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Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto

Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto

Codice Civile, artt. 1470-1547; Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BOX O POSTO AUTO

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BOX AUTO / POSTO AUTO

Ai sensi degli artt. 1470-1547 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122

Parti del Contratto

VENDITORE:

[Nome Venditore], nato/a il [Data Nascita Venditore] a [Luogo Nascita Venditore], codice fiscale [Codice Fiscale Venditore], residente in [Residenza Venditore], stato civile: [Stato Civile Venditore], PEC: [Pec Venditore], di seguito «Venditore».

ACQUIRENTE:

[Nome Acquirente], nato/a il [Data Nascita Acquirente] a [Luogo Nascita Acquirente], codice fiscale [Codice Fiscale Acquirente], residente in [Residenza Acquirente], e-mail: [Email Acquirente], di seguito «Acquirente».

Art. 1 — Oggetto della Compravendita

Il Venditore vende e trasferisce all'Acquirente, che acquista e accetta, la proprietà del seguente immobile: [Tipo Immobile], sito in [Indirizzo Box], Comune di [Comune Box], identificato al Catasto Fabbricati al foglio [Foglio Box], particella [Particella Box], subalterno [Subalterno Box], rendita catastale €[Rendita Catastale Box], superficie circa [Superficie Mq Box] mq.

Natura pertinenziale: il box auto è pertinenziale/non pertinenziale a un'unità abitativa (risposta: [Pertinenza Box]). Se pertinenziale: subalterno dell'abitazione di riferimento [Subalterno Abitazione Pertinenziale]. Le parti dichiarano che il presente trasferimento rispetta quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della Legge 24 marzo 1989, n. 122.

Art. 2 — Prezzo e Modalità di Pagamento

Il prezzo concordato per la compravendita del box auto di cui all'art. 1 è pari a €[Prezzo Vendita] (euro [Prezzo Vendita]/00), che l'Acquirente corrisponde al Venditore mediante [Modalita Pagamento] all'IBAN [Iban Venditore].

Le spese notarili, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale sono a carico di: [Spese Accessorie]. Agevolazione prima casa richiesta dall'Acquirente: [Agevolazione Prima Casa] (ai sensi della Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986).

Art. 3 — Consegna e Stato del Box

Il Venditore consegna all'Acquirente il box auto libero da persone e cose, in buono stato di conservazione, alla data del [Data Consegna], unitamente alle chiavi, al telecomando del cancello/portone e a ogni altro accessorio.

Il Venditore garantisce che l'immobile è libero da ipoteche, pignoramenti, sequestri, diritti di prelazione, servitù non apparenti o altri vincoli pregiudizievoli, e che sono regolarmente pagate le quote condominiali alla data del presente contratto.

Art. 4 — Dichiarazioni Urbanistiche e APE

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia), il Venditore dichiara che il box auto è stato realizzato in forza del seguente titolo abilitativo edilizio: [Titolo Abilitativo], e che lo stato attuale è conforme al titolo abilitativo e alla planimetria catastale depositata. Conformità urbanistica: [Conformita Urbanistica].

Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e del D.M. 26 giugno 2015, il Venditore ha messo a disposizione dell'Acquirente l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'immobile.

Art. 5 — Mediazione Obbligatoria, GDPR e Foro

Le eventuali controversie relative al presente contratto sono soggette alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti immobiliari.

Per ogni controversia non risolta, è competente il Tribunale del luogo dove è situato l'immobile. I dati personali delle parti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

Sottoscrizioni

Letto, confermato e sottoscritto in [Luogo Sottoscrizione], il [Data Sottoscrizione].

Il Venditore: [Nome Venditore] _______________________

L'Acquirente: [Nome Acquirente] _______________________

Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., le clausole di cui agli artt. 4 (dichiarazioni urbanistiche) e 5 (mediazione e foro competente).

Il Venditore: _______________________ L'Acquirente: _______________________

Venditore

________________

Signature

Acquirente

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto?

