Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi
Codice Civile artt. 150-151; art. 711 c.p.c.; D.Lgs. 149/2022; art. 337-ter c.c.
ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE TRA CONIUGI
ai sensi degli artt. 150-151 c.c. e dell'art. 711 c.p.c. (rito unificato D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149)
Art. 1 — LE PARTI
Primo coniuge:
[Coniuge1 Nome Cognome], nato/a a [Coniuge1 Luogo Nascita] il [Coniuge1 Data Nascita], C.F. [Coniuge1 Codice Fiscale], residente in [Coniuge1 Residenza]
Secondo coniuge:
[Coniuge2 Nome Cognome], nato/a a [Coniuge2 Luogo Nascita] il [Coniuge2 Data Nascita], C.F. [Coniuge2 Codice Fiscale], residente in [Coniuge2 Residenza]
Art. 2 — MATRIMONIO E VOLONTÀ DI SEPARARSI
I coniugi hanno contratto matrimonio il [Data Matrimonio] nel Comune di [Luogo Matrimonio], in regime di [Regime Patrimoniale]. Manifestano consensualmente la volontà di separarsi ai sensi dell'art. 150 c.c., definendo le seguenti condizioni da sottoporre all'omologazione del Tribunale ex art. 711 c.p.c.
Art. 3 — FIGLI, AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO
Figli presenti: [Figli Presenti] — [Dati Figli]
Tipo di affidamento concordato ex art. 337-ter c.c.: [Tipo Affidamento]
Collocamento prevalente: [Collocamento Prevalente]
Calendario di frequentazione con il genitore non collocatario: [Calendario Frequentazione]
Assegno mensile di mantenimento per i figli, a carico del genitore non collocatario: euro [Assegno Mantenimento Filgi], da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale.
Ripartizione spese straordinarie: [Ripartizione Spese Str]
Art. 4 — ASSEGNO DI MANTENIMENTO E CASA FAMILIARE
Assegno di mantenimento al coniuge ai sensi dell'art. 156 c.c.: [Assegno Coniuge Presente]
Coniuge beneficiario: [Coniuge Percettore Assegno] — Importo mensile: euro [Importo Assegno Coniuge]
Assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c.: [Assegnazione Casa Familiare]
Art. 5 — ESENZIONE FISCALE
Il presente accordo e tutti gli atti ad esso connessi sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 1 dicembre 1970 n. 74 e successive modificazioni, in quanto stipulati in dipendenza di procedimento di separazione personale dei coniugi.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Primo coniuge: [Coniuge1 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Secondo coniuge: [Coniuge2 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Primo coniuge
________________
Signature
Secondo coniuge
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi?
L'Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi in Italia è il documento con cui i coniugi regolano di comune accordo tutte le condizioni della separazione personale — rapporti con i figli, profili economici e assetto patrimoniale — da sottoporre all'autorità competente. La materia è disciplinata dagli artt. 150 e 151 del Codice Civile e dalle norme processuali degli artt. 706-711 c.p.c., come riformate dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) che ha unificato il rito delle controversie familiari.
La separazione consensuale presuppone l'accordo di entrambi i coniugi sul venir meno della convivenza e su tutte le condizioni accessorie: affidamento e collocamento dei figli, calendario di frequentazione, assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge economicamente più debole, assegnazione della casa familiare, regolazione dei rapporti patrimoniali e dell'eventuale comunione legale. La separazione legale è il presupposto per il successivo divorzio e sospende alcuni doveri coniugali, conservando lo status di coniuge.
L'ordinamento italiano prevede oggi più strade per separarsi consensualmente: il deposito del ricorso congiunto in Tribunale per l'omologazione, la negoziazione assistita da avvocati ex D.L. 132/2014 e l'accordo concluso davanti all'ufficiale di stato civile (quest'ultimo precluso in presenza di figli minori o non autosufficienti). In ogni caso l'accordo che riguarda i figli è soggetto al controllo dell'autorità sulla rispondenza all'interesse del minore.
