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Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca

Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca

Art. 1 c. 59 L. 145/2018; Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27-29, 34-35

CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO COMMERCIALE CON CEDOLARE SECCA

Art. 1, comma 59, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — Legge 27 luglio 1978, n. 392

Art. 1 — PARTI

Locatore (persona fisica):

[Nome Locatore Ced], nato/a il [Data Nascita Locatore Ced] a [Luogo Nascita Locatore Ced]

C.F.: [Cf Locatore Ced] — Residenza: [Residenza Locatore Ced] — PEC: [Pec Locatore Ced]

Conduttore:

[Nome Conduttore Ced] — P.IVA/C.F.: [Piva Conduttore Ced]

Sede legale: [Sede Legale Conduttore Ced]

Legale rappresentante: [Leg Rapp Conduttore Ced] — PEC: [Pec Conduttore Ced]

Attività: [Attivita Ced]

Art. 2 — OGGETTO

Il Locatore concede in locazione al Conduttore il seguente immobile di categoria catastale C/1:

Indirizzo: [Indirizzo Negozio]

Dati catastali: Foglio [Foglio Ced], Particella [Particella Ced], Sub. [Subalterno Ced]

Superficie: [Superficie Negozio] mq — Rendita catastale: [Rendita Catastale]

APE allegato: [Ape Ced]

Art. 3 — DURATA

La locazione ha inizio il [Data Inizio Ced] e prima scadenza il [Data Prima Scadenza Ced] (6 anni, art. 27 L. 392/1978). Il rinnovo automatico è di 6 anni.

Art. 4 — CANONE E CEDOLARE SECCA

Canone mensile: Euro [Canone Mensile Ced] — Canone annuo: Euro [Canone Annuo Ced].

Pagamento mediante bonifico bancario all'IBAN: [Iban Locatore Ced], entro il giorno 5 di ogni mese.

Opzione cedolare secca: [Opzione Cedolare Secca].

Il Locatore, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, esercita l'opzione per la cedolare secca al 21% in sostituzione di IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo. Durante il periodo dell'opzione il canone non potrà essere aggiornato con variazioni ISTAT.

Deposito cauzionale: Euro [Deposito Cauzionale Ced], fruttifero di interessi legali (art. 11 L. 392/1978).

Art. 5 — TUTELE DEL CONDUTTORE (L. 392/1978)

La cedolare secca non modifica le tutele civilistiche del Conduttore previste dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392: durata minima 6 anni (art. 27); diniego di rinnovo solo per causali tassative con preavviso 12 mesi (art. 29); indennità di avviamento 18 mensilità per attività con contatto pubblico (artt. 34-35); diritto di prelazione in caso di vendita (artt. 38-40); recesso per gravi motivi con preavviso 6 mesi (art. 27, u.c.).

Art. 6 — DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto sarà registrato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni tramite modello RLI, con opzione per la cedolare secca al 21% (art. 1 c. 59 L. 145/2018). L'APE (D.Lgs. 192/2005) è allegata al presente contratto. Le controversie sono sottoposte a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.

I dati personali sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

[Luogo Sottoscrizione Ced], [Data Sottoscrizione Ced]

Il Locatore: [Nome Locatore Ced] — Firma: _________________________

Il Conduttore: [Nome Conduttore Ced] — Firma: _________________________

Approvazione specifica ex artt. 1341-1342 c.c. delle clausole: Art. 3 (durata), Art. 4 (cedolare secca e blocco ISTAT).

Firma Locatore (doppia firma): _________________________

Firma Conduttore (doppia firma): _________________________

Locatore persona fisica (optante per cedolare secca)

________________

Signature

Conduttore commerciale

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca?

Il Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca in Italia è il contratto di locazione di un negozio (categoria catastale C/1) per il quale il locatore persona fisica opta per il regime fiscale sostitutivo della cedolare secca con aliquota del 21%. La materia si fonda sull'art. 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha esteso la cedolare alle locazioni di immobili commerciali C/1, in coordinamento con la Legge 27 luglio 1978, n. 392 (artt. 27-29) sulle locazioni a uso diverso.

