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Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda

Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda

Codice Civile, artt. 2561-2562; art. 2555 c.c.

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

ai sensi degli artt. 2561-2562 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Art. 1 — PARTI CONTRAENTI

Concedente:

Denominazione: [Nome Concedente]

Partita IVA / C.F.: [Partita Iva Concedente]

Sede legale: [Sede Legale Concedente]

Rappresentata da: [Legale Rappresentante Concedente]

PEC: [Pec Concedente]

Affittuario:

Denominazione: [Nome Affittuario]

Partita IVA / C.F.: [Partita Iva Affittuario]

Sede legale: [Sede Legale Affittuario]

Rappresentata da: [Legale Rappresentante Affittuario]

PEC: [Pec Affittuario]

Le parti come sopra identificate concludono il seguente Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda ai sensi degli artt. 2561 e 2562 c.c.

Art. 2 — OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Concedente concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il seguente ramo d'azienda:

Denominazione del ramo: [Denominazione Ramo]

Settore e attività: [Settore Attivita]

Elementi del ramo (locali, attrezzature, contratti, marchi): [Elementi Ramo]

Dipendenti assegnati al ramo: [Dipendente Ramo]

All'oggetto del contratto è allegato l'inventario analitico e valorizzato del ramo d'azienda, sottoscritto da entrambe le parti, che costituisce parte integrante del presente contratto (art. 2561, comma 1 c.c.).

Art. 3 — DURATA

Il presente contratto ha durata dal [Data Inizio Affitto] al [Data Scadenza Affitto].

Alla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto, salvo accordo scritto di rinnovo tra le parti da stipularsi entro 60 giorni prima della scadenza.

Art. 4 — CANONE DI AFFITTO

Il canone di affitto del ramo d'azienda è pattuito in Euro [Canone Annuo] annui.

Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento Canone].

Pagamento tramite bonifico bancario all'IBAN: [Iban Concedente].

Regime IVA: [Regime Iva Canone].

Art. 5 — OBBLIGHI DI GESTIONE DELL'AFFITTUARIO

L'Affittuario si obbliga a gestire il ramo d'azienda senza modificarne la destinazione economica e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte, ai sensi dell'art. 2561, comma 2 c.c. (richiamato dall'art. 2562 c.c.).

L'Affittuario non può cedere il godimento del ramo a terzi senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

Art. 6 — RAPPORTI DI LAVORO

I rapporti di lavoro dei dipendenti assegnati al ramo si trasferiscono all'Affittuario ai sensi dell'art. 2112 c.c., ove il ramo d'azienda presenti autonomia organizzativa preesistente al trasferimento. Il Concedente ha adempiuto all'obbligo di informazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Art. 7 — NON CONCORRENZA E PATTI PARTICOLARI

Clausola di non concorrenza: [Clausola No Conc]

Patti particolari: [Patti Particolari]

Art. 8 — RESTITUZIONE DEL RAMO D'AZIENDA

Alla scadenza del contratto, l'Affittuario restituirà il ramo d'azienda al Concedente nelle stesse condizioni funzionali documentate nell'inventario allegato, salvo il normale deterioramento da uso. La differenza attiva o passiva del patrimonio del ramo rispetto all'inventario iniziale sarà regolata tra le parti ai sensi dell'art. 2561 c.c.

Art. 9 — REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro). Le spese di registrazione sono a carico del Concedente, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 10 — DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, in particolare gli artt. 2561-2562 c.c. e, in via suppletiva, le disposizioni in materia di locazione (artt. 1571 ss. c.c.).

Le controversie derivanti dal presente contratto saranno sottoposte a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.

Trattamento dei dati personali: le parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Il Concedente: [Nome Concedente]

Rappresentato da: [Legale Rappresentante Concedente]

Firma: _________________________ Data: _________________________

L'Affittuario: [Nome Affittuario]

Rappresentato da: [Legale Rappresentante Affittuario]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Le parti dichiarano di aver letto, compreso e approvato specificamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., le seguenti clausole: Art. 5 (obblighi di gestione), Art. 7 (non concorrenza), Art. 8 (restituzione).

Firma Concedente (doppia firma): _________________________

Firma Affittuario (doppia firma): _________________________

Concedente (titolare del ramo d'azienda)

________________

Signature

Affittuario (gestore del ramo d'azienda)

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda?

Il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 2561-2562; art. 2555 c.c.

