Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore
Codice Civile artt. 316, 357; D.P.R. 445/2000 art. 47
DELEGA PER LA CURA E CUSTODIA TEMPORANEA DI MINORE
ai sensi degli artt. 316 e 357 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 262)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A GENITORE DELEGANTE
Nome e cognome: [Delegante Nome Cognome]
Nato/a a: [Delegante Luogo Nascita], il [Delegante Data Nascita]
Codice fiscale: [Delegante Codice Fiscale]
Residente in: [Delegante Residenza]
Documento di identità: [Delegante Documento Tipo] n. [Delegante Documento Numero]
Qualità: [Qualita Delegante] del minore di seguito indicato, esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 del Codice Civile
Secondo genitore (ove firmatario): [Secondo Genitore Nome Cognome]
DELEGA RIGUARDANTE IL MINORE
Nome e cognome del minore: [Minore Nome Cognome]
Data di nascita: [Minore Data Nascita]
Codice fiscale: [Minore Codice Fiscale]
Istituto scolastico: [Istituto Scolastico]
Medico di riferimento: [Medico Riferimento]
CONFERISCE DELEGA
A:
Nome e cognome: [Delegato Nome Cognome]
Nato/a a: [Delegato Luogo Nascita], il [Delegato Data Nascita]
Codice fiscale: [Delegato Codice Fiscale]
Residente in: [Delegato Residenza]
Rapporto con il minore: [Rapporto Delegato]
affinché provveda alla cura e custodia ordinaria del minore [Minore Nome Cognome] nel periodo dal [Data Inizio Delegato] al [Data Fine Delegato].
POTERI CONFERITI
Il delegato è autorizzato a compiere, nell'interesse esclusivo del minore, i seguenti atti di ordinaria amministrazione: [Poteri Delegati]
Ulteriori poteri specifici: [Altri Poteri Specifici]
Limiti espressi alla delega: [Limiti Poteri]
La presente delega non trasferisce né sospende la responsabilità genitoriale in capo al/ai genitore/i delegante/i, che rimangono titolari ai sensi dell'art. 316 del Codice Civile. Il delegato agisce in veste di ausiliare temporaneo nell'interesse esclusivo del minore.
La presente delega è revocabile in qualsiasi momento con comunicazione scritta al delegato (artt. 1396, 1722 c.c., applicati analogicamente).
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. e dall'art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi, e che le informazioni fornite nel presente documento sono veritiere.
Alla presente delega è allegata copia fotostatica del documento di identità del/della delegante (art. 38 D.P.R. 445/2000).
[Luogo Firma], [Data Firma]
Firma del/della delegante: [Delegante Nome Cognome]
_________________________
Firma del secondo genitore (ove presente): [Secondo Genitore Nome Cognome]
_________________________
Il/La delegato/a dichiara di accettare la presente delega:
Firma del delegato: [Delegato Nome Cognome]
_________________________
Genitore Delegante
________________
Signature
Delegato
________________
Signature
Che cos'è Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore?
La Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore in Italia è l'atto disciplinato da artt. 316, 357 c.c. / D.P.R. 445/2000 art. 47.
Dal punto di vista giuridico, la delega si fonda sull'art. 316 c.c., che attribuisce la responsabilità genitoriale a entrambi i genitori e ne disciplina l'esercizio, e sugli artt. 1703-1722 c.c. in materia di mandato, per quanto riguarda la struttura dell'incarico conferito al delegato. L'art. 357 c.c., dettato in materia di tutela, è applicato analogicamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza per definire i poteri del delegato in relazione agli atti di cura ordinaria del minore: il delegato può compiere gli atti che il tutore compirebbe senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare. La Corte di Cassazione, sez. I civile, ha riconosciuto la legittimità della delega scritta come strumento operativo per la gestione della vita quotidiana del minore in assenza temporanea dei genitori, nel rispetto del superiore interesse del minore (best interest of the child) accolto nell'ordinamento italiano anche in attuazione della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (New York, 20 novembre 1989), ratificata con L. 27 maggio 1991 n. 176.
