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Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria

Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria

Codice Civile art. 1385 (caparra confirmatoria); art. 1326 c.c. (conclusione del contratto)

PROPOSTA DI ACQUISTO CON CAPARRA CONFIRMATORIA

PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILIARE CON CAPARRA CONFIRMATORIA (art. 1326 c.c. — conclusione del contratto; art. 1385 c.c. — caparra confirmatoria)

[Luogo Data Proposta]

Proponente Acquirente

IL PROPONENTE ACQUIRENTE

[Nome Proponente], nato/a a [Luogo Nascita Proponente] il [Data Nascita Proponente], residente in [Residenza Proponente], codice fiscale [Codice Fiscale Proponente], email/PEC: [Email Proponente],

PROPONE AL VENDITORE:

Venditore

AL VENDITORE / PROPRIETARIO

[Nome Venditore], residente/con sede in [Residenza Venditore],

Oggetto della Proposta

Art. 1 — Oggetto

Il proponente intende acquistare il seguente immobile:

Indirizzo: [Indirizzo Immobile Proposta], Comune di [Comune Immobile Proposta].

Dati catastali: [Foglio Particella Sub], Categoria [Categoria Catastale Immobile].

Classe energetica (APE): [Classe Energetica Proponente] (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192).

Prezzo e Caparra Confirmatoria

Art. 2 — Prezzo e Caparra Confirmatoria

Il prezzo offerto per l'acquisto dell'immobile è di €[Prezzo Proposto].

A titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile, il proponente versa la somma di €[Importo Caparra] mediante [Modalita Versamento Caparra P].

Il saldo di €[Saldo Al Rogito] sarà corrisposto al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.

In caso di mancata accettazione della presente proposta entro il termine sotto indicato, la caparra sarà integralmente restituita al proponente senza alcuna penale.

Clausola Relativa al Mutuo

Art. 3 — Clausola Sospensiva per Mutuo

Acquisto subordinato a mutuo: [Acquisto Con Mutuo Proposta]. Importo del finanziamento richiesto: €[Importo Mutuo Proposta].

Qualora il mutuo non venga deliberato entro il termine fissato, la presente proposta si intende priva di effetti e la caparra versata sarà integralmente restituita al proponente.

Termine di Validità e Data del Rogito

Art. 4 — Termine di Validità della Proposta

La presente proposta è irrevocabile fino al [Termine Validita Proposta]. Oltre tale termine, in assenza di accettazione del venditore pervenuta al proponente, la proposta perde ogni efficacia e la caparra sarà restituita.

Art. 5 — Data Prevista per il Rogito Definitivo

Le parti si impegnano a stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il [Data Rogito Desiderata], salvo diverso accordo scritto.

Agenzia Immobiliare

Art. 6 — Mediazione Immobiliare

La presente proposta viene gestita tramite: [Agenzia Immobiliare]. La provvigione del mediatore matura al momento della conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 del Codice Civile.

Firma del Proponente

[Luogo Data Proposta]

Il proponente acquirente: [Nome Proponente]

— — — — — — — — — —

ACCETTAZIONE DEL VENDITORE

Il sottoscritto [Nome Venditore] dichiara di accettare la presente proposta di acquisto alle condizioni sopra indicate.

Data di accettazione: ____________________

Firma del venditore: [Nome Venditore]

Proponente Acquirente

________________

Signature

Venditore (Accettante)

________________

Signature

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Che cos'è Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria?

La Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria in Italia è l'atto scritto con cui il potenziale acquirente di un immobile formula un'offerta economicamente impegnativa al venditore, accompagnata dal versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). La proposta diventa contratto vincolante solo nel momento in cui l'accettazione del venditore giunge a conoscenza del proponente entro il termine indicato nella proposta stessa (art. 1326, comma 1, c.c.).

