Contratto di Locazione di Negozio
Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27, 34-35, 38-40; art. 1571 c.c.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NEGOZIO
ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (artt. 27, 29, 34-35, 38-40) e degli artt. 1571 ss. del Codice Civile
Art. 1 — PARTI CONTRAENTI
Locatore:
[Nome Locatore Neg], nato/a il [Data Nascita Locatore Neg]
C.F./P.IVA: [Cf Locatore Neg] — Residenza/Sede: [Residenza Locatore Neg]
PEC: [Pec Locatore Neg] — Regime fiscale: [Regime Iva Locatore Neg]
Conduttore:
[Nome Conduttore Neg] — P.IVA/C.F.: [Piva Conduttore Neg] — REA: [Rea Conduttore Neg]
Sede legale: [Sede Legale Conduttore Neg]
Legale rappresentante: [Leg Rapp Conduttore Neg] — PEC: [Pec Conduttore Neg]
Attività commerciale: [Attivita Negozio]
Art. 2 — OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il Locatore concede in locazione al Conduttore il seguente negozio:
Indirizzo: [Indirizzo Negozio Neg]
Dati catastali: Foglio [Foglio Neg], Particella [Particella Neg], Sub. [Subalterno Neg] — Rendita: [Rendita Neg]
Superficie: [Superficie Negozio Neg] mq — Pertinenze: [Pertinenza Neg]
Stato di consegna: [Stato Consegna Neg]
APE allegato: [Ape Negozio]
Art. 3 — DURATA
La locazione ha inizio il [Data Inizio Neg] e prima scadenza il [Data Prima Scadenza Neg] (6 anni, art. 27 L. 392/1978). Si rinnova automaticamente per altri 6 anni. Il Locatore può negare il rinnovo alla prima scadenza solo per le causali tassative ex art. 29 L. 392/1978 (uso diretto, demolizione, ricostruzione), con preavviso minimo di 12 mesi a mezzo raccomandata A/R o PEC.
Art. 4 — CANONE, DEPOSITO E REGIME FISCALE
Canone mensile: Euro [Canone Mensile Neg] — Canone annuo: Euro [Canone Annuo Neg].
Pagamento: bonifico bancario all'IBAN [Iban Locatore Neg], entro il giorno 5 di ogni mese.
Aggiornamento ISTAT: [Aggiornamento Istat Neg] (art. 32 L. 392/1978), su richiesta scritta annuale del Locatore.
Regime fiscale: [Regime Iva Locatore Neg].
Deposito cauzionale: Euro [Deposito Neg], fruttifero di interessi legali (art. 11 L. 392/1978). Restituito entro 30 giorni dal rilascio del negozio.
Art. 5 — INDENNITÀ DI AVVIAMENTO E DIRITTO DI PRELAZIONE
In caso di mancato rinnovo da parte del Locatore per causa a lui imputabile, è dovuta al Conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari a 18 mensilità del canone corrente (artt. 34-35 L. 392/1978), in quanto l'attività comporta contatto diretto con il pubblico. Il pagamento è condizione per la legittimità dello sgombero (Cass. SS.UU. 18214/2015).
In caso di vendita del negozio, il Locatore è tenuto a comunicare al Conduttore per raccomandata A/R le condizioni di vendita concordate con il terzo acquirente. Il Conduttore ha diritto di prelazione entro 60 giorni dalla comunicazione (artt. 38-39 L. 392/1978). In caso di violazione, il Conduttore può esercitare il riscatto entro 6 mesi dalla trascrizione della vendita (art. 39 L. 392/1978).
Art. 6 — RECESSO, SUBLOCAZIONE E MIGLIORIE
Il Conduttore può recedere per gravi motivi sopravvenuti con preavviso di 6 mesi a mezzo raccomandata A/R o PEC (art. 27, u.c., L. 392/1978).
La cessione del contratto con la cessione d'azienda è consentita ex art. 36 L. 392/1978, con comunicazione al Locatore. Ogni altra sublocazione richiede il consenso scritto del Locatore (art. 1594 c.c.).
