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Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale

Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale

Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27, 34-35; art. 1571 c.c.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LABORATORIO ARTIGIANALE

ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (artt. 27 ss.) e degli artt. 1571 ss. del Codice Civile

Art. 1 — PARTI

Locatore:

[Nome Locatore Lab] — C.F./P.IVA: [Cf Locatore Lab]

Residenza/Sede: [Residenza Locatore Lab] — PEC: [Pec Locatore Lab]

Conduttore Artigiano:

[Nome Conduttore Lab] — C.F./P.IVA: [Cf Conduttore Lab]

Iscrizione Albo Artigiani: [Iscrizione Albo Artigiani]

Sede/Residenza: [Sede Legale Conduttore Lab] — PEC: [Pec Conduttore Lab]

Attività artigianale: [Attivita Artigianale]

Accesso diretto al pubblico: [Contatto Publico Lab]

Art. 2 — OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Il Locatore concede in locazione al Conduttore il seguente laboratorio artigianale:

Indirizzo: [Indirizzo Laboratorio]

Dati catastali: Foglio [Foglio Lab], Particella [Particella Lab], Sub. [Subalterno Lab], Categoria [Categoria Catastale]

Superficie: [Superficie Laboratorio] mq

Caratteristiche tecniche: [Caratteristiche Tecniche]

APE allegato: [Ape Laboratorio]

Art. 3 — DURATA

La locazione ha inizio il [Data Inizio Lab] e prima scadenza il [Data Prima Scadenza Lab] (6 anni, art. 27 L. 392/1978). Si rinnova automaticamente per altri 6 anni. Il Locatore può negare il rinnovo alla prima scadenza solo per causali tassative ex art. 29 L. 392/1978 (uso diretto, demolizione, ricostruzione) con preavviso minimo di 12 mesi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Art. 4 — CANONE, DEPOSITO E AGGIORNAMENTO ISTAT

Canone mensile: Euro [Canone Mensile Lab] — Canone annuo: Euro [Canone Annuo Lab].

Pagamento: bonifico bancario all'IBAN [Iban Locatore Lab], entro il giorno 5 di ogni mese.

Aggiornamento ISTAT: [Aggiornamento Istat Lab] (art. 32 L. 392/1978), su richiesta scritta del Locatore.

Deposito cauzionale: Euro [Deposito Cauzionale Lab], fruttifero di interessi legali (art. 11 L. 392/1978). Restituito entro 30 giorni dal rilascio.

Art. 5 — OBBLIGHI DELLE PARTI, MIGLIORIE E CESSIONE

Il Locatore si obbliga a consegnare il laboratorio in buono stato e mantenerlo idoneo all'uso pattuito (artt. 1575-1576 c.c.), con manutenzione straordinaria a proprio carico.

Il Conduttore si obbliga a: esercitare esclusivamente l'attività artigianale indicata; effettuare manutenzione ordinaria; rispettare le norme di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e le prescrizioni del SUAP; ottenere le autorizzazioni necessarie (SCIA artigiana, D.Lgs. 59/2010).

Migliorie e adeguamenti autorizzati: [Migliorie Lab]

La cessione del contratto con la cessione dell'azienda artigianale è consentita ex art. 36 L. 392/1978, con comunicazione scritta al Locatore.

Art. 6 — AVVIAMENTO, DIRITTO DI PRELAZIONE E RECESSO

Ove l'attività comporti contatto diretto con il pubblico (art. 34 L. 392/1978), in caso di mancato rinnovo per causa imputabile al Locatore è dovuta l'indennità di avviamento di 18 mensilità del canone corrente.

In caso di vendita del laboratorio, il Conduttore ha diritto di prelazione ex artt. 38-39 L. 392/1978 (60 giorni per l'esercizio dalla comunicazione del Locatore).

Il Conduttore può recedere per gravi motivi con preavviso di 6 mesi a mezzo raccomandata A/R o PEC (art. 27, u.c., L. 392/1978).