La cedolare secca è un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e delle imposte di registro e di bollo sul contratto: applicando l'aliquota fissa del 21% sul canone, il locatore evita la tassazione progressiva IRPEF e gli adempimenti relativi all'imposta di registro annuale. L'opzione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 per i negozi C/1 di superficie non superiore a 600 mq, è riservata ai locatori persone fisiche e comporta la rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone per il periodo di efficacia dell'opzione. Resta ferma la disciplina sostanziale delle locazioni commerciali dettata dalla L. 392/1978, comprese la durata (di regola 6+6) e l'indennità per la perdita dell'avviamento.

Lo strumento è conveniente per i proprietari persone fisiche di negozi che si collocano negli scaglioni IRPEF più elevati e percepiscono canoni significativi, permettendo di semplificare il carico fiscale con un'aliquota fissa.

Il contratto deve identificare le parti, descrivere l'immobile (categoria C/1, dati catastali, superficie), indicare il canone, la durata, il deposito, gli obblighi di manutenzione e la clausola di opzione per la cedolare secca con la rinuncia all'aggiornamento del canone, e va registrato. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di locazione commerciale 6+6, locazione di negozio, locazione di capannone industriale e locazione di laboratorio artigianale.

Quando serve Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca?

Il Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca in Italia è adatto ai proprietari persone fisiche di negozi e botteghe (categoria catastale C/1) che intendono semplificare il carico fiscale e godere di un'aliquota fissa del 21% invece delle aliquote progressive IRPEF ordinarie. Il regime è particolarmente conveniente per i locatori che si trovano nei scaglioni IRPEF più elevati (38% o 43%) e che percepiscono canoni commerciali significativi. Il contratto è da preferire al regime ordinario anche quando si vuole evitare il versamento periodico dell'imposta di registro (2% del canone annuo) e dell'imposta di bollo. Non è tuttavia adatto a tutti i casi: il locatore che prevede un'inflazione elevata nel periodo contrattuale potrebbe preferire il regime ordinario, che consente l'aggiornamento ISTAT fino al 75% (art. 32 L. 392/1978). Il regime non è disponibile per le società (nemmeno le società di persone), per gli imprenditori individuali che locano immobili aziendali, né per gli immobili diversi dalla categoria C/1 o con superficie superiore a 600 mq. La convenienza economica della cedolare secca va analizzata con un consulente fiscale iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per verificare se il canone annuo supera la soglia oltre la quale il risparmio fiscale IRPEF compensa la perdita dell'indicizzazione ISTAT. Ad esempio, con un canone di € 30.000 annui e un'aliquota IRPEF marginale del 43%, il risparmio cedolare è di € 6.600 annui (43% - 21% = 22% × € 30.000); con inflazione al 3% e aggiornamento ISTAT al 75%, la perdita di indicizzazione è di € 675 annui (€ 30.000 × 75% × 3%), quindi la cedolare conviene ampiamente. Il contratto di locazione commerciale con cedolare secca è preferibile anche quando il conduttore è soggetto estero non residente: il regime sostitutivo semplifica la dichiarazione dei redditi evitando il problema del coordinamento tra IRPEF italiana e il credito per imposte estere ex art. 165 TUIR. La mediazione civile obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 si applica alle controversie in materia di locazione: prima di adire il Tribunale per morosità o danni, è condizione di procedibilità tentare la mediazione presso un organismo iscritto al registro del Ministero della Giustizia.

