Atto di Divisione di Immobile in Comunione
Codice Civile artt. 1111-1116; art. 2646 c.c. — Trascrizione Conservatoria
ai sensi degli artt. 1111-1116 c.c. — Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
soggetto a trascrizione ex art. 2646 c.c. nei Registri Immobiliari
Art. 1 — PARTI CONDIVIDENTI
Primo condividente: [Nome Condividente1], C.F. [Codice Fiscale Condividente1], titolare della quota di [Quota Condividente1] sull'immobile di seguito descritto.
Secondo condividente: [Nome Condividente2], C.F. [Codice Fiscale Condividente2], titolare della quota di [Quota Condividente2] sull'immobile di seguito descritto.
Ulteriori condividenti: [Altri Condividenti]
Titolo di provenienza della comunione: [Titolo Provenienza].
Estremi del titolo: [Estremi Titolo Provenienza]
Art. 2 — OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE
L'immobile oggetto di divisione è sito in [Indirizzo Immobile], Comune di [Comune Immobile], identificato al Catasto Fabbricati come segue:
Foglio: [Foglio Immobile] — Particella: [Particella Immobile] — Subalterno: [Subalterno Immobile]
Categoria catastale: [Categoria Catastale] — Rendita catastale: [Rendita Catastale]
Superficie utile netta: [Superficie Mq] mq
Pertinenze: [Pertinenze]
Art. 3 — PROGETTO DI DIVISIONE E PORZIONI ASSEGNATE
Le parti, esercitando il diritto di scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 1111 c.c., concordano la seguente attribuzione di porzioni materialmente distinte:
Porzione assegnata al primo condividente ([Nome Condividente1]):
[Porzione Concessa1]
Porzione assegnata al secondo condividente ([Nome Condividente2]):
[Porzione Concessa2]
Valore venale complessivo stimato: € [Valore Venale Immobile]
Art. 4 — CONGUAGLIO
Conguaglio previsto: [Conguaglio].
Ove previsto, il condividente [Soggetto Pagante Conguaglio] corrisponde la somma di € [Importo Conguaglio] a titolo di conguaglio, mediante [Modalita Pagamento Conguaglio], a compensazione dello squilibrio tra le porzioni assegnate e le rispettive quote ideali originarie.
Art. 5 — CONFORMITÀ URBANISTICA, EDILIZIA E CATASTALE
I condividenti dichiarano che l'immobile è in stato di conformità urbanistica ed edilizia: [Conformita Urbanistica], ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47.
Classe energetica (APE): [Classe Energetica A P E], allegato al presente atto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
I dati catastali sopra indicati corrispondono allo stato di fatto e alle planimetrie catastali depositate, ai sensi dell'art. 29, co. 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52.
Art. 6 — GARANZIE RECIPROCHE
I condividenti si garantiscono vicendevolmente il pacifico godimento delle rispettive porzioni assegnate e dichiarano che l'immobile è libero da pesi, ipoteche, servitù non dichiarate e altri oneri pregiudizievoli non menzionati nel presente atto, ex art. 1489 c.c. In caso di evizione, troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 1490-1495 c.c.
Art. 7 — REGIME FISCALE E TRASCRIZIONE
Il presente atto è soggetto a: imposta di registro proporzionale dell'1% sul valore della massa divisa (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, art. 3); imposta ipotecaria € 200 fissa; imposta catastale € 200 fissa (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).
Il Notaio rogante [Notaio Rogante] provvede alla registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni e alla trascrizione nei Registri Immobiliari della Conservatoria, ai sensi dell'art. 2646 c.c.
Art. 8 — MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente atto, le parti si obbligano a esperire il tentativo di mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quale condizione di procedibilità per le cause in materia di diritti reali e divisione. In difetto di accordo in mediazione, la competenza è del Tribunale del luogo dove è situato l'immobile.
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità del presente atto e degli adempimenti fiscali connessi.
SOTTOSCRIZIONI
Letto, confermato e sottoscritto in [Luogo Stipula], il [Data Stipula].
Primo condividente: [Nome Condividente1]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Secondo condividente: [Nome Condividente2]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Notaio rogante: [Notaio Rogante]
Firma e timbro: _________________________
Primo Condividente
________________
Signature
Secondo Condividente
________________
Signature
Notaio Rogante
________________
Signature
Che cos'è Atto di Divisione di Immobile in Comunione?