La redazione accurata dell'accordo è essenziale per ottenere l'omologazione senza richieste di integrazione e per prevenire future controversie: clausole chiare su importi, scadenze, criteri di rivalutazione e spese straordinarie riducono il contenzioso. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di negoziazione assistita, affidamento condiviso, assegnazione della casa familiare e assegno di mantenimento.
Quando serve Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi?
L'Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui il matrimonio non è più compatibile con la vita comune e i coniugi decidono consensualmente di porre fine alla convivenza. La prima e più comune situazione riguarda le coppie che, dopo anni di matrimonio, decidono di separarsi mantenendo un rapporto civile e intendono regolare consensualmente tutte le condizioni economiche e riguardanti i figli, senza ricorrere al contenzioso giudiziale. La seconda situazione si verifica quando uno dei coniugi desidera iniziare una nuova relazione sentimentale stabile: la separazione legale è il presupposto indispensabile per il successivo divorzio e per il riacquisto della piena libertà di stato civile. La terza ipotesi ricorre quando i coniugi, pur non intendendo divorziare nell'immediato, desiderano regolare i loro rapporti patrimoniali (scioglimento della comunione, divisione dei beni) e le condizioni per i figli in modo giuridicamente vincolante. La quarta situazione riguarda le coppie che devono affrontare questioni urgenti relative all'abitazione familiare o alla custodia dei figli: il decreto di separazione consensuale consente di regolare queste questioni in tempi relativamente brevi rispetto al contenzioso. Infine, la separazione consensuale è il punto di partenza per il successivo divorzio: decorsi sei mesi dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale (L. 55/2015), i coniugi possono presentare domanda di divorzio. La casistica giurisprudenziale italiana evidenzia ulteriori situazioni rilevanti. Quando uno dei coniugi presenta una situazione economica significativamente deteriorata (perdita del lavoro, malattia grave, insolvenza), la separazione consensuale consente di calibrare l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in modo equo, evitando che il Tribunale fissi criteri rigidi non negoziabili nel contenzioso. In caso di controversie sull'affidamento dei figli, la separazione consensuale favorisce soluzioni condivise che rispettino il superiore interesse del minore (art. 337-ter co. 2 c.c.) senza imporre decisioni coercitive. Quando l'immobile di residenza familiare è in comproprietà tra i coniugi, l'accordo di separazione è lo strumento per regolare l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario (art. 337-sexies c.c.) e la corresponsione, se dovuta, di un'indennità al coniuge non assegnatario per la quota di proprietà occupata dall'altro. La separazione consensuale è necessaria anche per regolarizzare la posizione fiscale delle eventuali proprietà immobiliari in comune: la cessazione della comunione legale per effetto della separazione (art. 191 c.c.) comporta la divisione dei cespiti con implicazioni ai fini dell'IRPEF, dell'imposta di registro e delle imposte catastali, tutte esentate ex art. 19 L. 74/1987 se il trasferimento è funzionale alla separazione. Un caso frequentemente sottovalutato riguarda le coppie con doppia cittadinanza o residenza estera: quando uno dei coniugi è cittadino di un Paese non UE, il decreto di separazione del Tribunale italiano potrebbe non essere automaticamente riconosciuto all'estero; in tali casi è indispensabile verificare le norme di diritto internazionale privato ex L. 218/1995 e i Regolamenti UE 1259/2010 (Roma III) e 2016/1103 (regime patrimoniale) per determinare la legge applicabile e le modalità di riconoscimento transfrontaliero dell'accordo. forms-legal.com offre il modello di Accordo di Separazione Consensuale completo, aggiornato con il rito unificato della Riforma Cartabia e con il Piano Genitoriale allegato.
