Incarico di Mediazione Immobiliare
Codice Civile artt. 1754-1765; Legge 3 febbraio 1989, n. 39
INCARICO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
INCARICO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
(Codice Civile, artt. 1754-1765; Legge 3 febbraio 1989, n. 39)
Luogo e data: [Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Art. 1 — Parti
Art. 1 — PARTI
[Nome Agente], iscritta al Registro delle Imprese — sezione agenti d'affari in mediazione al n. [Iscrizione Agente], polizza assicurativa n. [Polizza Assicurativa Agente], con sede in [Sede Agente], PEC [Pec Agente], agente di riferimento [Agente Di Riferimento], di seguito «Agente»;
e il/la Sig./Sig.ra / La società [Nome Cliente], codice fiscale / P.IVA [Codice Fiscale Cliente], residente/con sede in [Residenza Cliente], email [Email Cliente], di seguito «Cliente».
Art. 2 — Oggetto dell'Incarico
Art. 2 — OGGETTO E TIPO DI INCARICO
Il Cliente conferisce all'Agente l'incarico di mediazione immobiliare per: [Tipo Incarico] dell'immobile sito in [Indirizzo Immobile], dati catastali: [Dati Catastali Immobile], caratteristiche: [Caratteristiche Immobile], al prezzo/canone richiesto di €[Prezzo Canonie Richiesto].
Tipo di incarico: [Tipo Esclusiva].
Art. 3 — Provvigione
Art. 3 — PROVVIGIONE (art. 1755 c.c.)
Al momento del perfezionamento dell'affare, il Cliente corrisponde all'Agente una provvigione pari a [Provvigione Venditore Perc]. La provvigione dell'altra parte dell'affare è pari a [Provvigione Acquirente Perc]. La provvigione è dovuta anche se l'affare non giunge al rogito definitivo per fatto imputabile a una delle parti (Cass. SS.UU. n. 19161/2017).
Art. 4 — Durata e Clausola di Coda
Art. 4 — DURATA E CLAUSOLA DI RISERVA POST-SCADENZA
Il presente incarico ha durata di [Durata Incarico] giorni dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo o recesso comunicato a mezzo PEC/raccomandata A/R. Clausola di riserva post-scadenza: [Clausola Coda]. Se applicabile, la provvigione è dovuta per gli affari conclusi entro [Durata Clausola Coda] mesi dalla scadenza dell'incarico con soggetti presentati dall'Agente durante il mandato (Cass. n. 5308/2015).
Art. 5 — Obblighi Informativi
Art. 5 — OBBLIGHI INFORMATIVI (art. 1759 c.c.)
L'Agente comunica alle parti le circostanze rilevanti per la conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1759 c.c., comprese le risultanze delle visure ipocatastali e l'obbligo di allegazione dell'APE (D.Lgs. 192/2005). L'Agente adempie agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, compresa l'adeguata verifica della clientela.
Art. 6 — Disposizioni Finali
Art. 6 — DISPOSIZIONI FINALI E APPROVAZIONE CLAUSOLE
Il trattamento dei dati personali del Cliente avviene ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Per ogni controversia si conviene la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 e, per il foro, il Tribunale del luogo ove è situato l'immobile.
Approvazione specifica ex artt. 1341-1342 c.c. delle seguenti clausole: esclusiva (art. 2), provvigione (art. 3), clausola di coda (art. 4).
Letto, approvato e sottoscritto in [Luogo Sottoscrizione], il [Data Sottoscrizione].
Agente Immobiliare
________________
Signature
Cliente — Mandante
________________
Signature
Che cos'è Incarico di Mediazione Immobiliare?
L'incarico di mediazione immobiliare in Italia è il contratto con cui il proprietario di un immobile (venditore o locatore) o un potenziale acquirente conferisce a un agente immobiliare professionista il mandato di mettere in relazione le parti interessate alla conclusione di un affare immobiliare, dietro pagamento di una provvigione al perfezionamento dell'accordo, ai sensi degli artt. 1754-1765 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e della Legge 3 febbraio 1989, n. 39.
