Procura Speciale a Vendere un Immobile
art. 1392 c.c.; art. 1387 c.c.; art. 1350, n. 1, c.c.
PROCURA SPECIALE A VENDERE UN IMMOBILE
ai sensi degli artt. 1387, 1392 c.c. e art. 1350, n. 1, c.c. (Codice Civile R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (RAPPRESENTATO/A)
Nome e cognome: [Nome Rappresentato]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Rappresentato]
Nato/a il: [Data Nascita Rappresentato] a [Luogo Nascita Rappresentato]
Residente / domiciliato/a in: [Residenza Rappresentato]
Qualità: [Qualita Rappresentato]
NOMINA E COSTITUISCE PROPRIO PROCURATORE SPECIALE
Nome e cognome: [Nome Procuratore]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Procuratore]
Nato/a il: [Data Nascita Procuratore] a [Luogo Nascita Procuratore]
Residente / domiciliato/a in: [Residenza Procuratore]
PER VENDERE IL SEGUENTE IMMOBILE
Indirizzo: [Indirizzo Immobile]
Comune: [Comune Immobile]
Dati catastali: Foglio [Foglio Immobile], Particella [Particella Immobile], Subalterno [Subalterno Immobile]
Categoria catastale: [Categoria Catastale] — Rendita: [Rendita Catastale]
Pertinenze: [Pertinenze]
Atto di provenienza: [Atto Provenienza]
POTERI CONFERITI AL PROCURATORE
Potere di negoziare e concordare il prezzo: [Prezzo Vendita]
Importo minimo di vendita: [Prezzo Minimo Importo]
Potere di ricevere il prezzo e rilasciare quietanza: [Potere Ricevi Prezzo]
Potere di consentire alla cancellazione di ipoteche: [Potere Cancellazione Ipoteche]
Altri poteri specifici: [Altri Poteri]
Il procuratore è altresì autorizzato a: fornire le dichiarazioni urbanistiche e catastali richieste dall'art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) e dall'art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52; compiere tutte le formalità fiscali (registrazione, trascrizione) presso l'Agenzia delle Entrate e la Conservatoria dei Registri Immobiliari; sottoscrivere qualsiasi atto accessorio necessario al perfezionamento della vendita.
DURATA E REVOCABILITÀ
Durata della procura: [Durata Procura]
Data di scadenza specifica: [Data Scadenza Procura]
La presente procura è revocabile ai sensi dell'art. 1396 c.c. mediante comunicazione scritta al procuratore. La revoca ha effetto verso i terzi in buona fede solo a condizione che sia stata portata a loro conoscenza con mezzi idonei.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Stipula], [Data Stipula]
Notaio rogante / autenticante: [Nome Notaio]
Firma del rappresentato: _________________________
[Nome Rappresentato]
Per accettazione del procuratore: _________________________
[Nome Procuratore]
Rappresentato (proprietario)
________________
Signature
Procuratore
________________
Signature
Che cos'è Procura Speciale a Vendere un Immobile?
La Procura Speciale a Vendere un Immobile in Italia è l'atto disciplinato da art. 1392 c.c.; art. 1387 c.c.; art. 1350, n. 1, c.c.
La procura speciale si distingue dalla procura generale per il suo oggetto limitato e determinato: mentre la procura generale conferisce poteri di rappresentanza ampi su una sfera patrimoniale indeterminata, la procura speciale è circoscritta a uno o più negozi giuridici specificamente individuati — nel caso in esame, la vendita di uno specifico immobile identificato con i dati catastali e la descrizione completa. L'art. 1388 c.c. stabilisce che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce direttamente effetti nei confronti di quest'ultimo, come se il rappresentato avesse personalmente stipulato l'atto.
La Procura Speciale a Vendere un Immobile in Italia viene utilizzata in molteplici situazioni pratiche: residenza all'estero del proprietario, impedimento fisico temporaneo (malattia, incarcerazione), occupazione lavorativa che rende impossibile la presenza all'atto, proprietà frazionata tra più comproprietari di cui uno delega un altro a vendere per tutti, o semplicemente volontà di delegare a un professionista (avvocato, notaio di fiducia, agente immobiliare) la fase finale della trattativa e della firma. In tutti questi casi, il proprietario non si libera delle responsabilità derivanti dalla compravendita — che ricadono su di lui come se avesse firmato di persona — ma affida al procuratore la materiale esecuzione dell'atto.