Sul piano giuridico, la proposta di acquisto è un atto negoziale unilaterale che, sino all'accettazione, può essere revocata dal proponente salvo che sia stata dichiarata irrevocabile (art. 1329 c.c.). Nell'intervallo tra l'invio della proposta e la ricezione dell'accettazione, il proponente è vincolato alla proposta per il tempo indicato: se il venditore non risponde entro tale termine, la proposta perde efficacia automaticamente e la caparra eventualmente versata deve essere restituita integralmente.

La caparra confirmatoria versata con la proposta svolge una triplice funzione riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Prima funzione: prova della serietà dell'offerta, poiché il proponente impegna denaro reale a garanzia del proprio intento. Seconda funzione: liquidazione convenzionale anticipata del danno, perché in caso di inadempimento del proponente il venditore può trattenere la somma senza dover provare il danno subito (art. 1385, comma 2, c.c.). Terza funzione: rimedio sanzionatorio a tutela dell'acquirente, che può esigere il doppio della caparra se è il venditore ad essere inadempiente, oppure chiedere la risoluzione per inadempimento con risarcimento del danno.

Nella prassi immobiliare italiana la proposta di acquisto viene spesso presentata per il tramite di un'agenzia immobiliare, che svolge le funzioni di mediatore ai sensi degli artt. 1754-1765 c.c. Il mediatore abilitato deve essere iscritto al Registro delle Imprese nella sezione agenti di affari in mediazione (D.Lgs. 59/2010). La provvigione matura al momento della conclusione dell'affare (art. 1755 c.c.), cioè quando proposta e accettazione si incontrano.

A differenza del contratto preliminare (compromesso) disciplinato dagli artt. 1351 e 2932 c.c., la proposta di acquisto è un atto unilaterale. Tuttavia, una volta accettata dal venditore, produce gli stessi effetti obbligatori del compromesso: entrambe le parti sono vincolate a stipulare il contratto definitivo di compravendita davanti al notaio. La proposta accettata deve essere registrata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro), con pagamento di imposta fissa di €200 e aliquota dello 0,50% sulla caparra confirmatoria versata.

La distinzione tra proposta di acquisto con caparra confirmatoria e proposta irrevocabile di acquisto (art. 1329 c.c.) è importante nella prassi immobiliare italiana. Nella proposta ordinaria, il proponente può revocare l'offerta prima che l'accettazione sia pervenuta, salvo che abbia dichiarato espressamente la proposta irrevocabile per un periodo determinato. La proposta irrevocabile vincola il proponente per il termine indicato: la revoca non produce effetti e il venditore può accettare validamente entro il termine, formando il contratto. Il modello disponibile su forms-legal.com consente di scegliere tra le due opzioni — proposta ordinaria revocabile e proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. — in base alle esigenze delle parti e alle condizioni del mercato immobiliare.

Quando serve Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria?

La Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria in Italia è necessaria o particolarmente opportuna in una serie di situazioni tipiche del mercato immobiliare, che il futuro acquirente deve saper riconoscere per tutelarsi adeguatamente.

Prima situazione: mercato immobiliare competitivo. Quando più potenziali acquirenti sono interessati allo stesso immobile — circostanza frequente nei centri storici delle principali città italiane e nelle zone di pregio — la proposta accompagnata da caparra consente di segnalare con forza l'impegno concreto, consentendo al venditore di scegliere l'offerta più seria. La caparra funge da «ancoraggio» dell'offerta e scoraggia ulteriori visite e trattative parallele.

Seconda situazione: necessità di tempi tecnici di verifica. Prima di impegnarsi in modo definitivo, l'acquirente prudente deve verificare la conformità catastale dell'immobile all'Ufficio del Catasto Fabbricati (Agenzia delle Entrate), la regolarità urbanistica presso l'Ufficio Tecnico Comunale, la situazione ipotecaria alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e la classe energetica tramite l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. La proposta con termine di validità di 7-15 giorni consente di avviare questi controlli senza perdere l'immobile.