L'art. 1754 c.c. definisce il mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. L'art. 1755 c.c. riconosce al mediatore il diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. L'art. 1758 c.c. precisa che il mediatore ha diritto al rimborso delle spese anche quando l'affare non sia stato concluso, se tale rimborso è previsto nell'incarico.
L'agente immobiliare che esercita professionalmente l'attività di mediazione deve essere iscritto nel Registro delle Imprese — sezione agenti d'affari in mediazione tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 39/1989, e deve disporre dei requisiti morali e professionali accertati dalla Camera di Commercio; l'esercizio abusivo dell'attività priva l'agente del diritto alla provvigione (art. 6 L. 39/1989), come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione; le somme pagate all'agente abusivo sono ripetibili.
L'incarico può riguardare la ricerca di un acquirente per la vendita dell'immobile, di un conduttore per la locazione abitativa (L. 431/1998) o commerciale (L. 392/1978), o di un'altra tipologia di affare immobiliare. La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 2 agosto 2017, n. 19161) ha chiarito che la provvigione matura al momento del vincolo preliminare tra le parti, non al rogito definitivo.
L'agente immobiliare è inoltre soggetto agli obblighi antiriciclaggio del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (recepimento della IV Direttiva AML europea): deve identificare il cliente (adeguata verifica della clientela — AML/KYC), conservare copia dei documenti di identità e segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia le operazioni sospette. La violazione di questi obblighi espone l'agente a sanzioni amministrative e penali. L'incarico di mediazione deve quindi prevedere l'accettazione da parte del cliente del trattamento dei propri dati ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per le finalità antiriciclaggio e di gestione del rapporto di mediazione.
Quando serve Incarico di Mediazione Immobiliare?
L'incarico di mediazione immobiliare in Italia è necessario o fortemente consigliato nelle seguenti situazioni:
**Vendita di immobile residenziale o commerciale:** il proprietario che intende vendere il proprio immobile conferisce l'incarico a uno o più agenti immobiliari per la ricerca dell'acquirente; l'agente gestisce gli annunci sui portali (Immobiliare.it, Idealista, Casa.it), le visite, la due diligence dell'acquirente e la negoziazione del prezzo fino alla firma del contratto preliminare davanti al notaio.
**Locazione di immobile abitativo o commerciale:** il locatore che cerca un conduttore qualificato utilizza l'incarico di mediazione per demandare all'agente la ricerca del conduttore, la verifica dell'affidabilità creditizia (banca dati CRIF, referenze lavorative) e la preparazione del contratto di locazione da registrare all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 131/1986.
**Acquisto di immobile (buyer's agent):** anche l'acquirente può conferire un incarico all'agente immobiliare per la ricerca di immobili corrispondenti alle proprie esigenze, con provvigione a carico dell'acquirente; il buyer's agent effettua la selezione degli immobili, le visite e la due diligence ipocatastale per conto dell'acquirente.
**Permuta immobiliare:** la mediazione è utilizzata anche nelle operazioni di permuta ex artt. 1552-1555 c.c., in cui l'agente ricerca la controparte disponibile allo scambio di immobili; il contratto di permuta è soggetto a registrazione all'Agenzia delle Entrate con imposta proporzionale sul valore del bene di maggior valore.
**Immobili all'asta giudiziaria o di difficile commercializzazione:** agenti specializzati curano la ricerca di acquirenti per immobili con complessità giuridiche (ipoteche da cancellare, abusi edilizi da sanare ex D.P.R. 380/2001, comproprietà litigiose), coordinandosi con il Tribunale competente e il custode giudiziario nominato dal giudice dell'esecuzione.
**Compravendite transfrontaliere:** per gli acquirenti stranieri che acquistano immobili in Italia, l'agente svolge funzione di intermediario culturale e legale, coordinandosi con il notaio rogante e gestendo l'apostillatura delle procure ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 per gli acquirenti residenti in Paesi aderenti.
