Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare
Codice Civile art. 337-sexies; art. 337-ter c.c.; L. 74/1987 art. 19 (esenzione fiscale)
ACCORDO SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
ai sensi dell'art. 337-sexies del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 262, mod. D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154)
Art. 1 — LE PARTI
Primo coniuge: [Coniuge1 Nome Cognome], C.F. [Coniuge1 Codice Fiscale]
Secondo coniuge: [Coniuge2 Nome Cognome], C.F. [Coniuge2 Codice Fiscale]
Art. 2 — IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE E TITOLO DI DISPONIBILITÀ
L'immobile oggetto del presente accordo è sito in [Immobile Indirizzo].
Dati catastali: [Immobile Dati Catastali]
Titolo di disponibilità: [Titolo Disponibilita]. [Quota Proprieta Dettaglio]
Art. 3 — ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa familiare di cui all'art. 2 è assegnata al coniuge [Genitore Assegnatario], in qualità di genitore con cui convivono prevalentemente i seguenti figli: [Figli Beneficiari].
L'assegnazione attribuisce al coniuge assegnatario il diritto personale di godimento dell'immobile, opponibile ai terzi dalla data della trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 337-sexies comma 2 c.c.
Trascrizione nei Registri Immobiliari concordata: [Trascrizione Registri Immobiliari].
Art. 4 — SPESE DELL'IMMOBILE
Spese condominiali ordinarie: [Spese Condominiali].
Spese di manutenzione straordinaria: [Spese Manutenzione Straordinaria].
Mutuo ipotecario presente: [Mutuo Ipotecario].
Accordo sulle rate del mutuo: [Mutuo Ripartizione]
Art. 5 — CESSAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE
[Condizioni Cessazione]
Art. 6 — ESENZIONE FISCALE
Il presente accordo e gli atti ad esso relativi sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 1 dicembre 1970 n. 74 e successive modificazioni, in quanto stipulati in dipendenza di procedimento di separazione o divorzio.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Primo coniuge: [Coniuge1 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Secondo coniuge: [Coniuge2 Nome Cognome]
Firma: _________________________
Primo coniuge
________________
Signature
Secondo coniuge
________________
Signature
Che cos'è Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare?
L'Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare in Italia è il documento con cui i coniugi o i genitori, in sede di separazione o divorzio, regolano a chi spetti l'uso dell'abitazione in cui si svolgeva la vita familiare. L'istituto è disciplinato dall'art. 337-sexies del Codice Civile, che ne àncora l'assegnazione all'interesse dei figli, in luogo dell'abrogato art. 155-quater c.c., e si coordina con l'art. 156 c.c. sui profili economici della separazione.
Il criterio guida è l'interesse della prole: la casa familiare è assegnata tenendo prioritariamente conto dell'esigenza dei figli di conservare l'ambiente domestico in cui sono cresciuti. Di regola l'assegnazione segue il collocamento dei figli, sicché l'immobile è attribuito al genitore presso cui questi prevalentemente risiedono, a prescindere dalla titolarità della proprietà: l'assegnatario può quindi essere anche il coniuge non proprietario.
L'assegnazione costituisce un diritto personale di godimento opponibile ai terzi se trascritto nei Registri Immobiliari ex art. 337-sexies c.c.; il provvedimento è suscettibile di revisione al mutare delle circostanze. L'art. 337-sexies prevede inoltre che il diritto venga meno se l'assegnatario non abiti stabilmente nella casa, cessi di abitarvi, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, sempre nel rispetto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra le parti.
L'accordo deve identificare con precisione l'immobile e i relativi dati catastali, il titolo di disponibilità, il genitore assegnatario, i figli che giustificano l'assegnazione e la disciplina delle spese ordinarie e straordinarie. Sottoposto all'autorità giudiziaria, costituisce parte integrante delle condizioni di separazione o divorzio. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di separazione consensuale, affidamento condiviso, negoziazione assistita e assegno di mantenimento.
Quando serve Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare?
