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Accordo Patrimoniale tra Nubendi/Coniugi

Accordo Patrimoniale tra Nubendi/Coniugi (Convenzione Matrimoniale)

Codice Civile artt. 159-162; art. 215 c.c.; artt. 167-171 c.c. (fondo patrimoniale)

CONVENZIONE MATRIMONIALE

ai sensi degli artt. 159-162 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 262, mod. L. 19 maggio 1975 n. 151)

Art. 1 — PARTI DELLA CONVENZIONE

Primo nubendo / coniuge:

[Primo Nome Cognome], nato/a a [Primo Luogo Nascita] il [Primo Data Nascita], C.F. [Primo Codice Fiscale], residente in [Primo Residenza], documento n. [Primo Documento Numero]

Secondo nubendo / coniuge:

[Secondo Nome Cognome], nato/a a [Secondo Luogo Nascita] il [Secondo Data Nascita], C.F. [Secondo Codice Fiscale], residente in [Secondo Residenza], documento n. [Secondo Documento Numero]

Qualità delle parti: [Qualita Parti]

Matrimonio (se già coniugati): celebrato il [Data Matrimonio Se Gia Sposi] nel Comune di [Luogo Matrimonio Se Gia Sposi]

Art. 2 — SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

Le parti concordemente scelgono il seguente regime patrimoniale: [Regime Scelto].

Descrizione del regime e dei beni interessati: [Descrizione Regime]

La presente convenzione è stipulata ai sensi degli artt. 159-162 c.c. nella forma dell'atto pubblico notarile con due testimoni, requisito imposto ad substantiam dall'art. 162 comma 3 c.c. Le parti dichiarano di essere pienamente consapevoli degli effetti giuridici del regime patrimoniale scelto e di averli esaminati con l'assistenza del notaio rogante.

Art. 3 — PUBBLICITÀ E OPPONIBILITÀ AI TERZI

Ai sensi dell'art. 162 comma 4 c.c., la presente convenzione sarà annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione, entro trenta giorni dalla stipulazione, per essere opponibile ai terzi in buona fede. Per i coniugi iscritti al registro delle imprese, sarà effettuata anche l'iscrizione in tale registro ai sensi dell'art. 2194 c.c.

Art. 4 — LIMITI INDEROGABILI

La presente convenzione non deroga ai diritti inderogabili che la legge attribuisce a ciascun coniuge in ragione del matrimonio (art. 160 c.c.): obbligo reciproco di fedeltà, assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Non contiene patti successori, vietati dall'art. 458 c.c.

ROGITO NOTARILE E SOTTOSCRIZIONI

Stipulata in [Luogo Stipulazione], il [Data Stipulazione]

Notaio rogante: [Notaio Nome Cognome], [Notaio Sede]

Firma e sigillo: _________________________

Primo nubendo / coniuge: [Primo Nome Cognome]

Firma: _________________________

Secondo nubendo / coniuge: [Secondo Nome Cognome]

Firma: _________________________

Primo testimone: [Testimone1 Nome Cognome] — Firma: _________________________

Secondo testimone: [Testimone2 Nome Cognome] — Firma: _________________________

Primo nubendo / coniuge

________________

Signature

Secondo nubendo / coniuge

________________

Signature

Notaio rogante

________________

Signature

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Che cos'è Accordo Patrimoniale tra Nubendi/Coniugi?

L'Accordo Patrimoniale tra Nubendi/Coniugi in Italia è l'atto disciplinato da artt. 159-162 c.c. (convenzioni matrimoniali) / art. 215 c.c.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 189/1991, ha chiarito che la libertà di scegliere il regime patrimoniale del matrimonio è espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita e non può essere limitata se non per ragioni imperative di tutela dei diritti dei coniugi e dei figli. La Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 24321/2017 ha precisato che le convenzioni matrimoniali sono negozi di diritto familiare con causa tipica — la regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi — e non possono essere qualificate come negozi in frode alla legge se stipulate prima dell'insorgere di debiti verso i creditori, anche se successive all'avvio di un'attività imprenditoriale. Rispetto al regime di separazione dei beni adottato da coniugi già in comunione legale, la Corte di Cassazione, sez. II civ., n. 5932/2019 ha affermato che la modifica del regime patrimoniale da comunione a separazione produce effetti soltanto per il futuro: i beni già in comunione restano in comproprietà dei coniugi e devono essere divisi con apposito atto notarile se si vuole attribuirne la proprietà esclusiva a uno solo dei coniugi. La distinzione tra la semplice dichiarazione di separazione dei beni resa davanti all'ufficiale di stato civile al momento del matrimonio (art. 162 co. 2 c.c.) e la convenzione matrimoniale rogata dal notaio è rilevante sul piano dell'efficacia: entrambe producono lo stesso effetto di separazione, ma la forma notarile è necessaria per convenzioni più complesse (comunione convenzionale, fondo patrimoniale) e per la successiva modifica della dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, che richiede sempre il notaio.