Le migliorie al negozio richiedono il consenso scritto del Locatore. In presenza di consenso, al termine del contratto il Locatore corrisponde l'indennità ex art. 1592 c.c.
Art. 7 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E OBBLIGHI
Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato pagamento del canone per almeno 2 mensilità consecutive o di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, previa dichiarazione scritta del Locatore.
Il Locatore si obbliga a garantire il pacifico godimento del negozio (artt. 1575-1576 c.c.) e la manutenzione straordinaria. Il Conduttore si obbliga a: rispettare la destinazione commerciale indicata; effettuare la manutenzione ordinaria; ottenere le autorizzazioni necessarie (SCIA commerciale ex D.Lgs. 59/2010, licenze sanitarie, ecc.); riconsegnare il negozio nel medesimo stato (art. 1590 c.c.).
Art. 8 — REGISTRAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni tramite modello RLI (D.P.R. 131/1986). APE allegata (D.Lgs. 192/2005). Mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. Dati personali trattati ex Reg. UE 2016/679 (GDPR).
[Luogo Sottoscrizione Neg], [Data Sottoscrizione Neg]
Il Locatore: [Nome Locatore Neg] — Firma: _________________________
Il Conduttore: [Nome Conduttore Neg] — Firma: _________________________
Approvazione specifica ex artt. 1341-1342 c.c. delle clausole: Art. 3 (durata), Art. 5 (avviamento e prelazione), Art. 6 (recesso e sublocazione), Art. 7 (clausola risolutiva).
Firma Locatore (doppia firma): _________________________
Firma Conduttore (doppia firma): _________________________
Locatore (proprietario del negozio)
________________
Signature
Conduttore (esercente del negozio)
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Locazione di Negozio?
Il Contratto di Locazione di Negozio in Italia è l'atto disciplinato da Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27, 34-35, 38-40; art. 1571 c.c. Indica canone, deposito, durata, obblighi di manutenzione e termini di preavviso tra locatore e conduttore.
La Legge 392/1978 riconosce al conduttore del negozio un sistema articolato di tutele qualificate che il Contratto di Locazione di Negozio in Italia deve rispecchiare: primo, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari a diciotto mensilità del canone in caso di mancato rinnovo da parte del locatore (art. 34 L. 392/1978), applicabile a tutte le attività con contatto diretto con il pubblico degli utenti o dei consumatori; secondo, l'elevazione dell'indennità a ventuno mensilità per le attività alberghiere (art. 35 L. 392/1978); terzo, il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile (artt. 38-39 L. 392/1978) con sessanta giorni per l'esercizio e il diritto di riscatto in caso di violazione; quarto, il recesso per gravi motivi sopravvenuti con preavviso di sei mesi mediante raccomandata A/R o PEC (art. 27, ultimo comma, L. 392/1978); quinto, il tetto del settantacinque percento sull'aggiornamento annuale dell'indice FOI ISTAT del canone (art. 32 L. 392/1978); sesto, la nullità di qualsiasi clausola contrattuale in danno del conduttore (art. 79 L. 392/1978).
Sul piano fiscale e formale, il Contratto di Locazione di Negozio in Italia deve essere registrato obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla stipula (art. 17 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — Testo Unico Imposta di Registro), con versamento dell'imposta di registro pari al due percento del canone annuo ovvero all'uno percento se il locatore è un soggetto IVA con opzione. Per gli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con superficie fino a seicento metri quadri, locati da persone fisiche non nell'esercizio di attività d'impresa, è ammessa l'opzione per la cedolare secca al ventuno percento ai sensi dell'art. 1, comma 59, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che sostituisce l'IRPEF, le addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo. L'allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e del D.M. 26 giugno 2015, pena sanzione amministrativa da euro milleduecento a euro ottomila. Le menzioni urbanistiche richieste dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) devono essere inserite nel contratto, inclusi gli estremi del titolo abilitativo edilizio. La marca da bollo è dovuta nella misura di euro sedici ogni quattro facciate o cento righe del contratto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo regime di cedolare secca.
Quando serve Contratto di Locazione di Negozio?
