Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore
L. 1185/1967 art. 3; D.P.R. 649/2011; art. 337-ter c.c.; Conv. Aja 1980
CONSENSO ALL'ESPATRIO DEL FIGLIO MINORE
ai sensi dell'art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185 e dell'art. 337-ter c.c.
Il/La sottoscritto/a:
[Genitore Nome Cognome], nato/a a [Genitore Luogo Nascita] il [Genitore Data Nascita], C.F. [Genitore Codice Fiscale], residente in [Genitore Residenza], in possesso di [Genitore Documento Tipo] n. [Genitore Documento Numero], rilasciato da [Genitore Documento Rilasciato] il [Genitore Documento Data Rilascio]
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a minore:
[Minore Nome Cognome], nato/a il [Minore Data Nascita], C.F. [Minore Codice Fiscale], in possesso di [Minore Documento Tipo] n. [Minore Documento Numero], valido fino al [Minore Documento Scadenza]
DICHIARA
di prestare il proprio pieno e incondizionato consenso all'espatrio del/della figlio/a minore sopra identificato/a, che viaggerà accompagnato/a da:
[Accompagnatore Nome Cognome] ([Accompagnatore Tipo]), documento n. [Accompagnatore Documento Numero]
DETTAGLI DEL VIAGGIO
Destinazione: [Destinazione Paese]
Data di partenza: [Data Partenza]
Data di rientro prevista: [Data Ritorno]
Finalità del viaggio: [Finalita Viaggio]
Il/La dichiarante dichiara di non avere nulla in contrario all'espatrio sopra indicato e che il viaggio avviene con il proprio pieno accordo, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 337-ter c.c. sulla responsabilità genitoriale condivisa.
Apostilla richiesta: [Apostilla Richiesta]
[Luogo Data]
Genitore dichiarante: [Genitore Nome Cognome]
Firma autenticata: _________________________
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La firma del/della Sig./Sig.ra [Genitore Nome Cognome] è stata autenticata da _________________________ (Notaio / Sindaco / Ufficiale di Stato Civile) il _________________________
Genitore non accompagnante (dichiarante)
________________
Signature
Che cos'è Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore?
Il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia è l'atto disciplinato da art. 3 L. 1185/1967 / art. 337-ter c.c. / D.P.R. 649/2011.
La Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata dall'Italia con L. 15 gennaio 1994 n. 64, ha creato un sistema di cooperazione tra Stati per il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente all'estero: il consenso scritto dell'altro genitore è la prova documentale che esclude la natura illecita del trasferimento. La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con sentenza n. 16762/2020, ha precisato che il trasferimento all'estero del minore effettuato con il consenso documentato dell'altro genitore non integra la sottrazione internazionale né il reato di cui all'art. 574-bis c.p. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-111/17 PPU (OL c. PQ, 2017), ha affermato che la residenza abituale del minore ai fini dell'applicazione del Regolamento Bruxelles II-bis (ora Bruxelles II-ter, Reg. UE 2019/1111) è determinata dall'intenzione dei genitori oggettivamente riscontrabile nelle circostanze, tra cui i consensi all'espatrio precedentemente rilasciati. Su forms-legal.com il modello di Consenso all'Espatrio del Minore è disponibile gratuitamente in italiano con campi specifici per destinazione, date e dati dell'accompagnatore, conformi alle prassi della Questura e delle autorità di frontiera italiane.
Quando serve Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore?
