Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)
Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27-29, 34-35, 38-40; artt. 1571 ss. c.c.
CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE
Legge 27 luglio 1978, n. 392 — artt. 27, 29, 34-35, 38-40 — artt. 1571 ss. c.c.
Art. 1 — PARTI
Locatore:
[Nome Locatore Comm] — P.IVA/C.F.: [Cf Piva Locatore Comm]
Sede: [Sede Locatore Comm]
Legale rappresentante: [Leg Rapp Locatore Comm] — PEC: [Pec Locatore Comm]
Conduttore:
[Nome Conduttore Comm] — P.IVA: [Piva Conduttore Comm] — REA: [Rea Conduttore Comm]
Sede legale: [Sede Legale Conduttore Comm]
Legale rappresentante: [Leg Rapp Conduttore Comm] — PEC: [Pec Conduttore Comm]
Attività commerciale esercitata: [Attivita Commerciale]
Contatto diretto con il pubblico: [Contatto Publico Comm]
Art. 2 — OGGETTO
Il Locatore concede in locazione al Conduttore il seguente immobile:
Indirizzo: [Indirizzo Locale Comm]
Dati catastali: Foglio [Foglio Commerciale], Particella [Particella Commerciale], Sub. [Subalterno Commerciale], Categoria [Categoria Catastale Comm]
Superficie: [Superficie Comm] mq — Pertinenze: [Pertinenza Comm]
Classe energetica (APE allegato): [Ape Comm]
Art. 3 — DURATA
La locazione ha inizio il [Data Inizio Comm] e ha durata di 6 anni, con prima scadenza il [Data Prima Scadenza Comm], ai sensi dell'art. 27 della Legge 392/1978.
Alla prima scadenza il contratto si rinnova tacitamente per altri 6 anni. Il Locatore può negare il rinnovo alla prima scadenza solo per le causali tassative dell'art. 29 L. 392/1978 (uso diretto, demolizione, ricostruzione), con preavviso di almeno 12 mesi a mezzo raccomandata A/R o PEC.
Art. 4 — RECESSO DEL CONDUTTORE
Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento per gravi motivi sopravvenuti, con preavviso di almeno 6 mesi comunicato a mezzo raccomandata A/R o PEC, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della Legge 392/1978.
Art. 5 — CANONE, DEPOSITO E AGGIORNAMENTO ISTAT
Canone mensile: Euro [Canone Mensile Comm] — Canone annuo: Euro [Canone Annuo Comm].
Pagamento: bonifico bancario all'IBAN [Iban Locatore Comm], entro il giorno 5 di ogni mese.
Aggiornamento ISTAT: [Aggiornamento Istat Comm] (art. 32 L. 392/1978).
Deposito cauzionale: Euro [Deposito Comm], fruttifero di interessi legali (art. 11 L. 392/1978). Fideiussione bancaria: [Fideiussione Bancaria Comm].
Art. 6 — INDENNITÀ DI AVVIAMENTO E DIRITTO DI PRELAZIONE
In caso di mancato rinnovo per causa imputabile al Locatore, qualora l'attività comporti contatto diretto con il pubblico, il Locatore corrisponde al Conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari a 18 mensilità del canone corrente, ai sensi degli artt. 34-35 della Legge 392/1978. Il pagamento dell'indennità è condizione per la legittimità dello sgombero (Cass. SS.UU. 18214/2015).
In caso di vendita dell'immobile, il Locatore è tenuto a comunicare al Conduttore le condizioni di vendita a mezzo raccomandata A/R; il Conduttore ha diritto di prelazione entro 60 giorni dalla comunicazione (artt. 38-39 L. 392/1978). In caso di violazione, il Conduttore può esercitare il riscatto entro 6 mesi dalla trascrizione della vendita (art. 39 L. 392/1978).
Art. 7 — OBBLIGHI, SUBLOCAZIONE E MIGLIORIE
Il Locatore si obbliga a mantenere l'immobile in buono stato e garantire il pacifico godimento (artt. 1575-1576 c.c.).
Il Conduttore si obbliga a osservare la destinazione d'uso, effettuare la manutenzione ordinaria e riconsegnare l'immobile nello stesso stato di consegna (art. 1590 c.c.).
La cessione del contratto con la cessione d'azienda è consentita nei limiti dell'art. 36 L. 392/1978, con comunicazione al Locatore a mezzo raccomandata A/R.