Quando serve Accordo Patrimoniale tra Nubendi/Coniugi?

L'Accordo Patrimoniale tra Nubendi o Coniugi in Italia è opportuno o necessario in una serie di situazioni concrete frequenti nella vita delle famiglie italiane. La prima riguarda i nubendi che desiderano sposarsi in separazione dei beni sin dall'inizio: possono farlo sia stipulando una convenzione notarile prima del matrimonio, sia dichiarandolo direttamente davanti all'ufficiale di stato civile al momento della celebrazione (art. 162 comma 2 c.c.). La seconda situazione si verifica quando uno dei coniugi è imprenditore o libero professionista con significativa esposizione debitoria potenziale: la separazione dei beni protegge il patrimonio del coniuge non imprenditore dagli eventuali debiti dell'altro, ai sensi degli artt. 186-190 c.c. in regime di comunione e dell'art. 215 c.c. in regime di separazione. La terza ipotesi ricorre quando uno dei coniugi riceve un'eredità o una donazione rilevante e desidera mantenerne la proprietà esclusiva: in regime di comunione legale, le eredità e le donazioni sono escluse dalla comunione (art. 179 c.c.), ma la convenzione può regolare in modo esplicito il trattamento di questi beni. La quarta situazione riguarda le coppie che intendono proteggere la casa familiare con un fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) per garantire che il bene immobile di residenza non possa essere pignorato per debiti estranei ai bisogni della famiglia. Infine, la modifica del regime patrimoniale durante il matrimonio è frequente quando cambiano le condizioni economiche della famiglia o quando i coniugi decidono di avviare insieme un'attività imprenditoriale.

Termini procedurali e casistica specifica italiana. La scelta del regime di separazione dei beni al momento del matrimonio civile deve essere dichiarata espressamente davanti all'ufficiale di stato civile prima della celebrazione del rito; non è possibile inserire la dichiarazione nell'atto di matrimonio dopo la celebrazione. Per i matrimoni concordatari (religiosi con effetti civili), la dichiarazione di separazione dei beni può essere resa davanti al sacerdote celebrante che la trascrive nell'atto di matrimonio da trasmettere all'ufficiale di stato civile. La convenzione stipulata in separazione dei beni non protegge automaticamente i beni del coniuge non debitore dai creditori del coniuge debitore se quest'ultimo si è presentato ai terzi come comproprietario di quei beni o ha gestito di fatto i beni dell'altro coniuge come propri: la Corte di Cassazione, sez. III civ., n. 7262/2015 ha riconosciuto che il regime di separazione dei beni non è opponibile ai creditori che abbiano fatto affidamento sull'apparenza della comproprietà. Il fondo patrimoniale è lo strumento appropriato quando si vogliono proteggere specifici beni immobili dalla garanzia generica dei creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia ex art. 170 c.c.; tuttavia, il Tribunale di Milano (ordinanza 14 settembre 2018) ha precisato che il pignoramento immobiliare su beni del fondo è possibile per debiti contratti nell'esercizio dell'impresa familiare o per tributi, indipendentemente dalla loro connessione con i bisogni della famiglia.

Cosa includere nel tuo Accordo Patrimoniale tra Nubendi/Coniugi

L'Accordo Patrimoniale tra Nubendi o Coniugi in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per la sua validità giuridica e la sua opponibilità ai terzi. Il primo elemento è l'identificazione precisa delle parti: generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, documento di identità) di ciascun coniuge o nubendo, con indicazione della loro qualità (nubendo, coniuge già unito in matrimonio celebrato il [data] a [luogo]). Il secondo elemento è la scelta del regime patrimoniale: deve essere indicata in modo chiaro e inequivoco la convenzione prescelta (separazione dei beni ex art. 215 c.c., comunione convenzionale ampliata/ristretta ex artt. 210-219 c.c., o fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.) con una descrizione dettagliata del contenuto. Per il fondo patrimoniale, devono essere identificati i beni vincolati (con gli estremi catastali degli immobili o la descrizione dei titoli di credito), indicato il valore e stabilite le modalità di amministrazione. Per la comunione convenzionale, devono essere elencati gli acquisti inclusi o esclusi rispetto al regime legale. Elemento fondamentale è la dichiarazione di conformità alle norme inderogabili dell'art. 160 c.c.: la convenzione non può privare nessuno dei coniugi dei diritti che la legge gli attribuisce come effetti del matrimonio (mantenimento reciproco, contribuzione ai bisogni della famiglia, garanzie per i figli). Per l'opponibilità ai terzi ex art. 162 comma 4 c.c., il notaio curatore del rogito provvede all'annotazione nei registri dello stato civile e, per i coniugi imprenditori, nel registro delle imprese. Sul sito forms-legal.com sono disponibili modelli preparatori che guidano i nubendi nella raccolta di tutte le informazioni necessarie per il rogito notarile.

