Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale
art. 67 disp. att. c.c.; artt. 1135-1137 c.c. (L. 220/2012 Riforma condominio)
DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE
ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c. (Legge 11 dicembre 2012, n. 220 — Riforma del condominio)
DATI DEL CONDOMINIO E DELL'ASSEMBLEA
Condominio: [Denominazione Condominio]
Indirizzo edificio: [Indirizzo Condominio]
Tipo di assemblea: [Tipo Assemblea] — Convocazione: [Convocazione]
Data assemblea: [Data Assemblea] — Ora: [Ora Assemblea]
Luogo: [Luogo Assemblea]
Ordine del giorno:
[Ordine Del Giorno]
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (DELEGANTE)
Nome e cognome: [Nome Delegante]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Delegante]
Proprietario/a dell'unità immobiliare: [Unita Immobiliare]
Millesimi di proprietà: [Millesimi Proprietà]
Residente/domiciliato/a in: [Residenza Delegante]
CONFERISCE DELEGA A
Nome e cognome del delegato: [Nome Delegato]
Qualità: [Qualita Delegato]
affinché partecipi, in nome e per conto del/della delegante, all'assemblea condominiale indicata e eserciti il diritto di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei quorum deliberativi di cui all'art. 1136 c.c.
TIPO DI DELEGA
Tipo di delega conferita: [Tipo Delega]
Istruzioni di voto:
[Istruzioni Voto]
NOTE E DICHIARAZIONI
Il/la delegante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 67, comma 2, disp. att. c.c., il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini in numero e più di un quinto del valore millesimale dell'edificio. Il delegato non può essere l'amministratore di condominio (art. 67, comma 5, disp. att. c.c.) salvo diversa previsione del regolamento contrattuale.
Le deliberazioni assembleari adottate con la partecipazione del delegato potranno essere impugnate davanti all'Autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 1137 c.c.), previa obbligatoria mediazione civile ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Firma del condòmino delegante: _________________________
[Nome Delegante]
— — —
Per accettazione del delegato:
[Nome Delegato]
Firma: _________________________
Condòmino delegante
________________
Signature
Delegato
________________
Signature
Che cos'è Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale?
La Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale in Italia è l'atto disciplinato da art. 67 disp. att. c.c.; artt. 1135-1136 c.c.
L'assemblea condominiale è l'organo sovrano del condominio negli edifici disciplinato dagli artt. 1135-1137 del Codice Civile. La sua funzione è deliberare su tutte le questioni di interesse comune: approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nomina e revoca dell'amministratore di condominio ex artt. 1129-1130 c.c., deliberazioni sulle opere straordinarie, approvazione e modifica del regolamento condominiale ex art. 1138 c.c., variazione delle tabelle millesimali ex artt. 68-69 disp. att. c.c. La validità delle deliberazioni dipende dal rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi fissati dall'art. 1136 c.c., che richiedono sia la maggioranza dei condòmini per numero di teste sia il valore millesimale minimo; i voti espressi dai delegati concorrono a questi calcoli esattamente come quelli espressi dai condòmini presenti.
La delega può essere di tipo generale, conferendo al delegato piena libertà di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, oppure speciale, circoscritta a determinati punti o corredata da istruzioni di voto vincolanti per il delegato. La forma scritta è richiesta dall'art. 67 disp. att. c.c. come condizione di ammissibilità in assemblea: senza forma scritta il delegato non può essere ammesso e il condòmino risulta assente. La delega condominiale è esente da imposta di bollo e da registrazione all'Agenzia delle Entrate, rendendola un documento semplice e accessibile che ogni proprietario può redigere autonomamente o tramite il modello gratuito disponibile su forms-legal.com.