L'Atto di Divisione di Immobile in Comunione in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 1111-1116; art. 713 c.c.; art. 2646 c.c.
La comunione immobiliare sorge per molteplici cause: acquisto congiunto da parte di più persone fisiche o giuridiche, successione ereditaria con più coeredi, donazione a più donatari, scioglimento di comunione legale tra coniugi separati o divorziati, liquidazione di una società che possiede immobili. In tutti questi casi, fino alla divisione, ogni condividente è titolare di una quota ideale — espressa in frazione o percentuale sull'intero — senza diritti esclusivi su porzioni fisicamente delimitate. La divisione trasforma questa quota ideale in proprietà esclusiva e piena su una porzione concreta, separata dalle altre.
Sul piano formale, l'atto di divisione immobiliare in Italia richiede, ai fini della trascrizione nei Registri Immobiliari tenuti dai Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (già denominati Conservatoria dei Registri Immobiliari), la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata. Tale requisito discende dall'art. 2646 c.c., che inserisce la divisione tra gli atti soggetti a trascrizione obbligatoria. La trascrizione ha effetto dichiarativo: rende l'atto opponibile ai terzi — creditori dei condividenti e successivi aventi causa — che abbiano trascritto anteriormente. In assenza di trascrizione, la divisione è pienamente valida tra le parti contraenti, ma inopponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile e li abbiano trascritti prima.
La divisione può essere consensuale (tutti i comproprietari concordano → rogito notarile) o giudiziale (anche solo uno si oppone → procedimento davanti al Tribunale del luogo dove si trova l'immobile, disciplinato dagli artt. 784-791 c.p.c., con nomina di un perito estimatore e attribuzione delle porzioni tramite sorteggio se di uguale valore ex art. 789 c.p.c.). Prima di intentare il giudizio, l'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 impone il tentativo obbligatorio di mediazione civile come condizione di procedibilità per le controversie in materia di diritti reali e divisione.
Il Catasto Fabbricati deve essere aggiornato prima del rogito — mediante procedura DOCFA predisposta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto iscritto all'albo) — ogni volta che la divisione determina la creazione di nuove unità immobiliari con distinti subalterni. L'aggiornamento catastale è un presupposto procedurale che condiziona la stessa trascrivibilità dell'atto: l'art. 29, comma 1-bis, della L. 27 febbraio 1985, n. 52 impone che il notaio attesti la conformità dei dati catastali allo stato di fatto e alla situazione urbanistica, a pena di nullità dell'atto stesso.
Sul piano delle imposte, la divisione consensuale soggiace a un regime agevolato rispetto alla compravendita: imposta di registro proporzionale all'1% sul valore della massa divisa (art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, con minimo di € 200), imposta ipotecaria fissa di € 200 e imposta catastale fissa di € 200. L'eventuale conguaglio superiore al 5% del valore della quota può comportare una riqualificazione parziale con tassazione come trasferimento.
Quando serve Atto di Divisione di Immobile in Comunione?
L'Atto di Divisione di Immobile in Comunione in Italia è necessario ogni volta che due o più soggetti condividono la titolarità di un bene immobile e vogliono porre fine alla contitolarità, attribuendo a ciascuno la proprietà esclusiva di una porzione determinata o liquidando la propria quota in denaro.
Le situazioni più frequenti in cui si ricorre alla divisione immobiliare includono:
**Divisione ereditaria.** Più coeredi hanno accettato un'eredità comprendente uno o più immobili. Prima della divisione, ciascuno è comproprietario dell'intero compendio secondo le rispettive quote. La divisione ereditaria può avvenire contestualmente all'atto di accettazione dell'eredità o in un momento successivo, non appena sia liquidata l'imposta di successione. In caso di disaccordo, si applica il procedimento giudiziale degli artt. 784-791 c.p.c., con nomina di un perito del tribunale.
**Scioglimento di acquisto congiunto.** Due coniugi, conviventi, soci o amici hanno acquistato insieme un immobile e ora intendono separarsi. La divisione consente a ciascuno di ricevere una porzione distinta (se l'immobile è divisibile) oppure al solo interessato di conservare l'immobile pagando il conguaglio all'altro.
