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Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore

Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore

Codice Civile art. 250 comma 3; art. 254 c.c.; D.Lgs. 154/2013

CONSENSO AL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

ai sensi dell'art. 250, comma 3, del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 262, mod. D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154)

Il/La sottoscritto/a (primo genitore riconoscente):

[Primo Genitore Nome Cognome] ([Primo Genitore Relazione]), nato/a a [Primo Generitore Luogo Nascita] il [Primo Genitore Data Nascita], C.F. [Primo Genitore Codice Fiscale], residente in [Primo Genitore Residenza], in possesso di [Primo Genitore Documento Tipo] n. [Primo Genitore Documento Numero], rilasciato da [Primo Genitore Documento Rilasciato]

in qualità di genitore che ha già riconosciuto il/la figlio/a:

[Figlio Nome Cognome], nato/a a [Figlio Luogo Nascita] il [Figlio Data Nascita], C.F. [Figlio Codice Fiscale], iscritto/a nei registri di stato civile del [Atto Nascita Comune], atto n. [Atto Nascita Numero]

Figlio di età superiore a 14 anni: [Figlio Eta] — (se sì: il figlio esprime il proprio consenso personale ai sensi dell'art. 250 comma 2 c.c.)

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO

al riconoscimento del/della suddetto/a figlio/a da parte di:

[Secondo Genitore Nome Cognome] ([Secondo Genitore Relazione]), C.F. [Secondo Genitore Codice Fiscale]

mediante [Forma Riconoscimento], ai sensi dell'art. 250 comma 3 c.c. in combinato disposto con l'art. 254 c.c.

Il/La dichiarante dichiara di essere pienamente consapevole degli effetti giuridici del riconoscimento: il/la secondo/a genitore acquista la responsabilità genitoriale condivisa sul/la figlio/a (art. 316 c.c.), l'obbligo di contribuire al mantenimento in proporzione alle proprie capacità economiche (artt. 147-148 c.c.) e i diritti successori reciproci con il/la figlio/a (artt. 536 ss. c.c.).

Il presente consenso è irrevocabile una volta acquisito dall'Ufficiale di Stato Civile o dal Notaio ai fini del riconoscimento.

[Luogo Consenso], [Data Consenso]

Primo genitore riconoscente: [Primo Genitore Nome Cognome]

Firma autenticata: _________________________

AUTENTICAZIONE

La firma del/della Sig./Sig.ra [Primo Genitore Nome Cognome] è stata autenticata da _________________________ (Notaio / Ufficiale di Stato Civile) il _________________________

Primo genitore riconoscente (dichiarante del consenso)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore?

Il Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore in Italia è l'atto disciplinato da art. 250 comma 3 c.c. / art. 254 c.c. / D.Lgs. 154/2013.

La distinzione tra riconoscimento del figlio in Italia e istituti affini è essenziale per comprendere l'ambito di applicazione del consenso. Il riconoscimento ex art. 250 c.c. non va confuso con l'adozione (L. 4 maggio 1983 n. 184), che presuppone l'assenza di genitori biologici capaci o disposti ad assumerne la cura, né con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ex artt. 269-279 c.c., che è un'azione di accertamento coattivo del rapporto biologico pronunciata dal Tribunale ordinario in assenza di riconoscimento volontario. Il consenso al riconoscimento riguarda esclusivamente i casi in cui il secondo genitore intende riconoscere spontaneamente il figlio già riconosciuto dall'altro. L'art. 250 comma 1 c.c. precisa che il riconoscimento può essere fatto anche separatamente da ciascun genitore e stabilisce che il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dai genitori anche se l'uno o l'altro, o entrambi, erano coniugati con altra persona al tempo del concepimento, purché il figlio non sia già figlio riconosciuto nell'ambito di tale matrimonio (art. 251 c.c.). La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. I Civ. n. 13435/2016, ha ribadito che il consenso al riconoscimento è atto personalissimo del primo genitore riconoscente e non può essere sostituito dall'autorizzazione di un tutore o di un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c., salvo espressa previsione del provvedimento giudiziale.

Quando serve Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore?