Cosa includere nel tuo Incarico di Mediazione Immobiliare
L'incarico di mediazione immobiliare in Italia deve contenere i seguenti elementi per essere valido e opponibile:
**Identificazione dell'agente:** ragione sociale o nome e cognome; numero di iscrizione al Registro delle Imprese — sezione agenti d'affari in mediazione (verificabile sul portale impresainungiorno.gov.it); Camera di Commercio competente per territorio (es. Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la provincia di Milano); numero di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile professionale ex art. 4 L. 39/1989, con indicazione della compagnia assicurativa e del massimale; PEC, partita IVA, numero REA, eventuale associazione di categoria (FIAIP, FIMAA, ANAMA).
**Identificazione del cliente:** nome, cognome o denominazione, codice fiscale, residenza o sede legale; per le persone giuridiche: legale rappresentante con poteri di firma e numero REA presso la Camera di Commercio; per i soggetti stranieri: documento di identità equipollente e codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate.
**Oggetto dell'incarico:** descrizione dell'immobile con dati catastali completi (Comune, foglio, particella, subalterno, categoria catastale, classe, consistenza, rendita catastale), indirizzo e caratteristiche principali (superficie commerciale in mq, piano, pertinenze con relativi subalterni, anno di costruzione, stato manutentivo); tipo di operazione (vendita, locazione abitativa ex L. 431/1998, locazione commerciale ex L. 392/1978, affitto di azienda, permuta); prezzo richiesto o canone desiderato; presenza di APE (D.Lgs. 192/2005) allegato all'incarico e sua classe energetica.
**Esclusiva o plurimandato:** indicazione chiara se l'incarico è in esclusiva (con indicazione del periodo e delle conseguenze della violazione da parte del proprietario, inclusa la provvigione comunque dovuta) o aperto a più agenti (plurimandato); clausola di riserva post-scadenza (coda) con indicazione del termine in mesi.
**Provvigione:** percentuale o importo della provvigione dovuta da ciascuna parte al perfezionamento dell'affare (stipula del contratto preliminare o definitivo, a seconda dell'accordo); regime IVA del mediatore (soggetto passivo: IVA 22% in fattura); eventuali spese pubblicitarie (fotografia professionale, virtual tour, promozione sui portali, home staging) a rimborso o incluse nella provvigione; rimborso spese per servizi aggiuntivi (perizia energetica, visure ipocatastali, verifica urbanistica).
**Durata:** termine dell'incarico (di norma 90-180 giorni, rinnovabile per accordo scritto) e modalità di recesso anticipato (preavviso a mezzo PEC o raccomandata A/R); clausola di coda per gli affari conclusi dopo la scadenza con soggetti presentati dall'agente durante il mandato (Cass. Sez. II, 17 marzo 2015, n. 5308: clausola lecita se a termine determinato).
**Obblighi informativi ex art. 1759 c.c.:** dichiarazione dell'agente di aver comunicato al cliente le circostanze a lui note rilevanti per la conclusione dell'affare; obbligo dell'agente di comunicare all'acquirente la presenza di ipoteche, pesi, servitù, abusi edilizi o difformità catastali rilevate; obbligo di eseguire la verifica antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela — AML/KYC) ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e di raccogliere e conservare copia del documento di identità del cliente.
**Approvazione specifica di clausole onerose:** per i moduli predisposti dall'agenzia, le clausole di esclusiva, penale, clausola di coda e provvigione minima devono essere approvate specificamente per iscritto dal cliente ex artt. 1341-1342 c.c. a pena di inefficacia.
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Come compilare il tuo Incarico di Mediazione Immobiliare
Per redigere l'incarico di mediazione immobiliare in Italia, seguire questi passaggi:
**1. Verificare le credenziali dell'agente:** prima di firmare qualsiasi incarico, verificare l'iscrizione dell'agente al Registro delle Imprese — sezione agenti d'affari in mediazione sul portale impresainungiorno.gov.it; richiedere copia della polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile (art. 4 L. 39/1989).