Due limiti inderogabili ex art. 67, comma 2, disp. att. c.c. regolano la concentrazione delle deleghe: nessun soggetto può raccogliere deleghe che superino un quinto dei condòmini in numero e un quinto del valore millesimale dell'edificio. Il regolamento condominiale contrattuale può derogare a questi limiti. L'amministratore di condominio non può ricevere deleghe salvo espressa deroga regolamentare (art. 67, comma 5, disp. att. c.c.). La violazione di questi requisiti espone la delibera assembleare all'impugnazione davanti al Tribunale entro 30 giorni ex art. 1137 c.c., previo obbligatorio tentativo di mediazione civile ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. Dal punto di vista strutturale, il rapporto tra delegante e delegato si configura come mandato ex artt. 1703 ss. c.c.: il delegato agisce nell'interesse e per conto del delegante, ed è tenuto a eseguire il mandato con diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), informando prontamente il delegante di eventuali circostanze sopravvenute che rendano opportuno modificare le istruzioni. Il delegante può revocare la delega in qualsiasi momento prima dell'inizio dell'assemblea e può presentarsi personalmente, facendo decadere automaticamente la delega: l'art. 1723 c.c. consente la revoca del mandato salvo che sia stato conferito nell'interesse anche del mandatario o di terzi. La Legge 220/2012 ha chiarito anche la disciplina delle riunioni in videoconferenza e della partecipazione da remoto nei condomini che abbiano adottato apposito regolamento, ampliando le modalità di partecipazione senza necessità di delega. Nella prassi condominiale, l'amministratore deve raccogliere e verificare tutte le deleghe presentate prima dell'inizio della seduta, annotarle nel verbale di assemblea con l'indicazione del delegante e del delegato, e computare i millesimi dei delegati nel calcolo del quorum costitutivo. Il verbale assembleare sottoscritto dall'amministratore e da un segretario nominato dall'assemblea ex art. 1136, co. 6, c.c. costituisce prova delle presenze, delle deleghe, delle delibere adottate e dei quorum raggiunti — è il documento fondamentale da conservare per 10 anni ai sensi dell'art. 1130, n. 7, c.c. (registro dei verbali delle assemblee).
Quando serve Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale?
La Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale in Italia è necessaria ogni volta che un condòmino non può o non intende presenziare di persona all'assemblea — ordinaria o straordinaria — ma vuole esercitare il proprio diritto di voto senza perderlo. Le assemblee ordinarie si tengono almeno una volta all'anno per approvare bilancio e rendiconto; quelle straordinarie sono convocate dall'amministratore quando lo ritiene opportuno o quando ne fanno richiesta almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio (art. 66 disp. att. c.c.).
Le situazioni tipiche che rendono necessaria la delega sono molteplici. Il condòmino risiede in un'altra città rispetto all'immobile in condominio e non può raggiungere la sede dell'assemblea: in questo caso la delega consente di mantenere il peso decisionale senza affrontare un viaggio. Obblighi lavorativi, di salute o di cura familiare possono rendere impossibile la partecipazione personale in una data stabilita con preavviso di soli 5 giorni ex art. 66 disp. att. c.c. L'assemblea è chiamata a deliberare su lavori straordinari di ingente costo — rifacimento della facciata, installazione di ascensore, adeguamento sismico, impianto fotovoltaico — che richiedono quorum qualificati ex art. 1136 c.c.; in queste circostanze il condòmino può volere che la propria posizione sia rappresentata da un professionista tecnico (geometra, ingegnere) in grado di valutare i preventivi e votare con cognizione di causa.
La delega è altresì lo strumento corretto quando il condòmino desidera che il proprio voto sia espresso in modo vincolato: inserendo istruzioni di voto specifiche per ciascun punto dell'ordine del giorno, il delegante mantiene il controllo sulle decisioni pur non essendo fisicamente presente. L'avviso di convocazione inviato dall'amministratore almeno 5 giorni prima ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. deve indicare l'ordine del giorno completo, consentendo al condòmino di predisporre una delega con istruzioni mirate sui punti rilevanti. La delega non è necessaria — e sarebbe superflua — se il condòmino intende partecipare di persona; parimenti, non sostituisce la partecipazione in caso di assemblee il cui ordine del giorno sia variato rispetto all'avviso, dal momento che le delibere su punti non inclusi nell'ordine del giorno sono nulle.