La delega per la cura temporanea si distingue nettamente dalla procura notarile — necessaria per atti di straordinaria amministrazione riguardanti il minore — e dall'autorizzazione all'espatrio disciplinata dall'art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185, che richiede il consenso di entrambi i genitori per consentire al minore di viaggiare all'estero con un accompagnatore. Non trasferisce né sospende la responsabilità genitoriale: i genitori rimangono titolari della potestà genitoriale e possono revocare la delega in qualsiasi momento. Il delegato agisce come ausiliare temporaneo nell'interesse esclusivo del minore, rispondendo del proprio operato ai genitori deleganti. Per i periodi di assenza più lunghi o per le situazioni di emergenza sanitaria, la delega è lo strumento giuridico fondamentale che evita che il minore si trovi in una condizione di limbo istituzionale. Il modello predisposto su forms-legal.com consente la personalizzazione di tutti gli elementi: identità delle parti, poteri conferiti, limiti e durata della delega, con la possibilità di allegare i documenti di identità previsti dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.
Quando serve Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore?
La Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore in Italia si rende necessaria in una pluralità di situazioni concrete nelle quali i genitori sono temporaneamente impossibilitati a esercitare direttamente la cura ordinaria del figlio. La necessità del documento deriva dal fatto che le istituzioni italiane — scuole, strutture sanitarie, farmacie, uffici pubblici — richiedono un titolo giuridico riconoscibile prima di interagire con un accompagnatore del minore che non sia il genitore o il tutore.
Prima categoria — Assenze lavorative prolungate. Trasferte di lavoro, missioni all'estero, turni ospedalieri notturni o festivi dei genitori, impegni professionali incompatibili con la presenza continuativa a casa sono le situazioni più frequenti. In questi casi, un nonno, uno zio, un fratello maggiorenne o una babysitter di fiducia subentra nella gestione quotidiana del minore. La delega consente al delegato di accompagnare il bambino a scuola, di prelevarlo, di portarlo alle attività extrascolastiche e di interagire con il pediatra.
Seconda categoria — Emergenze sanitarie dei genitori. Ricovero ospedaliero improvviso, intervento chirurgico programmato, convalescenza prolungata: sono situazioni in cui la rapidità di predisposizione della delega è cruciale. L'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) può essere richiamato nel documento per rafforzare la dichiarazione del genitore sulla propria qualità e sui poteri delegati, con le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.
Terza categoria — Soggiorni del minore presso i nonni o altri parenti. Durante le vacanze scolastiche, l'estate o le festività, i minori trascorrono spesso periodi prolungati presso i nonni, gli zii o altri parenti, senza i genitori. La delega è necessaria affinché il parente possa accompagnare il bambino dal medico, autorizzare piccoli trattamenti sanitari di routine, ritirare medicinali in farmacia o gestire emergenze quotidiane.
Quarta categoria — Situazioni di separazione o divorzio. Nei contesti familiari in cui i genitori sono separati o divorziati, disciplinati dagli artt. 337-bis ss. c.c. e dalla L. 898/1970, il genitore collocatario può avere necessità di delegare la cura del figlio a un terzo nei propri periodi di affidamento. In questi casi, la delega è utile per documentare i poteri del terzo delegato senza che sia necessario coinvolgere l'altro genitore per ogni decisione ordinaria.
Quinta categoria — Affidamento a educatori, au pair o personale di assistenza. Le famiglie che affidano la cura quotidiana del figlio a un'educatrice professionale, a una babysitter o a un servizio di assistenza domiciliare devono dotare questi soggetti di una delega scritta che ne legittimi l'azione davanti alle istituzioni. Le scuole in particolare richiedono che le persone autorizzate al ritiro del minore siano identificate in una delega depositata in segreteria.
Sesta categoria — Percorsi terapeutici o riabilitativi del minore. Quando il minore deve essere accompagnato regolarmente da un terzo a visite mediche specialistiche, sedute di fisioterapia, logopedia, psicoterapia o altri percorsi terapeutici, la delega scritta è necessaria affinché il terzo accompagnatore possa interagire con i professionisti sanitari, ricevere informazioni sullo stato di salute del minore e autorizzare trattamenti urgenti nel caso in cui i genitori non siano immediatamente raggiungibili.