Terza situazione: acquisto con finanziamento bancario. Quando l'acquirente ha necessità di ottenere un mutuo, la proposta con clausola sospensiva ex art. 1353 c.c. subordina l'efficacia dell'accordo all'ottenimento del finanziamento entro un termine determinato. Senza tale clausola, il mancato ottenimento del mutuo configurerebbe inadempimento dell'acquirente con conseguente perdita della caparra.

Quarta situazione: mediazione agenziale strutturata. Nelle compravendite gestite da agenzie immobiliari, la proposta di acquisto è il documento standard previsto dalla prassi agenziale e richiesto dal mediatore per formalizzare l'interesse dell'acquirente e presentarlo al venditore. L'agenzia acquisisce la proposta firmata dall'acquirente e la sottopone al venditore, che la può accettare integralmente, rifiutare o formulare una controfferta.

Quinta situazione: acquisto di immobile da costruire. Per immobili in costruzione o da costruire, il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 impone obblighi specifici di tutela dell'acquirente (fideiussione, polizza assicurativa), e la proposta di acquisto deve essere strutturata in modo da riflettere tali garanzie obbligatorie prima di versare qualsiasi somma al costruttore.

Sesta situazione: tutela in caso di doppia alienazione. Nei mercati immobiliari con forte pressione della domanda, il rischio che il venditore accetti più proposte contemporaneamente non è trascurabile. La proposta di acquisto con caparra confirmatoria, pur non producendo di per sé l'effetto prenotativo, costituisce prova documentale dell'accordo raggiunto e fondamento per richiedere il risarcimento del danno ex art. 1385 c.c. (raddoppio caparra) o l'esecuzione forzata del contratto ex art. 2932 c.c. La protezione definitiva si ottiene solo con la tempestiva trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., possibile solo dopo l'accettazione della proposta.

Cosa includere nel tuo Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria

Una Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria redatta in conformità al diritto italiano deve contenere tutti gli elementi che la rendono completa, vincolante e tutelante per entrambe le parti. Il modello disponibile su forms-legal.com è strutturato per garantire la piena conformità agli artt. 1326, 1328, 1329, 1351 e 1385 del Codice Civile e agli ulteriori requisiti normativi applicabili.

Primo elemento — identificazione del proponente acquirente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale (obbligatorio per la registrazione fiscale e il futuro rogito) e riferimento al documento d'identità valido. Se l'acquisto avviene in regime di comunione legale dei beni ex art. 177 c.c., è opportuno che anche il coniuge sottoscriva la proposta per evitare l'opponibilità ex art. 184 c.c.

Secondo elemento — identificazione precisa dell'immobile: indirizzo completo (via, numero civico, scala, piano, interno), Comune, provincia, dati catastali verificati dalla visura catastale storica (foglio, particella, subalterno, categoria, classe, rendita catastale), superficie catastale e commerciale. Per le pertinenze (cantine, box auto, soffitte) indicare i rispettivi subalterni catastali. Riportare i dati dell'APE (D.Lgs. 192/2005): classe energetica e indice di prestazione energetica.

Terzo elemento — prezzo di offerta e struttura dei pagamenti: prezzo espresso in cifre e in lettere per evitare ambiguità interpretative. Indicare l'importo della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. versata contestualmente alla proposta, la modalità (bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile) e l'IBAN o beneficiario. Specificare l'importo del saldo da corrispondere al rogito notarile e l'eventuale quota oggetto di mutuo bancario.

Quarto elemento — termine di validità della proposta: la data entro cui l'accettazione del venditore deve pervenire al proponente ai sensi dell'art. 1326, comma 2, c.c. La prassi immobiliare italiana indica 7-15 giorni come termine congruo: sufficiente per valutare l'offerta e raccogliere l'accettazione, senza immobilizzare troppo a lungo il proponente.