Il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia è necessario in diverse situazioni concrete. La prima e più importante riguarda il rilascio del passaporto individuale al minore: ai sensi dell'art. 3 L. 1185/1967, entrambi i genitori devono presentarsi allo sportello della Questura o comparire entrambi, oppure il genitore assente deve firmare un consenso scritto autenticato. La seconda situazione riguarda i viaggi all'estero del minore accompagnato da un solo genitore, specialmente verso paesi extra-Schengen come USA, Canada, Messico, Brasile, Argentina, che richiedono sistematicamente il consenso dell'altro genitore alle autorità di frontiera e durante il check-in aeroportuale. La terza ipotesi si verifica quando il minore viaggia con un terzo soggetto (nonno, parente, insegnante, accompagnatore di gruppo sportivo o scolastico) senza alcuno dei genitori: in questo caso il consenso di entrambi i genitori all'accompagnatore terzo è indispensabile. La quarta situazione riguarda le famiglie con genitori separati o divorziati che vivono in paesi diversi: quando il figlio si reca a trovare il genitore non residente in Italia, il genitore residente in Italia deve fornire il consenso all'espatrio per evitare contestazioni alle frontiere. In tutti i casi, il documento deve essere redatto prima della partenza e portato con sé durante il viaggio.
Una quinta situazione rilevante riguarda i minori in regime di tutela (art. 346 c.c.) o affidamento a terzi ex art. 4 L. 4 maggio 1983 n. 184 (Legge sull'adozione e l'affidamento): in questi casi il consenso all'espatrio spetta al tutore o all'affidatario, con eventuale autorizzazione del giudice tutelare (artt. 371-374 c.c.) quando il viaggio supera i novanta giorni o comporta un cambio definitivo di residenza. Per i minori adottati con adozione internazionale (L. 184/1983, Titolo III), il passaporto è rilasciato dalla Questura previa verifica che l'adozione sia stata trascritta nei registri italiani: il consenso all'espatrio per i viaggi successivi all'adozione deve essere rilasciato dai genitori adottivi, non dai genitori biologici. La circolare del Ministero dell'Interno del 29 ottobre 2014 ha chiarito che, per i minori residenti in Italia con genitori residenti in paesi diversi, la Questura può richiedere al genitore accompagnante la documentazione che attesti il domicilio effettivo del minore in Italia prima del viaggio, al fine di escludere situazioni di sottrazione internazionale mascherata da viaggio temporaneo.
Cosa includere nel tuo Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore
Il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere efficace e accettato dalle autorità di frontiera e dalle compagnie aeree. Primo elemento: i dati anagrafici completi del genitore dichiarante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, documento di identità con numero, data di rilascio ed ente rilasciante). Secondo elemento: i dati anagrafici completi del figlio minore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio, data di scadenza del documento). Terzo elemento: i dati del soggetto accompagnatore — l'altro genitore (con i suoi dati anagrafici completi) oppure il terzo autorizzato (nome, cognome, data di nascita, relazione con il minore, numero del documento). Quarto elemento: la destinazione del viaggio con indicazione precisa del paese o dei paesi interessati; per i viaggi in più paesi, elencare tutti. Quinto elemento: le date di partenza e di ritorno previste, con indicazione del volo o del mezzo di trasporto se possibile. Sesto elemento: la dichiarazione espressa di consenso con la formula che il genitore dichiarante autorizza l'espatrio del figlio minore e non ha nulla in contrario al viaggio indicato. Sul sito forms-legal.com è disponibile un modello completo in italiano che include tutti gli elementi richiesti, con campi specifici per la destinazione, le date e i dati dell'accompagnatore. Settimo elemento: la firma autenticata del genitore dichiarante, con l'apostilla per i paesi che la richiedono (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).
Ottavo elemento essenziale: la clausola che specifica il tipo di responsabilità genitoriale (condivisa ex art. 337-ter c.c. o esclusiva ex art. 337-quater c.c.) e, in caso di affidamento esclusivo, il riferimento al provvedimento del Tribunale che lo attesta (numero del decreto/sentenza, data, Tribunale emittente). Questa precisazione consente alle autorità di frontiera di verificare la corrispondenza tra il tipo di consenso rilasciato e la situazione giuridica del minore. Nono elemento: per i paesi che richiedono la traduzione, la versione del documento in inglese o nella lingua del paese di destinazione, redatta da un traduttore giurato iscritto all'Albo del Tribunale, con attestazione della conformità all'originale italiano. Decimo elemento: quando il viaggio prevede cure mediche del minore all'estero, la delega per le decisioni mediche urgenti (autorizzazione a intervenire in caso di emergenza sanitaria ex art. 33 L. 23 dicembre 1978 n. 833 per l'equivalente europeo, o secondo il diritto del paese di destinazione), che in molti ordinamenti stranieri costituisce un documento separato dal consenso all'espatrio.