Il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 1470-1547; Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9.

La distinzione più rilevante sul piano giuridico è tra box auto autonomi e parcheggi pertinenziali ex Legge Tognoli. Il box auto autonomo ha propri dati catastali (foglio, particella, subalterno), non è vincolato ad alcuna abitazione specifica e si vende liberamente come qualsiasi altro immobile. Il parcheggio pertinenziale realizzato ai sensi della L. 122/1989 è invece soggetto al vincolo pertinenziale con l'unità abitativa di riferimento: l'art. 9, comma 5, della L. 122/1989 stabilisce che tali parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale». La violazione di questo divieto determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 18231/2015, ha precisato i confini applicativi del vincolo, chiarendo che si tratta di nullità di protezione e non di nullità assoluta, con importanti conseguenze sul piano della legittimazione a farla valere.

L'agevolazione fiscale «prima casa» (Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) si estende anche al box auto pertinenziale acquistato contestualmente all'abitazione principale agevolata o con atto separato entro un anno dal rogito dell'abitazione, purché siano soddisfatti i requisiti soggettivi (residenza nel Comune, assenza di altri immobili agevolati, mancato utilizzo dell'agevolazione per un altro acquisto non ceduto) e oggettivi (pertinenzialità del box rispetto all'abitazione principale). Il modello predisposto su forms-legal.com consente di raccogliere tutti i dati catastali e le dichiarazioni necessarie per la corretta redazione del preliminare o del contratto definitivo da portare al notaio.

Quando serve Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto?

Il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia è necessario in tutti i casi di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di un'autorimessa o di un posto auto.

Prima situazione: acquisto del box auto contestuale all'abitazione. Quando un privato acquista un appartamento con annesso box auto o posto auto, il rogito notarile può comprendere sia l'abitazione sia il box in un unico atto, oppure le parti possono stipulare un contratto separato per il box, soprattutto per ottimizzare il regime fiscale (es. agevolazione prima casa sul solo appartamento, aliquota ordinaria sul box se venduto a un prezzo separato oltre i limiti di compatibilità con la prima casa).

Seconda situazione: vendita autonoma del box auto tra privati. Il proprietario di un box auto senza vincolo Tognoli (o con vincolo sciolto) che intende vendere può farlo separatamente dall'abitazione. Un contratto preliminare di compravendita (it-contratto-preliminare-di-compravendita-immobiliare) può precedere il rogito definitivo, soprattutto quando l'acquirente deve attendere l'erogazione di un finanziamento bancario.

Terza situazione: acquisto del box da un costruttore o da un condominio. La società costruttrice che vende box auto nei propri edifici emette fattura con IVA (10% sul box non pertinenziale a prima casa, 4% su quello pertinenziale a prima casa). Il contratto con impresa costruttrice è spesso preceduto da un preliminare (promessa di acquisto) e seguito dal saldo al rogito definitivo.

Quarta situazione: posto auto in struttura di parcheggio privato. In alcune città italiane (Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna) esistono strutture di parcheggio multipiano private in cui i singoli stalli sono venduti come unità immobiliari autonome con categoria catastale C/6 o C/7. L'acquisto avviene con le stesse formalità di qualsiasi compravendita immobiliare.

Quinta situazione: cessione del box nell'ambito di una divisione ereditaria. Il box caduto in successione deve essere trasferito agli eredi tramite dichiarazione di successione e, se necessario, divisione ereditaria; la sua successiva vendita a terzi richiede il contratto ordinario di compravendita.

Sesta situazione: cessione del box a un familiare. La donazione del box auto a un familiare è soggetta all'imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990) con le franchigie per grado di parentela. Se invece si preferisce la vendita al familiare, il contratto di compravendita ordinario si applica con le stesse formalità.