Quinto elemento — condizioni speciali e clausole: clausola sospensiva per l'ottenimento del mutuo bancario (importo, istituto, termine, effetti in caso di diniego); dichiarazioni urbanistiche obbligatorie ex art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (estremi del titolo abilitativo edilizio); conformità catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52; assenza di pesi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli alla Conservatoria; data prevista per il rogito definitivo; scelta del notaio rogante.

Sesto elemento — disciplina della caparra in caso di eventi: specificare esplicitamente che in caso di mancata accettazione entro il termine la caparra viene restituita integralmente al proponente; che in caso di inadempimento del proponente dopo l'accettazione il venditore può trattenere la caparra (art. 1385, comma 2, c.c.); che in caso di inadempimento del venditore il proponente ha diritto alla restituzione del doppio della caparra.

Settimo elemento — gestione in caso di caparra presso l'agenzia immobiliare: nella prassi, la caparra confirmatoria viene spesso consegnata all'agenzia in qualità di depositario. Il contratto deve specificare: a quale soggetto appartiene la caparra in caso di mancata accettazione (va restituita integralmente all'acquirente); le modalità di custodia (conto di deposito separato, non confuso con i fondi propri dell'agenzia); il termine entro cui l'agenzia deve trasmettere la caparra al venditore dopo l'accettazione. La mancanza di queste specifiche può generare controversie tra acquirente, venditore e agenzia immobiliare sulla destinazione della caparra in caso di trattativa non conclusa.

Come compilare il tuo Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria

La compilazione della Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria in Italia richiede rigore nei dati identificativi e chiarezza nelle condizioni economiche e nelle clausole speciali. La guida che segue illustra ogni passo.

Passo 1 — Dati del proponente acquirente: compilare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica attuale, codice fiscale (reperibile dal tesserino fiscale o tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate). Inserire gli estremi del documento d'identità: tipo (carta d'identità, passaporto), numero, rilasciato da, data di rilascio e scadenza. Se l'acquisto coinvolge due soggetti (coniugi, conviventi di fatto, comproprietari), inserire i dati di entrambi indicando le rispettive quote di acquisto.

Passo 2 — Identificazione dell'immobile: reperire la visura catastale aggiornata dal sito dell'Agenzia delle Entrate (Catasto Fabbricati). Inserire: foglio, particella, subalterno, categoria catastale (es. A/2), classe, consistenza, rendita catastale, piano e interno dell'unità immobiliare. Indicare le pertinenze con i rispettivi subalterni. Riportare la classe energetica e il numero dell'APE secondo il D.Lgs. 192/2005.

Passo 3 — Prezzo di offerta e caparra: scrivere il prezzo offerto in cifre (es. €285.000,00) e in lettere (duecentottantacinquemila/00 euro). Indicare l'importo della caparra confirmatoria (tipicamente 5-10% del prezzo). Specificare modalità e data del versamento: preferibilmente bonifico bancario (con riferimento all'IBAN del venditore o, se tramite agenzia, del conto deposito) o assegno circolare non trasferibile. Indicare le quote del saldo al rogito e l'eventuale mutuo ipotecario richiesto alla banca.

Passo 4 — Termine di validità: indicare una data precisa (gg/mm/aaaa) entro cui l'accettazione del venditore deve pervenire. Se si intende dichiarare irrevocabile la proposta ex art. 1329 c.c. per tutto il periodo, specificarlo espressamente. Diversamente, la proposta è revocabile prima che l'accettazione sia spedita.

Passo 5 — Clausola sospensiva per mutuo: se l'acquirente ha necessità di finanziamento, inserire la clausola: specificare importo massimo del mutuo richiesto, istituto bancario già selezionato (o tetto di spesa sostenibile), termine entro cui ottenere la delibera definitiva di concessione del mutuo (non solo la pre-delibera), e precisare che in caso di diniego definitivo del mutuo la proposta si risolve e la caparra è restituita integralmente all'acquirente.

