Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare
Codice Civile art. 1329 (proposta irrevocabile); art. 1326 c.c.; art. 1351 c.c.
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO IMMOBILIARE
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO IMMOBILIARE (art. 1329 Codice Civile — proposta irrevocabile; art. 1326 c.c.; art. 1351 c.c.)
[Luogo Data Firma Irr]
Parti della Proposta
IL PROPONENTE ACQUIRENTE
[Nome Proponente Irr], nato/a a [Luogo Nascita Proponente Irr] il [Data Nascita Proponente Irr], residente in [Residenza Proponente Irr], codice fiscale [Codice Fiscale Proponente Irr], email/PEC: [Email Proponente Irr],
AL VENDITORE / PROPRIETARIO
[Nome Venditore Irr], residente/con sede in [Residenza Venditore Irr],
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO:
Art. 1 — Oggetto dell'Offerta
Il proponente propone irrevocabilmente di acquistare il seguente immobile:
Indirizzo: [Indirizzo Immobile Irr], Comune di [Comune Immobile Irr].
Dati catastali: [Dati Catastali Irr], Categoria [Categoria Catastale Irr].
Classe energetica (APE): [Ape Irr] (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192).
Art. 2 — Prezzo Offerto e Caparra Confirmatoria
Il prezzo di acquisto offerto è di €[Prezzo Offerto] (euro [Prezzo Offerto]).
A titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile, il proponente versa la somma di €[Caparra Irrevocabile] mediante [Modalita Caparra Irr].
Il saldo di €[Saldo Rogito Irr] sarà corrisposto al momento della stipula del contratto definitivo davanti al notaio.
In caso di mancata accettazione entro il termine di irrevocabilità, la caparra sarà integralmente restituita al proponente senza alcuna penale.
Art. 3 — Irrevocabilità della Proposta
Ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile, la presente proposta è irrevocabile e mantenuta ferma fino al [Termine Irrevocabilita]. La revoca della proposta prima di tale data non produce effetti: il venditore potrà accettare validamente fino alla scadenza del termine e il contratto si formerà ai sensi dell'art. 1326 c.c.
Art. 4 — Clausola Sospensiva per Mutuo
Acquisto condizionato all'ottenimento del mutuo: [Mutuo Irr]. Importo del finanziamento richiesto: €[Importo Mutuo Irr].
Qualora il mutuo non venga deliberato dalla banca entro il termine stabilito, la presente proposta si intende priva di effetti e la caparra versata sarà integralmente restituita al proponente.
Art. 5 — Data Prevista per il Rogito
Le parti si impegnano a stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il [Data Rogito Irr] davanti a un notaio di comune gradimento.
Art. 6 — Agenzia Immobiliare
La presente proposta è gestita tramite: [Agenzia Irr]. La provvigione del mediatore matura al momento della conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 del Codice Civile (mediazione immobiliare).
Art. 7 — Conformità Urbanistica e Catastale
Il venditore garantisce la conformità urbanistica dell'immobile ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia) e la conformità catastale ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985 n. 52. L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è stato messo a disposizione del proponente ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.
Firma del Proponente e Accettazione del Venditore
[Luogo Data Firma Irr]
Il proponente acquirente: [Nome Proponente Irr]
— — — — — — — — — — ACCETTAZIONE — — — — — — — — — —
Il sottoscritto [Nome Venditore Irr] dichiara di accettare la presente proposta irrevocabile di acquisto alle condizioni sopra indicate.
Data di accettazione: ____________________
Firma del venditore: [Nome Venditore Irr]
Proponente Acquirente
________________
Signature
Venditore (Accettante)
________________
Signature
Che cos'è Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare?
La Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, art. 1329 (proposta irrevocabile); art. 1326 c.c. (conclusione del contratto).
Il vincolo di irrevocabilità garantisce al venditore un periodo di riflessione protetto: l'acquirente non può «sfuggire» dall'impegno durante il termine di irrevocabilità, e il venditore ha la certezza che, se accetterà entro il termine, si formerà un contratto vincolante senza possibilità di eccezioni da parte dell'acquirente. Quando il venditore accetta la proposta irrevocabile entro il termine e l'accettazione perviene a conoscenza del proponente (art. 1326, comma 1, c.c.), si forma immediatamente un accordo che produce gli stessi effetti obbligatori del contratto preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 1351 c.c.: entrambe le parti sono obbligate a concludere il contratto definitivo di compravendita davanti al notaio (il «rogito») alle condizioni stabilite nella proposta. La Corte di Cassazione ha costantemente qualificato l'accordo formatosi con l'accettazione della proposta irrevocabile come contratto preliminare di compravendita immobiliare, con tutti i conseguenti obblighi e rimedi (esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.).
