Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina
Codice Civile artt. 1401–1405; art. 1351 c.c.; art. 2645-bis c.c.
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE CON RISERVA DI NOMINA
Codice Civile artt. 1351, 1401–1405; art. 2645-bis c.c.
Art. 1 — PARTI CONTRAENTI
PROMITTENTE VENDITORE:
Nome: [Nome Promittente Venditore]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Prom Venditore]
Nato/a il: [Data Nascita Prom Venditore] a [Luogo Nascita Prom Venditore]
Residenza: [Residenza Prom Venditore]
PEC: [Pec Prom Venditore]
STIPULANTE-PROMISSARIO ACQUIRENTE (per persona da nominare ex art. 1401 c.c.):
Nome: [Nome Stipulante]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Stipulante]
Nato/a il: [Data Nascita Stipulante] a [Luogo Nascita Stipulante]
Residenza: [Residenza Stipulante]
Email / PEC: [Email Stipulante]
Art. 2 — RISERVA DI NOMINA (artt. 1401–1405 c.c.)
Lo stipulante dichiara di stipulare il presente contratto con riserva di nominare un terzo ai sensi dell'art. 1401 c.c., entro il termine del [Termine Nomina]. La nomina dovrà essere effettuata con atto scritto avente la stessa forma del presente contratto ([Forma Declarazione Nomina]) e sarà accompagnata dall'accettazione del nominato ex art. 1403 c.c.
Una volta avvenuta la nomina nei termini di legge, gli effetti del contratto si produrranno direttamente in capo al nominato come se questi avesse originariamente stipulato il presente atto, retroattivamente dalla data odierna (art. 1404 c.c.).
In caso di mancata o tardiva nomina: [Conseguenze Mancante Nomina].
Art. 3 — OGGETTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE
Il promittente venditore si obbliga a trasferire al nominato (o allo stipulante in caso di mancata nomina) la piena proprietà del seguente immobile:
Indirizzo: [Indirizzo Immobile Prelim] — Comune: [Comune Immobile Prelim]
Dati catastali (Catasto Fabbricati): [Dati Catastali Prelim]
Pertinenze: [Pertinenze Prelim]
Titolo edilizio: [Titolo Edilizio Prelim]
Provenienza del titolo di proprietà: [Provenienza Titolo Prelim]
Classe energetica APE (D.Lgs. 192/2005): [Ape Prelim]
Il promittente venditore dichiara la conformità dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985, e che il fabbricato è stato costruito ai sensi del titolo abilitativo indicato (art. 46 D.P.R. 380/2001).
Art. 4 — PREZZO E CAPARRA CONFIRMATORIA
Il prezzo di vendita concordato è di € [Prezzo Prelim].
Lo stipulante versa, a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., la somma di € [Importo Caparra Prelim] mediante [Modalita Pagamento Caparra].
La caparra sarà imputata al prezzo al momento del rogito definitivo.
Le spese di registrazione del presente contratto preliminare presso l'Agenzia delle Entrate (ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: imposta fissa €200 + 0,50% sulla caparra) sono a carico dello stipulante.
Art. 5 — TERMINE PER IL ROGITO E TRASCRIZIONE
Le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il [Data Rogito Prelim], avanti al [Notaio Designato Prelim].
In caso di inadempimento del promittente venditore, lo stipulante (o il nominato) potrà agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o per il risarcimento del danno, con facoltà di recedere trattenendo il doppio della caparra (art. 1385, comma 3, c.c.).
Trascrizione del preliminare ai sensi dell'art. 2645-bis c.c.: [Trascrizione Prelim]. La trascrizione garantisce l'effetto prenotativo della posizione del promissario acquirente / nominato contro terzi aventi causa dal promittente venditore.
Art. 6 — GARANZIE DEL PROMITTENTE VENDITORE
Il promittente venditore garantisce che l'immobile è libero da ipoteche, pesi, servitù non apparenti, diritti reali di terzi e trascrizioni pregiudizievoli non indicate nel presente contratto (artt. 1483–1489 c.c.). Garantisce altresì l'assenza di vizi occulti e la conformità urbanistica dell'immobile al titolo abilitativo indicato.