Cosa includere nel tuo Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto

Il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia deve contenere elementi essenziali previsti dagli artt. 1470 ss. c.c., dalla normativa urbanistica e catastale, e dalla prassi notarile. Il modello predisposto su forms-legal.com include tutte le sezioni necessarie per la redazione corretta del documento preparatorio da portare al notaio.

Primo elemento: identificazione precisa delle parti. Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, stato civile e — per i coniugi con regime della comunione legale dei beni ex artt. 177-197 c.c. — indicazione se l'acquisto è in comunione o in proprietà personale. Per le persone giuridiche (società, cooperative): denominazione, sede legale, partita IVA, numero REA, codice fiscale, legale rappresentante con indicazione dei poteri.

Secondo elemento: identificazione catastale completa del box auto o posto auto. I dati catastali del Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate sono imprescindibili: Comune catastale, foglio, particella (mappale), subalterno, categoria catastale (C/6 per autorimesse chiuse, C/7 per tettoie o posti auto coperti non chiusi), rendita catastale, indirizzo e piano. La visura catastale aggiornata (richiedibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o al Catasto) deve essere allegata al contratto o portata al notaio.

Terzo elemento: caratteristiche descrittive del box. Superficie in metri quadrati (superficie lorda e superficie netta interna); piano (interrato, seminterrato, piano terra, piano rialzato); numero del box o del posto auto assegnato dal regolamento condominiale; pertinenze eventuali (cantinola allegata, spazio di manovra esclusivo, posto deposito). Indicare se il box ha porta automatizzata (basculante, scorrevole) e se è dotato di impianto elettrico.

Quarto elemento: natura giuridica del box — autonomo o pertinenziale ex L. 122/1989. Se pertinenziale, indicare: l'unità immobiliare di riferimento (foglio, particella, subalterno dell'appartamento); il vincolo pertinenziale ex art. 9, comma 5, L. 122/1989; dichiarazione che il parcheggio è ceduto unitamente o separatamente all'unità pertinenziale (nel secondo caso, indicare la base giuridica che consente la cessione separata, ad es. sentenza giudiziale ex Cass. SS.UU. 18231/2015 o specifica autorizzazione comunale).

Quinto elemento: prezzo di vendita e modalità di pagamento. Prezzo convenuto indicato in cifre e in lettere; modalità di pagamento (bonifico bancario con indicazione degli IBAN delle parti, assegno circolare non trasferibile — necessario per importi superiori a € 5.000 ex D.Lgs. 231/2007); eventuali acconti già versati (con riferimento al contratto preliminare); data e modalità del saldo.

Sesto elemento: dichiarazioni del venditore (garanzie immobiliari). Il venditore dichiara: di essere pieno e libero proprietario dell'immobile; di non aver disposto del bene a favore di terzi; l'assenza di ipoteche, privilegi, pignoramenti, sequestri o altri vincoli pregiudizievoli iscritti o trascritti alla Conservatoria; l'assenza di oneri condominiali insoluti (allegare estratto conto condominiale aggiornato); la regolarità urbanistico-edilizia del box (art. 46 D.P.R. 380/2001 — indicare gli estremi del titolo abilitativo: concessione edilizia/permesso di costruire, SCIA, DIA); la conformità tra la planimetria catastale e lo stato di fatto dell'immobile (art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 come mod. L. 122/2010).

Settimo elemento: regime fiscale applicabile. Indicare se la vendita è soggetta a imposta di registro (vendita tra privati: 9% ordinario; 2% con agevolazione prima casa) o a IVA (vendita da impresa costruttrice: 10% o 4% con agevolazione prima casa); ripartizione delle spese notarili, di trascrizione, di registrazione e di voltura catastale (di norma a carico dell'acquirente, salvo diverso accordo).

Ottavo elemento: attestato di Prestazione Energetica (APE). Il D.Lgs. 192/2005 e il D.M. 26 giugno 2015 richiedono la dotazione e la menzione dell'APE anche per i box auto nelle compravendite. L'APE viene allegato al contratto o ne viene fatto menzione obbligatoria.