Il Contratto di Locazione di Negozio in Italia è necessario ogni volta che un commerciante, un artigiano con vendita diretta al pubblico o un operatore di servizi al dettaglio prende in locazione un locale commerciale per l'esercizio della propria attività aperta al pubblico dei consumatori. La scelta del Contratto di Locazione di Negozio rispetto ad altre tipologie di contratto a uso diverso — come la locazione di magazzino, di laboratorio artigianale senza accesso al pubblico o di studio professionale — è fondamentale, poiché solo il negozio che comporta contatto diretto con il pubblico degli utenti o dei consumatori consente al conduttore di maturare il diritto all'indennità di avviamento commerciale ex art. 34 L. 392/1978.
Le categorie di attività più frequenti che richiedono il Contratto di Locazione di Negozio in Italia includono: negozi di abbigliamento, calzature e accessori moda; punti vendita di alimentari, supermercati di prossimità, negozi di specialità gastronomiche, vinerie, enoteche; farmacie, parafarmacie, erboristerie con accesso diretto al pubblico; bar, caffetterie, pasticcerie, gelaterie con somministrazione in loco; ristoranti, pizzerie, tavole calde, take-away; parrucchieri, barbieri, centri estetici, centri benessere; cartolerie, librerie, cartolibrerie, negozi di giocattoli; negozi di elettronica, elettrodomestici, informatica, telefonia; gioiellerie, orologerie, profumerie; agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie assicurative con sportello aperto al pubblico; studi fotografici; ottici; negozi di articoli sportivi e da campeggio; ferramenta e rivenditori di materiale edile al dettaglio.
Il contratto è altresì necessario per i franchisee che aprono un punto vendita di un marchio in franchising — abbigliamento sportivo, fast food, cosmesi, ottica, parafarmacia — per i rivenditori autorizzati di marchi e per gli esercenti di grande distribuzione organizzata che aprono nuovi punti vendita. Nelle aree commerciali soggette a tutela del tessuto urbano (centri storici, ZTL), il contratto costituisce il titolo che giustifica la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) commerciale da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. La forma scritta del Contratto di Locazione di Negozio in Italia è requisito indispensabile per procedere alla registrazione all'Agenzia delle Entrate e per consentire al conduttore di dedurre il canone come costo nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale ai fini delle imposte dirette.
Cosa includere nel tuo Contratto di Locazione di Negozio
Il Contratto di Locazione di Negozio in Italia deve contenere elementi strutturali precisi che ne garantiscono la validità, l'efficacia e la tutela di entrambe le parti. Su forms-legal.com è disponibile il modello completo pronto per la registrazione.
L'identificazione delle parti richiede per il locatore: nome e cognome (o ragione sociale per le persone giuridiche), data e luogo di nascita, codice fiscale (o partita IVA se imprenditore), indirizzo di residenza o sede legale, PEC, eventuale numero di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente e nome del legale rappresentante. Per il conduttore: ragione sociale o nome, partita IVA, codice fiscale, numero REA della Camera di Commercio competente, sede legale, nome del legale rappresentante con procura di firma, PEC, descrizione dell'attività commerciale esercitata con relativo codice ATECO (reperibile sul portale dell'ISTAT o della Camera di Commercio).
L'identificazione dell'immobile è il nucleo descrittivo del contratto: indirizzo completo del negozio con numero civico visibile sulla strada — rilevante per la determinazione dell'avviamento commerciale — piano e accesso diretto, dati catastali completi (Comune, foglio, particella, subalterno, categoria catastale — di norma C/1 per negozi e botteghe — rendita catastale), superficie commerciale netta e lorda in metri quadri, dimensioni delle vetrine, altezza interna in metri, pertinenze (magazzino con sua categoria e superficie, bagno di servizio, deposito, eventuale spazio esterno), stato di consegna, impianti presenti (elettrico, idraulico, condizionamento, impianto antincendio).
