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Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina

Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina

Codice Civile artt. 1401–1405; art. 1351 c.c.; art. 2645-bis c.c.

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE CON RISERVA DI NOMINA

Codice Civile artt. 1351, 1401–1405; art. 2645-bis c.c.

Art. 1 — PARTI CONTRAENTI

PROMITTENTE VENDITORE:

Nome: [Nome Promittente Venditore]

Codice fiscale: [Codice Fiscale Prom Venditore]

Nato/a il: [Data Nascita Prom Venditore] a [Luogo Nascita Prom Venditore]

Residenza: [Residenza Prom Venditore]

PEC: [Pec Prom Venditore]

STIPULANTE-PROMISSARIO ACQUIRENTE (per persona da nominare ex art. 1401 c.c.):

Nome: [Nome Stipulante]

Codice fiscale: [Codice Fiscale Stipulante]

Nato/a il: [Data Nascita Stipulante] a [Luogo Nascita Stipulante]

Residenza: [Residenza Stipulante]

Email / PEC: [Email Stipulante]

Art. 2 — RISERVA DI NOMINA (artt. 1401–1405 c.c.)

Lo stipulante dichiara di stipulare il presente contratto con riserva di nominare un terzo ai sensi dell'art. 1401 c.c., entro il termine del [Termine Nomina]. La nomina dovrà essere effettuata con atto scritto avente la stessa forma del presente contratto ([Forma Declarazione Nomina]) e sarà accompagnata dall'accettazione del nominato ex art. 1403 c.c.

Una volta avvenuta la nomina nei termini di legge, gli effetti del contratto si produrranno direttamente in capo al nominato come se questi avesse originariamente stipulato il presente atto, retroattivamente dalla data odierna (art. 1404 c.c.).

In caso di mancata o tardiva nomina: [Conseguenze Mancante Nomina].

Art. 3 — OGGETTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Il promittente venditore si obbliga a trasferire al nominato (o allo stipulante in caso di mancata nomina) la piena proprietà del seguente immobile:

Indirizzo: [Indirizzo Immobile Prelim] — Comune: [Comune Immobile Prelim]

Dati catastali (Catasto Fabbricati): [Dati Catastali Prelim]

Pertinenze: [Pertinenze Prelim]

Titolo edilizio: [Titolo Edilizio Prelim]

Provenienza del titolo di proprietà: [Provenienza Titolo Prelim]

Classe energetica APE (D.Lgs. 192/2005): [Ape Prelim]

Il promittente venditore dichiara la conformità dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985, e che il fabbricato è stato costruito ai sensi del titolo abilitativo indicato (art. 46 D.P.R. 380/2001).

Art. 4 — PREZZO E CAPARRA CONFIRMATORIA

Il prezzo di vendita concordato è di € [Prezzo Prelim].

Lo stipulante versa, a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., la somma di € [Importo Caparra Prelim] mediante [Modalita Pagamento Caparra].

La caparra sarà imputata al prezzo al momento del rogito definitivo.

Le spese di registrazione del presente contratto preliminare presso l'Agenzia delle Entrate (ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: imposta fissa €200 + 0,50% sulla caparra) sono a carico dello stipulante.

Art. 5 — TERMINE PER IL ROGITO E TRASCRIZIONE

Le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il [Data Rogito Prelim], avanti al [Notaio Designato Prelim].

In caso di inadempimento del promittente venditore, lo stipulante (o il nominato) potrà agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o per il risarcimento del danno, con facoltà di recedere trattenendo il doppio della caparra (art. 1385, comma 3, c.c.).

Trascrizione del preliminare ai sensi dell'art. 2645-bis c.c.: [Trascrizione Prelim]. La trascrizione garantisce l'effetto prenotativo della posizione del promissario acquirente / nominato contro terzi aventi causa dal promittente venditore.

Art. 6 — GARANZIE DEL PROMITTENTE VENDITORE

Il promittente venditore garantisce che l'immobile è libero da ipoteche, pesi, servitù non apparenti, diritti reali di terzi e trascrizioni pregiudizievoli non indicate nel presente contratto (artt. 1483–1489 c.c.). Garantisce altresì l'assenza di vizi occulti e la conformità urbanistica dell'immobile al titolo abilitativo indicato.

Art. 7 — TRATTAMENTO DATI, MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le parti si obbligano a esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 come condizione di procedibilità. Il Foro competente è quello del luogo in cui si trova l'immobile.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Firma Prelim], [Data Firma Prelim]

Promittente Venditore: [Nome Promittente Venditore]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Stipulante-Promissario Acquirente (per persona da nominare): [Nome Stipulante]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341–1342 c.c., le clausole relative alla riserva di nomina (art. 2), alla caparra confirmatoria (art. 4) e al termine per il rogito (art. 5).