Cosa includere nel tuo Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi
L'Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi in Italia deve contenere una serie di elementi obbligatori e opportuni per essere omologato dal Tribunale senza rilievi. Gli elementi essenziali sono: generalità complete di entrambi i coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, documento di identità) e indicazione degli avvocati difensori; dichiarazione di volersi separare consensualmente ai sensi dell'art. 150 c.c., con riferimento alla data e al luogo del matrimonio e al Comune di trascrizione; regime patrimoniale vigente (comunione legale o separazione dei beni) e modalità della sua liquidazione. Per i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, sono obbligatorie le clausole su: tipo di affidamento ex art. 337-ter c.c. (condiviso come regola); collocamento prevalente; calendario dettagliato di permanenza con ciascun genitore; assegno mensile di mantenimento con clausola di indicizzazione ISTAT; ripartizione delle spese straordinarie; assegnazione della casa familiare al genitore collocatario ex art. 337-sexies c.c. Per i rapporti economici tra i coniugi: assegno di mantenimento mensile al coniuge più debole ex art. 156 c.c. (se concordato); divisione del patrimonio immobiliare e mobiliare comune; dichiarazione di esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987. Sul sito forms-legal.com è disponibile un modello completo in italiano che include tutte le clausole necessarie per l'omologazione al Tribunale, con un sistema a domande guidate per facilitare la compilazione da parte dei coniugi. Elemento cruciale in presenza di figli: il Protocollo del Tribunale di Milano del 2017 (largamente adottato anche dai Tribunali di Roma e Napoli) raccomanda che l'accordo di separazione quantifichi le spese straordinarie in tre categorie — documentate con preventivo (spese sanitarie non ordinarie, attività sportive, viaggi studio), documentate senza preventivo (materiale scolastico, visite mediche ordinarie), e forfettarie (mensa scolastica) — e ne indichi la ripartizione percentuale tra i genitori. La clausola di revisione dell'assegno di mantenimento in caso di sopravvenuti rilevanti cambiamenti economici di uno dei coniugi (art. 156 c.7 c.c.) è fortemente consigliata per evitare futuri procedimenti di modifica. Elemento patrimoniale spesso trascurato: la regolamentazione della quota di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e dei fondi pensione complementari nell'ambito della divisione dei beni della comunione legale. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 14 aprile 2021, n. 9847) ha affermato che il TFR maturato durante il matrimonio in regime di comunione legale non cade in comunione de residuo ma appartiene interamente al coniuge lavoratore, con possibile diritto dell'altro coniuge a ottenere una quota del relativo valore secondo i criteri equitativi del Tribunale. Per la casa familiare in comodato da terzi o in locazione, l'accordo deve regolare il subentro dell'assegnatario nel contratto e il pagamento del canone.
Come compilare il tuo Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi
Per compilare correttamente l'Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi in Italia è necessario seguire una sequenza strutturata. Prima di tutto, raccogliere i seguenti documenti: atto di matrimonio (originale o estratto rilasciato dal Comune di celebrazione), documenti di identità e codici fiscali di entrambi i coniugi, codici fiscali dei figli (se presenti), visure catastali degli immobili in comunione, ultime tre dichiarazioni dei redditi di ciascun coniuge, estratti conto bancari e situazione del conto cointestato. Nella sezione delle parti, inserire i dati anagrafici completi di entrambi i coniugi e degli avvocati difensori. Nella sezione matrimonio, indicare la data di celebrazione, il Comune, l'atto di matrimonio e il regime patrimoniale vigente. Nella sezione figli, compilare con attenzione le clausole sull'affidamento: scegliere il tipo di affidamento (condiviso o esclusivo con motivazione), indicare il genitore collocatario, definire il calendario settimanale di permanenza con ciascun genitore (giorni infrasettimanali, fine settimana alternati, vacanze estive, festività), inserire l'importo dell'assegno mensile di mantenimento e la clausola di indicizzazione ISTAT. Nella sezione economica, definire se è dovuto l'assegno di mantenimento tra i coniugi e il suo importo, specificare la destinazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. e le modalità di divisione del patrimonio comune. Inserire la clausola di esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987. Verificare l'accordo con i rispettivi avvocati prima di depositare il ricorso congiunto al Tribunale. Passaggi operativi avanzati: (a) Calcolo dell'assegno di mantenimento per i figli — la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 8 giugno 2022, n. 18621) ha confermato che il criterio principale è il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza, integrato dalla capacità economica di ciascun genitore, dalle esigenze del figlio e dal tempo di permanenza con ciascun genitore; le tabelle elaborate dai Tribunali italiani (Tabelle di Roma e Milano) possono orientare il calcolo. (b) Assegnazione della casa familiare — se la casa è in comproprietà, specificare se l'assegnatario riconosce all'altro coniuge una quota del valore o se la divisione è rinviata; se la casa è di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, l'assegnazione all'altro coniuge collocatario dura fino a quando il figlio minore non diventa maggiorenne e autosufficiente (art. 337-sexies c.c.). (c) Ripartizione delle spese straordinarie — allegare o incorporare una tabella che distingua: spese mediche specialistiche, spese scolastiche extra, spese sportive/culturali, viaggi studio, ripartite solitamente al 50% tra i genitori salvo diversa indicazione motivata. (d) Comunicazione al Comune di residenza del cambio di residenza di uno dei coniugi post-separazione — da effettuare all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal cambio effettivo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (regolamento anagrafico).