Elementi aggiuntivi raccomandati dalla prassi notarile italiana. Clausola di scioglimento del fondo patrimoniale: il contratto deve prevedere le cause di scioglimento del fondo (divorzio, cessazione dei bisogni della famiglia, accordo dei coniugi) e il regime di divisione dei beni al momento dello scioglimento, in assenza delle quali si applicano le norme generali che possono dare luogo a controversie interpretative. Clausola di amministrazione: per i beni in comunione legale, l'art. 180 c.c. distingue tra atti di ordinaria amministrazione (compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge) e atti di straordinaria amministrazione (che richiedono il consenso di entrambi); la convenzione può modificare questi criteri per i beni in comunione convenzionale, ma non per quelli in comunione legale obbligatoria. Indicazione del regime fiscale degli immobili conferiti nel fondo patrimoniale: la costituzione del fondo patrimoniale è soggetta a imposta di registro in misura fissa (€200,00 ex art. 7 Tariffa D.P.R. 131/1986) se i beni conferiti sono già di proprietà di uno dei coniugi; se invece comporta il trasferimento di proprietà, si applica l'imposta di registro proporzionale con le aliquote ordinarie. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 44/E del 7 luglio 2011, ha precisato il regime IVA e le imposte ipocatastali applicabili alla costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili.

Come compilare il tuo Accordo Patrimoniale tra Nubendi/Coniugi

Per compilare il documento preparatorio dell'Accordo Patrimoniale tra Nubendi o Coniugi in Italia, seguire la sequenza logica di passaggi indicata di seguito. Prima di tutto, raccogliere i documenti di identità di entrambe le parti (carta d'identità o passaporto in corso di validità) e i codici fiscali, verificabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Nella sezione delle parti, inserire i dati anagrafici completi di ciascun nubendo o coniuge, con la specificazione della loro qualità al momento della firma. Nella sezione dedicata al matrimonio (per i coniugi già sposati), indicare la data di celebrazione, il Comune e il numero dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile. Nella sezione relativa alla scelta del regime patrimoniale, selezionare l'opzione prescelta (separazione dei beni, comunione convenzionale o fondo patrimoniale) e descrivere il contenuto specifico: per la separazione dei beni, è sufficiente la dichiarazione di adozione del regime ex art. 215 c.c.; per la comunione convenzionale, elencare le categorie di beni incluse o escluse rispetto al regime legale; per il fondo patrimoniale, descrivere con precisione i beni da vincolare, il valore stimato, le modalità di godimento e amministrazione. Compilare la sezione relativa alla destinazione dei beni già acquistati durante l'eventuale periodo di comunione legale, se rilevante. Indicare luogo e data della futura stipulazione dell'atto notarile. Presentare il documento compilato al notaio scelto, che redigerà il rogito vero e proprio in forma di atto pubblico con due testimoni, ai sensi dell'art. 162 c.c.

Indicazioni pratiche per i principali regimi patrimoniali. Separazione dei beni: il documento preparatorio deve indicare solo la volontà espressa di adottare il regime di separazione ex art. 215 c.c. e i dati anagrafici di entrambe le parti; non richiede l'elencazione dei beni esistenti (ognuno rimane proprietario dei propri). Comunione convenzionale: elencare le categorie di acquisti che si intende includere o escludere rispetto al regime legale; in particolare, specificare se si vogliono includere i beni ricevuti per donazione o eredità (normalmente esclusi dalla comunione legale ex art. 179 c.c.) o se si vogliono escludere determinate categorie di acquisti professionali. Fondo patrimoniale: descrivere con precisione gli immobili da conferire (indirizzo, dati catastali, estremi di provenienza), il valore di mercato stimato, l'indicazione di chi ha il godimento dei frutti, le modalità di amministrazione (congiunta o disgiunta) e le ipotesi di scioglimento; allegare la visura catastale aggiornata di ciascun immobile. Per i beni immobili in comunione legale che si intende conferire nel fondo: verificare con il notaio se il conferimento comporta o meno il trasferimento di quote di proprietà tra i coniugi con conseguenti imposte, oppure se si tratta del solo vincolo di destinazione senza trasferimento.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo Patrimoniale tra Nubendi/Coniugi