La destinazione d'uso deve specificare con precisione l'attività commerciale esercitata: questa indicazione è determinante sia per il diritto all'indennità di avviamento che per la compatibilità con le autorizzazioni comunali e il Piano Regolatore Generale (PRG) o Piano di Governo del Territorio (PGT). La durata è di sei anni con data precisa di inizio e di prima scadenza (art. 27 L. 392/1978), con indicazione delle condizioni di rinnovo e delle modalità di diniego (preavviso di dodici mesi con causale tassativa ex art. 29 L. 392/1978). Il canone mensile e annuo devono essere espressi in cifre e in lettere, con IBAN del locatore per i pagamenti tramite bonifico, giorno del mese entro cui il pagamento deve pervenire, regime IVA applicabile (esente o imponibile con aliquota 22%). La clausola di aggiornamento ISTAT deve specificare la percentuale applicata (massimo settantacinque percento della variazione dell'indice FOI ai sensi dell'art. 32 L. 392/1978). Il deposito cauzionale — tipicamente tre mensilità — deve essere vincolato e produttivo di interessi legali (art. 11 L. 392/1978). Le clausole sull'indennità di avviamento (artt. 34-35 L. 392/1978), sul diritto di prelazione (artt. 38-40 L. 392/1978), sulle migliorie e addizioni (artt. 1592-1593 c.c.) e sulla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) devono essere esplicite e approvate specificamente ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.
Come compilare il tuo Contratto di Locazione di Negozio
Per compilare correttamente il Contratto di Locazione di Negozio in Italia raccogliere tutti i dati necessari prima di procedere alla redazione del modulo.
Nella sezione locatore: inserire nome e cognome completi (o ragione sociale per le persone giuridiche), data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA se applicabile, indirizzo di residenza o sede legale, PEC o e-mail certificata, numero di iscrizione al Registro Imprese se il locatore è una società.
Nella sezione conduttore: ragione sociale e forma giuridica (es. S.r.l., S.n.c., S.a.s., ditta individuale), partita IVA e codice fiscale, numero REA della Camera di Commercio competente (riportato sulla visura camerale), sede legale, nome e qualifica del legale rappresentante con i relativi poteri di firma, PEC, tipo di attività commerciale esercitata con codice ATECO (reperibile sul sito dell'ISTAT, sezione Attività Economiche, o tramite la Camera di Commercio). Verificare sempre che l'attività dichiarata sia compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile secondo le norme urbanistiche del Comune.
Nella sezione immobile: indirizzo completo del negozio con numero civico visibile sulla strada (fondamentale per l'avviamento), piano e tipo di accesso diretto, foglio, particella e subalterno catastali (ricavabili dalla visura catastale aggiornata disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate — sezione Servizi Catastali), categoria catastale C/1 per negozi e botteghe (da verificare sulla visura catastale), rendita catastale, superficie netta in metri quadri (misure interne al vivo dei muri), superficie totale lorda, dimensioni delle vetrine in metri lineari, altezza interna in metri. Elencare le pertinenze separate con le rispettive categorie catastali e superfici.
Per il canone: inserire l'importo mensile in cifre e in lettere (es. «Euro tremila/00 — €3.000,00»), l'importo annuo (dodici mensilità), l'IBAN del locatore per i bonifici bancari, il giorno del mese entro cui il pagamento deve pervenire (es. «entro il 5 di ogni mese corrente»), il regime IVA (esente — il locatore persona fisica non è soggetto IVA — o imponibile al 22% se il locatore è un soggetto IVA che ha optato per il regime ordinario). Specificare la percentuale di aggiornamento ISTAT (massimo settantacinque percento della variazione dell'indice FOI, come previsto dall'art. 32 L. 392/1978). Indicare il deposito cauzionale in cifre e in lettere, le modalità di versamento (bonifico alla firma) e la banca depositaria. Se si opta per la cedolare secca (solo locatore persona fisica, immobile C/1, superficie fino a 600 mq): barrare la casella relativa e aggiungere la dichiarazione di comunicazione al conduttore con raccomandata A/R o PEC prima dell'esercizio dell'opzione in sede di registrazione tramite modello RLI all'Agenzia delle Entrate. Allegare l'APE, la planimetria catastale e il verbale di consegna firmato da entrambe le parti. Apporre marche da bollo da euro sedici ogni quattro facciate del contratto cartaceo. Registrare il contratto tramite il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) sul portale dell'Agenzia delle Entrate o presso uno sportello CAF/intermediario abilitato entro trenta giorni dalla stipula, versando l'imposta di registro tramite modello F24 (codice tributo 1504).
