Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto
Codice Civile, artt. 1470-1547; Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BOX O POSTO AUTO
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BOX AUTO / POSTO AUTO
Ai sensi degli artt. 1470-1547 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122
Parti del Contratto
VENDITORE:
[Nome Venditore], nato/a il [Data Nascita Venditore] a [Luogo Nascita Venditore], codice fiscale [Codice Fiscale Venditore], residente in [Residenza Venditore], stato civile: [Stato Civile Venditore], PEC: [Pec Venditore], di seguito «Venditore».
ACQUIRENTE:
[Nome Acquirente], nato/a il [Data Nascita Acquirente] a [Luogo Nascita Acquirente], codice fiscale [Codice Fiscale Acquirente], residente in [Residenza Acquirente], e-mail: [Email Acquirente], di seguito «Acquirente».
Art. 1 — Oggetto della Compravendita
Il Venditore vende e trasferisce all'Acquirente, che acquista e accetta, la proprietà del seguente immobile: [Tipo Immobile], sito in [Indirizzo Box], Comune di [Comune Box], identificato al Catasto Fabbricati al foglio [Foglio Box], particella [Particella Box], subalterno [Subalterno Box], rendita catastale €[Rendita Catastale Box], superficie circa [Superficie Mq Box] mq.
Natura pertinenziale: il box auto è pertinenziale/non pertinenziale a un'unità abitativa (risposta: [Pertinenza Box]). Se pertinenziale: subalterno dell'abitazione di riferimento [Subalterno Abitazione Pertinenziale]. Le parti dichiarano che il presente trasferimento rispetta quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della Legge 24 marzo 1989, n. 122.
Art. 2 — Prezzo e Modalità di Pagamento
Il prezzo concordato per la compravendita del box auto di cui all'art. 1 è pari a €[Prezzo Vendita] (euro [Prezzo Vendita]/00), che l'Acquirente corrisponde al Venditore mediante [Modalita Pagamento] all'IBAN [Iban Venditore].
Le spese notarili, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale sono a carico di: [Spese Accessorie]. Agevolazione prima casa richiesta dall'Acquirente: [Agevolazione Prima Casa] (ai sensi della Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986).
Art. 3 — Consegna e Stato del Box
Il Venditore consegna all'Acquirente il box auto libero da persone e cose, in buono stato di conservazione, alla data del [Data Consegna], unitamente alle chiavi, al telecomando del cancello/portone e a ogni altro accessorio.
Il Venditore garantisce che l'immobile è libero da ipoteche, pignoramenti, sequestri, diritti di prelazione, servitù non apparenti o altri vincoli pregiudizievoli, e che sono regolarmente pagate le quote condominiali alla data del presente contratto.
Art. 4 — Dichiarazioni Urbanistiche e APE
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia), il Venditore dichiara che il box auto è stato realizzato in forza del seguente titolo abilitativo edilizio: [Titolo Abilitativo], e che lo stato attuale è conforme al titolo abilitativo e alla planimetria catastale depositata. Conformità urbanistica: [Conformita Urbanistica].
Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e del D.M. 26 giugno 2015, il Venditore ha messo a disposizione dell'Acquirente l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'immobile.
Art. 5 — Mediazione Obbligatoria, GDPR e Foro
Le eventuali controversie relative al presente contratto sono soggette alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti immobiliari.
Per ogni controversia non risolta, è competente il Tribunale del luogo dove è situato l'immobile. I dati personali delle parti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
Sottoscrizioni
Letto, confermato e sottoscritto in [Luogo Sottoscrizione], il [Data Sottoscrizione].
Il Venditore: [Nome Venditore] _______________________
L'Acquirente: [Nome Acquirente] _______________________
Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., le clausole di cui agli artt. 4 (dichiarazioni urbanistiche) e 5 (mediazione e foro competente).
Il Venditore: _______________________ L'Acquirente: _______________________
Venditore
________________
Signature
Acquirente
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto?
Il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 1470-1547; Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9.