L'Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare in Italia è necessario in tutti i casi in cui, al momento della separazione o del divorzio, esiste una casa di residenza familiare in cui i coniugi abitavano con i figli. La prima situazione, la più comune, riguarda le coppie con figli minorenni che si separano: il Tribunale è tenuto a pronunciarsi sull'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. in sede di omologazione della separazione, e i coniugi che si separano consensualmente devono includere questa clausola nel loro accordo per evitare che il Tribunale non omologhi. La seconda situazione riguarda i coniugi con figli maggiorenni non autosufficienti (in università, o con disabilità certificata): l'art. 337-septies c.c. estende la tutela anche a questi figli e il Tribunale può assegnare la casa al genitore con cui vivono. La terza ipotesi si verifica quando, all'interno di una separazione consensuale, i coniugi desiderano regolare dettagliatamente le spese dell'immobile (mutuo, condominio, manutenzione straordinaria) per evitare future controversie. Infine, l'accordo è necessario quando la casa è di proprietà di uno solo dei coniugi: in assenza di una clausola esplicita sull'assegnazione, il coniuge proprietario potrebbe rivendicare il diritto di rientrare nell'immobile, creando una situazione conflittuale pregiudizievole per i figli. Dal punto di vista procedurale, la clausola sull'assegnazione deve essere inserita nell'accordo di separazione consensuale e presentata al Presidente del Tribunale per l'omologazione ex art. 711 c.p.c. In alternativa, può essere inclusa nell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014: le parti, assistite ciascuna da un avvocato, sottoscrivono l'accordo che viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il nulla osta (in assenza di figli minorenni) o per l'autorizzazione del PM (in presenza di figli minorenni). La negoziazione assistita, introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (conv. L. 10 novembre 2014 n. 162), ha snellito le procedure di separazione consensuale riducendo i tempi rispetto al procedimento ordinario davanti al Tribunale: una separazione negoziata può concludersi in 2-4 settimane contro i 3-6 mesi del procedimento giudiziale. Il Ministero dell'Interno, con circolare prot. n. 5/2015, ha chiarito che gli accordi di negoziazione assistita relativi alla separazione devono essere trasmessi anche all'Ufficiale di Stato Civile del Comune per l'annotazione nell'atto di matrimonio.
Cosa includere nel tuo Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare
L'Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare in Italia deve contenere elementi precisi per essere valido e opponibile. Primo elemento: l'identificazione completa dell'immobile con gli estremi catastali (Comune, foglio, mappale/particella, subalterno, piano, interno, rendita catastale) e il titolo di disponibilità (proprietà esclusiva di uno dei coniugi, comproprietà al 50% o in altra quota, locazione intestata a uno o a entrambi, comodato d'uso). Secondo elemento: il genitore assegnatario, con indicazione del suo codice fiscale e della sua qualità (genitore collocatario dei figli ex art. 337-ter c.c.). Terzo elemento: i figli che giustificano l'assegnazione, con nome, cognome, data di nascita e condizione (minorenni o maggiorenni non autosufficienti). Quarto elemento: la durata dell'assegnazione, con indicazione delle condizioni di revoca (raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza dell'ultimo figlio; nuovo matrimonio o convivenza stabile dell'assegnatario, da valutare caso per caso). Quinto elemento: la ripartizione delle spese dell'immobile — spese condominiali ordinarie a carico dell'assegnatario; spese straordinarie a carico del proprietario o in proporzione alle quote di comproprietà; rate del mutuo ipotecario a carico del soggetto obbligato verso la banca. Sesto elemento: la clausola di trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 337-sexies comma 2 c.c. per l'opponibilità ai terzi, con indicazione dell'obbligo del coniuge assegnatario di richiedere la trascrizione entro un termine concordato dalla data di omologazione del Tribunale. Sul sito forms-legal.com il modello include campi specifici per tutti questi elementi. Elementi aggiuntivi raccomandati dalla prassi notarile e dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano (provvedimento pilota del 2018 sulle clausole della separazione): (a) clausola di destinazione futura dell'immobile — disciplina cosa accade alla casa quando cessa l'assegnazione (vendita con riparto del ricavato in proporzione alla comproprietà; acquisto della quota da parte del coniuge assegnatario con perizia di stima da concordare; asta immobiliare); (b) clausola di aggiornamento del contributo al mantenimento in funzione del valore imputato all'assegnazione — l'art. 337-sexies co. 1 c.c. prevede che il Tribunale tenga conto dell'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici; se l'assegnazione sostituisce parzialmente l'assegno di mantenimento, l'accordo deve quantificarne l'equivalente; (c) clausola di accesso dell'altro genitore — disciplina i giorni e le ore in cui il coniuge non assegnatario può accedere all'immobile per portare o riprendere i figli, evitando conflittualità; (d) clausola assicurativa — obbligo del coniuge assegnatario di mantenere le polizze assicurative sull'immobile (incendio e furto) in corso di validità, con il coniuge proprietario come beneficiario.