Cosa includere nel tuo Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore
La Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore in Italia deve contenere elementi essenziali perché sia riconosciuta e accettata dagli istituti scolastici, dalle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e dagli altri operatori istituzionali che interagiscono con il minore. L'assenza di uno degli elementi fondamentali determina il rifiuto del documento da parte delle istituzioni. Il modello forms-legal.com guida la compilazione verificando la presenza di tutti gli elementi obbligatori.
Primo elemento — Identità del delegante. Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, tipo e numero del documento di identità. Specificare espressamente la qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. In caso di affidamento esclusivo a uno solo dei genitori ex art. 337-quater c.c., indicare il numero e la data del provvedimento del Tribunale. La qualità di genitore non può essere autocertificata genericamente: occorrono dati precisi.
Secondo elemento — Identità del delegato. Nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, rapporto con il minore (nonno/nonna, zio/zia, fratello maggiorenne, educatrice, babysitter, altro). È consigliato allegare copia del documento di identità del delegato, che le istituzioni verificano prima di interagire con lui.
Terzo elemento — Identità del minore. Nome, cognome, data di nascita, codice fiscale. Indicare la scuola frequentata (nome dell'istituto e classe) e il pediatra o medico di base di riferimento, per facilitare il riconoscimento del minore da parte delle strutture cui il delegato si rivolge.
Quarto elemento — Poteri conferiti (elenco specifico). L'elenco deve essere dettagliato e non generico. Poteri tipici di ordinaria amministrazione includono: accompagnamento e ritiro del minore a scuola, alle attività sportive e alle attività extrascolastiche; firma di moduli scolastici ordinari (autorizzazioni per gite, uscite didattiche, adesione ad attività); ritiro di farmaci prescritti dal pediatra; accompagnamento a visite mediche ordinarie; autorizzazione a trattamenti sanitari urgenti di routine; gestione delle emergenze quotidiane. I poteri di straordinaria amministrazione (interventi chirurgici programmati, scelte educative significative, trasferimento di residenza) non possono essere delegati con questo documento e richiedono una procura notarile o l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 333 c.c.
Quinto elemento — Limiti espliciti della delega. Indicare chiaramente le attività non autorizzate: ad esempio «il delegato non è autorizzato a portare il minore fuori dal territorio della Regione Lombardia» oppure «la delega non comprende l'autorizzazione a interventi chirurgici programmati». La menzione esplicita dei limiti tutela il delegato da richieste eccessive e i genitori da usi non intesi della delega.
Sesto elemento — Durata con date precise. Indicare la data di inizio e la data di scadenza della delega. Una delega a tempo indeterminato può destare perplessità nelle istituzioni e creare incertezze. La durata deve essere proporzionata alla necessità: pochi giorni per una trasferta di lavoro, alcune settimane per una convalescenza, una stagione scolastica per un affidamento continuativo.
Settimo elemento — Clausola di revocabilità. La delega deve contenere la dichiarazione che i genitori si riservano il diritto di revocarla in qualsiasi momento, con effetto immediato dalla comunicazione al delegato (artt. 1396 e 1722 c.c., applicati analogicamente). La revoca deve essere comunicata anche alle istituzioni che erano state informate della delega.
Ottavo elemento — Firma e allegati. Sottoscrizione autografa del delegante; copia del documento di identità del delegante ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. Per rafforzare la certezza dei terzi, è consigliata la firma di entrambi i genitori, salvo i casi in cui uno solo eserciti la responsabilità genitoriale per provvedimento del Tribunale. Alcune strutture richiedono anche copia del documento del delegato.
Come compilare il tuo Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore
La Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore in Italia si compila seguendo i passaggi indicati nel modello disponibile su forms-legal.com. La compilazione è semplice ma richiede attenzione alla completezza dei dati, poiché le istituzioni rifiutano i documenti incompleti.
