Contratto di Amministrazione e Gestione di Immobile
Codice Civile artt. 1703-1730; Legge 3 febbraio 1989, n. 39
CONTRATTO DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI IMMOBILE
CONTRATTO DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI IMMOBILE
(Codice Civile, artt. 1703-1730; Legge 3 febbraio 1989, n. 39)
Luogo e data: [Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Art. 1 — Parti
Art. 1 — PARTI
Il/La Sig./Sig.ra / La società [Nome Proprietario], codice fiscale / P.IVA [Codice Fiscale Proprietario], con residenza/sede in [Residenza Proprietario], email/PEC [Email Proprietario], di seguito denominato «Proprietario» o «Mandante»,
e [Nome Gestore], P.IVA [Partita Iva Gestore], iscritta al Registro delle Imprese — sezione agenti d'affari in mediazione al n. [Iscrizione Registro Imprese], con sede in [Sede Gestore], PEC [Pec Gestore], in persona del legale rappresentante [Legale Rappresentante Gestore], di seguito denominata «Gestore» o «Mandatario»,
concordano il seguente contratto di amministrazione e gestione immobiliare.
Art. 2 — Oggetto del Mandato
Art. 2 — OGGETTO DEL MANDATO
Il Proprietario affida al Gestore il mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1703 c.c. di amministrare e gestire i seguenti immobili: [Elenco Immobili].
Stato di occupazione al momento della stipula: [Stato Occupazione].
Art. 3 — Poteri del Gestore
Art. 3 — POTERI DEL GESTORE
Il Gestore è autorizzato a: (a) ricercare e selezionare i conduttori, verificandone l'affidabilità creditizia; (b) stipulare contratti di locazione abitativa ai sensi della L. 431/1998 o commerciale ai sensi della L. 392/1978, con canone mensile fino a €[Soglia Locazione Autonoma] senza previa autorizzazione del Proprietario; (c) registrare i contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 131/1986; (d) riscuotere i canoni di locazione e gestire i depositi cauzionali; (e) coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria fino all'importo di €[Soglia Manutenzione] per singolo intervento senza previa autorizzazione; (f) rappresentare il Proprietario nei rapporti con il condominio, l'Agenzia delle Entrate e le utenze.
Per ogni atto eccedente i limiti suddetti è necessaria l'autorizzazione scritta del Proprietario.
Art. 4 — Compenso
Art. 4 — COMPENSO (art. 1709 c.c.)
Il Proprietario riconosce al Gestore un compenso di tipo [Tipo Compenso], pari a [Importo Compenso], da corrispondersi tramite bonifico bancario a cadenza [Frequenza Rendiconto]. Il Gestore emetterà regolare fattura ai sensi delle norme fiscali vigenti.
Art. 5 — Rendiconto
Art. 5 — OBBLIGO DI RENDICONTO (art. 1713 c.c.)
Il Gestore ha l'obbligo di rendere conto dell'attività svolta con cadenza [Frequenza Rendiconto], trasmettendo al Proprietario un estratto conto dettagliato delle entrate e delle uscite di competenza del periodo. Il Gestore tiene i fondi del Proprietario separati dal proprio patrimonio ai sensi dell'art. 1714 c.c., operando tramite conto corrente dedicato.
Art. 6 — Durata e Revoca
Art. 6 — DURATA E REVOCA DEL MANDATO
Il presente mandato decorre dal [Data Inizio Mandato] e ha durata di [Durata Anni Mandato], con rinnovo tacito alle medesime condizioni salvo disdetta comunicata a mezzo PEC con preavviso di [Preavviso Revoca Giorni] giorni. La revoca anticipata senza giusta causa obbliga la parte recedente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1725 c.c.
Art. 7 — Disposizioni Finali
Art. 7 — DISPOSIZIONI FINALI
Il Gestore è designato Responsabile del trattamento dei dati personali dei conduttori ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Per le controversie relative al presente contratto le Parti si impegnano al preventivo tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e convengono come foro competente il Tribunale del luogo ove sono situati gli immobili. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di mandato (artt. 1703 ss. c.c.) e di locazione (artt. 1571 ss. c.c.).
Letto, approvato e sottoscritto in [Luogo Sottoscrizione], il [Data Sottoscrizione].