**Procedimento di separazione o divorzio.** In sede di separazione consensuale o giudiziale, ovvero di divorzio, i coniugi spesso includono nell'accordo la divisione degli immobili in comproprietà, regolata insieme alle disposizioni sull'affidamento dei figli e all'assegno di mantenimento. La divisione può essere recepita nel verbale di udienza o nell'accordo di negoziazione assistita.
**Scioglimento di comunione aziendali o societarie.** Quando una società di persone o di capitali che possedeva immobili viene liquidata o trasformata, si procede all'assegnazione degli immobili ai soci secondo le quote di partecipazione, operazione che può assumere la veste giuridica di divisione con conguaglio.
**Divisione di compendio promiscuo.** In alcune zone rurali o montane, gli immobili sono spesso detenuti in comproprietà tra numerosi comproprietari risultanti da divisioni non formalizzate per generazioni. La divisione formale consente di regolarizzare le posizioni catastali e ipotecarie, rendendole opponibili ai terzi.
La divisione è preferibile alla vendita comune quando: i condividenti hanno interessi divergenti sulla destinazione dell'immobile; uno o più intendono conservare la propria porzione; la divisione materiale è possibile senza nocumento al valore (art. 1114 c.c.); si vogliono contenere le imposte rispetto a una doppia compravendita. Non è invece appropriata quando l'immobile è fisicamente indivisibile (un monolocale o un piccolo garage), quando vi sono ipoteche che il creditore non acconsente a frazionare, o quando il valore dei conguagli supera le possibilità finanziarie dei condividenti.
Cosa includere nel tuo Atto di Divisione di Immobile in Comunione
L'Atto di Divisione di Immobile in Comunione in Italia deve contenere elementi essenziali precisi, la cui omissione può determinare nullità, inopponibilità o difficoltà nella trascrizione. Su forms-legal.com è disponibile un modello personalizzabile che guida i condividenti nella predisposizione del progetto divisionale.
**Identificazione delle parti e dei titoli di proprietà.** Ogni condividente deve essere identificato con nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale. Per le persone giuridiche sono necessari denominazione, sede legale, partita IVA, numero REA e legale rappresentante. Il titolo di provenienza di ogni quota — atto di acquisto, accettazione di eredità, donazione — va richiamato con gli estremi di registrazione e trascrizione.
**Identificazione catastale e aggiornamento DOCFA.** L'immobile deve essere descritto con indirizzo completo, foglio, particella e subalterno del Catasto Fabbricati (o particella del Catasto Terreni per i fondi agricoli), categoria catastale e rendita, confini, superficie e pertinenze. Quando la divisione crea nuove unità immobiliari autonome, il tecnico abilitato predispone la procedura DOCFA prima del rogito, ottenendo i nuovi subalterni e le relative rendite catastali. L'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 impone la dichiarazione di conformità tra dati catastali e stato di fatto, nonché la conformità urbanistica ai sensi degli artt. 46 D.P.R. 380/2001 e 40 L. 47/1985.
**Quote ideali di partenza e porzioni assegnate.** L'atto indica le quote ideali iniziali (per esempio 1/2 ciascuno, o 1/3 e 2/3) e le porzioni materialmente assegnate a ogni condividente, con descrizione circostanziata dei confini fisici. Se l'immobile fa parte di un condominio, le tabelle millesimali devono essere aggiornate dall'amministratore in seguito alla divisione, ai sensi degli artt. 68-69 disp. att. c.c. e della L. 220/2012.
**Stima peritale e conguaglio.** Se le porzioni non corrispondono esattamente alle quote, il condividente che riceve la parte di valore superiore versa un conguaglio in denaro agli altri. La stima peritale di un tecnico abilitato va allegata all'atto. Se il conguaglio eccede il 5% del valore della quota ricevuta, l'Agenzia delle Entrate può riqualificare parzialmente l'operazione come compravendita, applicando l'imposta di registro proporzionale (2% o 9%) sulla parte eccedente anziché l'aliquota di divisione dell'1%.