Passo 6 — Dichiarazioni del venditore: raccogliere le dichiarazioni del venditore sulla conformità urbanistica (art. 46 D.P.R. 380/2001), conformità catastale (L. 52/1985 art. 29), assenza di trascrizioni pregiudizievoli, situazione condominiale aggiornata (debiti condominiali, lavori deliberati). La presenza di ipoteche deve essere dichiarata con indicazione dell'importo residuo e dell'istituto creditore.

Passo 7 — Firma e consegna: firmare la proposta in duplice originale. Consegnare la proposta al venditore (direttamente o tramite agenzia). Ricevuta l'accettazione scritta del venditore, conservare proposta originale e accettazione come prova contrattuale. Procedere entro 30 giorni dall'accettazione alla registrazione all'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 131/1986) con pagamento di €200 fissi più 0,50% sulla caparra.

Errori comuni da evitare nel tuo Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria

La Proposta di Acquisto con Caparra Confirmatoria in Italia, se redatta in modo approssimativo, può esporre l'acquirente a perdite economiche rilevanti e a contenziosi prolungati. Ecco gli errori più frequenti rilevati dalla prassi giurisprudenziale e agenziale italiana.

Primo errore — qualificare la caparra come acconto: la qualificazione della somma versata è determinante. L'acconto è una semplice anticipazione del corrispettivo priva di funzione penale: se il venditore recede, restituisce solo l'importo ricevuto, senza il meccanismo del raddoppio. Solo la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. garantisce la restituzione del doppio se è il venditore a essere inadempiente. La Corte di Cassazione (Cass. n. 14776/2016; Cass. Sez. II, n. 6763/2019) ha ripetutamente ribadito che la qualificazione espressa nel contratto è determinante ai fini dell'applicazione del regime dell'art. 1385 c.c.

Secondo errore — omettere il termine di validità della proposta: senza un termine espresso, l'efficacia della proposta si prolunga per il tempo «necessario secondo la natura dell'affare e gli usi» (art. 1326, comma 2, c.c.), creando incertezza giuridica. Il venditore potrebbe accettare in un momento in cui il proponente ha cambiato orientamento, e l'acquirente si troverebbe vincolato a un accordo non più desiderato.

Terzo errore — omettere la clausola sospensiva per il mutuo: chi firma senza inserire la condizione sospensiva per l'ottenimento del finanziamento bancario ex art. 1353 c.c. e poi non ottiene il mutuo, rischia di perdere l'intera caparra per inadempimento contrattuale. La clausola deve specificare l'importo del mutuo richiesto, l'istituto bancario e il termine per l'ottenimento della delibera definitiva.

Quarto errore — non verificare la regolarità urbanistica e catastale prima di versare la caparra: se dopo l'accettazione emergono abusi edilizi non sanabili ex D.P.R. 380/2001 o difformità catastali ex L. 52/1985, il venditore potrebbe essere inadempiente, ma il recupero della caparra richiede azione giudiziaria e tempi lunghi. L'acquirente accorto incarica preventivamente un geometra o un architetto per la due diligence tecnica.

Quinto errore — versare la caparra senza ricevuta o senza documentazione tracciabile: la caparra deve essere versata con mezzi tracciabili (bonifico bancario con causale, assegno circolare non trasferibile) e documentata formalmente. Il versamento in contanti è rischioso (problemi probatori) e, per importi superiori a €999,99, vietato dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, art. 49).

Sesto errore — non trascrivere il preliminare dopo l'accettazione: dopo la formazione dell'accordo (proposta accettata), molti acquirenti omettono di trascrivere il contratto preliminare ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., esponendosi al rischio di doppia alienazione (il venditore vende a terzi che trascrivono per primi) o di ipoteche sopravvenute sull'immobile che pregiudicano il rogito definitivo. Affidarsi esclusivamente a una verifica verbale del venditore — senza richiedere la visura catastale e ipotecaria aggiornata — rappresenta un rischio documentale che solo la due diligence scritta ante-proposta consente di eliminare.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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