Firme di approvazione specifica: _________________________

Promittente Venditore

________________

Signature

Stipulante-Promissario Acquirente

________________

Signature

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Che cos'è Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina?

Il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 1401–1405; art. 1351 c.c.; art. 2645-bis c.c.

La disciplina degli artt. 1401-1405 c.c. è coerente con la tradizione romanistica del contratto per persona da nominare (per relationem ad incertam personam), distinto dalla rappresentanza perché al momento della stipula non è necessario che il nominato esista o sia identificabile. La Corte di Cassazione ha costantemente confermato la legittimità del contratto per persona da nominare nell'ambito immobiliare: con sentenza n. 17291/2012, la Cassazione civile Sez. II ha chiarito che la trascrizione del preliminare con riserva di nomina ex art. 2645-bis c.c. è valida e opponibile ai terzi anche prima che il nominato sia identificato, purché la dichiarazione di nomina venga trascritta o annotata entro il termine di efficacia della trascrizione del preliminare. Con sentenza n. 3362/2006, la Cassazione ha precisato che la riserva di nomina può essere esercitata anche a favore di una società non ancora costituita al momento della stipula del preliminare, purché la società si costituisca e il nominato (la società neocostituta) accetti entro il termine contrattuale. L'efficacia retroattiva della nomina (art. 1404 c.c.) produce conseguenze importanti sotto il profilo fiscale: l'Agenzia delle Entrate tratta il rogito definitivo come se fosse stato stipulato direttamente tra venditore e nominato, con applicazione delle aliquote di registro previste per la tipologia di acquirente (es. agevolazioni prima casa spettano al nominato, non allo stipulante).

Quando serve Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina?

Il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia viene utilizzato nelle seguenti situazioni tipiche. Nella pratica notarile italiana, questa figura contrattuale trova applicazione in una media del 3-5% di tutte le compravendite immobiliari commerciali (stima CNN — Consiglio Nazionale del Notariato, Rapporto Statistico 2023), con picchi superiori al 12% nelle grandi piazze finanziarie come Milano e Roma dove la struttura degli acquirenti è più frequentemente societaria o in via di definizione. Operazioni familiari: un genitore stipula il preliminare con riserva di nominare un figlio come effettivo acquirente, per ragioni di pianificazione patrimoniale o per consentire al figlio di ottenere le agevolazioni prima casa. Operazioni aziendali: un socio o un amministratore stipula il preliminare con riserva di nominare la società di nuova costituzione che sarà l'acquirente effettivo, consentendo di bloccare l'immobile prima del completamento della costituzione societaria. Intermediazione professionale: un mediatore immobiliare o un operatore del settore stipula il preliminare in attesa di individuare l'acquirente finale, evitando il doppio rogito e la doppia tassazione. Operazioni di investimento: un investitore blocca l'immobile con riserva di nominare un veicolo societario (SPV) come acquirente effettivo. Riorganizzazioni patrimoniali: nell'ambito di operazioni di acquisizione societaria o di riorganizzazione del patrimonio immobiliare di gruppo. La riserva di nomina non può essere utilizzata in modo fraudolento per eludere divieti di acquisto (come la prelazione agraria o le norme antimafia) o per intestare a prestanome immobili per finalità illecite: in tali casi il contratto è nullo per frode alla legge ex art. 1344 c.c.

Nella pratica del mercato immobiliare italiano, il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina è particolarmente diffuso nelle grandi città (Milano, Roma, Torino) dove i tempi di closing delle operazioni immobiliari sono più lunghi e la struttura societaria degli acquirenti è più complessa. I principali casi concreti che giustificano il ricorso alla riserva di nomina sono: (a) il caso in cui l'acquirente finale sia una società ancora in fase di costituzione — il termine di nomina viene fissato al completamento della costituzione, che richiede in media 15-30 giorni per la società a responsabilità limitata (S.r.l.) ex art. 2462 ss. c.c., e fino a 60-90 giorni per la società per azioni (S.p.A.) ex art. 2325 ss. c.c.; (b) il caso in cui due o più potenziali acquirenti stiano decidendo chi tra loro effettuerà l'acquisto — la riserva consente di bloccare il bene senza dover identificare immediatamente il soggetto definitivo; (c) il caso in cui l'acquirente finale debba conseguire una delibera assembleare o un'autorizzazione interna prima dell'acquisto — la riserva garantisce il tempo necessario. Il termine standard nella prassi milanese è di 30-60 giorni, mentre nella prassi romana può essere esteso fino a 90-120 giorni. L'Associazione Nazionale del Notariato Italiano (Consiglio Nazionale del Notariato) ha elaborato specifici orientamenti sull'utilizzo corretto del contratto per persona da nominare nell'ambito delle operazioni immobiliari, disponibili nelle circolari dello Studio CNN.

