Procura Speciale ad Acquistare un Immobile
Codice Civile art. 1392; art. 1388 c.c.; art. 1350 n. 1 c.c.
PROCURA SPECIALE AD ACQUISTARE UN IMMOBILE
PROCURA SPECIALE AD ACQUISTARE UN IMMOBILE
(Codice Civile, art. 1392; art. 1388 c.c.; art. 1350, n. 1, c.c.)
[Luogo Rilascio Procura], [Data Rilascio Procura]
Art. 1 — Rappresentato
Art. 1 — RAPPRESENTATO
Il/La Sig./Sig.ra [Nome Rappresentato], codice fiscale [Codice Fiscale Rappresentato], nato/a il [Data Nascita Rappresentato] a [Luogo Nascita Rappresentato], residente in [Residenza Rappresentato], stato civile: [Stato Civile Rappresentato], di seguito «Rappresentato»,
Art. 2 — Procuratore
Art. 2 — PROCURATORE
costituisce e nomina suo procuratore speciale il/la Sig./Sig.ra [Nome Procuratore], codice fiscale [Codice Fiscale Procuratore], residente in [Residenza Procuratore], di seguito «Procuratore».
Art. 3 — Oggetto e Poteri
Art. 3 — OGGETTO DELLA PROCURA E POTERI CONFERITI (art. 1392 c.c.)
Il Rappresentato conferisce al Procuratore il potere di acquistare in suo nome e per suo conto il seguente immobile: [Indirizzo Immobile], dati catastali: [Dati Catastali Immobile], pertinenze: [Pertinenze], al prezzo massimo di €[Prezzo Massimo Autorizzato].
A tal fine il Procuratore è espressamente autorizzato a: (a) sottoscrivere il contratto di compravendita immobiliare (rogito) davanti al notaio designato e ad obbligarsi al pagamento del prezzo; (b) versare il prezzo con le seguenti modalità: [Modalita Pagamento]; (c) ricevere la consegna dell'immobile e delle pertinenze e verificarne lo stato; (d) fornire in atto pubblico le dichiarazioni di conformità urbanistica ex art. 46 D.P.R. 380/2001 e di conformità catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985; (e) compiere tutte le formalità accessorie (registrazione, trascrizione, voltura catastale).
Art. 4 — Agevolazioni Prima Casa
Art. 4 — DICHIARAZIONE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Autorizzazione a rendere dichiarazione agevolazioni prima casa: [Agevolazioni Prima Casa]. Se autorizzato, il Procuratore renderà nel rogito le dichiarazioni ex art. 1, Nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per l'applicazione dell'imposta di registro agevolata al 2% (imposte ipotecaria e catastale fisse a €50 ciascuna).
Art. 5 — Potere di Sottoscrivere il Mutuo
Art. 5 — POTERE DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO DI MUTUO
Autorizzazione a sottoscrivere il contratto di mutuo ipotecario: [Potere Mutuo]. Se autorizzato: banca mutuante e importo massimo: [Banca Mutuo]. Il Procuratore è autorizzato a obbligarsi verso la banca per il rimborso del capitale e degli interessi e a consentire all'iscrizione dell'ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato a garanzia del mutuo.
Art. 6 — Disposizioni Finali
Art. 6 — DISPOSIZIONI FINALI
Il contratto concluso dal Procuratore in nome del Rappresentato produce effetti direttamente in capo al Rappresentato ai sensi dell'art. 1388 c.c. La presente procura è conferita ai sensi dell'art. 1392 c.c. nella stessa forma dell'atto da compiere e deve pertanto essere redatta come atto pubblico notarile o scrittura privata con firma autenticata. La procura è revocabile ai sensi dell'art. 1396 c.c. La Corte di Cassazione (Cass. Sez. II, n. 12718/2017) ha ribadito che la procura ad acquistare immobili è di stretta interpretazione.
Il Rappresentato sottoscrive la presente procura in [Luogo Rilascio Procura], il [Data Rilascio Procura], alla presenza del notaio rogante.