Art. 8 — REGIME FISCALE E REGISTRAZIONE
Regime fiscale del Locatore: [Regime Iva Locatore Comm]. Il contratto sarà registrato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni tramite modello RLI (D.P.R. 131/1986).
Le controversie sono soggette a mediazione civile obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. Dati personali trattati ex Reg. UE 2016/679.
[Luogo Sottoscrizione Comm], [Data Sottoscrizione Comm]
Locatore: [Nome Locatore Comm] — Firma: _________________________
Conduttore: [Nome Conduttore Comm] — Firma: _________________________
Approvazione specifica ex artt. 1341-1342 c.c. delle clausole: Art. 3 (durata), Art. 4 (recesso), Art. 6 (avviamento e prelazione).
Firma Locatore (doppia firma): _________________________
Firma Conduttore (doppia firma): _________________________
Locatore (proprietario dell'immobile commerciale)
________________
Signature
Conduttore (impresa commerciale locataria)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)?
Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6) in Italia è l'atto disciplinato da Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27-29, 34-35, 38-40; artt. 1571 ss. c.c. Indica canone, deposito, durata, obblighi di manutenzione e termini di preavviso tra locatore e conduttore.
Distinzione tra locazione commerciale 6+6 e altri contratti affini. La locazione commerciale 6+6 si differenzia dalla locazione abitativa (L. 431/1998) per la destinazione d'uso, la durata minima, il regime di tutele e il trattamento fiscale. Si differenzia dal contratto di affitto d'azienda (art. 2562 c.c.) perché nella locazione commerciale l'oggetto è il solo immobile senza avviamento né pertinenze aziendali; nell'affitto d'azienda il conduttore gestisce l'intera organizzazione produttiva preesistente. La distinzione è rilevante fiscalmente: l'affitto d'azienda è esente IVA se il complesso aziendale comprende l'immobile (art. 2, c. 3, lett. a, D.P.R. 633/1972), mentre la locazione commerciale è imponibile al 22% se il locatore ha optato per l'imponibilità. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 14572/2018 ha confermato che la qualificazione del contratto dipende dall'oggetto reale e non dalla denominazione scelta dalle parti: se il contratto trasferisce di fatto un complesso organizzato, si applica la disciplina dell'affitto d'azienda. La locazione commerciale 6+6 è altresì distinta dal comodato (gratuito, art. 1803 c.c.) e dalla sub-locazione (art. 1594 c.c., che richiede consenso del locatore salvo diversa clausola contrattuale). Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, è frequentemente adito per controversie su riqualificazione dei contratti tra le due fattispecie.
Quando serve Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)?
Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un'impresa — sia essa una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), una società di persone (S.n.c., S.a.s.), un imprenditore individuale o un professionista — necessita di un locale per l'esercizio della propria attività commerciale, artigianale, di servizio o professionale aperta al pubblico. Le situazioni tipiche includono: l'apertura di un negozio al dettaglio, di un ristorante, di un bar, di un'agenzia di servizi, di uno studio professionale con accesso al pubblico; il trasferimento dell'attività in nuovi locali; l'espansione commerciale con l'apertura di un secondo punto vendita; l'insediamento di un'impresa straniera in Italia che necessita di sede operativa. Il contratto 6+6 è obbligatorio ogni volta che la destinazione dell'immobile è commerciale e non si ricade nelle specifiche eccezioni della Legge 392/1978 (attività alberghiere, grandi locazioni con canone superiore a 250.000 euro annui per le quali l'art. 18 D.L. 133/2014 consente deroghe). Per i casi di insediamento temporaneo non è previsto dalla L. 392/1978 un regime transitorio equivalente a quello abitativo della L. 431/1998: la durata minima è sempre 6 anni, salvo le eccezioni per contratti stipulati nell'ambito di procedure concorsuali.
Casi specifici per settore di attività e cautele particolari. Nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, il contratto 6+6 si accompagna obbligatoriamente all'ottenimento della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, che verifica la conformità dei locali ai requisiti igienico-sanitari (D.Lgs. 193/2007, pacchetto igiene), alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e alle norme di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011, per superficie oltre 150 mq). Nel settore farmaceutico, la locazione del locale deve essere comunicata all'ASL territoriale competente e al Ministero della Salute nel contesto del procedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia (L. 421/1996, D.Lgs. 153/2009). Nel settore delle agenzie finanziarie e assicurative, il conduttore deve comunicare all'IVASS (per le assicurazioni) o all'OAM (per gli agenti finanziari) la variazione della sede operativa entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti. Per i locali adibiti a sede di banche o intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, la locazione commerciale deve essere comunicata nell'ambito delle segnalazioni periodiche di Banca d'Italia sulla struttura organizzativa. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 20176/2019 ha stabilito che il locatore non risponde del mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative del conduttore salvo che abbia garantito espressamente la idoneità dei locali a quella specifica attività.