**Regime tributario e spese.** L'imposta di registro è proporzionale all'1% sul valore della massa divisa (D.P.R. 131/1986, Tariffa, art. 3); le imposte ipotecaria e catastale sono fisse in € 200 ciascuna. Il notaio liquida e versa le imposte e provvede alla trascrizione presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare.
**Garanzia reciproca di evizione.** I condividenti si garantiscono vicendevolmente il pacifico godimento delle rispettive porzioni e l'assenza di pesi, ipoteche, servitù non dichiarate o altri vincoli pregiudizievoli ai sensi dell'art. 1489 c.c. (richiamato per analogia dalla divisione). In presenza di ipoteche iscritte sull'intero immobile, occorre l'assenso del creditore ipotecario al frazionamento prima del rogito.
**Attestato di Prestazione Energetica (APE).** Per le unità immobiliari a destinazione residenziale, il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 impone l'allegazione o il richiamo dell'APE negli atti di trasferimento. La mancanza comporta sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000.
**Clausola di mediazione e foro competente.** In caso di controversia futura sulla divisione, le parti concordano di ricorrere alla mediazione civile obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 prima di adire il Tribunale. Per la divisione giudiziale, il foro competente è il Tribunale del luogo dove si trova l'immobile.
**Conformità urbanistica e impianti.** L'atto deve contenere le menzioni urbanistiche obbligatorie ex art. 46 D.P.R. 380/2001 (riferimento al titolo abilitativo edilizio) e la dichiarazione di regolarità degli impianti se rilevante. La mancanza di tali menzioni rende nullo l'atto ai sensi della stessa disposizione.
Come compilare il tuo Atto di Divisione di Immobile in Comunione
Per compilare correttamente l'Atto di Divisione di Immobile in Comunione in Italia, seguire questa procedura operativa per fasi.
**Fase 1 — Raccolta della documentazione preliminare.** Prima di procedere, riunire: visure catastali aggiornate dell'immobile (richiedibili all'Agenzia delle Entrate – Catasto tramite portale online, sportello o tramite un geometra); atti di provenienza di ogni quota (rogiti di acquisto, dichiarazioni di successione con attestazione di pagamento dell'imposta, atti di donazione), con relative note di trascrizione e di registrazione; planimetrie catastali; eventuali APE per le unità abitative; risultanze ipotecarie aggiornate dalla Conservatoria (se vi sono ipoteche iscritte, occorre l'assenso scritto del creditore ipotecario al frazionamento o la previa cancellazione dell'ipoteca); titoli urbanistici (concessione edilizia, DIA, SCIA, agibilità) per verificare la conformità ex art. 46 D.P.R. 380/2001.
**Fase 2 — Progetto divisionale e frazionamento catastale.** Incaricare un tecnico abilitato — geometra o ingegnere — di redigere il progetto di divisione, con la proposta di assegnazione delle porzioni a ciascun condividente e la stima peritale del valore venale di ciascuna. Se la divisione genera nuove unità immobiliari, il tecnico predispone il DOCFA e lo presenta al Catasto per ottenere i nuovi subalterni e le rendite catastali aggiornate, prima della stipula del rogito.
**Fase 3 — Accordo preliminare tra condividenti.** Prima del rogito, i condividenti devono concordare: chi riceve quale porzione, l'ammontare del conguaglio eventuale e le modalità di pagamento (preferibilmente con bonifico bancario tracciabile, da eseguire prima o contestualmente al rogito), la ripartizione delle spese notarili e delle imposte, l'eventuale rinuncia reciproca al conguaglio.
**Fase 4 — Rogito notarile.** Il notaio scelto dai condividenti (spesso quello che aveva rogato l'atto di acquisto originario) redige l'atto pubblico di divisione. Tutti i condividenti devono comparire di persona o tramite procuratore speciale (art. 1392 c.c., con procura notarile della stessa forma dell'atto da compiere). Il notaio verifica i dati catastali aggiornati, le formalità ipotecarie, le conformità urbanistiche, calcola e liquida le imposte. Prima della firma, è utile leggere attentamente il progetto di atto e verificare la corrispondenza tra le porzioni descritte e quelle effettivamente occupate o da occupare.