Requisiti legali per Contratto di Locazione di Negozio
Il Contratto di Locazione di Negozio in Italia è disciplinato da un sistema normativo imperativo che pone obblighi precisi a carico di locatore e conduttore, con sanzioni severe in caso di inosservanza.
La Legge 27 luglio 1978, n. 392 è la fonte principale imperativa: l'art. 27 fissa la durata minima inderogabile di sei anni; l'art. 79 sancisce la nullità dei patti in danno del conduttore; l'art. 28 disciplina la rinnovazione tacita e le modalità di diniego; l'art. 29 elenca tassativamente le causali per il diniego del rinnovo alla prima scadenza, con obbligo di preavviso minimo di dodici mesi; l'art. 32 limita l'aggiornamento ISTAT al settantacinque percento della variazione dell'indice FOI; gli artt. 34-35 assicurano l'indennità di avviamento di diciotto mensilità (ventuno per gli alberghi) per le attività con contatto diretto con il pubblico; gli artt. 38-40 garantiscono il diritto di prelazione e il diritto di riscatto entro sei mesi dalla trascrizione nei Registri Immobiliari.
Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro) impone la registrazione entro trenta giorni dalla stipula all'Agenzia delle Entrate, con imposta pari al due percento del canone annuo per i fabbricati non abitativi (art. 17 e Tariffa Parte I); la cedolare secca al ventuno percento (art. 1, comma 59, L. 145/2018) è alternativa per i negozi C/1 fino a seicento mq locati da persone fisiche non imprenditori. La mancata registrazione espone le parti a sanzioni amministrative graduate (dal sessanta al centoventi percento dell'imposta evasa) ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 131/1986.
Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (e D.M. 26 giugno 2015) obbliga il locatore ad allegare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) al contratto e a indicarne la classe energetica, pena sanzione amministrativa da euro milleduecento a euro ottomila per ogni parte del contratto. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 impone la menzione del titolo abilitativo edilizio e della conformità urbanistica, pena la nullità dell'atto. Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 stabilisce la mediazione civile obbligatoria come condizione di procedibilità per le controversie in materia di locazione avanti al Tribunale civile. L'art. 1341 c.c. impone la doppia sottoscrizione specifica per le clausole considerabili vessatorie (clausola risolutiva espressa, limitazione del diritto di sublocazione, esonero da responsabilità del locatore per vizi occulti).
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Locazione di Negozio
Nel Contratto di Locazione di Negozio in Italia si commettono errori gravi e ricorrenti che possono comportare la perdita di diritti tutelati dalla legge o il sorgere di responsabilità significative per entrambe le parti.
Primo errore: non indicare nel contratto la presenza di contatto diretto con il pubblico. Questa indicazione è determinante per il diritto all'indennità di avviamento commerciale ex art. 34 L. 392/1978; senza di essa, il locatore può contestare la spettanza dell'indennità alla fine del rapporto, costringendo il conduttore ad una lunga e costosa controversia giudiziaria davanti al Tribunale competente.
Secondo errore: escludere contrattualmente l'indennità di avviamento o il diritto di prelazione. Tali clausole sono nulle ex art. 79 L. 392/1978 e non vincolano il conduttore, che conserva integralmente i suoi diritti legali; il locatore che inserisce tali clausole rischia di trovarsi di fronte a un conduttore che esige l'indennità o il riscatto nonostante la clausola contrattuale che credeva valida.
Terzo errore: vendere il negozio locato senza preventiva comunicazione al conduttore. Il conduttore deve ricevere la comunicazione delle condizioni di vendita con raccomandata A/R almeno sessanta giorni prima della stipula (artt. 38-39 L. 392/1978). La violazione consente al conduttore di esercitare il diritto di riscatto entro sei mesi dalla trascrizione della compravendita nei Registri Immobiliari, con gravi conseguenze per l'acquirente terzo inconsapevole.
