Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto
L. 20 maggio 2016 n. 76 commi 59-61; art. 1322 c.c.
ai sensi dei commi 59-61 della L. 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà)
ART. 1 — PARTI E CONVIVENZA CESSANTE
Primo convivente:
[Convivente1 Nome Cognome]
Codice fiscale: [Convivente1 Codice Fiscale]
Residente in: [Convivente1 Residenza]
Secondo convivente:
[Convivente2 Nome Cognome]
Codice fiscale: [Convivente2 Codice Fiscale]
Residente in: [Convivente2 Residenza]
Comune di registrazione della convivenza: [Comune Convivenza]
Data di inizio della convivenza: [Data Inizio Convivenza]
Contratto di convivenza ex comma 50 L. 76/2016 presente: [Contratto Di Convivenza Presente]
ART. 2 — CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I conviventi dichiarano di voler cessare la propria convivenza di fatto per le seguenti ragioni: [Causa Cessazione]
Data di cessazione concordata: [Data Cessazione]
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente la cessazione all'anagrafe del Comune di [Comune Convivenza] ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e delle istruzioni del Ministero dell'Interno (Circ. n. 7/2016).
ART. 3 — ABITAZIONE COMUNE
Indirizzo dell'abitazione comune: [Indirizzo Abitazione Comune]
Titolo di disponibilità: [Titolo Abitazione]
Accordo pratico sull'abitazione: [Sistemazione Pratica]
ART. 4 — BENI COMUNI E FIGLI
Suddivisione dei beni: [Beni Comuni]
Figli comuni presenti: [Figli Comuni]
[Accordo Figli Riferimento]
ART. 5 — CONTRIBUTO ECONOMICO (comma 61 L. 76/2016)
Contributo economico previsto: [Contributo Economico Convivente]
Importo mensile: € [Importo Contributo]
Durata: [Durata Contributo]
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Accordo], [Data Accordo]
Primo convivente: [Convivente1 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Secondo convivente: [Convivente2 Nome Cognome]
Firma: _________________________
NOTA: Se il contratto di convivenza originario era redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata, il presente accordo di cessazione deve essere autenticato con le stesse forme ai sensi del comma 53 L. 76/2016 e trasmesso al Comune entro 10 giorni.
Primo Convivente
________________
Signature
Secondo Convivente
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto?
L'Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto in Italia è l'atto disciplinato da L. 20 maggio 2016 n. 76 commi 59-61; art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale).
Prima dell'introduzione della Legge Cirinnà, la cessazione di una convivenza di fatto era priva di qualsiasi disciplina legale organica in Italia: le parti dovevano affidarsi esclusivamente al diritto contrattuale generale (artt. 1321 ss. c.c.) e alle regole sull'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) per tutelare le proprie posizioni economiche. La L. 76/2016 ha colmato questa lacuna riconoscendo ai conviventi di fatto diritti specifici anche in caso di cessazione della relazione, in particolare: il comma 60 prevede il diritto agli alimenti a favore del convivente in stato di bisogno, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza; il comma 61 tutela il convivente che abbia prestato attività lavorativa nell'impresa familiare dell'altro, riconoscendogli un'indennità proporzionale al contributo. La Corte di Cassazione (sez. I, n. 8778/2022) ha precisato che, in assenza di contratto di convivenza, le pretese economiche tra ex conviventi si fondano sulle disposizioni del Codice Civile ordinario: indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) e comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.) per i beni acquistati insieme. L'accordo di cessazione redatto con forms-legal.com permette di documentare consensualmente le soluzioni concordate, riducendo il rischio di future controversie giudiziarie.
Quando serve Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto?