Art. 7 — REGISTRAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni tramite modello RLI (D.P.R. 131/1986). APE allegata (D.Lgs. 192/2005). Mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. Dati personali trattati ex Reg. UE 2016/679.

[Luogo Sottoscrizione Lab], [Data Sottoscrizione Lab]

Il Locatore: [Nome Locatore Lab] — Firma: _________________________

Il Conduttore Artigiano: [Nome Conduttore Lab] — Firma: _________________________

Approvazione specifica ex artt. 1341-1342 c.c.: Art. 3 (durata), Art. 6 (avviamento e prelazione).

Firma Locatore (doppia firma): _________________________

Firma Conduttore (doppia firma): _________________________

Locatore (proprietario del laboratorio)

________________

Signature

Conduttore Artigiano

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale?

Il Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale in Italia è l'atto disciplinato da Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27, 34-35; art. 1571 c.c. Indica canone, deposito, durata, obblighi di manutenzione e termini di preavviso tra locatore e conduttore.

La Cass. civ., sez. III, n. 6185/2015, ha precisato che la qualifica di laboratorio artigianale dipende dalla destinazione d'uso effettiva dell'immobile e non dalla sola categoria catastale: un immobile classificato C/3 utilizzato come deposito senza lavorazioni è escluso dalla disciplina della L. 392/1978 e soggiace al regime del Codice Civile. Viceversa, un immobile C/1 utilizzato prevalentemente come laboratorio di produzione artigianale con vendita al dettaglio rientra nella tutela dell'art. 27 L. 392/1978. La Corte ha altresì confermato con sentenza n. 23180/2019 che il diritto all'indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/1978 sorge solo quando il contatto con il pubblico non è meramente accessorio ma costituisce l'elemento qualificante dell'attività, come nella sartoria, nella pasticceria o nella bottega di restauro con clienti che accedono al laboratorio. Il modello di forms-legal.com include la clausola sulla destinazione d'uso e la specifica relativa al contatto con il pubblico, determinante per l'indennità.

Quando serve Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale?

Il Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale in Italia è necessario ogni volta che un artigiano — iscritto all'albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443 — necessita di uno spazio produttivo per esercitare la propria attività. Le categorie di artigiani che tipicamente ricorrono a questo contratto comprendono: falegnami, ebanisti, restauratori; sarti, modellisti, pellettieri; orafi, gioiellieri, argentieri; panificatori, pasticcieri, gelatieri; meccanici, tornitori, fresatori; elettricisti, idraulici con laboratorio; fotografi, ceramisti, scultori; riparatori di elettrodomestici e strumenti musicali. Il contratto è altresì necessario per le microimprese manifatturiere che operano in settori tradizionali (tessile, ceramica, vetro, lavorazione del legno) e che necessitano di uno spazio produttivo fisso senza le dimensioni di un capannone industriale. È lo strumento ideale anche per i produttori agricoli che esercitano attività di prima trasformazione dei propri prodotti in locali presi in locazione, qualificabili come attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Termini (scadenze) specifici da rispettare nel ciclo di vita del contratto: il locatore che vuole esercitare il diniego di rinnovo alla prima scadenza (6 anni) deve notificare disdetta a mezzo raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 12 mesi, indicando la causale tassativa ex art. 29 L. 392/1978 (uso diretto per la medesima attività artigianale, demolizione o ricostruzione dell'immobile); la mancata disdetta nel termine determina la tacita proroga per altri 6 anni. L'artigiano conduttore che intende recedere anticipatamente per gravi motivi ex art. 27, ultimo comma, L. 392/1978, deve notificare il recesso con preavviso di 6 mesi; i gravi motivi devono essere oggettivi e imprevedibili (es. grave malattia del titolare che impedisce l'esercizio dell'attività, perdita delle autorizzazioni amministrative non imputabile al conduttore). La Cass. civ., sez. III, n. 18497/2020, ha precisato che la crisi economica del settore, di per sé, non integra «gravi motivi» per il recesso anticipato, che devono essere invece fatti sopravvenuti specificamente incidenti sulla singola posizione contrattuale del conduttore.