Cosa includere nel tuo Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)
Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscono validità, opponibilità e tutela delle parti. L'identificazione delle parti richiede: per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e il nome del legale rappresentante; per le persone fisiche, nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza. L'identificazione dell'immobile deve comprendere: indirizzo completo, dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria catastale), superficie commerciale e di servizio, pertinenze, stato e dotazioni impiantistiche; è necessario indicare la destinazione d'uso urbanistica e allegare l'APE (D.Lgs. 192/2005). La durata è fissata in 6 anni con data di inizio e data di prima scadenza; occorre indicare le modalità di esercizio del diniego di rinnovo ex art. 29 L. 392/1978 con preavviso di 12 mesi. Il canone mensile e annuo deve essere indicato in cifre e lettere con l'IBAN del locatore per i pagamenti in bonifico; deve essere specificato il regime di aggiornamento ISTAT (max 75%, art. 32 L. 392/1978). Il deposito cauzionale — tipicamente 3 mensilità — deve essere indicato con le modalità di restituzione. La clausola sulla cedibilità del contratto con cessione d'azienda ex art. 36 L. 392/1978 è elemento strutturale che distingue la locazione commerciale da quella ordinaria: il conduttore può cedere il contratto con la cessione d'azienda senza il consenso del locatore, che può opporsi solo per gravi motivi. La clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per il mancato pagamento del canone tutela il locatore. forms-legal.com offre il modello precompilabile e conforme alla normativa vigente.
Base normativa per ciascun elemento e clausole accessorie raccomandate dalla prassi notarile e dai tribunali italiani. La clausola sull'aggiornamento del canone deve richiamare espressamente l'art. 32 L. 392/1978 e specificare l'indice ISTAT di riferimento (indice FOI, «prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati», pubblicato mensilmente dall'Istituto Nazionale di Statistica). La Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 10837/2020 ha chiarito che l'aggiornamento ISTAT nelle locazioni commerciali non è automatico: deve essere richiesto dal locatore con comunicazione scritta al conduttore, e produce effetti dal mese successivo alla richiesta (non retroattivamente). La clausola di destinazione d'uso è vincolante: la variazione della destinazione senza consenso scritto del locatore costituisce inadempimento grave ex art. 1456 c.c. che legittima la risoluzione immediata (Cass. III civile n. 6681/2019). La clausola sull'APE deve riprodurre la classe energetica dell'immobile e la firma del conduttore per ricevuta dell'attestato: in sua assenza, il contratto è affetto da nullità relativa sanabile solo su istanza del conduttore entro la prima udienza (D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 3-bis, come modificato dal D.L. 145/2013). La clausola relativa al GDPR (Reg. UE 2016/679) è necessaria per disciplinare il trattamento dei dati personali delle parti nel contesto del rapporto contrattuale, soprattutto quando il conduttore installa sistemi di videosorveglianza nei locali (Garante Privacy, provvedimento del 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680).
Come compilare il tuo Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)
Per compilare correttamente il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia occorre raccogliere tutti i dati delle parti e dell'immobile prima della sottoscrizione. Nella sezione locatore inserire: la denominazione sociale completa e la forma giuridica (es. «Mario Rossi Immobiliare S.r.l.»), la sede legale, la partita IVA e il codice fiscale, il numero REA della Camera di Commercio, il nome del legale rappresentante con poteri di firma, la PEC. Nella sezione conduttore: stesse informazioni, più l'attività esercitata (codice ATECO, descrizione dell'attività commerciale). Nella sezione immobile: inserire l'indirizzo completo del locale (via, numero civico, piano, comune, CAP, provincia), i dati catastali completi (foglio, particella, subalterno, categoria C/1 per negozi o altra categoria appropriata, rendita catastale), la superficie netta commerciale in mq, le pertinenze (magazzino, deposito, bagno). Allegare la planimetria catastale aggiornata e il certificato di conformità urbanistica. Per il canone indicare l'importo mensile e annuo in cifre e in lettere; specificare l'IBAN del locatore, il giorno di pagamento mensile, il regime IVA applicabile (esente o imponibile con aliquota 22%). Per l'aggiornamento ISTAT specificare se si applica e in quale percentuale (max 75%). Indicare l'importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento (bonifico o fideiussione bancaria). Specificare la data di consegna del locale e allegare il verbale di consegna. Apporre le marche da bollo da €16 ogni 4 facciate o 100 righe. Registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate tramite modello RLI entro 30 giorni dalla firma.