L'Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto in Italia diventa necessario ogni volta che due conviventi di fatto, registrati come tali all'anagrafe del Comune di residenza o aventi stipulato un contratto di convivenza ai sensi del comma 50 L. 76/2016, decidono di porre fine alla loro relazione e di regolarne consensualmente le conseguenze. Il documento è indispensabile nelle seguenti circostanze: cessazione della convivenza per accordo di entrambi i partner, in cui è opportuno definire la sistemazione dell'abitazione comune, la suddivisione dei beni acquistati insieme, eventuali contributi economici e le modalità di affidamento dei figli comuni; recesso unilaterale di uno dei conviventi, che deve essere comunicato all'altro per iscritto (comma 59 L. 76/2016) e può essere accompagnato da un accordo sugli effetti patrimoniali; cessazione del contratto di convivenza ex comma 50-51 L. 76/2016, che deve avvenire con le stesse forme della stipula (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Il documento è particolarmente importante quando i conviventi hanno: figli minori comuni (per i quali è necessario disciplinare affidamento e mantenimento ai sensi degli artt. 337-bis ss. c.c. — gli stessi criteri applicabili ai figli nati nel matrimonio, in forza del principio di parità di status introdotto dal D.Lgs. 154/2013); beni in comproprietà (immobili, veicoli, conti bancari cointestati); obblighi economici reciproci previsti nel contratto di convivenza; situazione in cui uno dei conviventi ha operato nell'impresa familiare dell'altro (diritto all'indennità ex comma 61 L. 76/2016). In assenza di un accordo formalizzato, le controversie tra ex conviventi devono essere risolte in sede giudiziaria: il convivente che ha contribuito all'arricchimento dell'altro può agire ex art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa), ma deve provare l'entità del contributo, il che è spesso difficile senza documentazione. L'accordo redatto con l'ausilio del modello di forms-legal.com offre un quadro completo e documentato della soluzione concordata, riducendo il rischio di contenziosi futuri e agevolando l'aggiornamento dei registri anagrafici.
Cosa includere nel tuo Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto
L'Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto in Italia deve contenere elementi specifici per disciplinare in modo completo la fine della relazione e prevenire future controversie. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione dei conviventi: generalità complete (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza attuale di ciascuno) e riferimento alla convivenza oggetto di cessazione, con indicazione della data di inizio della convivenza e del Comune presso cui era stata registrata ai sensi del D.P.R. 223/1989 e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2016. Il secondo elemento è la dichiarazione di cessazione della convivenza: la data concordata di fine della convivenza e la causa (accordo reciproco ex comma 59 L. 76/2016, o recesso unilaterale comunicato per iscritto all'altro convivente). Il terzo elemento è la sistemazione dell'abitazione comune: chi lascia l'immobile, entro quale termine, e come vengono regolati gli obblighi residui (canone di locazione, quote di mutuo); se l'immobile è in locazione, indicare chi subentra nel contratto (il convivente successore ha diritto di subentrare ex comma 44 L. 76/2016 in caso di morte, ma non automaticamente in caso di cessazione consensuale). Il quarto elemento è la suddivisione dei beni comuni: elenco dei beni di valore acquisiti durante la convivenza (mobili, veicoli, strumenti professionali, investimenti cointestati), con indicazione di chi li trattiene e dell'eventuale conguaglio in denaro. Il quinto elemento riguarda il contratto di convivenza ex comma 50 L. 76/2016 eventualmente stipulato: indicare esplicitamente se la cessazione del contratto è contestuale all'accordo, il professionista (notaio o avvocato) autenticante e la data di comunicazione al Comune (entro 10 giorni dalla stipula dell'atto di scioglimento, ex comma 53 L. 76/2016). Il sesto elemento riguarda i figli comuni: affidamento condiviso ex art. 337-ter c.c., tempi di permanenza, residenza anagrafica, mantenimento mensile con IBAN e rivalutazione ISTAT, spese straordinarie; questi aspetti possono essere regolati nell'accordo di cessazione o in un separato accordo sull'affidamento condiviso. Il settimo elemento è la clausola finale di regolamento di tutti i rapporti tra le parti e la dichiarazione di reciproco nulla osta. forms-legal.com fornisce questo modello completo conforme alla normativa italiana per gestire la cessazione in modo ordinato, documentato e opponibile.
