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Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)

Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)

Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27-29, 34-35, 38-40; artt. 1571 ss. c.c.

CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE

Legge 27 luglio 1978, n. 392 — artt. 27, 29, 34-35, 38-40 — artt. 1571 ss. c.c.

Art. 1 — PARTI

Locatore:

[Nome Locatore Comm] — P.IVA/C.F.: [Cf Piva Locatore Comm]

Sede: [Sede Locatore Comm]

Legale rappresentante: [Leg Rapp Locatore Comm] — PEC: [Pec Locatore Comm]

Conduttore:

[Nome Conduttore Comm] — P.IVA: [Piva Conduttore Comm] — REA: [Rea Conduttore Comm]

Sede legale: [Sede Legale Conduttore Comm]

Legale rappresentante: [Leg Rapp Conduttore Comm] — PEC: [Pec Conduttore Comm]

Attività commerciale esercitata: [Attivita Commerciale]

Contatto diretto con il pubblico: [Contatto Publico Comm]

Art. 2 — OGGETTO

Il Locatore concede in locazione al Conduttore il seguente immobile:

Indirizzo: [Indirizzo Locale Comm]

Dati catastali: Foglio [Foglio Commerciale], Particella [Particella Commerciale], Sub. [Subalterno Commerciale], Categoria [Categoria Catastale Comm]

Superficie: [Superficie Comm] mq — Pertinenze: [Pertinenza Comm]

Classe energetica (APE allegato): [Ape Comm]

Art. 3 — DURATA

La locazione ha inizio il [Data Inizio Comm] e ha durata di 6 anni, con prima scadenza il [Data Prima Scadenza Comm], ai sensi dell'art. 27 della Legge 392/1978.

Alla prima scadenza il contratto si rinnova tacitamente per altri 6 anni. Il Locatore può negare il rinnovo alla prima scadenza solo per le causali tassative dell'art. 29 L. 392/1978 (uso diretto, demolizione, ricostruzione), con preavviso di almeno 12 mesi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Art. 4 — RECESSO DEL CONDUTTORE

Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento per gravi motivi sopravvenuti, con preavviso di almeno 6 mesi comunicato a mezzo raccomandata A/R o PEC, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della Legge 392/1978.

Art. 5 — CANONE, DEPOSITO E AGGIORNAMENTO ISTAT

Canone mensile: Euro [Canone Mensile Comm] — Canone annuo: Euro [Canone Annuo Comm].

Pagamento: bonifico bancario all'IBAN [Iban Locatore Comm], entro il giorno 5 di ogni mese.

Aggiornamento ISTAT: [Aggiornamento Istat Comm] (art. 32 L. 392/1978).

Deposito cauzionale: Euro [Deposito Comm], fruttifero di interessi legali (art. 11 L. 392/1978). Fideiussione bancaria: [Fideiussione Bancaria Comm].

Art. 6 — INDENNITÀ DI AVVIAMENTO E DIRITTO DI PRELAZIONE

In caso di mancato rinnovo per causa imputabile al Locatore, qualora l'attività comporti contatto diretto con il pubblico, il Locatore corrisponde al Conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari a 18 mensilità del canone corrente, ai sensi degli artt. 34-35 della Legge 392/1978. Il pagamento dell'indennità è condizione per la legittimità dello sgombero (Cass. SS.UU. 18214/2015).

In caso di vendita dell'immobile, il Locatore è tenuto a comunicare al Conduttore le condizioni di vendita a mezzo raccomandata A/R; il Conduttore ha diritto di prelazione entro 60 giorni dalla comunicazione (artt. 38-39 L. 392/1978). In caso di violazione, il Conduttore può esercitare il riscatto entro 6 mesi dalla trascrizione della vendita (art. 39 L. 392/1978).

Art. 7 — OBBLIGHI, SUBLOCAZIONE E MIGLIORIE

Il Locatore si obbliga a mantenere l'immobile in buono stato e garantire il pacifico godimento (artt. 1575-1576 c.c.).

Il Conduttore si obbliga a osservare la destinazione d'uso, effettuare la manutenzione ordinaria e riconsegnare l'immobile nello stesso stato di consegna (art. 1590 c.c.).

La cessione del contratto con la cessione d'azienda è consentita nei limiti dell'art. 36 L. 392/1978, con comunicazione al Locatore a mezzo raccomandata A/R.

Art. 8 — REGIME FISCALE E REGISTRAZIONE

Regime fiscale del Locatore: [Regime Iva Locatore Comm]. Il contratto sarà registrato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni tramite modello RLI (D.P.R. 131/1986).