Step operativi per la registrazione telematica e le clausole speciali da non dimenticare. Per la registrazione, accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e compilare il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili): inserire nella sezione «Dati locatore» la partita IVA o il codice fiscale, nella sezione «Dati conduttore» il codice fiscale, nella sezione «Dati immobile» il codice comune catastale (4 cifre alfanumeriche reperibili sul sito Agenzia delle Entrate), il tipo di contratto (codice 3 per locazioni commerciali durata 6+6), il canone annuo pattuito e la data di inizio. Allegare digitalmente il contratto in formato PDF/A firmato. Il versamento dell'imposta di registro avviene tramite modello F24 Elide (codice tributo 1500 per imposta di registro su locazioni) contestualmente alla registrazione online. Per le clausole speciali: inserire sempre la clausola di doppia firma ex art. 1341 c.c. per le condizioni onerose predisposte unilateralmente dal locatore (clausola penale, limitazione responsabilità, clausola risolutiva espressa), pena l'inefficacia delle stesse; la Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 3833/2021 ha confermato che la mancata doppia firma rende inefficace la clausola di limitazione dell'indennità di avviamento, restituendo al conduttore il pieno diritto alle 18 mensilità di legge. Per il verbale di consegna: fotografare ogni stanza con data e ora impressa, allegare le foto come appendice al contratto, elencare gli impianti presenti (idraulico, elettrico, termico) con indicazione dello stato di funzionamento; ciò previene il 90% delle controversie sulla restituzione del deposito cauzionale.
Requisiti legali per Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)
Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia è disciplinato da una normativa imperativa che non ammette deroghe in peius per il conduttore. L'art. 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 fissa la durata minima inderogabile di 6 anni; l'art. 79 sancisce la nullità di ogni patto contrario ai diritti del conduttore. L'art. 29 L. 392/1978 elenca le causali tassative per il diniego di rinnovo alla prima scadenza (uso diretto, demolizione, ristrutturazione totale), con preavviso minimo di 12 mesi; il diniego privo di causale o con preavviso insufficiente è inefficace. Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro) impone la registrazione entro 30 giorni con imposta del 2% del canone annuo (art. 17 e Tariffa, Parte I, art. 5). Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (e D.M. 26 giugno 2015) impone l'allegazione dell'APE. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 impone le menzioni urbanistiche nel contratto, pena la nullità dell'atto. L'art. 34 L. 392/1978 assicura l'indennità di avviamento (18 mensilità) in caso di mancato rinnovo per attività con contatto pubblico. Gli artt. 38-40 garantiscono il diritto di prelazione e riscatto del conduttore in caso di vendita. La mediazione civile è condizione di procedibilità per le controversie in materia di locazione ex art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il Reg. UE 2016/679 (GDPR) impone il trattamento lecito dei dati personali delle parti.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione sui diritti inderogabili del conduttore commerciale in Italia. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 18214/2015 (Sezioni Unite) ha chiarito in modo definitivo i criteri per il riconoscimento dell'indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/1978: il requisito del «contatto diretto con il pubblico» deve essere verificato in concreto rispetto all'attività svolta nell'immobile e non alla categoria catastale; uno studio medico aperto al pubblico vi rientra, un magazzino no. La Cass. Sez. III civile n. 23180/2019 ha esteso il principio ai centri estetici e alle palestre con accesso su prenotazione, riconoscendo il contatto pubblico anche quando non vi è accesso libero ma l'attività è rivolta alla clientela. Sul diritto di prelazione, la Cass. Sez. III civile n. 12547/2021 ha precisato che la comunicazione del locatore al conduttore deve contenere tutti i dettagli essenziali dell'offerta (prezzo, modalità di pagamento, data di rogito): una comunicazione generica o incompleta non fa decorrere il termine dei 60 giorni per l'esercizio della prelazione, e il conduttore può riscattare l'immobile ex art. 39 L. 392/1978 anche oltre tale termine se la comunicazione era lacunosa. Sul recesso per gravi motivi, la Cass. Sez. III civile n. 2817/2021 ha precisato che i gravi motivi devono essere oggettivi, sopravvenuti e non imputabili al conduttore: la pandemia da COVID-19 e i relativi divieti amministrativi di apertura (D.P.C.M. marzo 2020) sono stati riconosciuti come gravi motivi legittimanti il recesso anticipato, con preavviso di 6 mesi, senza necessità di corrispondere indennizzi al locatore oltre il canone del periodo di preavviso.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)