Art. 7 — TRATTAMENTO DATI, MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le parti si obbligano a esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 come condizione di procedibilità. Il Foro competente è quello del luogo in cui si trova l'immobile.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Firma Prelim], [Data Firma Prelim]
Promittente Venditore: [Nome Promittente Venditore]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Stipulante-Promissario Acquirente (per persona da nominare): [Nome Stipulante]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341–1342 c.c., le clausole relative alla riserva di nomina (art. 2), alla caparra confirmatoria (art. 4) e al termine per il rogito (art. 5).
Firme di approvazione specifica: _________________________
Promittente Venditore
________________
Signature
Stipulante-Promissario Acquirente
________________
Signature
Che cos'è Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina?
Il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 1401–1405; art. 1351 c.c.; art. 2645-bis c.c.
La disciplina degli artt. 1401-1405 c.c. è coerente con la tradizione romanistica del contratto per persona da nominare (per relationem ad incertam personam), distinto dalla rappresentanza perché al momento della stipula non è necessario che il nominato esista o sia identificabile. La Corte di Cassazione ha costantemente confermato la legittimità del contratto per persona da nominare nell'ambito immobiliare: con sentenza n. 17291/2012, la Cassazione civile Sez. II ha chiarito che la trascrizione del preliminare con riserva di nomina ex art. 2645-bis c.c. è valida e opponibile ai terzi anche prima che il nominato sia identificato, purché la dichiarazione di nomina venga trascritta o annotata entro il termine di efficacia della trascrizione del preliminare. Con sentenza n. 3362/2006, la Cassazione ha precisato che la riserva di nomina può essere esercitata anche a favore di una società non ancora costituita al momento della stipula del preliminare, purché la società si costituisca e il nominato (la società neocostituta) accetti entro il termine contrattuale. L'efficacia retroattiva della nomina (art. 1404 c.c.) produce conseguenze importanti sotto il profilo fiscale: l'Agenzia delle Entrate tratta il rogito definitivo come se fosse stato stipulato direttamente tra venditore e nominato, con applicazione delle aliquote di registro previste per la tipologia di acquirente (es. agevolazioni prima casa spettano al nominato, non allo stipulante).
Quando serve Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina?
Il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia viene utilizzato nelle seguenti situazioni tipiche. Nella pratica notarile italiana, questa figura contrattuale trova applicazione in una media del 3-5% di tutte le compravendite immobiliari commerciali (stima CNN — Consiglio Nazionale del Notariato, Rapporto Statistico 2023), con picchi superiori al 12% nelle grandi piazze finanziarie come Milano e Roma dove la struttura degli acquirenti è più frequentemente societaria o in via di definizione. Operazioni familiari: un genitore stipula il preliminare con riserva di nominare un figlio come effettivo acquirente, per ragioni di pianificazione patrimoniale o per consentire al figlio di ottenere le agevolazioni prima casa. Operazioni aziendali: un socio o un amministratore stipula il preliminare con riserva di nominare la società di nuova costituzione che sarà l'acquirente effettivo, consentendo di bloccare l'immobile prima del completamento della costituzione societaria. Intermediazione professionale: un mediatore immobiliare o un operatore del settore stipula il preliminare in attesa di individuare l'acquirente finale, evitando il doppio rogito e la doppia tassazione. Operazioni di investimento: un investitore blocca l'immobile con riserva di nominare un veicolo societario (SPV) come acquirente effettivo. Riorganizzazioni patrimoniali: nell'ambito di operazioni di acquisizione societaria o di riorganizzazione del patrimonio immobiliare di gruppo. La riserva di nomina non può essere utilizzata in modo fraudolento per eludere divieti di acquisto (come la prelazione agraria o le norme antimafia) o per intestare a prestanome immobili per finalità illecite: in tali casi il contratto è nullo per frode alla legge ex art. 1344 c.c.