Proprietario — Mandante
________________
Signature
Gestore Immobiliare — Mandatario
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Amministrazione e Gestione di Immobile?
Il Contratto di Amministrazione e Gestione di Immobile in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1703-1730 c.c. (mandato); artt. 1571 ss. c.c. (locazione); L. 39/1989 (agenti immobiliari).
L'art. 1703 c.c. definisce il mandato come il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Nel contratto di gestione immobiliare il mandato è a titolo oneroso (art. 1709 c.c.) e tipicamente con rappresentanza (art. 1388 c.c.), cosicché gli atti compiuti dal gestore producono effetti direttamente nella sfera giuridica del proprietario-mandante.
La gestione immobiliare professionale comprende: ricerca e selezione dei conduttori; stipula, registrazione e rinnovo dei contratti di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, o della Legge 27 luglio 1978, n. 392; riscossione dei canoni tramite conto corrente dedicato; gestione dei depositi cauzionali nel rispetto dell'art. 11 L. 392/1978; coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria; rapporti con il condominio (pagamento quote condominiali, partecipazione alle assemblee); rendiconto periodico al proprietario ai sensi dell'art. 1713 c.c.
Il gestore che svolge professionalmente attività di intermediazione immobiliare deve essere iscritto nel Registro delle Imprese — sezione agenti d'affari in mediazione ai sensi dell'art. 2 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, e disporre dei requisiti morali e professionali previsti dalla stessa legge, verificati dalla Camera di Commercio competente per territorio. La Corte di Cassazione (Cass. Sez. III, 11 luglio 2019, n. 18564) ha ribadito che l'esercizio abusivo di attività di mediazione immobiliare senza iscrizione al Registro priva l'agente del diritto alla provvigione.
Negli anni più recenti la gestione immobiliare si è evoluta includendo il segmento degli affitti brevi turistici ex art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50: i property manager che gestiscono piattaforme digitali (Airbnb, Booking.com, Vrbo) per conto dei proprietari sono tenuti ad applicare la ritenuta del 21% sui canoni riscossi (cd. cedolare secca sulle locazioni brevi) in qualità di sostituti d'imposta (art. 4, c. 5-bis, D.L. 50/2017), adempimento che deve essere espressamente contemplato nel contratto di gestione. Il Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate rileva anche il codice identificativo per le strutture ricettive (CIR), che il gestore deve richiedere al Comune per ogni unità destinata agli affitti turistici.
Quando serve Contratto di Amministrazione e Gestione di Immobile?
Il contratto di amministrazione e gestione immobiliare in Italia è necessario o fortemente consigliabile nelle seguenti situazioni:
**Proprietari non residenti in Italia o all'estero:** chi possiede immobili in Italia ma risiede in un'altra città o all'estero non può seguire direttamente la locazione, la manutenzione e gli adempimenti burocratici (registrazione contratti, dichiarazione dei redditi da locazione, rapporti con l'Agenzia delle Entrate); la gestione professionale risolve questi problemi delegando ogni attività corrente al gestore locale che conosce il mercato e le normative.
**Portafogli immobiliari con più unità:** i proprietari di 3 o più immobili locati traggono beneficio dalla gestione centralizzata tramite un unico gestore che ottimizza le scadenze, i rinnovi, i recuperi crediti, la contabilità e gli adempimenti fiscali (dichiarazione dei redditi, cedolare secca ai sensi del D.Lgs. 23/2011, modello 770 per la ritenuta sulle locazioni brevi).
**Immobili di pregio o ad alto valore locativo:** per immobili di lusso o commerciali con canoni elevati, la gestione professionale garantisce la selezione accurata dei conduttori tramite verifica della solvibilità (CRIF, banca dati Experian), tutela legale contrattuale e monitoraggio costante dello stato del bene con inventario fotografico all'ingresso del conduttore.
**Gestione delle locazioni brevi e turistiche:** per immobili destinati alle locazioni turistiche brevi ai sensi dell'art. 4 D.L. 50/2017, il gestore cura la presenza sulle piattaforme digitali (Airbnb, Booking.com, Vrbo), il check-in/check-out, la pulizia tra un ospite e l'altro, la comunicazione degli ospiti agli enti territoriali (Portale Alloggiati di Polizia di Stato) ai fini delle comunicazioni di PS ex art. 109 TULPS, e la tassa di soggiorno alle tesorerie comunali.