Il Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui un genitore desidera riconoscere un figlio già riconosciuto dall'altro genitore. La situazione più comune riguarda le coppie non sposate che si separano prima che entrambi i genitori abbiano effettuato il riconoscimento: la madre ha riconosciuto il figlio alla nascita e il padre desidera effettuare il proprio riconoscimento successivamente, per acquisire la responsabilità genitoriale e gli obblighi e i diritti conseguenti. La seconda situazione riguarda i padri che non erano presenti o disponibili al momento della nascita e che, in seguito, vogliono formalizzare il loro legame giuridico con il figlio: la madre, come primo genitore riconoscente, deve esprimere il proprio consenso. La terza ipotesi si verifica quando la coppia non intende formalizzare un rapporto di coppia ma il padre desidera comunque riconoscere il proprio figlio per garantirgli i diritti successori e il mantenimento: anche in questo caso è necessario il consenso della madre. La quarta situazione riguarda le famiglie ricostituite: un genitore in una nuova coppia vuole che il nuovo partner adotti il figlio o lo riconosca, ma l'adozione richiede procedure specifiche (art. 44 L. 184/1983 — adozione in casi particolari) che esulano dal semplice riconoscimento. Il consenso al riconoscimento è un documento che va preparato prima di presentarsi allo sportello dello stato civile o dal notaio, per evitare ritardi procedurali.

Dal punto di vista dei termini procedurali, non esiste nel diritto italiano un termine di decadenza entro il quale il secondo genitore debba effettuare il riconoscimento: la norma non fissa un limite temporale assoluto. Tuttavia, l'art. 250 comma 5 c.c. stabilisce che se il figlio ha compiuto sedici anni il riconoscimento non produce effetto senza il suo assenso. Va precisato che la richiesta di consenso può emergere anche in contesti giudiziari: quando uno dei genitori formula istanza di modifica delle condizioni di affidamento o di determinazione del mantenimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni o al Tribunale ordinario (sezione famiglia), la posizione del secondo genitore non riconoscente assume rilievo processuale e può accelerare la necessità di formalizzare il riconoscimento con il consenso dell'altro. La casistica include anche situazioni transnazionali: quando uno dei genitori è cittadino straniero, il riconoscimento in Italia deve essere trascritto nei registri dello stato civile del Comune ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile), e il consenso dell'altro genitore deve soddisfare anche i requisiti formali previsti dalla legge straniera applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995 n. 218, art. 35).

Cosa includere nel tuo Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore

Il Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore in Italia deve contenere tutti gli elementi richiesti dall'Ufficio dello Stato Civile o dal notaio per procedere al riconoscimento. Primo elemento: le generalità complete del genitore dichiarante (primo riconoscente): nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, estremi del documento di identità (tipo, numero, data di rilascio, ente rilasciante). Secondo elemento: le generalità del figlio di cui si tratta: nome completo (nome di battesimo e cognome attuale), data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi dell'atto di nascita (numero, anno, Comune del registro). Terzo elemento: le generalità del genitore richiedente il riconoscimento (secondo riconoscente): nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e relazione biologica dichiarata con il figlio. Quarto elemento: la dichiarazione espressa di consenso al riconoscimento del figlio da parte del secondo genitore, con richiamo esplicito all'art. 250 comma 3 c.c. e con l'indicazione che il dichiarante è consapevole degli effetti giuridici del riconoscimento (condivisione della responsabilità genitoriale, obbligo di mantenimento, diritti successori reciproci). Sul sito forms-legal.com è disponibile un modello in italiano che include tutti i campi necessari, con indicazioni pratiche su come presentare il documento allo sportello dello stato civile. Quinto elemento: la firma autenticata del dichiarante, con indicazione del pubblico ufficiale autenticante (notaio, sindaco o suo delegato, ufficiale di stato civile).

Un elemento clausolare da non trascurare è la dichiarazione di conoscenza degli effetti del secondo riconoscimento sul cognome del figlio. L'art. 262 comma 2 c.c. stabilisce che, se il riconoscimento è fatto contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre; se avviene successivamente al riconoscimento da parte di uno solo, il figlio può aggiungere il cognome del secondo riconoscente. Poiché il cognome del figlio è un diritto personalissimo che incide sulla sua identità anagrafica, la Corte di Cassazione (Sez. I Civ., sentenza n. 26122/2020) ha ribadito che il cambiamento del cognome del figlio minore richiede l'ascolto del figlio capace di discernimento e la valutazione del suo interesse superiore da parte del giudice, anche nell'ambito del procedimento di modifica del nome ex art. 84 D.P.R. 396/2000. Nel modello di consenso è pertanto consigliabile includere una clausola che chiarisca la posizione delle parti sul cognome del figlio, riducendo il rischio di future contestazioni.