La distinzione più rilevante sul piano giuridico è tra box auto autonomi e parcheggi pertinenziali ex Legge Tognoli. Il box auto autonomo ha propri dati catastali (foglio, particella, subalterno), non è vincolato ad alcuna abitazione specifica e si vende liberamente come qualsiasi altro immobile. Il parcheggio pertinenziale realizzato ai sensi della L. 122/1989 è invece soggetto al vincolo pertinenziale con l'unità abitativa di riferimento: l'art. 9, comma 5, della L. 122/1989 stabilisce che tali parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale». La violazione di questo divieto determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 18231/2015, ha precisato i confini applicativi del vincolo, chiarendo che si tratta di nullità di protezione e non di nullità assoluta, con importanti conseguenze sul piano della legittimazione a farla valere.
L'agevolazione fiscale «prima casa» (Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) si estende anche al box auto pertinenziale acquistato contestualmente all'abitazione principale agevolata o con atto separato entro un anno dal rogito dell'abitazione, purché siano soddisfatti i requisiti soggettivi (residenza nel Comune, assenza di altri immobili agevolati, mancato utilizzo dell'agevolazione per un altro acquisto non ceduto) e oggettivi (pertinenzialità del box rispetto all'abitazione principale). Il modello predisposto su forms-legal.com consente di raccogliere tutti i dati catastali e le dichiarazioni necessarie per la corretta redazione del preliminare o del contratto definitivo da portare al notaio.
Quando serve Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto?
Il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia è necessario in tutti i casi di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di un'autorimessa o di un posto auto.
Prima situazione: acquisto del box auto contestuale all'abitazione. Quando un privato acquista un appartamento con annesso box auto o posto auto, il rogito notarile può comprendere sia l'abitazione sia il box in un unico atto, oppure le parti possono stipulare un contratto separato per il box, soprattutto per ottimizzare il regime fiscale (es. agevolazione prima casa sul solo appartamento, aliquota ordinaria sul box se venduto a un prezzo separato oltre i limiti di compatibilità con la prima casa).
Seconda situazione: vendita autonoma del box auto tra privati. Il proprietario di un box auto senza vincolo Tognoli (o con vincolo sciolto) che intende vendere può farlo separatamente dall'abitazione. Un contratto preliminare di compravendita (it-contratto-preliminare-di-compravendita-immobiliare) può precedere il rogito definitivo, soprattutto quando l'acquirente deve attendere l'erogazione di un finanziamento bancario.
Terza situazione: acquisto del box da un costruttore o da un condominio. La società costruttrice che vende box auto nei propri edifici emette fattura con IVA (10% sul box non pertinenziale a prima casa, 4% su quello pertinenziale a prima casa). Il contratto con impresa costruttrice è spesso preceduto da un preliminare (promessa di acquisto) e seguito dal saldo al rogito definitivo.
Quarta situazione: posto auto in struttura di parcheggio privato. In alcune città italiane (Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna) esistono strutture di parcheggio multipiano private in cui i singoli stalli sono venduti come unità immobiliari autonome con categoria catastale C/6 o C/7. L'acquisto avviene con le stesse formalità di qualsiasi compravendita immobiliare.
Quinta situazione: cessione del box nell'ambito di una divisione ereditaria. Il box caduto in successione deve essere trasferito agli eredi tramite dichiarazione di successione e, se necessario, divisione ereditaria; la sua successiva vendita a terzi richiede il contratto ordinario di compravendita.
Sesta situazione: cessione del box a un familiare. La donazione del box auto a un familiare è soggetta all'imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990) con le franchigie per grado di parentela. Se invece si preferisce la vendita al familiare, il contratto di compravendita ordinario si applica con le stesse formalità.
Cosa includere nel tuo Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto
Il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia deve contenere elementi essenziali previsti dagli artt. 1470 ss. c.c., dalla normativa urbanistica e catastale, e dalla prassi notarile. Il modello predisposto su forms-legal.com include tutte le sezioni necessarie per la redazione corretta del documento preparatorio da portare al notaio.
Primo elemento: identificazione precisa delle parti. Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, stato civile e — per i coniugi con regime della comunione legale dei beni ex artt. 177-197 c.c. — indicazione se l'acquisto è in comunione o in proprietà personale. Per le persone giuridiche (società, cooperative): denominazione, sede legale, partita IVA, numero REA, codice fiscale, legale rappresentante con indicazione dei poteri.