Nella prassi immobiliare italiana, la proposta irrevocabile è lo strumento standard utilizzato dalle agenzie immobiliari per raccogliere le offerte degli acquirenti e presentarle ai venditori. L'agenzia acquisisce la proposta firmata e consegnata dall'acquirente (spesso accompagnata da una caparra confirmatoria in assegno circolare) e la trasmette al venditore, il quale dispone del termine di irrevocabilità per valutare l'offerta e accettarla o rifiutarla. Il mediatore immobiliare iscritto al Registro delle Imprese nella sezione degli agenti di affari in mediazione (ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59) matura il diritto alla provvigione al momento della conclusione dell'affare, cioè quando l'accettazione del venditore perviene a conoscenza dell'acquirente entro il termine (art. 1755 c.c.; Cass. SS.UU. n. 19161/2017). Il modello di forms-legal.com è strutturato per la corretta formazione della proposta irrevocabile in conformità agli artt. 1326, 1329 e 1351 del Codice Civile italiano.
Occorre ricordare che la proposta irrevocabile deve essere redatta per iscritto per soddisfare i requisiti di forma della prassi immobiliare italiana e per consentire la successiva registrazione fiscale dell'accordo e la trascrizione ai Registri Immobiliari. A differenza del contratto preliminare bilaterale (art. 1351 c.c.), la proposta irrevocabile è un atto unilaterale che diventa accordo solo con l'accettazione del venditore ex art. 1326 c.c.; per questa ragione è meno onerosa da predisporre nelle fasi iniziali della trattativa, consentendo all'acquirente di formalizzare la propria offerta senza l'intervento preventivo del notaio, salvo la necessità di trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis c.c.
Quando serve Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare?
La Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare in Italia è lo strumento più adatto in specifiche situazioni di mercato e di trattativa nelle compravendite immobiliari, sia residenziali sia commerciali.
La prima situazione è la presenza di più potenziali acquirenti interessati allo stesso immobile. Quando il mercato immobiliare è attivo e più soggetti presentano offerte in concorrenza per lo stesso cespite, il venditore preferisce ricevere proposte irrevocabili per poter confrontare le offerte con la garanzia che i proponenti non le ritirino durante il periodo di valutazione. L'irrevocabilità segnala la serietà e la determinazione dell'acquirente, costituendo un elemento competitivo rilevante rispetto a offerte non irrevocabili.
La seconda situazione riguarda gli immobili appartenenti a più comproprietari. Quando l'immobile è intestato a più soggetti — eredi, coniugi in comunione legale ex art. 177 c.c., soci di una società, condomini in pro quota — il venditore ha bisogno di tempo per ottenere il consenso di tutti i comproprietari all'accettazione. La proposta irrevocabile offre questa garanzia di tempo al venditore-venditore senza rischio di revoca da parte dell'acquirente nel frattempo.
La terza situazione è la trattativa gestita da un'agenzia immobiliare. La proposta irrevocabile è il formato standard delle agenzie immobiliari italiane, che la utilizzano per formalizzare le offerte degli acquirenti in modo documentato e opponibile. L'agenzia acquisisce la proposta firmata dall'acquirente e la trasmette al venditore con tutte le informazioni economiche e le condizioni speciali; il venditore dispone del termine di irrevocabilità per accettare, controproporre o rifiutare.
La quarta situazione è l'acquirente che ha già individuato l'immobile desiderato e vuole assicurarsi la possibilità di acquistarlo mentre completa le verifiche tecniche (ispezione dello stato di manutenzione, verifica della conformità urbanistica e catastale), organizza il finanziamento bancario o cede un altro immobile. La proposta irrevocabile con condizione sospensiva (art. 1353 c.c.) per l'ottenimento del mutuo e con un termine di irrevocabilità sufficientemente ampio consente all'acquirente di mantenere il diritto di acquisto mentre perfeziona le condizioni necessarie.