Come compilare il tuo Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore
Per compilare correttamente il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia, seguire questi passaggi prima della data di partenza. Raccogliere i documenti necessari: documento di identità del genitore dichiarante (carta d'identità o passaporto), passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore con numero e data di scadenza, documento di identità dell'accompagnatore (l'altro genitore o il terzo autorizzato). Inserire nella sezione del dichiarante i dati anagrafici completi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, tipo di documento di identità, numero, data di rilascio ed ente rilasciante. Nella sezione relativa al minore, indicare nome completo, data di nascita, codice fiscale e i dati del documento di viaggio (passaporto: tipo, numero, data di rilascio, Questura rilasciante, data di scadenza). Nella sezione relativa all'accompagnatore, specificare se si tratta dell'altro genitore (con i suoi dati) o di un terzo, indicandone la qualità (nonno paterno, insegnante, ecc.) e il documento di identità. Indicare con precisione la destinazione: paese (o paesi per gli itinerari multipli), città principale di destinazione, data di partenza e data di rientro previste. Verificare se la destinazione richiede l'apostilla: consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri (Farnesina) nella sezione viaggiare sicuri. Far autenticare la firma del dichiarante presso un notaio, il sindaco del Comune di residenza o la Questura. Se necessaria l'apostilla, recarsi alla Prefettura o alla Procura della Repubblica competente.
Per ottenere l'apostilla in Italia, il percorso corretto è il seguente: far autenticare la firma del genitore dichiarante davanti a un notaio (che è già pubblico ufficiale italiano riconosciuto dalla Convenzione dell'Aja); poi presentare il documento notarile alla Prefettura della provincia di residenza del notaio per l'apposizione dell'apostilla (art. 3 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in combinato disposto con la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961). Alcuni Comuni e Questure rilasciano direttamente l'autenticazione con apostilla integrata: verificare preventivamente con l'ufficio di competenza. Quando il minore risiede all'estero (es. studente iscritto all'AIRE — Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero — che studia in Italia temporaneamente), il consenso all'espatrio rilasciato all'estero deve essere legalizzato dal consolato italiano competente oppure apostillato nel paese di rilascio prima di essere presentato alla Questura o alle autorità di frontiera italiane. Per i viaggi con gruppi scolastici o sportivi organizzati da associazioni ex D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), la documentazione di consenso può essere raccolta dall'ente organizzatore su modulistica standardizzata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.
Requisiti legali per Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore
Il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia è soggetto a requisiti giuridici che variano in base all'uso specifico del documento. Per il rilascio del passaporto al minore, la L. 21 novembre 1967 n. 1185 e il D.P.R. 2 novembre 2011 n. 649 richiedono il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o del tutore): il consenso deve essere reso allo sportello della Questura oppure in forma scritta con firma autenticata da un notaio o pubblico ufficiale. Se uno dei genitori rifiuta il consenso, il giudice tutelare può autorizzare il rilascio del passaporto in sua sostituzione, valutando l'interesse del minore. Per i viaggi all'estero, il quadro normativo è integrato dall'art. 337-ter c.c. (responsabilità genitoriale condivisa), dall'art. 574-bis c.p. (sottrazione internazionale di minori, introdotto dalla L. 94/2009) e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 (sottrazione internazionale di minori, ratificata dall'Italia con L. 64/1994). Il consenso scritto protegge il genitore accompagnante dal rischio di accuse di sottrazione internazionale di minori, che costituisce reato punito dall'art. 574-bis c.p. con la reclusione da uno a quattro anni. Per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'apostilla, il documento di consenso deve essere apostillato per essere riconosciuto senza ulteriori formalità all'estero. La lista dei paesi aderenti alla Convenzione apostilla è disponibile sul sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (HCCH). Il consenso ha una durata limitata al viaggio specifico per cui è rilasciato: non è uno strumento permanente e deve essere rinnovato per ogni nuovo viaggio.