Situazioni specifiche che richiedono il contratto di locazione di laboratorio artigianale: per le botteghe artigianali nei centri storici classificate come «botteghe storiche» nei registri comunali (es. Registro delle Botteghe Storiche del Comune di Firenze, di Roma, di Milano), il contratto di locazione deve rispettare anche le normative locali di tutela del patrimonio artigianale; alcune Regioni (Toscana, Lazio, Lombardia, Veneto) hanno approvato leggi regionali che prevedono contributi per il mantenimento delle botteghe storiche, condizionati alla stipula di contratti di locazione di lunga durata (6+6 o superiori). Per i laboratori artigianali inseriti in distretti industriali ex L. 5 ottobre 1991, n. 317 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la Camera di Commercio può offrire agevolazioni all'affitto attraverso CONFIDI (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) e fondi regionali per l'artigianato; l'artigiano che intende beneficiarne deve allegare al contratto di locazione la certificazione della Camera di Commercio attestante l'iscrizione all'albo artigiani e l'appartenenza al distretto produttivo. Per i laboratori di trasformazione alimentare (caseifici artigianali, salumifici, panifici), il conduttore deve ottenere il riconoscimento CE ai sensi del Reg. CE 853/2004 (norme specifiche sull'igiene per alimenti di origine animale) dalla ASL competente, che effettua un sopralluogo nel laboratorio prima del rilascio del riconoscimento; il contratto di locazione deve essere già firmato e registrato prima del sopralluogo ASL.

Cosa includere nel tuo Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale

Il Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale in Italia deve includere elementi essenziali che ne garantiscono validità e tutela delle parti. L'identificazione del locatore richiede: nome/denominazione, codice fiscale/partita IVA, residenza/sede legale, numero REA se impresa, PEC. L'identificazione del conduttore artigiano richiede: nome/ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, numero di iscrizione all'albo artigiani presso la Camera di Commercio competente, PEC. L'identificazione dell'immobile deve comprendere: indirizzo completo con piano, dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria catastale C/3 o altra appropriata, rendita), superficie calpestabile in mq, altezza interna, dotazioni impiantistiche (potenza elettrica disponibile in kW, tipo di alimentazione, scarichi, ventilazione), destinazione urbanistica dell'area (zona artigianale, mista, industriale). La destinazione d'uso deve specificare la tipologia di attività artigianale esercitata (es. «laboratorio di falegnameria e restauro di mobili antichi»): è elemento che determina l'applicabilità dell'indennità di avviamento. La durata è di 6 anni con rinnovo automatico di 6 anni (art. 27 L. 392/1978) e data precisa di inizio. Il canone mensile e annuo deve essere indicato con modalità di pagamento, IBAN del locatore e scadenza mensile. Il deposito cauzionale — tipicamente 3 mensilità — è fruttifero di interessi legali (art. 11 L. 392/1978). Le clausole su migliorie e addizioni (artt. 1592-1593 c.c.), sulla sublocazione/cessione (art. 36 L. 392/1978), sulla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e sull'aggiornamento ISTAT (max 75%, art. 32 L. 392/1978) completano il corpo contrattuale. forms-legal.com offre il modello conforme pronto per la registrazione.

Elemento aggiuntivo fondamentale — la clausola sull'avviamento aziendale e il know-how: per i laboratori artigianali ad alta specializzazione (laboratori oreficeria, liuteria, restauro d'arte, ceramica artistica), il contratto può includere una clausola che regola il trasferimento del know-how in caso di cessione dell'azienda ex art. 36 L. 392/1978; tale clausola è importante perché il know-how artigianale è un asset immateriale di valore che non è automaticamente compreso nella cessione del contratto di locazione. La clausola di prima opzione (right of first refusal) in favore del conduttore artigiano in caso di vendita del laboratorio da parte del locatore è diversa dal diritto di prelazione legale ex artt. 38-40 L. 392/1978 e deve essere espressamente pattuita nel contratto: il diritto legale di prelazione si applica solo alle locazioni con contatto diretto con il pubblico, mentre la clausola contrattuale di prima opzione può essere estesa a tutti i tipi di laboratorio. Per i laboratori soggetti a certificazione di qualità (ISO 9001, ISO 14001, marchi DOC/DOP/IGP per i produttori alimentari), il contratto deve prevedere la clausola che consente al conduttore di esporre tali certificazioni all'esterno del laboratorio e di menzionare l'indirizzo del laboratorio nei materiali di marketing, anche in caso di successiva cessione del locale a terzi.