Secondo elemento: identificazione catastale completa del box auto o posto auto. I dati catastali del Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate sono imprescindibili: Comune catastale, foglio, particella (mappale), subalterno, categoria catastale (C/6 per autorimesse chiuse, C/7 per tettoie o posti auto coperti non chiusi), rendita catastale, indirizzo e piano. La visura catastale aggiornata (richiedibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o al Catasto) deve essere allegata al contratto o portata al notaio.
Terzo elemento: caratteristiche descrittive del box. Superficie in metri quadrati (superficie lorda e superficie netta interna); piano (interrato, seminterrato, piano terra, piano rialzato); numero del box o del posto auto assegnato dal regolamento condominiale; pertinenze eventuali (cantinola allegata, spazio di manovra esclusivo, posto deposito). Indicare se il box ha porta automatizzata (basculante, scorrevole) e se è dotato di impianto elettrico.
Quarto elemento: natura giuridica del box — autonomo o pertinenziale ex L. 122/1989. Se pertinenziale, indicare: l'unità immobiliare di riferimento (foglio, particella, subalterno dell'appartamento); il vincolo pertinenziale ex art. 9, comma 5, L. 122/1989; dichiarazione che il parcheggio è ceduto unitamente o separatamente all'unità pertinenziale (nel secondo caso, indicare la base giuridica che consente la cessione separata, ad es. sentenza giudiziale ex Cass. SS.UU. 18231/2015 o specifica autorizzazione comunale).
Quinto elemento: prezzo di vendita e modalità di pagamento. Prezzo convenuto indicato in cifre e in lettere; modalità di pagamento (bonifico bancario con indicazione degli IBAN delle parti, assegno circolare non trasferibile — necessario per importi superiori a € 5.000 ex D.Lgs. 231/2007); eventuali acconti già versati (con riferimento al contratto preliminare); data e modalità del saldo.
Sesto elemento: dichiarazioni del venditore (garanzie immobiliari). Il venditore dichiara: di essere pieno e libero proprietario dell'immobile; di non aver disposto del bene a favore di terzi; l'assenza di ipoteche, privilegi, pignoramenti, sequestri o altri vincoli pregiudizievoli iscritti o trascritti alla Conservatoria; l'assenza di oneri condominiali insoluti (allegare estratto conto condominiale aggiornato); la regolarità urbanistico-edilizia del box (art. 46 D.P.R. 380/2001 — indicare gli estremi del titolo abilitativo: concessione edilizia/permesso di costruire, SCIA, DIA); la conformità tra la planimetria catastale e lo stato di fatto dell'immobile (art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 come mod. L. 122/2010).
Settimo elemento: regime fiscale applicabile. Indicare se la vendita è soggetta a imposta di registro (vendita tra privati: 9% ordinario; 2% con agevolazione prima casa) o a IVA (vendita da impresa costruttrice: 10% o 4% con agevolazione prima casa); ripartizione delle spese notarili, di trascrizione, di registrazione e di voltura catastale (di norma a carico dell'acquirente, salvo diverso accordo).
Ottavo elemento: attestato di Prestazione Energetica (APE). Il D.Lgs. 192/2005 e il D.M. 26 giugno 2015 richiedono la dotazione e la menzione dell'APE anche per i box auto nelle compravendite. L'APE viene allegato al contratto o ne viene fatto menzione obbligatoria.
Come compilare il tuo Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto
Per compilare correttamente il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia seguire questi passaggi operativi, che consentono di raccogliere tutta la documentazione necessaria per il rogito notarile.
Passo 1 — Raccolta della visura catastale. Richiedere la visura catastale aggiornata del box auto all'Agenzia delle Entrate (sito web visure.agenziaentrate.gov.it, sezione Catasto) oppure richiedendola agli sportelli Catasto. Dalla visura si ottengono: Comune catastale, foglio, particella, subalterno, categoria (C/6 o C/7), rendita catastale, indirizzo e piano. Questi dati devono essere inseriti nel contratto con esattezza; qualsiasi discrepanza tra i dati catastali e quelli nel contratto può causare problemi in sede di trascrizione.