**Nei campi del modello:** indicare le quote ideali iniziali (es. «1/2 a favore di Mario Rossi; 1/2 a favore di Lucia Bianchi»); descrivere la porzione assegnata in modo circostanziato (es. «piano terra, lato nord, superficie netta 65 mq, confini: a nord via Garibaldi, a sud terrazzo condiviso, a est proprietà terza, a ovest vano scala»); riportare l'importo del conguaglio e la data di pagamento; inserire gli estremi dell'APE per le unità residenziali; richiamare gli estremi della procedura DOCFA.
**Fase 5 — Registrazione e trascrizione.** Il notaio provvede alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla stipula ai sensi del D.P.R. 131/1986, e alla trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 2646 c.c. Il condividente riceve in seguito i titoli di proprietà aggiornati (copia conforme dell'atto notarile con le note di trascrizione) e può procedere all'aggiornamento dei dati nelle polizze assicurative, nelle utenze domestiche e, se necessario, nei rapporti condominiali.
Requisiti legali per Atto di Divisione di Immobile in Comunione
L'Atto di Divisione di Immobile in Comunione in Italia deve rispettare i seguenti requisiti legali obbligatori, la cui inosservanza determina nullità, inopponibilità o sanzioni amministrative.
**Forma dell'atto.** Ai sensi dell'art. 2646 c.c. in combinato con l'art. 2657 c.c., la divisione immobiliare deve risultare da atto pubblico notarile o da scrittura privata autenticata per poter essere trascritta. Una divisione redatta in forma di scrittura privata semplice è valida tra le parti ma inopponibile ai terzi che abbiano trascritto anteriormente.
**Trascrizione nei Registri Immobiliari.** La trascrizione presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate è obbligatoria ex art. 2646 c.c. e ha effetto dichiarativo. Il notaio la esegue d'ufficio e ne conserva le note di trascrizione. La divisione giudiziale viene trascritta mediante estratto autentico della sentenza del Tribunale.
**Registrazione all'Agenzia delle Entrate.** L'atto di divisione deve essere registrato entro trenta giorni dalla stipula ai sensi del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro). Le imposte applicabili sono: imposta di registro dell'1% sul valore della massa divisa (art. 3 della Tariffa allegata); imposta ipotecaria fissa di € 200; imposta catastale fissa di € 200 ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 347/1990.
**Conformità catastale — art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985.** Il notaio deve attestare la conformità soggettiva e oggettiva tra i dati catastali dichiarati nell'atto e le risultanze delle banche dati catastali. L'assenza di tale dichiarazione rende l'atto nullo per espressa previsione legislativa.
**Conformità urbanistica — art. 46 D.P.R. 380/2001.** L'atto deve contenere le menzioni urbanistiche obbligatorie: riferimento al titolo abilitativo edilizio (concessione, DIA, SCIA o, per gli immobili anteriori al 1967, dichiarazione sostitutiva). La mancanza delle menzioni determina la nullità dell'atto.
**Aggiornamento catastale DOCFA.** Se la divisione comporta la creazione di nuove unità immobiliari con subalterni distinti, la procedura DOCFA deve essere presentata al Catasto Fabbricati e approvata prima del rogito. L'atto notarile deve richiamare gli estremi della procedura DOCFA.
**APE per unità abitative.** Il D.Lgs. 192/2005 impone l'allegazione o il richiamo espresso dell'Attestato di Prestazione Energetica negli atti che determinano un trasferimento di proprietà di immobili residenziali. La mancanza comporta sanzione amministrativa.
**Mediazione civile obbligatoria preventiva.** In caso di contestazione sulla divisione, l'art. 5 D.Lgs. 28/2010 impone il tentativo obbligatorio di mediazione presso un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia come condizione di procedibilità per le controversie in materia di diritti reali e divisione. La durata massima del procedimento di mediazione è di tre mesi, prorogabili di altri tre mesi su accordo.
**Assenso del creditore ipotecario.** Se sull'immobile insistono ipoteche iscritte sull'intero compendio, l'art. 2825-bis c.c. richiede l'assenso scritto del creditore al frazionamento dell'ipoteca sulle singole porzioni. Senza tale assenso, ciascun condividente rimane esposto all'azione esecutiva del creditore sull'intera sua porzione per il debito complessivo.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Divisione di Immobile in Comunione
Gli errori più frequenti nell'Atto di Divisione di Immobile in Comunione in Italia riguardano sia la fase preparatoria sia la redazione dell'atto, e possono compromettere la validità o la trascrivibilità del negozio.