**Immobili ricevuti in eredità:** quando un immobile perviene per successione a eredi lontani o privi di esperienza nella gestione immobiliare, l'affiancamento di un gestore professionale evita la gestione diretta e le responsabilità connesse alla locazione, ai rapporti col condominio (Legge 220/2012) e agli adempimenti verso l'Agenzia delle Entrate.
**Riqualificazione di immobili ex-residenziali in uso commerciale o co-living:** quando il proprietario converte un immobile da residenziale a uso ufficio, studio professionale o co-living, il gestore specializzato coordina le pratiche SUAP al Comune, i cambi di destinazione d'uso in Catasto (DOCFA) e la selezione dei conduttori commerciali ai sensi della Legge 392/1978.
Cosa includere nel tuo Contratto di Amministrazione e Gestione di Immobile
Il contratto di amministrazione e gestione immobiliare in Italia deve contenere i seguenti elementi per essere completo e opponibile:
**Identificazione delle parti:** nome, cognome o denominazione, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale del proprietario-mandante; ragione sociale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese (sezione agenti d'affari in mediazione ex L. 39/1989), partita IVA, PEC e sede del gestore-mandatario; numero di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 4 L. 39/1989.
**Oggetto del mandato:** elenco preciso degli immobili affidati in gestione con dati catastali (Comune, foglio, particella, subalterno, categoria catastale) ricavabili dalla visura catastale all'Agenzia delle Entrate — Catasto Fabbricati; destinazione d'uso di ciascuna unità (abitativa, commerciale, turistica); stato di occupazione al momento della stipula; eventuali contratti di locazione in corso con indicazione del conduttore, del canone e della scadenza.
**Poteri conferiti:** elenco dettagliato degli atti che il gestore è autorizzato a compiere: stipula e registrazione contratti di locazione abitativa (L. 431/1998) e commerciale (L. 392/1978); riscossione canoni tramite conto corrente dedicato; gestione depositi cauzionali nel limite di tre mensilità (art. 11 L. 392/1978); effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria fino a una soglia di spesa concordata senza previa autorizzazione; avvio delle procedure di recupero crediti (diffida ex art. 1454 c.c., procedimento di sfratto ex artt. 657 ss. c.p.c.); rappresentanza nei rapporti con il condominio, l'Agenzia delle Entrate e le utenze.
**Compenso:** importo o percentuale del canone annuo incassato, modalità di calcolo, periodicità di pagamento e modalità (bonifico bancario con IBAN indicato); eventuali fee aggiuntive per nuove locazioni (di norma pari a un mese di canone) o per la gestione di interventi straordinari; indicazione se il compenso è soggetto a IVA al 22%.
**Rendiconto:** frequenza (mensile, trimestrale, annuale) e forma del rendiconto che il gestore è obbligato a rendere al proprietario ai sensi dell'art. 1713 c.c.; obbligo di tenuta di conto corrente separato intestato al proprietario ai sensi dell'art. 1714 c.c., con IBAN comunicato al mandante; modalità di accesso del proprietario ai movimenti del conto.
**Durata e recesso:** durata iniziale del mandato (di norma 1 anno rinnovabile) e termini di preavviso per la revoca ordinaria (30, 60 o 90 giorni tramite PEC); clausola di recesso per giusta causa senza preavviso; disciplina della restituzione della documentazione (contratti di locazione, chiavi, inventari) e del saldo del conto di gestione alla cessazione.
Su forms-legal.com è disponibile il modello di contratto di amministrazione e gestione immobiliare in italiano, personalizzabile per singoli immobili o portafogli multi-unità, con clausole specifiche per la gestione degli affitti brevi ex D.L. 50/2017.
Come compilare il tuo Contratto di Amministrazione e Gestione di Immobile
Per redigere il contratto di amministrazione e gestione immobiliare in Italia, seguire questi passaggi:
**1. Verificare i requisiti del gestore:** accertarsi che il gestore sia iscritto al Registro delle Imprese — sezione agenti d'affari in mediazione (verificabile sul sito del sistema camerale, www.impresainungiorno.gov.it) e che disponga di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 4 L. 39/1989.