Infine, la proposta irrevocabile è necessaria nelle vendite di immobili oggetto di un preliminare di compravendita già trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., nei casi in cui il venditore abbia già un'offerta e voglia raccogliere proposte concorrenti prima di decidere come procedere.
Cosa includere nel tuo Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare
Una Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare redatta secondo il diritto italiano deve contenere tutti gli elementi essenziali che ne garantiscono l'efficacia vincolante e tutelano entrambe le parti fino al rogito definitivo davanti al notaio. Il modello messo a disposizione su forms-legal.com è strutturato per la conformità agli artt. 1326, 1329, 1351 e 1385 del Codice Civile.
Primo elemento essenziale: l'identificazione completa del proponente acquirente. Devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale (obbligatorio per la registrazione fiscale dell'accordo), residenza anagrafica e recapito PEC o email. Se l'acquisto avviene in regime di comunione legale dei beni tra coniugi (art. 177 c.c.), entrambi i coniugi devono sottoscrivere la proposta; l'omissione della firma di uno dei coniugi rende l'acquisto gravato dall'eventuale opposizione dell'altro ai sensi dell'art. 184 c.c.
Secondo elemento: la descrizione precisa e univoca dell'immobile oggetto dell'offerta. Devono essere indicati l'indirizzo completo (via, numero civico, piano, interno, Comune, Provincia, CAP) e i dati catastali aggiornati (foglio, particella, subalterno, categoria catastale, classe e rendita catastale) desunti dalla visura catastale dell'Agenzia delle Entrate — Catasto Fabbricati. Devono essere indicate le eventuali pertinenze (box, cantina, posto auto) con i rispettivi subalterni catastali. L'identificazione catastale univoca è indispensabile per la successiva registrazione fiscale dell'accordo ex D.P.R. 131/1986 e per la trascrizione nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2645-bis c.c.
Terzo elemento: il prezzo offerto in cifre e in lettere. Indicare la caparra confirmatoria eventualmente versata (art. 1385 c.c.) con l'importo, la modalità di versamento (assegno circolare non trasferibile, bonifico bancario con indicazione dell'IBAN del conto di deposito dell'agenzia o del venditore) e la qualificazione espressa come «caparra confirmatoria» ai sensi dell'art. 1385 c.c. La qualificazione è essenziale: in caso di inadempimento del venditore, l'acquirente ha diritto al doppio della caparra; in caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore trattiene la caparra. Il piano di pagamento del saldo al rogito definitivo deve essere indicato con la data prevista.
Quarto elemento fondamentale: il termine di irrevocabilità con data precisa e ora se necessario. Ai sensi dell'art. 1329 c.c., il termine deve essere determinato. La proposta decade automaticamente alla data indicata se non è ancora pervenuta l'accettazione del venditore. Scegliere un termine realistico, tipicamente tra sette e trenta giorni: termini troppo brevi non lasciano al venditore il tempo necessario, termini eccessivamente lunghi vincolano l'acquirente per un periodo sproporzionato.
Quinto elemento: le condizioni speciali e le clausole sospensive. La clausola sospensiva per l'ottenimento del mutuo bancario (art. 1353 c.c.) è la più frequente: deve indicare l'importo del finanziamento richiesto, il termine entro cui la banca deve deliberare e l'effetto (la proposta non produce effetti se la banca nega il mutuo entro il termine). Devono essere indicati l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la data desiderata per il rogito notarile e le dichiarazioni di conformità urbanistica e catastale ex art. 46 del T.U. Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e ex art. 29, comma 1-bis, della L. 27 febbraio 1985, n. 52.
Come compilare il tuo Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare
La compilazione della Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare in Italia richiede attenzione ai dati identificativi delle parti e dell'immobile, precisione nelle clausole economiche e nella definizione del termine di irrevocabilità, e verifica preventiva della situazione giuridica e urbanistica dell'immobile. Seguire i passaggi indicati.
Passo 1 — Dati del proponente. Inserire nome e cognome completi, luogo e data di nascita, residenza anagrafica (indirizzo completo), codice fiscale a 16 caratteri alfanumerici, recapito PEC o email certificata. Se l'acquisto è in comunione legale dei beni con il coniuge (art. 177 c.c.), indicare anche i dati completi del coniuge e richiederne la firma. Verificare la corrispondenza con un documento di identità valido.