Nel Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia si commettono errori frequenti e gravi che possono invalidare clausole o esporre le parti a responsabilità. Il primo errore è inserire una durata inferiore ai 6 anni senza causale valida: il contratto si converte automaticamente alla durata legale minima di 6 anni ex art. 27 L. 392/1978. Il secondo errore è escludere contrattualmente l'indennità di avviamento o il diritto di prelazione del conduttore: tali clausole sono nulle ex art. 79 L. 392/1978 e non vincolano il conduttore. Il terzo errore è inviare la disdetta con un preavviso inferiore a 12 mesi o senza indicare la causale tassativa ex art. 29 L. 392/1978: la disdetta è inefficace e il contratto si rinnova automaticamente. Il quarto errore è non registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni: le sanzioni vanno dal 60% al 120% dell'imposta di registro dovuta e la registrazione tardiva non sana retroattivamente le irregolarità. Il quinto errore è non prevedere nel contratto la clausola sulla cedibilità con cessione d'azienda ex art. 36 L. 392/1978: il conduttore ha comunque questo diritto per legge, ma l'assenza di clausola può generare controversie sulle modalità operative. Il sesto errore è non documentare con verbale firmato lo stato del locale alla consegna: senza verbale, la prova dei danni alla restituzione diventa difficile per il locatore.
Altri errori gravi specifici alla locazione commerciale documentati dalla giurisprudenza dei Tribunali italiani. Il settimo errore è omettere la clausola APE nel corpo del contratto: il D.Lgs. 192/2005 impone che la classe energetica dell'immobile sia indicata nel contratto a pena di nullità relativa; il Tribunale di Roma (sentenza n. 15482/2020) ha condannato il locatore a restituire al conduttore la differenza di canone percepita per tutto il periodo contrattuale in caso di APE omessa con classe energetica effettiva inferiore a quella dichiarata. L'ottavo errore è non indicare le menzioni urbanistiche obbligatorie ex art. 46 D.P.R. 380/2001: l'estremo del titolo abilitativo che ha legittimato la costruzione dell'immobile (permesso di costruire, concessione edilizia, SCIA, DIA) deve essere riportato nel contratto; l'omissione determina la nullità del contratto su istanza del conduttore. Il nono errore è confondere il contratto di locazione commerciale con l'affitto d'azienda: se il locatore include nel canone unico anche beni mobili aziendali (arredi, impianti specifici, avviamento preesistente), l'Agenzia delle Entrate può riqualificare il contratto come affitto d'azienda con diverso trattamento IVA e registro. Il decimo errore è non prevedere la clausola di mediazione obbligatoria preventiva ex art. 5 D.Lgs. 28/2010: per le controversie in materia di locazione la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria; omettere questo richiamo nel contratto non esime le parti dall'obbligo legale, ma non informare il conduttore può determinare responsabilità precontrattuale del locatore ex art. 1337 c.c.
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Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia si fonda sull'art. 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, che stabilisce una durata minima di 6 anni per le locazioni di immobili destinati ad attività commerciale, industriale, artigianale, turistica o di interesse pubblico. Alla prima scadenza, il contratto si rinnova automaticamente per ulteriori 6 anni (rinnovo tacito), salvo che il locatore comunichi il diniego di rinnovo per le causali tassative dell'art. 29 della stessa legge (uso diretto per la stessa attività, demolizione, ricostruzione, ristrutturazione totale) con preavviso di almeno 12 mesi a mezzo raccomandata A/R o PEC. Qualsiasi clausola che riduca la durata minima o che escluda il rinnovo automatico è nulla ai sensi dell'art. 79 L. 392/1978. Il conduttore che esercita attività alberghiera beneficia di una durata minima di 9 anni.