Le controversie sono soggette a mediazione civile obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. Dati personali trattati ex Reg. UE 2016/679.

[Luogo Sottoscrizione Comm], [Data Sottoscrizione Comm]

Locatore: [Nome Locatore Comm] — Firma: _________________________

Conduttore: [Nome Conduttore Comm] — Firma: _________________________

Approvazione specifica ex artt. 1341-1342 c.c. delle clausole: Art. 3 (durata), Art. 4 (recesso), Art. 6 (avviamento e prelazione).

Firma Locatore (doppia firma): _________________________

Firma Conduttore (doppia firma): _________________________

Locatore (proprietario dell'immobile commerciale)

________________

Signature

Conduttore (impresa commerciale locataria)

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)?

Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6) in Italia è l'atto disciplinato da Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27-29, 34-35, 38-40; artt. 1571 ss. c.c. Indica canone, deposito, durata, obblighi di manutenzione e termini di preavviso tra locatore e conduttore.

Distinzione tra locazione commerciale 6+6 e altri contratti affini. La locazione commerciale 6+6 si differenzia dalla locazione abitativa (L. 431/1998) per la destinazione d'uso, la durata minima, il regime di tutele e il trattamento fiscale. Si differenzia dal contratto di affitto d'azienda (art. 2562 c.c.) perché nella locazione commerciale l'oggetto è il solo immobile senza avviamento né pertinenze aziendali; nell'affitto d'azienda il conduttore gestisce l'intera organizzazione produttiva preesistente. La distinzione è rilevante fiscalmente: l'affitto d'azienda è esente IVA se il complesso aziendale comprende l'immobile (art. 2, c. 3, lett. a, D.P.R. 633/1972), mentre la locazione commerciale è imponibile al 22% se il locatore ha optato per l'imponibilità. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 14572/2018 ha confermato che la qualificazione del contratto dipende dall'oggetto reale e non dalla denominazione scelta dalle parti: se il contratto trasferisce di fatto un complesso organizzato, si applica la disciplina dell'affitto d'azienda. La locazione commerciale 6+6 è altresì distinta dal comodato (gratuito, art. 1803 c.c.) e dalla sub-locazione (art. 1594 c.c., che richiede consenso del locatore salvo diversa clausola contrattuale). Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, è frequentemente adito per controversie su riqualificazione dei contratti tra le due fattispecie.

Quando serve Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)?

Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un'impresa — sia essa una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), una società di persone (S.n.c., S.a.s.), un imprenditore individuale o un professionista — necessita di un locale per l'esercizio della propria attività commerciale, artigianale, di servizio o professionale aperta al pubblico. Le situazioni tipiche includono: l'apertura di un negozio al dettaglio, di un ristorante, di un bar, di un'agenzia di servizi, di uno studio professionale con accesso al pubblico; il trasferimento dell'attività in nuovi locali; l'espansione commerciale con l'apertura di un secondo punto vendita; l'insediamento di un'impresa straniera in Italia che necessita di sede operativa. Il contratto 6+6 è obbligatorio ogni volta che la destinazione dell'immobile è commerciale e non si ricade nelle specifiche eccezioni della Legge 392/1978 (attività alberghiere, grandi locazioni con canone superiore a 250.000 euro annui per le quali l'art. 18 D.L. 133/2014 consente deroghe). Per i casi di insediamento temporaneo non è previsto dalla L. 392/1978 un regime transitorio equivalente a quello abitativo della L. 431/1998: la durata minima è sempre 6 anni, salvo le eccezioni per contratti stipulati nell'ambito di procedure concorsuali.

Casi specifici per settore di attività e cautele particolari. Nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, il contratto 6+6 si accompagna obbligatoriamente all'ottenimento della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, che verifica la conformità dei locali ai requisiti igienico-sanitari (D.Lgs. 193/2007, pacchetto igiene), alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e alle norme di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011, per superficie oltre 150 mq). Nel settore farmaceutico, la locazione del locale deve essere comunicata all'ASL territoriale competente e al Ministero della Salute nel contesto del procedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia (L. 421/1996, D.Lgs. 153/2009). Nel settore delle agenzie finanziarie e assicurative, il conduttore deve comunicare all'IVASS (per le assicurazioni) o all'OAM (per gli agenti finanziari) la variazione della sede operativa entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti. Per i locali adibiti a sede di banche o intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, la locazione commerciale deve essere comunicata nell'ambito delle segnalazioni periodiche di Banca d'Italia sulla struttura organizzativa. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 20176/2019 ha stabilito che il locatore non risponde del mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative del conduttore salvo che abbia garantito espressamente la idoneità dei locali a quella specifica attività.