Nella pratica del mercato immobiliare italiano, il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina è particolarmente diffuso nelle grandi città (Milano, Roma, Torino) dove i tempi di closing delle operazioni immobiliari sono più lunghi e la struttura societaria degli acquirenti è più complessa. I principali casi concreti che giustificano il ricorso alla riserva di nomina sono: (a) il caso in cui l'acquirente finale sia una società ancora in fase di costituzione — il termine di nomina viene fissato al completamento della costituzione, che richiede in media 15-30 giorni per la società a responsabilità limitata (S.r.l.) ex art. 2462 ss. c.c., e fino a 60-90 giorni per la società per azioni (S.p.A.) ex art. 2325 ss. c.c.; (b) il caso in cui due o più potenziali acquirenti stiano decidendo chi tra loro effettuerà l'acquisto — la riserva consente di bloccare il bene senza dover identificare immediatamente il soggetto definitivo; (c) il caso in cui l'acquirente finale debba conseguire una delibera assembleare o un'autorizzazione interna prima dell'acquisto — la riserva garantisce il tempo necessario. Il termine standard nella prassi milanese è di 30-60 giorni, mentre nella prassi romana può essere esteso fino a 90-120 giorni. L'Associazione Nazionale del Notariato Italiano (Consiglio Nazionale del Notariato) ha elaborato specifici orientamenti sull'utilizzo corretto del contratto per persona da nominare nell'ambito delle operazioni immobiliari, disponibili nelle circolari dello Studio CNN.
Cosa includere nel tuo Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina
Il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia deve includere i seguenti elementi essenziali. Identificazione delle parti originarie: promittente venditore (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, PEC) e stipulante-promissario acquirente (stesse informazioni). Clausola di riserva di nomina: dichiarazione espressa dello stipulante di riservarsi la facoltà di nominare un terzo ex art. 1401 c.c., con indicazione del termine entro il quale la nomina deve essere effettuata (usualmente da 30 a 180 giorni). Identificazione dell'immobile: indirizzo, Comune, dati catastali (Catasto Fabbricati: foglio, particella, subalterno, categoria, rendita), confini, pertinenze, planimetria, provenienza del titolo, conformità urbanistica ex art. 46 D.P.R. 380/2001 e catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985. Prezzo e caparra: prezzo complessivo di vendita; importo della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. versata dallo stipulante; eventuale piano di acconti. Termine per il rogito definitivo e notaio designato. Conseguenze in caso di mancata nomina: lo stipulante rimane parte del contratto ex art. 1405 c.c. Condizione sospensiva di mutuo eventuale: clausola per l'erogazione del finanziamento bancario al nominato. Clausola di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Attestato di Prestazione Energetica ex D.Lgs. 192/2005. Il modello di preliminare con riserva di nomina aggiornato alla normativa vigente è disponibile su forms-legal.com.
Elementi aggiuntivi raccomandati dalla prassi notarile per la corretta gestione del contratto per persona da nominare: (1) Accordo interno stipulante-nominato: sebbene non sia tecnicamente parte del contratto preliminare, l'accordo interno tra lo stipulante e il nominato deve essere redatto per iscritto e conservato, documentando la provenienza della caparra (se versata dal nominato, dal terzo finanziatore, o dallo stipulante con diritto di rimborso), la quota del prezzo a carico di ciascuno e le modalità di regolamento al rogito. (2) Procura notarile preventiva del nominato: in alternativa alla dichiarazione di nomina successiva, lo stipulante può essere già munito di procura speciale a vendere/acquistare immobili ex art. 1392 c.c., rilasciata dal nominato al momento del preliminare o contestualmente; in questo caso, al rogito definitivo lo stipulante agisce in nome e per conto del nominato già identificato, semplificando la procedura. (3) Attestato di Prestazione Energetica (APE): deve essere allegato al preliminare o menzionato con gli estremi del certificatore ex D.Lgs. 192/2005; la mancanza dell'APE non determina la nullità del preliminare ma espone le parti a sanzioni amministrative al rogito definitivo. (4) Clausola sul regime fiscale: indicare se il nominato intende beneficiare delle agevolazioni prima casa (Nota II-bis art. 1 Tariffa TUR), condizione rilevante per la determinazione dell'imposta di registro dovuta al rogito definitivo; tale clausola protegge lo stipulante da pretese del nominato relative a differenze di imposta in caso di mancato riconoscimento delle agevolazioni.