Passo 2 — Verifica ipotecaria. Richiedere una visura ipotecaria alla Conservatoria (Agenzia delle Entrate — Uffici Provinciali Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare) per verificare l'assenza di ipoteche, pignoramenti, sequestri o altri vincoli pregiudizievoli trascritti sull'immobile a nome del venditore. La visura ipotecaria può essere richiesta anche online tramite il sistema SistER.
Passo 3 — Dati del venditore. Inserire le generalità complete del venditore (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza). Verificare che il venditore sia il titolare del diritto di proprietà risultante al Catasto Fabbricati e alla Conservatoria; in caso di eredità o divisione recente, verificare che la successione sia stata regolarmente trascritta.
Passo 4 — Dati dell'acquirente. Inserire le stesse informazioni anagrafiche dell'acquirente. Se l'acquirente è coniugato in regime di comunione legale dei beni (art. 177 c.c.) e intende acquistare in proprietà personale (per escludere il box dalla comunione), fare indicare espressamente nel contratto che l'acquisto avviene in regime di separazione dei beni o che si tratta di bene personale ex art. 179 c.c. Verificare il possesso dei requisiti per l'agevolazione prima casa se applicabile.
Passo 5 — Prezzo e pagamento. Indicare il prezzo di vendita concordato in cifre (es. € 35.000,00) e in lettere (es. trentacinquemila euro). Specificare le modalità di pagamento: se avvenuto o da avvenire tramite bonifico bancario, indicare IBAN del venditore; se tramite assegno circolare non trasferibile, indicarne gli estremi. Rispettare il limite del D.Lgs. 231/2007 per i pagamenti in contanti (€ 5.000 dal 2023).
Passo 6 — Dichiarazioni di conformità. Il venditore deve dichiarare: l'assenza di ipoteche e vincoli (allegare visura ipotecaria aggiornata); l'assenza di debiti condominiali (allegare estratto conto condominiale certificato dall'amministratore); la regolarità urbanistico-edilizia del box (indicare gli estremi del titolo abilitativo). Se il box ha subito lavori interni, verificare che siano stati eseguiti con regolare CILA o SCIA e che non abbiano modificato la planimetria catastale.
Passo 7 — Natura pertinenziale. Se il box è pertinenziale ex L. 122/1989, indicare il subalterno dell'abitazione pertinenziale e la dichiarazione di conformità all'art. 9 L. 122/1989. Se si vende separatamente dall'abitazione, indicare la base giuridica che consente la cessione separata.
Passo 8 — Firma e rogito notarile. Il contratto preliminare compilato con i dati del modello viene consegnato al notaio scelto dall'acquirente. Il notaio effettua le verifiche finali (ispezione ipotecaria aggiornata al giorno del rogito, verifica urbanistica) e procede al rogito notarile, alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura catastale.
Requisiti legali per Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto
Il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia è soggetto a requisiti normativi che toccano il Codice Civile, la normativa urbanistica, quella catastale e quella fiscale.
Forma scritta obbligatoria ad substantiam (art. 1350, n. 1, c.c.): il contratto che trasferisce la proprietà di un bene immobile, incluso il box auto, deve essere redatto per atto scritto a pena di nullità. Nella prassi, la forma è l'atto pubblico notarile. Il contratto preliminare (promessa di vendita) deve anch'esso essere redatto per iscritto (art. 1351 c.c.) e, se ha a oggetto un immobile, deve essere trascritto ex art. 2645-bis c.c. per essere opponibile ai terzi e tutelato dalla c.d. prenotazione ipotecaria.
Trascrizione ai Registri Immobiliari (art. 2643, n. 1, c.c.): obbligatoria per l'opponibilità del trasferimento ai terzi. Senza trascrizione, l'acquirente non è tutelato contro doppie vendite o iscrizioni pregiudizievoli successive al rogito. La trascrizione viene eseguita dal notaio contestualmente al rogito.