Passo 1 — Sezione delegante. Inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, tipo e numero del documento di identità. Specificare la qualità: «padre/madre esercente la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c.». Se un solo genitore firma, indicare se l'altro genitore è stato informato o se la responsabilità è esercitata in via esclusiva per provvedimento giudiziario (indicando il Tribunale e la data del provvedimento).
Passo 2 — Sezione delegato. Inserire nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza e rapporto con il minore. Allegare copia del documento di identità del delegato. Alcune strutture scolastiche richiedono che la delega al ritiro del minore riporti anche le iniziali o una fotografia del delegato per motivi di sicurezza.
Passo 3 — Sezione minore. Inserire nome, cognome, data di nascita, codice fiscale del minore. Indicare il nome della scuola frequentata e la classe (es. «2ª B, Scuola Primaria X, Milano»), il nome del pediatra di riferimento con indirizzo e numero di telefono dello studio.
Passo 4 — Poteri e limiti. Selezionare o descrivere i poteri conferiti con specificità, scegliendo tra: ritiro del minore a scuola (specificare se solo il ritiro ordinario o anche il ritiro in caso di emergenza sanitaria); autorizzazione a trattamenti sanitari urgenti di routine; ritiro di farmaci prescritti; firma di moduli scolastici ordinari; gestione di emergenze quotidiane. Indicare espressamente i limiti (es. «il delegato non è autorizzato a portare il minore al di fuori del territorio del Comune di X»).
Passo 5 — Durata. Indicare la data di inizio e la data di scadenza della delega con precisione (giorno/mese/anno). In caso di durata legata a un evento (es. «fino al rientro del genitore dal ricovero ospedaliero»), specificare l'evento e indicare una data massima di validità.
Passo 6 — Firma e allegati. Firmare il documento in modo autografo (idealmente entrambi i genitori). Allegare copia del documento di identità del delegante ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. Predisporre due originali: uno da consegnare al delegato e uno da conservare.
Passo 7 — Comunicazione alle istituzioni. Depositare copia della delega in segreteria scolastica, comunicarla al pediatra di riferimento e alle altre strutture che il minore frequenta. Per le scuole, la delega va depositata prima dell'inizio del periodo delegato, non il giorno stesso. Alcune scuole pubbliche italiane richiedono che la delega al ritiro del minore sia depositata in segreteria entro il primo giorno dell'anno scolastico o comunque prima che il delegato effettui il ritiro.
Requisiti legali per Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore
La Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore in Italia non è soggetta a obblighi di forma solenne né a registrazione all'Agenzia delle Entrate per gli atti di ordinaria cura. Tuttavia, alcune norme vincolanti incidono sulla validità e sull'efficacia del documento.
Art. 316 c.c. — Responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. La delega a un terzo per atti di ordinaria amministrazione è legittima e può essere firmata da un solo genitore (con assenso tacito dell'altro presunto per gli atti ordinari). La delega non può avvenire in violazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale ordinario che limitino o revochino la responsabilità genitoriale di uno dei genitori (art. 330 c.c. — decadenza; art. 333 c.c. — limitazione; art. 337-quater c.c. — affidamento esclusivo).
Art. 357 c.c. — Poteri del tutore applicati per analogia. L'art. 357 c.c. disciplina i poteri del tutore e funge da parametro per i poteri delegabili: il delegato può compiere gli atti di cura ordinaria che il tutore compirebbe senza autorizzazione del Giudice Tutelare. Per atti di straordinaria amministrazione — interventi chirurgici non urgenti, scelte scolastiche di rilievo, trasferimento di residenza — rimane necessaria la volontà diretta dei genitori o l'autorizzazione del Tribunale ex art. 333 c.c.
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47 — Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La delega può essere rafforzata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il genitore attesta la propria qualità di titolare della responsabilità genitoriale e i fatti su cui si fonda la delega. Le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci sono previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
Art. 38 D.P.R. 445/2000 — Modalità di sottoscrizione. Per le deleghe che vengono presentate a pubbliche amministrazioni (scuole pubbliche, strutture del SSN), il documento deve essere accompagnato da copia fotostatica del documento di identità del delegante. Senza questo allegato, la delega non può essere utilizzata come sostituto di certificazione.
