italia deve includere i seguenti elementi essenziali per la sua validità. Identificazione delle parti: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza del venditore e dell'acquirente; per le persone giuridiche, denominazione, sede, partita IVA, numero REA, Camera di Commercio. Identificazione del terreno: ubicazione, Comune, dati al Catasto Terreni (sezione, foglio, particella, qualità, classe, superficie), reddito dominicale, confini. Certificato di destinazione urbanistica (CDU): rilasciato dal Comune, da allegare all'atto a pena di nullità ex art. 30 D.P.R. 380/2001; deve indicare zona urbanistica, indici di edificabilità, vincoli. Dichiarazioni urbanistiche obbligatorie del venditore ex art. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 18 L. 47/1985: assenza di abusi edilizi, origine del titolo di proprietà. Conformità catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985. Provenienza del titolo: atto notarile, successione, sentenza. Prezzo e modalità di pagamento: importo in euro, data di pagamento, tracciabilità (bonifico, assegno circolare). Eventuali vincoli, convenzioni di lottizzazione, servitù, oneri reali gravanti sul terreno. Garanzia del venditore per evizione ex artt. 1483–1489 c.c. Clausola di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Il modello aggiornato su forms-legal.com integra le dichiarazioni urbanistiche e catastali previste dalla normativa vigente.

Un elemento spesso trascurato è la clausola relativa all'IVA: quando il venditore è un soggetto IVA (impresa, costruttore) e cede un terreno edificabile, l'operazione è imponibile IVA al 22% ex art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972, con obbligo di fatturazione; se il venditore è un privato non imprenditore, l'operazione è fuori campo IVA e si applica l'imposta di registro del 9% sul valore venale ex Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V, n. 8543/2019) ha ribadito che il cedente di terreno edificabile in veste di imprenditore non può applicare il reverse charge ma deve addebitare l'IVA in fattura al cessionario. Ulteriore elemento essenziale è la clausola sulle acque reflue e fognature: l'acquirente deve verificare se il terreno è già allacciato alle reti di urbanizzazione primaria (rete idrica, fognature, energia elettrica, gas metano, viabilità) oppure se tali opere sono a carico del lottizzante ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 380/2001, con relativo piano degli oneri di urbanizzazione da quantificare nel contratto. La stipula della convenzione di lottizzazione con il Comune deve essere menzionata nell'atto se già esistente, con l'indicazione degli obblighi residui a carico del venditore o trasferiti all'acquirente.

Come compilare il tuo Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile

Per compilare correttamente la Compravendita di Terreno Edificabile in Italia, seguire le istruzioni che seguono. Sezione parti: inserire i dati anagrafici completi del venditore e dell'acquirente con codice fiscale; per le società, partita IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese, REA, Camera di Commercio e legale rappresentante con poteri. Sezione terreno: riportare fedelmente i dati dal Catasto Terreni aggiornato (Agenzia delle Entrate, SISTER): Comune, sezione, foglio, particella, qualità colturale (anche se genericamente indicata come 'Ente Urbano' o altra qualità), classe, superficie in are e centiare, reddito dominicale. Sezione CDU: allegare copia del Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune; verificare che il CDU non sia scaduto (validità 1 anno). Nella sezione urbanistica del contratto, riportare i dati essenziali del CDU: zona urbanistica (es. zona B di completamento, zona C di espansione), indice di edificabilità fondiario (IF), altezza massima, distanze dai confini, vincoli eventualmente annotati. Sezione prezzo: indicare il prezzo in euro in lettere e in cifre; per le plusvalenze, il notaio informa il venditore dell'obbligo dichiarativo IRPEF o della possibilità di optare per l'imposta sostitutiva del 26%. Sezione oneri: dichiarare se il terreno è soggetto a convenzione di lottizzazione già sottoscritta con il Comune, specificando gli obblighi residui.

