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Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore

Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore

L. 1185/1967 art. 3; D.P.R. 649/2011; art. 337-ter c.c.; Conv. Aja 1980

CONSENSO ALL'ESPATRIO DEL FIGLIO MINORE

ai sensi dell'art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185 e dell'art. 337-ter c.c.

Il/La sottoscritto/a:

[Genitore Nome Cognome], nato/a a [Genitore Luogo Nascita] il [Genitore Data Nascita], C.F. [Genitore Codice Fiscale], residente in [Genitore Residenza], in possesso di [Genitore Documento Tipo] n. [Genitore Documento Numero], rilasciato da [Genitore Documento Rilasciato] il [Genitore Documento Data Rilascio]

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a minore:

[Minore Nome Cognome], nato/a il [Minore Data Nascita], C.F. [Minore Codice Fiscale], in possesso di [Minore Documento Tipo] n. [Minore Documento Numero], valido fino al [Minore Documento Scadenza]

DICHIARA

di prestare il proprio pieno e incondizionato consenso all'espatrio del/della figlio/a minore sopra identificato/a, che viaggerà accompagnato/a da:

[Accompagnatore Nome Cognome] ([Accompagnatore Tipo]), documento n. [Accompagnatore Documento Numero]

DETTAGLI DEL VIAGGIO

Destinazione: [Destinazione Paese]

Data di partenza: [Data Partenza]

Data di rientro prevista: [Data Ritorno]

Finalità del viaggio: [Finalita Viaggio]

Il/La dichiarante dichiara di non avere nulla in contrario all'espatrio sopra indicato e che il viaggio avviene con il proprio pieno accordo, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 337-ter c.c. sulla responsabilità genitoriale condivisa.

Apostilla richiesta: [Apostilla Richiesta]

[Luogo Data]

Genitore dichiarante: [Genitore Nome Cognome]

Firma autenticata: _________________________

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

La firma del/della Sig./Sig.ra [Genitore Nome Cognome] è stata autenticata da _________________________ (Notaio / Sindaco / Ufficiale di Stato Civile) il _________________________

Genitore non accompagnante (dichiarante)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore?

Il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia è l'atto disciplinato da art. 3 L. 1185/1967 / art. 337-ter c.c. / D.P.R. 649/2011.

La Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata dall'Italia con L. 15 gennaio 1994 n. 64, ha creato un sistema di cooperazione tra Stati per il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente all'estero: il consenso scritto dell'altro genitore è la prova documentale che esclude la natura illecita del trasferimento. La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con sentenza n. 16762/2020, ha precisato che il trasferimento all'estero del minore effettuato con il consenso documentato dell'altro genitore non integra la sottrazione internazionale né il reato di cui all'art. 574-bis c.p. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-111/17 PPU (OL c. PQ, 2017), ha affermato che la residenza abituale del minore ai fini dell'applicazione del Regolamento Bruxelles II-bis (ora Bruxelles II-ter, Reg. UE 2019/1111) è determinata dall'intenzione dei genitori oggettivamente riscontrabile nelle circostanze, tra cui i consensi all'espatrio precedentemente rilasciati. Su forms-legal.com il modello di Consenso all'Espatrio del Minore è disponibile gratuitamente in italiano con campi specifici per destinazione, date e dati dell'accompagnatore, conformi alle prassi della Questura e delle autorità di frontiera italiane.

Quando serve Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore?

Il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia è necessario in diverse situazioni concrete. La prima e più importante riguarda il rilascio del passaporto individuale al minore: ai sensi dell'art. 3 L. 1185/1967, entrambi i genitori devono presentarsi allo sportello della Questura o comparire entrambi, oppure il genitore assente deve firmare un consenso scritto autenticato. La seconda situazione riguarda i viaggi all'estero del minore accompagnato da un solo genitore, specialmente verso paesi extra-Schengen come USA, Canada, Messico, Brasile, Argentina, che richiedono sistematicamente il consenso dell'altro genitore alle autorità di frontiera e durante il check-in aeroportuale. La terza ipotesi si verifica quando il minore viaggia con un terzo soggetto (nonno, parente, insegnante, accompagnatore di gruppo sportivo o scolastico) senza alcuno dei genitori: in questo caso il consenso di entrambi i genitori all'accompagnatore terzo è indispensabile. La quarta situazione riguarda le famiglie con genitori separati o divorziati che vivono in paesi diversi: quando il figlio si reca a trovare il genitore non residente in Italia, il genitore residente in Italia deve fornire il consenso all'espatrio per evitare contestazioni alle frontiere. In tutti i casi, il documento deve essere redatto prima della partenza e portato con sé durante il viaggio.