**1. Mancato aggiornamento catastale prima del rogito.** Procedere alla divisione senza aver completato il frazionamento catastale con procedura DOCFA determina discordanze tra le descrizioni dell'atto e le risultanze del Catasto. Il notaio è tenuto a dichiarare la conformità catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985: se i dati non corrispondono, la stipula deve essere rinviata. Il ritardo nell'ottenere i nuovi subalterni dal Catasto è una delle cause più comuni di rallentamento del rogito.
**2. Omissione delle menzioni urbanistiche.** Non inserire nel rogito le menzioni obbligatorie ex art. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 40 L. 47/1985 — riferimento al titolo abilitativo edilizio, dichiarazione di conformità urbanistica — rende l'atto nullo per espressa previsione di legge. Tale nullità non è sanabile successivamente senza reiterare il rogito.
**3. Conguaglio mal calcolato o fondato sul valore catastale.** Determinare il conguaglio sulla base del valore catastale (rendita capitalizzata) anziché sul valore venale di mercato accertato da perizia espone alla contestazione dell'Agenzia delle Entrate, che può riqualificare l'operazione applicando l'imposta proporzionale di trasferimento. La stima peritale di un tecnico abilitato è lo strumento corretto per evitare questa problematica.
**4. Divisione senza il consenso di tutti i condividenti.** Un atto sottoscritto solo da alcuni comproprietari non produce effetti nei confronti dei dissenzienti: le porzioni loro spettanti rimangono in comunione. Occorre il consenso unanime per la divisione consensuale, oppure il procedimento giudiziale ex artt. 784-791 c.p.c. con la partecipazione obbligatoria di tutti i condividenti come litisconsorti necessari.
**5. Mancata verifica delle iscrizioni ipotecarie.** Dividere l'immobile senza verificare preventivamente le ipoteche iscritte sull'intero compendio espone i condividenti al rischio che il creditore ipotecario agisca esecutivamente sull'intera porzione assegnata per il debito complessivo. Prima del rogito, occorre ottenere dalla Conservatoria le risultanze ipocatastali e, in presenza di ipoteche, negoziare con il creditore il frazionamento o la cancellazione.
**6. Omissione dell'APE per unità abitative.** Non allegare o non richiamare espressamente l'Attestato di Prestazione Energetica per le unità immobiliari a destinazione residenziale comporta una sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000 a carico delle parti dell'atto, solidalmente responsabili.
**7. Mancata comunicazione all'amministratore di condominio.** Quando la divisione riguarda un'unità condominiale e genera nuove unità distinte, è obbligo del condividente informare tempestivamente l'amministratore ai fini dell'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale (art. 1130 n. 6 c.c.) e del ricalcolo dei millesimi. Il ritardo espone il condividente al pagamento delle spese condominiali in base alle vecchie quote, con possibili addebiti.
**8. Trascuratezza nel concordare la ripartizione delle spese notarili.** In assenza di accordo esplicito, le spese del rogito notarile sono di regola suddivise tra tutti i condividenti in parti uguali o in proporzione alle quote. Questa ripartizione deve essere esplicitata nell'atto per evitare controversie successive, soprattutto in presenza di conguagli significativi che incrementano il valore dell'atto ai fini dell'onorario notarile.
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}Domande frequenti
L'Atto di Divisione di Immobile in Comunione in Italia può essere richiesto da ciascun comproprietario in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1111, comma 1, c.c., che riconosce a ogni partecipante il diritto potestativo di domandare la divisione. La dottrina e la giurisprudenza qualificano tale diritto come indisponibile: il comproprietario non può essere obbligato a restare in comunione a tempo indefinito. Esistono tuttavia tre eccezioni: il patto di indivisione ex art. 1111, comma 2, c.c., stipulato per non più di cinque anni e rinnovabile; il divieto temporaneo testamentario di divisione per non più di cinque anni ex art. 713, comma 3, c.c.; l'impossibilità di divisione materiale senza nocumento alla cosa ai sensi dell'art. 1114 c.c., caso in cui il giudice dispone la vendita all'incanto o l'assegnazione al condividente richiedente con addebito di conguaglio. Quando tutti i condividenti sono d'accordo, si procede mediante rogito notarile o scrittura privata autenticata, soggetta a trascrizione ex art. 2646 c.c. e a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate con imposta proporzionale dell'1%. In assenza di accordo, ciascun comproprietario può proporre l'azione di divisione giudiziale ai sensi degli artt. 784-791 c.p.c., che prevede la nomina di un perito estimatore e, se necessario, la vendita all'incanto.