Cosa includere nel tuo Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale
La Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale redatta su forms-legal.com e conforme all'art. 67 disp. att. c.c. deve contenere elementi essenziali che ne garantiscono la validità e l'accettazione da parte dell'amministratore di condominio. La mancanza anche di uno solo di questi elementi può comportare il rifiuto del delegato all'ingresso dell'assemblea e l'assenza del condòmino ai fini del quorum ex art. 1136 c.c. Identificazione precisa del delegante: nome completo, cognome, codice fiscale del condòmino che conferisce la delega; indicazione dell'unità immobiliare di titolarità con piano e interno, o con i dati catastali completi (foglio, particella, subalterno dell'Agenzia delle Entrate – Territorio); valore millesimale dell'unità immobiliare come risultante dalle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio ex artt. 68-69 disp. att. c.c. — questo dato è essenziale perché il calcolo del quorum millesimale si basa sui millesimi dei presenti e dei delegati. Se l'immobile è in comproprietà (es. coniugi in comunione legale dei beni, comproprietà da successione ereditaria) occorre verificare se entrambi i comproprietari devono delegare separatamente o se uno soltanto è legittimato a rappresentare l'intero immobile. Identificazione del delegato: nome e cognome completi del soggetto autorizzato a partecipare e votare; verifica dell'assenza di cause di incompatibilità ex art. 67, comma 5, disp. att. c.c. (il delegato non può essere l'amministratore di condominio salvo espressa deroga del regolamento condominiale contrattuale); verifica che il delegato non abbia già ricevuto deleghe che sommino più di un quinto dei condòmini o dei millesimi ex art. 67, comma 2, disp. att. c.c. Riferimento all'assemblea specifica: denominazione del condominio (es. 'Condominio Via Roma 10 – Milano') e indirizzo completo dell'edificio; data, ora precisa e luogo dell'assemblea come indicati nell'avviso di convocazione inviato dall'amministratore ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c.; specifica se la delega è valida per la prima convocazione, la seconda o per entrambe (il che è raccomandato per evitare che la delega cada se la prima va deserta); elenco dei punti dell'ordine del giorno ai quali la delega si riferisce. Ampiezza dei poteri e istruzioni di voto: la delega può essere generale (piena autonomia decisionale al delegato su tutti i punti) o speciale (limitata a determinati punti con istruzioni vincolanti di voto); le istruzioni vincolanti devono essere indicate con precisione per ciascun punto dell'ordine del giorno (favorevole / contrario / astenuto; e, per i lavori straordinari, eventuale importo massimo approvabile e criterio di scelta del fornitore); in assenza di istruzioni il delegato ha piena discrezionalità. Data e firma del delegante: la delega deve recare la data di redazione (da non confondere con la data dell'assemblea) e la firma autografa del condòmino delegante; la firma digitale qualificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 è ammessa per le deleghe trasmesse via PEC o in formato elettronico; senza firma il documento è inefficace e il delegato non può essere ammesso in assemblea dall'amministratore.
Come compilare il tuo Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale
Compilare la Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale in Italia richiede pochi passaggi, ma ciascuno è importante per garantire che l'amministratore accetti il documento e che il delegato possa esercitare il voto correttamente.
Passo 1 — Dati del condominio e dell'assemblea. Inserire la denominazione esatta del condominio (es. «Condominio Via Verdi 12 — Milano») e l'indirizzo completo. Copiare dall'avviso di convocazione dell'amministratore: data, ora, luogo e ordine del giorno dell'assemblea. Indicare se si tratta di assemblea ordinaria o straordinaria. Scegliere se la delega vale per la prima convocazione, la seconda o entrambe: in molti casi l'assemblea è convocata con entrambe le convocazioni nella stessa giornata a distanza di mezz'ora, ed è buona prassi coprire entrambe.
Passo 2 — Dati del delegante. Inserire nome, cognome e codice fiscale (reperibile dal tesserino sanitario o sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite SPID o CIE). Indicare l'unità immobiliare (piano e interno, o dati catastali) e il valore millesimale dalla tabella allegata al regolamento condominiale. Se non si conoscono i millesimi, è possibile richiederli all'amministratore in qualsiasi momento ex art. 1130, n. 6, c.c. (anagrafe condominiale).
Passo 3 — Dati del delegato. Indicare nome e cognome del delegato. Controllare che non sia l'amministratore di condominio (divieto ex art. 67, comma 5, disp. att. c.c.) e che il numero totale di deleghe da lui raccolte non superi un quinto dei condòmini e un quinto dei millesimi ex art. 67, comma 2, disp. att. c.c.