Un elemento spesso trascurato nel contratto di locazione di laboratorio artigianale è la clausola relativa agli impianti tecnologici specifici dell'attività: aspiratori, forni industriali, celle frigorifere, compressori, vasche di decantazione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione distingue gli impianti che sono pertinenze del bene immobile ex art. 817 c.c. — che il conduttore non può rimuovere al termine del contratto senza ripristinare lo stato originario — da quelli di proprietà esclusiva del conduttore, liberamente asportabili. Cass. n. 11718/2016 ha chiarito che l'impianto elettrico trifase realizzato dal conduttore su autorizzazione del locatore diventa pertinenza del locale se è stabilmente destinato al servizio dell'immobile e non è agevolmente smontabile senza pregiudizio per la struttura. Pertanto, il contratto deve specificare quali impianti esistenti appartengono al locatore (descritti nell'inventario allegato) e quali saranno realizzati dal conduttore a sue spese con facoltà di rimozione al termine. Per i laboratori alimentari, il Regolamento CE n. 852/2004 (HACCP) e il D.Lgs. 193/2007 impongono requisiti strutturali minimi — rivestimenti lavabili, piani di lavoro in acciaio inox, sistemi di raccolta reflui conformi al Reg. CE n. 1069/2009 — che il conduttore deve poter adeguare, con obbligo di ripristino solo per le modifiche non autorizzate dal locatore.

Come compilare il tuo Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale

Per compilare correttamente il Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale in Italia seguire le istruzioni per ciascuna sezione. Nella sezione locatore inserire: nome e cognome (o denominazione sociale), data e luogo di nascita (o data di costituzione), codice fiscale, partita IVA (se imprenditore), residenza o sede legale completa, numero REA della Camera di Commercio, PEC. Nella sezione conduttore: stesse informazioni, più il numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio competente, la tipologia di attività artigianale con codice ATECO, la descrizione dell'attività (es. «sartoria, confezione e riparazione di abbigliamento»). Nella sezione immobile: indirizzo completo (via, numero civico, piano, scala, comune, CAP, provincia), foglio, particella e subalterno catastali, categoria catastale (C/3 per laboratori, o altro se diverso), rendita catastale, superficie calpestabile in mq, altezza interna in metri, potenza elettrica disponibile in kW (rilevante per macchinari), tipo di scarico (acque bianche/nere/industriali), sistema di ventilazione. Indicare se il laboratorio è dotato di accesso diretto al pubblico (rilevante per l'indennità di avviamento). Per il canone inserire importo mensile e annuo in cifre e lettere, IBAN del locatore per i bonifici, giorno del mese di scadenza. Specificare l'aggiornamento ISTAT applicabile (sì/no, percentuale massima 75%). Inserire l'importo del deposito cauzionale (massimo 3 mensilità). Apporre le marche da bollo (€16 ogni 4 facciate). Allegare l'APE e il verbale di consegna. Registrare tramite modello RLI all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma.

