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Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare (Compromesso)

Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare (Compromesso)

Codice Civile artt. 1351, 2645-bis, 2932; D.P.R. 131/1986

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE (art. 1351 Codice Civile; art. 2645-bis c.c.; art. 2932 c.c.)

Luogo e data: [Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Art. 1 — Parti Contraenti

PROMITTENTE VENDITORE

[Nome Promittente Venditore], nato/a il [Data Nascita Venditore], residente in [Residenza Venditore], codice fiscale [Codice Fiscale Venditore], stato civile: [Stato Civile Venditore], PEC/email: [Pec Venditore],

PROMISSARIO ACQUIRENTE

[Nome Promissario Acquirente], nato/a il [Data Nascita Acquirente], residente in [Residenza Acquirente], codice fiscale [Codice Fiscale Acquirente], email: [Email Acquirente],

di seguito denominati congiuntamente «le Parti»,

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Art. 2 — Oggetto e Identificazione dell'Immobile

Il promittente venditore si obbliga a vendere al promissario acquirente, che si obbliga ad acquistare, il seguente immobile:

Ubicazione: [Indirizzo Immobile], Comune di [Comune Immobile].

Dati catastali (Catasto Fabbricati): Foglio [Dati Catastali Foglio], Particella [Dati Catastali Particella], Subalterno [Dati Catastali Subalterno], Categoria [Categoria Catastale], Rendita catastale €[Rendita Catastale].

Pertinenze: [Pertinenze]

Classe energetica (APE): [Classe Energetica A P E] (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192).

Conformità urbanistica: [Conformita Urbanistica] (art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Situazione ipotecaria: [Ipoteche Vincoli].

Art. 3 — Prezzo e Modalità di Pagamento

Il prezzo complessivo della compravendita è convenuto in €[Prezzo Complessivo] (euro [Prezzo Complessivo]).

A titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile, il promissario acquirente versa contestualmente alla firma del presente contratto la somma di €[Importo Caparra Confirmatoria] mediante [Modalita Versamento Caparra].

Il saldo del prezzo pari a €[Saldo Prezzo] sarà corrisposto al momento della stipula del contratto definitivo dinanzi al notaio.

Art. 4 — Caparra Confirmatoria e Inadempimento

La somma di €[Importo Caparra Confirmatoria] è versata a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 Codice Civile. In caso di inadempimento del promissario acquirente, il promittente venditore avrà facoltà di recedere dal contratto e di trattenere la caparra. In caso di inadempimento del promittente venditore, il promissario acquirente avrà facoltà di recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra versata, ovvero di agire per l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 Codice Civile.

Art. 5 — Clausola Relativa al Mutuo

Acquisto con mutuo: [Acquisto Con Mutuo]. Importo del finanziamento richiesto: €[Importo Mutuo Richiesto].

Qualora il mutuo non venga deliberato entro il termine stabilito dalle parti, si applicherà la disciplina concordata per la clausola sospensiva, con restituzione integrale della caparra al promissario acquirente.

Art. 6 — Termine e Luogo per il Rogito Definitivo

Il contratto definitivo di compravendita sarà stipulato entro il [Data Stipula Definitivo] dinanzi al [Notaio Incaricato].

La trascrizione del presente contratto preliminare ai sensi dell'art. 2645-bis Codice Civile: [Trascrizione Preliminare].

Art. 7 — Garanzie del Promittente Venditore

Il promittente venditore garantisce che l'immobile è di sua piena ed esclusiva proprietà, libero da ipoteche, pesi, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti e diritti reali di godimento di terzi, salvo quanto già indicato all'Art. 2 del presente contratto, e che nulla osta al trasferimento della proprietà. Il venditore garantisce altresì l'immobile da evizione (artt. 1483–1487 c.c.) e per i vizi occulti (artt. 1490–1495 c.c.).

Art. 8 — Regime Fiscale e Registrazione

Il presente contratto preliminare sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro). L'imposta fissa è di €200,00, cui si aggiunge lo 0,50% sulla caparra confirmatoria e il 3% su eventuali acconti. Le imposte pagate in sede di preliminare saranno scomputate dall'imposta dovuta sull'atto definitivo.

Art. 9 — Trattamento Dati e Foro Competente

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali inseriti nel presente contratto vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Tribunale del luogo in cui è situato l'immobile, previo tentativo obbligatorio di mediazione civile ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Firme delle Parti

Luogo e data: [Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Il promittente venditore: [Nome Promittente Venditore]

Il promissario acquirente: [Nome Promissario Acquirente]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 4 (Caparra confirmatoria e inadempimento); Art. 5 (Clausola mutuo); Art. 9 (Foro competente).