Rappresentato — Acquirente
________________
Signature
Procuratore (in accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Procura Speciale ad Acquistare un Immobile?
La Procura Speciale ad Acquistare un Immobile in Italia è l'atto disciplinato da art. 1392 c.c.; art. 1388 c.c.; art. 1350, n. 1, c.c.
L'art. 1392 c.c. stabilisce il principio fondamentale della corrispondenza di forma: la procura deve rivestire la medesima forma richiesta per il contratto da compiere. Poiché il contratto di compravendita immobiliare richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata per la trascrizione nei Registri Immobiliari ex artt. 2643 ss. c.c., la procura ad acquistare deve essere stipulata davanti a un notaio, di norma come atto pubblico, o come scrittura privata con firma autenticata.
Distinguere la procura ad acquistare dalla procura a contrarre un preliminare: la procura per sottoscrivere il solo contratto preliminare può essere in forma scritta non autenticata (ai sensi dell'art. 1351 c.c. il preliminare ha la stessa forma del definitivo, ma non richiede necessariamente l'atto pubblico per la sua valida conclusione, fermo restando che per la trascrizione ex art. 2645-bis c.c. serve l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata). Per il rogito definitivo è comunque indispensabile la procura in forma pubblica o autenticata. La Corte di Cassazione ha ribadito (Cass. Sez. II, 19 maggio 2017, n. 12718) che la procura immobiliare è di stretta interpretazione e non si estende ad atti non espressamente menzionati.
Quando serve Procura Speciale ad Acquistare un Immobile?
La procura speciale ad acquistare un immobile in Italia si utilizza in molteplici situazioni in cui il compratore non può presenziare fisicamente al rogito notarile:
**Acquirenti residenti all'estero:** frequente nel mercato degli immobili di lusso in Toscana, Lombardia, Lazio e nelle zone turistiche costiere; il compratore straniero conferisce procura a un avvocato o consulente italiano di fiducia, con apostille della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 se proveniente da Paese aderente, o con legalizzazione consolare italiana se proveniente da Paese non aderente.
**Acquisto tramite mutuo con data del rogito non flessibile:** le banche mutuanti fissano date di rogito non sempre concordabili con gli impegni dell'acquirente; la procura consente di rispettare i termini contrattuali senza perdere il finanziamento e senza inadempimento del preliminare ex art. 1351 c.c.
**Acquisto in comproprietà tra più soggetti:** quando due o più acquirenti diventano comproprietari (es. coniugi in separazione dei beni, fratelli, soci di una società di persone), uno può conferire procura all'altro o a un terzo per semplificare la logistica del rogito, evitando la necessità di riunire tutti i comproprietari nella stessa sede e data.
**Contratti preliminari con scadenza ravvicinata:** il contratto preliminare ex art. 1351 c.c. fissa una data perentoria per il definitivo; la procura evita l'inadempimento e le conseguenze sull'eventuale caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. già versata (diritto del venditore di trattenere il doppio della caparra in caso di inadempimento dell'acquirente).
**Immobili da costruire ex D.Lgs. 122/2005:** l'acquirente può conferire procura per il rogito dell'immobile in costruzione, che deve essere assistito dalla fideiussione obbligatoria a garanzia degli acconti versati (art. 2 D.Lgs. 122/2005) e dalla polizza assicurativa decennale postuma (art. 4 D.Lgs. 122/2005); il procuratore verifica la consegna di questi documenti al momento del rogito.
**Coniuge in regime di comunione legale dei beni:** in regime di comunione legale (artt. 177 ss. c.c.), l'acquisto di un bene immobile durante il matrimonio cade automaticamente in comunione; se uno dei coniugi non può presenziare al rogito, può conferire procura all'altro coniuge o a un terzo, specificando il regime patrimoniale e il consenso all'acquisto ai sensi dell'art. 184 c.c.
In tutti questi casi la procura ad acquistare tutela l'acquirente garantendo la regolarità formale dell'atto e la produzione di effetti giuridici direttamente nella sua sfera patrimoniale ai sensi dell'art. 1388 c.c.