**2. Inserire i dati dell'immobile:** indicare indirizzo completo, dati catastali (foglio, particella, subalterno) ricavabili dalla visura catastale all'Agenzia delle Entrate — Catasto; indicare il prezzo di vendita richiesto o il canone desiderato; allegare planimetria catastale e APE (D.Lgs. 192/2005).
**3. Scegliere tra incarico in esclusiva e plurimandato:** valutare i vantaggi dell'esclusiva (l'agente investe maggiormente nella promozione) contro i rischi (vincolo durante la durata dell'incarico); indicare chiaramente il tipo prescelto.
**4. Definire la provvigione:** concordare la percentuale per il venditore/locatore e, se applicabile, per l'acquirente/conduttore; indicare se la provvigione è imponibile IVA; specificare se le spese pubblicitarie (fotografie professionali, home staging, annunci sui portali) sono incluse nella provvigione o rimborsabili a parte.
**5. Indicare la durata:** concordare la durata dell'incarico (es. 120 giorni) e la clausola di riserva post-scadenza; inserire le modalità di comunicazione del recesso (PEC o raccomandata A/R).
**6. Sottoscrivere con approvazione specifica:** se l'incarico è predisposto su modulo prestampato dell'agenzia, approvare specificamente per iscritto le clausole onerose (esclusiva, provvigione, clausola di coda, penale) ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.; conservare copia firmata dall'agente.
Requisiti legali per Incarico di Mediazione Immobiliare
L'incarico di mediazione immobiliare in Italia è soggetto ai seguenti requisiti normativi:
**Iscrizione al Registro delle Imprese:** l'agente deve essere iscritto nella sezione agenti d'affari in mediazione del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio ex art. 2 L. 39/1989; l'agente non iscritto non ha diritto alla provvigione e le somme eventualmente corrisposte sono ripetibili (art. 6 L. 39/1989, costantemente applicato dalla Corte di Cassazione, da ultimo Cass. Sez. II, 13 giugno 2018, n. 15483).
**Polizza assicurativa obbligatoria:** l'iscrizione al Registro delle Imprese richiede la stipula di una polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile professionale ex art. 4 L. 39/1989, a copertura dei danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività di mediazione; il massimale minimo e le condizioni della polizza sono fissati dal decreto ministeriale di attuazione della L. 39/1989.
**Obblighi antiriciclaggio:** gli agenti immobiliari sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela (AML/KYC) ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 17), come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (recepimento IV Direttiva AML): devono identificare il cliente, verificarne l'identità tramite documento di identità in corso di validità, conservare copia dei documenti per almeno 10 anni e segnalare le operazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) presso la Banca d'Italia.
**Obblighi informativi ex art. 1759 c.c.:** il mediatore deve comunicare a ciascuna delle parti le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell'affare; risponde dei danni causati da reticenza o false comunicazioni; la Corte di Cassazione (Cass. Sez. III, 3 febbraio 2009, n. 2579) ha ritenuto responsabile il mediatore per la mancata comunicazione di vizi urbanistici noti.
**APE e conformità urbanistica:** l'agente ha l'obbligo di informare le parti dell'obbligo di allegare l'APE (D.Lgs. 4 giugno 2013, n. 63, già D.Lgs. 192/2005) al contratto di compravendita o locazione e di segnalare eventuali abusi edilizi o difformità urbanistiche rilevate durante i sopralluoghi (art. 46 D.P.R. 380/2001); la mancata allegazione dell'APE comporta sanzioni da €3.000 a €18.000 a carico del venditore e dell'agente in solido.
**Doppia firma per clausole onerose:** le clausole di esclusiva, penale, clausola di coda e provvigione minima inserite in moduli prestampati dell'agenzia devono essere approvate specificamente per iscritto ex artt. 1341-1342 c.c. per essere efficaci nei confronti del cliente consumatore; la mancanza della doppia firma rende dette clausole inefficaci anche se il cliente ha firmato il modulo in calce.