Cosa includere nel tuo Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca

Il Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca in Italia deve contenere tutti gli elementi delle locazioni commerciali ordinarie disciplinate dalla Legge 392/1978, con l'aggiunta della clausola sull'opzione per il regime di cedolare secca. L'identificazione delle parti — locatore persona fisica (con nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, PEC) e conduttore (persona fisica o giuridica con partita IVA, numero REA, sede legale) — è il primo elemento. L'identificazione dell'immobile deve includere: indirizzo completo, dati catastali (foglio, particella, subalterno), categoria catastale C/1 (condizione necessaria per la cedolare secca commerciale), superficie commerciale in mq (massimo 600 mq netti, escluse pertinenze), destinazione d'uso come negozio o bottega. La durata contrattuale è di 6 anni ai sensi dell'art. 27 L. 392/1978, con rinnovo automatico di 6 anni. Il canone mensile e annuo deve essere indicato in cifre e lettere; è essenziale aggiungere la dichiarazione che, in caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, il canone non sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT durante il periodo dell'opzione. La clausola di opzione deve: indicare esplicitamente l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca al 21% ai sensi dell'art. 1, comma 59, L. 145/2018; certificare che il locatore è persona fisica non agente in qualità di imprenditore; dichiarare che il conduttore è stato informato per iscritto dell'opzione prima della registrazione. forms-legal.com fornisce il modello completo con tutte le dichiarazioni necessarie per la corretta opzione fiscale. Ulteriori clausole essenziali riguardano: (a) la destinazione d'uso dell'immobile — il contratto deve specificare il codice ATECO dell'attività del conduttore e vietare il mutamento di destinazione d'uso senza consenso scritto del locatore, rilevante ai sensi dell'art. 80 L. 392/1978 per l'indennità di avviamento; (b) il deposito cauzionale — ai sensi dell'art. 11 L. 392/1978 non può superare 3 mensilità e deve essere restituito entro 3 mesi dalla restituzione dell'immobile dedotti gli importi per danni accertati; (c) gli oneri accessori — l'art. 9 L. 392/1978 consente di porre a carico del conduttore spese di manutenzione ordinaria e oneri condominiali, purché indicati analiticamente nel contratto o in allegato; (d) la clausola di riconsegna — impone al conduttore di riconsegnare l'immobile nello stato originario salvo normale usura (art. 1590 c.c.), con penale per ritardo calcolata in misura del canone giornaliero; (e) il diritto di prelazione ex artt. 38-40 L. 392/1978 — se il locatore intende vendere l'immobile deve notificare al conduttore le condizioni offerte dal terzo e il conduttore ha 60 giorni per esercitare la prelazione. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, con sentenza n. 9328 del 4 maggio 2016, ha statuito che la clausola contrattuale che esclude totalmente il diritto di prelazione del conduttore commerciale è nulla ex art. 79 L. 392/1978, in quanto il diritto di prelazione è inderogabile in suo danno.

Come compilare il tuo Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca

Per compilare correttamente il Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca in Italia è necessario verificare preliminarmente che l'immobile sia di categoria catastale C/1 con superficie non superiore a 600 mq: consultare la visura catastale aggiornata disponibile presso l'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali o tramite i servizi telematici del Catasto. Nella sezione locatore inserire: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, PEC. Il locatore deve essere persona fisica non agente in qualità di imprenditore: se è imprenditore individuale occorre verificare se l'immobile è nella sfera personale o aziendale. Nella sezione conduttore inserire: denominazione sociale o nome e cognome, partita IVA, codice fiscale, sede legale o residenza, numero REA, PEC, descrizione dell'attività (codice ATECO). Nella sezione immobile: indirizzo completo, foglio, particella, subalterno, categoria catastale C/1 verificata, superficie commerciale netta in mq, pertinenze separate con relative categorie catastali. Per il canone indicare l'importo mensile e annuo in cifre e lettere; specificare che non si applica aggiornamento ISTAT per il periodo di vigenza dell'opzione cedolare secca. Nella sezione «Opzione Cedolare Secca» spuntare: opzione esercitata ai sensi dell'art. 1, comma 59, L. 145/2018; aliquota 21%; dichiarazione di comunicazione al conduttore. Il deposito cauzionale (generalmente 3 mensilità) non è esente da cedolare secca ma non è imponibile in sé. Allegare l'APE e il verbale di consegna. Registrare tramite modello RLI all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma, selezionando l'opzione cedolare secca nella sezione apposita. La registrazione telematica avviene tramite il servizio web dell'Agenzia delle Entrate – Entratel o Fisconline: il locatore presenta il modello RLI compilato nella sezione «Cedolare secca», indica l'aliquota 21%, allega la copia del contratto firmato (file PDF/A) e riceve la ricevuta telematica di registrazione. I termini sono tassativi: 30 giorni dalla data di stipula (art. 17 D.P.R. 131/1986); il mancato rispetto comporta la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta di registro. Per i contratti pluriennali occorre versare annualmente l'acconto del 95% della cedolare secca entro il 30 novembre tramite F24, e il saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo — seguendo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate (Circ. 26/E/2011). La comunicazione scritta al conduttore sull'esercizio dell'opzione può avvenire tramite PEC o raccomandata A/R: conservare copia con ricevuta. Per ogni eventuale subentro (cessione del contratto, sublocazione) occorre presentare una nuova comunicazione all'Agenzia delle Entrate con modello RLI integrativo entro 30 giorni dall'evento. Prima della consegna delle chiavi redigere il verbale di consegna: fotografare e documentare lo stato dell'immobile (impianti, pareti, serramenti) per ridurre le contestazioni in uscita ex art. 1590 c.c. In caso di mediazione tramite agente immobiliare iscritto all'albo della Camera di Commercio, il compenso concordato è deducibile dal reddito imponibile anche in regime di cedolare secca nella misura del 15% (art. 13 TUIR per analogia con immobili locati).