Cosa includere nel tuo Procura Speciale ad Acquistare un Immobile
La procura speciale ad acquistare un immobile in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali per essere valida e sufficiente per il rogito:
**Identificazione del rappresentato (acquirente):** nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio; stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale (comunione o separazione legale dei beni) rilevante per determinare se il coniuge non acquirente deve comparire o prestare consenso ex art. 184 c.c.; per le persone giuridiche: denominazione, sede legale, partita IVA, numero REA/Registro Imprese, legale rappresentante con poteri di firma certificati da visura camerale.
**Identificazione del procuratore:** nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; qualifica professionale se rilevante (avvocato iscritto all'Ordine, notaio); la scelta di un professionista legale come procuratore è raccomandata per acquisti complessi che richiedono verifica di visure ipotecarie, conformità urbanistica (art. 46 D.P.R. 380/2001), conformità catastale (art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985) e gestione del deposito del prezzo ex L. 147/2013.
**Descrizione precisa dell'immobile:** indirizzo completo, Comune, dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria, rendita catastale), pertinenze con i rispettivi subalterni (box, cantina, posto auto), estremi dell'atto di provenienza del venditore (notaio, data, repertorio/raccolta); la procura di stretta interpretazione (Cass. 19 maggio 2017, n. 12718) non copre immobili diversi da quelli espressamente indicati.
**Prezzo massimo autorizzato e modalità di pagamento:** il rappresentato può fissare un tetto massimo al prezzo di acquisto (es. «per un prezzo non superiore a €500.000»); specificare le modalità di pagamento ammesse (bonifico bancario IBAN, assegno circolare emesso da banca abilitata, deposito notarile ex art. 1 L. 27 febbraio 2015, n. 21); l'indicazione del prezzo massimo tutela il rappresentato da acquisti a prezzi eccedenti le aspettative.
**Regime fiscale agevolazioni prima casa:** se il rappresentato intende beneficiare delle agevolazioni fiscali 'prima casa' ai sensi dell'art. 1, Nota II-bis, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 (imposta di registro 2%; imposte ipotecaria e catastale fisse a €50 ciascuna), il procuratore deve essere espressamente autorizzato a rendere le dichiarazioni di agevolazione in atto pubblico, con indicazione dell'intenzione del rappresentato di trasferire la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dal rogito.
**Potere di sottoscrivere contratto di mutuo e consentire iscrizione ipotecaria:** se l'acquisto è finanziato da mutuo ipotecario, la procura deve includere il potere di firmare il contratto di mutuo in nome del rappresentato, di obbligarsi alla restituzione del capitale e degli interessi nei confronti dell'istituto di credito mutuante e di consentire espressamente all'iscrizione dell'ipoteca di primo grado sull'immobile; alcune banche richiedono che la procura indichi espressamente la loro denominazione e l'importo massimo del mutuo.
**Poteri accessori necessari:** potere di ricevere l'APE (Attestato di Prestazione Energetica — D.Lgs. 192/2005) e di prenderne atto nel rogito; potere di richiedere la consegna delle chiavi e di prendere possesso dell'immobile; potere di compiere tutti gli adempimenti successivi al rogito (richiesta di allacci utenze, comunicazioni all'Agenzia delle Entrate).
Su forms-legal.com è disponibile il modello di procura ad acquistare conforme all'ordinamento italiano, da presentare al notaio per la stipula come atto pubblico o per l'autenticazione della firma, con check-list dei poteri necessari.
Come compilare il tuo Procura Speciale ad Acquistare un Immobile
Per redigere la procura speciale ad acquistare un immobile in Italia seguire questi passaggi:
**1. Dati del rappresentato:** inserire nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza. Se si è in regime di comunione legale dei beni (coniugi non separati), valutare se entrambi i coniugi devono comparire come acquirenti e, in caso, se uno rilascia procura all'altro (art. 184 c.c. per atti di straordinaria amministrazione).