Nel diritto dell'Unione Europea, il Regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II-ter), applicabile dal 1° agosto 2022, disciplina la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale negli Stati membri: in caso di trasferimento illecito di un minore da uno Stato membro a un altro, il giudice dello Stato membro di residenza abituale del minore è competente a ordinarne il ritorno, anche in presenza di un consenso scritto all'espatrio se tale consenso è stato estorto con dolo o violenza (art. 574-bis c.p., secondo comma). La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7763/2022, ha precisato che la residenza abituale del minore ai sensi del Reg. UE 2019/1111 non muta per effetto di un trasferimento temporaneo all'estero, anche se protratto per diversi mesi, quando il consenso all'espatrio non prevedeva un trasferimento definitivo. Per i minori di nazionalità italiana residenti in paesi extra-UE (es. figli di lavoratori emigrati), l'autorità consolare italiana (artt. 33-36 D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200) può autenticare il consenso all'espatrio rilasciato in loco, con efficacia equivalente all'autenticazione da parte della Questura italiana.
Errori comuni da evitare nel tuo Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore
Il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia è spesso redatto con errori che causano problemi alle frontiere o durante il check-in aeroportuale. L'errore più comune consiste nel redigere il documento in italiano senza traduzione nella lingua del paese di destinazione: molte autorità di frontiera straniere non accettano documenti in lingua italiana non tradotti, specialmente al di fuori dell'area europea. È indispensabile allegare una traduzione giurata del documento nella lingua del paese di destinazione o in inglese come lingua veicolare internazionale. Secondo errore tipico: omettere i dati del documento di identità del figlio minore (numero del passaporto, data di rilascio, data di scadenza): le autorità di frontiera verificano sempre la corrispondenza tra il consenso e il documento del minore. Terzo errore: indicare date di viaggio troppo generiche (es. estate 2026) senza specificare le date esatte: alcune frontiere rifiutano consensi non datati con precisione. Quarto errore: non far autenticare la firma del dichiarante, presentando una scrittura privata semplice: molti paesi non accettano consensi con firme non autenticate da un pubblico ufficiale. Quinto errore: dimenticare di verificare se la destinazione richiede l'apostilla della Convenzione dell'Aja del 1961: senza apostilla, il documento autenticato italiano non è riconosciuto in molti paesi extra-UE.
Sesto errore: rilasciare un consenso generico «per qualsiasi viaggio futuro» senza indicare la destinazione e le date: tale formulazione non è accettata da compagnie aeree come American Airlines, Air Canada, Aeromexico e dalle autorità di frontiera di USA, Canada e Messico, che richiedono sempre un documento riferito al viaggio specifico. Il Dipartimento di Stato USA (travel.state.gov) e la Canada Border Services Agency (CBSA) richiedono esplicitamente un consenso con destinazione, date e numeri di volo. Settimo errore: trascurare il rinnovo del consenso quando il passaporto del minore viene rinnovato o cambia il documento di identità dell'accompagnatore: un consenso che riporta un numero di documento scaduto può essere rifiutato alle frontiere come non corrispondente ai documenti presentati. Ottavo errore critico: in caso di procedimento giudiziale di affidamento in corso, rilasciare un consenso all'espatrio senza aver verificato se il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale ordinario abbia emesso un provvedimento cautelare che vieta l'espatrio del minore (art. 742 c.p.c.): portare il minore all'estero in violazione di un divieto giudiziario integra il reato di cui all'art. 574 c.p. (sottrazione di persona incapace) o, se il minore è portato in un paese diverso da quello di residenza abituale, il più grave art. 574-bis c.p. con pena da uno a quattro anni di reclusione.