Procedura dettagliata campo per campo: (1) Dati catastali — richiedere la visura aggiornata dal portale SISTER (sister.agenziaentrate.gov.it) con accesso SPID o tramite il notaio incaricato; verificare l'intestazione catastale e la corrispondenza con il titolo di proprietà del venditore. (2) Verifica delle visure ipotecarie — richiedere al notaio le visure ventennali ai Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia delle Entrate — Servizi di Pubblicità Immobiliare; accertare l'assenza di ipoteche volontarie, giudiziali, sequestri o privilegi. (3) Richiesta del CDU — presentare domanda al SUAP o Ufficio Urbanistica del Comune competente, allegando estratto catastale e mappale; il rilascio deve avvenire entro 30 giorni (art. 30, comma 3, D.P.R. 380/2001); il ritardo oltre 30 giorni integra silenzio inadempimento impugnabile al TAR. (4) Perizia di stima — far redigere perizia giurata da tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto iscritto al rispettivo Albo professionale) per stabilire il valore di mercato del terreno alla data della cessione, rilevante sia per la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 26% sia per eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sui valori OMI. (5) Clausola sulla plusvalenza — nel contratto preliminare (compromesso) prevedere la dichiarazione del venditore circa la propria intenzione di optare o meno per l'imposta sostitutiva; il notaio riceve l'opzione nell'atto definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 496, L. 266/2005.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Compravendita di Terreno Edificabile

Nella Compravendita di Terreno Edificabile in Italia si registrano i seguenti errori frequenti. Primo errore — Omissione o CDU scaduto: allegare un CDU scaduto (validità 1 anno dall'emissione) o non allegarlo affatto determina la nullità dell'atto ex art. 30, comma 2, D.P.R. 380/2001; il venditore è responsabile di qualunque danno conseguente all'acquirente. Secondo errore — Sopravvalutazione dell'edificabilità: acquistare un terreno classificato come edificabile senza verificare se è soggetto a piano attuativo obbligatorio non ancora approvato può bloccare la costruzione per anni; il Comune non rilascia il permesso di costruire finché il piano di lottizzazione non è approvato ex art. 28 L. 1150/1942, con perdita dell'investimento nel frattempo. Terzo errore — Mancata perizia di stima: non far redigere una perizia giurata del valore di mercato prima della vendita espone il venditore a rettifiche dell'Agenzia delle Entrate basate sui valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare); la differenza tra valore accertato e prezzo dichiarato costituisce base imponibile aggiuntiva su cui si applica l'imposta di registro con sanzioni dal 100% al 200% (art. 71 D.P.R. 131/1986). Quarto errore — Omessa dichiarazione della plusvalenza: il venditore persona fisica che non dichiara la plusvalenza IRPEF nella propria dichiarazione dei redditi o non versa l'imposta sostitutiva del 26% è soggetto a sanzioni ex D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 fino al 240% dell'imposta evasa, oltre a interessi di mora; la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V, n. 25636/2021) ha confermato che la plusvalenza da cessione di terreno edificabile è sempre imponibile in capo al cedente persona fisica, indipendentemente dalla data di acquisto. Quinto errore — Acquisto in zona vincolata senza verifiche: non accertare l'esistenza di vincoli paesaggistici (Soprintendenza, ex D.Lgs. 42/2004), idrogeologici (Autorità di Bacino, PAI) o ambientali (parchi nazionali, siti Natura 2000) può rendere impossibile la costruzione prevista o imporre autorizzazioni aggiuntive con tempistiche superiori ai tre anni; il costo delle pratiche in zona vincolata supera spesso il 15-20% del valore del terreno. Sesto errore — Mancata notifica della prelazione a confinanti coltivatori: se il terreno, ancorché classificato edificabile, era in precedenza agricolo e confina con fondi di coltivatori diretti o IAP, la mancata notifica della prelazione agraria ex artt. 7-8 L. 26 maggio 1965, n. 590 e art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817 espone il venditore all'azione di riscatto da parte del confinante entro un anno dalla trascrizione dell'atto; la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, n. 15173/2012) ha confermato che la prelazione agraria opera anche quando il fondo ha perso la destinazione agricola prima della vendita, se la vocazione agricola era quella originaria. Settimo errore — Indicazione di prezzo inferiore al valore reale: dichiarare nel rogito un prezzo inferiore al corrispettivo effettivamente pattuito espone venditore e acquirente a sanzioni fiscali gravi ex art. 76 D.P.R. 131/1986 e a conseguenze penali per falso in atto pubblico (art. 483 c.p.) per le dichiarazioni rese davanti al notaio. Ottavo errore — Non verificare le condizioni sospensive al momento del rogito: stipulare il rogito prima che si sia avverata una condizione sospensiva (es. erogazione del mutuo ipotecario) senza clausola risolutiva adeguata può vincolare l'acquirente al pagamento del prezzo anche in assenza della provvista finanziaria.

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Domande frequenti

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