Come compilare il tuo Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto

Per compilare correttamente il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia seguire questi passaggi operativi, che consentono di raccogliere tutta la documentazione necessaria per il rogito notarile.

Passo 1 — Raccolta della visura catastale. Richiedere la visura catastale aggiornata del box auto all'Agenzia delle Entrate (sito web visure.agenziaentrate.gov.it, sezione Catasto) oppure richiedendola agli sportelli Catasto. Dalla visura si ottengono: Comune catastale, foglio, particella, subalterno, categoria (C/6 o C/7), rendita catastale, indirizzo e piano. Questi dati devono essere inseriti nel contratto con esattezza; qualsiasi discrepanza tra i dati catastali e quelli nel contratto può causare problemi in sede di trascrizione.

Passo 2 — Verifica ipotecaria. Richiedere una visura ipotecaria alla Conservatoria (Agenzia delle Entrate — Uffici Provinciali Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare) per verificare l'assenza di ipoteche, pignoramenti, sequestri o altri vincoli pregiudizievoli trascritti sull'immobile a nome del venditore. La visura ipotecaria può essere richiesta anche online tramite il sistema SistER.

Passo 3 — Dati del venditore. Inserire le generalità complete del venditore (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza). Verificare che il venditore sia il titolare del diritto di proprietà risultante al Catasto Fabbricati e alla Conservatoria; in caso di eredità o divisione recente, verificare che la successione sia stata regolarmente trascritta.

Passo 4 — Dati dell'acquirente. Inserire le stesse informazioni anagrafiche dell'acquirente. Se l'acquirente è coniugato in regime di comunione legale dei beni (art. 177 c.c.) e intende acquistare in proprietà personale (per escludere il box dalla comunione), fare indicare espressamente nel contratto che l'acquisto avviene in regime di separazione dei beni o che si tratta di bene personale ex art. 179 c.c. Verificare il possesso dei requisiti per l'agevolazione prima casa se applicabile.

Passo 5 — Prezzo e pagamento. Indicare il prezzo di vendita concordato in cifre (es. € 35.000,00) e in lettere (es. trentacinquemila euro). Specificare le modalità di pagamento: se avvenuto o da avvenire tramite bonifico bancario, indicare IBAN del venditore; se tramite assegno circolare non trasferibile, indicarne gli estremi. Rispettare il limite del D.Lgs. 231/2007 per i pagamenti in contanti (€ 5.000 dal 2023).

Passo 6 — Dichiarazioni di conformità. Il venditore deve dichiarare: l'assenza di ipoteche e vincoli (allegare visura ipotecaria aggiornata); l'assenza di debiti condominiali (allegare estratto conto condominiale certificato dall'amministratore); la regolarità urbanistico-edilizia del box (indicare gli estremi del titolo abilitativo). Se il box ha subito lavori interni, verificare che siano stati eseguiti con regolare CILA o SCIA e che non abbiano modificato la planimetria catastale.

Passo 7 — Natura pertinenziale. Se il box è pertinenziale ex L. 122/1989, indicare il subalterno dell'abitazione pertinenziale e la dichiarazione di conformità all'art. 9 L. 122/1989. Se si vende separatamente dall'abitazione, indicare la base giuridica che consente la cessione separata.

Passo 8 — Firma e rogito notarile. Il contratto preliminare compilato con i dati del modello viene consegnato al notaio scelto dall'acquirente. Il notaio effettua le verifiche finali (ispezione ipotecaria aggiornata al giorno del rogito, verifica urbanistica) e procede al rogito notarile, alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura catastale.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto

Il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia presenta insidie ricorrenti che possono rendere l'atto nullo o esporre le parti a conseguenze fiscali e legali gravi.