Menzioni urbanistiche obbligatorie (art. 46 D.P.R. 380/2001 — T.U. Edilizia; art. 40, comma 2, L. 47/1985): il contratto deve indicare gli estremi del titolo abilitativo con cui è stato costruito o ristrutturato il box (permesso di costruire, SCIA, concessione edilizia pregressa). L'omissione delle menzioni urbanistiche determina la nullità assoluta del contratto (nullità formale urbanistica), rilevabile d'ufficio.
Conformità catastale (art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 come mod. dall'art. 19, comma 14, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010): i contratti notarili di trasferimento immobiliare devono contenere la dichiarazione (del venditore o del tecnico) di conformità dei dati catastali e della planimetria alla stato di fatto dell'immobile. Il notaio non può procedere al rogito in assenza di tale dichiarazione.
Legge Tognoli (art. 9, L. 122/1989): i parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi di questa legge non possono essere venduti separatamente dall'abitazione (comma 5). La Cassazione SS.UU. 18231/2015 ha qualificato la nullità come nullità di protezione a legittimazione relativa (spetta all'acquirente dell'abitazione farla valere, non al terzo).
ATtestato di Prestazione Energetica (D.Lgs. 192/2005, D.M. 26 giugno 2015): obbligo di dotazione e di allegazione (o richiamo) dell'APE anche per i box auto nelle compravendite a titolo oneroso. L'inottemperanza comporta una sanzione da € 3.000 a € 18.000 divisa tra venditore e acquirente.
Imposta di registro (D.P.R. 131/1986): compravendita tra privati: 9% sul valore catastale o sul corrispettivo se maggiore; ipotecaria € 50; catastale € 50. Con agevolazione prima casa: 2% (box pertinenziale). Compravendita da costruttore in regime IVA: IVA 10% o 4% + registro € 200 + ipotecaria € 200 + catastale € 200.
D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio): limite ai pagamenti in contanti di € 5.000 dal 1° gennaio 2023. Per importi superiori, obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico, assegno circolare non trasferibile) pena sanzione amministrativa.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto
Il Contratto di Compravendita di Box o Posto Auto in Italia presenta insidie ricorrenti che possono rendere l'atto nullo o esporre le parti a conseguenze fiscali e legali gravi.
1. Omissione delle menzioni urbanistiche obbligatorie. Il contratto deve contenere gli estremi del titolo abilitativo con cui è stato costruito il box (permesso di costruire, concessione edilizia, SCIA). L'omissione di queste menzioni determina la nullità assoluta del contratto ex art. 46 D.P.R. 380/2001, rilevabile d'ufficio e non sanabile con la trascrizione. Il notaio rifiuta il rogito senza le menzioni urbanistiche; in caso di contratto preliminare privo di tali menzioni, esso è già nullo.
2. Cessione vietata di parcheggio Tognoli separatamente dall'abitazione. I box e i posti auto realizzati ai sensi della L. 122/1989 con vincolo pertinenziale non possono essere ceduti separatamente dall'abitazione pertinenziale (art. 9, comma 5, L. 122/1989). Un venditore che vende il parcheggio Tognoli a un soggetto diverso dall'acquirente dell'abitazione (o separatamente dall'abitazione stessa senza verifica della giurisprudenza SS.UU. 18231/2015) espone il contratto alla nullità.
3. Mancata verifica della conformità catastale. L'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 richiede la dichiarazione di conformità tra la planimetria catastale e lo stato di fatto. Un box che ha subito modifiche interne senza aggiornamento catastale (rifacimento della porta, spostamento di tramezzi interni, ampliamento a scapito di uno spazio comune) deve essere oggetto di variazione catastale (DOCFA) prima del rogito. Procedere al rogito con planimetria catastale non aggiornata espone il notaio e le parti a responsabilità civile.
4. Confondere la categoria catastale C/6 con C/7. C/6 è l'autorimessa chiusa con porta e pareti laterali; C/7 è la tettoia o il posto auto coperto non chiuso lateralmente. Le due categorie hanno diversa rendita catastale, diversa tassazione e diverse caratteristiche descritte nel contratto. Indicare la categoria sbagliata crea incongruenze con i dati catastali ufficiali.