Una quinta situazione rilevante riguarda i minori in regime di tutela (art. 346 c.c.) o affidamento a terzi ex art. 4 L. 4 maggio 1983 n. 184 (Legge sull'adozione e l'affidamento): in questi casi il consenso all'espatrio spetta al tutore o all'affidatario, con eventuale autorizzazione del giudice tutelare (artt. 371-374 c.c.) quando il viaggio supera i novanta giorni o comporta un cambio definitivo di residenza. Per i minori adottati con adozione internazionale (L. 184/1983, Titolo III), il passaporto è rilasciato dalla Questura previa verifica che l'adozione sia stata trascritta nei registri italiani: il consenso all'espatrio per i viaggi successivi all'adozione deve essere rilasciato dai genitori adottivi, non dai genitori biologici. La circolare del Ministero dell'Interno del 29 ottobre 2014 ha chiarito che, per i minori residenti in Italia con genitori residenti in paesi diversi, la Questura può richiedere al genitore accompagnante la documentazione che attesti il domicilio effettivo del minore in Italia prima del viaggio, al fine di escludere situazioni di sottrazione internazionale mascherata da viaggio temporaneo.

Cosa includere nel tuo Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore

Il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere efficace e accettato dalle autorità di frontiera e dalle compagnie aeree. Primo elemento: i dati anagrafici completi del genitore dichiarante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, documento di identità con numero, data di rilascio ed ente rilasciante). Secondo elemento: i dati anagrafici completi del figlio minore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio, data di scadenza del documento). Terzo elemento: i dati del soggetto accompagnatore — l'altro genitore (con i suoi dati anagrafici completi) oppure il terzo autorizzato (nome, cognome, data di nascita, relazione con il minore, numero del documento). Quarto elemento: la destinazione del viaggio con indicazione precisa del paese o dei paesi interessati; per i viaggi in più paesi, elencare tutti. Quinto elemento: le date di partenza e di ritorno previste, con indicazione del volo o del mezzo di trasporto se possibile. Sesto elemento: la dichiarazione espressa di consenso con la formula che il genitore dichiarante autorizza l'espatrio del figlio minore e non ha nulla in contrario al viaggio indicato. Sul sito forms-legal.com è disponibile un modello completo in italiano che include tutti gli elementi richiesti, con campi specifici per la destinazione, le date e i dati dell'accompagnatore. Settimo elemento: la firma autenticata del genitore dichiarante, con l'apostilla per i paesi che la richiedono (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

Ottavo elemento essenziale: la clausola che specifica il tipo di responsabilità genitoriale (condivisa ex art. 337-ter c.c. o esclusiva ex art. 337-quater c.c.) e, in caso di affidamento esclusivo, il riferimento al provvedimento del Tribunale che lo attesta (numero del decreto/sentenza, data, Tribunale emittente). Questa precisazione consente alle autorità di frontiera di verificare la corrispondenza tra il tipo di consenso rilasciato e la situazione giuridica del minore. Nono elemento: per i paesi che richiedono la traduzione, la versione del documento in inglese o nella lingua del paese di destinazione, redatta da un traduttore giurato iscritto all'Albo del Tribunale, con attestazione della conformità all'originale italiano. Decimo elemento: quando il viaggio prevede cure mediche del minore all'estero, la delega per le decisioni mediche urgenti (autorizzazione a intervenire in caso di emergenza sanitaria ex art. 33 L. 23 dicembre 1978 n. 833 per l'equivalente europeo, o secondo il diritto del paese di destinazione), che in molti ordinamenti stranieri costituisce un documento separato dal consenso all'espatrio.