Cosa includere nel tuo Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)

Il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscono validità, opponibilità e tutela delle parti. L'identificazione delle parti richiede: per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e il nome del legale rappresentante; per le persone fisiche, nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza. L'identificazione dell'immobile deve comprendere: indirizzo completo, dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria catastale), superficie commerciale e di servizio, pertinenze, stato e dotazioni impiantistiche; è necessario indicare la destinazione d'uso urbanistica e allegare l'APE (D.Lgs. 192/2005). La durata è fissata in 6 anni con data di inizio e data di prima scadenza; occorre indicare le modalità di esercizio del diniego di rinnovo ex art. 29 L. 392/1978 con preavviso di 12 mesi. Il canone mensile e annuo deve essere indicato in cifre e lettere con l'IBAN del locatore per i pagamenti in bonifico; deve essere specificato il regime di aggiornamento ISTAT (max 75%, art. 32 L. 392/1978). Il deposito cauzionale — tipicamente 3 mensilità — deve essere indicato con le modalità di restituzione. La clausola sulla cedibilità del contratto con cessione d'azienda ex art. 36 L. 392/1978 è elemento strutturale che distingue la locazione commerciale da quella ordinaria: il conduttore può cedere il contratto con la cessione d'azienda senza il consenso del locatore, che può opporsi solo per gravi motivi. La clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per il mancato pagamento del canone tutela il locatore. forms-legal.com offre il modello precompilabile e conforme alla normativa vigente.

Base normativa per ciascun elemento e clausole accessorie raccomandate dalla prassi notarile e dai tribunali italiani. La clausola sull'aggiornamento del canone deve richiamare espressamente l'art. 32 L. 392/1978 e specificare l'indice ISTAT di riferimento (indice FOI, «prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati», pubblicato mensilmente dall'Istituto Nazionale di Statistica). La Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 10837/2020 ha chiarito che l'aggiornamento ISTAT nelle locazioni commerciali non è automatico: deve essere richiesto dal locatore con comunicazione scritta al conduttore, e produce effetti dal mese successivo alla richiesta (non retroattivamente). La clausola di destinazione d'uso è vincolante: la variazione della destinazione senza consenso scritto del locatore costituisce inadempimento grave ex art. 1456 c.c. che legittima la risoluzione immediata (Cass. III civile n. 6681/2019). La clausola sull'APE deve riprodurre la classe energetica dell'immobile e la firma del conduttore per ricevuta dell'attestato: in sua assenza, il contratto è affetto da nullità relativa sanabile solo su istanza del conduttore entro la prima udienza (D.Lgs. 192/2005 art. 6, c. 3-bis, come modificato dal D.L. 145/2013). La clausola relativa al GDPR (Reg. UE 2016/679) è necessaria per disciplinare il trattamento dei dati personali delle parti nel contesto del rapporto contrattuale, soprattutto quando il conduttore installa sistemi di videosorveglianza nei locali (Garante Privacy, provvedimento del 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680).

Come compilare il tuo Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)

Per compilare correttamente il Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia occorre raccogliere tutti i dati delle parti e dell'immobile prima della sottoscrizione. Nella sezione locatore inserire: la denominazione sociale completa e la forma giuridica (es. «Mario Rossi Immobiliare S.r.l.»), la sede legale, la partita IVA e il codice fiscale, il numero REA della Camera di Commercio, il nome del legale rappresentante con poteri di firma, la PEC. Nella sezione conduttore: stesse informazioni, più l'attività esercitata (codice ATECO, descrizione dell'attività commerciale). Nella sezione immobile: inserire l'indirizzo completo del locale (via, numero civico, piano, comune, CAP, provincia), i dati catastali completi (foglio, particella, subalterno, categoria C/1 per negozi o altra categoria appropriata, rendita catastale), la superficie netta commerciale in mq, le pertinenze (magazzino, deposito, bagno). Allegare la planimetria catastale aggiornata e il certificato di conformità urbanistica. Per il canone indicare l'importo mensile e annuo in cifre e in lettere; specificare l'IBAN del locatore, il giorno di pagamento mensile, il regime IVA applicabile (esente o imponibile con aliquota 22%). Per l'aggiornamento ISTAT specificare se si applica e in quale percentuale (max 75%). Indicare l'importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento (bonifico o fideiussione bancaria). Specificare la data di consegna del locale e allegare il verbale di consegna. Apporre le marche da bollo da €16 ogni 4 facciate o 100 righe. Registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate tramite modello RLI entro 30 giorni dalla firma.