Promittente Venditore

________________

Signature

Promissario Acquirente

________________

Signature

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Che cos'è Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare (Compromesso)?

Il Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare (Compromesso) in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, art. 1351; art. 2645-bis c.c.; art. 2932 c.c.

L'effetto giuridico del compromesso è la nascita di un'obbligazione di facere: le parti non trasferiscono la proprietà dell'immobile, ma si impegnano a farlo entro una data prestabilita, attraverso la stipulazione del rogito davanti al notaio. A differenza della proposta di acquisto, il contratto preliminare è un contratto sinallagmatico perfetto, bilateralmente vincolante fin dalla sottoscrizione. L'art. 2932 c.c. attribuisce alla parte adempiente il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto: il Tribunale competente può emettere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, sostituendo così il rogito mancato. La sentenza ex art. 2932 c.c. è trascrivibile nei Registri Immobiliari e costituisce titolo per il trasferimento della proprietà.

Una delle tutele più rilevanti per l'acquirente è la trascrizione del contratto preliminare prevista dall'art. 2645-bis c.c., introdotto dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. La trascrizione del preliminare produce un effetto prenotativo: le trascrizioni e le iscrizioni eseguite successivamente non possono pregiudicare il promissario acquirente, a condizione che il rogito definitivo venga trascritto entro un anno dalla data concordata per la stipula e, in ogni caso, entro tre anni dalla trascrizione del preliminare. Per trascrivere il preliminare occorre che rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio (art. 2657 c.c.): una semplice scrittura privata non autenticata non è trascrivibile.

Sul piano fiscale, il compromesso deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro). Le imposte dovute al momento della registrazione sono: imposta fissa di €200 sul contratto; imposta proporzionale dello 0,50% sulla caparra confirmatoria versata; imposta proporzionale del 3% sugli acconti sul prezzo pattuiti. Tali somme vengono integralmente scomputate dall'imposta di registro dovuta al momento del rogito definitivo (artt. 9 e 10 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986), evitando la doppia tassazione. La marca da bollo è pari a €155 per i contratti in formato elettronico. La mancata registrazione entro i 30 giorni espone le parti a sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e può pregiudicare la prova dell'anteriorità del contratto.

Nel mercato immobiliare italiano, il compromesso svolge una funzione economica insostituibile: consente all'acquirente di bloccare l'immobile versando la caparra confirmatoria (normalmente tra il 10% e il 20% del prezzo), mentre procede all'ottenimento del mutuo bancario, alla verifica della conformità urbanistica e catastale, e alla raccolta della documentazione necessaria per il rogito. Il periodo tra compromesso e rogito dura mediamente da 60 a 180 giorni. Durante questo intervallo il promittente venditore resta proprietario dell'immobile, ma si obbliga a non alienarlo o a non gravarlo di ulteriori pesi che pregiudicherebbero il promissario acquirente.

Quando serve Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare (Compromesso)?

Il Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare in Italia diventa necessario ogni volta che le parti abbiano raggiunto un accordo economico definitivo sul prezzo e sull'immobile, ma non possano procedere immediatamente alla stipulazione del rogito notarile. Le quattro situazioni principali che rendono il compromesso indispensabile sono le seguenti.

Prima situazione — finanziamento con mutuo bancario: la grande maggioranza degli acquirenti immobiliari in Italia necessita di un mutuo ipotecario per finanziare l'acquisto. L'istruttoria bancaria — comprensiva di valutazione del merito creditizio, perizia dell'immobile effettuata da tecnici incaricati dall'istituto di credito e delibera del comitato fidi — richiede in media tra i 30 e i 90 giorni lavorativi. Il compromesso permette di vincolare l'immobile attraverso la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) mentre l'acquirente attende la delibera del mutuo. È essenziale inserire nel compromesso una clausola sospensiva per il mutuo (art. 1353 c.c.) che subordini l'efficacia dell'intero contratto all'ottenimento del finanziamento entro un termine determinato: in mancanza di concessione del mutuo, le somme versate a titolo di caparra devono essere interamente restituite.