**2. Elencare gli immobili in gestione:** per ciascuna unità immobiliare inserire i dati catastali (foglio, particella, subalterno) ricavabili dalla visura catastale all'Agenzia delle Entrate — Catasto; indicare la destinazione d'uso e lo stato di occupazione (libero, locato con indicazione del conduttore e del canone in corso).
**3. Definire i poteri del gestore:** indicare in modo preciso i limiti del mandato: soglia massima per la stipula autonoma dei contratti di locazione (es. canone massimo mensile autorizzato); importo massimo degli interventi di manutenzione approvabili senza previa autorizzazione del proprietario; eventuali esclusioni di competenza.
**4. Concordare il compenso:** inserire la percentuale o il compenso fisso; indicare se IVA è inclusa o aggiunta; definire le voci di spesa rimborsabili a piè di lista (pubblicità, costi di registrazione contratti, spese condominiali anticipate).
**5. Firmare e conservare l'originale:** il contratto di gestione non richiede forma scritta a pena di nullità (art. 1703 c.c. non prescrive forma speciale per il mandato), ma la forma scritta è indispensabile per prova e per la regolamentazione precisa dei rapporti; conservare l'originale firmato da entrambe le parti.
**6. Aprire il conto corrente di gestione:** il gestore aprirà un conto corrente bancario dedicato intestato al proprietario o un trust account per la riscossione dei canoni e il pagamento delle spese, in conformità all'art. 1714 c.c.
Requisiti legali per Contratto di Amministrazione e Gestione di Immobile
Il contratto di amministrazione e gestione immobiliare in Italia è soggetto ai seguenti requisiti normativi:
**Iscrizione al Registro delle Imprese:** il gestore professionista deve essere iscritto nella sezione agenti d'affari in mediazione del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi della Legge 3 febbraio 1989, n. 39; l'esercizio abusivo dell'attività è sanzionato e priva l'agente del diritto alla provvigione (art. 6 L. 39/1989).
**Polizza assicurativa:** l'iscrizione al Registro delle Imprese richiede la stipula di una polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile professionale (art. 4 L. 39/1989), a tutela del proprietario per i danni causati da errori o omissioni del gestore.
**Forma del mandato:** il mandato di gestione non richiede forma scritta ad substantiam ma la forma scritta è necessaria per prova e per la definizione precisa dei poteri conferiti; per i contratti di locazione stipulati dal gestore in nome del proprietario, la forma scritta è obbligatoria a pena di nullità (art. 1, c. 4, L. 431/1998 per le locazioni abitative).
**Registrazione dei contratti di locazione:** il gestore, per conto del proprietario, deve registrare i contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; la mancata registrazione determina nullità del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 346, L. 311/2004.
**Obbligo di rendiconto:** ai sensi dell'art. 1713 c.c., il gestore deve rendere conto del proprio operato e rimettere al proprietario tutto quanto ricevuto in esecuzione del mandato; i fondi devono essere tenuti separati dal patrimonio del gestore (art. 1714 c.c.).
**GDPR:** il trattamento dei dati personali dei conduttori effettuato dal gestore in nome del proprietario richiede il rispetto del Reg. UE 2016/679, con designazione del gestore come responsabile del trattamento (art. 28 GDPR).
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Amministrazione e Gestione di Immobile
Nel contratto di amministrazione e gestione immobiliare in Italia si riscontrano questi errori frequenti:
**1. Mancata verifica dell'iscrizione al Registro delle Imprese:** affidarsi a un gestore non iscritto espone il proprietario a rischi legali e al mancato recupero delle somme incassate abusivamente; verificare sempre l'iscrizione sul portale impresainungiorno.gov.it del sistema camerale italiano, verificando che la sezione sia «agenti d'affari in mediazione» e non genericamente «attività di commercio».
**2. Poteri del gestore troppo ampi o troppo generici:** non definire una soglia massima per la stipula autonoma dei contratti di locazione (es. canone massimo mensile €1.500) o per gli interventi di manutenzione (es. spese singole fino a €500 senza autorizzazione); senza limiti precisi, il gestore può vincolare il proprietario con obbligazioni eccedenti le sue aspettative, con conseguente responsabilità contrattuale difficile da limitare ex art. 1711 c.c.