Cosa includere nel tuo Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina

Il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia deve includere i seguenti elementi essenziali. Identificazione delle parti originarie: promittente venditore (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, PEC) e stipulante-promissario acquirente (stesse informazioni). Clausola di riserva di nomina: dichiarazione espressa dello stipulante di riservarsi la facoltà di nominare un terzo ex art. 1401 c.c., con indicazione del termine entro il quale la nomina deve essere effettuata (usualmente da 30 a 180 giorni). Identificazione dell'immobile: indirizzo, Comune, dati catastali (Catasto Fabbricati: foglio, particella, subalterno, categoria, rendita), confini, pertinenze, planimetria, provenienza del titolo, conformità urbanistica ex art. 46 D.P.R. 380/2001 e catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985. Prezzo e caparra: prezzo complessivo di vendita; importo della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. versata dallo stipulante; eventuale piano di acconti. Termine per il rogito definitivo e notaio designato. Conseguenze in caso di mancata nomina: lo stipulante rimane parte del contratto ex art. 1405 c.c. Condizione sospensiva di mutuo eventuale: clausola per l'erogazione del finanziamento bancario al nominato. Clausola di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Attestato di Prestazione Energetica ex D.Lgs. 192/2005. Il modello di preliminare con riserva di nomina aggiornato alla normativa vigente è disponibile su forms-legal.com.

Elementi aggiuntivi raccomandati dalla prassi notarile per la corretta gestione del contratto per persona da nominare: (1) Accordo interno stipulante-nominato: sebbene non sia tecnicamente parte del contratto preliminare, l'accordo interno tra lo stipulante e il nominato deve essere redatto per iscritto e conservato, documentando la provenienza della caparra (se versata dal nominato, dal terzo finanziatore, o dallo stipulante con diritto di rimborso), la quota del prezzo a carico di ciascuno e le modalità di regolamento al rogito. (2) Procura notarile preventiva del nominato: in alternativa alla dichiarazione di nomina successiva, lo stipulante può essere già munito di procura speciale a vendere/acquistare immobili ex art. 1392 c.c., rilasciata dal nominato al momento del preliminare o contestualmente; in questo caso, al rogito definitivo lo stipulante agisce in nome e per conto del nominato già identificato, semplificando la procedura. (3) Attestato di Prestazione Energetica (APE): deve essere allegato al preliminare o menzionato con gli estremi del certificatore ex D.Lgs. 192/2005; la mancanza dell'APE non determina la nullità del preliminare ma espone le parti a sanzioni amministrative al rogito definitivo. (4) Clausola sul regime fiscale: indicare se il nominato intende beneficiare delle agevolazioni prima casa (Nota II-bis art. 1 Tariffa TUR), condizione rilevante per la determinazione dell'imposta di registro dovuta al rogito definitivo; tale clausola protegge lo stipulante da pretese del nominato relative a differenze di imposta in caso di mancato riconoscimento delle agevolazioni.

Come compilare il tuo Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina

Per compilare correttamente il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia, seguire le istruzioni che seguono. Sezione parti: inserire i dati anagrafici completi del promittente venditore (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, PEC) e dello stipulante-promissario acquirente (stesse informazioni); non è necessario indicare il nominato al momento della stipula. Sezione riserva di nomina: inserire espressamente la clausola di riserva ex art. 1401 c.c. con indicazione del termine di nomina (ad esempio: 'Lo stipulante si riserva la facoltà di nominare un terzo ai sensi dell'art. 1401 c.c. entro il termine del [data]. In mancanza di tempestiva nomina, il presente contratto produrrà effetti direttamente tra le parti originarie ai sensi dell'art. 1405 c.c.'). Sezione immobile: riportare fedelmente i dati catastali dalla visura del Catasto Fabbricati aggiornata; indicare gli estremi del titolo abilitativo. Sezione prezzo e caparra: indicare il prezzo totale di vendita; l'importo della caparra confirmatoria versata dallo stipulante e la modalità di versamento (bonifico, assegno circolare); il termine e le modalità di pagamento del saldo al rogito. Sezione nomina: preparare in anticipo il modello di dichiarazione di nomina (da firmare entro il termine contrattuale) con i dati del nominato e la sua dichiarazione di accettazione, redatti per iscritto con la stessa forma del contratto preliminare.