Come compilare il tuo Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare
Per compilare correttamente l'Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare in Italia, è necessario raccogliere preventivamente i seguenti documenti. Visura catastale aggiornata dell'immobile (disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate — Catasto, con accesso tramite SPID o CIE): riporta Comune, sezione, foglio, mappale/particella, subalterno, categoria catastale, rendita e intestatario catastale. Documento di identità e codice fiscale di entrambi i coniugi e dei figli. Eventuale atto notarile di acquisto dell'immobile (rogito), per verificare la quota di proprietà di ciascun coniuge. Eventuale contratto di locazione (se la casa è in affitto) con i dati del locatore. Eventuale contratto di mutuo e intestazione dello stesso. Nella sezione relativa all'immobile, inserire con precisione i dati catastali, il titolo di disponibilità (proprietà esclusiva di quale coniuge, comproprietà in quale quota, locazione) e l'indirizzo completo. Nella sezione relativa al genitore assegnatario, indicare il coniuge collocatario e i figli con cui abiterà la casa. Nella sezione sulle spese, specificare come vengono ripartite le spese condominiali ordinarie, le spese straordinarie e le rate del mutuo. Indicare se la casa, una volta esaurita la necessità dell'assegnazione (figli maggiorenni e autosufficienti), sarà venduta concordemente o attribuita a uno dei coniugi con eventuale conguaglio all'altro. Per la parte fiscale: l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione è esente da imposte ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 («Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio»), che esenta da imposte di bollo, di registro, catastali e ipotecarie gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio. La trascrizione nei Registri Immobiliari del provvedimento di assegnazione è anch'essa esente da imposta ipotecaria e catastale ai sensi della stessa norma. Ai fini IRPEF, l'immobile assegnato al coniuge non proprietario non genera reddito fondiario imponibile in capo al coniuge proprietario durante il periodo di assegnazione (art. 26 TUIR; confermato da Agenzia delle Entrate, Circolare 11/E/2014): il proprietario non deve dichiarare il canone virtuale come reddito. Se il coniuge assegnatario è titolare di un diritto di abitazione personale e non è il proprietario, non deve indicare l'immobile nella propria dichiarazione dei redditi come abitazione principale ai fini IMU: l'esenzione IMU prima casa spetta invece al coniuge assegnatario che vi risiede anagraficamente, ai sensi della L. 160/2019, anche se non è proprietario (Corte Costituzionale, sentenza n. 209/2022).
Requisiti legali per Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare
L'Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare in Italia è soggetto a requisiti giuridici specifici che ne determinano la validità e l'opponibilità. Sotto il profilo della forma, la clausola sull'assegnazione deve essere contenuta nell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale ex art. 711 c.p.c. oppure nell'accordo di negoziazione assistita munito di nulla osta o autorizzazione del PM ex art. 6 D.L. 132/2014: un accordo privato non omologato non consente la trascrizione nei Registri Immobiliari e non è opponibile ai terzi. Per l'opponibilità ai terzi, l'art. 337-sexies comma 2 c.c. prevede la trascrizione del provvedimento di assegnazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente: dalla data della trascrizione, chiunque acquisti o ipotechi l'immobile è vincolato dal diritto di abitazione dell'assegnatario. La trascrizione è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, che si applica a tutti gli atti dipendenti da procedimenti di separazione e divorzio. L'assegnazione è soggetta a revoca da parte del Tribunale quando vengono meno i presupposti: figli tutti maggiorenni e autosufficienti; nuovo matrimonio del coniuge assegnatario; accertata violazione degli obblighi verso i figli. La revoca segue lo stesso procedimento della modifica delle condizioni di separazione ex art. 711 c.p.c. (revisione consensuale) o il procedimento contenzioso su domanda unilaterale. Il coniuge proprietario che non riceve l'assegnazione non può comunque essere privato del suo diritto di proprietà: la divisione dell'immobile sarà regolata nell'accordo di separazione o in un successivo atto di divisione notarile. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con ordinanza n. 3331 del 9 febbraio 2021, ha statuito che la sopravvenuta convivenza more uxorio stabile dell'assegnatario con un partner non comporta automaticamente la revoca dell'assegnazione, ma impone al Tribunale un giudizio di merito sull'impatto della nuova situazione sull'interesse dei figli. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva l'esenzione IMU prima casa per il coniuge assegnatario non proprietario: dall'anno d'imposta 2022, anche il coniuge assegnatario non proprietario che ha la residenza anagrafica nell'immobile gode dell'esenzione IMU ex art. 1, co. 741, L. 160/2019. Il Tribunale, in sede di omologazione della separazione consensuale, verifica che l'accordo sull'assegnazione della casa non leda l'interesse dei figli ex art. 337-ter c.c.: può richiedere modifiche o integrazioni prima di procedere all'omologazione; in casi di sospetto pregiudizio per i minori, il Presidente del Tribunale può disporre l'audizione dei figli che abbiano compiuto i 12 anni (art. 336-bis c.c.) prima di omologare l'accordo.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare
L'Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare in Italia è frequentemente redatto con errori che creano problemi pratici e giuridici significativi. Il primo e più grave errore è omettere completamente la clausola sull'assegnazione nell'accordo di separazione consensuale: il Tribunale non omologa gli accordi che non disciplinano questo aspetto quando sono presenti figli minorenni, e le parti devono tornare a negoziare con perdite di tempo e costi aggiuntivi; inserire sempre la clausola anche quando entrambi i genitori accettano di lasciare l'immobile, specificando in tal caso che la casa sarà venduta o assegnata senza diritto esclusivo di abitazione. Il secondo errore è assegnare la casa al coniuge non collocatario dei figli per convenienza economica: il Tribunale può non omologare questa scelta se contrasta con l'interesse dei figli ex art. 337-ter c.c.; se l'accordo economico tra i coniugi richiede che il proprietario resti nell'immobile, strutturarlo come accordo patrimoniale separato e non come assegnazione della casa familiare. Il terzo errore è non indicare i dati catastali completi dell'immobile: senza foglio, particella e subalterno corretti, la trascrizione nei Registri Immobiliari è impossibile, lasciando l'assegnatario esposto al rischio di vendite o ipoteche da parte del coniuge proprietario; verificare la visura catastale aggiornata dall'Agenzia delle Entrate — Servizi Catastali prima di inserire i dati. Il quarto errore è non disciplinare la ripartizione delle spese dell'immobile: la mancanza di accordo su chi paga il condominio, il mutuo e le manutenzioni genera il contenzioso post-separazione più frequente davanti ai Tribunali italiani; specificare: spese ordinarie all'assegnatario, spese straordinarie al proprietario o in proporzione alle quote, rate del mutuo al soggetto obbligato verso la banca. Il quinto errore è non prevedere cosa accade all'immobile quando cessa il presupposto dell'assegnazione: senza questa clausola, il coniuge proprietario deve avviare un procedimento giudiziale per la revoca con ulteriori costi e tempi. Il sesto errore è non richiedere la trascrizione del provvedimento di assegnazione nei Registri Immobiliari ex art. 337-sexies co. 2 c.c.: il coniuge proprietario potrebbe vendere o ipotecare l'immobile a terzi in buona fede e il diritto di abitazione dell'assegnatario non sarebbe opponibile ai terzi acquirenti o creditori ipotecari; la trascrizione deve avvenire entro 30 giorni dall'omologazione. Il settimo errore è non aggiornare la residenza anagrafica del coniuge assegnatario all'indirizzo dell'immobile assegnato: ai fini dell'esenzione IMU prima casa (Corte Cost. n. 209/2022) e dell'accesso ai servizi comunali (asilo nido, scuola dell'obbligo, sussidi), la residenza anagrafica nell'immobile assegnato è condizione necessaria; effettuare la variazione anagrafica presso il Comune di residenza entro 20 giorni dall'accordo. L'ottavo errore è dimenticare di comunicare la successione nel contratto di locazione al locatore ex art. 6 L. 392/1978 quando la casa è in affitto: il locatore deve essere informato per iscritto della successione del coniuge assegnatario nel contratto di locazione; in mancanza di comunicazione, il locatore può contestare la legittimità dell'occupazione da parte del coniuge non originariamente intestatario del contratto. Il nono errore è non verificare se sull'immobile gravano ipoteche o pignoramenti che potrebbero pregiudicare il diritto di abitazione dell'assegnatario: richiedere sempre la visura ipotecaria aggiornata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari prima di finalizzare l'accordo. Il decimo errore è non aggiornare la polizza assicurativa dell'immobile: se la polizza incendio e furto è intestata al coniuge non assegnatario, quest'ultimo potrebbe non rinnovarla lasciando l'immobile scoperto; inserire nell'accordo l'obbligo di mantenere le polizze assicurative in vigore e di comunicare all'assegnatario le scadenze e i rinnovi.