Requisiti legali per Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi
L'Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi in Italia è soggetto a requisiti giuridici precisi che ne determinano la validità e l'efficacia. Sotto il profilo della forma, l'accordo viene formalizzato nel verbale di udienza redatto dal cancelliere davanti al Presidente del Tribunale (art. 711 c.p.c.) o, nella negoziazione assistita, in un documento scritto sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati trasmesso alla Procura della Repubblica ex art. 6 D.L. 132/2014. L'omologazione del Tribunale è il provvedimento che rende l'accordo giuridicamente efficace e titolo esecutivo: senza omologazione, l'accordo è solo un contratto privato privo di forza esecutiva. Il Tribunale in sede di omologazione verifica la conformità dell'accordo all'interesse dei figli (art. 337-ter c.c.) e alle norme inderogabili di legge: se riscontra criticità, convoca un'udienza e può non omologare. L'accordo omologato produce effetti dalla data del decreto di omologazione: da questa data decorrono i termini per il divorzio ex L. 55/2015 (sei mesi per la separazione consensuale). Dal punto di vista fiscale, l'accordo e tutti gli atti connessi sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ex art. 19 L. 74/1987, compresa l'imposta sulle eventuali plusvalenze sui trasferimenti immobiliari funzionali alla separazione (Cass. n. 14878/2014). La modifica dell'accordo dopo l'omologazione richiede un nuovo procedimento davanti al Tribunale ex art. 711 c.p.c. (revisione in via consensuale) o un ricorso unilaterale in presenza di sopravvenuti giustificati motivi. Requisiti normativi specifici della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): il rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c., in vigore dal 28 febbraio 2023) ha modificato la procedura di separazione consensuale, prevedendo che anche il giudice relatore (non necessariamente il Presidente) possa presiedere l'udienza di comparizione. La Riforma ha introdotto l'obbligo di allegare al ricorso un piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.) che descriva le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, comprendente: l'abitazione del figlio, i tempi di frequentazione di ciascun genitore, l'istruzione e l'educazione, le attività sportive e ricreative, le vacanze e le festività. La L. 54/2006 (affidamento condiviso) ha introdotto la presunzione di affidamento condiviso come regola generale, superabile solo in presenza di specifiche ragioni che rendano tale regime contrario all'interesse del minore, da indicare nell'accordo con motivazione esplicita. L'assegno di mantenimento per il coniuge è disciplinato dall'art. 156 c.c.: il Tribunale (e per analogia l'accordo consensuale) deve tenere conto delle condizioni economiche attuali e delle capacità di ciascun coniuge di procurarsi reddito, del contributo non economico fornito da ciascun coniuge durante il matrimonio (es. lavoro domestico, cura dei figli) e del comportamento di ciascuno.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi
L'Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi in Italia è spesso redatto con errori che impediscono l'omologazione o creano problemi successivi. Primo errore — non specificare le condizioni sui figli in modo dettagliato: il Tribunale non omologa accordi che contengono formule vaghe come 'affidamento condiviso con modalità concordate tra i genitori' senza indicare il calendario specifico di permanenza, l'importo del contributo mensile e la ripartizione delle spese straordinarie. Secondo errore — omettere la clausola sull'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. quando sono presenti figli minori: il Tribunale la richiede obbligatoriamente e la casa va assegnata al genitore collocatario. Terzo errore — non inserire la clausola di rivalutazione ISTAT sugli assegni: il valore reale si riduce con l'inflazione e il coniuge beneficiario non può pretendere adeguamenti senza una specifica clausola contrattuale. Quarto errore — credere che l'accordo privato tra coniugi (anche se firmato davanti a un notaio) abbia la stessa efficacia dell'accordo omologato: senza omologazione, l'accordo non è titolo esecutivo. Quinto errore — non indicare l'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987, con il rischio che l'Agenzia delle Entrate applichi imposta di registro e ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari inseriti nell'accordo. Sesto errore — regolamentare nella separazione consensuale aspetti che rientrano nel divorzio (es. dichiarare sciolta la comunione con effetto retroattivo alla data di fatto della separazione, invece che alla data del deposito del ricorso congiunto ex Cass. SU n. 21761/2010). Settimo errore — omettere il piano genitoriale richiesto dalla Riforma Cartabia (art. 473-bis.12 c.p.c.): i Tribunali che adottano il rito unificato possono restituire il ricorso se manca questo documento allegato. Ottavo errore — non disciplinare l'uso del conto corrente cointestato e delle carte di credito condivise nel periodo tra la separazione di fatto e l'omologazione: ciascun coniuge è contitolare fino all'omologazione e potrebbe prelevare somme in misura sproporzionata, con difficoltà di recupero successivo. Nono errore — stipulare accordi patrimoniali collaterali (promesse di pagamento, cessioni di beni) separati dall'accordo di separazione e non formalizzati nel ricorso congiunto: tali accordi rischiano di non beneficiare dell'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987 se non espressamente connessi alla separazione (Cass. civ. Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8954). (10) Non prevedere la modalità di comunicazione tra i coniugi post-separazione: la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e il Piano Genitoriale richiesto dall'art. 473-bis.12 c.p.c. raccomandano di indicare i canali di comunicazione tra i genitori per la gestione delle questioni relative ai figli (es. PEC, app dedicate come OurFamilyWizard o Coparenthy, email istituzionale); l'assenza di questa clausola spesso genera conflitti comunicativi che si riversano in nuovi procedimenti al Tribunale. (11) Dimenticare la clausola sul passaporto dei figli minori: l'art. 3 L. 1185/1967 (come modificato) prevede che per i figli minori di 14 anni il passaporto richieda il consenso di entrambi i genitori; l'accordo di separazione dovrebbe regolare preventivamente le modalità di rilascio del passaporto per i figli (consenso automatico per viaggi europei, procedura per viaggi extra-UE) per evitare blocchi burocratici in caso di disaccordo post-separazione. (12) Non verificare le implicazioni previdenziali della separazione: la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza n. 8954/2021, ha confermato che il coniuge separato con assegno di mantenimento a carico dell'altro è considerato fiscalmente a carico ai fini IRPEF (art. 12 TUIR) solo se il proprio reddito non supera € 2.840,51 annui (elevato a € 4.000 per figli fino a 24 anni); l'accordo dovrebbe regolare le detrazioni fiscali per figli a carico (50%-50% salvo diverso accordo) in modo esplicito per evitare doppi utilizzi. (13) Trascurare la mediazione familiare come strumento preventivo: il D.Lgs. 154/2013 (Riforma della filiazione) e la Riforma Cartabia incentivano il ricorso alla mediazione familiare come alternativa al contenzioso; le coppie che affrontano la separazione con l'assistenza di un mediatore familiare accreditato (professionisti iscritti agli albi regionali) raggiungono accordi più duraturi e riducono la conflittualità post-separazione, con benefici documentati sul benessere dei figli; la mancata menzione della mediazione familiare nell'accordo non è un errore giuridico ma un'occasione mancata di riduzione del conflitto. forms-legal.com fornisce il modello di Accordo di Separazione Consensuale completo in italiano, aggiornato con le novità della Riforma Cartabia 2023, con il Piano Genitoriale allegato conforme all'art. 473-bis.12 c.p.c. e con la clausola di esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987.