Passo 2 — Identificazione dell'immobile. Reperire la visura catastale aggiornata dell'immobile dalla sezione Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate (disponibile sul portale «Sister» con accesso SPID o tramite qualsiasi agenzia immobiliare). Inserire foglio, particella e subalterno; categoria catastale (A/2, A/3, C/6, ecc.); rendita catastale annua; indirizzo catastale completo. Elencare separatamente le pertinenze (box, cantina, posto auto) con i rispettivi subalterni e rendite catastali. La corrispondenza tra indirizzo civico e dati catastali deve essere verificata: eventuali disallineamenti devono essere risolti prima del rogito.
Passo 3 — Prezzo e caparra. Inserire il prezzo offerto in cifre e in lettere. Specificare l'importo della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) — tipicamente il 10-20% del prezzo — e la modalità di versamento. Indicare il piano di pagamento del saldo: data prevista per il rogito, modalità (mutuo bancario, liquidità propria, entrambe). Se il pagamento finale è condizionato all'ottenimento di un mutuo, inserire la clausola sospensiva con l'importo del finanziamento richiesto e il termine per la delibera bancaria.
Passo 4 — Termine di irrevocabilità. Indicare la data limite entro cui il venditore deve comunicare l'accettazione. Scegliere un termine tra sette e trenta giorni. Specificare se il termine si intende come data di invio dell'accettazione o come data in cui l'accettazione deve pervenire a conoscenza del proponente (ai sensi dell'art. 1326, comma 1, c.c., il contratto si forma nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione).
Passo 5 — Condizioni speciali e dichiarazioni. Indicare la data desiderata per il rogito notarile. Inserire le clausole sulla conformità urbanistica e catastale che il venditore dovrà garantire. Richiamare l'APE (D.Lgs. 192/2005) che il venditore deve consegnare prima del rogito. Indicare il mediatore immobiliare incaricato, il suo numero di iscrizione al Registro Imprese e l'importo della provvigione concordata (generalmente il 2-3% del prezzo più IVA per ciascuna delle parti).
Passo 6 — Firma e consegna. Sottoscrivere la proposta in tutte le sue pagine e consegnarla al venditore o all'agenzia immobiliare incaricata. Conservare una copia firmata. L'accettazione del venditore deve avvenire entro il termine di irrevocabilità e deve essere comunicata all'acquirente per iscritto (raccomandata, PEC o consegna a mani con ricevuta). Una volta accettata, procedere alla registrazione fiscale dell'accordo presso l'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni.
Requisiti legali per Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare
La Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare in Italia è soggetta a requisiti legali che ne determinano la validità, gli effetti giuridici al momento dell'accettazione del venditore e gli obblighi fiscali conseguenti.
Requisito di forma e prova. L'art. 1329 c.c. non prescrive la forma scritta a pena di nullità per la proposta irrevocabile in sé; tuttavia la forma scritta è imprescindibile nella pratica immobiliare per molteplici ragioni: costituisce prova documentale del contenuto della proposta; è necessaria per la registrazione fiscale dell'accordo formatosi con l'accettazione; è indispensabile per la successiva eventuale trascrizione nei Registri Immobiliari.
Effetto dell'irrevocabilità. L'art. 1329, comma 1, c.c. stabilisce che la revoca della proposta irrevocabile prima del termine non produce effetti: il venditore può ancora accettare validamente e il contratto si forma a prescindere dal tentativo di revoca. Il comma 2 dell'art. 1329 c.c. prevede che la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente durante il termine di irrevocabilità estinga la proposta solo se le parti non abbiano espressamente convenuto altrimenti.
Registrazione fiscale. Una volta accettata, l'accordo deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro). Imposte dovute: imposta fissa di € 200,00; lo 0,50% sulla caparra confirmatoria eventualmente versata; il 3% su eventuali acconti prezzo già corrisposti. La marca da bollo è di € 155,00. Il mancato rispetto del termine di trenta giorni comporta sanzioni e interessi ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Menzioni obbligatorie nella proposta e nel rogito. L'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) prescrive che gli atti di compravendita di immobili debbano contenere le dichiarazioni di conformità urbanistica (estremi del titolo edilizio abilitativo che ha legittimato la costruzione e delle eventuali sanatorie) a pena di nullità dell'atto notarile. L'art. 29, comma 1-bis, della L. 27 febbraio 1985, n. 52 impone la conformità tra stato di fatto e dati catastali a pena di nullità del rogito. La proposta dovrebbe già prevedere tali dichiarazioni come condizione che il venditore deve soddisfare, per evitare sorprese in sede di rogito.