Seconda situazione — controlli tecnici e due diligence immobiliare: prima di formalizzare il rogito, l'acquirente diligente ha interesse a verificare la regolarità urbanistica dell'immobile (corrispondenza tra stato di fatto e titoli abilitativi edilizi depositati al Comune — permessi di costruire, SCIA, DIA, condoni), la conformità catastale (corrispondenza tra planimetria depositata al Catasto Fabbricati e stato dei luoghi), l'assenza di abusi edilizi sanabili o insanabili ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), e la situazione ipotecaria (visura ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari). Tali controlli richiedono accesso agli archivi pubblici e tempi tecnici non comprimibili: il compromesso garantisce il tempo necessario senza perdere l'immobile.

Terza situazione — estinzione di ipoteche residue del venditore: frequentemente il venditore ha ancora un mutuo ipotecario in corso sull'immobile che intende vendere. La cancellazione dell'ipoteca bancaria presuppone l'estinzione anticipata del mutuo con il ricavato della vendita, operazione da coordinarsi tra la banca del venditore, il notaio rogante e l'acquirente il giorno stesso del rogito. Il compromesso permette di pianificare questa operazione con anticipo, concordando le modalità di pagamento (tipicamente: la somma a saldo del prezzo viene versata direttamente alla banca mutuante per estinguere il mutuo residuo, e il venditore riceve la differenza).

Quarta situazione — acquisto di immobile in costruzione o in corso di ristrutturazione: quando l'acquirente compra un'unità immobiliare non ancora ultimata da un'impresa costruttrice o da un soggetto che la ristruttura, il compromesso è lo strumento contrattuale fondamentale previsto dal D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (tutela degli acquirenti di immobili da costruire). In questo caso il costruttore è obbligato per legge a consegnare all'acquirente, prima della stipula del preliminare, una fideiussione bancaria o assicurativa pari agli importi degli acconti percepiti (art. 2 D.Lgs. 122/2005), e a stipulare una polizza assicurativa decennale postuma (art. 4) da consegnare al momento della consegna dell'immobile. Il compromesso registra la nascita di questo rapporto contrattuale complesso e disciplina i pagamenti progressivi legati all'avanzamento dei lavori.

Cosa includere nel tuo Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare (Compromesso)

Un Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare valido e completo secondo il diritto italiano deve contenere una serie di elementi essenziali e clausole protettive che ne garantiscano la piena efficacia giuridica e la tutela di entrambe le parti. Il modello disponibile su forms-legal.com incorpora tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente e dalle prassi notarili italiane.

Primo elemento — identificazione delle parti: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio o residenza anagrafica del promittente venditore e del promissario acquirente. Per le persone giuridiche occorre indicare la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero REA o iscrizione al Registro delle Imprese, e il nome del legale rappresentante con indicazione dei poteri. Lo stato civile del venditore è giuridicamente rilevante: se coniugato in regime di comunione dei beni ai sensi dell'art. 177 c.c., l'atto dispositivo dell'immobile rientrante nella comunione richiede il consenso del coniuge o la sua partecipazione diretta al contratto (art. 180, comma 2, c.c.), pena l'annullabilità dell'atto (art. 184 c.c.).

Secondo elemento — descrizione dell'immobile: l'immobile va identificato con precisi dati catastali ricavati dalla visura aggiornata del Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate — Territorio (foglio, particella, subalterno, categoria, classe, consistenza, rendita catastale), con l'indirizzo completo (via, numero civico, interno, piano, città, provincia, CAP) e con l'indicazione delle pertinenze (cantina, soffitta, posto auto, box, lastrico solare) con i rispettivi subalterni catastali. I confini (Nord, Sud, Est, Ovest) devono corrispondere alla planimetria allegata. L'atto di provenienza (ultimo titolo di acquisto, successione, donazione) va menzionato con riferimento all'atto notarile (notaio, data, rep. n., raccolta n., trascritto il).

Terzo elemento — prezzo e modalità di pagamento: il prezzo va indicato in cifre e in lettere. La caparra confirmatoria versata al momento della firma del compromesso deve essere qualificata espressamente come tale ai sensi dell'art. 1385 c.c. (non come semplice acconto), con indicazione dell'importo, della data e della modalità (assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario con indicazione dell'IBAN del beneficiario). Gli acconti intermedi devono indicare importi e scadenze precise. Il saldo residuo del prezzo va indicato con la previsione che sarà versato al momento del rogito notarile, contestualmente al trasferimento del possesso.