Quarto errore: non registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni. Per le locazioni commerciali non si applica la nullità prevista per le locazioni abitative dall'art. 1, comma 346, L. 311/2004, ma le sanzioni fiscali sono comunque severe: dal sessanta al centoventi percento dell'imposta di registro, oltre interessi di mora. Il conduttore perde la possibilità di dedurre il canone come costo dal proprio reddito d'impresa.
Quinto errore: non allegare l'APE al momento della stipula. La sanzione colpisce entrambe le parti del contratto nella misura da euro milleduecento a euro ottomila ciascuna. Il contratto privo di menzione dell'APE è altresì un segnale di scarsa diligenza nella redazione che può influire negativamente in sede di eventuale contenzioso.
Sesto errore: omettere la doppia firma per le clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. Clausole come quelle di recesso anticipato del locatore, di modifica unilaterale del canone, di esclusione dell'indennità di avviamento o di limitazione dei diritti del conduttore richiedono la specifica e autonoma sottoscrizione per essere valide; in assenza di doppia firma, il conduttore può far dichiarare la clausola inefficace in qualsiasi momento del rapporto o in sede giudiziaria.
Settimo errore: confondere il deposito cauzionale con la fideiussione. Il deposito cauzionale è soggetto al limite massimo di tre mensilità (art. 11 L. 392/1978) ed è fruttifero di interessi legali che il locatore deve restituire al conduttore alla scadenza; la fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta non è soggetta a questo limite perché è una garanzia autonoma, ma deve essere espressamente concordata nel contratto con indicazione di importo, banca garante e condizioni di escussione.
Ottavo errore: trascurare la clausola di aggiornamento ISTAT. L'art. 32 L. 392/1978 limita l'aggiornamento al settantacinque percento della variazione dell'indice FOI; una clausola che preveda l'aggiornamento al cento percento è nulla ex art. 79 L. 392/1978 per la parte eccedente il limite legale.
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Il Contratto di Locazione di Negozio in Italia è soggetto all'art. 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, che fissa la durata minima inderogabile di sei anni. Al termine della prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per altri sei anni (6+6), salvo che il locatore eserciti il diniego di rinnovo per una delle causali tassative previste dall'art. 29 della stessa legge — uso diretto per la stessa attività, demolizione o ricostruzione dell'immobile, grave inadempimento del conduttore — comunicando il diniego con almeno dodici mesi di preavviso a mezzo raccomandata A/R o PEC. Il locatore che nega il rinnovo senza causale giustificata o senza il prescritto preavviso è tenuto a corrispondere al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di diciotto mensilità prevista dall'art. 34 L. 392/1978, oltre al risarcimento del danno. Qualsiasi clausola contrattuale che riduca la durata al di sotto dei sei anni è nulla ex art. 79 L. 392/1978 e il contratto si intende stipulato per la durata legale minima.
Sì, nel Contratto di Locazione di Negozio in Italia l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari a diciotto mensilità prevista dall'art. 34 della Legge 392/1978 spetta al conduttore quando nell'immobile si svolge attività commerciale che comporta contatto diretto con il pubblico degli utenti o dei consumatori. Negozi al dettaglio di abbigliamento, alimentari, elettrodomestici, gioiellerie, farmacie, parrucchieri, estetisti, bar, ristoranti, agenzie di viaggio con sportello aperto al pubblico rientrano in questa categoria e danno pieno diritto all'indennità in caso di mancato rinnovo da parte del locatore. L'indennità non è dovuta se è il conduttore a recedere o a non rinnovare il contratto. È dovuta invece quando il locatore utilizza la cessazione del contratto per ragioni non previste dalla legge, o quando l'immobile resta inutilizzato per un anno dopo il rilascio (art. 34, ultimo comma, L. 392/1978), che obbliga il locatore a corrispondere un'ulteriore indennità di diciotto mensilità (per un totale di trentasei mensilità).