Errori comuni da evitare nel tuo Incarico di Mediazione Immobiliare
Nell'incarico di mediazione immobiliare in Italia si riscontrano questi errori frequenti:
**1. Mancata verifica dell'iscrizione al Registro delle Imprese:** affidarsi a mediatori non iscritti o con iscrizione scaduta; l'agente abusivo non ha diritto alla provvigione e il cliente può agire per la restituzione delle somme pagate.
**2. Firma senza leggere la clausola di esclusiva:** sottoscrivere un incarico in esclusiva senza comprenderne le conseguenze; il proprietario che vende l'immobile tramite altro agente o direttamente durante il periodo di esclusiva è comunque tenuto a pagare la provvigione al primo agente.
**3. Mancata approvazione specifica delle clausole onerose:** firmare un modulo prestampato dell'agenzia senza approvare specificamente per iscritto la clausola di esclusiva, la penale e la clausola di coda ex artt. 1341-1342 c.c.; senza approvazione specifica, tali clausole sono inefficaci.
**4. Provvigione non indicata nell'incarico:** affidarsi a accordi verbali sulla percentuale di provvigione; in mancanza di accordo scritto, si applicano gli usi locali spesso sfavorevoli al cliente.
**5. Mancata comunicazione di abusi edilizi:** il proprietario che non informa l'agente dei vizi urbanistici o catastali dell'immobile risponde solidalmente con il mediatore per i danni all'acquirente ex art. 1759 c.c.; segnalare sempre all'agente la situazione urbanistica reale dell'immobile.
**6. Clausola di coda senza termine determinato:** firmare un incarico con clausola di riserva post-scadenza senza termine fisso; la Corte di Cassazione ha ritenuto invalide le clausole di coda a tempo indeterminato (Cass. Sez. II, 17 marzo 2015, n. 5308); richiedere sempre un termine massimo preciso (es. 6 o 12 mesi).
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}Domande frequenti
Il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare è disciplinato dall'art. 1755 del Codice Civile: la provvigione è dovuta da ciascuna delle parti se l'affare è stato concluso per effetto dell'intervento del mediatore, senza che sia necessario che il mediatore abbia assistito alla firma dell'atto definitivo. La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 2 agosto 2017, n. 19161) ha precisato che la provvigione matura nel momento in cui le parti si vincolano reciprocamente a concludere l'affare — quindi già con la firma del contratto preliminare (compromesso) — e non è condizionata al successivo rogito definitivo, salvo diverso accordo. La provvigione è dovuta anche se il contratto definitivo non viene poi stipulato per fatto imputabile a una delle parti. L'agente immobiliare perde il diritto alla provvigione se non è iscritto al Registro delle Imprese — sezione agenti d'affari in mediazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: la Corte di Cassazione ha costantemente affermato la nullità delle clausole di provvigione a favore di mediatori abusivi e il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte.
La provvigione del mediatore immobiliare in Italia non è fissata dalla legge: l'art. 1755 c.c. prevede che, in mancanza di accordo, la provvigione sia determinata in base alle tariffe professionali, agli usi e all'equità. Nella prassi del mercato immobiliare italiano, la provvigione tipica per la compravendita varia tra il 2% e il 4% del prezzo di vendita per ciascuna delle parti (venditore e acquirente); per le locazioni la provvigione corrisponde solitamente a uno o due mesi di canone. Le tariffe sono liberalizzate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. Decreto Bersani), che ha abrogato i tariffari minimi delle categorie professionali. Gli agenti immobiliari iscritti alla FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) o alla FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) dispongono di tariffe orientative. La provvigione deve essere indicata nell'incarico di mediazione e, qualora il mediatore sia soggetto IVA, sulla fattura emessa a favore del venditore e/o dell'acquirente si applica l'IVA al 22%.