Come compilare il tuo Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina
Per compilare correttamente il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia, seguire le istruzioni che seguono. Sezione parti: inserire i dati anagrafici completi del promittente venditore (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, PEC) e dello stipulante-promissario acquirente (stesse informazioni); non è necessario indicare il nominato al momento della stipula. Sezione riserva di nomina: inserire espressamente la clausola di riserva ex art. 1401 c.c. con indicazione del termine di nomina (ad esempio: 'Lo stipulante si riserva la facoltà di nominare un terzo ai sensi dell'art. 1401 c.c. entro il termine del [data]. In mancanza di tempestiva nomina, il presente contratto produrrà effetti direttamente tra le parti originarie ai sensi dell'art. 1405 c.c.'). Sezione immobile: riportare fedelmente i dati catastali dalla visura del Catasto Fabbricati aggiornata; indicare gli estremi del titolo abilitativo. Sezione prezzo e caparra: indicare il prezzo totale di vendita; l'importo della caparra confirmatoria versata dallo stipulante e la modalità di versamento (bonifico, assegno circolare); il termine e le modalità di pagamento del saldo al rogito. Sezione nomina: preparare in anticipo il modello di dichiarazione di nomina (da firmare entro il termine contrattuale) con i dati del nominato e la sua dichiarazione di accettazione, redatti per iscritto con la stessa forma del contratto preliminare.
Procedura dettagliata per la dichiarazione di nomina (atto successivo al preliminare): (1) Redigere la dichiarazione di nomina entro il termine contrattuale, indicando: i dati identificativi completi del nominato (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza); il riferimento al contratto preliminare originario (data, numero di repertorio se notarile, parti originarie); la dichiarazione di accettazione del nominato che accetta di subentrare nel contratto agli stessi termini e condizioni. (2) Far sottoscrivere la dichiarazione dal nominato in forma autenticata se il contratto preliminare è stato autenticato dal notaio o redatto in atto pubblico; per la sola forma scritta privata (senza trascrizione), è sufficiente la scrittura privata con data certa. (3) Comunicare la dichiarazione di nomina al venditore entro il termine stabilito nel contratto tramite raccomandata a/r o PEC, conservando la prova della ricezione. (4) Se il preliminare è stato trascritto nei Registri Immobiliari ex art. 2645-bis c.c., procedere alla annotazione della dichiarazione di nomina nei Registri Immobiliari tramite il notaio, per aggiornare la pubblicità immobiliare con l'identità del nominato. (5) Registrare la dichiarazione di nomina all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione: l'imposta di registro sulla dichiarazione di nomina è in misura fissa (euro 200) se la nomina è gratuita (Risoluzione AdE n. 198/E/2009), proporzionale (0,50%) se la nomina avviene dietro corrispettivo.
Requisiti legali per Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina
Il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia è soggetto ai seguenti obblighi legali. Forma: scrittura a pena di nullità ex artt. 1350 e 1351 c.c.; la dichiarazione di nomina e l'accettazione del nominato devono avere la stessa forma del contratto principale (art. 1403 c.c.). Nomina entro il termine: entro tre giorni dalla stipula, salvo diverso accordo (art. 1402 c.c.); la nomina tardiva non produce effetti ex art. 1405 c.c. Trascrizione facoltativa: nei Registri Immobiliari ex art. 2645-bis c.c. per l'effetto prenotativo; a cura del notaio per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Registrazione: presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni (D.P.R. 131/1986); imposta fissa euro 200 + 0,50% sulla caparra confirmatoria. APE obbligatorio ex D.Lgs. 192/2005. Conformità urbanistica ex art. 46 D.P.R. 380/2001. Mediazione obbligatoria: ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia contrattuale immobiliare.
Nell'ambito degli obblighi fiscali connessi alla riserva di nomina, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con Risoluzione n. 198/E del 30 luglio 2009 che la dichiarazione di nomina gratuita (non onerosa), effettuata dallo stipulante nell'interesse del nominato senza corrispettivo, non è soggetta ad ulteriore imposta di registro oltre a quella già versata al momento della registrazione del preliminare. Se invece la nomina avviene a titolo oneroso (lo stipulante cede la propria posizione contrattuale dietro corrispettivo), l'operazione è assimilata alla cessione del contratto preliminare e soggetta a imposta di registro nella misura dello 0,50% del corrispettivo, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 131/1986. Sul piano del registro del contratto preliminare con riserva di nomina: l'imposta fissa di euro 200 si applica al testo contrattuale; la caparra confirmatoria è assoggettata ad imposta dello 0,50% ai sensi dell'art. 10 della Tariffa allegata al TUR. La trascrizione del preliminare con riserva di nomina ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. richiede che il contratto sia in forma di atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da notaio; il costo della trascrizione è composto dall'imposta ipotecaria in misura fissa (euro 200) e dai diritti catastali (euro 90), oltre all'onorario notarile.