5. Non verificare i debiti condominiali pregressi. L'art. 63, comma 4, delle disp. att. c.c. sancisce la responsabilità solidale dell'acquirente con il venditore per i debiti condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente al trasferimento. Acquistare un box senza richiedere all'amministratore condominiale un estratto conto che attesti l'assenza di debiti può costare all'acquirente il pagamento delle spese condominiali arretrate del venditore, che possono essere rilevanti in condominii con maxi-lavori straordinari in corso.
6. Trascurare l'APE. Il D.Lgs. 192/2005 e il D.M. 26 giugno 2015 richiedono la dotazione e la menzione dell'Attestato di Prestazione Energetica anche per i box auto. La mancata allegazione o menzione è sanzionata con una sanzione da € 3.000 a € 18.000 divisa tra venditore e acquirente.
7. Non chiedere l'agevolazione prima casa sul box pertinenziale. Molti acquirenti acquistano il box pertinenziale senza richiedere l'agevolazione prima casa (imposta di registro al 2% invece del 9%), riducendo così inutilmente il loro risparmio fiscale. L'agevolazione si ottiene acquistando il box contestualmente all'abitazione o con atto separato entro un anno dal rogito dell'abitazione, purché siano soddisfatti i requisiti della Nota II-bis D.P.R. 131/1986.
8. Pagamento in contanti oltre i limiti. Pagare una parte del prezzo del box auto in contanti per importi superiori a € 5.000 viola il D.Lgs. 231/2007 e comporta una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo trasferito. Usare sempre bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile per importi superiori a tale soglia, conservando la ricevuta come prova del pagamento nel contratto definitivo.
9. Non distinguere il contratto preliminare dal definitivo. Molti privati credono erroneamente che la firma di un contratto preliminare (anche registrato) trasferisca già la proprietà del box. La proprietà del box si trasferisce solo con il rogito notarile definitivo (atto pubblico). Il contratto preliminare (it-contratto-preliminare-di-compravendita-immobiliare) crea solo l'obbligo di stipulare il definitivo entro il termine convenuto.
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Sì, il contratto di compravendita di un box auto o posto auto in Italia segue la medesima disciplina prevista per gli altri immobili. Ai sensi degli artt. 1470 ss. del Codice Civile, il trasferimento della proprietà di un immobile — incluse le autorimesse e i posti auto — richiede la forma scritta (art. 1350, n. 1, c.c.) e, per produrre effetti verso i terzi, la trascrizione nei Registri Immobiliari (art. 2643 c.c.). Nella pratica, il trasferimento definitivo di un box auto avviene quasi sempre tramite rogito notarile, che il notaio provvede a trascrivere e a registrare. La Legge 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli), all'art. 9, disciplina la circolazione dei parcheggi pertinenziali: i posti auto realizzati ai sensi di tale legge sono legati all'abitazione di riferimento da un vincolo pertinenziale e non possono essere ceduti separatamente (art. 9, comma 5, L. 122/1989), salvo le eccezioni elaborate dalla Cassazione SS.UU. n. 18231/2015. I box non pertinenziali (con propria planimetria catastale senza vincolo di pertinenza) si vendono liberamente come qualsiasi immobile.
La risposta dipende dalla natura del vincolo pertinenziale e dal titolo edilizio con cui è stato realizzato il parcheggio. L'art. 9, comma 5, della Legge 122/1989 stabilisce che i parcheggi realizzati ai sensi di tale legge non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono stati asserviti. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 18231/2015 ha precisato che tale divieto riguarda specificamente i parcheggi asserviti per legge e che le limitazioni variano in base alla normativa regionale e al titolo edilizio. La nullità è di protezione e la legittimazione a farla valere spetta all'acquirente dell'abitazione, non al terzo acquirente del solo parcheggio. Prima di procedere alla vendita separata di un parcheggio Tognoli, è indispensabile una verifica notarile della natura del vincolo e della sua cedibilità nel caso specifico. I parcheggi realizzati con ordinario titolo edilizio (concessione edilizia standard non ai sensi della L. 122/1989) non sono soggetti al vincolo di pertinenza obbligatorio e si vendono liberamente.