Dal punto di vista degli effetti, il procuratore agisce entro i poteri conferiti dalla procura: se stipula l'atto con un prezzo inferiore al minimo indicato nella procura, o con condizioni diverse da quelle autorizzate, l'atto è annullabile per eccesso di potere o, in alcuni casi, radicalmente inefficace. L'art. 1396 c.c. disciplina la revocabilità della procura: il rappresentato può revocare la procura in qualsiasi momento, salvo che sia stata conferita nell'interesse del procuratore (procura irrevocabile), e la revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi con adeguata pubblicità per essere efficace nei loro confronti.
In caso di morte del rappresentato prima che il procuratore abbia stipulato l'atto, la procura si estingue automaticamente ai sensi dell'art. 1396 c.c. (salvo per le procure nell'interesse del terzo) e il notaio ha l'obbligo di verificare la sussistenza della procura al momento della stipula. Per questo motivo, il notaio rogante l'atto di compravendita in forza di procura richiede sempre la produzione dell'originale della procura o di una copia autentica recente, verificando che non sia stata revocata nel frattempo.
Quando serve Procura Speciale a Vendere un Immobile?
La Procura Speciale a Vendere un Immobile in Italia è necessaria ogni volta che il proprietario del bene immobile non può o non vuole essere personalmente presente alla firma dell'atto di compravendita dinanzi al notaio. Le situazioni che giustificano il ricorso a questo strumento sono:
— Residenza o domicilio all'estero del proprietario. Quando il titolare dell'immobile risiede in un paese straniero, la Procura Speciale a Vendere un Immobile gli consente di evitare un costoso viaggio in Italia, delegando a un soggetto di fiducia residente in Italia (avvocato, parente, notaio di fiducia) la firma del rogito. La procura può essere rilasciata all'estero dinanzi al Console italiano competente per territorio o dinanzi a un notaio locale, con successiva apostilla ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e traduzione giurata in italiano.
— Impedimento fisico o sanitario. Il proprietario colpito da malattia, infortunio o disabilità che gli impedisce di recarsi fisicamente presso lo studio notarile può conferire la procura a un familiare o a un professionista di fiducia. Se l'impedimento è permanente o il proprietario non è capace di intendere e di volere, si applicano le norme sulla rappresentanza legale (tutore o amministratore di sostegno ex artt. 404-413 c.c.), e il notaio verifica la capacità del rappresentato al momento della procura.
— Pluralità di comproprietari. Quando l'immobile è in comproprietà tra più soggetti (fratelli eredi, coniugi, conviventi, soci di fatto), uno dei comproprietari può essere delegato dagli altri tramite procura a vendere le rispettive quote, consentendo la firma di un solo soggetto per conto di tutti all'atto del rogito.
— Vendita tramite intermediario professionale. L'agente immobiliare, l'avvocato o il consulente patrimoniale che ha curato la trattativa può essere autorizzato tramite procura a concludere l'atto definitivo senza la presenza fisica del proprietario-mandante.
— Contratto preliminare già firmato e necessità di concludere il definitivo rapidamente. Quando le parti hanno già firmato il contratto preliminare (it-contratto-preliminare-di-compravendita-immobiliare) e il venditore ha poi un impedimento imprevisto alla data del rogito, la procura consente di non rimandare l'atto definitivo.
— Aste giudiziarie e procedure concorsuali. Il curatore fallimentare, il commissario straordinario o il professionista delegato dal giudice dell'esecuzione agisce in forza di provvedimento giudiziale che tiene luogo della procura; in questi casi la rappresentanza non è volontaria ma legale.
La Procura Speciale a Vendere un Immobile è correlata al modello it-contratto-di-compravendita-immobiliare che il procuratore firma nell'atto definitivo, e al modello it-contratto-preliminare-di-compravendita-immobiliare che precede il rogito.
Cosa includere nel tuo Procura Speciale a Vendere un Immobile
La Procura Speciale a Vendere un Immobile in Italia deve contenere elementi essenziali che la rendano valida, opponibile a terzi e sufficientemente determinata da consentire al notaio di verificare i limiti dei poteri conferiti. Un atto correttamente redatto comprende:
1. Identificazione del rappresentato. Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile (con indicazione del regime patrimoniale tra coniugi: comunione legale o separazione dei beni, rilevante per determinare se è necessaria la firma del coniuge), copia del documento di identità in corso di validità.