Quarto elemento — dichiarazioni e garanzie del venditore: il promittente venditore deve dichiarare espressamente l'assenza di ipoteche, privilegi, pignoramenti, sequestri, trascrizioni pregiudizievoli, diritti reali di godimento di terzi (usufrutto, uso, abitazione, servitù non apparenti) non dichiarati, ai sensi dell'art. 1489 c.c. (oneri e diritti reali non apparenti). Se esiste un'ipoteca residua di mutuo, va indicata la banca creditrice, il numero del mutuo e le modalità di cancellazione concordate. La garanzia per evizione (artt. 1483-1487 c.c.) tutela il compratore contro la perdita del diritto per causa anteriore all'acquisto.

Quinto elemento — conformità urbanistica, catastale ed energetica: devono essere inseriti gli estremi del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, DIA, SCIA, concessione in sanatoria) ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 380/2001 a pena di nullità dell'atto definitivo. La dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ex art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52 è parimenti obbligatoria. L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (come modificato dal D.Lgs. 48/2020) deve essere allegato al contratto o quantomeno richiamato con indicazione della classe energetica.

Sesto elemento — clausole accessorie e speciali: clausola sospensiva per il mutuo bancario con termine e conseguenze in caso di diniego; termine per la stipula del rogito definitivo con indicazione del notaio designato e ripartizione delle spese; clausola penale o previsione dell'applicazione dell'art. 1385 c.c. per l'inadempimento; clausola per la trascrizione del preliminare ex art. 2645-bis c.c. (con richiesta di comparizione dal notaio per l'autenticazione); dichiarazione ex D.Lgs. 122/2005 per gli immobili in costruzione con allegazione della fideiussione; trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Come compilare il tuo Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare (Compromesso)

La compilazione del Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare in Italia richiede il reperimento di una serie di documenti ufficiali prima ancora di redigere il testo contrattuale. La procedura si articola in sette fasi operative.

Fase 1 — Raccolta documenti preliminari: prima di redigere il compromesso, raccogliere i seguenti documenti: visura catastale aggiornata dell'immobile (dal portale dell'Agenzia delle Entrate o da un geometra/notaio), planimetria catastale depositata, visura ipotecaria della Conservatoria dei Registri Immobiliari per verificare l'assenza di pesi, estratto edilizio o certificato di destinazione urbanistica dal Comune per verificare la conformità dei titoli abilitativi, attestato APE in corso di validità, documento d'identità e codice fiscale di entrambe le parti, estratto dell'atto di provenienza (rogito o successione) per verificare la titolarità del venditore.

Fase 2 — Identificazione delle parti: compilare la sezione anagrafica con i dati completi di venditore e acquirente. Verificare che il venditore sia l'unico proprietario o che tutti i comproprietari firmino il contratto. Se il venditore è coniugato in comunione dei beni, verificare il regime patrimoniale e assicurarsi che il coniuge partecipi o esprima il consenso scritto ex art. 184 c.c.

Fase 3 — Descrizione dell'immobile: riportare con esattezza i dati catastali dalla visura (foglio, particella, subalterno, categoria, rendita catastale). Indicare le pertinenze con i rispettivi subalterni. Descrivere i confini come riportati nella planimetria catastale. Allegare la planimetria catastale al contratto come documento parte integrante.

Fase 4 — Prezzo, caparra e modalità di pagamento: indicare il prezzo totale in cifre e in lettere. Riportare l'importo esatto della caparra confirmatoria che viene versata alla firma (solitamente 10-20% del prezzo), la modalità di versamento (assegno circolare intestato al venditore o IBAN per il bonifico) e la data effettiva del versamento. Se sono previsti acconti intermedi, inserirli con le relative date di scadenza. Il saldo sarà pagato al rogito.

Fase 5 — Clausola mutuo (se applicabile): se l'acquirente finanza l'acquisto con mutuo, inserire la clausola sospensiva specificando: l'importo massimo del finanziamento richiesto, l'istituto di credito già contattato (se individuato), il termine entro cui il mutuo deve essere deliberato (es. 60 o 90 giorni dalla firma del compromesso) e la conseguenza del mancato ottenimento (restituzione integrale della caparra senza penali). La clausola deve essere redatta con terminologia precisa per evitare ambiguità.

Fase 6 — Dichiarazioni urbanistiche e garanzie: il venditore deve compilare la sezione relativa ai titoli abilitativi edilizi (tipo di titolo, estremi, ufficio rilasciante e data), la dichiarazione di conformità catastale e la dichiarazione di libertà dell'immobile da carichi pregiudizievoli. Se esiste un'ipoteca residua, indicare la banca, il numero di mutuo e le modalità di estinzione previste per il giorno del rogito.