Passaggi specifici per la registrazione all'Agenzia delle Entrate: il modello RLI (Richiesta di Registrazione e adempimenti successivi Locazioni e affitti di Immobili) si presenta telematicamente tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate (con accesso SPID, CIE o CNS) o tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF). L'imposta di registro da versare è il 2% del canone annuo per i locatori non soggetti IVA; 1% se il locatore soggetto IVA opta per il regime IVA con aliquota ordinaria del 22% ex art. 10, n. 8-ter), D.P.R. 633/1972. La registrazione deve riguardare il contratto originario, le eventuali proroghe, le modifiche al canone e la risoluzione anticipata — tutti questi atti generano un nuovo obbligo di registrazione. Il tributo speciale (marca da bollo) è di €16 ogni 100 righe o 4 facciate del contratto, con un minimo di 2 marche; per i contratti registrati telematicamente, la marca da bollo è sostituita dall'imposta di bollo virtuale versata tramite il modello F23 (codice tributo 458T). Il verbale di consegna allegato al contratto deve descrivere campo per campo: stato delle pareti e dei pavimenti, impianto elettrico (tipologia, numero di prese, potenza del contatore), impianto idraulico (numero e tipo di scarichi), sistema di riscaldamento/raffreddamento, numero e tipo di finestre e porte, eventuali difetti esistenti con indicazione di chi li ha rilevati; la firma di entrambe le parti sul verbale è essenziale.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale

Nel Contratto di Locazione di Laboratorio Artigianale in Italia si commettono errori frequenti che possono esporre le parti a sanzioni o contenziosi. Il primo errore è non verificare che la destinazione urbanistica dell'immobile consenta l'attività artigianale specifica: se la zona è classificata come residenziale pura e l'attività artigianale è incompatibile, il conduttore rischia la chiusura del laboratorio e la risoluzione del contratto. Il secondo errore è non specificare nel contratto la presenza o assenza di contatto diretto con il pubblico: questa indicazione è determinante per stabilire se l'indennità di avviamento ex artt. 34-35 L. 392/1978 sia dovuta; l'assenza di tale clausola genera controversie alla fine del rapporto. Il terzo errore è non inserire un verbale di consegna dettagliato che descriva lo stato degli impianti (elettrico, idraulico, antincendio): senza verbale firmato, sarà difficile determinare la responsabilità per guasti o danni agli impianti. Il quarto errore è non registrare il contratto entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate: la sanzione parte dal 60% dell'imposta di registro dovuta. Il quinto errore è non prevedere la clausola sull'autorizzazione alle migliorie: l'artigiano che modifica il laboratorio (es. installa una cappa di aspirazione o rinforza il pavimento per macchinari pesanti) senza autorizzazione scritta del locatore può essere costretto a ripristinare lo stato originario a proprie spese alla scadenza del contratto.

Errore 6 — Non richiedere le autorizzazioni comunali prima dell'inizio dell'attività: la SCIA artigiana va presentata al SUAP del Comune competente ex D.P.R. 160/2010 prima dell'avvio dell'attività; l'inizio dell'attività senza SCIA espone il conduttore a sanzioni amministrative e alla chiusura d'ufficio da parte del Comune. Errore 7 — Confondere il contratto di locazione con il comodato d'uso: il comodato d'uso gratuito non gode delle tutele della L. 392/1978 (durata minima, indennità di avviamento, prelazione) ed è revocabile in qualsiasi momento salvo diversa pattuizione; destinare un laboratorio in comodato senza corrispettivo priva l'artigiano delle tutele fondamentali. Errore 8 — Omettere la clausola sull'aggiornamento ISTAT: senza questa clausola il canone rimane fisso per tutta la durata del contratto, senza possibilità di adeguamento all'inflazione; la Cass. civ., sez. III, n. 4320/2018, ha precisato che la clausola di aggiornamento ISTAT è valida solo se espressamente concordata per iscritto e nel rispetto del limite del 75% ex art. 32 L. 392/1978. Errore 9 — Non prevedere la clausola sulla sublocazione: in assenza di espressa pattuizione contrattuale, la sublocazione parziale del laboratorio richiede il consenso del locatore (art. 1594 c.c.); la cessione dell'azienda con il contratto ex art. 36 L. 392/1978 è invece ammessa con semplice comunicazione, ma deve essere espressamente richiamata nel contratto. Errore 10 — Non verificare la rispondenza della potenza elettrica disponibile alle esigenze delle lavorazioni: molti artigiani scoprono solo dopo la firma del contratto che la potenza elettrica disponibile è insufficiente per i macchinari in uso; l'adeguamento dell'impianto richiede autorizzazione del locatore e spesso investimenti significativi a carico del conduttore.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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