Passo 4 — Istruzioni di voto. Se si vuole vincolare il delegato, per ciascun punto dell'ordine del giorno indicare: «a favore», «contro» oppure «astenuto». Se si concede piena autonomia al delegato, lasciare la sezione istruzioni in bianco. In caso di lavori straordinari è prudente specificare l'importo massimo approvabile e il fornitore preferito.
Passo 5 — Firma e consegna. Apporre la data e la firma autografa. Consegnare la delega al delegato con anticipo sufficiente rispetto all'assemblea, in formato cartaceo, via email o via PEC. L'amministratore verifica le deleghe al momento della costituzione dell'assemblea, prima dell'apertura dei lavori. Passo 6 — Verifica del rispetto del limite del quinto. Prima di accettare la delega, il delegato deve verificare di non superare il limite del quinto per numero di condòmini e per valore millesimale ex art. 67, comma 2, disp. att. c.c.; se il limite è già raggiunto, deve rifiutare la delega o chiedere a un altro soggetto di riceverla. Passo 7 — Conservazione dei documenti. Conservare la delega originale (o la copia digitale con timestamp PEC), l'avviso di convocazione dell'assemblea e il verbale dell'assemblea per almeno 10 anni ex art. 1130, n. 7, c.c. Il delegante ha diritto a ricevere copia del verbale entro 30 giorni dall'assemblea ex art. 1136, co. 6, c.c. Passo 8 — Revoca anticipata. Se il delegante vuole revocare la delega e partecipare di persona, deve comunicare la revoca al delegato e all'amministratore prima dell'inizio dell'assemblea; una volta iniziata la seduta e registrate le presenze, la revoca non è più possibile salvo accordo tra le parti. Il modello gratuito disponibile su forms-legal.com guida l'utente attraverso tutti questi passaggi in modo semplice e conforme alla L. 220/2012.
Requisiti legali per Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale
La Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale in Italia è soggetta a requisiti normativi precisi, la cui inosservanza rende il documento inefficace o la delibera assembleare impugnabile.
Forma scritta obbligatoria: l'art. 67, comma 1, disp. att. c.c. richiede la forma scritta come condizione di ammissibilità del delegato in assemblea. La delega verbale, un messaggio audio o un'email generica priva di firma non soddisfano il requisito. La forma scritta è rispettata da: documento cartaceo firmato a mano; email con testo chiaro e firma scansionata; PEC con file allegato; documento firmato digitalmente con firma qualificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Doppio limite quantitativo ex art. 67, comma 2, disp. att. c.c.: nessun soggetto può raccogliere deleghe per più di un quinto dei condòmini in numero e per più di un quinto del valore millesimale dell'edificio. Il limite è inderogabile dalla delibera assembleare; può essere modificato solo dal regolamento condominiale contrattuale.
Divieto per l'amministratore ex art. 67, comma 5, disp. att. c.c.: l'amministratore di condominio non può ricevere deleghe, salvo che il regolamento condominiale contrattuale lo consenta espressamente. La deroga deve risultare da un atto scritto e reso opponibile (trascrizione o menzione nell'atto di compravendita).
Quorum ex art. 1136 c.c.: per la validità della delibera ordinaria in prima convocazione occorre la maggioranza degli intervenuti e il valore di almeno 500/1000; in seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti con almeno 333/1000. I delegati contribuiscono al calcolo. Le delibere su innovazioni gravose (art. 1120, co. 2, c.c.) e sulle modifiche delle tabelle millesimali richiedono il consenso unanime o maggioranze qualificate specifiche.
Impugnazione ex art. 1137 c.c.: le delibere annullabili (vizio del quorum, deleghe irregolari) devono essere impugnate entro 30 giorni dall'adozione o dalla comunicazione del verbale. Prima del ricorso al Tribunale è obbligatorio il tentativo di mediazione civile ex art. 5 D.Lgs. 28/2010: la mediazione è condizione di procedibilità per le liti condominiali.