2. Identificazione del procuratore. Medesimi dati anagrafici del procuratore, con indicazione del rapporto con il rappresentato (parente, avvocato, notaio di fiducia, intermediario). Se il procuratore è un avvocato o un notaio, indicare il numero di iscrizione all'albo professionale.
3. Identificazione precisa dell'immobile. L'immobile deve essere identificato con: comune di ubicazione, indirizzo completo (via, numero civico, scala, piano, interno), dati catastali (foglio, particella, subalterno), categoria catastale, rendita catastale. Per gli immobili in condominio: denominazione del condominio, quota millesimale di proprietà. L'identificazione catastale deve corrispondere a quella che risulterà nell'atto di compravendita.
4. Poteri conferiti e limiti del mandato. La procura deve specificare con precisione i poteri del procuratore: (a) stipulare il contratto definitivo di compravendita al prezzo e alle condizioni che riterrà opportuni, oppure (b) stipulare al prezzo minimo di euro _____, con clausole tassativamente indicate. Il notaio rogante l'atto di compravendita è tenuto a verificare che le condizioni dell'atto rientrino nei limiti della procura. Una procura senza limiti di prezzo («al prezzo che riterrà opportuno») conferisce ampi poteri al procuratore e richiede massima fiducia.
5. Dichiarazioni di conformità urbanistica e catastale. Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia) e dell'art. 29 comma 1-bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52 (legge quadro catastale, come modificata dall'art. 19 D.L. 78/2010), l'atto di compravendita deve contenere le dichiarazioni di conformità urbanistica e di conformità catastale. La procura può includere l'autorizzazione al procuratore a rendere tali dichiarazioni in nome del rappresentato, con eventuale obbligo di acquisire preventivamente i certificati necessari.
6. Attestato di prestazione energetica (APE). Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (come modificato dal D.Lgs. 141/2016), la consegna dell'APE all'acquirente è obbligatoria e deve essere dichiarata nell'atto di compravendita. La procura deve autorizzare il procuratore a consegnare l'APE e a rendere la relativa dichiarazione.
7. Durata della procura. La procura speciale a vendere un immobile è normalmente conferita a tempo indeterminato, ma è buona prassi indicare una scadenza (es. 12 o 24 mesi dalla data di conferimento) per limitare il rischio che il procuratore utilizzi la procura in un momento in cui le condizioni di mercato sono cambiate o la volontà del rappresentato si è modificata.
8. Autorizzazione alla trascrizione e agli adempimenti pubblicitari. Il procuratore deve essere autorizzato a richiedere la trascrizione dell'atto di compravendita nei Registri Immobiliari ex artt. 2643-2645 c.c. e a effettuare tutte le formalità ipotecarie e catastali successive alla firma del rogito.
9. Forma dell'atto. L'art. 1392 c.c. impone la forma dell'atto pubblico notarile (o della scrittura privata autenticata, secondo una parte della dottrina) per la procura a vendere un immobile. In pratica, i notai richiedono sempre l'atto pubblico. Se la procura è conferita all'estero, deve essere autenticata dall'autorità locale competente e apostillata ex Convenzione dell'Aja.
Su forms-legal.com è disponibile il modello di Procura Speciale a Vendere un Immobile, che include tutte le clausole essenziali sopra descritte e le dichiarazioni di conformità urbanistica, catastale ed energetica richieste dalla normativa italiana vigente.
Come compilare il tuo Procura Speciale a Vendere un Immobile
La Procura Speciale a Vendere un Immobile in Italia deve essere redatta con cura e poi conferita dinanzi a un notaio. La procedura da seguire è la seguente:
1. Raccogliere la documentazione dell'immobile. Prima di recarsi dal notaio, acquisire: visura catastale aggiornata (richiedibile online tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate — Catasto), planimetria catastale, visura ipotecaria (per verificare l'assenza di ipoteche o pignoramenti), titolo di provenienza dell'immobile (atto di acquisto, atto di successione, donazione), APE (Attestato di Prestazione Energetica) in corso di validità.
2. Verificare il regime patrimoniale tra coniugi. Se il rappresentato è coniugato in regime di comunione legale dei beni, l'immobile potrebbe richiedere il consenso del coniuge per essere venduto (art. 184 c.c.). In tal caso, il coniuge deve essere presente alla firma della procura o deve anch'egli conferire procura separata.