Step operativi per la registrazione telematica e le clausole speciali da non dimenticare. Per la registrazione, accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e compilare il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili): inserire nella sezione «Dati locatore» la partita IVA o il codice fiscale, nella sezione «Dati conduttore» il codice fiscale, nella sezione «Dati immobile» il codice comune catastale (4 cifre alfanumeriche reperibili sul sito Agenzia delle Entrate), il tipo di contratto (codice 3 per locazioni commerciali durata 6+6), il canone annuo pattuito e la data di inizio. Allegare digitalmente il contratto in formato PDF/A firmato. Il versamento dell'imposta di registro avviene tramite modello F24 Elide (codice tributo 1500 per imposta di registro su locazioni) contestualmente alla registrazione online. Per le clausole speciali: inserire sempre la clausola di doppia firma ex art. 1341 c.c. per le condizioni onerose predisposte unilateralmente dal locatore (clausola penale, limitazione responsabilità, clausola risolutiva espressa), pena l'inefficacia delle stesse; la Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 3833/2021 ha confermato che la mancata doppia firma rende inefficace la clausola di limitazione dell'indennità di avviamento, restituendo al conduttore il pieno diritto alle 18 mensilità di legge. Per il verbale di consegna: fotografare ogni stanza con data e ora impressa, allegare le foto come appendice al contratto, elencare gli impianti presenti (idraulico, elettrico, termico) con indicazione dello stato di funzionamento; ciò previene il 90% delle controversie sulla restituzione del deposito cauzionale.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Locazione a Uso Commerciale (6+6)

Nel Contratto di Locazione a Uso Commerciale 6+6 in Italia si commettono errori frequenti e gravi che possono invalidare clausole o esporre le parti a responsabilità. Il primo errore è inserire una durata inferiore ai 6 anni senza causale valida: il contratto si converte automaticamente alla durata legale minima di 6 anni ex art. 27 L. 392/1978. Il secondo errore è escludere contrattualmente l'indennità di avviamento o il diritto di prelazione del conduttore: tali clausole sono nulle ex art. 79 L. 392/1978 e non vincolano il conduttore. Il terzo errore è inviare la disdetta con un preavviso inferiore a 12 mesi o senza indicare la causale tassativa ex art. 29 L. 392/1978: la disdetta è inefficace e il contratto si rinnova automaticamente. Il quarto errore è non registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni: le sanzioni vanno dal 60% al 120% dell'imposta di registro dovuta e la registrazione tardiva non sana retroattivamente le irregolarità. Il quinto errore è non prevedere nel contratto la clausola sulla cedibilità con cessione d'azienda ex art. 36 L. 392/1978: il conduttore ha comunque questo diritto per legge, ma l'assenza di clausola può generare controversie sulle modalità operative. Il sesto errore è non documentare con verbale firmato lo stato del locale alla consegna: senza verbale, la prova dei danni alla restituzione diventa difficile per il locatore.

Altri errori gravi specifici alla locazione commerciale documentati dalla giurisprudenza dei Tribunali italiani. Il settimo errore è omettere la clausola APE nel corpo del contratto: il D.Lgs. 192/2005 impone che la classe energetica dell'immobile sia indicata nel contratto a pena di nullità relativa; il Tribunale di Roma (sentenza n. 15482/2020) ha condannato il locatore a restituire al conduttore la differenza di canone percepita per tutto il periodo contrattuale in caso di APE omessa con classe energetica effettiva inferiore a quella dichiarata. L'ottavo errore è non indicare le menzioni urbanistiche obbligatorie ex art. 46 D.P.R. 380/2001: l'estremo del titolo abilitativo che ha legittimato la costruzione dell'immobile (permesso di costruire, concessione edilizia, SCIA, DIA) deve essere riportato nel contratto; l'omissione determina la nullità del contratto su istanza del conduttore. Il nono errore è confondere il contratto di locazione commerciale con l'affitto d'azienda: se il locatore include nel canone unico anche beni mobili aziendali (arredi, impianti specifici, avviamento preesistente), l'Agenzia delle Entrate può riqualificare il contratto come affitto d'azienda con diverso trattamento IVA e registro. Il decimo errore è non prevedere la clausola di mediazione obbligatoria preventiva ex art. 5 D.Lgs. 28/2010: per le controversie in materia di locazione la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria; omettere questo richiamo nel contratto non esime le parti dall'obbligo legale, ma non informare il conduttore può determinare responsabilità precontrattuale del locatore ex art. 1337 c.c.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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