**2. Dati del procuratore:** indicare il soggetto di fiducia; per acquisti complessi è preferibile un professionista (avvocato o notaio) che conosce gli adempimenti tecnici (visure ipocatastali, APE, conformità urbanistica).
**3. Descrizione dell'immobile:** inserire indirizzo, foglio, particella e subalterno ricavabili dalla visura catastale disponibile presso l'Agenzia delle Entrate — Catasto. Indicare anche le pertinenze (box, cantina, posto auto con relativi subalterni).
**4. Prezzo e modalità di pagamento:** indicare il prezzo massimo autorizzato e le modalità di pagamento (bonifico bancario IBAN, assegno circolare, deposito notarile ex L. 147/2013). Se è previsto mutuo, specificare l'importo massimo del finanziamento.
**5. Agevolazioni prima casa:** se spettanti, autorizzare il procuratore a rendere la dichiarazione di agevolazione e indicare che il rappresentato trasferirà la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dal rogito.
**6. Stipula notarile:** portare il modello completato al notaio, che redige l'atto pubblico o autentica la firma. Per procure estere: apostille per Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia; legalizzazione consolare per gli altri.
**7. Consegna al procuratore e alla banca:** inviare copia dell'atto al procuratore e, se è previsto mutuo, alla banca mutuante per preventiva approvazione.
Requisiti legali per Procura Speciale ad Acquistare un Immobile
La procura speciale ad acquistare un immobile in Italia è soggetta ai seguenti requisiti normativi:
**Forma ex art. 1392 c.c.:** la procura deve rivestire la stessa forma del contratto da concludere. Per il rogito di compravendita immobiliare — atto pubblico notarile o scrittura privata con firma autenticata — la procura deve parimenti essere atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; la procura in forma di semplice scrittura privata non autenticata è insufficiente e il notaio rogante il definitivo si rifiuterà di accettarla.
**Trascrizione del rogito:** il contratto di compravendita concluso dal procuratore deve essere trascritto nei Registri Immobiliari a cura del notaio, ai sensi degli artt. 2643-2645 c.c.; la trascrizione rende l'acquisto opponibile ai terzi e tutela l'acquirente da doppie alienazioni, iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli e sequestri conservativi annotati dopo la data del rogito ma prima della trascrizione.
**Dichiarazioni urbanistiche e catastali obbligatorie:** il procuratore è tenuto a fornire in rogito le dichiarazioni ex art. 46 D.P.R. 380/2001 (il bene è conforme alle concessioni/permessi di costruire) e ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 (la planimetria catastale allegata è conforme allo stato dei luoghi); la mancanza di queste dichiarazioni comporta la nullità assoluta dell'atto di compravendita, non sanabile successivamente.
**APE (D.Lgs. 4 giugno 2013, n. 63):** il venditore deve consegnare l'Attestato di Prestazione Energetica prima della stipula del rogito; il procuratore che acquista deve verificarne l'allegazione al rogito; la mancata allegazione dell'APE o la consegna di un APE scaduto comportano sanzioni da €3.000 a €18.000 in solido tra venditore e procuratore.
**Agevolazioni prima casa ex art. 1 Nota II-bis Tariffa D.P.R. 131/1986:** per beneficiarne, il procuratore rende le dichiarazioni in nome del rappresentato-acquirente (assenza di altra abitazione acquistata con agevolazione su tutto il territorio nazionale; intenzione di trasferire la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dal rogito); il mancato trasferimento entro 18 mesi comporta la decadenza con recupero della differenza d'imposta, sanzione del 30% e interessi legali da parte dell'Agenzia delle Entrate.
**Apostille e legalizzazione per procure estere:** per procure redatte davanti a notaio estero, la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 stabilisce la procedura di apostillatura (per i 119 Paesi aderenti); per i Paesi non aderenti (es. Emirati Arabi, diversi Paesi africani) è richiesta la legalizzazione da parte del consolato italiano competente per territorio; il documento estero deve spesso essere anche tradotto da traduttore giurato e asseverato.