Esenzione da bollo e registrazione: la delega condominiale non è soggetta a imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 né a registrazione all'Agenzia delle Entrate ex D.P.R. 131/1986. Verbale dell'assemblea: ai sensi dell'art. 1136, sesto comma, c.c. e art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., il verbale dell'assemblea deve essere trasmesso a tutti i condòmini entro 30 giorni dalla riunione; il verbale costituisce prova delle delibere adottate, dei quorum raggiunti, delle presenze e delle deleghe registrate. Partecipazione in videoconferenza: il Decreto-Legge 18/2020 (art. 73, co. 4) ha consentito temporaneamente le assemblee condominiali in modalità telematica; alcuni condomini hanno adottato regolamenti che stabilizzano questa modalità; la delega può anche essere trasmessa via PEC o per email con firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005 (CAD) ai condomini dotati di tali strumenti.
Errori comuni da evitare nel tuo Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale
Nella redazione e nell'utilizzo della Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale in Italia si riscontrano errori ricorrenti che possono rendere il documento inefficace o esporre la delibera all'impugnazione.
1. Delega verbale o trasmessa senza forma scritta: comunicare la propria delega via messaggio vocale, telefonata o email priva di firma non soddisfa il requisito dell'art. 67 disp. att. c.c. L'amministratore è legittimato a non ammettere il delegato e a considerare il condòmino assente. Usare sempre un documento scritto con data e firma autografa o digitale.
2. Delega generica senza indicazione dell'assemblea specifica: redigere una delega senza indicare la data, il luogo e i punti all'ordine del giorno espone il condòmino al rischio che il documento sia riutilizzato per assemblee future non previste o che l'amministratore la rifiuti per genericità. Ogni delega deve fare riferimento espresso all'assemblea per cui è rilasciata.
3. Delegare l'amministratore di condominio in assenza di deroga regolamentare: l'art. 67, comma 5, disp. att. c.c. vieta all'amministratore di ricevere deleghe. La delega consegnata all'amministratore privo di deroga regolamentare è nulla e il condòmino risulta assente.
4. Superamento del limite del quinto da parte del delegato: un delegato che accumula deleghe oltre un quinto dei condòmini o dei millesimi espone la delibera a impugnazione ex art. 1137 c.c. entro 30 giorni. Prima di accettare una delega, il delegato deve verificare il totale delle deleghe già ricevute.
5. Istruzioni di voto contraddittorie o assenti su delibere rilevanti: delegare senza istruzioni di voto su punti economicamente significativi (approvazione di lavori straordinari per decine di migliaia di euro, modifica delle tabelle millesimali, nomina dell'amministratore) affida al delegato piena discrezionalità. Il condòmino che intenda limitare tale discrezionalità deve indicare istruzioni chiare per ciascun punto.
6. Omessa verifica del quorum costitutivo dopo la delega: un condòmino che ha delegato non può poi presentarsi all'assemblea e pretendere di annullare la delega in corso di seduta, salvo che il regolamento non lo consenta. La delega, una volta consegnata e accettata, impegna le parti per quella assemblea.
7. Non conservare copia della delega: in caso di contestazione sull'autenticità della delega in assemblea, il delegante deve poter dimostrare di aver rilasciato la delega. Conservare sempre copia cartacea o digitale del documento firmato e della conferma di invio (es. ricevuta PEC o email con timestamp).
8. Confondere la delega con la procura notarile: per le assemblee condominiali non è richiesta la procura notarile ex art. 1392 c.c., sufficiente per gli atti soggetti a trascrizione. La semplice delega scritta privata è sufficiente ex art. 67 disp. att. c.c. Richiedere la procura notarile sarebbe un eccesso di forma non previsto dalla legge. 9. Trascurare di verificare la convocazione: prima di redigere la delega è fondamentale verificare che l'assemblea sia stata ritualmente convocata dall'amministratore con avviso almeno 5 giorni prima ex art. 66 disp. att. c.c. e contenente l'ordine del giorno completo; una delega rilasciata per un'assemblea irregolarmente convocata non sanifica il vizio procedurale. 10. Non conservare la ricevuta di consegna della delega: in caso di contestazione sull'autenticità o sulla tempestività della consegna, il delegante deve poter dimostrare che la delega è stata recapitata prima dell'apertura dell'assemblea; conservare sempre la ricevuta PEC, la conferma email o la firma di ricevuta apposta dal delegato o dall'amministratore al momento della consegna.