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Forms Legal. (2026). Accordo sull'Assegnazione della Casa Familiare (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/personal/family/accordo-uso-casa-familiare
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}Domande frequenti
L'assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio in Italia è disciplinata dall'art. 337-sexies del Codice Civile (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 — Riforma della filiazione, in sostituzione del previgente art. 155-quater c.c.). La norma stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli: il giudice assegna la casa al genitore con cui i figli convivono prevalentemente (genitore collocatario), indipendentemente dal fatto che sia proprietario o meno dell'immobile. Non è quindi il titolo di proprietà a determinare l'assegnazione, ma la presenza dei figli: se i figli vivono prevalentemente con la madre, la casa viene assegnata alla madre anche se di proprietà del padre. In assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, il Tribunale non procede all'assegnazione d'ufficio e l'utilizzo dell'immobile si regola in base ai diritti reali dei coniugi (proprietà, comproprietà, locazione).
Sì, se il Tribunale assegna la casa all'altro coniuge collocatario dei figli. L'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. prevale sul diritto di proprietà: il coniuge proprietario ha l'obbligo di lasciare l'immobile e il coniuge assegnatario — anche se non proprietario — ha il diritto di abitarvi con i figli. Questo diritto di godimento personale è opponibile ai terzi solo se trascritto ex art. 337-sexies comma 2 c.c. nei registri immobiliari (presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari), con effetti simili a quelli di un diritto reale di abitazione. La trascrizione è fondamentale per proteggere il coniuge assegnatario in caso di vendita o ipoteca successiva dell'immobile da parte del coniuge proprietario. Il coniuge che abbandona la casa familiare non perde il diritto di proprietà sull'immobile: continua a essere comproprietario e potrà far valere i suoi diritti patrimoniali nella divisione dei beni, ma non può ostacolare il diritto di abitazione dell'assegnatario fino a quando permane il presupposto (figli minorenni o non autosufficienti presenti).
L'assegnazione della casa familiare in Italia dura finché permane il presupposto che la giustifica, ovvero la presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti che abitano nell'immobile con il genitore assegnatario. Quando l'ultimo figlio raggiunge la maggiore età e l'autosufficienza economica, il presupposto dell'assegnazione viene meno e il coniuge proprietario può chiedere al Tribunale la revoca del provvedimento. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito in diverse pronunce (tra cui Cass. n. 24682/2016) che il Tribunale deve operare un bilanciamento tra il diritto del proprietario e le concrete esigenze abitative del figlio ancora a carico: in alcuni casi l'assegnazione è prorogata anche dopo la maggiore età se il figlio non è ancora autosufficiente. Anche la nuova convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio del coniuge assegnatario può costituire causa di revoca dell'assegnazione (Cass. n. 3331/2021), poiché la funzione protettiva dell'istituto viene meno quando l'assegnatario forma un nuovo nucleo familiare.
La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare nei Registri Immobiliari è prevista dall'art. 337-sexies comma 2 c.c. e si effettua presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile. La domanda di trascrizione deve essere presentata dalla parte interessata (il coniuge assegnatario) tramite un notaio o direttamente agli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale, producendo: copia autentica del provvedimento del Tribunale (decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione giudiziale) contenente la clausola di assegnazione della casa; i dati catastali dell'immobile; i dati anagrafici del coniuge assegnatario e del coniuge proprietario. La trascrizione è gratuita (esente da imposta di registro ex art. 19 L. 74/1987) e produce effetti nei confronti dei terzi dal giorno in cui viene effettuata (art. 2644 c.c.): dal momento della trascrizione, chiunque acquisti o iscriva un'ipoteca sull'immobile è vincolato dal diritto di abitazione del coniuge assegnatario.