L'incarico di mediazione immobiliare può essere conferito in via esclusiva (incarico in esclusiva) o non esclusiva (incarico aperto o plurimandato). Nell'incarico in esclusiva, il proprietario si impegna a non avvalersi contemporaneamente di altri mediatori e a non vendere/locare direttamente l'immobile senza il tramite dell'agente designato per tutta la durata dell'incarico. La violazione di questa clausola comporta il pagamento della provvigione all'agente anche se l'affare è stato concluso senza il suo intervento. Il principale rischio per il proprietario è la limitazione della libertà di azione: se l'agente non performa, il proprietario è comunque vincolato per la durata dell'incarico, che è di norma tra 90 e 180 giorni. Nell'incarico non esclusivo, il proprietario conserva la facoltà di incaricare più agenti e di vendere/locare direttamente; la provvigione è dovuta solo all'agente il cui intervento ha effettivamente causato la conclusione dell'affare (art. 1754 c.c.). La clausola di esclusiva deve essere specificamente approvata per iscritto dal proprietario ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. se l'incarico è predisposto unilateralmente dall'agente (modulo prestampato).
L'agente immobiliare ha obblighi informativi rilevanti verso entrambe le parti ex art. 1759 del Codice Civile: deve comunicare a ciascuna parte le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell'affare, e risponde dei danni causati dalla reticenza o dalla comunicazione di fatti non veritieri. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. III, 3 febbraio 2009, n. 2579) ha ritenuto che l'agente risponde civilmente se omette di informare l'acquirente di vizi urbanistici o edilizi dell'immobile di cui era a conoscenza. Gli obblighi informativi tipici dell'agente comprendono: (a) verifica e comunicazione dello stato di occupazione dell'immobile; (b) segnalazione delle ipoteche, pesi e vincoli risultanti dalle visure ipocatastali; (c) indicazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex D.Lgs. 192/2005; (d) segnalazione di abusi edilizi o difformità urbanistiche rilevate; (e) comunicazione dello stato dei pagamenti condominiali (eventuale morosità del venditore verso il condominio). Il mancato adempimento di questi obblighi informativi non priva l'agente della provvigione ma lo espone a responsabilità risarcitoria verso la parte danneggiata.
Il contratto di mediazione immobiliare non richiede forma scritta ad substantiam: l'art. 1754 c.c. definisce il mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza imporre una forma specifica. Tuttavia, la forma scritta è fortemente raccomandata ed è nella pratica universalmente adottata per le seguenti ragioni: (a) prova dell'accordo sulle condizioni della provvigione e dell'eventuale esclusiva; (b) adempimento agli obblighi di trasparenza precontrattuale imposti dalla normativa sulla tutela del consumatore (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, se il cliente è un consumatore); (c) indicazione obbligatoria degli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese dell'agente ai sensi dell'art. 2 L. 39/1989 e del numero di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile (art. 4 L. 39/1989); (d) rispetto delle norme antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 17) che impongono agli agenti immobiliari l'adeguata verifica della clientela (AML/KYC) prima dell'instaurazione del rapporto. Il contratto di incarico non è soggetto a registrazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate, né a marca da bollo obbligatoria.
Al termine della durata dell'incarico di mediazione immobiliare senza che l'affare sia stato concluso, il contratto si estingue e nessuna provvigione è dovuta all'agente per il solo fatto di aver svolto l'attività di ricerca. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese pubblicitarie o di promozione sostenute (salvo diverso accordo scritto), poiché tali costi rientrano nel rischio d'impresa dell'attività di mediazione. Il proprietario è libero di rinnovare l'incarico con lo stesso agente, di incaricare un diverso mediatore o di procedere alla vendita diretta. È tuttavia necessario fare attenzione alle clausole di «coda» (o «riserva post-scadenza»): molti incarichi prevedono che la provvigione sia dovuta anche dopo la scadenza dell'incarico se l'affare viene concluso con un acquirente presentato dall'agente durante il periodo di incarico. La durata tipica di questa riserva è di 6 o 12 mesi. La Corte di Cassazione (Cass. Sez. II, 17 marzo 2015, n. 5308) ha ritenuto legittime le clausole di riserva post-scadenza purché determinate nel termine e nell'oggetto.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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