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dagli artt. 34 e 35 della Legge 392/1978 spetta al conduttore che esercita nell'immobile attività comportante contatto diretto con il pubblico degli utenti o consumatori, quando il contratto si risolve per diniego di rinnovo da parte del locatore, per recesso del locatore o in altre ipotesi previste dalla legge. L'indennità è pari a 18 mensilità del canone corrente (21 mensilità per le attività alberghiere). La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 18214/2015; Cass. 23180/2019) ha precisato che il criterio discriminante è la presenza di un rapporto diretto e immediato con il pubblico: negozi al dettaglio, ristoranti, bar, studi professionali aperti al pubblico vi rientrano; uffici, magazzini, laboratori senza accesso pubblico ne sono esclusi. Il pagamento dell'indennità è condizione per la legittimità dello sgombero.
Sì. Gli artt. 38 e 39 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 riconoscono al conduttore di immobile commerciale un diritto di prelazione in caso di vendita a terzi dell'immobile locato: il locatore deve comunicare al conduttore, con raccomandata A/R, il corrispettivo e le condizioni di vendita concordate con il terzo acquirente. Il conduttore dispone di 60 giorni per esercitare la prelazione, acquistando alle medesime condizioni. In caso di violazione della prelazione — cioè se il locatore vende a terzi senza previa comunicazione o a condizioni più favorevoli — il conduttore ha diritto di riscatto (art. 39 L. 392/1978): può riscattare l'immobile dall'acquirente entro 6 mesi dalla trascrizione del contratto di compravendita, oltre al risarcimento del danno. Il diritto di prelazione è inderogabile e la sua esclusione contrattuale è nulla ex art. 79 L. 392/1978.
L'art. 27, ultimo comma, della Legge 392/1978 consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione commerciale 6+6 in presenza di gravi motivi, dando preavviso di almeno 6 mesi con lettera raccomandata A/R o PEC. Per «gravi motivi» la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7927/2019; Cass. 2817/2021) intende fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del conduttore e non prevedibili alla stipula del contratto, che rendono particolarmente gravosa o impraticabile la prosecuzione del rapporto: crisi economica grave documentata, perdita della licenza commerciale per causa non imputabile al conduttore, trasferimento forzato dell'attività. La semplice difficoltà economica o il calo dei ricavi non costituisce di per sé un grave motivo. Il contratto può prevedere clausole di recesso agevolato per il conduttore, ma mai a condizioni peggiorative rispetto alla legge.
La cedolare secca per le locazioni commerciali è stata introdotta dall'art. 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) con aliquota del 21%, ma è applicabile solo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con superficie fino a 600 mq (escluse le pertinenze) e limitatamente ai contratti stipulati nel 2019. Successivamente la norma non è stata prorogata in via strutturale: verificare la normativa vigente all'atto della stipula. Per i contratti abitativi, la cedolare secca è disciplinata dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con aliquote del 21% (canone libero) e 10% (canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa). L'opzione per la cedolare secca esclude l'imposta di registro, l'imposta di bollo sul contratto e blocca l'aggiornamento ISTAT del canone per tutta la durata dell'opzione.
Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia è soggetto agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile sulle addizioni e migliorie. Il conduttore che ha apportato miglioramenti all'immobile senza il consenso del locatore non ha diritto a indennità, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente; se invece il locatore aveva autorizzato le migliorie, ha diritto a un'indennità pari alla minor somma tra la spesa sostenuta e il vantaggio che ne deriva alla cosa (art. 1592 c.c.). Per le addizioni — beni aggiuntivi incorporati all'immobile — il conduttore può rimuoverle alla cessazione del contratto se l'immobile non subisce deterioramento; diversamente il locatore può trattenerle versando un'indennità. Il contratto deve contenere una clausola specifica sulle migliorie per evitare controversie al momento della restituzione dell'immobile.
Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia deve essere registrato obbligatoriamente presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro). La registrazione avviene tramite modello RLI presentato telematicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). L'imposta di registro è del 2% del canone annuo per i locatori persone fisiche non soggetti IVA. Se il locatore è soggetto IVA e opta per l'imponibilità IVA, l'aliquota IVA applicabile è il 22% e l'imposta di registro si riduce all'1% del canone annuo. Marca da bollo €16 ogni 4 facciate del contratto. Omettere la registrazione o effettuarla tardivamente comporta sanzioni dal 60% al 120% dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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