1. Omissione delle menzioni urbanistiche obbligatorie. Il contratto deve contenere gli estremi del titolo abilitativo con cui è stato costruito il box (permesso di costruire, concessione edilizia, SCIA). L'omissione di queste menzioni determina la nullità assoluta del contratto ex art. 46 D.P.R. 380/2001, rilevabile d'ufficio e non sanabile con la trascrizione. Il notaio rifiuta il rogito senza le menzioni urbanistiche; in caso di contratto preliminare privo di tali menzioni, esso è già nullo.

2. Cessione vietata di parcheggio Tognoli separatamente dall'abitazione. I box e i posti auto realizzati ai sensi della L. 122/1989 con vincolo pertinenziale non possono essere ceduti separatamente dall'abitazione pertinenziale (art. 9, comma 5, L. 122/1989). Un venditore che vende il parcheggio Tognoli a un soggetto diverso dall'acquirente dell'abitazione (o separatamente dall'abitazione stessa senza verifica della giurisprudenza SS.UU. 18231/2015) espone il contratto alla nullità.

3. Mancata verifica della conformità catastale. L'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 richiede la dichiarazione di conformità tra la planimetria catastale e lo stato di fatto. Un box che ha subito modifiche interne senza aggiornamento catastale (rifacimento della porta, spostamento di tramezzi interni, ampliamento a scapito di uno spazio comune) deve essere oggetto di variazione catastale (DOCFA) prima del rogito. Procedere al rogito con planimetria catastale non aggiornata espone il notaio e le parti a responsabilità civile.

4. Confondere la categoria catastale C/6 con C/7. C/6 è l'autorimessa chiusa con porta e pareti laterali; C/7 è la tettoia o il posto auto coperto non chiuso lateralmente. Le due categorie hanno diversa rendita catastale, diversa tassazione e diverse caratteristiche descritte nel contratto. Indicare la categoria sbagliata crea incongruenze con i dati catastali ufficiali.

5. Non verificare i debiti condominiali pregressi. L'art. 63, comma 4, delle disp. att. c.c. sancisce la responsabilità solidale dell'acquirente con il venditore per i debiti condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente al trasferimento. Acquistare un box senza richiedere all'amministratore condominiale un estratto conto che attesti l'assenza di debiti può costare all'acquirente il pagamento delle spese condominiali arretrate del venditore, che possono essere rilevanti in condominii con maxi-lavori straordinari in corso.

6. Trascurare l'APE. Il D.Lgs. 192/2005 e il D.M. 26 giugno 2015 richiedono la dotazione e la menzione dell'Attestato di Prestazione Energetica anche per i box auto. La mancata allegazione o menzione è sanzionata con una sanzione da € 3.000 a € 18.000 divisa tra venditore e acquirente.

7. Non chiedere l'agevolazione prima casa sul box pertinenziale. Molti acquirenti acquistano il box pertinenziale senza richiedere l'agevolazione prima casa (imposta di registro al 2% invece del 9%), riducendo così inutilmente il loro risparmio fiscale. L'agevolazione si ottiene acquistando il box contestualmente all'abitazione o con atto separato entro un anno dal rogito dell'abitazione, purché siano soddisfatti i requisiti della Nota II-bis D.P.R. 131/1986.

8. Pagamento in contanti oltre i limiti. Pagare una parte del prezzo del box auto in contanti per importi superiori a € 5.000 viola il D.Lgs. 231/2007 e comporta una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo trasferito. Usare sempre bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile per importi superiori a tale soglia, conservando la ricevuta come prova del pagamento nel contratto definitivo.

9. Non distinguere il contratto preliminare dal definitivo. Molti privati credono erroneamente che la firma di un contratto preliminare (anche registrato) trasferisca già la proprietà del box. La proprietà del box si trasferisce solo con il rogito notarile definitivo (atto pubblico). Il contratto preliminare (it-contratto-preliminare-di-compravendita-immobiliare) crea solo l'obbligo di stipulare il definitivo entro il termine convenuto.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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