Art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185 — Limiti dell'espatrio dei minori. La delega per la cura ordinaria non sostituisce il nulla osta all'espatrio: per i viaggi internazionali del minore con un accompagnatore non genitore, è necessario un documento separato di autorizzazione all'espatrio, preferibilmente reso davanti alla polizia di frontiera o in forma notarile.
Protocolli sulla protezione dei dati del minore (artt. 6-7 GDPR e art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003). La delega non deve contenere informazioni sanitarie sensibili non necessarie (diagnosi, terapie in corso) e va conservata in modo sicuro. Il delegato che raccoglie informazioni sul minore è tenuto a rispettare le norme sulla protezione dei dati personali.
Errori comuni da evitare nel tuo Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore
La Delega per la Cura e Custodia Temporanea di Minore in Italia è spesso rifiutata dalle istituzioni o risulta inutilizzabile a causa di errori evitabili nella redazione. Gli errori più comuni rilevati dalla prassi italiana sono i seguenti.
Errore 1 — Assenza di codice fiscale e dati anagrafici completi. Le istituzioni verificano l'identità del delegato attraverso il documento di riconoscimento: una delega priva di codice fiscale o con dati incompleti viene respinta. Ogni soggetto menzionato — delegante, delegato, minore — deve essere identificato con nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale.
Errore 2 — Poteri generici o indeterminati. Una delega che autorizza il delegato a «fare tutto ciò che è necessario per il minore» senza specificare i singoli poteri è di difficile applicazione pratica. Le scuole richiedono che la delega menzioni espressamente l'autorizzazione al ritiro del minore. Le strutture sanitarie richiedono l'esplicita menzione dell'autorizzazione a trattamenti sanitari urgenti. L'indeterminatezza dei poteri espone il delegato al rifiuto da parte delle istituzioni.
Errore 3 — Durata non indicata. Una delega senza scadenza crea incertezza e può essere rifiutata, specialmente dalle scuole che aggiornano le deleghe ad inizio di ogni anno scolastico. Indicare sempre la data di inizio e di fine della delega, o l'evento terminativo.
Errore 4 — Mancata allegazione del documento di identità. Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la delega presentata a pubbliche amministrazioni deve essere accompagnata da copia del documento di identità del delegante. Senza questo allegato, il documento non può essere utilizzato come sostituto di certificazione davanti alle istituzioni pubbliche.
Errore 5 — Confusione tra delega per cura ordinaria e autorizzazione all'espatrio. La delega per la cura ordinaria non sostituisce il nulla osta all'espatrio previsto dall'art. 3 L. 1185/1967. Per i viaggi internazionali del minore con un accompagnatore non genitore è necessario un documento separato, che deve essere reso davanti alla polizia di frontiera o in forma notarile. Chi presenta la sola delega ai controlli di frontiera rischia il blocco del viaggio.
Errore 6 — Firma di un solo genitore senza spiegazione. Nelle strutture che richiedono la firma di entrambi i genitori, la delega firmata da uno solo senza indicare il motivo dell'assenza dell'altro genitore (affidamento esclusivo, irreperibilità, decesso) può essere contestata. Indicare sempre la causa della firma del solo genitore, con riferimento al provvedimento giudiziario se necessario.
Errore 7 — Non comunicare la delega alle istituzioni prima dell'emergenza. La delega deve essere depositata preventivamente in segreteria scolastica e comunicata al pediatra prima del periodo di assenza dei genitori. Presentarla solo nel momento dell'urgenza — quando il bambino ha già la febbre a scuola — può causare ritardi o difficoltà se la struttura non conosce ancora il delegato.