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Il consenso dell'altro genitore all'espatrio del figlio minore in Italia è richiesto in due situazioni distinte. La prima riguarda il rilascio del passaporto: ai sensi dell'art. 3 della L. 21 novembre 1967 n. 1185 (disciplina dei passaporti), il minore non ancora diciassettenne non può ottenere il passaporto individuale senza il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o del tutore se i genitori sono assenti). Se uno dei genitori rifiuta il consenso, si può ricorrere al giudice tutelare che autorizza il rilascio. La seconda situazione riguarda i viaggi all'estero concreti: anche se il minore possiede già un passaporto, il genitore accompagnante (o il terzo accompagnatore) può essere richiesto di esibire il consenso dell'altro genitore alle autorità di frontiera, sia italiane sia del paese di destinazione, specialmente in caso di viaggi in paesi extra-Schengen o in zone a rischio. La prassi varia da paese a paese: alcuni paesi dell'America Latina, dell'Africa e del Medio Oriente richiedono sistematicamente il consenso notarizzato dell'altro genitore.
Per il rilascio del passaporto del minore in Italia, il consenso dell'altro genitore può essere reso direttamente allo sportello della Questura (o del Comune abilitato) che rilascia il passaporto, oppure con una dichiarazione scritta con firma autenticata da un notaio, dal sindaco o da un pubblico ufficiale abilitato. Per i viaggi all'estero, il livello di formalità richiesto dipende dalla destinazione: per i paesi Schengen e la maggior parte dei paesi UE, una dichiarazione scritta con firma autenticata è generalmente sufficiente; per i paesi extra-UE, molti paesi richiedono la legalizzazione o l'apostilla (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 n. 287) sulla firma del genitore non accompagnante. L'apostilla è un timbro internazionale che certifica l'autenticità della firma del pubblico ufficiale italiano e viene rilasciata dalla Prefettura o dalla Procura della Repubblica. Si consiglia sempre di verificare con l'ambasciata o il consolato del paese di destinazione quali formalità specifiche sono richieste.
Dipende dalla natura dell'affidamento. In caso di affidamento esclusivo (non condiviso) con provvedimento del Tribunale, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva e, in linea di principio, può prendere le decisioni relative alla vita ordinaria del figlio — compresi i viaggi — senza il consenso dell'altro genitore, a condizione che tali decisioni non modifichino in modo significativo le abitudini di vita del minore (es. trasferimento definitivo all'estero). Tuttavia, molti paesi di destinazione e alcune compagnie aeree non distinguono tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo e richiedono comunque il consenso di entrambi i genitori per i minori non accompagnati. Per evitare problemi alle frontiere o agli imbarchi, è sempre consigliabile portare con sé una copia del provvedimento del Tribunale che attesta l'affidamento esclusivo oppure, in alternativa, il consenso scritto dell'altro genitore. In caso di affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.), il consenso dell'altro genitore è sempre necessario per i viaggi all'estero.
Se l'altro genitore si rifiuta ingiustificatamente di dare il consenso all'espatrio del figlio minore in Italia, il genitore richiedente può ricorrere al giudice tutelare (per le questioni amministrative legate al passaporto) o al Tribunale per i Minorenni (per le questioni relative all'affidamento e alle decisioni sui figli). Il giudice tutelare, ai sensi degli artt. 330 ss. c.c. e dell'art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale), può autorizzare il rilascio del passaporto in sostituzione del consenso mancante, valutando l'interesse del minore e le ragioni del viaggio (vacanza, cura medica, trasferimento per motivi familiari). Il Tribunale, in sede di procedimento ex art. 337-ter c.c., può ampliare i poteri del genitore richiedente autorizzando i viaggi all'estero con il figlio senza necessità di ulteriore consenso, se l'altro genitore manifesta un rifiuto sistematico e immotivato. Il sottrarsi sistematicamente alla firma del consenso può essere valutato dal Tribunale come comportamento contrario all'interesse del minore e può influire negativamente sulle condizioni di affidamento.