Come compilare il tuo Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore

Per compilare correttamente il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia, seguire questi passaggi prima della data di partenza. Raccogliere i documenti necessari: documento di identità del genitore dichiarante (carta d'identità o passaporto), passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore con numero e data di scadenza, documento di identità dell'accompagnatore (l'altro genitore o il terzo autorizzato). Inserire nella sezione del dichiarante i dati anagrafici completi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, tipo di documento di identità, numero, data di rilascio ed ente rilasciante. Nella sezione relativa al minore, indicare nome completo, data di nascita, codice fiscale e i dati del documento di viaggio (passaporto: tipo, numero, data di rilascio, Questura rilasciante, data di scadenza). Nella sezione relativa all'accompagnatore, specificare se si tratta dell'altro genitore (con i suoi dati) o di un terzo, indicandone la qualità (nonno paterno, insegnante, ecc.) e il documento di identità. Indicare con precisione la destinazione: paese (o paesi per gli itinerari multipli), città principale di destinazione, data di partenza e data di rientro previste. Verificare se la destinazione richiede l'apostilla: consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri (Farnesina) nella sezione viaggiare sicuri. Far autenticare la firma del dichiarante presso un notaio, il sindaco del Comune di residenza o la Questura. Se necessaria l'apostilla, recarsi alla Prefettura o alla Procura della Repubblica competente.

Per ottenere l'apostilla in Italia, il percorso corretto è il seguente: far autenticare la firma del genitore dichiarante davanti a un notaio (che è già pubblico ufficiale italiano riconosciuto dalla Convenzione dell'Aja); poi presentare il documento notarile alla Prefettura della provincia di residenza del notaio per l'apposizione dell'apostilla (art. 3 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in combinato disposto con la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961). Alcuni Comuni e Questure rilasciano direttamente l'autenticazione con apostilla integrata: verificare preventivamente con l'ufficio di competenza. Quando il minore risiede all'estero (es. studente iscritto all'AIRE — Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero — che studia in Italia temporaneamente), il consenso all'espatrio rilasciato all'estero deve essere legalizzato dal consolato italiano competente oppure apostillato nel paese di rilascio prima di essere presentato alla Questura o alle autorità di frontiera italiane. Per i viaggi con gruppi scolastici o sportivi organizzati da associazioni ex D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), la documentazione di consenso può essere raccolta dall'ente organizzatore su modulistica standardizzata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.

Errori comuni da evitare nel tuo Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore

Il Consenso dell'Altro Genitore all'Espatrio del Minore in Italia è spesso redatto con errori che causano problemi alle frontiere o durante il check-in aeroportuale. L'errore più comune consiste nel redigere il documento in italiano senza traduzione nella lingua del paese di destinazione: molte autorità di frontiera straniere non accettano documenti in lingua italiana non tradotti, specialmente al di fuori dell'area europea. È indispensabile allegare una traduzione giurata del documento nella lingua del paese di destinazione o in inglese come lingua veicolare internazionale. Secondo errore tipico: omettere i dati del documento di identità del figlio minore (numero del passaporto, data di rilascio, data di scadenza): le autorità di frontiera verificano sempre la corrispondenza tra il consenso e il documento del minore. Terzo errore: indicare date di viaggio troppo generiche (es. estate 2026) senza specificare le date esatte: alcune frontiere rifiutano consensi non datati con precisione. Quarto errore: non far autenticare la firma del dichiarante, presentando una scrittura privata semplice: molti paesi non accettano consensi con firme non autenticate da un pubblico ufficiale. Quinto errore: dimenticare di verificare se la destinazione richiede l'apostilla della Convenzione dell'Aja del 1961: senza apostilla, il documento autenticato italiano non è riconosciuto in molti paesi extra-UE.

Sesto errore: rilasciare un consenso generico «per qualsiasi viaggio futuro» senza indicare la destinazione e le date: tale formulazione non è accettata da compagnie aeree come American Airlines, Air Canada, Aeromexico e dalle autorità di frontiera di USA, Canada e Messico, che richiedono sempre un documento riferito al viaggio specifico. Il Dipartimento di Stato USA (travel.state.gov) e la Canada Border Services Agency (CBSA) richiedono esplicitamente un consenso con destinazione, date e numeri di volo. Settimo errore: trascurare il rinnovo del consenso quando il passaporto del minore viene rinnovato o cambia il documento di identità dell'accompagnatore: un consenso che riporta un numero di documento scaduto può essere rifiutato alle frontiere come non corrispondente ai documenti presentati. Ottavo errore critico: in caso di procedimento giudiziale di affidamento in corso, rilasciare un consenso all'espatrio senza aver verificato se il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale ordinario abbia emesso un provvedimento cautelare che vieta l'espatrio del minore (art. 742 c.p.c.): portare il minore all'estero in violazione di un divieto giudiziario integra il reato di cui all'art. 574 c.p. (sottrazione di persona incapace) o, se il minore è portato in un paese diverso da quello di residenza abituale, il più grave art. 574-bis c.p. con pena da uno a quattro anni di reclusione.

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