Il conguaglio nella divisione di immobile in comunione in Italia diventa necessario quando le porzioni materialmente assegnate non corrispondono esattamente alle quote ideali di ciascun condividente. Ai sensi degli artt. 1114 e 720 c.c. (applicato per analogia dalla Cassazione alla divisione ordinaria), se l'immobile è indivisibile o la divisione materiale non consente una perfetta proporzionalità, il condividente che riceve una porzione di valore superiore alla propria quota deve corrispondere agli altri un conguaglio in denaro. La base di calcolo è il valore venale corrente, accertato da un perito abilitato (geometra, ingegnere o architetto iscritto all'albo), non il valore catastale. La stima peritale va allegata all'atto. Sotto il profilo fiscale, se il conguaglio supera il 5% del valore della quota ricevuta, l'Agenzia delle Entrate può riqualificare parzialmente l'operazione come compravendita, applicando l'imposta di registro proporzionale (2% o 9% secondo la qualità dell'immobile) sull'eccedenza anziché l'imposta di divisione dell'1%. La Corte di Cassazione (Cass. Sez. V, n. 1709/2018) ha precisato che un conguaglio modesto non snatura l'operazione. I condividenti possono anche concordare, per atto scritto, di rinunciare reciprocamente al conguaglio.
La divisione di immobile in comunione in Italia richiede necessariamente la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata per essere trascritta nei Registri Immobiliari tenuti dai Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (già Conservatoria), come disposto dagli artt. 2643 n. 5 e 2646 c.c. La trascrizione ha effetto dichiarativo: rende l'atto opponibile ai terzi (creditori e aventi causa successivi) che abbiano trascritto prima. Senza trascrizione, la divisione è valida tra le parti ma inopponibile ai terzi. Il notaio provvede alla trascrizione d'ufficio contestualmente al rogito, liquidando le imposte dovute: imposta di registro dell'1% sul valore della divisione (minimo € 200); imposta ipotecaria fissa di € 200; imposta catastale fissa di € 200. L'onorario notarile varia in relazione al valore dell'immobile. Il frazionamento catastale (procedura DOCFA presentata da un tecnico abilitato) è necessario quando la divisione crea nuove unità immobiliari distinte con differenti subalterni, e va completato prima del rogito. La divisione giudiziale viene trascritta mediante estratto autentico della sentenza.
Quando uno o più comproprietari si oppongono alla divisione, il comproprietario che intende sciogliersi dalla comunione può adire il Tribunale del luogo dove si trova l'immobile con un'azione di divisione giudiziale, ai sensi dell'art. 1111, comma 3, c.c. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 784-791 c.p.c.: il giudice nomina un esperto per la stima del valore e per il progetto di divisione, con attribuzione delle singole porzioni tramite sorteggio se di uguale valore (art. 789 c.p.c.). Prima di adire il giudice, l'art. 5 D.Lgs. 28/2010 impone il tentativo obbligatorio di mediazione civile come condizione di procedibilità per le controversie su diritti reali e divisione. Se la mediazione fallisce, si procede in giudizio. Se l'immobile è indivisibile in natura, il giudice può ordinare la vendita all'incanto con ripartizione del ricavato (art. 720 c.c., applicato per analogia), oppure assegnare l'intero al condividente richiedente con obbligo di corrispondere il conguaglio agli altri. Il procedimento giudiziale richiede mediamente da diciotto a trentasei mesi; la divisione consensuale rimane sempre preferibile anche ricorrendo alla mediazione volontaria facilitata da un professionista iscritto.