La distinzione tra «ramo d'azienda» e «aggregato di beni» è stata precisata dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 26808/2014 (Sezioni Unite) che ha recepito i principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di trasferimento d'azienda (direttiva 2001/23/CE): l'autonomia funzionale deve essere «preesistente» al trasferimento e non può essere creata artificiosamente dall'accordo delle parti al solo scopo di evitare le tutele dei lavoratori. Questa distinzione ha implicazioni decisive: se il ramo ceduto in affitto ha autonomia funzionale, si applica l'art. 2112 c.c. e i lavoratori transitano automaticamente all'affittuario; in caso contrario, il contratto è requalificato come semplice appalto e i lavoratori rimangono alle dipendenze del concedente. Il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda si distingue inoltre dalla cessione di azienda (art. 2556 c.c.) — ove il trasferimento è definitivo con tutti gli effetti di cui agli artt. 2558-2560 c.c. (successione nei contratti, crediti, debiti, divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c.) — e dalla cessione di quote/azioni, che non comporta trasferimento del complesso aziendale ma solo del controllo societario.

Quando serve Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda?

Il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un imprenditore intende concedere temporaneamente in gestione una parte della propria attività senza procedere alla vendita definitiva del complesso. Le occasioni più frequenti riguardano: la ristrutturazione aziendale, quando si vuole esternalizzare la gestione di un'unità produttiva specifica (stabilimento, punto vendita, officina) mantenendone la proprietà; la pianificazione successoria, per consentire agli eredi di familiarizzare con l'attività prima del passaggio definitivo; il salvataggio da crisi, quando un'impresa in difficoltà affida temporaneamente la gestione di un ramo redditizio a un terzo per preservarne il valore durante la procedura di risanamento (anche nell'ambito di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. o dei piani attestati di risanamento); l'avvio di una nuova impresa, quando un operatore vuole testare un mercato o un format prima di acquistarlo definitivamente. Il contratto è altresì impiegato nel settore della grande distribuzione, dell'hotellerie e della ristorazione per la gestione in affitto di insegne o catene. In ogni caso, il ricorso all'affitto di ramo d'azienda è preferibile alla locazione commerciale ordinaria quando il valore del complesso ceduto supera quello del solo immobile e quando si vuole preservare l'avviamento e la continuità operativa.

Lo strumento dell'affitto di ramo d'azienda si rivela particolarmente efficace nel quadro delle procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 che ha abrogato il R.D. 267/1942 — Legge Fallimentare). Nel concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84–120 D.Lgs. 14/2019), l'affitto di ramo d'azienda consente di mantenere in attività la parte produttiva dell'impresa mentre si svolgono le trattative con i creditori, preservando l'avviamento e i rapporti di lavoro. Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.Lgs. 270/1999 — Prodi-bis), il commissario straordinario spesso concede in affitto i rami produttivi a soggetti terzi per garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, come avvenuto nei casi Alitalia, ILVA-Taranto e Mercatone Uno. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 17750/2018 ha precisato che nell'ambito del concordato preventivo con cessione dei beni, l'affitto di ramo d'azienda concordato ante-procedura può essere risolto dal liquidatore giudiziale se il canone non è congruo rispetto al valore del ramo, tutelando così i creditori dalla sottrazione di valore. Per le imprese che utilizzano l'affitto di ramo d'azienda come strumento di pianificazione fiscale in operazioni infragruppo, l'Agenzia delle Entrate verifica la congruità del canone rispetto ai valori normali di mercato (artt. 9 e 110, c. 7 TUIR — transfer pricing) tramite comparazione con operazioni analoghe tra soggetti indipendenti. L'affitto di ramo d'azienda e strumento consolidato anche nel settore farmaceutico e sanitario, dove catene di farmacie, poliambulatori e case di cura trasferiscono in affitto rami operativi mantenendo le autorizzazioni ministeriali e regionali: in questi settori, la compatibilita dell'affitto con le norme autorizzatorie sanitarie va verificata preventivamente con il Ministero della Salute o la ASL competente.