Fase 7 — Firma e formalizzazione: entrambe le parti firmano ogni foglio del contratto in doppia copia originale (una per ciascuna parte). Se si desidera trascrivere il preliminare ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. per ottenere l'effetto prenotativo, occorre fissare un appuntamento con un notaio per l'autenticazione delle firme prima di procedere alla registrazione e alla trascrizione. Il contratto va registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare (Compromesso)

Il Contratto Preliminare di Compravendita Immobiliare in Italia è uno degli atti più delicati dell'intera operazione immobiliare: errori di redazione o omissioni possono costare decine di migliaia di euro e generare anni di contenzioso. Di seguito gli otto errori più frequenti che le parti commettono nella pratica.

Errore 1 — Qualificare la caparra come «acconto»: la distinzione tra caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) e acconto prezzo è fondamentale. La caparra confirmatoria produce effetti penali automatici: se l'acquirente inadempie, perde la caparra; se inadempie il venditore, deve restituirla in doppio. L'acconto prezzo è una semplice anticipazione, priva di funzione penale: va sempre restituito in caso di risoluzione, senza meccanismo del raddoppio. Qualificare erroneamente la caparra come acconto priva l'adempiente dello strumento di tutela più efficace e immediato, costringendolo a dimostrare i danni in giudizio.

Errore 2 — Omettere la trascrizione del preliminare: non procedere alla trascrizione ex art. 2645-bis c.c. espone il promissario acquirente a rischi gravi: doppia alienazione dell'immobile a un terzo di buona fede, sopravvenienza di ipoteche giudiziali iscritte dai creditori del venditore, pignoramenti eseguiti sul bene dopo la firma del compromesso. Il costo della trascrizione notarile (tra €500 e €1.500 circa, a seconda del valore dell'immobile) è insignificante rispetto al rischio di perdere l'immobile o l'intera caparra.

Errore 3 — Non effettuare la due diligence urbanistica prima di firmare: molti acquirenti sottoscrivono il compromesso senza aver verificato la regolarità urbanistica dell'immobile. La scoperta successiva di abusi edilizi non sanabili (ai sensi degli artt. 36-37 D.P.R. 380/2001) può rendere impossibile il rogito, con conseguente perdita della caparra o lungo contenzioso per ottenerne la restituzione. La verifica va effettuata prima della firma, non dopo.

Errore 4 — Clausola mutuo senza termine preciso: inserire una clausola sospensiva per il mutuo formulata in modo generico («subordinatamente all'ottenimento di un finanziamento bancario») senza specificare l'importo, l'istituto di credito e soprattutto il termine entro cui il mutuo deve essere deliberato, rende la clausola potenzialmente indeterminata. Questa situazione può bloccare indefinitamente il contratto o generare controversie sulla sua risoluzione.

Errore 5 — Mancata registrazione entro 30 giorni: dimenticare di registrare il compromesso presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula comporta sanzioni amministrative (dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 131/1986, con un minimo di €200) e può rendere difficile provare l'anteriorità del contratto rispetto ad atti successivi del venditore.

Errore 6 — Omettere le menzioni urbanistiche obbligatorie: non inserire nel compromesso (e poi nel rogito) gli estremi del titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 380/2001 e la dichiarazione di conformità catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 può rendere nullo il contratto definitivo, con conseguenze patrimoniali gravissime per entrambe le parti.

Errore 7 — Non prevedere la modalità di estinzione dell'ipoteca esistente: quando sull'immobile grava un'ipoteca residua del venditore, non disciplinare contrattualmente il meccanismo di estinzione (ad es. versamento del saldo prezzo direttamente alla banca mutuante) crea incertezza operativa il giorno del rogito e può causare il rinvio o il fallimento della transazione.

Errore 8 — Ignorare le tutele per gli immobili da costruire: acquistare da un costruttore senza richiedere la fideiussione obbligatoria ex art. 2 D.Lgs. 122/2005 priva l'acquirente della tutela legale degli acconti versati in caso di insolvenza del costruttore. La fideiussione non è facoltativa: il costruttore che non la consegna commette un illecito penale. Prima di versare qualsiasi acconto a un costruttore, verificare sempre l'esistenza e la validità della fideiussione.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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