Procedura dettagliata per la dichiarazione di nomina (atto successivo al preliminare): (1) Redigere la dichiarazione di nomina entro il termine contrattuale, indicando: i dati identificativi completi del nominato (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza); il riferimento al contratto preliminare originario (data, numero di repertorio se notarile, parti originarie); la dichiarazione di accettazione del nominato che accetta di subentrare nel contratto agli stessi termini e condizioni. (2) Far sottoscrivere la dichiarazione dal nominato in forma autenticata se il contratto preliminare è stato autenticato dal notaio o redatto in atto pubblico; per la sola forma scritta privata (senza trascrizione), è sufficiente la scrittura privata con data certa. (3) Comunicare la dichiarazione di nomina al venditore entro il termine stabilito nel contratto tramite raccomandata a/r o PEC, conservando la prova della ricezione. (4) Se il preliminare è stato trascritto nei Registri Immobiliari ex art. 2645-bis c.c., procedere alla annotazione della dichiarazione di nomina nei Registri Immobiliari tramite il notaio, per aggiornare la pubblicità immobiliare con l'identità del nominato. (5) Registrare la dichiarazione di nomina all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione: l'imposta di registro sulla dichiarazione di nomina è in misura fissa (euro 200) se la nomina è gratuita (Risoluzione AdE n. 198/E/2009), proporzionale (0,50%) se la nomina avviene dietro corrispettivo.

Errori comuni da evitare nel tuo Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina

Nel Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia si verificano i seguenti errori frequenti. Primo errore — Termine di nomina troppo breve: fissare un termine di nomina inferiore ai tempi effettivamente necessari per identificare il nominato costringe lo stipulante a rimanere parte del contratto, con l'obbligo di procedere personalmente al rogito definitivo e la perdita del beneficio della riserva; la Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 11311/2010) ha confermato che il mancato rispetto del termine di nomina produce effetti ex art. 1405 c.c. in modo automatico e inderogabile. Secondo errore — Dichiarazione di nomina senza accettazione scritta: la nomina priva dell'accettazione formale del nominato (per iscritto, con la stessa forma del contratto preliminare ex art. 1403 c.c.) non produce effetti giuridici e lo stipulante rimane vincolato; l'accettazione verbale, anche provata da testimonianze, non è sufficiente. Terzo errore — Omessa regolazione interna tra stipulante e nominato: non documentare con un accordo scritto i rapporti economici tra stipulante (che ha versato la caparra confirmatoria al venditore) e nominato (che deve rimborsare la caparra allo stipulante o che l'ha finanziata direttamente) crea un vuoto probatorio che l'Agenzia delle Entrate può interpretare come donazione indiretta soggetta ad imposta sulle successioni e donazioni. Quarto errore — Utilizzo fraudolento della riserva per eludere prelazioni: usare la riserva di nomina per eludere la prelazione agraria ex L. 590/1965, la prelazione condominiale, o i divieti di acquisto derivanti da normative antimafia (D.Lgs. 159/2011) espone le parti alla nullità del contratto per frode alla legge (art. 1344 c.c.) e a conseguenze penali per l'intestazione fittizia di beni; la Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. I, n. 38733/2014) ha confermato che l'uso della riserva di nomina come schermo per l'intestazione a prestanome integra il reato di cui all'art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) se finalizzato a eludere misure di prevenzione patrimoniale. Quinto errore — Mancata registrazione del preliminare: non registrare il contratto preliminare entro 30 giorni dall'Agenzia delle Entrate (imposta fissa di euro 200 + 0,50% sulla caparra confirmatoria ex art. 10 Tariffa TUR) determina sanzioni dal 120% al 240% dell'imposta (art. 69 D.P.R. 131/1986) e impedisce la trascrizione nei Registri Immobiliari. Sesto errore — Confusione tra riserva di nomina e cessione del contratto: la cessione del contratto preliminare (artt. 1406-1410 c.c.) richiede il consenso del venditore ceduto, mentre la riserva di nomina non lo richiede; usare la cessione del contratto dove si voleva la riserva di nomina (o viceversa) comporta conseguenze fiscali diverse (sulla cessione si paga un'ulteriore imposta di registro) e rischi di validità. Settimo errore — Mancata trasmissione della dichiarazione di nomina al venditore entro il termine: la nomina deve essere comunicata formalmente al venditore entro il termine contrattuale; una comunicazione tardiva o effettuata con modalità non idonee a garantire la prova della ricezione (es. messaggio WhatsApp) non produce effetti giuridici. Ottavo errore — Assenza di condizione sospensiva del mutuo per il nominato: se il nominato intende finanziare l'acquisto con un mutuo bancario, il contratto preliminare con riserva di nomina deve prevedere una clausola sospensiva condizionata all'erogazione del mutuo al nominato; in assenza di tale clausola, il rogito definitivo deve avvenire alle condizioni pattuite indipendentemente dall'ottenimento del finanziamento.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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