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca

Nel Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca in Italia si commettono errori che possono comportare la decadenza dal regime agevolato e il recupero delle imposte ordinarie. Il primo errore è optare per la cedolare secca su immobili di categoria catastale diversa da C/1 (es. A/10 uffici, C/3 laboratori, D capannoni): l'opzione è inefficace e l'Agenzia delle Entrate recupera le imposte ordinarie con sanzioni dal 60% al 120% dell'imposta di registro (art. 69 D.P.R. 131/1986). Il secondo errore è non comunicare l'opzione al conduttore prima della registrazione: la mancata comunicazione rende irregolare l'esercizio dell'opzione (Agenzia delle Entrate, Circolare 8/E/2019) e può invalidarla per difetto di forma; correggere notificando il conduttore via PEC con ricevuta di consegna. Il terzo errore è non verificare il superamento del limite di 600 mq: se l'immobile supera la soglia, la cedolare non è applicabile e il regime ordinario si riapplica con imposta di registro al 2% sul canone annuo a carico del locatore più sanzioni. Il quarto errore è inserire clausole di aggiornamento ISTAT durante il periodo cedolare: il blocco dell'indicizzazione è conseguenza automatica dell'opzione e qualsiasi richiesta di aggiornamento ISTAT è illegittima, potendo dar luogo a pretese risarcitorie del conduttore; l'approccio corretto è fissare un canone già adeguato al mercato ovvero prevedere la revisione solo all'atto del rinnovo. Il quinto errore è dimenticare che la Legge 392/1978 si applica integralmente anche in cedolare secca: il locatore che nega il rinnovo senza causale o senza il preavviso di 12 mesi ex art. 29 è comunque tenuto a corrispondere l'indennità di avviamento di 18 mensilità ai sensi degli artt. 34-35 L. 392/1978 (Cass. Sez. III n. 4715/2017). Il sesto errore è non allegare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) al contratto: l'omissione comporta la sanzione da €3.000 a €18.000 ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 192/2005 (come modificato dal D.L. 63/2013, conv. L. 90/2013); il locatore deve consegnare l'APE in originale al conduttore. Il settimo errore è non includere le menzioni urbanistiche obbligatorie ex art. 46 D.P.R. 380/2001 (estremi titolo abilitativo e conformità catastale): la mancanza rende il contratto nullo (Cass. Sez. II n. 23591/2013) con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di canone. L'ottavo errore è non registrare il contratto entro 30 giorni dalla stipula: il contratto non registrato espone il conduttore all'azione di sfratto immediato per titolo non opponibile ai terzi e il locatore a sanzione dal 60% al 120% dell'imposta di registro (art. 69 D.P.R. 131/1986). Il nono errore è escludere contrattualmente il diritto di prelazione del conduttore in caso di vendita: la clausola è nulla ex art. 79 L. 392/1978 (inderogabilità in danno del conduttore), come confermato da Cass. Sez. III n. 9328/2016; il locatore che vende senza rispettare la prelazione è esposto all'azione di riscatto ex art. 40 L. 392/1978 entro 6 mesi dalla trascrizione dell'atto di compravendita. Il decimo errore è stipulare un contratto di durata inferiore a 6 anni o con clausola di recesso anticipato non ancorata a gravi motivi del conduttore: la durata minima è imperativa ex art. 27 L. 392/1978; i patti che riducono la durata contrattuale al di sotto del minimo di legge sono nulli e sostituiti automaticamente dalla durata legale (6 anni + rinnovo 6 anni), con la conseguenza che il locatore non può richiedere la restituzione dell'immobile prima della scadenza legale.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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