Nell'ambito dei profili di diritto internazionale privato, quando uno dei genitori e' cittadino straniero, la legge applicabile al riconoscimento del figlio e' determinata dall'art. 35 della L. 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del diritto internazionale privato italiano): si applica la legge nazionale del figlio al momento della nascita, oppure la legge del domicilio comune dei genitori al momento del riconoscimento, ovvero la legge dello Stato di residenza comune. Se il genitore straniero ha la nazionalita' di un Paese che non riconosce il riconoscimento del figlio fuori dal matrimonio, l'ufficiale di stato civile italiano puo' procedere al riconoscimento in base alla lex fori qualora la legge straniera applicabile violi l'ordine pubblico internazionale ai sensi dell'art. 16 L. 218/1995. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni puo' essere informata dei riconoscimenti che presentano profili di potenziale abuso o frode, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 396/2000.

Come compilare il tuo Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore

Per compilare correttamente il Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore in Italia, seguire questi passaggi. Prima della compilazione, raccogliere i documenti necessari: estratto dell'atto di nascita del figlio (rilasciato dal Comune in cui è avvenuta la nascita), che riporta il numero dell'atto, l'anno e il nome del registro; documento di identità del genitore dichiarante (primo riconoscente) e codice fiscale; documento di identità e codice fiscale del genitore richiedente il riconoscimento (secondo riconoscente). Nella sezione del genitore dichiarante, inserire tutti i dati anagrafici completi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune di residenza e indirizzo, tipo di documento di identità, numero, data di rilascio ed ente rilasciante. Nella sezione relativa al figlio, indicare nome e cognome completi (compreso il cognome attuale, che potrebbe essere diverso da quello che assumerà dopo il riconoscimento del secondo genitore), data e luogo di nascita, codice fiscale, numero e anno dell'atto di nascita e Comune del registro. Nella sezione relativa al secondo genitore richiedente, indicare i dati anagrafici e dichiarare la relazione biologica (padre / madre). Nella sezione della dichiarazione di consenso, compilare la formula con il richiamo espresso all'art. 250 comma 3 c.c. e la dichiarazione di essere consapevole che il riconoscimento attribuisce al secondo genitore la responsabilità genitoriale condivisa e l'obbligo di mantenimento. Far autenticare la firma presso un notaio, il Comune o l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.

Dopo la compilazione e la firma autenticata, il documento va presentato — insieme alla documentazione del secondo genitore — all'Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è registrato l'atto di nascita del figlio, oppure al Comune di residenza del figlio (competente in via concorrente ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396). L'ufficiale di stato civile, verificata la regolarità formale del consenso e dell'atto di riconoscimento, procede all'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita e, se richiesto, aggiorna l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con le nuove informazioni relative al nucleo familiare. Il procedimento è gratuito (non soggetto a imposta di bollo se il riconoscimento avviene davanti all'ufficiale di stato civile); se redatto in atto notarile è soggetto a imposta di registro in misura fissa ex D.P.R. 131/1986. Per i riconoscimenti effettuati all'estero da cittadini italiani, la trascrizione dell'atto nell'anagrafe del Comune di iscrizione AIRE si effettua tramite le autorità consolari italiane competenti per territorio (D.P.R. 396/2000, artt. 17-19).

Un aspetto pratico spesso trascurato riguarda la firma del documento di consenso da parte di un genitore che si trova all'estero. In questo caso, il consenso puo' essere autenticato presso il Consolato italiano competente per territorio, che svolge le funzioni di ufficiale di stato civile all'estero ai sensi degli artt. 17-19 D.P.R. 396/2000. L'atto autenticato dal consolato ha piena valenza legale in Italia e puo' essere trasmesso al Comune di registrazione tramite corriere certificato. In alternativa, il genitore all'estero puo' far autenticare la propria firma da un notaio locale e far apporre l'apostille (per i Paesi firmatari della Convenzione dell'Aia del 1961) o la legalizzazione consolare; il documento cosi' legalizzato e' accettato dall'ufficiale di stato civile italiano ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 396/2000.