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Forms Legal. (2026). Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/real-estate/property/delega-per-assemblea-condominiale
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La Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale in Italia può essere conferita a qualsiasi soggetto, anche non condòmino: un familiare, un professionista (avvocato, geometra), un amico o qualunque terzo. L'art. 67, comma 2, disp. att. c.c., nella versione riformata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 (Riforma del condominio), pone tuttavia due limiti inderogabili: nessun delegato può rappresentare più di un quinto dei condòmini in numero e, contemporaneamente, non può raccogliere deleghe che superino un quinto del valore millesimale dell'intero edificio. In un condominio di 20 unità, il delegato può pertanto rappresentare al massimo 4 condòmini e detenere non più di 200/1000 millesimi complessivi tra propria quota e deleghe ricevute. L'art. 67, comma 5, disp. att. c.c. vieta espressamente all'amministratore di condominio di ricevere deleghe, a meno che il regolamento condominiale contrattuale (predisposto dal costruttore e trascritto nei Registri Immobiliari) non lo consenta espressamente. Il regolamento assembleare ordinario non può derogare a tale divieto: solo quello contrattuale lo può. La violazione dei limiti quantitativi o l'ammissione di deleghe irregolari espone la delibera all'impugnazione davanti al Tribunale entro 30 giorni ex art. 1137 c.c., con obbligo di tentativo di mediazione civile come condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010.
La forma scritta della Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale in Italia è imposta dall'art. 67, comma 1, disp. att. c.c. come requisito di ammissibilità, non di semplice prova. Una delega verbale — incluso un messaggio audio WhatsApp o una telefonata — non ha efficacia ai fini dell'assemblea: l'amministratore ha la facoltà, e anzi il dovere, di non ammettere il delegato privo di delega scritta, considerando il condòmino come assente. La delega può essere redatta su carta e consegnata a mano, trasmessa via PEC o via email, oppure in formato elettronico con firma digitale qualificata. Non è richiesta l'autenticazione notarile né la registrazione all'Agenzia delle Entrate. La delega è esente da imposta di bollo. È buona prassi indicare nella delega: la denominazione del condominio, la data dell'assemblea, i punti dell'ordine del giorno oggetto della delega e, se si vuole vincolare il delegato, le istruzioni di voto per ciascun punto. L'assenza di istruzioni specifiche equivale a una delega in bianco, con piena autonomia del delegato nel votare. Se la delibera è stata adottata con il concorso determinante di un delegato privo di delega scritta o portatore di una delega irregolare, la delibera è annullabile su ricorso al Tribunale entro 30 giorni ex art. 1137 c.c.
L'art. 67, comma 2, disp. att. c.c. stabilisce un doppio limite quantitativo: il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini in numero e non può detenere deleghe che superino un quinto del valore millesimale dell'edificio. I due limiti operano congiuntamente: è sufficiente sforare uno dei due per rendere la delega eccedente irregolare. Esempio pratico: in un condominio di 15 unità con 1000 millesimi totali, il delegato può rappresentare al massimo 3 condòmini (un quinto di 15) e raccogliere non più di 200 millesimi totali tra i propri e quelli delegatigli. Se il delegato è esso stesso condòmino, i propri millesimi si sommano alle deleghe ricevute ai fini del calcolo. Il regolamento condominiale contrattuale può elevare o abbassare questi soglie: in assenza di norma regolamentare specifica, si applica il limite legale. In caso di condomìni molto grandi (oltre 50 unità), la L. 220/2012 non ha modificato le soglie: rimane sempre un quinto per teste e un quinto per millesimi. La delibera adottata con il contributo determinante di deleghe eccedenti è annullabile entro 30 giorni dall'assemblea ai sensi dell'art. 1137 c.c., previo obbligatorio tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.