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Forms Legal. (2026). Accordo di Separazione Consensuale tra Coniugi (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/family/accordo-separazione-consensuale
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La separazione consensuale in Italia è la procedura con cui i coniugi pongono fine alla convivenza di comune accordo, definendo consensualmente tutte le condizioni relative ai figli, al patrimonio e all'eventuale assegno di mantenimento. La sua base normativa è l'art. 150 c.c. (separazione personale dei coniugi) e l'art. 711 c.p.c. (comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la verbalizzazione e l'omologazione). Dopo la Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), il procedimento è disciplinato dagli artt. 473-bis ss. c.p.c. (rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie). La separazione giudiziale (art. 151 c.c.), invece, viene chiesta quando i coniugi non trovano un accordo su tutte le condizioni e uno dei due propone un ricorso contenzioso: il Tribunale decide dopo aver sentito le parti, i loro difensori, e disposto le consulenze tecniche d'ufficio necessarie. La separazione consensuale è preferibile per la sua rapidità (di solito si conclude in pochi mesi), il minor costo e la possibilità di mantenere il controllo sulle condizioni dell'accordo. L'accordo omologato ha la stessa efficacia di una sentenza e costituisce titolo esecutivo.
I tempi per l'omologazione della separazione consensuale in Italia variano significativamente in base al Tribunale competente per territorio (quello del luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune o quello del luogo in cui risiede il coniuge convenuto). Nei Tribunali delle grandi città metropolitane come Milano, Roma e Napoli, i tempi possono variare da tre a dodici mesi dal deposito del ricorso congiunto. Nei Tribunali di città medie o piccole i tempi sono generalmente più brevi, spesso tra uno e tre mesi. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto il rito unificato che mira a uniformare e accelerare questi procedimenti, prevedendo un'unica udienza di comparizione e omologazione. Se i coniugi invece scelgono la via della negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, il Procuratore della Repubblica ha cinque giorni per emettere il nulla osta (in assenza di figli minori o non autosufficienti), rendendo la procedura potenzialmente più rapida della via giudiziale.
Per la separazione consensuale ordinaria davanti al Tribunale (art. 711 c.p.c.), i coniugi non sono tecnicamente obbligati ad avere un avvocato (possono comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale), ma nella pratica quasi tutti i Tribunali italiani richiedono che il ricorso congiunto sia depositato tramite difensori iscritti all'Albo, specialmente se sono presenti figli. Per la negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), invece, la presenza di un avvocato distinto per ciascun coniuge è obbligatoria per legge: è un requisito di validità dell'accordo. In entrambi i casi, è fortemente consigliabile avvalersi dell'assistenza di un legale per redigere l'accordo in modo corretto, per evitare che il Tribunale o il PM restituiscano l'accordo per integrazioni o modifiche, e per garantire che le clausole sui figli siano conformi ai principi degli artt. 337-bis ss. c.c.
No. Gli accordi di separazione consensuale sono esenti da imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 1 dicembre 1970 n. 74, come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202/2003 e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 14878/2014. L'esenzione si applica non solo alle imposte sugli atti del procedimento (ricorso, verbale di udienza) ma anche ai trasferimenti patrimoniali tra i coniugi eseguiti in esecuzione dell'accordo di separazione, compresi i trasferimenti immobiliari. Questo significa che se, nell'accordo di separazione, un coniuge cede all'altro la propria quota della casa familiare, tale trasferimento è esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali, a condizione che il trasferimento sia direttamente funzionale alla definizione dei rapporti patrimoniali nella separazione. L'esenzione vale sia per la separazione consensuale in Tribunale sia per la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 (Cass. n. 17908/2019).