3. Identificare il procuratore con precisione. Raccogliere i dati anagrafici completi del soggetto a cui si intende conferire la procura, con copia del documento di identità in corso di validità. Se il procuratore è un professionista (avvocato, notaio), indicare il numero di iscrizione all'albo.
4. Definire i limiti del mandato. Stabilire se la procura è con poteri ampi («al prezzo e alle condizioni che riterrà opportuni») o con poteri limitati (prezzo minimo, condizioni specifiche, termine di validità). Per tutelare il rappresentato, è preferibile indicare un prezzo minimo e un termine di scadenza della procura.
5. Recarsi dal notaio. La Procura Speciale a Vendere un Immobile deve essere ricevuta da un notaio come atto pubblico. Il notaio verifica l'identità e la capacità del rappresentato, legge l'atto ad alta voce, raccoglie la firma del rappresentato, appone il proprio sigillo e la iscrive nel suo repertorio notarile.
6. Per le procure dall'estero. Se il rappresentato risiede all'estero, può recarsi al Consolato italiano del paese di residenza, che può ricevere la procura come notaio consolare (art. 3 L. 106/1967), oppure rivolgersi a un notaio locale, il cui atto sarà poi apostillato ex Convenzione dell'Aja del 1961 e tradotto giurato in italiano. Il notaio italiano che roga l'atto di compravendita verificherà la validità formale della procura estera.
7. Consegnare la procura al notaio che roga la compravendita. La procura originale o copia autentica deve essere consegnata al notaio che stipulerà l'atto di compravendita (it-contratto-di-compravendita-immobiliare). Il notaio la allega all'atto come documento allegato e ne dà atto nel rogito.
8. Verificare la validità prima del rogito. Il giorno del rogito, il notaio verifica che la procura non sia stata revocata nel frattempo (tramite verifica nei registri notarili). Se il rappresentato è deceduto o è divenuto incapace dopo il conferimento della procura, il notaio non può procedere alla stipula.
Requisiti legali per Procura Speciale a Vendere un Immobile
La Procura Speciale a Vendere un Immobile in Italia è soggetta a requisiti normativi precisi derivanti dal Codice Civile e dalla normativa urbanistica e catastale. I requisiti essenziali sono:
— Art. 1387 c.c.: ammissibilità generale della rappresentanza volontaria; il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce effetti direttamente in capo a quest'ultimo.
— Art. 1392 c.c.: la procura deve avere la stessa forma del contratto che il procuratore è autorizzato a concludere. Poiché la compravendita immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 1 c.c.), anche la procura deve essere atto pubblico o scrittura privata autenticata.
— Art. 1350 n. 1 c.c.: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono farsi per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità (forma ad substantiam). La procura a vendere un immobile deve rispettare questa forma.
— Art. 1388 c.c.: il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato.
— Art. 1396 c.c.: la procura può essere revocata dal rappresentato in qualsiasi momento; la revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi con adeguata pubblicità per essere efficace nei loro confronti; la morte o la sopravvenuta incapacità del rappresentato estingue la procura salvo per le procure nell'interesse del procuratore.
— Artt. 2643-2645 c.c.: la compravendita immobiliare deve essere trascritta nei Registri Immobiliari; la mancata trascrizione non determina la nullità dell'atto ma ne compromette l'opponibilità ai terzi che abbiano trascritto anteriormente.
— Art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (TU Edilizia): l'atto di compravendita deve menzionare il titolo abilitativo con cui è stato realizzato il fabbricato, pena la nullità dell'atto; la procura deve autorizzare il procuratore a rendere tale dichiarazione.
— Art. 29 co. 1-bis L. 27 febbraio 1985 n. 52 (come modificato dall'art. 19 D.L. 78/2010): l'atto di compravendita deve contenere la dichiarazione di conformità catastale tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali depositate, pena la nullità dell'atto.
— D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (come modificato): la consegna dell'APE all'acquirente è obbligatoria per gli immobili residenziali; l'omissione comporta sanzioni amministrative da 3.000 a 18.000 euro.