Le spese della casa familiare in caso di assegnazione sono ripartite secondo i seguenti criteri elaborati dalla giurisprudenza italiana, in assenza di specifiche previsioni normative. Le spese di manutenzione ordinaria (utenze: acqua, luce, gas; spese condominiali ordinarie; piccole riparazioni) sono a carico del coniuge assegnatario, che abita l'immobile e beneficia dei servizi. Le spese di manutenzione straordinaria (rifacimento del tetto, delle facciate, degli impianti, ascensore) sono invece a carico del proprietario dell'immobile, o in proporzione alle quote di comproprietà se entrambi i coniugi sono comproprietari. Le rate del mutuo ipotecario sull'immobile restano a carico del soggetto che ha stipulato il contratto di mutuo con la banca: se il mutuo è cointestato, entrambi i coniugi rimangono obbligati verso la banca anche dopo la separazione. Nell'accordo di separazione è fondamentale disciplinare espressamente queste questioni per evitare futuri contenziosi: si consiglia di specificare la ripartizione delle spese condominiali, delle utenze, delle rate del mutuo e delle spese straordinarie, in modo da evitare ambiguità.
No, il coniuge assegnatario non può concedere in locazione a terzi la casa familiare durante il periodo di assegnazione, poiché il diritto riconosciuto dall'art. 337-sexies c.c. è un diritto personale di godimento strettamente connesso alla convivenza con i figli e alla funzione protettiva della casa familiare. L'assegnatario non acquisisce un diritto reale di abitazione pienamente disponibile ma un diritto personale di godimento, che non può essere ceduto o locato. Qualsiasi atto di disposizione dell'immobile — vendita, locazione a terzi, comodato — rimane nella disponibilità del proprietario o dei comproprietari, che però non possono ostacolare il diritto di abitazione dell'assegnatario e dei figli. Se il coniuge assegnatario lascia la casa familiare o vi introduce un convivente more uxorio, il Tribunale può valutare la revoca dell'assegnazione su richiesta del coniuge non assegnatario (Cass. n. 3331/2021), anche se la sola presenza del nuovo partner non determina automaticamente la revoca: il giudice valuta l'impatto complessivo sul benessere dei figli.
Quando la casa familiare è in locazione, l'assegnazione ex art. 337-sexies c.c. determina la successione automatica del coniuge assegnatario nel contratto di locazione, anche se il contratto era intestato esclusivamente all'altro coniuge. Questo effetto è previsto dall'art. 6 L. 27 luglio 1978 n. 392 (legge equo canone), richiamato in combinato disposto con l'art. 337-sexies c.c.: in caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione a prescindere dall'intestazione originale, con tutti i diritti e gli obblighi del conduttore. Il locatore deve essere comunicato della successione nel contratto: è buona prassi inviare una raccomandata A/R al locatore con copia del provvedimento di separazione che assegna la casa, affinché il locatore aggiorni i propri registri e faccia corrispondere le comunicazioni all'assegnatario. Il coniuge che abbandona la casa si libera dall'obbligazione di pagamento del canone di locazione verso il locatore, ma resta obbligato in via solidale verso il locatore fino alla formale successione nel contratto documentata.
Sì, in linea di principio l'accordo sull'assegnazione della casa familiare può essere incluso nell'accordo di separazione consensuale come clausola specifica, oppure essere oggetto di un accordo separato contestuale o successivo alla separazione. Tuttavia, per avere efficacia giuridica piena e opponibilità ai terzi (in particolare verso eventuali acquirenti o creditori del coniuge proprietario), l'assegnazione deve risultare da un provvedimento del Tribunale (decreto di omologazione) o da un accordo di negoziazione assistita munito di nulla osta o autorizzazione del PM ex art. 6 D.L. 132/2014. Un accordo puramente privato tra i coniugi sull'assegnazione della casa non è opponibile ai terzi e non consente la trascrizione nei Registri Immobiliari: la trascrizione ex art. 337-sexies comma 2 c.c. richiede un provvedimento giudiziale o un accordo omologato. Per queste ragioni, è fortemente consigliabile inserire la clausola sull'assegnazione della casa nell'accordo di separazione principale, che sarà poi omologato dal Tribunale, piuttosto che stipulare un accordo separato successivo che richiede un procedimento aggiuntivo.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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