**3. Mancata apertura del conto corrente separato:** consentire al gestore di gestire i canoni incassati tramite il proprio conto corrente personale viola il principio di separazione patrimoniale ex art. 1714 c.c. e rende difficile il controllo contabile e il recupero in caso di insolvenza del gestore; il conto corrente separato è anche condizione per la deducibilità delle spese di gestione ai fini IRPEF/IRES.
**4. Assenza di clausola di rendiconto periodico:** non prevedere la frequenza e la forma del rendiconto obbligatorio lascia il proprietario senza strumenti di controllo sulla gestione; inserire sempre il termine per la trasmissione del rendiconto (es. entro il 15 del mese successivo al trimestre) e il formato dei documenti (estratto conto, report spese, copia ricevute).
**5. Mancata definizione del compenso per le nuove locazioni:** trattare il compenso solo come percentuale sul canone in corso senza prevedere una fee per le nuove locazioni che il gestore perfeziona; ciò genera controversie quando si rinnova o sostituisce un conduttore a metà della durata del contratto di gestione.
**6. Omessa clausola GDPR e antiriciclaggio:** non designare il gestore come responsabile del trattamento dei dati personali dei conduttori (art. 28 GDPR) e non prevedere gli obblighi AML del gestore (D.Lgs. 231/2007); il proprietario-titolare del trattamento risponde per le violazioni compiute dal gestore nell'esercizio del mandato e può incorrere in sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali.
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}Domande frequenti
L'amministratore di condominio è la figura prevista dagli artt. 1129-1130 del Codice Civile e dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Riforma del condominio), nominata dall'assemblea dei condòmini per gestire le parti comuni di un edificio in condominio: cura l'esecuzione delle delibere, riscuote le quote condominiali, rappresenta il condominio nei rapporti con i terzi e deve possedere requisiti formativi ex art. 71-bis disp. att. c.c. Il gestore immobiliare (o property manager) è invece una figura contrattuale di natura privatistica che il proprietario di uno o più immobili (anche un singolo appartamento o un portafoglio di unità) incarica attraverso un mandato ai sensi degli artt. 1703 ss. c.c. di amministrare, locare e gestire i propri beni. Non è disciplinato da norme specifiche obbligatorie come l'amministratore condominiale, ma deve essere iscritto al Registro delle Imprese in qualità di agente d'affari in mediazione (sezione speciale) ai sensi dell'art. 2 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 se esercita professionalmente attività di intermediazione immobiliare.
Il contratto di gestione immobiliare deve conferire espressamente al gestore i poteri necessari per la stipula dei contratti di locazione in nome e per conto del proprietario. Tali poteri comprendono: (a) il potere di cercare e selezionare i conduttori, svolgendo le verifiche di affidabilità creditizia (banca dati CRIF, referenze, buste paga); (b) il potere di stipulare i contratti di locazione abitativa ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, o commerciale ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nei limiti delle condizioni economiche stabilite dal mandante; (c) il potere di procedere alla registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e al pagamento della relativa imposta di registro a carico del proprietario; (d) il potere di riscuotere i canoni e di gestire il deposito cauzionale; (e) il potere di effettuare o coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria fino alla soglia economica indicata nel contratto. L'art. 1704 c.c. precisa che il mandatario che agisce in nome proprio (mandato senza rappresentanza) acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti, anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato; se invece il gestore agisce in nome del proprietario (mandato con rappresentanza, art. 1703 c.c.), gli effetti dei contratti ricadono direttamente sulla sfera giuridica del mandante-proprietario.
Il compenso del gestore immobiliare, ai sensi dell'art. 1709 c.c., è dovuto dal mandante-proprietario e può essere strutturato in vari modi, indicati nel contratto di gestione: (1) Percentuale sul canone annuo incassato: la formula più diffusa, di norma tra il 5% e il 12% del canone effettivamente riscosso, che incentiva il gestore a massimizzare la riscossione; (2) Canone fisso mensile: somma fissa indipendente dai canoni percepiti, adatta per portafogli con rendite stabili; (3) Compenso misto: quota fissa di gestione corrente più percentuale sulle nuove locazioni perfezionate (fee di locazione, di norma un mese di canone per ogni nuovo contratto firmato); (4) Fee di performance: bonus al raggiungimento di obiettivi predefiniti (tasso di occupazione, riduzione delle morosità, incremento dei canoni). Il contratto deve specificare se il compenso è calcolato al netto o al lordo dell'IVA (il gestore professionista emetterà fattura con IVA al 22% se soggetto IVA), e quali spese sono incluse o escluse dal compenso (es. costi di pubblicità degli annunci, spese notarili, costi di registrazione dei contratti).