No. Il proprietario che intende vendere il negozio locato è obbligato a comunicare al conduttore, con lettera raccomandata A/R, le condizioni della vendita e il corrispettivo concordato con il terzo acquirente, prima di procedere alla stipula del rogito (artt. 38-39 Legge 392/1978). Il conduttore dispone di sessanta giorni dalla comunicazione per esercitare il diritto di prelazione, acquistando il negozio alle stesse condizioni offerte al terzo. Se il locatore vende il negozio a un terzo senza aver comunicato al conduttore le condizioni di vendita, o a condizioni più favorevoli di quelle comunicate, il conduttore ha diritto di riscatto (art. 39 L. 392/1978): può riscattare il negozio dall'acquirente entro sei mesi dalla trascrizione del contratto di compravendita nei Registri Immobiliari, oltre al diritto al risarcimento del danno. Il diritto di prelazione è inderogabile e la sua esclusione contrattuale è nulla ex art. 79 L. 392/1978.
Il conduttore del Contratto di Locazione di Negozio in Italia può apportare migliorie al locale solo con il consenso scritto del locatore. Gli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile disciplinano le migliorie e le addizioni: se il locatore ha autorizzato le migliorie, al termine del contratto deve corrispondere al conduttore un'indennità pari al minore tra la spesa sostenuta e il vantaggio che ne deriva al locale. Se invece le migliorie sono state apportate senza consenso, il locatore può chiederne la rimozione o trattenerle senza pagare indennità. Per le addizioni — elementi aggiuntivi che non alterano la struttura ma sono separabili — il conduttore può rimuoverle al termine del contratto se ciò non causa deterioramento dell'immobile. Il contratto deve contenere una clausola specifica sulle migliorie per regolare preventivamente questi aspetti, specificando quali interventi sono autorizzati e a quali condizioni economiche e di ripristino.
La cedolare secca per i negozi è applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 solo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con superficie fino a seicento metri quadri, escluse le pertinenze, locati da persone fisiche non agenti in qualità di imprenditori. L'aliquota è del ventuno percento e sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo. L'opzione si esercita in sede di registrazione del Contratto di Locazione di Negozio tramite il modello RLI all'Agenzia delle Entrate e deve essere comunicata per iscritto al conduttore prima della registrazione. Il conduttore deve essere informato che, durante il periodo di opzione della cedolare secca, il locatore non può richiedere l'aggiornamento ISTAT del canone. La cedolare secca non modifica le tutele civilistiche del conduttore previste dalla Legge 392/1978: indennità di avviamento, diritto di prelazione, durata minima 6+6 e tutte le altre tutele rimangono integralmente applicabili.
Se il locatore non corrisponde al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (diciotto mensilità ai sensi dell'art. 34 della Legge 392/1978) prima del rilascio del negozio, il conduttore ha diritto di rifiutare il rilascio del locale finché l'indennità non sia stata pagata o non sia stata depositata in Tribunale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18214 del 2015 ha confermato che il pagamento dell'indennità è condizione per la legittimità dello sgombero: il conduttore che rifiuta di lasciare il locale in attesa del pagamento dell'indennità non è in mora e non può essere soggetto a procedimento di sfratto per finita locazione. Il locatore che non paga è inadempiente e può essere condannato al risarcimento del danno ulteriore rispetto all'indennità legale. Se il negozio resta inutilizzato per oltre un anno dopo il rilascio senza che il locatore lo abbia destinato all'uso indicato come causale del diniego, scatta l'obbligo di una seconda indennità di diciotto mensilità (art. 34, ultimo comma, L. 392/1978).
L'apertura di un negozio nel locale oggetto del Contratto di Locazione di Negozio in Italia richiede una serie di adempimenti amministrativi da effettuare prima dell'avvio dell'attività. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) commerciale va presentata al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. L'immobile deve avere la destinazione urbanistica compatibile con il commercio al dettaglio o all'ingrosso prevista dal Piano Regolatore Generale (PRG) o Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune. Per le attività alimentari è necessaria l'autorizzazione sanitaria della ASL e la notifica sanitaria ai sensi del D.Lgs. 193/2007 e del Reg. CE 852/2004. Per la vendita di farmaci occorre la licenza della farmacia o parafarmacia rilasciata dalla Regione. L'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio è obbligatoria per qualsiasi attività d'impresa. La licenza di suolo pubblico e le autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria richiedono specifiche autorizzazioni comunali da richiedere al Servizio Attività Produttive del Comune in cui il negozio è ubicato.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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