Errori comuni da evitare nel tuo Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore

Il Consenso al Riconoscimento del Figlio da parte dell'Altro Genitore in Italia è frequentemente redatto con errori che impediscono al secondo genitore di procedere al riconoscimento. L'errore più grave consiste nel redigere il consenso come semplice scrittura privata senza autenticazione della firma: l'Ufficio dello Stato Civile non può accettare un consenso non autenticato da un pubblico ufficiale, e il riconoscimento non può essere iscritto nei registri. Secondo errore tipico: omettere i dati identificativi dell'atto di nascita del figlio (numero dell'atto, anno, Comune): senza questi dati, l'ufficiale di stato civile non può collegare il consenso al corretto atto di nascita. Terzo errore: non indicare esplicitamente il richiamo all'art. 250 comma 3 c.c. nella formula del consenso, rendendo il documento ambiguo quanto alla sua finalità specifica (il consenso potrebbe essere confuso con un'autorizzazione generica piuttosto che con il consenso al riconoscimento ex art. 250 c.c.). Quarto errore: dimenticare che se il figlio ha compiuto quattordici anni, il suo consenso personale è richiesto ex art. 250 comma 2 c.c. oltre a quello del primo genitore riconoscente: anche il figlio quattordicenne deve recarsi allo sportello dello stato civile o esprimere il consenso in atto notarile. Quinto errore: credere che il consenso al riconoscimento sia revocabile dopo la firma: una volta prestato e acquisito ai fini del riconoscimento, il consenso non è revocabile e il riconoscimento produce effetti definitivi sui diritti e sugli obblighi del secondo genitore riconoscente.

Sesto errore: non considerare le implicazioni fiscali e previdenziali del riconoscimento prima di prestare il consenso. Dal momento del riconoscimento, il secondo genitore acquisisce l'obbligo di mantenimento ex art. 147 c.c. e di contribuzione alle spese straordinarie del figlio; se non vi adempie spontaneamente, l'altro genitore può richiedere al Tribunale una pronuncia di condanna con pignoramento dello stipendio o del conto corrente. La Corte di Cassazione, Sez. I Civ., con ordinanza n. 12333/2021, ha confermato che l'obbligazione di mantenimento decorre dalla data del riconoscimento con effetti retroattivi limitati alla domanda giudiziale, e non dalla data dell'eventuale accordo tra le parti. Settimo errore: non prevedere nel consenso alcuna clausola sulle eventuali divergenze in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale: sebbene il consenso al riconoscimento non sia la sede appropriata per regolare tutti i profili del rapporto genitoriale (che spettano al Tribunale o all'accordo di separazione), indicare già in quella sede la disponibilità alla mediazione familiare riduce il rischio di conflitti successivi. Ottavo errore: non verificare che il minore abbia la cittadinanza italiana o i requisiti per ottenerla dopo il riconoscimento, nei casi in cui uno o entrambi i genitori siano stranieri: il riconoscimento da parte di un genitore italiano conferisce al figlio la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 L. 5 febbraio 1992 n. 91, con conseguenze rilevanti anche per il passaporto e il diritto di residenza.

Un errore sottovalutato e' la mancata verifica preventiva dell'esistenza di un precedente riconoscimento da parte di un terzo soggetto. Se il figlio e' stato gia' riconosciuto da un altro uomo (in quanto presunto padre), il nuovo riconoscimento non puo' avvenire senza la preventiva impugnazione del primo riconoscimento mediante azione giudiziaria ex art. 263 c.c. Richiedere il consenso dell'altro genitore senza aver prima chiarito lo stato giuridico del figlio puo' generare duplicazioni di registrazioni anagrafiche e contenziosi giudiziari costosi. E' buona pratica richiedere preventivamente all'ufficiale di stato civile una visura integrale dell'atto di nascita del figlio per verificare l'assenza di precedenti riconoscimenti. La Corte di Cassazione, Sez. I Civ., con ordinanza n. 9001/2021 ha chiarito che l'azione di disconoscimento della paternita' ex art. 244 c.c. e l'azione di impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c. hanno presupposti diversi e termini di decadenza distinti, rendendo necessaria una consulenza legale specializzata prima di procedere con un nuovo riconoscimento.

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