Quadro normativo aggiornato della dichiarazione di nomina e del regime fiscale: la dichiarazione di nomina produce effetti retroattivi ex art. 1401 c.c. sia sul piano civilistico (il nominato si considera parte del contratto fin dalla stipula del preliminare) sia sul piano fiscale. Sul piano fiscale, la retroattività della nomina è stata chiarita dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 198/E del 30 luglio 2009: la nomina gratuita (senza corrispettivo tra stipulante e nominato) non costituisce atto traslativo autonomo ai fini dell'imposta di registro e sconta solo l'imposta fissa di euro 200; la nomina onerosa (quando il nominato corrisponde un prezzo al mandante-stipulante) costituisce atto traslativo soggetto all'imposta di registro proporzionale calcolata sul corrispettivo pattuito tra stipulante e nominato. Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con L. 122/2010) ha modificato l'art. 22 del D.P.R. 131/1986, rendendo obbligatoria la menzione negli atti di trasferimento immobiliare dei dati identificativi dell'eventuale mandante nel contratto con riserva di nomina, ai fini dei controlli antielusivi dell'Agenzia delle Entrate. Profili IVA della dichiarazione di nomina: per le operazioni soggette a IVA (es. acquisto da costruttore), la nomina di un soggetto diverso dall'originario stipulante non costituisce operazione imponibile autonoma ai fini IVA se il nominato è a sua volta soggetto passivo IVA che intende destinare l'immobile all'attività di impresa; in caso contrario, la nomina è soggetta all'imposta di registro proporzionale. Il notaio rogante ha l'obbligo di riportare nell'atto definitivo le dichiarazioni di entrambe le parti relative alla nomina, inclusa la documentazione del rapporto sottostante tra stipulante e nominato (procura preventiva, mandato senza rappresentanza, patto parasociale). La mancata indicazione del mandante nell'atto definitivo può esporre l'operazione a contestazione di elusione fiscale ex art. 10-bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) qualora l'Agenzia delle Entrate ravvisi un aggiramento indebito delle norme sull'imposizione dei trasferimenti immobiliari.
Errori comuni da evitare nel tuo Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina
Nel Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia si verificano i seguenti errori frequenti. Primo errore — Termine di nomina troppo breve: fissare un termine di nomina inferiore ai tempi effettivamente necessari per identificare il nominato costringe lo stipulante a rimanere parte del contratto, con l'obbligo di procedere personalmente al rogito definitivo e la perdita del beneficio della riserva; la Cassazione (Cass. civ. Sez. II, n. 11311/2010) ha confermato che il mancato rispetto del termine di nomina produce effetti ex art. 1405 c.c. in modo automatico e inderogabile. Secondo errore — Dichiarazione di nomina senza accettazione scritta: la nomina priva dell'accettazione formale del nominato (per iscritto, con la stessa forma del contratto preliminare ex art. 1403 c.c.) non produce effetti giuridici e lo stipulante rimane vincolato; l'accettazione verbale, anche provata da testimonianze, non è sufficiente. Terzo errore — Omessa regolazione interna tra stipulante e nominato: non documentare con un accordo scritto i rapporti economici tra stipulante (che ha versato la caparra confirmatoria al venditore) e nominato (che deve rimborsare la caparra allo stipulante o che l'ha finanziata direttamente) crea un vuoto probatorio che l'Agenzia delle Entrate può interpretare come donazione indiretta soggetta ad imposta sulle successioni e donazioni. Quarto errore — Utilizzo fraudolento della riserva per eludere prelazioni: usare la riserva di nomina per eludere la prelazione agraria ex L. 590/1965, la prelazione condominiale, o i divieti di acquisto derivanti da normative antimafia (D.Lgs. 159/2011) espone le parti alla nullità del contratto per frode alla legge (art. 1344 c.c.) e a conseguenze penali per l'intestazione fittizia di beni; la Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. I, n. 38733/2014) ha confermato che l'uso della riserva di nomina come schermo per l'intestazione a prestanome integra il reato di cui all'art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) se finalizzato a eludere misure di prevenzione patrimoniale. Quinto errore — Mancata registrazione del preliminare: non registrare il contratto