Come compilare il tuo Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto
L'Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto in Italia si compila inserendo con precisione i dati richiesti in ciascuna sezione del modulo. Nella sezione «Dati delle parti» inserire nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita e residenza attuale di entrambi i conviventi; indicare il Comune in cui la convivenza era stata registrata anaraficamente e l'eventuale contratto di convivenza ex comma 50 L. 76/2016 (specificando se era stato redatto come atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata). Nella sezione «Cessazione della convivenza» indicare la data concordata di fine della convivenza e la causa (accordo reciproco, recesso unilaterale con data di notifica). Nella sezione «Abitazione» indicare la situazione dell'immobile: se in locazione con contratto intestato a entrambi, indicare chi subentra nel contratto (previa comunicazione al locatore); se di proprietà di uno solo, indicare il termine entro cui l'altro lascia l'immobile; se in comproprietà, indicare l'accordo di divisione o vendita. Nella sezione «Beni comuni» elencare i beni di valore significativo acquistati durante la convivenza e assegnati a ciascun partner; indicare eventuale conguaglio in denaro. Nella sezione «Figli comuni» (se presenti) richiamare l'accordo separato sull'affidamento condiviso e il mantenimento ai sensi degli artt. 337-ter e 148 c.c. Nella sezione «Contributo economico» indicare se è previsto un contributo periodico o una tantum a favore del partner economicamente più debole (volontario, non imposto dalla legge salvo accordo contrattuale). Firmare in originale entrambi i conviventi; se il contratto di convivenza originario era autenticato, ottenere l'autenticazione dello scioglimento da notaio o avvocato e comunicare la cessazione al Comune entro 10 giorni. Ricordare di aggiornare tutte le utenze domestiche intestate al convivente che lascia l'immobile (elettricità, gas, acqua, internet), di notificare la variazione di residenza all'INPS per l'aggiornamento dell'ISEE, e di comunicare il cambio di residenza all'Agenzia delle Entrate per l'eventuale modifica delle detrazioni fiscali spettanti. La documentazione dell'accordo firmato andrà conservata sia in formato cartaceo originale sia in formato elettronico con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), in quanto potrà essere necessaria per future procedure amministrative.
Requisiti legali per Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto
L'Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto in Italia è disciplinato principalmente dalla L. 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà). Il comma 59 stabilisce che la convivenza di fatto cessa per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile di uno dei conviventi o di uno di essi con terzo, o per morte di uno dei partner. Il comma 60 dispone che il giudice, in caso di cessazione della convivenza di fatto, può stabilire il diritto del convivente di ricevere gli alimenti ai sensi degli artt. 433-438 c.c. per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, se il richiedente versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento: gli alimenti sono un obbligo di rango più basso rispetto all'assegno di mantenimento coniugale, in quanto presuppongono lo stato di bisogno e coprono solo il minimo vitale. Il comma 61 prevede che, in caso di cessazione della convivenza di fatto nella quale uno dei conviventi abbia apportato all'attività professionale o d'impresa dell'altro un contributo lavorativo, il giudice possa riconoscere a tale convivente un'indennità proporzionale all'entità del contributo prestato, con riferimento all'art. 230-bis c.c. (impresa familiare). Il comma 53 stabilisce che il contratto di convivenza ex comma 50 si risolve per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile o per morte: la risoluzione richiede le stesse forme della stipula (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato). La comunicazione della cessazione al Comune deve avvenire entro 10 giorni tramite il professionista autenticante, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2016. Il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) disciplina l'aggiornamento dei registri in caso di variazione della situazione anagrafica dei conviventi. I figli comuni mantengono i pieni diritti al mantenimento ex artt. 147-148 c.c. e all'affidamento condiviso ex artt. 337-ter ss. c.c., indipendentemente dalla cessazione della convivenza dei genitori.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto
L'Accordo di Cessazione della Convivenza di Fatto in Italia è frequentemente redatto con lacune che generano controversie successive. Il primo errore più comune è non disciplinare la sistemazione dell'abitazione comune, lasciando il partner non titolare del contratto di locazione o della proprietà in una situazione di incertezza giuridica e pratica: il documento deve indicare il termine entro cui il convivente lascia l'immobile, le modalità di regolamento delle spese residue (canoni, bollette, quote di mutuo), e come si reintesta l'utenza o si ripartisce il deposito cauzionale. Il secondo errore è non comunicare la cessazione all'anagrafe del Comune: la mancata cancellazione dall'iscrizione anagrafica della convivenza può avere effetti su prestazioni sociali, agevolazioni fiscali (es. detrazioni per familiari a carico), residenza e ISEE; la comunicazione deve essere effettuata ai sensi del D.P.R. 223/1989 e della Circolare ministeriale n. 7/2016. Il terzo errore è confondere la cessazione della convivenza di fatto con lo scioglimento del contratto di convivenza ex comma 50 L. 76/2016: se esiste un contratto di convivenza autenticato, la sua risoluzione deve avvenire con le stesse forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e con comunicazione al Comune tramite il professionista entro 10 giorni (comma 53 L. 76/2016), pena l'inopponibilità ai terzi del precedente regime patrimoniale; un accordo di cessazione non autenticato non scioglie un contratto di convivenza autenticato. Il quarto errore è non prevedere accordi sull'affidamento e il mantenimento dei figli comuni: la cessazione della convivenza non elimina gli obblighi genitoriali, che continuano ad applicarsi ai sensi degli artt. 337-ter, 148 e 316 c.c. in modo identico ai figli nati nel matrimonio. Il quinto errore è omettere di disciplinare i beni in comproprietà, i conti correnti cointestati, le polizze assicurative e le criptovalute, che rimangono vincolati anche dopo la cessazione della convivenza finché non si procede alla divisione formale: la comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.) continua ad applicarsi agli immobili acquistati insieme, con i relativi vincoli di gestione e disposizione.
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}Domande frequenti
La cessazione della convivenza di fatto in Italia è disciplinata dai commi 59-65 della L. 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà). La convivenza di fatto si scioglie automaticamente nei seguenti casi: accordo scritto delle parti (la causa più comune per le cessazioni consensuali); recesso unilaterale di uno dei conviventi, comunicato all'altro con atto scritto; morte di uno dei conviventi; matrimonio o unione civile tra i conviventi stessi o di uno di essi con un terzo. Per la cessazione della convivenza di fatto, a differenza della separazione tra coniugi, non è richiesta l'omologa del Tribunale: le parti possono regolare consensualmente gli effetti della cessazione con un semplice accordo scritto. Se la convivenza era disciplinata da un contratto di convivenza ai sensi del comma 50 L. 76/2016, lo scioglimento del contratto deve avvenire con le stesse forme richieste per la sua stipula (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato). La comunicazione della cessazione all'anagrafe del Comune è necessaria per aggiornare lo stato di convivenza registrato, ai sensi del D.P.R. 223/1989.
Alla cessazione della convivenza di fatto in Italia, il convivente superstite o quello economicamente più debole ha diritti specifici previsti dalla L. 76/2016. In caso di morte di uno dei conviventi, il convivente superstite ha il diritto di abitare nella casa di comune residenza per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, da un minimo di due a un massimo di cinque anni (comma 42 L. 76/2016); se nella casa vi sono figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti, il diritto dura fino a tre anni in più. In caso di cessazione consensuale, il convivente più debole può accordarsi per un contributo al mantenimento periodico, ma — a differenza dei coniugi — non ha un diritto legale automatico all'assegno di mantenimento: tale diritto deve essere esplicitamente previsto nel contratto di convivenza o nell'accordo di cessazione. Entrambi i conviventi mantengono il diritto agli alimenti in caso di stato di bisogno (art. 433 ss. c.c.), purché abbiano convissuto stabilmente. I figli comuni mantengono i diritti al mantenimento e all'affidamento condiviso come per i figli nati nel matrimonio (artt. 337-bis ss. c.c.).
La gestione della casa comune alla cessazione della convivenza di fatto in Italia dipende dal titolo giuridico con cui i conviventi la detenevano. Se l'immobile era di proprietà di uno solo dei conviventi, il convivente non proprietario cessa automaticamente di avere il diritto di abitarvi, salvo che il contratto di convivenza o l'accordo di cessazione prevedano diversamente. La L. 76/2016, al comma 42, riconosce al convivente superstite (in caso di morte dell'altro) il diritto di abitazione per un periodo da 2 a 5 anni, commisurato alla durata della convivenza; ma tale diritto non si applica alla cessazione consensuale tra vivi, per la quale non esiste un analogo diritto legale automatico. Se l'immobile era in locazione, il convivente che non è parte del contratto può succedere nel contratto di locazione qualora l'altro convivente receda o muoia (comma 44 L. 76/2016). Se l'immobile era di proprietà comune (comproprietà), lo scioglimento della convivenza non comporta automaticamente lo scioglimento della comproprietà; i conviventi devono procedere alla divisione del bene ai sensi degli artt. 1111 ss. c.c. o alla sua vendita con riparto del ricavato. L'accordo di cessazione della convivenza è il luogo appropriato per disciplinare consensualmente tali questioni.