Errore 8 — Non prevedere la clausola di revocabilità. Senza la clausola di revocabilità, alcuni istituti potrebbero ritenere la delega irrevocabile per tutta la sua durata, creando complicazioni in caso di cambiamento improvviso delle circostanze (rientro anticipato del genitore, conflitto con il delegato). La clausola di revoca immediata dalla comunicazione al delegato è un elemento di certezza giuridica per tutte le parti.
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}Domande frequenti
La delega genitoriale per la cura temporanea del minore in Italia è necessaria ogni volta che entrambi i genitori — o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale ex art. 316 del Codice Civile — sono temporaneamente impossibilitati a prestare direttamente le cure ordinarie al figlio. Situazioni tipiche includono ricoveri ospedalieri, viaggi di lavoro prolungati, interventi chirurgici, convalescenze, o turni lavorativi incompatibili con la presenza fisica. La delega consente al delegato — nonno, zia, fratello maggiorenne, babysitter — di compiere atti di ordinaria amministrazione della vita del minore: accompagnamento a scuola, autorizzazione a trattamenti sanitari di routine applicando analogicamente l'art. 357 c.c., ritiro dei medicinali in farmacia, gestione di emergenze quotidiane. Senza un documento scritto, le istituzioni possono rifiutarsi di interagire con chi accompagna il minore in assenza di un titolo giuridico riconoscibile. La delega non trasferisce la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., che rimane in capo ai genitori, e può essere revocata in qualsiasi momento.
In Italia la delega genitoriale per atti di ordinaria amministrazione relativa alla cura del minore può essere redatta come scrittura privata semplice firmata dal o dai genitori deleganti, senza necessità di autentica notarile. L'art. 316 c.c. non prescrive una forma solenne per i provvedimenti di ordinaria cura. Tuttavia, per dare certezza ai terzi, è fortemente consigliato: indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale di tutti i soggetti coinvolti; allegare copia del documento di identità del delegante ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000; specificare con precisione i poteri conferiti e la durata; redigere il documento in duplice originale. Qualora la delega riguardasse atti di straordinaria amministrazione — operazioni chirurgiche non urgenti, decisioni educative rilevanti — è preferibile ricorrere a una procura notarile o, in caso di urgenza assoluta, al provvedimento del Giudice Tutelare ex art. 333 c.c. Alcune strutture sanitarie richiedono che la delega sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante la qualità di genitore del delegante.
La questione dell'autorizzazione ai trattamenti sanitari per il minore è disciplinata dall'art. 316 c.c. e dalla Legge 219/2017 sul consenso informato, il cui art. 3 prevede che per i minori il consenso è esercitato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Con delega scritta che specifichi espressamente questo potere, il delegato può autorizzare trattamenti sanitari di routine o urgenti qualora i genitori non siano raggiungibili e sussista una situazione di necessità. Le strutture sanitarie del SSN tendono a riconoscere la delega scritta per le urgenze ordinarie, ferma la possibilità per il medico di intervenire d'urgenza ex art. 54 c.p. (stato di necessità) anche in assenza di qualsiasi autorizzazione. Per interventi chirurgici programmati o trattamenti prolungati, il consenso dei genitori resta indispensabile: la delega da sola non è sufficiente. La delega deve specificare espressamente se il delegato è autorizzato a rilasciare il consenso informato per trattamenti medici urgenti, indicando i limiti di tale potere (es. escluse le operazioni chirurgiche programmate).
Ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.c., la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Per gli atti di ordinaria amministrazione, tuttavia, ciascun genitore può agire disgiuntamente, essendo l'accordo dell'altro presunto salvo diversa disposizione del giudice. In linea di principio, la delega per atti di ordinaria cura del minore può quindi essere firmata da un solo genitore, il quale si fa garante del consenso dell'altro. Nella pratica, molte istituzioni (scuole, strutture sportive, presidi sanitari) preferiscono la firma di entrambi i genitori per evitare contestazioni. Nei casi di separazione con affidamento condiviso ex art. 337-ter c.c., entrambi i genitori dovrebbero firmare per atti non rientranti nell'ordinaria amministrazione. Con affidamento esclusivo ex art. 337-quater c.c., la firma del solo genitore affidatario è sufficiente per qualsiasi atto, purché non contrasti con provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.