Cosa includere nel tuo Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda

Il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere valido ed efficace. Prima di tutto, l'individuazione precisa del ramo d'azienda: la denominazione, la sede, il settore produttivo, i locali (con i dati catastali se immobili inclusi), le attrezzature, i veicoli, i marchi, i brevetti, i contratti con fornitori e clienti in essere, e i rapporti di lavoro trasferiti. L'inventario analitico allegato — sottoscritto da entrambe le parti — costituisce l'atto fondante per la verifica dello stato del ramo alla restituzione (art. 2561, comma 1 c.c.). Seconda componente essenziale è il canone: importo mensile o annuo, modalità di pagamento (bonifico bancario con indicazione dell'IBAN), eventuali indicizzazioni ISTAT o parametri variabili legati ai ricavi del ramo. Il contratto deve poi disciplinare la durata, con indicazione della data di inizio, della scadenza e delle condizioni di rinnovo o recesso (con preavviso per iscritto), rispettando i principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Un elemento spesso trascurato ma cruciale è la clausola sui rapporti di lavoro: in presenza di dipendenti assegnati al ramo, il contratto deve specificare se vi è un trasferimento ex art. 2112 c.c. e le modalità di adempimento dell'obbligo di informazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990. Le clausole di non concorrenza ex art. 2596 c.c. (limite massimo 5 anni), quelle di riservatezza e quelle sull'utilizzo del marchio e dell'insegna sono elementi imprescindibili per tutelare entrambe le parti. È buona prassi inserire una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) per le ipotesi di inadempimento grave, come il mancato pagamento del canone per un determinato numero di rate. Infine, forms-legal.com offre un modello completo e conforme alle norme italiane, personalizzabile in ogni clausola.

La clausola sul **regime di responsabilità patrimoniale dei debiti del ramo** merita un approfondimento specifico. A differenza della cessione d'azienda (ove il cessionario risponde solidalmente dei debiti anteriori alla cessione ex art. 2560 c.c.), nell'affitto di ramo d'azienda la responsabilita per i debiti resta in capo al concedente, salvo diversa pattuizione. Tuttavia, per i debiti di lavoro (art. 2112 c.c. in combinato con art. 29 D.Lgs. 276/2003) e per i debiti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), sussiste responsabilita solidale tra concedente e affittuario per le obbligazioni maturate durante il periodo di affitto nei confronti dei lavoratori trasferiti. Il contratto deve quindi prevedere clausole di manleva e indennizzo (cd. indemnification) attraverso cui il concedente garantisce l'affittuario per i debiti anteriori al trasferimento e viceversa per i debiti sorti durante l'affitto. In ambito di intellectual property, quando il ramo d'azienda include marchi registrati (nazionali ex D.Lgs. 30/2005 - Codice della Proprieta Industriale, o comunitari ex Reg. UE 2017/1001), il contratto di licenza d'uso del marchio e implicito nell'affitto ma deve essere espressamente regolato per quanto riguarda la possibilita di concedere sublicenze, le modifiche al marchio, la responsabilita per la qualita dei prodotti/servizi (art. 23 D.Lgs. 30/2005) e le clausole di cessazione dell'uso alla scadenza del contratto.

Come compilare il tuo Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda

Per compilare correttamente il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda in Italia occorre seguire con attenzione ciascuna sezione del modulo. Nella sezione dedicata al concedente inserire la denominazione sociale completa, la partita IVA, il numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, la sede legale, il nome del legale rappresentante e la PEC aziendale. Stesse informazioni per l'affittuario, con l'aggiunta del numero REA. Nella sezione «Oggetto» descrivere con precisione il ramo ceduto: elencare i locali con indirizzo completo e dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria e rendita catastale), le attrezzature con marca, modello e anno, i contratti di fornitura o di distribuzione trasferiti, i marchi e i brevetti con i relativi numeri di registrazione presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Allegare l'inventario firmato. Per il canone indicare l'importo annuo in cifre e in lettere, la periodicità di pagamento e l'IBAN del concedente. Specificare se il canone è soggetto ad IVA (aliquota ordinaria 22% o ridotta secondo la natura del ramo) o esente. Nella sezione «Durata» inserire la data di inizio e la data di scadenza; specificare il termine di preavviso per il recesso o per il mancato rinnovo, da comunicare a mezzo PEC o raccomandata A/R. Per la sezione «Dipendenti» indicare il numero dei lavoratori assegnati al ramo, i relativi contratti collettivi applicabili e allegare la comunicazione alle organizzazioni sindacali effettuata ex art. 47 L. 428/1990. Completare con il luogo e la data di stipula, le firme dei legali rappresentanti e le marche da bollo (€16 ogni 4 facciate).