La tassazione della compravendita di un box auto in Italia dipende dalla natura del venditore (privato o impresa) e dal regime IVA. Compravendita tra privati: imposta di registro 9% sul valore catastale o sul prezzo dichiarato se maggiore; imposta ipotecaria € 50 fissa; imposta catastale € 50 fissa. Agevolazione prima casa (Nota II-bis D.P.R. 131/1986): si estende anche al box pertinenziale all'abitazione principale, con imposta di registro al 2% anziché 9%, a condizione che il box sia acquisito contestualmente all'abitazione o entro un anno dal rogito dell'abitazione. La Corte di Cassazione (sentenza n. 17072/2019) ha confermato l'applicabilità al box acquistato separatamente entro il termine annuale. Compravendita da impresa costruttrice: IVA al 10% (box non pertinenziale a prima casa) o 4% (box pertinenziale a prima casa) + imposta di registro, ipotecaria e catastale di € 200 fissa ciascuna. Sono altresì dovute l'imposta di bollo sulla richiesta di voltura catastale e le spese notarili, generalmente a carico dell'acquirente salvo accordo diverso tra le parti.
Sì, il contratto di compravendita di un box auto (categoria catastale C/6) o di un posto auto che abbia propria planimetria catastale e propri dati catastali è soggetto agli stessi obblighi di trascrizione nei Registri Immobiliari previsti per qualsiasi altro immobile, ai sensi dell'art. 2643, n. 1, del Codice Civile. La trascrizione è necessaria per l'opponibilità del trasferimento ai terzi: senza trascrizione, il nuovo proprietario non può far valere il suo diritto di proprietà contro i creditori del venditore o contro eventuali altri acquirenti dello stesso bene. La trascrizione viene eseguita d'ufficio dal notaio contestualmente al rogito. Il notaio provvede anche alla voltura catastale, con cui l'acquirente viene registrato nel Catasto Fabbricati come nuovo intestatario dell'unità immobiliare identificata con foglio, particella, subalterno e categoria C/6 o C/7. I costi della trascrizione e della voltura sono generalmente inclusi nell'onorario notarile. Per i box con vincolo pertinenziale, la trascrizione deve indicare espressamente il legame di pertinenza con l'unità abitativa principale.
L'identificazione di un box auto nei documenti ufficiali avviene tramite i dati catastali del Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate. I dati essenziali sono: Comune catastale; Foglio (numero del foglio di mappa catastale); Particella (o mappale, numero dell'unità catastale del fabbricato); Subalterno (numero che identifica la specifica unità nel fabbricato — ogni box ha il proprio subalterno); Categoria catastale: C/6 per le autorimesse chiuse, C/7 per le tettoie o posti auto coperti senza chiusura laterale; Rendita catastale: valore attribuito dall'Agenzia delle Entrate. Oltre ai dati catastali, nei contratti di compravendita è prassi indicare: superficie in metri quadrati, piano, numero del box assegnato dal regolamento condominiale, presenza di porta automatizzata e pertinenze eventuali. Per i parcheggi pertinenziali ex L. 122/1989, va indicato il vincolo pertinenziale con l'unità abitativa di riferimento (subalterno dell'appartamento pertinenziale).
L'agevolazione prima casa prevista dalla Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 si estende anche all'acquisto del box auto pertinenziale all'abitazione principale, a determinate condizioni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata del 2% (invece del 9% ordinario), è necessario che: il box sia ceduto contestualmente all'acquisto dell'abitazione principale agevolata o con atto separato stipulato entro un anno dalla data del rogito dell'abitazione principale; il box abbia le caratteristiche di pertinenza (art. 817 c.c.) rispetto all'abitazione principale; il contribuente non sia già proprietario di altri box pertinenziali a prima casa nella stessa area comunale; il contribuente soddisfi i requisiti soggettivi della prima casa (non possedere altri immobili nello stesso Comune, residenza o trasferimento entro 18 mesi, non aver già fruito dell'agevolazione per un altro immobile non ceduto). La Corte di Cassazione (sentenza n. 17072/2019) ha confermato l'applicabilità dell'agevolazione al box acquistato separatamente dall'abitazione purché entro il termine annuale.
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