**Revocabilità ex art. 1396 c.c.:** la procura è revocabile in qualsiasi momento; il rappresentato deve comunicare tempestivamente la revoca al procuratore e renderla opponibile ai terzi mediante pubblicazione in forme idonee (PEC certificata, raccomandata A/R al procuratore e al notaio che deve rogare il definitivo); l'amministratore che abbia ricevuto la revoca non può più agire in nome del rappresentato.
Errori comuni da evitare nel tuo Procura Speciale ad Acquistare un Immobile
Nella redazione e utilizzo della procura speciale ad acquistare un immobile in Italia si riscontrano questi errori frequenti:
**1. Procura generica senza specificazione dell'immobile:** redigere una procura senza indicare l'immobile specifico o senza i dati catastali; il notaio rogante non accetta una procura che non identifichi con certezza il bene oggetto dell'acquisto.
**2. Mancata indicazione del prezzo massimo:** conferire al procuratore piena libertà di prezzo senza un tetto massimo; il procuratore potrebbe obbligarsi al pagamento di un prezzo superiore alle aspettative del rappresentato, creando un debito non pianificato.
**3. Procura non idonea per il mutuo:** omettere il potere di sottoscrivere il contratto di mutuo e di consentire all'iscrizione dell'ipoteca; la banca mutuante non eroga il finanziamento in assenza di questi poteri espressi, causando il fallimento dell'operazione.
**4. Mancata dichiarazione di agevolazione prima casa:** dimenticarsi di autorizzare il procuratore a richiedere l'agevolazione prima casa in atto; l'acquirente paga l'imposta di registro ordinaria (9%) invece del 2% e non può ottenere rimborsi dopo il rogito se i requisiti soggettivi sussistevano ma non sono stati dichiarati.
**5. Procura estera senza apostille:** utilizzare una procura redatta da notaio straniero senza apporre l'apostille della Convenzione dell'Aia 1961; il notaio italiano la rifiuta e il rogito deve essere rinviato, con possibili conseguenze sulla caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. già versata.
**6. Procura scaduta al momento del rogito:** verificare sempre che la procura sia valida alla data del rogito; alcune procure contengono termini di scadenza non rilevati in anticipo, rendendo necessaria una nuova procura con ritardi e costi aggiuntivi.
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La procura speciale ad acquistare un immobile in Italia si usa ogni volta che il futuro acquirente non può presenziare personalmente al rogito notarile nella data stabilita. Le situazioni più ricorrenti sono: residenza o dimora all'estero del compratore, impossibilità fisica o di salute, impegni lavorativi improrogabili, acquisto in comproprietà con soggetti non tutti disponibili nella stessa data. Nei mercati immobiliari transfrontalieri è frequente che investitori stranieri acquistino immobili in Italia tramite un procuratore locale (avvocato o notaio) munito di procura rilasciata nel paese di residenza dell'acquirente, con apostille della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. La procura ad acquistare consente di non perdere il bene desiderato per mancanza di disponibilità alla data del rogito e di delegare a un professionista la gestione tecnica degli adempimenti connessi all'acquisto (verifica dei titoli, APE, dichiarazioni urbanistiche, pagamento del prezzo, trascrizione).
Sì. L'art. 1392 c.c. dispone che la procura deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto da concludere. Il rogito notarile di compravendita immobiliare è un atto pubblico (o scrittura privata autenticata per la trascrizione ex artt. 2643 ss. c.c.); pertanto la procura ad acquistare deve essere un atto pubblico notarile o una scrittura privata autenticata da notaio. Una procura in forma di semplice scrittura privata non è idonea per la stipula del rogito definitivo. Quando l'acquirente si trova all'estero, la procura può essere redatta davanti a un notaio estero: per gli atti provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 è sufficiente l'apostille; per gli atti provenienti da Paesi non aderenti è necessaria la legalizzazione consolare italiana. Il notaio italiano rogante il definitivo verifica la corrispondenza di forma e l'assenza di revoca.