Per la corretta gestione delle **clausole sulle migliorie e addizioni** all'interno del ramo ceduto in affitto, occorre specificare nel contratto se l'affittuario è autorizzato a eseguire opere di miglioria o modifiche ai beni che compongono il ramo e, in caso affermativo, se ha diritto a indennità al termine del contratto ex art. 1592 c.c. (richiamato per analogia dall'art. 2562 c.c. per le aggiunte utili). L'art. 1592, c. 1, c.c. prevede che il locatario abbia diritto a un'indennità per i miglioramenti apportati al bene locato se il valore del bene è aumentato al momento della restituzione: la determinazione di questa indennità in via convenzionale (es. percentuale del costo delle opere, certificate da un perito comune) evita costose perizie giudiziali. La sezione relativa alla **restituzione del ramo al termine del contratto** deve prevedere: modalità di redazione dell'inventario di chiusura (da eseguire congiuntamente tra le parti entro 30 giorni dalla cessazione); procedura per la riconsegna dei beni e la verifica dello stato di conservazione; eventuali penali per deterioramento anormale rispetto all'usura d'uso fisiologica (ex art. 2561, c. 4 c.c.); modalità di trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di restituzione a un altro affittuario o al concedente. Infine, la clausola di **risoluzione anticipata** deve indicare con precisione le fattispecie che legittimano la risoluzione per inadempimento (ritardo nel pagamento del canone superiore a 30/60 giorni, deterioramento del ramo, violazione del divieto di concorrenza, subaffitto non autorizzato), il termine di preavviso per la messa in mora ex art. 1454 c.c. e le conseguenze economiche (caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., penale ex art. 1382 c.c. se pattuita).

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda

Nella redazione del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda in Italia si commettono errori ricorrenti che possono rendere il contratto inefficace o esporre le parti a contenziosi. Il primo errore è la mancata redazione o allegazione dell'inventario: senza un elenco analitico e valorizzato dei beni, sarà impossibile determinare lo stato del ramo alla restituzione e quantificare i danni. Il secondo errore è confondere il ramo d'azienda con la semplice locazione dell'immobile commerciale: applicare la Legge 392/1978 a un contratto che trasferisce anche avviamento, attrezzature e contratti è giuridicamente errato e può determinare la nullità o la riqualificazione del contratto. Terzo errore comune è omettere la clausola sui rapporti di lavoro e non procedere all'informativa sindacale ex art. 47 L. 428/1990: il mancato rispetto di questa procedura può esporre l'affittuario a sanzioni e ricorsi dei lavoratori. Quarto errore è non registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni: la registrazione tardiva comporta sanzioni proporzionali al canone e può pregiudicare la data certa del contratto. Quinto errore è non prevedere clausole di non concorrenza (art. 2596 c.c.) adeguate: il concedente che durante l'affitto avvia attività concorrente nel medesimo settore e territorio può ledere gravemente gli interessi dell'affittuario.

Sesto errore: non disciplinare la sorte dei contratti commerciali in essere al momento della stipulazione del contratto di affitto — l'art. 2558 c.c. (sulla cessione d'azienda) si applica per analogia all'affitto di ramo in base all'art. 2562 c.c.: i contratti non aventi carattere personale si trasferiscono all'affittuario, salvo che la controparte non receda per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. Non gestire questa fase con apposite lettere di comunicazione ai contraenti ceduti può creare contestazioni. Settimo errore: determinare il canone senza una perizia di stima indipendente del ramo d'azienda — un canone manifestamente sproporzionato rispetto al valore economico del ramo può essere riqualificato dall'Agenzia delle Entrate come distribuzione occulta di utili (in contesti infragruppo) o come liberalità, con conseguenze fiscali gravi. Ottavo errore: nei procedimenti di composizione negoziata della crisi ex D.Lgs. 14/2019, stipulare un affitto di ramo d'azienda senza previa comunicazione e autorizzazione dell'esperto indipendente e del Tribunale — l'art. 22 D.Lgs. 14/2019 impone al debitore in composizione negoziata di richiedere l'autorizzazione del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, tra i quali rientra tipicamente la concessione in affitto di un ramo d'azienda.

Nono errore: non disciplinare contrattualmente la sorte dei crediti fiscali e dei debiti tributari del ramo al momento della stipulazione. L'affitto di ramo d'azienda non determina di per se il trasferimento dei debiti tributari anteriori (a differenza della cessione d'azienda ex art. 14 D.Lgs. 472/1997, che prevede la responsabilita solidale del cessionario per le sanzioni fiscali del cedente): tuttavia, se il ramo include crediti IVA o IRES in sospeso, e necessario regolarne la sorte nel contratto per evitare contestazioni tra le parti. L'Agenzia delle Entrate verifica che il canone di affitto dichiarato corrisponda al valore normale ex art. 9 TUIR: in presenza di operazioni infragruppo con canoni manifestamente sottostimati, puo procedere a rettifica in aumento con contestuale irrogazione di sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata (art. 1, c. 2, D.Lgs. 471/1997). Decimo errore: nelle operazioni di buy-out aziendale in cui l'acquisizione del ramo avviene tramite affitto con opzione di acquisto, non verificare la corretta qualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta di registro — la clausola di opzione di acquisto inserita nel contratto di affitto puo essere tassata come atto soggetto a registrazione fin dalla firma, con anticipo del carico fiscale rispetto a quanto previsto.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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