Trascrizione ai Registri Immobiliari. Se si vuole beneficiare dell'effetto prenotativo dell'art. 2645-bis c.c. — che protegge l'acquirente da eventuali trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, ulteriori alienazioni) effettuate nel periodo tra la formazione del contratto preliminare e il rogito definitivo — occorre far autenticare le firme da un notaio e procedere alla trascrizione nei Registri Immobiliari della Conservatoria competente entro i termini di efficacia previsti dalla legge (massimo un anno dalla data convenuta per il rogito, e comunque tre anni dalla trascrizione del preliminare).
Mediazione civile obbligatoria. In caso di controversia relativa a diritti reali immobiliari, l'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 impone il tentativo obbligatorio di mediazione civile come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria davanti al Tribunale. La mediazione sospende il termine di prescrizione per il periodo del procedimento.
Errori comuni da evitare nel tuo Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare
La Proposta Irrevocabile di Acquisto Immobiliare in Italia, se redatta in modo approssimativo, può comportare perdite economiche significative e rischi legali seri sia per l'acquirente sia per il venditore. Di seguito i principali errori da evitare.
Primo errore — non specificare il termine di irrevocabilità con data precisa. Una proposta irrevocabile senza un termine espresso di scadenza è concettualmente incoerente con l'istituto dell'art. 1329 c.c. Il giudice dovrebbe applicare il termine congruo in base alla natura dell'affare, ma la certezza giuridica risulterebbe compromessa. Indicare sempre una data precisa (es. «entro le ore 18:00 del giorno [data]»), specificando se la scadenza si riferisce all'invio dell'accettazione o alla sua ricezione da parte del proponente.
Secondo errore — non verificare la situazione ipotecaria e catastale prima di versare la caparra. Senza una visura ipotecaria aggiornata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e senza una visura catastale aggiornata, l'acquirente rischia di impegnarsi su un immobile gravato da ipoteche, pignoramenti o trascrizioni pregiudizievoli che potrebbero bloccare il trasferimento di proprietà o ridurre il valore del bene acquisito.
Terzo errore — omettere la clausola sospensiva per il mutuo. Un acquirente che necessita di finanziamento bancario e non inserisce la clausola sospensiva per l'ottenimento del mutuo rischia di perdere la caparra versata se la banca nega il finanziamento: senza la clausola, l'inadempimento all'obbligo di acquistare (per mancanza di fondi) è imputabile all'acquirente stesso, che perde la caparra e può essere tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1385 c.c.
Quarto errore — non qualificare correttamente la somma versata. Se la caparra viene genericamente qualificata come «acconto» o «deposito» anziché come «caparra confirmatoria» ex art. 1385 c.c., perde la funzione sanzionatoria bilaterale: in caso di inadempimento del venditore, l'acquirente recupera solo la somma versata (non il doppio); in caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore può trattenere solo la somma ricevuta ma deve dimostrare il danno per ottenere di più. La qualificazione come caparra confirmatoria deve essere espressa e inequivoca.
Quinto errore — non verificare la conformità urbanistica e catastale dell'immobile prima di formulare la proposta. L'art. 46 D.P.R. 380/2001 prescrive che il rogito contenga le dichiarazioni di conformità urbanistica a pena di nullità dell'atto: se l'immobile presenta abusi edilizi non sanati (ristrutturazioni senza permesso, ampliamenti non autorizzati, cambio di destinazione d'uso irregolare), il rogito non potrà essere stipulato e l'acquirente avrà diritto alla restituzione della caparra e al risarcimento del danno. La verifica preventiva presso l'ufficio tecnico del Comune (con richiesta del certificato di destinazione urbanistica e del permesso di costruire originale) è fondamentale.
Sesto errore — confondere la proposta irrevocabile con un'opzione di acquisto. L'opzione (art. 1331 c.c.) è un contratto bilaterale in cui il concedente si obbliga contrattualmente a mantenere ferma la proposta; a differenza della proposta irrevocabile (atto unilaterale), nell'opzione il concedente non può vendere a terzi durante il periodo dell'opzione, pena la responsabilità contrattuale. L'acquirente che vuole una tutela più forte contro vendite a terzi durante il periodo di trattativa dovrebbe richiedere un'opzione o la trascrizione del contratto preliminare (art. 2645-bis c.c.) anziché una semplice proposta irrevocabile.