La tassazione della divisione di immobile in comunione in Italia segue un regime agevolato rispetto alla compravendita ordinaria. L'imposta di registro è proporzionale all'1% sul valore della massa da dividere ai sensi dell'art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, con un minimo di € 200. L'imposta ipotecaria e l'imposta catastale sono fisse in € 200 ciascuna, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 347/1990 per le divisioni. Sul conguaglio eccedente il 5% del valore della quota, l'Agenzia delle Entrate applica l'imposta proporzionale di trasferimento (2% per prima casa, 9% per seconda casa). Non si applica l'IVA alla divisione tra privati. Se uno dei condividenti è soggetto IVA (es. costruttore o società immobiliare), la parte di divisione attribuibile alla sua quota può rientrare nel campo IVA con aliquota del 10% o 4% per prima casa. La divisione ereditaria è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) solo sull'eventuale eccedenza rispetto alle franchigie previste. Il notaio, quale sostituto d'imposta, liquida e versa all'Agenzia delle Entrate tutte le imposte contestualmente al rogito.
L'identificazione delle porzioni nell'atto di divisione di immobile in comunione in Italia è un elemento essenziale per la validità e la trascrivibilità del negozio. Ciascuna porzione deve essere descritta con: ubicazione esatta (indirizzo, piano, interno, scala); dati catastali aggiornati — foglio, particella e subalterno del Catasto Fabbricati o particella del Catasto Terreni, categoria e rendita; confini cardinali (nord, sud, est, ovest) o specificazioni di piano; superficie utile netta e accessoria in metri quadrati; pertinenze assegnate (cantine, posti auto, soffitte). Se la divisione determina la formazione di nuove unità immobiliari con distinti subalterni, il tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) deve presentare la procedura DOCFA (Documento di Aggiornamento Catastale) prima del rogito, ottenendo i nuovi subalterni dal Catasto. L'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 impone la dichiarazione di conformità catastale e urbanistica nell'atto notarile. Se l'immobile proviene da una successione ereditaria, il notaio verifica preventivamente la provenienza del titolo e la coincidenza tra le quote ereditate e quelle oggetto di divisione.
L'atto di divisione di immobile in comunione in Italia può essere impugnato nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge. L'art. 1116 c.c. richiama le norme sulla rescissione per lesione ultra dimidium: ai sensi dell'art. 763 c.c. (applicato per analogia alla divisione ordinaria), la divisione è rescindibile quando uno dei condividenti è stato leso oltre la metà del valore della propria quota. L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla divisione (art. 764 c.c.). La divisione è inoltre annullabile per vizi del consenso — errore essenziale, violenza, dolo — ai sensi degli artt. 1427-1440 c.c., con prescrizione quinquennale ex art. 1442 c.c. La divisione è nulla se manca la forma scritta richiesta per la trascrizione, o se l'oggetto è impossibile o illecito. Non è possibile impugnarla per semplice ripensamento: occorre un vizio di legge. La Corte di Cassazione (Cass. n. 6007/2016) ha precisato che la risoluzione per inadempimento non è applicabile alla divisione, trattandosi di atto dichiarativo e non traslativo della proprietà. Errori materiali nei dati catastali sono rimediabili tramite atto notarile di rettifica senza necessità di rescissione, purché non incidano sulla volontà delle parti.
Quando l'immobile oggetto di divisione fa parte di un edificio in condominio, le tabelle millesimali assumono rilievo diretto ai sensi degli artt. 1117-1135 c.c. e degli artt. 68-69 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La divisione che fraziona un'unità condominiale in due o più unità distinte altera i coefficienti millesimali delle parti, rendendo necessaria una revisione delle tabelle. Ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. (come modificato dalla L. 220/2012, riforma del condominio), le tabelle millesimali possono essere rivedute o modificate con delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea pari ad almeno la metà del valore dell'edificio, nei casi in cui risultino obiettivamente errate o quando sia alterato il rapporto tra le unità immobiliari. L'amministratore di condominio deve essere informato della divisione affinché possa provvedere all'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale (art. 1130 n. 6 c.c., introdotto dalla L. 220/2012) e delle tabelle. In condominio, la divisione non può pregiudicare i diritti dei condòmini sulle parti comuni: le pertinenze condominiali (cortile, tetti, scale) restano indivise secondo i millesimi, a prescindere dalla divisione delle unità esclusive.
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