preliminare entro 30 giorni dall'Agenzia delle Entrate (imposta fissa di euro 200 + 0,50% sulla caparra confirmatoria ex art. 10 Tariffa TUR) determina sanzioni dal 120% al 240% dell'imposta (art. 69 D.P.R. 131/1986) e impedisce la trascrizione nei Registri Immobiliari. Sesto errore — Confusione tra riserva di nomina e cessione del contratto: la cessione del contratto preliminare (artt. 1406-1410 c.c.) richiede il consenso del venditore ceduto, mentre la riserva di nomina non lo richiede; usare la cessione del contratto dove si voleva la riserva di nomina (o viceversa) comporta conseguenze fiscali diverse (sulla cessione si paga un'ulteriore imposta di registro) e rischi di validità. Settimo errore — Mancata trasmissione della dichiarazione di nomina al venditore entro il termine: la nomina deve essere comunicata formalmente al venditore entro il termine contrattuale; una comunicazione tardiva o effettuata con modalità non idonee a garantire la prova della ricezione (es. messaggio WhatsApp) non produce effetti giuridici. Ottavo errore — Assenza di condizione sospensiva del mutuo per il nominato: se il nominato intende finanziare l'acquisto con un mutuo bancario, il contratto preliminare con riserva di nomina deve prevedere una clausola sospensiva condizionata all'erogazione del mutuo al nominato; in assenza di tale clausola, il rogito definitivo deve avvenire alle condizioni pattuite indipendentemente dall'ottenimento del finanziamento.
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Il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia è il contratto, disciplinato dagli artt. 1401–1405 del Codice Civile, mediante il quale uno dei contraenti (lo stipulante) si riserva la facoltà di nominare, entro il termine stabilito, un terzo (il nominato) che subentrerà nel contratto al suo posto. Nel preliminare immobiliare, il promissario acquirente stipula il compromesso con la riserva di nominare successivamente il soggetto che riceverà direttamente la proprietà al rogito definitivo. Una volta avvenuta la nomina nel termine convenuto, con l'accettazione del nominato, gli effetti del contratto si producono retroattivamente in capo a quest'ultimo come se avesse originariamente sottoscritto il preliminare (art. 1404 c.c.). Lo stipulante non risponde delle obbligazioni assunte con il contratto se ha nominato tempestivamente e il nominato ha accettato, salvo la responsabilità per la validità del potere di rappresentanza.
Ai sensi dell'art. 1402 c.c., la nomina nel Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia deve essere effettuata entro tre giorni dalla stipulazione del contratto, salvo che il contratto stesso abbia stabilito un termine diverso. Nella pratica del mercato immobiliare italiano, le parti concordano un termine più lungo (da 30 a 180 giorni), compatibile con i tempi necessari per individuare il nominato definitivo (spesso un familiare, un cessionario d'azienda o un investitore). La nomina deve essere comunicata al promittente venditore entro il termine e deve essere accompagnata dall'accettazione del nominato (o dalla procura a suo favore, se preventivamente conferita). Se la nomina non avviene entro il termine stabilito, lo stipulante rimane parte del contratto e ha l'obbligo di procedere personalmente al rogito definitivo. È fondamentale fissare nel contratto un termine di nomina adeguato alle esigenze delle parti.
Il Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia offre un vantaggio fiscale significativo rispetto alla sequenza preliminare-rogito-cessione del preliminare. Con la cessione del contratto preliminare (artt. 1406 ss. c.c.), si pagano le imposte sia sulla cessione (imposta di registro del 0,5% o altra aliquota) sia sul rogito definitivo del nominato. Con la riserva di nomina, invece, gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al nominato come se avesse stipulato originariamente, senza un ulteriore atto di trasferimento. L'imposta di registro sul rogito definitivo è quindi dovuta una sola volta, in capo al nominato come acquirente effettivo. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (Risoluzione 198/E del 2009 e successive circolari) che la nomina è imponibile separatamente solo se costituisce un'operazione autonoma a titolo oneroso. Nella maggior parte dei casi di nomina gratuita nell'ambito familiare o societario, non si paga un'ulteriore imposta di registro sulla dichiarazione di nomina.