La procura speciale ad acquistare deve conferire in modo espresso e specifico: (a) il potere di sottoscrivere il contratto di compravendita (rogito) e di obbligarsi al pagamento del prezzo; (b) il potere di versare il prezzo o parte di esso (caparra, acconto, saldo) nelle modalità pattuite; (c) il potere di ricevere la consegna dell'immobile e di verificarne lo stato; (d) il potere di fornire le dichiarazioni richieste dalla normativa urbanistica ex art. 46 D.P.R. 380/2001 e dalla normativa catastale ex art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985; (e) il potere di scegliere il regime fiscale applicabile (agevolazioni prima casa se spettanti); (f) il potere di compiere tutte le formalità accessorie (iscrizione ipotecaria da mutuo, registrazione, trascrizione). L'art. 1388 c.c. precisa che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce effetti direttamente in capo a quest'ultimo; è dunque essenziale che la procura sia completa per evitare successivi atti di ratifica o rettifica.
Le agevolazioni 'prima casa' (imposta di registro ridotta al 2% invece del 9%; imposte ipotecaria e catastale fisse a €50 ciascuna) sono applicabili se il requisito soggettivo è in capo al rappresentato-acquirente e non al procuratore. La dichiarazione di beneficiare delle agevolazioni deve essere resa dal procuratore in nome e per conto del rappresentato, con indicazione che: (a) l'acquirente non possiede altri immobili ad uso abitativo sul territorio nazionale acquistati con agevolazione prima casa; (b) l'immobile si trova nel comune di residenza dell'acquirente o in quello in cui questi intende trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito. Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi comporta la decadenza dell'agevolazione e il recupero della maggiore imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, con sanzione del 30% e interessi. La procura deve pertanto essere chiara circa le intenzioni dell'acquirente riguardo alla residenza e il procuratore deve renderla dichiarazione in atto pubblico.
Sì. Quando l'acquisto avviene con finanziamento bancario, il contratto di mutuo viene di norma stipulato contestualmente al rogito di compravendita davanti al notaio. La procura ad acquistare deve pertanto conferire espressamente anche il potere di sottoscrivere il contratto di mutuo ipotecario in nome e per conto dell'acquirente, di obbligarsi verso la banca per il rimborso del capitale e degli interessi e di consentire all'iscrizione dell'ipoteca di primo grado sull'immobile a garanzia del mutuo. Alcune banche richiedono che la procura sia specifica e recente (non oltre 60-90 giorni dalla data del rogito) e che indichi espressamente il Paese della banca erogante, l'importo massimo del mutuo e l'oggetto dell'ipoteca. È buona prassi inviare la procura alla banca mutuante per preventiva approvazione prima della data del rogito.
La procura speciale ad acquistare un immobile è limitata all'atto specifico indicato nella procura medesima. Il procuratore che acquisti un immobile diverso per caratteristiche, ubicazione o prezzo rispetto a quelli autorizzati agisce senza poteri (art. 1398 c.c.) e l'atto è inefficace nei confronti del rappresentato. Il terzo venditore che abbia contrattato in buona fede con il falso procuratore ha diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1398 c.c. Il rappresentato può ratificare l'atto concluso senza poteri (art. 1399 c.c.), rendendolo retroattivamente efficace, oppure disconoscerlo. Per questo motivo la procura ad acquistare deve contenere una descrizione precisa dell'immobile (indirizzo, dati catastali) e del prezzo massimo di acquisto autorizzato, nonché, se pertinente, l'indicazione dell'istituto di credito e dell'importo del mutuo da contrarre. La Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che la procura a compiere atti di disposizione immobiliare sia di stretta interpretazione (Cass. 19 maggio 2017, n. 12718).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Contratto preliminare di compravendita immobiliare (compromesso) per obbligare le parti alla futura stipula del rogito notarile, con caparra confirmatoria, clausola sospensiva per mutuo e opzione di trascrizione a tutela del promissario acquirente.
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Proposta irrevocabile di acquisto immobiliare: offerta vincolante per l'acquirente fino al termine indicato, irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c., con la quale il venditore può accettare formando un contratto preliminare valido ed efficace.