Settimo errore — non procedere alla registrazione fiscale dopo l'accettazione. Una volta che il venditore accetta la proposta e l'accordo si forma, l'atto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni ex D.P.R. 131/1986. La mancata registrazione espone entrambe le parti alle sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 e non consente di procedere alla trascrizione nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2645-bis c.c.
Ottavo errore — omettere il riferimento all'APE. Il D.Lgs. 192/2005 obbliga il venditore a consegnare all'acquirente l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima della stipula del rogito. La proposta dovrebbe già contenere l'indicazione della classe energetica dell'immobile o la condizione che il venditore consegnerà l'APE prima del rogito; l'omissione dell'APE nel rogito definitivo è sanzionata con una multa da € 3.000 a € 18.000.
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La proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile è un'offerta con cui il proponente si obbliga a mantenerla valida fino a un termine prefissato, rinunciando preventivamente alla facoltà di revoca. A differenza della proposta ordinaria (art. 1326 c.c.), che può essere revocata finché l'accettazione non è giunta a conoscenza del proponente (art. 1328 c.c.), la proposta irrevocabile mantiene la sua efficacia vincolante anche se il proponente tenta di revocarla prima della scadenza. Se il venditore accetta entro il termine, il contratto si forma validamente a prescindere dalla tentata revoca. Il meccanismo tutela il venditore, che dispone di un tempo garantito per valutare l'offerta senza il rischio di revoca improvvisa. La proposta irrevocabile è lo strumento tipicamente usato nelle trattative immobiliari gestite da agenzie, in cui il venditore ha bisogno di consultarsi con familiari, comproprietari o con il proprio consulente prima di decidere.
Ai sensi dell'art. 1329, comma 1, del Codice Civile, la revoca di una proposta irrevocabile non ha effetto giuridico: se il venditore accetta entro il termine stabilito, il contratto si forma ugualmente e l'acquirente è vincolato all'accordo, a prescindere dal tentativo di revoca. Il tentativo di revoca non libera il proponente dall'obbligazione di concludere il contratto definitivo. Il comma 2 dell'art. 1329 c.c. prevede che, in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente prima della scadenza del termine, l'irrevocabilità è salva solo se così è stato espressamente convenuto o risulta dalla natura dell'affare. Sul piano pratico, l'acquirente che tenta di revocare la proposta irrevocabile rischia di perdere la caparra confirmatoria versata (art. 1385 c.c.) e di essere chiamato a risarcire il danno ulteriore subito dal venditore per la fiducia riposta nell'offerta.
La legge italiana non fissa una durata massima per la proposta irrevocabile di acquisto immobiliare. Le parti sono libere di concordare il termine che ritengono più opportuno nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.). Nella prassi del mercato immobiliare italiano, la proposta irrevocabile ha di norma una durata compresa tra sette e trenta giorni. Termini più brevi (sette-quindici giorni) sono tipici nelle trattative con più potenziali acquirenti in concorrenza; termini più lunghi (fino a trenta giorni) si usano quando il venditore deve consultarsi con comproprietari o quando l'acquirente necessita di più tempo per ottenere la delibera del mutuo bancario. È importante fissare un termine ragionevole e realistico: un termine eccessivamente lungo vincola l'acquirente per un periodo sproporzionato, impedendogli di presentare offerte su altri immobili nel frattempo.
Quando il venditore accetta la proposta irrevocabile entro il termine, si forma immediatamente un accordo che ha gli stessi effetti obbligatori di un contratto preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 1351 c.c. Non è quindi giuridicamente necessario redigere un ulteriore documento preliminare separato. Tuttavia, nella prassi immobiliare italiana, dopo l'accettazione della proposta è frequente formalizzare l'accordo in un compromesso separato più dettagliato (contratto preliminare «pieno»), che regola tutti gli aspetti dell'operazione non contenuti nella proposta originaria: garanzie del venditore sulla conformità urbanistica e catastale, clausole penali specifiche per il ritardo nel rogito, gestione del mutuo ipotecario del venditore (accollo o cancellazione), modalità di consegna degli impianti. Se si intende trascrivere l'accordo ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. per ottenere l'effetto prenotativo contro eventuali trascrizioni pregiudizievoli successive, occorre la forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico davanti al notaio.