L'assemblea condominiale può deliberare su qualsiasi materia di competenza assembleare ex art. 1135 c.c., indipendentemente dal fatto che i voti siano espressi da condòmini presenti di persona o tramite delegato: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; nomina e revoca dell'amministratore (artt. 1129-1130 c.c.); approvazione del regolamento condominiale (art. 1138 c.c.); deliberazioni sulle opere straordinarie (art. 1135, n. 4, c.c.); modifica delle tabelle millesimali (art. 69 disp. att. c.c., con il consenso di tutti i condòmini o, per errore riconoscibile, con delibera a maggioranza qualificata). La validità della delibera dipende dal raggiungimento dei quorum ex art. 1136 c.c.: in prima convocazione, la delibera ordinaria richiede la maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno 500/1000; in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con almeno 333/1000. Per le opere straordinarie e le innovazioni sono richieste maggioranze qualificate (667/1000 e la maggioranza degli intervenuti). I delegati contribuiscono al calcolo di testa e di millesimi esattamente come i condòmini presenti. La L. 220/2012 ha introdotto il registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.) e l'obbligo del conto corrente condominiale, rafforzando la trasparenza anche nel computo delle deleghe.
La delibera assembleare condominiale adottata con deleghe irregolari o in violazione dei limiti dell'art. 67 disp. att. c.c. è annullabile — non nulla — ai sensi dell'art. 1137 c.c. L'impugnazione deve essere promossa entro 30 giorni dalla data di adozione della delibera (per i condòmini presenti o rappresentati dissenzienti o astenuti) o dalla data di comunicazione del verbale (per i condòmini assenti). Prima di adire il Tribunale, è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione civile presso un organismo accreditato iscritto al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: la mediazione è condizione di procedibilità per le liti condominiali e la mancata adesione alla convocazione di mediazione comporta le conseguenze previste dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010 (condanna alle spese della mediazione). Il ricorso al Tribunale competente (quello del luogo dove si trova il condominio) deve essere proposto in forma di citazione o ricorso ex art. 1137 c.c., entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale per i condòmini assenti. Il vizio della delega deve avere avuto rilevanza causale ai fini del quorum deliberativo: se la delibera sarebbe stata approvata anche senza il voto del delegato irregolare, l'impugnazione è infondata per difetto di interesse.
No, le istruzioni di voto nella Delega per la Partecipazione all'Assemblea Condominiale in Italia non sono obbligatorie: il condòmino delegante può conferire al delegato piena autonomia di giudizio e di voto su tutti i punti all'ordine del giorno (delega generale in bianco), oppure limitare i poteri del delegato a specifici punti o imporgli istruzioni vincolanti (es. 'votare a favore del punto 1, contro il punto 2, astenuto sul punto 3'). Le istruzioni di voto vincolanti hanno efficacia nel rapporto interno tra delegante e delegato: il delegato che non le rispetti non viola un obbligo pubblico, ma risponde civilmente nei confronti del delegante per l'eventuale danno derivante dall'inosservanza (responsabilità contrattuale). Verso l'assemblea, il voto espresso dal delegato — anche difforme dalle istruzioni — è valido e computato ai fini dei quorum ex art. 1136 c.c. La delega con istruzioni di voto è particolarmente utile quando l'assemblea deve deliberare su lavori straordinari onerosi, sull'adozione del regolamento condominiale o sulla modifica delle tabelle millesimali, situazioni in cui il condòmino vuole assicurarsi che la sua posizione specifica sia correttamente rappresentata. Su forms-legal.com il modello di delega consente di specificare le istruzioni punto per punto, garantendo trasparenza e tutela al delegante.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Verbale di Assemblea Condominiale
Documento ufficiale che registra convocazione, presenti, ordine del giorno, discussioni, deliberazioni e quorum di un'assemblea condominiale, ai sensi degli artt. 1135-1137 c.c. e dell'art. 66 delle disposizioni attuative del Codice Civile.
Regolamento di Condominio
Atto che disciplina l'uso delle parti comuni, le tabelle millesimali di ripartizione delle spese e le norme di convivenza in un edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1138 c.c. e della Legge 11 dicembre 2012, n. 220.
Contratto di Nomina dell'Amministratore di Condominio
Atto con cui l'assemblea dei condòmini nomina e disciplina l'incarico dell'amministratore di condominio, definendone compenso, poteri e obblighi ai sensi degli artt. 1129-1130 c.c. e della Legge 11 dicembre 2012, n. 220.