Nel Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia, al momento della stipula del contratto preliminare il nominato non deve necessariamente essere identificato: è sufficiente che lo stipulante si riservi la facoltà di nominarlo entro il termine convenuto. Questa è la caratteristica essenziale del contratto per persona da nominare (art. 1401 c.c.): lo stipulante contratta 'per conto' di un futuro terzo ancora indeterminato. La nomina avviene successivamente con atto separato (dichiarazione di nomina), che deve essere comunicata al promittente venditore entro il termine contrattuale e deve essere accompagnata dall'accettazione del nominato con la stessa forma del contratto principale (art. 1403 c.c.). Poiché il contratto preliminare immobiliare richiede la forma scritta ex artt. 1350 e 1351 c.c., anche la dichiarazione di nomina e l'accettazione devono essere redatte per iscritto. Per la trascrizione del preliminare con riserva di nomina ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., il nominato deve essere indicato nella trascrizione o aggiunto con una successiva nota di trascrizione.
Nel Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia, se la nomina non viene effettuata entro il termine o il nominato non accetta, ai sensi dell'art. 1405 c.c. il contratto produce effetti direttamente tra le parti originarie: lo stipulante diventa a tutti gli effetti il promissario acquirente (o il promittente venditore, a seconda di chi ha effettuato la riserva) e ha l'obbligo di procedere personalmente al rogito definitivo. Lo stipulante non può invocare la mancata nomina o il rifiuto del nominato come causa di giustificazione per sottrarsi all'obbligo contrattuale. Se lo stipulante non vuole o non può procedere al rogito definitivo, si configura un inadempimento con le conseguenze previste dal contratto (perdita della caparra confirmatoria, azione ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica, risarcimento del danno). È quindi fondamentale per lo stipulante assicurarsi, prima di firmare il preliminare con riserva di nomina, di avere già individuato o perlomeno la concreta aspettativa di individuare il nominato entro il termine convenuto.
La trascrizione del Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia è facoltativa ma fortemente consigliata, ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. La trascrizione produce l'effetto prenotativo: per un anno dalla data convenuta per la stipula del definitivo (e comunque per non più di tre anni dalla trascrizione del preliminare), nessun atto di disposizione del venditore può pregiudicare la posizione del promissario acquirente. Nel preliminare con riserva di nomina, la trascrizione avviene inizialmente a nome dello stipulante. Quando la nomina è effettuata e il nominato accetta, si procede a un'ulteriore annotazione o a una nuova trascrizione che aggiunga il nominato come effettivo contraente. Il Tribunale di Milano e la Corte di Cassazione (Cass. 11 ottobre 2012, n. 17291) hanno confermato che la trascrizione del preliminare con riserva di nomina è valida e opponibile ai terzi anche prima che il nominato sia identificato, purché siano rispettate le formalità richieste dall'art. 2645-bis c.c.
Nel Preliminare di Compravendita con Riserva di Nomina in Italia, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. è normalmente versata dallo stipulante al momento della firma del contratto preliminare, prima ancora che il nominato sia identificato. Una volta che la nomina è stata effettuata e il nominato ha accettato, gli effetti del contratto si producono retroattivamente in capo al nominato (art. 1404 c.c.), il che comporta che anche la caparra versata dallo stipulante si intende versata per conto del nominato. Al rogito definitivo, la caparra viene imputata al prezzo dovuto dal nominato. Sul piano pratico, lo stipulante anticipa la caparra per conto del futuro nominato, con il quale dovrà poi regolare internamente i rapporti economici (tipicamente mediante accordo preventivo di rimborso). La dichiarazione di nomina e l'accordo interno tra stipulante e nominato devono essere documentati per iscritto, anche ai fini fiscali, per evitare contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sulla natura del rapporto tra le due parti.
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