La delega genitoriale per la cura temporanea del minore può essere revocata in qualsiasi momento dai genitori deleganti, senza necessità di motivazione e senza particolari formalità. La revoca è efficace dal momento in cui viene comunicata al delegato: è sufficiente una comunicazione scritta (raccomandata A/R, e-mail con ricevuta di consegna, messaggio con conferma di lettura) o anche orale, sebbene la forma scritta sia sempre preferibile per ragioni di prova. Ai sensi dell'art. 1396 c.c. applicato analogicamente, la revoca non è opponibile ai terzi che abbiano fatto affidamento in buona fede sui poteri del delegato se non portata a loro conoscenza. Per questo, in caso di revoca urgente, è consigliato informare tempestivamente anche le istituzioni (scuola, medico, strutture sportive) che erano state informate della delega. La delega si estingue automaticamente: allo scadere del termine indicato; al compimento dei diciotto anni del minore ex art. 2 c.c.; per decadenza della responsabilità genitoriale del delegante ex art. 330 c.c.; per morte del delegato o del delegante.
Per i viaggi internazionali del minore accompagnato da un soggetto diverso da entrambi i genitori, la sola delega genitoriale per la cura ordinaria non è sufficiente: occorre il nulla osta all'espatrio previsto dall'art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185, che richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Le autorità di frontiera italiane e di molti Paesi di destinazione verificano la presenza di documenti che autorizzino il minore a viaggiare con un accompagnatore non genitore. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione un modello standard di dichiarazione di consenso all'espatrio. La delega per la cura ordinaria ex art. 316 c.c. può accompagnare il nulla osta all'espatrio per documentare i poteri del delegato durante il soggiorno all'estero — ad esempio per accedere alle strutture sanitarie locali — ma non lo sostituisce. Per i viaggi in Italia, la delega ordinaria è invece sufficiente per consentire al delegato di accompagnare il minore durante il periodo indicato.
Affinché la delega genitoriale sia accettata da scuole, strutture sanitarie, medici e altri istituti in Italia, il documento deve contenere almeno i seguenti elementi: (1) generalità complete del delegante con menzione espressa della qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., codice fiscale e estremi del documento di riconoscimento; (2) generalità complete del delegato con codice fiscale; (3) generalità complete del minore — nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale; (4) elencazione specifica dei poteri conferiti, con indicazione se si tratta di poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione; (5) durata della delega con date di inizio e fine; (6) firma autografa del delegante con allegata copia del documento di identità ex art. 38 D.P.R. 445/2000. Molte scuole pubbliche italiane richiedono che la delega al ritiro del minore sia depositata in segreteria all'inizio dell'anno scolastico, con le generalità del delegato e una copia del suo documento di riconoscimento. I medici di medicina generale, ai sensi delle linee guida dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN), possono richiedere che il delegato esibisca il documento di identità e la delega scritta prima di fornire prestazioni sanitarie al minore.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modello di dichiarazione di consenso dell'altro genitore (non accompagnante) all'espatrio del figlio minore, necessaria per il rilascio del passaporto o per i viaggi all'estero, ai sensi dell'art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185 e dell'art. 337-ter c.c.
Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore
Documento con cui i genitori o il tutore autorizzano un minore a viaggiare con un accompagnatore terzo o con un solo genitore, in Italia o all'estero, ai sensi dell'art. 3 L. 1185/1967 e dell'art. 14 D.P.R. 437/2010.
Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto
Documento con cui due persone comunicano all'Ufficio Anagrafe del Comune la costituzione di una convivenza di fatto stabile ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, commi 36-37, e del D.P.R. 223/1989, per ottenere la registrazione anagrafica della coppia convivente.
Accordo sull'Affidamento Condiviso dei Figli
Accordo tra genitori sull'affidamento condiviso dei figli minori che stabilisce tempi di permanenza, responsabilità genitoriale, decisioni di rilievo e contributo al mantenimento, ai sensi degli artt. 337-bis–337-octies del Codice Civile.