Errori comuni da evitare nel tuo Procura Speciale a Vendere un Immobile
La Procura Speciale a Vendere un Immobile in Italia è frequentemente viziata da errori formali o sostanziali che ne compromettono la validità o espongono il rappresentato a rischi patrimoniali. Gli errori più frequenti da evitare sono:
1. Forma scritta privata senza autenticazione notarile. La principale fonte di invalidità della procura è la forma: poiché la compravendita immobiliare richiede l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata (art. 1350 n. 1 c.c. e art. 1392 c.c.), una procura rilasciata con semplice scrittura privata non autenticata è invalida. Il notaio non può rogare la compravendita in forza di una procura priva della forma prescritta.
2. Identificazione imprecisa dell'immobile. La procura che identifica l'immobile solo con l'indirizzo («appartamento al secondo piano in via Roma 10, Milano») senza indicare i dati catastali completi (foglio, particella, subalterno) non consente al notaio di verificare con certezza quale bene è oggetto del mandato. I dati catastali sono obbligatori e devono corrispondere a quelli dell'atto di compravendita.
3. Mancata indicazione del prezzo minimo o delle condizioni. Una procura conferita «al prezzo e alle condizioni che il procuratore riterrà opportuni» espone il rappresentato al rischio che l'immobile venga venduto a un prezzo inferiore a quello di mercato o con condizioni svantaggiose. È buona prassi indicare un prezzo minimo e le principali condizioni della vendita (modalità di pagamento, data di consegna del bene).
4. Non verificare il regime patrimoniale tra coniugi. Se il rappresentato è coniugato in regime di comunione legale dei beni (art. 177 c.c.) e l'immobile rientra nella comunione, per la vendita è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Una procura firmata da uno solo dei coniugi comproprietari, senza delegare l'altro o senza il suo consenso espresso, può rendere l'atto di compravendita annullabile ex art. 184 c.c. entro un anno dalla data in cui il coniuge pretermesso ha avuto conoscenza dell'atto.
5. Mancata autorizzazione alle dichiarazioni di conformità urbanistica e catastale. L'art. 46 D.P.R. 380/2001 e l'art. 29 comma 1-bis L. 52/1985 impongono dichiarazioni specifiche nell'atto di compravendita. La procura deve espressamente autorizzare il procuratore a rendere tali dichiarazioni; in mancanza, il notaio potrebbe non essere in grado di stipulare l'atto.
6. Procura scaduta alla data del rogito. Se la procura è stata conferita con termine di scadenza e il rogito viene fissato dopo la scadenza, la procura non è più valida. Il rappresentato deve conferire una nuova procura. Verificare sempre che la procura sia ancora in corso di validità alla data prevista per il rogito.
7. Revoca non comunicata al notaio. Se il rappresentato decide di revocare la procura dopo averla conferita, deve comunicarlo tempestivamente al notaio incaricato della compravendita e al procuratore. Una revoca non comunicata non è opponibile al terzo acquirente in buona fede che acquista dall'apparente rappresentante (art. 1396 c.c.).
8. Procura dall'estero senza apostilla e traduzione giurata. Una procura rilasciata all'estero senza apostilla ex Convenzione dell'Aja (per i paesi che l'hanno ratificata) o senza legalizzazione consolare (per gli altri paesi) e senza traduzione giurata in italiano non è utilizzabile in Italia. Il notaio italiano non può darle atto in assenza di tali formalità.
9. Non verificare l'assenza di ipoteche prima di conferire la procura. Se l'immobile è gravato da ipoteca a favore di una banca, il procuratore non può venderlo senza prima estinguere l'ipoteca o senza che il contratto preveda espressamente l'estinzione con parte del prezzo di vendita (cancellazione dell'ipoteca contestuale al rogito). Acquisire sempre la visura ipotecaria aggiornata prima di procedere.
10. Non prevedere la disciplina del fallimento del procuratore. Se il procuratore è un professionista che si trova in difficoltà economiche, la procura potrebbe essere utilizzata strumentalmente. Inserire un termine di scadenza breve e monitorare l'andamento della trattativa anche tramite l'it-contratto-preliminare-di-compravendita-immobiliare, che fissa le condizioni essenziali prima del rogito definitivo.
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Sì. La Procura Speciale a Vendere un Immobile in Italia deve necessariamente assumere la forma dell'atto pubblico ricevuto da un notaio. Il principio è sancito dall'art. 1392 c.c., che impone la corrispondenza di forma tra la procura e il contratto che il procuratore è autorizzato a concludere: poiché la compravendita immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 n. 1 c.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità), anche la procura deve avere la medesima forma. In pratica, i notai richiedono sempre l'atto pubblico per la procura immobiliare. Una procura rilasciata con semplice scrittura privata non autenticata è invalida e il notaio rogante l'atto di compravendita si rifiuterà di procedere.