In linea generale, il gestore immobiliare risponde verso il mandante-proprietario degli obblighi derivanti dal mandato, non della solvibilità dei conduttori che non è una garanzia implicita del contratto di gestione. La responsabilità del gestore per morosità dei conduttori sussiste però nei seguenti casi specifici: (a) se il gestore ha omesso le verifiche di affidabilità creditizia del conduttore prescritte dal contratto di gestione (es. banca dati CRIF, referenze lavorative, cedolini paga) e il conduttore si è rivelato insolvente ab origine; (b) se il gestore ha ritardato ingiustificatamente l'avvio delle procedure di recupero crediti (diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; procedimento di convalida di sfratto per morosità ex artt. 657 ss. c.p.c.); (c) se il gestore non ha riscosso il deposito cauzionale (max 3 mensilità, art. 11 L. 392/1978) al momento della consegna dell'immobile. Il contratto può prevedere clausole di manleva del gestore per le morosità non prevedibili nonostante la diligenza del mandatario ai sensi dell'art. 1710 c.c. (diligenza del buon padre di famiglia nel mandato a titolo oneroso). Alcune agenzie immobiliari offrono polizze assicurative facoltative a garanzia del canone (rent guarantee insurance) che possono essere incluse nel servizio di gestione.
La revoca del mandato di gestione immobiliare è regolata dagli artt. 1722 ss. del Codice Civile. Il mandato può essere revocato dal mandante-proprietario in qualsiasi momento, salvo il diritto del mandatario-gestore al risarcimento del danno se la revoca è intempestiva e senza giusta causa (art. 1725 c.c.). Il contratto di gestione immobiliare prevede generalmente: (a) un preavviso minimo (di norma 30, 60 o 90 giorni) per la revoca ordinaria, con corresponsione del compenso fino alla data di efficacia della revoca; (b) la possibilità di recesso immediato per giusta causa (inadempimento grave del gestore, perdita dei requisiti professionali, condotte illecite), senza obbligo di preavviso né risarcimento; (c) una clausola di continuità della gestione per i contratti di locazione già in corso, che restano vincolanti per il proprietario fino alla loro scadenza anche dopo la cessazione del mandato di gestione; (d) la restituzione di tutta la documentazione (contratti di locazione, depositi cauzionali, inventari, rendiconti, chiavi) entro un termine concordato dalla data di revoca. La Corte di Cassazione ha affermato (Cass. Sez. III, 26 settembre 2011, n. 19605) che la revoca del mandato prima della scadenza senza giusta causa obbliga il mandante al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante fino alla naturale scadenza del mandato.
L'obbligo di rendiconto del mandatario-gestore è disciplinato dall'art. 1713 del Codice Civile: il mandatario deve rendere conto del proprio operato e rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto in esecuzione del mandato. Nel contratto di gestione immobiliare questo obbligo si traduce tipicamente in: (a) rendiconto mensile o trimestrale con estratto conto delle entrate (canoni incassati, interessi su depositi) e delle uscite (spese di manutenzione sostenute, quote condominiali anticipate, costi di registrazione contratti, compenso del gestore); (b) trasmissione dei contratti di locazione stipulati e delle relative ricevute di registrazione all'Agenzia delle Entrate; (c) relazione annuale sullo stato dell'immobile con indicazione di interventi manutentivi effettuati e preventivi per interventi necessari; (d) rendiconto finale alla cessazione del mandato con restituzione di depositi cauzionali, chiavi, documentazione e saldo del conto corrente di gestione. Il gestore deve tenere i fondi del mandante separati dal proprio patrimonio (art. 1714 c.c.), operando di norma tramite un conto corrente bancario dedicato intestato al proprietario o a un trust account. La mancata tenuta della contabilità separata è considerata inadempimento grave che legittima la revoca immediata del mandato.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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