L'Accordo Patrimoniale tra Nubendi o Coniugi in Italia è oggetto di errori frequenti che possono comprometterne la validità o l'efficacia. L'errore più grave e comune è credere che una scrittura privata — anche se autenticata da un notaio — sia sufficiente per modificare il regime patrimoniale: la scrittura privata, anche autenticata, non equivale all'atto pubblico notarile ex art. 162 c.c. e rende la convenzione nulla. Secondo errore tipico: omettere la pubblicità nei registri di stato civile dopo la stipulazione, credendo che il rogito notarile sia sufficiente per l'opponibilità ai terzi: senza l'annotazione sull'atto di matrimonio, la convenzione non è opponibile e i terzi possono ignorarla. Terzo errore: inserire nella convenzione patti successori o disposizioni in caso di morte del coniuge: questi patti sono vietati dall'art. 458 c.c. e rendono le clausole nulle; per regolare la successione occorre il testamento. Quarto errore: stipulare il fondo patrimoniale dopo che i creditori hanno già maturato i loro diritti, nella speranza di proteggersi retroattivamente: i creditori possono esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. entro cinque anni dall'atto se dimostrano la frode. Quinto errore: non informare i propri istituti di credito o i partner commerciali della modifica del regime patrimoniale: senza la pubblicità nel registro delle imprese per i coniugi imprenditori, la convenzione non è opponibile ai creditori commerciali in buona fede.

Sesto errore: non trascrivere il fondo patrimoniale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari quando i beni conferiti sono immobili. Senza la trascrizione il fondo è inefficace verso i terzi ex art. 2647 c.c. e i creditori possono agire sui beni con pignoramenti immobiliari. Settimo errore: costituire il fondo patrimoniale con beni acquistati prevalentemente con provvista del coniuge debitore, nella speranza di sottrarli ai creditori già esistenti. La Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 9106/2006 ha confermato che i creditori preesistenti possono agire in revocatoria ex art. 2901 c.c. contro la costituzione del fondo patrimoniale entro cinque anni dall'atto, se dimostrino che il fondo è stato costituito in pregiudizio alle loro ragioni. Ottavo errore: inserire nella convenzione matrimoniale clausole che disciplinano la successione dei coniugi o la liquidazione dei beni in caso di divorzio con effetti tipicamente testamentari: tali clausole sono nulle ex art. 458 c.c. (divieto di patti successori) e non producono effetti. Nono errore: stipulare una convenzione matrimoniale senza verificare il regime della comproprietà dei beni già acquistati durante la comunione legale. Quando i coniugi passano dalla comunione alla separazione dei beni, i beni già in comunione legale rimangono in comproprietà al 50% ciascuno e non si dividono automaticamente: per attribuire la proprietà esclusiva di un bene a uno solo dei coniugi è necessario un atto notarile di divisione, con conseguenti imposte. Decimo errore: non comunicare la modifica del regime patrimoniale alla propria banca e ai principali creditori finanziari: alcune garanzie fideiussorie rilasciate in pendenza di comunione legale possono essere interpretate come garanzie prestate da entrambi i coniugi (con riflessi sul patrimonio comune), mentre dopo la separazione dei beni ciascun coniuge risponde solo con il proprio patrimonio personale. Decimo errore: non aggiornare la scelta del regime patrimoniale dopo il trasferimento di residenza abituale in un altro Stato dell'Unione Europea. Il Regolamento UE 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi disciplina la legge applicabile: i coniugi italiani che si trasferiscono stabilmente in Germania, Francia o Spagna devono verificare se la convenzione matrimoniale stipulata in Italia produca effetti nel nuovo ordinamento o se sia necessaria una nuova designazione della legge applicabile ex artt. 22-26 del Regolamento, con l'assistenza di un notaio del Paese di nuova residenza; in assenza, si applica automaticamente la legge dello Stato di residenza abituale comune al momento del matrimonio, che potrebbe differire significativamente dalla convenzione italiana stipulata davanti al notaio o all'ufficiale di stato civile.

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