Per i viaggi occasionali, il consenso all'espatrio del figlio minore deve indicare con sufficiente precisione la destinazione (paese o paesi), il periodo (date di partenza e ritorno previste) e il genitore o il terzo accompagnatore. Un consenso generico per qualsiasi paese e per un periodo indefinito può essere contestato alle frontiere di paesi con controlli stringenti (es. USA, Canada, Messico, Brasile), che richiedono documenti che attestino la destinazione specifica e il periodo di permanenza. Per i viaggi frequenti e ricorrenti (es. vacanze estive annuali in uno stesso paese), il consenso può essere reso in forma più ampia con indicazione del periodo dell'anno e del paese abituale di vacanza. Un consenso valido per il rilascio del passaporto (ai sensi dell'art. 3 L. 1185/1967) non necessariamente vale per ogni singolo viaggio estero: si tratta di due atti distinti con finalità diverse. Il contenuto del consenso deve essere chiaro, specifico e non lasciare dubbi sulla volontà del genitore non accompagnante di autorizzare il viaggio indicato.
Sì. Il consenso all'espatrio del figlio minore in Italia può essere rilasciato non solo in favore dell'altro genitore accompagnante ma anche in favore di un terzo (nonno, zio, insegnante, accompagnatore di un gruppo sportivo o scolastico). In questo caso, il consenso deve indicare esplicitamente il nome completo e i dati anagrafici del terzo accompagnatore, oltre alla destinazione e al periodo del viaggio. Per i viaggi con terzi, alcune compagnie aeree e alcuni paesi di destinazione richiedono anche una delega notarizzata che attribuisce al terzo accompagnatore poteri specifici in caso di emergenza medica del minore durante il viaggio (autorizzazione alle cure mediche urgenti). Questa delega è distinta dal consenso all'espatrio e può essere inclusa nello stesso documento o redatta separatamente. Si raccomanda di verificare sempre i requisiti specifici della compagnia aerea e del paese di destinazione prima della partenza, poiché le prassi variano significativamente.
No. Il consenso all'espatrio del figlio minore in Italia non deve essere registrato o depositato presso alcun ufficio pubblico: è un documento privato (o con firma autenticata) che va portato con sé al momento del viaggio e, se richiesto, esibito alle autorità di frontiera, agli addetti al check-in della compagnia aerea o alle autorità locali del paese di destinazione. È fortemente consigliabile conservare sia l'originale del documento (da portare in viaggio) sia una copia fotostatica autenticata, da custodire a casa. Per i paesi che richiedono l'apostilla, il documento con l'apostilla va portato sempre con sé in originale. Non è richiesta la registrazione all'Agenzia delle Entrate né la trascrizione in alcun registro pubblico. Tuttavia, in caso di provvedimento del Tribunale che autorizza i viaggi all'estero in sostituzione del consenso dell'altro genitore, tale provvedimento può essere depositato in Cancelleria e una copia autentica va portata sempre in viaggio con il minore.
Il minore che viaggia dall'Italia verso paesi esteri deve disporre dei seguenti documenti, che variano in base alla destinazione. Per i paesi dell'Area Schengen e dell'Unione Europea: carta d'identità italiana valida per l'espatrio (rilasciata dal Comune di residenza) oppure passaporto individuale. Per i paesi extra-Schengen (USA, Canada, Brasile, Giappone, ecc.): passaporto individuale valido. Ai sensi del D.P.R. 2 novembre 2011 n. 649, che ha modificato la L. 1185/1967, i minori non possono più essere iscritti sul passaporto dei genitori: ogni minore deve avere il proprio documento individuale. Il consenso dell'altro genitore è un documento aggiuntivo (non sostitutivo del documento di identità del minore) che alcune frontiere richiedono per verificare che il viaggio sia autorizzato da entrambi i titolari della responsabilità genitoriale. Per i paesi che richiedono il visto, il minore deve averlo sul proprio passaporto e la domanda di visto per i minori richiede generalmente il consenso di entrambi i genitori.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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