Nel quadro della separazione consensuale in Italia, le condizioni relative ai figli minori sono disciplinate dagli artt. 337-bis ss. c.c. e dal principio del superiore interesse del minore (art. 337-ter comma 2 c.c.). I coniugi devono concordare: il tipo di affidamento (condiviso come regola, esclusivo come eccezione da motivare); il collocamento prevalente (il genitore con cui il figlio vive ordinariamente); il calendario di frequentazione con il genitore non collocatario (giorni settimanali, fine settimana alternati, vacanze); l'assegno mensile di mantenimento a carico del genitore non collocatario, comprensivo di indicizzazione ISTAT; la ripartizione delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, ludiche) secondo i protocolli elaborati dai Presidenti dei Tribunali di Milano, Roma e Napoli; l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario (art. 337-sexies c.c.). Il Tribunale, in sede di omologazione, verifica che l'accordo non contrasti con gli interessi dei figli minorenni: se riscontra criticità, convoca i genitori per un'udienza e può non omologare l'accordo, chiedendo modifiche.
Dopo la separazione consensuale omologata dal Tribunale (o dopo la separazione raggiunta con negoziazione assistita munita di nulla osta o autorizzazione del PM), i coniugi possono presentare domanda di divorzio (scioglimento del matrimonio) dopo soli sei mesi dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale o dalla data del nulla osta / autorizzazione del PM nella negoziazione assistita. Questo termine è stato ridotto rispetto al precedente di tre anni dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, la cosiddetta legge sul divorzio breve. Per la separazione giudiziale (contenzioso), il termine rimane di dodici mesi dalla prima udienza di comparizione. Il divorzio può essere chiesto con ricorso congiunto (domanda congiunta ex art. 4 comma 16 L. 898/1970) o con ricorso di una sola parte. Anche per il divorzio è disponibile la via della negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, con le stesse modalità della separazione.
Sì. L'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale può essere modificato in presenza di sopravvenute mutate circostanze che rendano le condizioni originarie inadeguate o inique. La revisione delle condizioni è disciplinata dall'art. 711 c.p.c. (come modificato dalla Riforma Cartabia) e dall'art. 9 L. 898/1970 per il divorzio (applicabile analogicamente). La revisione può riguardare: l'assegno di mantenimento del coniuge (art. 156 comma 7 c.c.); l'assegno di mantenimento dei figli e le modalità di affidamento (art. 337-quinquies c.c.); l'assegnazione della casa familiare. La modifica consensuale richiede un ricorso congiunto al Tribunale (in sede non contenziosa); la modifica unilaterale richiede un ricorso contenzioso con le motivazioni delle mutate circostanze. Esempi di mutate circostanze che giustificano la revisione: perdita del lavoro di uno dei coniugi, nuovo matrimonio o convivenza more uxorio del coniuge percettore dell'assegno (Cass. n. 32871/2018), raggiungimento della maggiore età di un figlio, trasferimento di residenza di un genitore.
In Italia esistono tre vie per la separazione consensuale, ciascuna con caratteristiche e presupposti diversi. La prima via è la separazione consensuale ordinaria davanti al Tribunale (art. 711 c.p.c.): i coniugi depositano un ricorso congiunto tramite avvocati, compaiono davanti al Presidente del Tribunale che verbalizza le condizioni e le omologa; è disponibile per tutti i coniugi con o senza figli. La seconda via è la negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014): l'accordo viene raggiunto negli studi degli avvocati dei coniugi, trasmesso alla Procura della Repubblica per il nulla osta o l'autorizzazione del PM, e poi annotato nei registri di stato civile; è disponibile per tutti i coniugi con o senza figli (con presupposti aggiuntivi di autorizzazione del PM in presenza di figli vulnerabili). La terza via è l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile del Comune (art. 12 D.L. 132/2014): i coniugi si presentano personalmente (senza avvocati) davanti al sindaco o all'ufficiale delegato e concordano le condizioni della separazione; questa via è disponibile solo se non ci sono figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, e non possono essere regolati trasferimenti patrimoniali immobiliari.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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