La cessazione della convivenza di fatto in Italia non richiede necessariamente l'intervento di un avvocato, a differenza della separazione tra coniugi. I conviventi possono sciogliere consensualmente la loro convivenza e regolarne gli effetti con un accordo scritto privo di formalità particolari, purché il contratto di convivenza originariamente stipulato non sia stato redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata — nel qual caso anche la cessazione richiede le stesse forme (comma 53 L. 76/2016). Tuttavia, quando la cessazione coinvolge questioni patrimoniali complesse (divisione di immobili di proprietà comune, affidamento dei figli, liquidazione del contratto di convivenza), l'assistenza di un avvocato è fortemente consigliata per tutelarne adeguatamente gli interessi. In presenza di figli minori comuni, è prudente far approvare l'accordo genitoriale sull'affidamento dal Tribunale (sezione specializzata per la famiglia, dopo la Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022), anche se la L. 76/2016 non lo impone esplicitamente per le convivenze di fatto. La comunicazione della cessazione all'anagrafe del Comune (D.P.R. 223/1989) può essere effettuata autonomamente dai conviventi.
L'accordo di cessazione della convivenza di fatto in Italia può prevedere un contributo economico al mantenimento del convivente economicamente più debole, ma tale obbligo non è automatico come nella separazione tra coniugi. La L. 76/2016 non prevede un diritto legale all'assegno di mantenimento per il convivente in caso di cessazione della convivenza: il diritto al mantenimento deve essere espressamente pattuito nel contratto di convivenza originario (comma 50 L. 76/2016) o nell'accordo di cessazione. L'accordo può prevedere: un contributo periodico mensile; un'erogazione una tantum; la gratuita disponibilità dell'immobile comune per un certo periodo. La mancata previsione nel contratto di convivenza di un assegno di mantenimento lascia il convivente più debole senza tutela specifica al momento della cessazione (può solo far valere il diritto agli alimenti in caso di bisogno, ex art. 438 c.c.). Proprio per questa ragione, è fondamentale che il contratto di convivenza ex comma 50 L. 76/2016 disciplini preventivamente tali aspetti. Se i conviventi hanno figli comuni, il mantenimento dei figli è invece un obbligo legale inderogabile ai sensi dell'art. 337-ter c.c. e deve essere separatamente disciplinato nell'accordo o in un apposito accordo sul mantenimento dei figli.
La comunicazione all'anagrafe del Comune della cessazione della convivenza di fatto in Italia è necessaria per aggiornare i registri anagrafici e far cessare gli effetti giuridici connessi all'iscrizione come conviventi. La procedura si basa sul D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Regolamento anagrafico) e sulle disposizioni attuative della L. 76/2016. I conviventi devono presentare all'ufficio anagrafe del Comune di residenza una dichiarazione scritta di cessazione della convivenza, che può essere presentata da uno o da entrambi i conviventi. Nel caso di recesso unilaterale, il convivente recedente comunica la sua dichiarazione unilaterale all'altro convivente con atto scritto e la trasmette anche al Comune per l'aggiornamento anagrafico. La cancellazione dalla scheda di famiglia anagrafica del convivente che lascia l'abitazione comune avviene automaticamente a seguito della variazione di residenza. Se la convivenza era disciplinata da un contratto di convivenza registrato presso il Comune ai sensi del comma 51 L. 76/2016, la cessazione del contratto deve essere comunicata al Comune dal professionista che ha autenticato l'atto di scioglimento, entro 10 giorni. La Circolare ministeriale del Ministero dell'Interno n. 7/2016 fornisce istruzioni operative agli uffici anagrafici.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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