Il rappresentato può revocare la Procura Speciale a Vendere un Immobile in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1396 c.c. La revoca deve essere effettuata con le stesse formalità del conferimento (atto pubblico notarile) ed è efficace nei confronti del procuratore dal momento in cui questi ne viene portato a conoscenza. Nei confronti dei terzi — in particolare dell'acquirente — la revoca è efficace solo se portata a loro conoscenza con adeguata pubblicità prima della stipula dell'atto di compravendita. Se il procuratore stipula la compravendita dopo la revoca della procura, ma l'acquirente era in buona fede e ignorava la revoca, l'atto potrebbe essere opponibile al rappresentato, che dovrà poi rivalersi sul procuratore per i danni. Eccezione: le procure irrevocabili nell'interesse del procuratore (es. la procura conferita al mediatore creditizio per liquidare un'ipoteca) non sono revocabili unilateralmente.
La morte del rappresentato estingue automaticamente la procura ai sensi dell'art. 1396 c.c. (salvo le ipotesi di procura nell'interesse del procuratore ex art. 1723 c.c. comma 2). Il notaio ha l'obbligo di verificare che il rappresentato sia in vita al momento della stipula dell'atto di compravendita: se viene a conoscenza del decesso, non può procedere alla rogitazione in forza della procura estinta. Gli eredi del defunto proprietario, subentrati nella proprietà dell'immobile ex art. 459 c.c., devono conferire nuova procura o partecipare personalmente all'atto. Se la compravendita viene stipulata all'insaputa del decesso del rappresentato, l'atto è inefficace e gli eredi possono agire per la restituzione dell'immobile, salvo tutela dell'acquirente in buona fede.
Il proprietario residente all'estero che vuole conferire una Procura Speciale a Vendere un Immobile in Italia dispone di due modalità principali. La prima è rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio nel paese di residenza: il console può ricevere la procura come notaio consolare (art. 3 L. 106/1967), redigendola direttamente in italiano con forma di atto pubblico, senza necessità di apostilla. La seconda è rivolgersi a un notaio locale del paese di residenza: in questo caso l'atto sarà redatto nella lingua locale e dovrà essere apostillato ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (per i paesi aderenti, tra cui la maggior parte di quelli europei, USA, Australia, ecc.) o legalizzato presso il Consolato italiano (per i paesi non aderenti alla Convenzione), e poi tradotto in italiano da un traduttore giurato. Il notaio italiano che roga l'atto di compravendita verificherà la validità formale della procura estera e la alleghera all'atto.
La legge non impone che la procura indichi il prezzo di vendita, ma è fortemente consigliabile inserire un prezzo minimo a tutela del rappresentato. Una procura senza limiti di prezzo («al prezzo che il procuratore riterrà opportuno») conferisce al procuratore il potere di vendere l'immobile anche a un importo molto inferiore al valore di mercato, e il rappresentato è vincolato all'atto stipulato nei limiti dei poteri conferiti (art. 1388 c.c.). Se il rappresentato vuole avere maggiore controllo, può indicare: un prezzo minimo assoluto al di sotto del quale il procuratore non può concludere l'atto, le modalità di pagamento accettate (solo bonifico bancario, esclusione di accollo di mutui), le condizioni sospensive o risolutive. La precisione nella delimitazione dei poteri è direttamente proporzionale alla tutela del rappresentato.
La procura a vendere un immobile, di per sé, non è soggetta a trascrizione obbligatoria nei Registri Immobiliari ex artt. 2643-2645 c.c. È invece l'atto di compravendita stipulato dal procuratore che deve essere trascritto, per essere opponibile ai terzi. Tuttavia, in presenza di procura irrevocabile o di procura conferita in esecuzione di un contratto preliminare (c.d. procura in rem propriam), la dottrina e alcune prassi notarili ammettono la trascrizione della procura come atto preparatorio. La trascrizione del contratto definitivo di compravendita (it-contratto-di-compravendita-immobiliare) è quella che produce i principali effetti di opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti successivi, dei creditori e delle procedure esecutive, ai sensi del principio prior in tempore, potior in iure ex art. 2644 c.c.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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