La proposta irrevocabile, in quanto atto unilaterale non ancora accettato, non è soggetta a registrazione obbligatoria finché non vi è accettazione del venditore. Una volta accettata dal venditore, l'accordo formatosi assume la natura di contratto preliminare di compravendita immobiliare ed è soggetto alla registrazione obbligatoria presso l'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall'accettazione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro). Le imposte dovute sono: imposta fissa di € 200,00, più lo 0,50% sulla caparra confirmatoria eventualmente versata, e il 3% su eventuali acconti prezzo già corrisposti. La marca da bollo è di € 155,00. La mancata registrazione entro il termine comporta l'applicazione di sanzioni e interessi ai sensi del D.Lgs. 471/1997. È opportuno che le parti si accordino preventivamente su chi si occuperà della registrazione: di norma l'acquirente o l'agenzia immobiliare incaricata gestisce questo adempimento.
Prima di sottoscrivere una proposta irrevocabile di acquisto immobiliare in Italia, l'acquirente dovrebbe effettuare alcune verifiche essenziali che possono evitare perdite economiche o contenziosi futuri. La prima verifica riguarda la titolarità del venditore e l'assenza di gravami: richiedere la visura ipotecaria aggiornata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per accertare che il venditore sia il reale proprietario e che non vi siano ipoteche, pignoramenti, sequestri o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile. La seconda verifica riguarda la conformità urbanistica e catastale: richiedere all'ufficio tecnico del Comune il certificato di destinazione urbanistica e verificare che l'immobile non presenti abusi edilizi non sanati (art. 46 D.P.R. 380/2001); verificare la conformità tra stato di fatto e dati catastali (art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985). La terza verifica riguarda la valutazione economica: confrontare il prezzo richiesto con i valori di mercato della zona tramite le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, disponibili gratuitamente online. La quarta verifica riguarda le spese condominiali: richiedere l'estratto conto delle spese condominiali per verificare l'assenza di morosità del venditore, poiché l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede la responsabilità solidale dell'acquirente per le spese dell'anno in corso e dell'anno precedente.
Sì, è possibile inserire nella proposta irrevocabile una o più condizioni sospensive (art. 1353 c.c.) che subordinano l'efficacia dell'accordo al verificarsi di determinati eventi futuri e incerti. La condizione sospensiva più frequente nelle compravendite immobiliari italiane è quella relativa all'ottenimento del mutuo bancario: se la banca non delibera il finanziamento richiesto entro il termine indicato nella proposta, l'accordo non produce effetti e la caparra eventualmente versata deve essere restituita integralmente all'acquirente. Senza tale clausola, l'acquirente che non riesce a ottenere il mutuo è inadempiente e perde la caparra. Altre condizioni tipiche riguardano: la verifica positiva della conformità urbanistica e catastale dell'immobile (assenza di abusi edilizi non sanati); l'ottenimento di specifiche autorizzazioni amministrative (ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso); la vendita preventiva di un altro immobile da parte dell'acquirente. La condizione deve essere lecita, possibile e determinata nel tempo per non rendere la proposta eccessivamente aleatoria o genericamente indefinita.
Ai sensi dell'art. 1755 del Codice Civile, il mediatore immobiliare ha diritto alla provvigione da entrambe le parti (venditore e acquirente) nel momento in cui l'affare si conclude, ossia quando la proposta irrevocabile viene accettata dal venditore e l'accettazione giunge a conoscenza del proponente entro il termine stabilito (art. 1326 c.c.). L'importo della provvigione è di norma indicato nella proposta di acquisto e varia tipicamente dal 2% al 4% del prezzo di vendita per ciascuna delle parti, più IVA al 22%. Il mediatore immobiliare deve essere iscritto al Registro Imprese nella sezione degli agenti di affari in mediazione ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (in attuazione della Direttiva 2006/123/CE) per avere diritto alla provvigione; in caso di mancata iscrizione, il compenso non è dovuto (Cass. SS.UU. n. 19161/2017). La provvigione matura anche quando la trattativa porta all'accettazione della proposta irrevocabile, anche se il rogito definitivo viene successivamente concluso senza l'ulteriore intervento dell'agenzia.
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